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Sentenza 17 marzo 2025
Sentenza 17 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 17/03/2025, n. 1204 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 1204 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. N. 564/2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
II Sezione Civile in persona del Giudice Unico, dott. Giuseppe Barbato ha pronunciato la seguente,
SENTENZA nella causa civile in I grado iscritta al ruolo al n. 564/2018 R.G., avente ad oggetto: accertamento del diritto di proprietà, vertente
TRA
rappresentato e difeso, giusta procura a margine dell'atto di citazione, dall'avv. Parte_1
Francesco Marotta, presso il cui studio elettivamente domicilia in Laurino (SA), alla piazza Magliani
n. 3;
ATTORE
E
rappresentato e difeso, giusta procura alle liti rilasciata su foglio separato, ma PA
congiunto ex art. 83, III comma c.p.c., alla comparsa di costituzione e risposta, dall'avv. Carmen Di
Giacomo, presso il cui studio elettivamente domicilia in Salerno, alla piazza Onofrio Coppola n.3;
CONVENUTO
E
rappresentata e difesa, giusta procura speciale per Notaio del 22.9.2018, CP_2 Per_1 rep. n. 26578, dall'avv. Francesco Marotta, presso il cui studio elettivamente domicilia in Laurino
(SA), alla Piazza Magliani n. 3.
TERZA CHIAMATA
CONCLUSIONI
Disposta la sostituzione ex art. 127-ter c.p.c. dell'udienza di precisazione delle conclusioni, le parti rassegavano le proprie conclusioni come da rispettive note scritte (cfr., per l'attore, la nota d'udienza del 20.9.2024; per il convenuto, la nota d'udienza del 30.9.2024; per la terza chiamata, la nota d'udienza del 20.9.2024) qui da intendersi integralmente riportate e trascritte.
RAGIONI di FATTO E di DIRITTO della DECISIONE Con atto di citazione notificato in data 27.1.2018, conveniva in giudizio Parte_1 CP_1
deducendo di essere proprietario di alcuni beni immobili siti nel Comune di Palomonte (SA),
[...]
identificati al locale catasto terreni al foglio 27, p.lla n. 1376, acquisiti in virtù di atto di donazione per Notaio del 17.9.2013, rep. n. 17.703, racc. n. 11.773. Per_2
Evidenziando che tali terreni risultavano illegittimamente e arbitrariamente occupati da CP_1
concludeva perché fosse accertato e dichiarato il proprio diritto di proprietà sull'immobile
[...]
catastalmente identificato con la particella n. 1376 del foglio 27 del NCEU del Comune di Palomonte, con conseguenziale condanna di a rilasciare con effetto immediato detto compendio PA
immobiliare, vinte le spese di lite da attribuirsi in favore del procuratore antistatario.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 10.4.2018, si costituiva in giudizio eccependo preliminarmente l'improcedibilità dell'avversa domanda per mancato PA
esperimento del tentativo di mediazione obbligatoria ai sensi dell'art. 5, I comma del d.lgs. n.
28/2010.
Nel merito, l'odierno convenuto eccepiva di essere stato proprietario del fondo oggetto di causa sino al 29.11.2012, quando con atto per notaio , rep. n. 20.906, racc. n. 8.843, lo aveva donato al Per_3
figlio con riserva di usufrutto per sé e per la moglie CP_3 Persona_4
Contestava, inoltre, la sussistenza del diritto di proprietà vantato dall'attore sul bene in esame.
Esponeva che, a dire di , il fondo oggetto di causa era stato da lui ricevuto in donazione Parte_1
dalla madre, alla quale era pervenuto in virtù di acquisto per usucapione conseguente al CP_2 possesso ventennale dell'immobile: sul punto, deduceva che la donante non aveva mai avuto il possesso del fondo in questione, con conseguente nullità dell'atto di donazione posto dall'attore a fondamento della propria pretesa per mancanza di causa donandi.
Rappresentando che tale donazione era intervenuta in contrasto con il precedente atto pubblico del
29.11.2012, rappresentava di aver acquisito la proprietà del terreno oggetto di causa in virtù di acquisto per usucapione conseguente al possesso ultratrentennale da lui esercitato e ancora in corso.
In particolare, deduceva di aver originariamente ricevuto il fondo da , con cui aveva Controparte_4 coabitato sino alla data del suo decesso, avvenuto nell'anno 1983. Rappresentava che, in seguito, aveva provveduto al frazionamento dell'originaria p.lla n. 171 nelle p.lle nn. 1376 e 1377, da lui possedute, coltivate e recintate sino alla donazione del 2012 in favore del figlio , come CP_3 confermato dalle numerose migliorie apportate al fondo e dall'edificazione di un fabbricato insistente sulla p.lla 1377.
