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Sentenza 13 gennaio 2025
Sentenza 13 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 13/01/2025, n. 35 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 35 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di L'Aquila
riunita in camera di consiglio nelle persone dei sotto indicati Magistrati:
Dott. Barbara Del Bono Presidente rel.
Dott. Francesca Coccoli Consigliere
Dott. Mariangela Fuina Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di appello iscritta al n. 691/2023 R.G., promossa da:
(Cod. Fisc. ), in persona del Sindaco in carica, Parte_1 P.IVA_1
legale rappr. p.t., rappresentato e difeso dagli Avv.ti Patrizia Tracanna
( ) e Marco Morgione ( ) del Servizio C.F._1 C.F._2
“Affari Legali” dell'Ente, e con i medesimi elettivamente domiciliato presso i rispettivi indirizzi di p.e.c. (marco. hieti.it; Email_1 Pt_1
patrizia. hieti.it), in virtù di procura conferita su supporto Email_2 Pt_1
cartaceo separato, con dichiarazione di voler ricevere comunicazioni ai seguenti indirizzi/recapiti: P.E.C.: hieti.it e/o Ema_3 Email_1 Pt_1
E hieti. ; telefax 0871/341585; Email_4 Email_2 Pt_1
APPELLANTE
Contro , in persona dei Curatori, Controparte_1
Dott. e Avv. Christian Schicchi, con sede in Maltignano (AP), Via CP_2
Bonifica n. 26, C.F. e P.IVA , elettivamente domiciliato in Ascoli P.IVA_2
Piceno, Corso Giuseppe Mazzini n. 106, presso e nello studio dell'Avv. Francesco
Quinto (C.F. ), che lo rappresenta e difende, in forza di procura C.F._3
speciale allegata, nonché come da provvedimento autorizzativo del Giudice Delegato del Tribunale di Ascoli Piceno, Dott.ssa Francesca Sirianni, emesso in data 12.07.2023, con dichiarazione di voler ricevere comunicazioni e notifiche inerenti ai seguenti indirizzi pec: ovvero Fax 0736/25773, Email_6
APPELLATO per la riforma della sentenza n. 233/2023 resa dal Tribunale di Chieti e pubblicata in data 2 maggio 2023.
All'udienza tenutasi in data 10 dicembre 2024 in trattazione scritta, secondo quanto previsto dall'art. 127 ter c.p.c. e disposto con provvedimento del Presidente di Sezione, all'esito dei termini già concessi ai sensi dell'art. 352 c.p.c. e del deposito delle comparse conclusionali e memorie di replica, le parti costituite hanno rassegnato le conclusioni con note scritte depositate telematicamente e il Collegio con ordinanza del
10 dicembre 2024 ha riservato la causa in decisione.
FATTO E DIRITTO
1) Con sentenza n. 233/2023 pubblicata in data 2 maggio 2023, il Tribunale di Chieti decideva in ordine alla domanda, presentata dalla , volta Controparte_1 all'accertamento della titolarità nei confronti del dei seguenti tre Parte_1
crediti: euro 200.000,00, oltre interessi e rivalutazione, per trattenute in deposito cauzionale, giusta determina dell'ente n. 2017/2007; euro 235.072,00, oltre interessi e rivalutazione, per somme relative a un pignoramento presso terzi che la Banca delle
Marche s.p.a. aveva effettuato presso il quale terzo debitore della Parte_1
medesima ; euro 193.250,00, oltre interessi e rivalutazione, Controparte_1
per somme relative a un pignoramento presso terzi effettuato dalla Parte_2
presso il Comune di quale terzo debitore della stessa Pt_1 Controparte_1
.
[...]
pag. 2/14 1.1) Si costituiva in giudizio il che, affermando che la pretesa Parte_1
creditoria della società attrice, così come accertata giudizialmente, era stata soddisfatta a seguito di pagamento delle somme assegnate alla medesima società in sede di esecuzione forzata presso terzi, rubricata al r.g. n. 1392/2014 del medesimo Tribunale di
Chieti, concludeva chiedendo il rigetto della domanda proposta.
