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Sentenza 5 dicembre 2024
Sentenza 5 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Asti, sentenza 05/12/2024, n. 759 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Asti |
| Numero : | 759 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2024 |
Testo completo
N. R.G. 1615/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ASTI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Asti, riunito in camera di consiglio in persona dei dottori:
Paolo Rampini Presidente
Elga Bulgarelli Giudice relatore est.
Sara Pozzetti Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile R.G. 1615/2024
avente ad oggetto: scioglimento del matrimonio,
promossa da:
nato a [...], il [...], (C.F. ) residente in Parte_1 C.F._1 12064 La Morra (CN), Via Laghetto n. 5/A, rappresentato e difeso dall' Avv. Paola Coppa (C.F.
) del Foro di Asti, presso il cui studio in Alba, Via Ospedale n. 13 ha eletto C.F._2 domicilio per delega in atti
-PARTE RICORRENTE-
CONTRO
nata a [...], il [...], (C.F.: residente in CP_1 C.F._3 12061 CARRU' (CN), Vicolo Virginio n. 13, rappresentata e difesa dall'Avv. Dario Boschetti (C.F.
) del Foro di Asti, presso il cui studio in Alba, Via Vivaro 21 A, ha eletto C.F._4 domicilio per delega in atti
-PARTE RESISTENTE -
CON L'INTERVENTO OBBLIGATORIO DEL PUBBLICO MINISTERO PRESSO IL TRIBUNALE DI ASTI
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Come da ricorso introduttivo del 24.07.2024:
“pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle CONDIZIONI sotto indicate.
pagina 1 di 3
1.I coniugi vivranno definitivamente separati;
2. la casa familiare sita in La Morra (CN), Via Laghetto n. 5/A, di proprietà del sig. viene Pt_1 assegnata al medesimo con gli arredi in essa presenti, come già previsto in sede di separazione consensuale;
Per_
3. disporre l'affido condiviso della figlia minore ad entrambi i coniugi con residenza formale presso il padre, come già in atto, la quale, data l'età della stessa (ormai sedicenne), potrà recarsi dalla madre ogni volta che vorrà, compatibilmente con gli impegni scolastici ed extrascolastici della figlia e degli impegni lavorativi della madre;
Per_
4. non disporsi alcun contributo di mantenimento ordinario di , provvedendo direttamente ciascun genitore al mantenimento ordinario della figlia nei tempi di permanenza della stessa presso di sè.
5. Gli assegni famigliari saranno integralmente devoluti a favore del sig. (come già in atto). Pt_1
6. Le spese straordinarie della figlia saranno sostenute integralmente dal sig. che porterà le Pt_1 stesse in detrazione fiscale nella misura del 100%.
7. Avendo i coniugi già definito in sede di accordi di separazione consensuale ogni rapporto economico e patrimoniale, nulla disporsi in tal senso.”
Causa nella quale il Pubblico Ministero ha concluso nel senso di nulla opporre con nota del 29.11.2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Premesso di essersi sposato con in data 15.3.2014, unione dalla quale nasceva, in data CP_1
30.06.2008, la figlia , di essere legalmente separato dalla moglie come da provvedimento Persona_2 di omologazione del 30.06.2021, R.G. 1350/2021, di perdurare lo stato di separazione, di essersi la moglie trasferita dapprima in Dogliani ed ora in Carrù Vicolo Virginio n. 13, con altro figlio nato da precedente matrimonio, cita in giudizio per sentir dichiarare lo Parte_1 CP_1 scioglimento del matrimonio, l'affido condiviso della minore con collocazione presso di sé e regolamentazione del diritto di visita della madre (nel senso di stabilire che la figlia si rechi liberamente dalla madre), nonché con assegnazione a sé della casa familiare ed accollo, a suo carico, del 100% delle spese straordinarie sostenende per la figlia (senza previsione dunque di alcun assegno di mantenimento ordinario della minore ovvero prevedendosi che sia mantenuta in via diretta dal genitore con il Per_1 quale si trova a convivere). si costituiva in giudizio aderendo alle condizioni del ricorrente. CP_1