A conferma della propria ricostruzione, rappresentava che l'attore e la sua dante causa non avevano mai avuto alcun rapporto con il fondo e ne avevano sempre riconosciuto l'appartenenza in capo all'odierno convenuto, avendo i medesimi delimitato il terreno di loro proprietà, confinante con quello oggetto di causa, mediante la realizzazione di un muro di contenimento e l'apposizione di pali in cemento proprio a ridosso del confine con la p.lla n. 1376.
Ritenendo che parte attrice non avesse adempiuto all'onere probatorio su di essa gravante, chiedeva di essere autorizzato alla chiamata in causa di e spiegava domanda riconvenzionale volta CP_2
a far accertare e dichiarare la nullità dell'atto di donazione per notaio del 17.9.2013, quanto Per_2
meno per la parte relativa al trasferimento della p.lla n. 1376, atteso che il bene oggetto del trasferimento non apparteneva alla donante ma ricadeva nella nuda proprietà del SI. CP_5
giusta atto di donazione per notaio del 29.11.2012, con condanna degli stipulanti, in via Per_3
esclusiva ovvero in solido tra loro, al risarcimento in favore del convenuto di tutti i danni derivanti dall'illegittima trascrizione della donazione nei registri immobiliari, nella misura accertata in corso di causa, con ordine al competente conservatore dei Registri Immobiliari di provvedere alla cancellazione della predetta trascrizione.
Tanto premesso, concludeva instando per la declaratoria di improponibilità della domanda attorea, non risultando la stessa preceduta dal tentativo obbligatorio di mediazione. Nel merito, chiedeva che fosse accolta la domanda formulata dal convenuto, previo accertamento della legittimità e validità dell'atto di donazione per notar del 29.11.2012, rep. n. 2096, racc. n. 8483 della p.lla n. 1376, Per_3
avendo lo stesso convenuto acquisito per usucapione la proprietà di tale particella prima di donarla al figlio;
sicché, per l'effetto, chiedeva che fosse accertata e dichiarata la nullità, illegittimità, inesistenza ed inefficacia dell'atto donazione per notar del 17.9.2013, rep. n. 17703- racc. n. 11773, in Per_2
quanto effettuato dalla SI.ra che non era proprietaria e/o posseditrice del terreno in CP_2
esame in favore del SI. , con contestuale costituzione del diritto di usufrutto in favore Parte_1
della donante. Chiedeva quindi che tali parti venissero condannate, in solido tra loro, al risarcimento in favore del convenuto di tutti i danni derivati ovvero derivanti dall'illegittimità ovvero ingiustizia della trascrizione immobiliare. Chiedeva inoltre che fosse ordinato al conservatore dei registri immobiliari di provveder alla cancellazione della trascrizione dell'atto di donazione per notar Per_2
del 17.9.2013, rep. n. 17703, racc. n. 11.773, in quanto nullo, illegittimo, inesistente e comunque inefficace.
In via subordinata, in caso di ritenuta fondatezza dell'avversa domanda, chiedeva che fossero accertati e quantificati i miglioramenti fondiari da lui effettuati sul terreno oggetto di causa, con condanna di e in via esclusiva o in solido tra loro, al pagamento in suo favore della Parte_1 CP_2
quota corrispondente, vinte le spese di lite da attribuirsi al procuratore antistatario.
Autorizzata la chiamata in causa richiesta dal convenuto, si costituiva in giudizio, con comparsa di costituzione depositata in data 5.10.2018, anche la SI.ra confermando integralmente la CP_2 ricostruzione dei fatti di causa prospettata dall'attore e spiegando le medesime conclusioni rassegnate da . Parte_1
Così instaurato il contraddittorio, all'udienza del 17.10.2018 veniva concesso all'attore il termine per avviare la procedura di mediazione.
Svolta l'istruttoria orale mediante l'escussione dei testi ammessi su richiesta delle parti, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni, da ultimo, all'udienza del 2.10.2024.