1.2) Respinte le richieste istruttorie, la causa veniva trattenuta in decisione.
2) La sentenza di primo grado: il Tribunale di Chieti, per i motivi che seguono, così decideva: accertava e dichiarava che la curatela attrice era creditrice del Parte_1
delle somme di euro 235.072,00 e di euro 193.250,00, oltre interessi dal dovuto
[...]
al soddisfo;
respingeva la domanda di accertamento dell'ulteriore credito di euro
200.000,00; dichiarava inammissibile per tardività la domanda della curatela attrice di condanna del al pagamento delle somme dovute;
condannava il Parte_1
convenuto a rifondere il 50% delle spese di lite sostenute dalla curatela attrice, Pt_1
compensando la restante parte.
1.1) Il primo giudice ricostruiva la situazione di fatto e di diritto cristallizzata tra le due parti, precisando che il complessivo debito del nei confronti della Parte_1
era stato accertato, con sentenza n. 554/2014, emessa del Controparte_1
medesimo Tribunale, nella somma complessiva di euro 1.592,296,10, oltre interessi e spese di lite e che tale accertamento aveva dato luogo a procedura esecutiva presso terzi, rubricata al r.g. n. 1392/2014 presso lo stesso Tribunale, procedura conclusasi con ordinanza di assegnazione del 14 dicembre 2014, con la quale alla società attrice era stato assegnato il credito, vantato dal nei confronti dell'ente che Parte_1
svolgeva le funzione di tesoreria, pari a euro 1.754.298,03.
Rispetto a tali somme, il primo giudice evidenziava che il convenuto aveva Pt_1
prodotto documentazione al fine di fornire prova del loro avvenuto pagamento.
1.2) In relazione alla domanda di accertamento della sussistenza del credito di euro
235.072,00, il Tribunale di Chieti accertava che la società attrice aveva provato documentalmente che, con ordinanza di assegnazione del 5 ottobre 2006, emessa dallo stesso organo giudicante all'esito della procedura esecutiva r.g.n. 544/2006, era stato assegnato alla , quale mandataria della a sua volta cessionaria CP_3 CP_4
pag. 3/14 della Banca Marche, il credito di euro 219.177,43, vantato dalla società Controparte_1
nei confronti del terzo pignorato.
[...] Parte_1
Rispetto a tale esecuzione presso terzi, il giudice di primo grado non riteneva provato il fatto che, in concreto, vi fosse stata esecuzione alla predetta ordinanza di assegnazione.
In terzo luogo, anche in merito alla domanda di accertamento rispetto al credito di euro
193.250,00 il giudice a quo rilevava che lo stesso era stato oggetto di assegnazione nell'ambito della procedura di esecuzione presso terzi instaurata, dinanzi al medesimo
Tribunale di Chieti, avente r.g.n. 1001/2013, da parte della creditrice Parte_2
Dall'analisi della documentazione presentata, il giudice a quo constatava che anche tale ordinanza di assegnazione non era stata eseguita dal terzo pignorato, Parte_1
in particolare non ritenendo il documento prodotto “provvisorio di spesa”, avente n.
185/2017, documento idoneo a provare l'effettivo pagamento.
Sulla base di tali valutazioni, pertanto, in relazione ai due crediti in esame (di euro
235.072,00 e di euro 193.250,00), il primo giudice riteneva che, nonostante le emesse ordinanze di assegnazione in favore, rispettivamente, di Banca delle Marche e di comunque il debito del non era venuto meno, data Parte_2 Parte_1
la mancata prova di esecuzione, come accertato documentalmente, delle predette ordinanze da parte del medesimo ente.