All'udienza fissata ex art 473 bis.21 c.p.c. in data 26.11.2024, le parti richiamavano le conclusioni congiunte di cui al ricorso introduttivo. Il Giudice Delegato disponeva trasmettersi gli atti al PM e rimetteva all'esito la causa al Collegio per la decisione. Ritiene il Collegio che le conclusioni tolte, richiamate nei termini di cui al verbale del 26.11.2024, debbano essere in questa sede accolte e richiamate, traducendosi in pattuizioni congrue e conformi all'interesse della minore ultrasedicenne. Ed infatti: la legge 01/12/1970 n. 898, come da ultimo modificata con legge 55/2015, prevede che qualora la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non possa essere ricostruita, possa proporsi domanda per ottenere lo scioglimento del matrimonio, se tra i coniugi sia stata pronunziata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale, ovvero sia stata omologata la separazione consensuale, e la separazione si sia protratta ininterrottamente per un certo periodo (sei o dodici mesi) dalla comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale (art. 3, n. 2 lett. b) L. cit.), nella fattispecie ricorrono tali condizioni perché dalla pagina 2 di 3 documentazione prodotta risulta che, a seguito di comparizione avanti al Presidente del Tribunale, la separazione dei coniugi è stata omologata con provvedimento del 3.6.2021, né consta successiva riconciliazione;
l'affido condiviso della minore costituisce principio cardine derogabile solo in presenza di pregiudizio alla minore derivante dall'affido ad uno dei genitori (art. 337 quater c.p.c.), circostanza non risultante nel caso di specie;
la collocazione presso il padre rappresenta, per allegazione comune, la conferma della situazione preesistente;
la previsione di incontri liberi tra la minore e la madre garantisce il rispetto del principio di bigenitorialità; le previsioni in punto mantenimento della minore possono ritenersi congrue ai di lei interessi.
In considerazione dell'esito della lite e della conseguente non ravvisabilità di una piena soccombenza, ricorrono i presupposti per dichiarare le spese di lite integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Asti, definitivamente pronunciando,
PRONUNCIA lo scioglimento del matrimonio concluso tra e in data Parte_1 CP_1
15.3.2014, alle condizioni tutte di cui alle conclusioni concordemente tolte dalle parti e riportate come in epigrafe.
Dichiara la compensazione integrale tra le parti delle spese di lite.
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile competente per territorio di provvedere alle incombenze di legge.
Così deciso in Asti, in data 4/12/2024
Il Giudice relatore Dott.ssa Elga Bulgarelli
Il Presidente
Dott. Paolo Rampini
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ASTI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Asti, riunito in camera di consiglio in persona dei dottori:
Paolo Rampini Presidente
Elga Bulgarelli Giudice relatore est.
Sara Pozzetti Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile R.G. 1615/2024
avente ad oggetto: scioglimento del matrimonio,
promossa da:
nato a [...], il [...], (C.F. ) residente in Parte_1 C.F._1 12064 La Morra (CN), Via Laghetto n. 5/A, rappresentato e difeso dall' Avv. Paola Coppa (C.F.
) del Foro di Asti, presso il cui studio in Alba, Via Ospedale n. 13 ha eletto C.F._2 domicilio per delega in atti
-PARTE RICORRENTE-
CONTRO
nata a [...], il [...], (C.F.: residente in CP_1 C.F._3 12061 CARRU' (CN), Vicolo Virginio n. 13, rappresentata e difesa dall'Avv. Dario Boschetti (C.F.
) del Foro di Asti, presso il cui studio in Alba, Via Vivaro 21 A, ha eletto C.F._4 domicilio per delega in atti
-PARTE RESISTENTE -
CON L'INTERVENTO OBBLIGATORIO DEL PUBBLICO MINISTERO PRESSO IL TRIBUNALE DI ASTI
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Come da ricorso introduttivo del 24.07.2024:
“pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle CONDIZIONI sotto indicate.
pagina 1 di 3
1.I coniugi vivranno definitivamente separati;
2. la casa familiare sita in La Morra (CN), Via Laghetto n. 5/A, di proprietà del sig. viene Pt_1 assegnata al medesimo con gli arredi in essa presenti, come già previsto in sede di separazione consensuale;
Per_
3. disporre l'affido condiviso della figlia minore ad entrambi i coniugi con residenza formale presso il padre, come già in atto, la quale, data l'età della stessa (ormai sedicenne), potrà recarsi dalla madre ogni volta che vorrà, compatibilmente con gli impegni scolastici ed extrascolastici della figlia e degli impegni lavorativi della madre;
Per_
4. non disporsi alcun contributo di mantenimento ordinario di , provvedendo direttamente ciascun genitore al mantenimento ordinario della figlia nei tempi di permanenza della stessa presso di sè.
