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Sentenza 7 marzo 2025
Sentenza 7 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 07/03/2025, n. 72 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 72 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 211/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO la CORTE d'APPELLO di ANCONA sezione LAVORO in persona dei magistrati: dott. Luigi Santini presidente dott.ssa Angela Quitadamo consigliere dott.ssa Arianna Sbano consigliere rel.
Riuniti in camera di consiglio, all'esito dell'udienza del 6 marzo 2025, svoltasi mediante trattazione scritta disposta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.; lette le note depositate dalle parti ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 211/2024 promossa da: rappresentato e difeso dall'avv. CIMINO MAURO elett. dom.to in Parte_1
Indirizzo Telematico
APPELLANTE/I contro
rappresentato e difeso dall'avv. SALVATI VALERIA elett.te dom.to in Indirizzo CP_1
Telematico
APPELLATO/I
Conclusioni come in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE
propone appello avverso la sentenza resa dal Tribunale di Fermo, in funzione Parte_1
di Giudice del Lavoro, n. 83/24 depositata in data 23 aprile 2024, notificata in data 16 maggio 2024, che dichiarava inammissibile il ricorso proposto dalla stessa, teso ad ottenere declaratoria di inammissibilità della debenza, e comunque di non debenza, dei contributi dovuti alla gestione separata relativi all'anno 2016, nonché di annullamento della delibera 194 del 12.12.2024, nonché ancora la dichiarazione di inammissibilità e nullità dell'avviso di addebito formato 9 dicembre 2023 n.
pagina 1 di 6 30820230001623805000.
Ritiene l'appellante l'erroneità della sentenza di primo grado per essere stata dichiarata la tardività dell'opposizione all'avviso di addebito, senza considerare l'eccezione principale di inammissibilità della pretesa, atteso che la decisione sul ricorso amministrativo avverso la pretesa impositiva era avvenuta in corso di causa, cioè il 12.2.24, e dunque non potevano neppure essere decorsi termini;
senza rilevare la nullità ed inesistenza dell'atto de quo, adottato senza previo avvio di un procedimento amministrativo;
senza considerare che vi era richiesta di accertamento dell'avvenuta e maturata prescrizione, e, dunque, l'estinzione irreversibile ed irrimediabile del diritto impositivo fatto valere, rilevabile anche d'ufficio; senza tenere conto che era stato impugnato anche il provvedimento CP_ 12.2.24 dell' per il quale non si potevano porre problemi in ordine alla tempestività dell'impugnazione.
Si è costituito l' eccependo l'infondatezza dell'appello in fatto e diritto. Controparte_2
La Corte, fissata udienza di trattazione scritta in seguito all'introduzione dell'art. 127 ter c.p.c., sulle conclusioni come in atti, si è riservata di decidere.
L'appello, deciso allo stato degli atti, si ritiene infondato.
Corretta è, infatti, la statuizione del primo giudice in merito all'inammissibilità dell'opposizione proposta dalla avverso l'avviso di addebito emesso dall' per il pagamento dei Parte_1 CP_1
contributi dovuti alla gestione separata.
È, infatti, noto che, come più volte sottolineato dalla Suprema Corte, (v. Cass. 6/4/2016 n. 6704,
Cass. 19/06/2019, n. 16425), il sistema normativo delle riscossioni delineato dal D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 17, comma 1, artt. 24, 25, 29, D.L. n. 78 del 2010, art. 30, comma 1, conv. in L. n. 122 del 2010,
D.P.R. n. 602 del 1973 e dal D.Lgs. n. 112 del 1999, consente al debitore dei premi o contributi dovuti agli enti pubblici previdenziali e non versati nei termini previsti da disposizioni di legge o dovuti in forza di accertamenti effettuati dagli uffici, di proporre tre diversi tipi di opposizione: a) opposizione al ruolo esattoriale per motivi attinenti al merito della pretesa contributiva ai sensi del D.Lgs. 26 febbraio
1999, n. 46, art. 24, commi 5 e 6, ovverosia nel termine di giorni quaranta dalla notifica della cartella di pagamento, davanti al giudice del lavoro;
b) opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c., per questioni attinenti non solo alla pignorabilità dei beni, ma anche a fatti estintivi del credito sopravvenuti alla formazione del titolo (quali, ad esempio, la prescrizione del credito maturata dopo la formazione del titolo esecutivo, la morte del contribuente, l'intervenuto pagamento della somma precettata) sempre davanti al giudice del lavoro nel caso in cui l'esecuzione non sia ancora iniziata (art. 615 c.p.c., comma
1) ovvero davanti al giudice dell'esecuzione se la stessa sia invece già iniziata (art. 615 c.p.c., comma 2
e art. 618 bis c.p.c.); c) opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 c.p.c., ovverosia nel termine pagina 2 di 6 perentorio di venti giorni (cinque giorni prima delle modifiche introdotte del D.L. 14 marzo 2005, n.