1.3) Il Tribunale di Chieti rigettava infine la domanda di accertamento proposta dalla società attrice con riguardo al credito di euro 200.000,00, risultando la dichiarazione resa dal nella nota prot. n. 21048 del 21 marzo 2018, prodotta in Parte_1
giudizio da parte attrice, inidonea, per la sua genericità, a comprovare il credito in esame. Sul punto, ugualmente irrilevante, dal punto di vista probatorio, riteneva il primo giudice essere il ricorso per concordato preventivo, presentato dalla Controparte_1
presso il Tribunale di Ascoli Piceno, trattandosi di atto di provenienza
[...]
unilaterale della sessa attrice.
1.4) In ultimo, il giudice di primo grado dichiarava inammissibile, per tardività, la domanda della curatela volta a ottenere la condanna dell'ente convenuto al pagamento delle somme accertate, essendo stata proposta unicamente con la comparsa conclusionale.
pag. 4/14 Tanto accertato e dichiarato, disponeva in conclusione la parziale compensazione delle spese di lite.
3) Appello: avverso la predetta sentenza ha proposto appello il per i Parte_1
motivi di seguito indicati:
3.1) Erroneità della sentenza di primo grado nella parte in cui ha ritenuto sussistente il credito della curatela fallimentare in relazione alla posizione di Parte_2
Violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., per malgoverno ed errata valutazione della produzione documentale.
Con tale motivo, l'appellante ha contestato l'impugnata sentenza nella parte in cui il primo giudice avrebbe erroneamente accertato e dichiarato la sussistenza del credito di euro 193.250,00 nei confronti della , dato che lo stesso Controparte_1
aveva già provveduto all'adempimento dell'ordinanza di Parte_1
assegnazione emessa dalla medesima autorità giudiziaria, avendo già provveduto a pagare il credito pignorato in favore di Parte_2
3.1.1) In particolare, il ha evidenziato che, da quando è stato istituito Parte_1
il sistema di Tesoreria unica (L. n. 720 del 29.10.1984), la procedura di esecuzione forzata nei confronti degli enti locali si esplicava nelle forme della espropriazione presso terzi, che si svolgeva obbligatoriamente presso la banca che assume il servizio di tesoreria.
Invero, proprio in quanto tesoriere, la banca risulterebbe debitrice nei confronti del per le somme giacenti. Sarebbe, infatti, il tesoriere comunale, in qualità di Pt_1
terzo pignorato, a essere destinatario della decisione dell'autorità giudiziaria di provvedere al pagamento delle somme pignorate e non già il debitore Pt_1
esecutato.
Su tali basi, pertanto, dapprima il Tesoriere dell'Ente avrebbe provveduto, come da disposizione del giudice dell'esecuzione, a pagare l'importo così come liquidato al creditore procedente, ricorrendo, data la mancanza di disponibilità di somme da parte dell'Ente, a una “anticipazione di tesoreria”, per poi, in un secondo momento, ai fini della successiva regolarizzazione contabile, rimettere al il provvisorio Parte_1
di spesa n. 185/2017.
pag. 5/14 La funzione del provvisorio di spesa, infatti, sarebbe quella di consentire all'Ente di procedere alla emissione del mandato (o dei mandati) di pagamento in favore del
Tesoriere, a copertura del pagamento effettuato, al fine di assicurare la corrispondenza della propria contabilità con le risultanze del tesoriere.
Nel caso di specie, tale necessità di regolarizzazione del pagamento già effettuato dal tesoriere sarebbe emersa in sede di approvazione del rendiconto della gestione per l'esercizio 2017 in seno al Consiglio Comunale (delibera n. 408 del 20.07.2018). Nella rilevazione di tale esigenza, infatti, troverebbe fondamento la nota prot. n. 13253 del
23.02.2018 con il quale il Dirigente del Settore Ragioneria ha attestato che “… restano ad oggi accantonate le somme di …€ 198.392,07 per pignoramento presso terzi
Italfondiario s.r.l…”, cioè somme stanziate nel Bilancio dell'Ente ed accantonate per l'emissione del mandato di pagamento in favore del Tesoriere ai fini proprio della reintegrazione delle somme anticipate dal tesoriere stesso per dare esecuzione alla ordinanza di assegnazione e della consequenziale “regolarizzazione contabile”.
