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Decreto 12 giugno 2025
Decreto 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, decreto 12/06/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4089 / 2023
TRIBUNALE DI FIRENZE
Sezione Specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale
e di libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea
Il Tribunale di Firenze, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott.ssa Giuseppina Guttadauro Presidente dott.ssa Caterina Condò Giudice dott. Umberto Castagnini Giudice relatore riunito nella camera di consiglio, in data 11.6.2025 nel procedimento introdotto da
), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'avv. MORANDI NORIS ricorrente contro
Controparte_1
[...] resistente
e con l'intervento dell'Ufficio del P.M, in persona del Procuratore presso il Tribunale di
Firenze, avente ad oggetto:
ricorso ex art. 737 c.p.c. e art. 35 bis D.Lgs. 25/2008 depositato in data 16.3.2023 avverso la decisione emessa in data 19.12.2022 della
[...]
di che ha respinto Controparte_1 _1
l'istanza di riconoscimento dello status di rifugiato, e non ha riconosciuto i presupposti della protezione internazionale e umanitaria al ricorrente;
a seguito di note ex art. 127-ter c.p.c. del 21.5.2025 ha emesso il seguente
DECRETO ex art. 737 cpc
Letti gli atti;
osservato che pur essendo l'onere probatorio del richiedente una misura di protezione internazionale attenuato, considerati i limiti derivanti dalla sua personale condizione (e va adempiuto con la necessaria cooperazione dell'A.G. tramite i mezzi a disposizione per reperire le fonti di acquisizione dei fatti rilevanti all'accertamento dei presupposti della misura), tuttavia il richiedente asilo, per poter godere del beneficio del dubbio, ha l'onere di 'compiere sinceri sforzi per circostanziare la domanda' , di produrre 'tutti gli elementi in suo possesso' e di rendere dichiarazioni 'coerenti e plausibili', apparendo, in generale, 'attendibile'
(cfr. art 3, comma 5 D.lgs 251/2007 riproduttivo dell'art. 4 della direttiva
2004/83/CE), e leale nell'esporre la propria situazione e gli elementi utili a valutarla e nel fornire una spiegazione valida ad eventuali contraddizioni e/o omissioni rilevate in sede di audizione da parte della _1
;
[...] che la decisione del ricorrente di non rendere noto il proprio domicilio al difensore e di rendersi irreperibile per l'udienza già richiesta dal difensore nel ricorso per la sua audizione, ai fini del controllo dell'attendibilità del suo racconto, ha impedito la verifica della sussistenza di un rischio attuale alla sua persona in caso di rientro in patria, della situazione attuale in Italia, e quindi al fine di integrare i presupposti per il riconoscimento delle misure richieste;
che ciò è comportamento valutabile ai sensi dell'art. 116, comma 2 c.p.c. per desumerne la mancanza di ragioni valide a contrastare la decisione della nonché la carenza d'interesse alla prosecuzione del Controparte_1 presente procedimento;
ritenuto, pertanto, vi sono motivi sufficienti per il rigetto del ricorso;
considerato che la non ha evidenziato spese tecniche Controparte_1 per cui non si deve procedere alla regolamentazione delle spese di lite;
P.Q.M.
Il Tribunale di Firenze, in composizione collegiale, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa:
rigetta il ricorso.
Si comunichi.
La Presidente dott.ssa Giuseppina Guttadauro
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TRIBUNALE DI FIRENZE
Sezione Specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale
e di libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea
Il Tribunale di Firenze, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott.ssa Giuseppina Guttadauro Presidente dott.ssa Caterina Condò Giudice dott. Umberto Castagnini Giudice relatore riunito nella camera di consiglio, in data 11.6.2025 nel procedimento introdotto da
), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'avv. MORANDI NORIS ricorrente contro
Controparte_1
[...] resistente
e con l'intervento dell'Ufficio del P.M, in persona del Procuratore presso il Tribunale di
Firenze, avente ad oggetto:
ricorso ex art. 737 c.p.c. e art. 35 bis D.Lgs. 25/2008 depositato in data 16.3.2023 avverso la decisione emessa in data 19.12.2022 della
[...]
di che ha respinto Controparte_1 _1
l'istanza di riconoscimento dello status di rifugiato, e non ha riconosciuto i presupposti della protezione internazionale e umanitaria al ricorrente;
a seguito di note ex art. 127-ter c.p.c. del 21.5.2025 ha emesso il seguente
DECRETO ex art. 737 cpc
Letti gli atti;
osservato che pur essendo l'onere probatorio del richiedente una misura di protezione internazionale attenuato, considerati i limiti derivanti dalla sua personale condizione (e va adempiuto con la necessaria cooperazione dell'A.G. tramite i mezzi a disposizione per reperire le fonti di acquisizione dei fatti rilevanti all'accertamento dei presupposti della misura), tuttavia il richiedente asilo, per poter godere del beneficio del dubbio, ha l'onere di 'compiere sinceri sforzi per circostanziare la domanda' , di produrre 'tutti gli elementi in suo possesso' e di rendere dichiarazioni 'coerenti e plausibili', apparendo, in generale, 'attendibile'
(cfr. art 3, comma 5 D.lgs 251/2007 riproduttivo dell'art. 4 della direttiva
2004/83/CE), e leale nell'esporre la propria situazione e gli elementi utili a valutarla e nel fornire una spiegazione valida ad eventuali contraddizioni e/o omissioni rilevate in sede di audizione da parte della _1
;
[...] che la decisione del ricorrente di non rendere noto il proprio domicilio al difensore e di rendersi irreperibile per l'udienza già richiesta dal difensore nel ricorso per la sua audizione, ai fini del controllo dell'attendibilità del suo racconto, ha impedito la verifica della sussistenza di un rischio attuale alla sua persona in caso di rientro in patria, della situazione attuale in Italia, e quindi al fine di integrare i presupposti per il riconoscimento delle misure richieste;
che ciò è comportamento valutabile ai sensi dell'art. 116, comma 2 c.p.c. per desumerne la mancanza di ragioni valide a contrastare la decisione della nonché la carenza d'interesse alla prosecuzione del Controparte_1 presente procedimento;
ritenuto, pertanto, vi sono motivi sufficienti per il rigetto del ricorso;
considerato che la non ha evidenziato spese tecniche Controparte_1 per cui non si deve procedere alla regolamentazione delle spese di lite;
P.Q.M.
Il Tribunale di Firenze, in composizione collegiale, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa:
rigetta il ricorso.
Si comunichi.
La Presidente dott.ssa Giuseppina Guttadauro
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