TRIB
Sentenza 22 aprile 2025
Sentenza 22 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Frosinone, sentenza 22/04/2025, n. 297 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Frosinone |
| Numero : | 297 |
| Data del deposito : | 22 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI FROSINONE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice di Frosinone, dott. Stefano Troiani, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di primo grado iscritta al numero 611 del Ruolo Generale Affari
Contenziosi dell'anno 2024 promossa
DA
, identificato come in atti, rappresentato e difeso dall'avv. Pietro Polidori, Parte_1
giuste delega speciale conferita su foglio separato, elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo, in Frosinone, via Tiburtina n. 203.
-OPPONENTE-
C O N T R O
in persona del Prefetto p.t., Frosinone, piazza Libertà 14. Controparte_1
in persona del suo legale rappresentante, Frosinone, Controparte_2
piazza Sandro Pertini s.n.c.
-OPPOSTI (contumaci) -
Oggetto: opposizione a ordinanza- ingiunzione
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso dell'08/03/2024 il sig. , nell'impugnare la cartella di pagamento n. Parte_1
011720190010138410000 per l'importo di € 23.088,72 e successivo atto, conveniva n giudizio innanzi al Tribunale di Frosinone la e l Controparte_1 Controparte_3
sempre di Frosinone, chiedendo di dichiarare la nullità della stessa per errata notifica,
l'annullamento dell'intimazione di pagamento n. 04720239006833184/000, con conseguente prescrizione del credito azionato.
Nessuno si costituiva in giudizio sia per la , sia per l' , Controparte_1 Controparte_3
nonostante la regolarità della notifica, per le quali veniva dichiarata la contumacia.
All'udienza del 18/04/2025 la causa veniva trattenuta in decisione.
Appare fondata la doglianza di parte ricorrente, posto che la predetta cartella di pagamento, sottesa all'intimazione di pagamento ricevuta in PO (attuale residenza) il 9/02/24, è stata notificata tra il finire del 2019 e l'inizio del 2020 presso un indirizzo di residenza errato, ossia in
Ceprano, via Chiusa Grande n. 7, quando il ricorrente in quel periodo era residente in [...] e ciò già a far data dal 15/12/2015, così come risulta dal certificato di residenza storico versato in atti.
Tale macroscopico errore non ha consentito la corretta notifica della cartella di pagamento, al punto che veniva avviata la procedura di sospensione legale della riscossione presso la relativa
Agenzia, la quale si riservava di adottare eventuali misure in suo favore.
Quest'ultima, invece di revocare in autotutela il su richiamato provvedimento stante l'evidenza, inviava al ricorrente l'atto di intimazione, mentre la non forniva alcun riscontro rispetto CP_1
alla medesima richiesta di annullamento della cartella.
L'unico atto regolarmente ricevuto dal ricorrente è rappresentato dall'iniziale ingiunzione di pagamento da parte della ricevuta in data 27/07/2016 per la somma di € Controparte_1
5.000,00, sanzione connessa ad alcune contravvenzioni in violazione del c.d.s.
Da quella data e fino alla notifica dell'intimazione di pagamento del 2024 è trascorso un lungo lasso di tempo di 8 anni, rispetto al quale è maturato il termine quinquennale di prescrizione, atteso che la notifica della cartella su richiamata, avvenuta presso il Comune di Ceprano per irreperibilità del destinatario, non essendo valida, non ha interrotto i termini della prescrizione stessa.
Ne consegue, pertanto, in accoglimento dell'opposizione, la nullità della cartella sopra indicata per omessa notifica, con caducazione degli effetti della successiva intimazione di pagamento e con l'ulteriore effetto di prescrizione del credito azionato. Le spese di lite, liquidate in dispositivo, seguono il principio della soccombenza, tenuto conto del comportamento assunto dalle convenute, dilatorio e improntato a scarsa collaborazione,
[...]
e . CP_3 Controparte_1
P.Q.M.
Accoglie il ricorso proposto e, per l'effetto, dichiara la nullità della cartella di pagamento n.
011720190010138410000 per l'importo di € 23.088,72, nonché l'annullamento dell'intimazione di pagamento n.04720239006833184/000, emesse entrambe nei confronti del sig. Parte_1
Dichiara prescritto il credito azionato.