L'appellante ha, inoltre, evidenziato che non si potrebbe dare alcuna Parte_1
rilevanza alla nota prot. n. 21048 del 28.03.2018, a firma del Dirigente del V Settore
Lavori Pubblici, dato che sarebbe stata resa nella non conoscenza dello sviluppo della vicenda.
Per tutto quanto appena esposto, pertanto, secondo l'appellante, in caso di pignoramento presso terzi, la prova dell'avvenuto pagamento della somma assegnata sarebbe da rinvenire proprio nel prodotto provvisorio di spesa.
3.1.2) Ad ogni modo, infine, il ha provveduto a produrre, nel presente Parte_1
giudizio, ritenendole prove indispensabili, la copia del bonifico emesso in data 7 agosto
2017 da Banca Marche s.p.a. in favore di Champions Finance s.r.l. dell'importo di euro
197.215,95, con causale “esec. Mob. PT 1001/13 RGE Trib. Chieti somme assegnate dal GE ordinanza del 17.3.14 come da conteggio Avv. Ascani…” e la copia del provvedimento del Tribunale di Chieti di estinzione della procedura esecutiva r.g.n.
1001/2013.
3.4) Si costituiva in giudizio chiedendo, Controparte_1
preliminarmente, di dichiarare inammissibile la nuova documentazione prodotta dall'appellante nonché, sempre in via preliminare, di rilevare e Parte_1
pag. 6/14 dichiarare la tardività di ogni disconoscimento formulato dal appellante Pt_1 relativo alla documentazione prodotta e di accertare e dichiarare l'inammissibilità e/o la manifesta infondatezza dell'appello proposto.
Nel merito, infine, respingere lo stesso poiché infondato in fatto e in diritto e, per l'effetto, confermare la sentenza impugnata, con condanna del al Parte_1
pagamento del risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c., da liquidarsi in via equitativa, e alle spese di lite.
4) Motivi della decisione. Nel merito, l'appello è infondato per le ragioni che seguono.
4.1) In via preliminare devono essere vagliate le eccezioni di inammissibilità formulate dall'appellato . Controparte_1
4.1.1) Con riguardo all'eccezione di inammissibilità e manifesta infondatezza dell'appello ex art. 348-bis c.p.c., la stessa deve intendersi come implicitamente rigettata, avendo il collegio ritenuto di procedere direttamente alla trattazione della causa senza passare per l'udienza filtro.
4.1.2) Risulta invece fondata l'eccezione di inammissibilità proposta dall'appellato in ordine alla violazione dell'art. 345, terzo comma, c.p.c. a seguito CP_1 dell'avvenuta produzione, soltanto in secondo grado, di nuovi documenti, rispetto ai quali non risulterebbe la non imputabilità della mancata allegazione in primo grado.
In primo luogo, occorre chiarire che l'attuale formulazione dell'art. 345, terzo comma,
c.p.c. prevede che “non sono ammessi nuovi mezzi di prova e non possono essere prodotti nuovi documenti, salvo che la parte dimostri di non aver potuto proporli o produrli nel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile”.
Tale nuova formulazione deriva dall'abrogazione che la novella di cui all'art. 54, primo comma, lett. b) del d.l. n. 83/2012, convertito in L. 134/2012, ha operato rispetto al previgente testo, eliminando l'ulteriore ipotesi derogatoria di nova in appello riguardante il caso in cui il collegio avesse ritenuto i nuovi mezzi di prova o i nuovi documenti “indispensabili ai fini della decisione della causa”.