35, convertito in L. 14 maggio 2005, n. 80) dalla notifica del titolo esecutivo o del precetto per i vizi formali del procedimento di esecuzione, compresi i vizi strettamente attinenti al titolo ovvero della cartella di pagamento nonché alla notifica della cartella o quelli riguardanti i successivi avvisi di mora, da incardinare anche in questo caso davanti al giudice dell'esecuzione o a quello del lavoro a seconda che l'esecuzione stessa sia già iniziata (art. 617 c.p.c., comma 2) o meno (art. 617 c.p.c., comma 1).
Dunque, atteso che non è posta a critica l'asserzione della sentenza di primo grado in merito alla regolare notificazione dell'avviso di addebito oggetto del giudizio in data 31/12/2023, è evidente che le questioni di merito, ossia l'insussistenza dei requisiti per l'iscrizione alla gestione separata, come la questione dell'intervenuta prescrizione, già alla data dell'emissione del ruolo, del credito contributivo portato da tale avviso dovevano essere sollevate facendo ricorso all'opposizione ai sensi dell'art. 24, commi 5 e 6, D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46 (richiamato dall'art. 30 D.L. 78/2010), nel termine di giorni quaranta dalla notifica di tale atto impositivo.
La mancata tempestiva proposizione di tale opposizione (depositata in data 29.2.2024 ossia dopo lo spirare dei 40 gg. di legge) ha, dunque, reso il credito portato dall'avviso di addebito irretrattabile, salvo la possibilità di eccepire unicamente l'intervenuto decorso della prescrizione, successivamente alla notifica dello stesso, eccezione, tuttavia, estranea al presente giudizio.
È, infatti, noto come la scadenza del termine - pacificamente perentorio - per proporre opposizione a cartella di pagamento (ora avviso di addebito) di cui all'art. 24, comma 5, del d.lgs. n. 46 del 1999, determini, oltre alla decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito contributivo, pur se la cartella, avendo natura di atto amministrativo, è priva dell'attitudine ad acquistare efficacia di giudicato (v. Cass. Sez. U, Sentenza n.
23397 del 17/11/2016).
Di conseguenza, alcun rilievo può assumere, in questa sede, l'eventuale decorso della prescrizione antecedentemente alla notifica dell'avviso di addebito in esame.
Quanto, poi, ai rapporti con il ricorso amministrativo proposto dalla appellante avverso l'atto di preavviso di pagamento emesso dall'Istituto il 18.11.2022, si evidenzia come non esista alcuna norma
(che, infatti, l'appellante omette di specificare) che preveda che la proposizione del gravame amministrativo sospenda il decorso del termine perentorio di 40 giorni fissato dall'art. 24, comma 5 del d.lgs 46/99 per l'opposizione all'avviso di addebito contributivo, ovvero impedisca all'Istituto di emettere lo stesso.
Infatti, seppure l'art. 24 D.Lgs. n. 46 del 1999, al comma 4, prevede che "In caso di gravame amministrativo contro l'accertamento effettuato dall'ufficio, l'iscrizione a ruolo è eseguita dopo la
pagina 3 di 6 decisione del competente organo amministrativo e comunque entro i termini di decadenza previsti dall'art. 25”, nel caso in esame, si deve rilevare come, alla data dell'iscrizione a ruolo, il termine per la decisione del ricorso amministrativo fosse già ampiamente decorso, senza che il Comitato si fosse pronunciato.