Condanna la e l' , in persona Controparte_1 Controparte_4
rispettivamente del Prefetto e del legale rappresentante, in solido tra loro, alla rifusione delle spese di lite, che liquida in € 264,00 per spese, € 4.000,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali in ragione del 15% sui compensi, oltre iva e cpa, come per legge, se dovuta
Frosinone, il 18/04/2025
Il Giudice
Dott. Stefano Troiani
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice di Frosinone, dott. Stefano Troiani, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di primo grado iscritta al numero 611 del Ruolo Generale Affari
Contenziosi dell'anno 2024 promossa
DA
, identificato come in atti, rappresentato e difeso dall'avv. Pietro Polidori, Parte_1
giuste delega speciale conferita su foglio separato, elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo, in Frosinone, via Tiburtina n. 203.
-OPPONENTE-
C O N T R O
in persona del Prefetto p.t., Frosinone, piazza Libertà 14. Controparte_1
in persona del suo legale rappresentante, Frosinone, Controparte_2
piazza Sandro Pertini s.n.c.
-OPPOSTI (contumaci) -
Oggetto: opposizione a ordinanza- ingiunzione
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso dell'08/03/2024 il sig. , nell'impugnare la cartella di pagamento n. Parte_1
011720190010138410000 per l'importo di € 23.088,72 e successivo atto, conveniva n giudizio innanzi al Tribunale di Frosinone la e l Controparte_1 Controparte_3
sempre di Frosinone, chiedendo di dichiarare la nullità della stessa per errata notifica,
l'annullamento dell'intimazione di pagamento n. 04720239006833184/000, con conseguente prescrizione del credito azionato.
Nessuno si costituiva in giudizio sia per la , sia per l' , Controparte_1 Controparte_3
nonostante la regolarità della notifica, per le quali veniva dichiarata la contumacia.
All'udienza del 18/04/2025 la causa veniva trattenuta in decisione.
Appare fondata la doglianza di parte ricorrente, posto che la predetta cartella di pagamento, sottesa all'intimazione di pagamento ricevuta in PO (attuale residenza) il 9/02/24, è stata notificata tra il finire del 2019 e l'inizio del 2020 presso un indirizzo di residenza errato, ossia in
Ceprano, via Chiusa Grande n. 7, quando il ricorrente in quel periodo era residente in [...] e ciò già a far data dal 15/12/2015, così come risulta dal certificato di residenza storico versato in atti.
Tale macroscopico errore non ha consentito la corretta notifica della cartella di pagamento, al punto che veniva avviata la procedura di sospensione legale della riscossione presso la relativa
Agenzia, la quale si riservava di adottare eventuali misure in suo favore.
Quest'ultima, invece di revocare in autotutela il su richiamato provvedimento stante l'evidenza, inviava al ricorrente l'atto di intimazione, mentre la non forniva alcun riscontro rispetto CP_1
alla medesima richiesta di annullamento della cartella.
L'unico atto regolarmente ricevuto dal ricorrente è rappresentato dall'iniziale ingiunzione di pagamento da parte della ricevuta in data 27/07/2016 per la somma di € Controparte_1
5.000,00, sanzione connessa ad alcune contravvenzioni in violazione del c.d.s.
Da quella data e fino alla notifica dell'intimazione di pagamento del 2024 è trascorso un lungo lasso di tempo di 8 anni, rispetto al quale è maturato il termine quinquennale di prescrizione, atteso che la notifica della cartella su richiamata, avvenuta presso il Comune di Ceprano per irreperibilità del destinatario, non essendo valida, non ha interrotto i termini della prescrizione stessa.
Ne consegue, pertanto, in accoglimento dell'opposizione, la nullità della cartella sopra indicata per omessa notifica, con caducazione degli effetti della successiva intimazione di pagamento e con l'ulteriore effetto di prescrizione del credito azionato. Le spese di lite, liquidate in dispositivo, seguono il principio della soccombenza, tenuto conto del comportamento assunto dalle convenute, dilatorio e improntato a scarsa collaborazione,
[...]
e . CP_3 Controparte_1
P.Q.M.
Accoglie il ricorso proposto e, per l'effetto, dichiara la nullità della cartella di pagamento n.
011720190010138410000 per l'importo di € 23.088,72, nonché l'annullamento dell'intimazione di pagamento n.04720239006833184/000, emesse entrambe nei confronti del sig. Parte_1
Dichiara prescritto il credito azionato.
Condanna la e l' , in persona Controparte_1 Controparte_4
rispettivamente del Prefetto e del legale rappresentante, in solido tra loro, alla rifusione delle spese di lite, che liquida in € 264,00 per spese, € 4.000,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali in ragione del 15% sui compensi, oltre iva e cpa, come per legge, se dovuta
Frosinone, il 18/04/2025
Il Giudice
Dott. Stefano Troiani