Costituisce ormai principio di diritto l'assunto per il quale “la nuova formulazione dell'art. 345, comma 3, c.p.c., introdotta dal D.L. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla
L. n. 134 del 2012, che prevede il divieto di ammissione, in appello, di nuovi mezzi di prova e documenti, salvo che la parte dimostri di non avere potuto proporli o produrre
pag. 7/14 per causa non imputabile, trova applicazione, in difetto di un'espressa disciplina transitoria ed in base al generale principio processuale "tempus regit actum", quando la sentenza conclusiva del giudizio di primo grado sia stata pubblicata dopo l'11 settembre 2012" (cfr. Cass. civ., Sez. II, 28/07/2021, n. 21606; si v., da ultimo, Cass. civ., Sez. III, 13/08/2024, n. 22756).
Per tali ragioni, trattandosi di documenti già esistenti all'epoca del giudizio di primo grado. ne consegue che, avendo l'appellante prodotto solo in secondo grado tale nuova documentazione senza aver contestualmente dato prova che la loro mancata produzione in primo grado fosse dovuta per una causa allo stesso non imputabile, deve ritenersi inammissibile, ai sensi dell'art. 345, terzo comma, c.p.c., la produzione dei nuovi documenti effettuata dall'appellante.
4.2) Il motivo di appello proposto dall'appellante riguardante il Parte_1 raggiungimento della prova dell'avvenuto pagamento del credito in contestazione, risulta infondato.
4.2.1) In primo luogo, è necessario ricostruire la normativa applicabile in materia.
Secondo quanto previsto dall'art. 182 del TUEL, le fasi di gestione della spesa sono l'impegno, la liquidazione, l'ordinazione e il pagamento.
Poste le prime due fasi di assunzione dell'impegno e di successiva liquidazione della somma, la prevista successione temporale tra l'ordinazione (i.e. emissione del mandato di pagamento) e il pagamento, la prima preordinata alla seconda, può essere invertita in alcuni casi determinati dalla legge.
In via generale, infatti, il tesoriere dell'ente locale effettuata i pagamenti in esecuzione dei mandati di pagamento emessi dall'ente stesso.
Tuttavia, come ipotesi derogatorie, il quarto comma dell'art. 185 TUEL prevede espressamente che “il tesoriere effettua i pagamenti derivanti da obblighi tributari, da somme iscritte a ruolo, da delegazioni di pagamento, e da altri obblighi di legge, anche in assenza della preventiva emissione del relativo mandato di pagamento. Entro trenta giorni l'ente locale emette il relativo mandato ai fini della regolarizzazione, imputandolo contabilmente all'esercizio in cui il tesoriere ha effettuato il pagamento, anche se la relativa comunicazione è pervenuta all'ente nell'esercizio successivo”.
pag. 8/14 In tali ipotesi, il tesoriere dispone dei pagamenti pur in assenza di ordine di pagamento e ne dà comunicazione all'ente locale mediante il c.d. provvisorio di spesa. Sulla base di tale provvisorio, poi, grava sull'ente l'obbligo di emettere il mandato di pagamento - a copertura del pagamento effettuato - entro 30 giorni, assicurando così la corrispondenza della propria contabilità con le risultanze del tesoriere (si v., anche paragrafo 6.3. del principio contabile n. A/2 che precisa che “Nei casi espressamente previsti dalla legge,
è possibile che il tesoriere provveda direttamente al pagamento di somme prima dell'emissione del mandato da parte dell'ente. In ogni caso, l'ente emette il mandato ai fini della regolarizzazione entro 30 giorni dal pagamento (anche nel caso di esercizio provvisorio del bilancio)”).
4.2.2) Tra le ipotesi previste dalla legge per le quali il tesoriere effettua i pagamenti pur in assenza del mandato di pagamento, vi rientra anche quella di esecuzione forzata presso terzi.
Secondo quanto previsto dall'art.