Da quanto sopra discende che, in ipotesi di mancata risposta dell'organo amministrativo, deve procedersi all'iscrizione a ruolo nel rispetto dei previsti termini decadenziali, cosicché resta positivamente escluso che il silenzio dell'amministrazione sull'opposizione amministrativa configuri tacito accoglimento della medesima e conseguente impossibilità di dar corso alla pretesa mediante l'iscrizione a ruolo (v. Cass. 1584/2010).
È, infatti, principio consolidato in giurisprudenza quello secondo cui “in tema di omissioni contributive, il D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 24, comma 1, nel prevedere espressamente che la riscossione dei contributi o premi dovuti agli enti previdenziali non versati dal debitore nei termini di legge ovvero di quelli dovuti a seguito di accertamento d'ufficio, ivi comprese le sanzioni e le somme aggiuntive, avviene mediante iscrizione a ruolo da effettuarsi entro i termini di decadenza previsti dal citato D.
Lgs. n. 46, art. 25 esclude l'applicabilità della procedura di cui alla L. n. 689 del 1981 e la necessità di atti prodromici per la validità della riscossione. Dal che consegue che, ove sia stata proposta opposizione in sede amministrativa contro l'atto di accertamento…, l'ente previdenziale deve procedere all'iscrizione a ruolo anche se non sia intervenuta alcuna decisione in sede di gravame, senza che la mancata risposta dell'organo competente configuri un tacito accoglimento dell'opposizione o determini l'impossibilità di dare corso alla riscossione (Cass. 26/10/2010, n. 1584,
Rv. 611956-01);…nel caso di specie, pertanto,… l'avvenuta impugnazione del verbale di accertamento ispettivo, … diversamente da quanto sostenuto dalla ricorrente, non concretava una opposizione di carattere preventivo rispetto all'iscrizione a ruolo, realizzata mediante impugnazione dell'atto "a monte", tale da escludere la necessità di proporre una opposizione successiva avverso l'atto "a valle", costituito dalla cartella esattoriale;
… la mancata conclusione del procedimento… non incideva sulla validità della cartella esattoriale e degli atti ad essa conseguenti,…” (cfr., ex multis, Cass. civ. sez. lav., 05/01/2022, n.183). La pacifica perentorietà del termine di cui all'art.24, comma 5, d.lgs 46/99 comporta che neppure l' possa sospenderne il decorso: lo stesso ente creditore, infatti, può CP_1 eventualmente sospendere l'attività esattiva soltanto dopo la formazione del titolo esecutivo, come chiarito dalla Cassazione con sentenza 06/06/2016, n.11596, secondo cui “In tema di iscrizione a ruolo dei crediti previdenziali, il termine per proporre opposizione nel merito ex art. 24, comma 5, del d.lgs.
n. 46 del 1999, è previsto a pena di decadenza, sicché la sospensione della riscossione del credito, disposta ai sensi del successivo art. 25, comma 2, non incide sul suo decorso” (in motivazione, la pagina 4 di 6 Suprema Corte evidenzia che “il D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 24 stabilisce che contro l'iscrizione a ruolo il contribuente può proporre opposizione al giudice del lavoro entro il termine di quaranta giorni dalla notifica della cartella di pagamento. Secondo la giurisprudenza consolidata di questa Corte si tratta di un termine perentorio previsto a pena di decadenza (Cass. 17978/2008; 21365/2010). Il D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 25, comma 2 prevede che dopo l'iscrizione a ruolo l'ente, in pendenza di gravame amministrativo, può sospendere la riscossione con provvedimento motivato notificato al concessionario ed al contribuente… 2.2. Come risulta dalla lettera della legge, e dalla sua lettura sistematica, la sospensione in discorso incide soltanto sulla riscossione del credito (ovvero sugli effetti esecutivi successivi alla formazione del ruolo) e non ha invece alcun effetto sul termine per impugnare in giudizio il ruolo, in seguito alla notifica della cartella. … Esso in base alla legge non ha perciò alcun raccordo con la facoltà di impugnazione da esercitare entro il termine di decadenza.