Disposta la sostituzione dell'udienza ex art. 127-ter c.p.c., la causa veniva introitata in decisione con ordinanza del 23.11.2024, così concedendosi alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Le domande formulate per conto dell'attore sono infondate e vanno rigettate per quanto di ragione;
è fondata la domanda riconvenzionale di accertamento della nullità della donazione del notar Per_2
del 17.9.2013, rep. n. 17703- racc. n. 11773; va rigettata la domanda riconvenzionale di risarcimento danni;
sono infine inammissibili le domande formulate per conto della SI.ra CP_2
In linea del tutto preliminare, alcun dubbio si pone circa il fatto che la tutela invocata da parte dell'odierno attore rientri nell'alveo dell'azione di cui all'art. 948 c.c.
Sotto tale profilo, l'azione di rilascio dell'immobile abusivamente occupato deve senz'altro inscriversi nel paradigma dell'azione di revindica.
Infatti, il fondamento dell'azione in questione non si rinviene in un preesistente rapporto obbligatorio, quanto piuttosto nel diritto di proprietà tutelato erga omnes, contestandosi, per l'appunto,
l'occupazione sine titulo di un immobile (Cass. Civ., SS.UU., 28.03.2014, n. 7305).
Il tenore complessivo della prospettazione attorea, invero, consiste essenzialmente nella richiesta di accertamento del diritto di proprietà sull'immobile per cui è causa, con contestuale condanna dell'odierno convenuto al rilascio dello stesso.
In tal senso, è noto che l'azione di rivendicazione eSIe che l'attore provi il proprio diritto di proprietà risalendo sino all'acquisto a titolo originario attraverso i propri danti causa, o dimostrando il compimento dell'usucapione in suo favore, mentre il convenuto può limitarsi a formulare l'eccezione possideo quia possideo, senza onere di prova.
Più in particolare, si è avuto modo di rilevare (ex plurimis, Cass. Civ., Sez. II, 19.10.2021, n. 28865) come nell'azione di revindica l'attore debba fornire la diabolica probatio della proprietà, dimostrando un titolo di acquisto originario, ovvero risalendo, nel caso di acquisto a titolo derivativo, fino al dante causa che abbia acquistato a titolo originario, senza che alcun onere gravi sul convenuto, il quale può limitarsi ad eccepire il più generale principio possideo quia possideo. Ancora, al fine di comprovare l'esistenza del diritto di proprietà, poiché nemo plus iuris transferre potest quam ipse habet, non basta la mera produzione del titolo proprietario, ma è necessario che si risalga ad un acquisto a titolo originario, ovvero che si dimostri di aver posseduto (direttamente, o sommando il proprio possesso a quello dei suoi predecessori per effetto dell'accessione o successione del possesso ex art. 1146 c.c.) per il tempo necessario ad usucapire.
Né il mero fallimento della prova del convenuto circa l'esistenza di un diritto sul bene oggetto della revindica può, di per sé solo, comportare l'attenuazione dell'onere probatorio gravante sull'attore.
Cionondimeno, soltanto dalla complessiva valutazione dell'oggetto del contendere, oltre che dall'esame del concreto tenore delle difese del convenuto può effettivamente ricavarsi il concreto atteggiarsi dell'onus probandi in capo all'attore.
Sicché, nemmeno la deduzione dell'acquisto per usucapione da parte del convenuto può comportare di per sé sola uno specifico riconoscimento in favore della controparte. In altri termini, occorrerà avere riguardo al concreto contegno tenuto dal convenuto, al fine di verificare se ed entro quali termini, lo stesso abbia dedotto delle ammissioni volte ad attenuare in parte qua l'onere probatorio gravante in capo all'attore.
Tra l'altro, l'ammissione non necessariamente deve essere espressa, ma può anche essere implicita o tacita, come ad esempio nel caso in cui non vengano dedotte specifiche contestazioni rispetto ad un'allegazione dell'attore, puntuale e specifica, dei titoli posti a fondamento della prova del suo diritto di proprietà (Cass. Civ., Sez. II, 19.10.2021, n. 28865).
Risulta inoltre riscontrata la legittimazione passiva del SI. quale possessore del PA bene oggetto dell'azione di revindica (arg., ex plurimis, da Cass. Civ., Sez. II, 10.10.1997, n. 9851).
Era infatti il medesimo convenuto ad avere la disponibilità del fondo in esame, e tanto a prescindere,
a tutto voler concedere, dall'astratta inopponibilità della presente statuizione nei confronti del SI.
a sua volta donatario della nuda proprietà dell'immobile per cui è causa, che non veniva CP_5
evocato nel presente giudizio.
Sulla scorta di tali coordinate ermeneutiche dovrà dunque aversi riguardo al caso concreto.