1-bis della L. n. 720/1984, istitutiva del sistema di tesoreria unica per enti e organismo pubblici, infatti, “i pignoramenti ed i sequestri, a carico degli enti ed organismi pubblici di cui al primo comma dell'articolo 1, delle somme affluite nelle contabilità speciali intestate ai predetti enti ed organismi pubblici si eseguono, secondo il procedimento disciplinato al capo III del titolo II del libro III del codice di procedura civile, con atto notificato all'azienda o istituto cassiere o tesoriere dell'ente od organismo contro il quale si procede nonché al medesimo ente od organismo debitore”.
Il tesoriere, pertanto, proprio in qualità di tesoriere dell'ente e destinatario dell'ordinanza di assegnazione, è obbligato a disporre il pagamento in adempimento della stessa, avendo questa efficacia di titolo esecutivo nei suoi confronti ex art. 553
c.p.c.
Ne discende, pertanto, che, in caso di espropriazione forzata nei confronti dell'ente, il tesoriere può effettuare il pagamento anche in assenza di mandato di pagamento, dovendo però l'ente locale provvedere all'emissione di quest'ultimo entro il termine di
30 giorni ai fini della regolarizzazione dello stesso.
4.2.3) Nel caso di specie, in ossequio alla normativa appena ricostruita, la Banca delle
Marche, quale tesoriere del una volta vistasi notificare l'ordinanza di Parte_1
pag. 9/14 assegnazione relativa alla procedura di esecuzione forzata presso terzi avente r.g.n.
1001/2013, ha provveduto alla comunicazione allo stesso del provvisorio di Pt_1
spesa n. 185/2017, ma tale documento di per sé non prova l'effettivo avvenuto pagamento al creditore, l'effettivo bonifico svolto, quindi l'adempimento e la liberazione da parte del malgrado ciò sarebbe stato possibile per previsione Pt_1
normativa.
Non risulta infatti agli atti che il abbia provveduto a emettere il Parte_1
successivo e necessario mandato di pagamento a copertura del pagamento effettuato dal tesoriere, non potendosi così ritenere concluso il procedimento previsto dal predetto art. 182 TUEL in punto di pagamento degli obblighi assunti.
In conclusione non risulta provato né l'effettivo pagamento del credito, né
l'imputazione di tale asserito pagamento al Pt_1
Non può, quindi, ritenersi raggiunta la prova in ordine alla soddisfazione del credito nei confronti della curatela appellata.
A comprova di quanto appena precisato, occorre osservare che, secondo quanto previsto dall'art. 5 della Convenzione stipulata tra il e la Banca delle Marche Parte_1
(rep. 1264 del 20.12.2011) in relazione allo svolgimento del servizio di tesoreria affidato al predetto istituto di credito, “12. il tesoriere, anche in assenza della preventiva emissione del relativo mandato, effettua i pagamenti derivanti da delegazioni di pagamento, da obblighi tributari, da somme iscritte a ruolo nonché quelli relativi a spese ricorrenti, come canoni di utenza, rate assicurative e altro, da ordinanze di assegnazione – ed eventuali oneri conseguenti – emesse a seguito delle procedure di esecuzione forzata di cui all'art. 159 del d.lgs. n. 267 del 2000, nonché di altri pagamenti la cui effettuazione è imposta da specifiche disposizioni di legge se previsto nel regolamento di contabilità dell'Ente e previa richiesta presentata di volta in volta e firmata dalle stesse persone autorizzate a sottoscrivere i mandati;
la medesima operatività è adottata anche per i pagamenti relativi ad utenze e rate assicurative. Gli ordinativi a copertura di dette spese devono essere emessi entro trenta
(30) giorni – o nel minor tempo eventualmente indicato nel regolamento di contabilità dell'Ente – e, comunque, entro il termine del mese in corso;
devono, altresì, riportare
l'annotazione “a copertura del sospeso n. …”, rilevato dai dati comunicati dal
pag. 10/14 Tesoriere. (…) 17. A comprova e discarico dei pagamenti effettuati, il Tesoriere raccoglie sul mandato o vi allega la quietanza del creditore ovvero provvede ad annotare sui relativi mandati gli estremi delle operazioni effettuate, apponendo il timbro “pagato”. In alternativa ed ai medesimi effetti, il Tesoriere provvede ad annotare gli estremi del pagamento effettuato su documentazione meccanografica, da consegnare all'Ente unitamente ai mandati pagati, in allegato al proprio rendiconto”.