2.3. D'altra parte venendo in questione un termine di impugnazione previsto a pena di decadenza, vale pure il principio stabilito dall'art. 2964 c.c. secondo il quale la decadenza non può essere sospesa, salvo che sia altrimenti disposto. E nella fattispecie non è previsto che il termine per impugnare il ruolo possa ritenersi a sua volta sospeso a seguito dell'esercizio del potere di sospensione in questione. Non avendo effetti sulla facoltà di impugnazione, il debitore dovrà perciò provvedere nei termini alla contestazione della pretesa dell all'interno del giudizio di cognizione, …”). CP_1
L'appello va, pertanto, respinto con conseguente conferma della sentenza impugnata.
Le spese del presente grado di appello seguono la regola generale della soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
Si applica, infine, l'art. 1 comma 17 della 1egge 228\2012, che ha modificato l'art.13 del d.p.r.
n.115\2002, mediante l'inserimento del comma 1 quater, a mente del quale, se l'impugnazione principale o incidentale è respinta integralmente, o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione a norma del comma 1 bis.
P. Q. M.
La Corte, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis, così provvede:
1) rigetta l'appello e conferma integralmente la sentenza impugnata;
2) condanna l'appellante a rifondere alla parte appellata le spese del presente grado che liquida in complessivi € 1.000,00 per compensi professionali, oltre spese generali nella misura del 15% del compenso totale per la prestazione (art.2 D.M.10.03.2014), I.V.A. e C.A.P.;
3) dichiara la ricorrenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, del doppio del contributo unificato, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 115/2002, inserito dall'art.1,
pagina 5 di 6 comma 17, della legge 24 dicembre 2012 n. 228, fatti salvi eventuali motivi di esenzione.
Così deciso nella camera di consiglio del 6 marzo 2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Dott.ssa Arianna Sbano Dott. Luigi Santini
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO la CORTE d'APPELLO di ANCONA sezione LAVORO in persona dei magistrati: dott. Luigi Santini presidente dott.ssa Angela Quitadamo consigliere dott.ssa Arianna Sbano consigliere rel.
Riuniti in camera di consiglio, all'esito dell'udienza del 6 marzo 2025, svoltasi mediante trattazione scritta disposta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.; lette le note depositate dalle parti ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 211/2024 promossa da: rappresentato e difeso dall'avv. CIMINO MAURO elett. dom.to in Parte_1
Indirizzo Telematico
APPELLANTE/I contro
rappresentato e difeso dall'avv. SALVATI VALERIA elett.te dom.to in Indirizzo CP_1
Telematico
APPELLATO/I
Conclusioni come in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE
propone appello avverso la sentenza resa dal Tribunale di Fermo, in funzione Parte_1
di Giudice del Lavoro, n. 83/24 depositata in data 23 aprile 2024, notificata in data 16 maggio 2024, che dichiarava inammissibile il ricorso proposto dalla stessa, teso ad ottenere declaratoria di inammissibilità della debenza, e comunque di non debenza, dei contributi dovuti alla gestione separata relativi all'anno 2016, nonché di annullamento della delibera 194 del 12.12.2024, nonché ancora la dichiarazione di inammissibilità e nullità dell'avviso di addebito formato 9 dicembre 2023 n.
pagina 1 di 6 30820230001623805000.
Ritiene l'appellante l'erroneità della sentenza di primo grado per essere stata dichiarata la tardività dell'opposizione all'avviso di addebito, senza considerare l'eccezione principale di inammissibilità della pretesa, atteso che la decisione sul ricorso amministrativo avverso la pretesa impositiva era avvenuta in corso di causa, cioè il 12.2.24, e dunque non potevano neppure essere decorsi termini;
senza rilevare la nullità ed inesistenza dell'atto de quo, adottato senza previo avvio di un procedimento amministrativo;
senza considerare che vi era richiesta di accertamento dell'avvenuta e maturata prescrizione, e, dunque, l'estinzione irreversibile ed irrimediabile del diritto impositivo fatto valere, rilevabile anche d'ufficio; senza tenere conto che era stato impugnato anche il provvedimento CP_ 12.2.24 dell' per il quale non si potevano porre problemi in ordine alla tempestività dell'impugnazione.