Deve anzitutto rilevarsi la procedibilità della domanda attorea, risultando documentato l'espletamento del tentativo di mediazione (cfr. all. alla nota del 14.12.2018 di parte attrice).
Si è avuto modo di rilevare che l'odierno attore invocava l'accertamento del proprio diritto di proprietà sul cespite per cui è causa, per averlo ricevuto in donazione dalla madre con CP_2 atto del notaio del 17.9.2013, rep. n. 17.703, racc. n. 11.773. Peraltro, dall'esame di tale Per_2 contratto di compravendita emerge come la provenienza dell'immobile in capo alla dante causa derivasse dal “possesso pacifico, legittimo, continuato e non clandestino ultraventennale”.
Sotto tale profilo, deve evidenziarsi che l'odierno attore non ha assolto all'onere probatorio su di esso incombente.
Più in particolare, deve darsi atto delle specifiche contestazioni formulate dal convenuto sul punto: il SI. deduceva che era stato lui stesso a possedere da oltre trent'anni l'immobile di PA
cui alla p.lla n. 1376 del foglio 27 del NCEU del Comune di Palomonte, avendo conseguito la disponibilità del fondo da , che era sempre vissuta insieme all'odierno convenuto, Controparte_4
fino al momento del suo decesso, avvenuto nel 1983.
Più in particolare, nella prima memoria ex art. 183, VI comma c.p.c., il convenuto deduceva che era stata livellaria del Comune di Palomonte del più ampio fondo identificato dalla Controparte_4
p.lla n. 171, da cui erano poi derivate le p.lla 1377 e 1376.
Sosteneva, inoltre, di possedere il bene in esame già da diversi anni e riferiva che, dopo la morte della SI.ra , aveva provveduto ad effettuare la cancellazione del livello di cui era gravato il fondo CP_4
e poi, nell'anno 2011, aveva conseguito il frazionamento catastale della più ampia p.lla n. 171 da lui posseduta uti dominus (cfr. frazionamento catastale del 29.6.2011 a firma dell' ing. Per_5
, all. n. 6) della produzione di parte convenuta).
[...]
In conseguenza di tale frazionamento venivano create le p.lle nn. 1377 e 1376, attinenti a dei fondi che riferiva di aver posseduto e coltivato per oltre trent'anni, apportando PA
miglioramenti fondiari e realizzando la recinzione del terreno. Riferiva, altresì, che le odierne controparti avevano sempre riconosciuto l'appartenenza del fondo in questione all'odierno convenuto, come testimoniato dalla circostanza che avevano delimitato il confinante terreno di loro proprietà, identificato al foglio n. 27, p.lla n. 1375 (cfr. estratto di mappa della p.lla n. 1376 allegato alla relazione tecnica a firma del geom. nella produzione di parte attrice), mediante la Pt_1 realizzazione di un muro di contenimento e l'apposizione di pali in cemento proprio a ridosso del confine con la p.lla n. 1376.
Rappresentava, infine, di aver provveduto a donare il fondo oggetto di causa al figlio CP_5
con atto per notaio del 29.11.2012, rep. n. 20.906, racc. n. 8.483. Per_3
A fronte di tali puntuali contestazioni sul punto, non v'è dubbio circa il fatto che l'odierno attore fosse onerato di dare la prova del perfezionamento di un acquisto a titolo originario in suo favore
Occorre tuttavia rilevare che, alla stregua delle risultanze testimoniali acquisite in corso di causa, non risulta provato che e, prima di lui, avessero posseduto il terreno per cui Parte_1 CP_2
è causa, uti dominus, ininterrottamente per il tempo necessario ad usucapirlo ai sensi dell'art. 1158
c.c.
Risultano a tal uopo del tutto irrilevante il titolo traslativo prodotto in atti per conto di parte attrice, ove, tra l'altro, era dedotto l'acquisto dell'immobile da parte del convenuto per usucapione.
Occorre invero soffermarsi sulle risultanze della prova orale.
La prima teste escussa per conto di parte attrice, , dichiarava di essere figlia di Tes_1 CP_2
ed era la sorella dell'attore e sorella uterina del SI.
[...] PA
Più in particolare, la teste riferiva di avere ottimi rapporti con la madre e il fratello germano mentre, con riferimento a riferiva che “si è creata una situazione di in inimicizia nel corso PA degli anni a causa di varie tensioni familiari”.