Non varrebbe, pertanto, a liberare il dal credito in contestazione la Parte_1
sola produzione del provvisorio di spesa emesso dal proprio tesoriere, in assenza di allegazione del relativo mandato di pagamento quietanzato, anche ove risultasse certa l'effettività del pagamento da parte della tesoreria del prima dell'emissione del Pt_1
mandato di pagamento quietanziato.
4.2.4) A fortiori, occorre evidenziare che, dalla documentazione prodotta in primo grado e allegata nuovamente in appello, emergono ulteriori elementi di incertezza in merito al concreto adempimento del debito in contestazione da parte del Parte_1
In particolare, con nota prot. n. 13253 del 23 febbraio 2018, lo stesso Comune dà atto del mancato utilizzo delle somme accantonate per il soddisfacimento del debito in esame, espressamente dichiarando che “restano, ad oggi, accantonate le somme di €
235.072,50 per pignoramento presso terzi Banca delle Marche spa di cui alla predetta determinazione n. 2017/2007, ed € 198.392,07 per pignoramento presso terzi
Italfondiario srl”.
Diversamente da come ritenuto da parte appellante, tale nota non costituisce prova dell'avvenuta regolarizzazione del pagamento effettuato dal rispetto Parte_1
al credito in esame, risultando, al contrario, soltanto che delle somme siano state accantonate, ma non versate.
Inoltre, con successiva nota prot. n. 21048 del 28 marzo 2018, è lo stesso ente locale ad aver espressamente dichiarato che “l'importo di € 235.072,50 di cui alla citata determina dirigenziale, non è stato mai corrisposto alla Banca Marche, in quanto la stessa, da ultimo con nota del 26.01.2015, acquisita al protocollo dell'Ente in data
28.01.2015, al n. 4390, ha contestato il calcolo degli interessi. (…) Considerato che: con ordinanza del 14.03.2014, il Tribunale di Chieti ha assegnato a Parte_2
l'importo di € 193.250,00, dovuto dal terzo pignorato, alla , Parte_1 CP_1
pag. 11/14 oltre alle spese processuali, liquidate in complessive € 2.382,78; avverso tale ordinanza il ha proposto opposizione con richiesta di sospensione ex art. 624 cpc e Pt_1
pertanto essendo il giudizio ancora in corso, il potrebbe essere condannato al Pt_1
pagamento del menzionato importo;
l'ordinanza ex art. 553 cpc del 10.07.2014, con la quale il Giudice dell'esecuzione del Tribunale di Chieti, ha disposto l'assegnazione delle somme relative alle procedure esecutive n. 1432/2009 e n. 1253/2010, oltre interessi, avviate dall'Avv. Giovanni Ranci nei confronti di debitore CP_1 principale e del nella veste di terzo pignorato”. Parte_1
Con riferimento a tale ultima nota, non assumono alcun rilevo le argomentazioni formulate dall'appellante in merito alla sua assenza di rilevanza probatoria perché
“evidentemente resa nella non conoscenza dello sviluppo della vicenda”, essendo questa comunque una ricognizione dello stato della vicenda giudiziaria effettuata dallo stesso ente locale, rispetto alla quale non è stata inoltre data prova dell'erroneità di quanto ivi dichiarato.