Si è costituito l' eccependo l'infondatezza dell'appello in fatto e diritto. Controparte_2
La Corte, fissata udienza di trattazione scritta in seguito all'introduzione dell'art. 127 ter c.p.c., sulle conclusioni come in atti, si è riservata di decidere.
L'appello, deciso allo stato degli atti, si ritiene infondato.
Corretta è, infatti, la statuizione del primo giudice in merito all'inammissibilità dell'opposizione proposta dalla avverso l'avviso di addebito emesso dall' per il pagamento dei Parte_1 CP_1
contributi dovuti alla gestione separata.
È, infatti, noto che, come più volte sottolineato dalla Suprema Corte, (v. Cass. 6/4/2016 n. 6704,
Cass. 19/06/2019, n. 16425), il sistema normativo delle riscossioni delineato dal D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 17, comma 1, artt. 24, 25, 29, D.L. n. 78 del 2010, art. 30, comma 1, conv. in L. n. 122 del 2010,
D.P.R. n. 602 del 1973 e dal D.Lgs. n. 112 del 1999, consente al debitore dei premi o contributi dovuti agli enti pubblici previdenziali e non versati nei termini previsti da disposizioni di legge o dovuti in forza di accertamenti effettuati dagli uffici, di proporre tre diversi tipi di opposizione: a) opposizione al ruolo esattoriale per motivi attinenti al merito della pretesa contributiva ai sensi del D.Lgs. 26 febbraio
1999, n. 46, art. 24, commi 5 e 6, ovverosia nel termine di giorni quaranta dalla notifica della cartella di pagamento, davanti al giudice del lavoro;
b) opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c., per questioni attinenti non solo alla pignorabilità dei beni, ma anche a fatti estintivi del credito sopravvenuti alla formazione del titolo (quali, ad esempio, la prescrizione del credito maturata dopo la formazione del titolo esecutivo, la morte del contribuente, l'intervenuto pagamento della somma precettata) sempre davanti al giudice del lavoro nel caso in cui l'esecuzione non sia ancora iniziata (art. 615 c.p.c., comma
1) ovvero davanti al giudice dell'esecuzione se la stessa sia invece già iniziata (art. 615 c.p.c., comma 2
e art. 618 bis c.p.c.); c) opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 c.p.c., ovverosia nel termine pagina 2 di 6 perentorio di venti giorni (cinque giorni prima delle modifiche introdotte del D.L. 14 marzo 2005, n.
35, convertito in L. 14 maggio 2005, n. 80) dalla notifica del titolo esecutivo o del precetto per i vizi formali del procedimento di esecuzione, compresi i vizi strettamente attinenti al titolo ovvero della cartella di pagamento nonché alla notifica della cartella o quelli riguardanti i successivi avvisi di mora, da incardinare anche in questo caso davanti al giudice dell'esecuzione o a quello del lavoro a seconda che l'esecuzione stessa sia già iniziata (art. 617 c.p.c., comma 2) o meno (art. 617 c.p.c., comma 1).
Dunque, atteso che non è posta a critica l'asserzione della sentenza di primo grado in merito alla regolare notificazione dell'avviso di addebito oggetto del giudizio in data 31/12/2023, è evidente che le questioni di merito, ossia l'insussistenza dei requisiti per l'iscrizione alla gestione separata, come la questione dell'intervenuta prescrizione, già alla data dell'emissione del ruolo, del credito contributivo portato da tale avviso dovevano essere sollevate facendo ricorso all'opposizione ai sensi dell'art. 24, commi 5 e 6, D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46 (richiamato dall'art. 30 D.L. 78/2010), nel termine di giorni quaranta dalla notifica di tale atto impositivo.