5. Gli assegni famigliari saranno integralmente devoluti a favore del sig. (come già in atto). Pt_1
6. Le spese straordinarie della figlia saranno sostenute integralmente dal sig. che porterà le Pt_1 stesse in detrazione fiscale nella misura del 100%.
7. Avendo i coniugi già definito in sede di accordi di separazione consensuale ogni rapporto economico e patrimoniale, nulla disporsi in tal senso.”
Causa nella quale il Pubblico Ministero ha concluso nel senso di nulla opporre con nota del 29.11.2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Premesso di essersi sposato con in data 15.3.2014, unione dalla quale nasceva, in data CP_1
30.06.2008, la figlia , di essere legalmente separato dalla moglie come da provvedimento Persona_2 di omologazione del 30.06.2021, R.G. 1350/2021, di perdurare lo stato di separazione, di essersi la moglie trasferita dapprima in Dogliani ed ora in Carrù Vicolo Virginio n. 13, con altro figlio nato da precedente matrimonio, cita in giudizio per sentir dichiarare lo Parte_1 CP_1 scioglimento del matrimonio, l'affido condiviso della minore con collocazione presso di sé e regolamentazione del diritto di visita della madre (nel senso di stabilire che la figlia si rechi liberamente dalla madre), nonché con assegnazione a sé della casa familiare ed accollo, a suo carico, del 100% delle spese straordinarie sostenende per la figlia (senza previsione dunque di alcun assegno di mantenimento ordinario della minore ovvero prevedendosi che sia mantenuta in via diretta dal genitore con il Per_1 quale si trova a convivere). si costituiva in giudizio aderendo alle condizioni del ricorrente. CP_1
All'udienza fissata ex art 473 bis.21 c.p.c. in data 26.11.2024, le parti richiamavano le conclusioni congiunte di cui al ricorso introduttivo. Il Giudice Delegato disponeva trasmettersi gli atti al PM e rimetteva all'esito la causa al Collegio per la decisione. Ritiene il Collegio che le conclusioni tolte, richiamate nei termini di cui al verbale del 26.11.2024, debbano essere in questa sede accolte e richiamate, traducendosi in pattuizioni congrue e conformi all'interesse della minore ultrasedicenne. Ed infatti: la legge 01/12/1970 n. 898, come da ultimo modificata con legge 55/2015, prevede che qualora la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non possa essere ricostruita, possa proporsi domanda per ottenere lo scioglimento del matrimonio, se tra i coniugi sia stata pronunziata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale, ovvero sia stata omologata la separazione consensuale, e la separazione si sia protratta ininterrottamente per un certo periodo (sei o dodici mesi) dalla comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale (art. 3, n. 2 lett. b) L. cit.), nella fattispecie ricorrono tali condizioni perché dalla pagina 2 di 3 documentazione prodotta risulta che, a seguito di comparizione avanti al Presidente del Tribunale, la separazione dei coniugi è stata omologata con provvedimento del 3.6.2021, né consta successiva riconciliazione;
l'affido condiviso della minore costituisce principio cardine derogabile solo in presenza di pregiudizio alla minore derivante dall'affido ad uno dei genitori (art. 337 quater c.p.c.), circostanza non risultante nel caso di specie;
la collocazione presso il padre rappresenta, per allegazione comune, la conferma della situazione preesistente;
la previsione di incontri liberi tra la minore e la madre garantisce il rispetto del principio di bigenitorialità; le previsioni in punto mantenimento della minore possono ritenersi congrue ai di lei interessi.
In considerazione dell'esito della lite e della conseguente non ravvisabilità di una piena soccombenza, ricorrono i presupposti per dichiarare le spese di lite integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Asti, definitivamente pronunciando,
PRONUNCIA lo scioglimento del matrimonio concluso tra e in data Parte_1 CP_1
15.3.2014, alle condizioni tutte di cui alle conclusioni concordemente tolte dalle parti e riportate come in epigrafe.
Dichiara la compensazione integrale tra le parti delle spese di lite.
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile competente per territorio di provvedere alle incombenze di legge.
Così deciso in Asti, in data 4/12/2024
Il Giudice relatore Dott.ssa Elga Bulgarelli
Il Presidente
Dott. Paolo Rampini
pagina 3 di 3