4.2.5) In conclusione, pertanto, il motivo in esame risulta infondato, dovendosi condividere la decisione del primo giudice in merito al mancato raggiungimento della prova in ordine all'adempimento del debito di € 193.250,00 da parte del Parte_1
nei confronti del .
[...] CP_1 Controparte_1
4.3) Conclusivamente, l'appello, assorbita ogni altra questione e/o eccezione sollevata nel presente grado di giudizio, deve essere rigettato.
Deve infine rigettarsi la domanda di condanna della controparte per lite temeraria ai sensi dell'art. 96 comma 3 c.p.c. in quanto non se ne ravvisano i presupposti. Deve al riguardo osservarsi che, per costante indirizzo giurisprudenziale e come chiarito dalla
Suprema Corte a Sezioni Unite “la condanna ex art. 96 comma 3 c.p.c. è volta a salvaguardare finalità pubblicistiche, correlate all'esigenza di una sollecita ed efficace definizione dei giudizi, nonché interessi della parte vittoriosa ed a sanzionare la violazione dei doveri di lealtà e probità sanciti dall'art. 88 c.p.c., realizzata attraverso un vero e proprio abuso della “potestas agendi” con l'utilizzazione del potere di promuovere la lite, di per sé legittimo, per fini diversi da quelli ai quali esso è preordinato, con conseguente produzione di effetti pregiudizievoli per la controparte. Ne consegue che la condanna al pagamento della somma equitativamente determinata, non pag. 12/14 richiede né la domanda di parte, né la prova del danno, essendo tuttavia necessario l'accertamento, in capo alla parte soccombente, della mala fede (consapevolezza dell'infondatezza della domanda) o della colpa grave (per carenza dell'ordinaria diligenza volta all'acquisizione di detta consapevolezza), venendo in considerazione a titolo esemplificativo la pretestuosità dell'iniziativa giudiziaria per contrarietà al diritto vivente ed alla giurisprudenza consolidata, la manifesta inconsistenza giuridica delle censure in sede di gravame ovvero la palese strumentale infondatezza dei motivi di impugnazione” (Cass. S.U. n. 22405 del 13 settembre 2018). Nel caso di specie non emerge l'abuso del diritto e la colpa grave invocata dall'appellante, né la citazione in giudizio per fini diversi da quello per il quale la lite è preordinata, non potendosi argomentare in senso diverso unicamente in base all'infondatezza della domanda azionata.
Le spese di lite vengono poste a carico dell'appellante soccombente secondo la liquidazione indicata in dispositivo, fatta esclusione per la fase istruttoria non svolta in secondo grado.
Trova applicazione la norma di cui all'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 30/5/2002, n.
115, che prevede l'obbligo del versamento da parte chi ha proposto un'impugnazione dichiarata inammissibile o improcedibile o rigettata integralmente di versare una ulteriore somma pari al contributo unificato dovuto per la stessa impugnazione (vedi
Cass. S.U. n. 14594/2016, Cass. n. 18523/2014); pertanto trattandosi di appello proposto dopo il 31 gennaio 2013, l'appellante soccombente sarà altresì tenuto al versamento di un importo pari a quello già dovuto a titolo di contributo unificato.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sull'appello proposto dal nei Parte_1
confronti del , contro la Controparte_1
sentenza n. 233/2023 resa dal Tribunale di Chieti e pubblicata in data 2 maggio 2023, così provvede:
• Rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
• Condanna l'appellante al pagamento in favore dell'appellato Parte_1
in liquidazione delle competenze del presente grado di giudizio Controparte_1 che si liquidano in € 9.991,00 spese generali, Cpa e Iva, se dovuta, come per legge;
pag. 13/14 • Dichiara parte appellante tenuta al versamento di ulteriore importo pari a quello già dovuto a titolo di contributo unificato.
Così deciso nella camera di consiglio in data 10 gennaio 2025.
La Presidente est.
Barbara Del
Bono
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