La mancata tempestiva proposizione di tale opposizione (depositata in data 29.2.2024 ossia dopo lo spirare dei 40 gg. di legge) ha, dunque, reso il credito portato dall'avviso di addebito irretrattabile, salvo la possibilità di eccepire unicamente l'intervenuto decorso della prescrizione, successivamente alla notifica dello stesso, eccezione, tuttavia, estranea al presente giudizio.
È, infatti, noto come la scadenza del termine - pacificamente perentorio - per proporre opposizione a cartella di pagamento (ora avviso di addebito) di cui all'art. 24, comma 5, del d.lgs. n. 46 del 1999, determini, oltre alla decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito contributivo, pur se la cartella, avendo natura di atto amministrativo, è priva dell'attitudine ad acquistare efficacia di giudicato (v. Cass. Sez. U, Sentenza n.
23397 del 17/11/2016).
Di conseguenza, alcun rilievo può assumere, in questa sede, l'eventuale decorso della prescrizione antecedentemente alla notifica dell'avviso di addebito in esame.
Quanto, poi, ai rapporti con il ricorso amministrativo proposto dalla appellante avverso l'atto di preavviso di pagamento emesso dall'Istituto il 18.11.2022, si evidenzia come non esista alcuna norma
(che, infatti, l'appellante omette di specificare) che preveda che la proposizione del gravame amministrativo sospenda il decorso del termine perentorio di 40 giorni fissato dall'art. 24, comma 5 del d.lgs 46/99 per l'opposizione all'avviso di addebito contributivo, ovvero impedisca all'Istituto di emettere lo stesso.
Infatti, seppure l'art. 24 D.Lgs. n. 46 del 1999, al comma 4, prevede che "In caso di gravame amministrativo contro l'accertamento effettuato dall'ufficio, l'iscrizione a ruolo è eseguita dopo la
pagina 3 di 6 decisione del competente organo amministrativo e comunque entro i termini di decadenza previsti dall'art. 25”, nel caso in esame, si deve rilevare come, alla data dell'iscrizione a ruolo, il termine per la decisione del ricorso amministrativo fosse già ampiamente decorso, senza che il Comitato si fosse pronunciato.
Da quanto sopra discende che, in ipotesi di mancata risposta dell'organo amministrativo, deve procedersi all'iscrizione a ruolo nel rispetto dei previsti termini decadenziali, cosicché resta positivamente escluso che il silenzio dell'amministrazione sull'opposizione amministrativa configuri tacito accoglimento della medesima e conseguente impossibilità di dar corso alla pretesa mediante l'iscrizione a ruolo (v. Cass. 1584/2010).
È, infatti, principio consolidato in giurisprudenza quello secondo cui “in tema di omissioni contributive, il D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 24, comma 1, nel prevedere espressamente che la riscossione dei contributi o premi dovuti agli enti previdenziali non versati dal debitore nei termini di legge ovvero di quelli dovuti a seguito di accertamento d'ufficio, ivi comprese le sanzioni e le somme aggiuntive, avviene mediante iscrizione a ruolo da effettuarsi entro i termini di decadenza previsti dal citato D.
Lgs. n. 46, art. 25 esclude l'applicabilità della procedura di cui alla L. n. 689 del 1981 e la necessità di atti prodromici per la validità della riscossione. Dal che consegue che, ove sia stata proposta opposizione in sede amministrativa contro l'atto di accertamento…, l'ente previdenziale deve procedere all'iscrizione a ruolo anche se non sia intervenuta alcuna decisione in sede di gravame, senza che la mancata risposta dell'organo competente configuri un tacito accoglimento dell'opposizione o determini l'impossibilità di dare corso alla riscossione (Cass. 26/10/2010, n. 1584,
Rv. 611956-01);…nel caso di specie, pertanto,… l'avvenuta impugnazione del verbale di accertamento ispettivo, … diversamente da quanto sostenuto dalla ricorrente, non concretava una opposizione di carattere preventivo rispetto all'iscrizione a ruolo, realizzata mediante impugnazione dell'atto "a monte", tale da escludere la necessità di proporre una opposizione successiva avverso l'atto "a valle", costituito dalla cartella esattoriale;
… la mancata conclusione del procedimento… non incideva sulla validità della cartella esattoriale e degli atti ad essa conseguenti,…” (cfr., ex multis, Cass. civ. sez. lav., 05/01/2022, n.183). La pacifica perentorietà del termine di cui all'art.24, comma 5, d.lgs 46/99 comporta che neppure l' possa sospenderne il decorso: lo stesso ente creditore, infatti, può CP_1 eventualmente sospendere l'attività esattiva soltanto dopo la formazione del titolo esecutivo, come chiarito dalla Cassazione con sentenza 06/06/2016, n.11596, secondo cui “In tema di iscrizione a ruolo dei crediti previdenziali, il termine per proporre opposizione nel merito ex art. 24, comma 5, del d.lgs.
