Articolo 13 della Legge 4 aprile 1952, n. 218
Articolo 12Articolo 14
Versione
30 aprile 1952
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Versione
15 agosto 1965
Art. 13.
Nel caso di morte dell'assicurato senza che sussista per i superstiti il diritto alla pensione, spetta al coniuge un'indennita' pari a 45 volte l'ammontare dei contributi versati, sempreche' nel quinquennio precedente la morte risulti versato o accreditato almeno un quindicesimo dei contributi indicati al n. 1) del primo comma dell'art. 9 del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636 , modificato dall'art. 2 della presente legge.
((L'indennita' non puo' essere inferiore a lire 43.200 ne' superiore a lire 129.600))
In mancanza del coniuge l'indennita' spetta ai figli, sempreche' per essi sussistano le condizioni stabilite dall' art. 13 del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636 , modificato dall'art. 2 della presente legge.
L'indennita' spettante ai figli e' liberamente pagata a chi esercita la patria potesta'.
Entrata in vigore il 15 agosto 1965
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