n. 46 del 1999, è previsto a pena di decadenza, sicché la sospensione della riscossione del credito, disposta ai sensi del successivo art. 25, comma 2, non incide sul suo decorso” (in motivazione, la pagina 4 di 6 Suprema Corte evidenzia che “il D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 24 stabilisce che contro l'iscrizione a ruolo il contribuente può proporre opposizione al giudice del lavoro entro il termine di quaranta giorni dalla notifica della cartella di pagamento. Secondo la giurisprudenza consolidata di questa Corte si tratta di un termine perentorio previsto a pena di decadenza (Cass. 17978/2008; 21365/2010). Il D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 25, comma 2 prevede che dopo l'iscrizione a ruolo l'ente, in pendenza di gravame amministrativo, può sospendere la riscossione con provvedimento motivato notificato al concessionario ed al contribuente… 2.2. Come risulta dalla lettera della legge, e dalla sua lettura sistematica, la sospensione in discorso incide soltanto sulla riscossione del credito (ovvero sugli effetti esecutivi successivi alla formazione del ruolo) e non ha invece alcun effetto sul termine per impugnare in giudizio il ruolo, in seguito alla notifica della cartella. … Esso in base alla legge non ha perciò alcun raccordo con la facoltà di impugnazione da esercitare entro il termine di decadenza.
2.3. D'altra parte venendo in questione un termine di impugnazione previsto a pena di decadenza, vale pure il principio stabilito dall'art. 2964 c.c. secondo il quale la decadenza non può essere sospesa, salvo che sia altrimenti disposto. E nella fattispecie non è previsto che il termine per impugnare il ruolo possa ritenersi a sua volta sospeso a seguito dell'esercizio del potere di sospensione in questione. Non avendo effetti sulla facoltà di impugnazione, il debitore dovrà perciò provvedere nei termini alla contestazione della pretesa dell all'interno del giudizio di cognizione, …”). CP_1
L'appello va, pertanto, respinto con conseguente conferma della sentenza impugnata.
Le spese del presente grado di appello seguono la regola generale della soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
Si applica, infine, l'art. 1 comma 17 della 1egge 228\2012, che ha modificato l'art.13 del d.p.r.
n.115\2002, mediante l'inserimento del comma 1 quater, a mente del quale, se l'impugnazione principale o incidentale è respinta integralmente, o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione a norma del comma 1 bis.
P. Q. M.
La Corte, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis, così provvede:
1) rigetta l'appello e conferma integralmente la sentenza impugnata;
2) condanna l'appellante a rifondere alla parte appellata le spese del presente grado che liquida in complessivi € 1.000,00 per compensi professionali, oltre spese generali nella misura del 15% del compenso totale per la prestazione (art.2 D.M.10.03.2014), I.V.A. e C.A.P.;
3) dichiara la ricorrenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, del doppio del contributo unificato, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 115/2002, inserito dall'art.1,
pagina 5 di 6 comma 17, della legge 24 dicembre 2012 n. 228, fatti salvi eventuali motivi di esenzione.
Così deciso nella camera di consiglio del 6 marzo 2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Dott.ssa Arianna Sbano Dott. Luigi Santini
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