Con riferimento alla vicenda oggetto di causa riferiva: “mia madre ha sempre coltivato delle terre in
Palomonte, in via Laurito. Non riesco a riconoscere la planimetria prodotta in atti da parte attrice allegata alla relazione tecnica a firma del geom. . Riconosco il terreno di cui sto CP_6
parlando nelle foto prodotte nel fascicolo di parte convenuta, e appongo la mia SIla su ciascuna foto che sono in grado di riconoscere. Più in particolare, riferisco che nelle prima due foto si vede un fabbricato che si trova nei pressi del terreno che ho sopra descritto nelle foto n. 1,2, 4, 5.
Riconosco nella foto n. 8 il fabbricato di proprietà di mio fratello Il terreno di cui Parte_1 ho parlato viene identificato catastalmente con la p.lla n. 1376 del locale catasto urbano”.
Rispetto al possesso esercitato su tale bene esponeva: “ricordo, sin da quando avevo all'incirca dieci anni, che il terreno veniva coltivato da mia madre;
più volte mi sono recata sul terreno per aiutare mia madre nella coltivazione. Quasi tutti i giorni mi ci reco per coltivare il terreno. Adesso non riusciamo più ad accedere a tale appezzamento di terra, giacché è stato apposto un recinto, se ben ricordo nel 2012 o 2013; presumo che il recinto sia stato apposto da parte di Sin PA
da quando ero piccola posso precisare che sul terreno di cui sto parlando, ho sempre avuto accesso, insieme con mia madre;
non abbiamo mai chiesto permesso a nessuno;
nessuno ci ha mai contestato
l'accesso; il tutto fino a quando abbiamo trovato il recinto che ci ha impedito di accedere sul terreno.
Da quando è stato apposto il recinto, ho visto sul terreno sempre il SI. . Tanto posso PA
riferire, giacché abito molto vicino al terreno: in particolare, impiego non più di un minuto per raggiungerlo e lo riesco a vedere anche da casa mia. Il recinto in questione impedisce, come ho già detto, l'accesso al terreno di cui ho parlato, che identifico con la p.lla n. 1376”.
Con riferimento alla figura di , la teste riferiva: “conosco , che è Controparte_4 Controparte_4
mia nonna, ovvero la madre di Mia nonna è deceduta nel 1983; però ricordo che mia CP_2
nonna quando io ero piccola coltivava anche lei il terreno, insieme con mia madre. Mia nonna aveva libero accesso al terreno. Mia nonna è diventata poi cieca, anche se non so riferire sull'epoca precisa in cui ciò è avvenuto. abitava in casa di Dopo la morte di mia Controparte_4 PA
nonna, sul terreno ci siamo sempre andati soltanto io e mia madre, fino a quando non abbiamo trovato il recinto;
sul terreno per cui è causa, come già detto, compivamo attività agricole e lo coltivavamo. Ricordo che qualche volta ci si recava pure ogni tanto per lo più per PA
incontrare e salutare la madre sul posto. Posso precisare però che dal 1983 sino a quando non abbiamo trovato la recinzione, soltanto io e mia madre abbiamo coltivato il terreno;
sicché,
[...]
non ha coltivato il terreno prima dell'apposizione della recinzione. Prima del 1983 CP_1 ribadisco che il terreno veniva coltivato soltanto da me e da mia madre”.
Occorre rilevare che le dichiarazioni della teste risultano poco attendibili anzitutto in ragione del fatto che la stessa era la figlia di e la sorella dell'attore; tra l'altro, la stessa rappresentava CP_2
l'esistenza di un rapporto di conflittualità con l'odierno convenuto.
Con specifico riferimento alla valutazione sull'attendibilità del teste, deve infatti rammentarsi che la stessa afferisce al profilo della veridicità della deposizione, che il giudice deve discrezionalmente valutare alla stregua di elementi di natura oggettiva e di carattere soggettivo, tra i quali certamente rientrano i rapporti con le parti in causa, con la precisazione che anche uno solo degli elementi di carattere soggettivo, se ritenuto di particolare rilevanza, può essere sufficiente a motivare una valutazione di inattendibilità (Cass. Civ., Sez. II, 9.8.2019 n. 21239).
Inoltre, le dichiarazioni di risultano essere estremamente generiche e non in grado di Tes_1
provare il possesso asseritamente vantato da e sul bene oggetto di causa. Parte_1 CP_2
In particolare, la teste non era in grado di identificare in maniera chiara la porzione del più ampio fondo costituito dalle p.lle n. 1345 e 1346 del foglio n. 27 sul quale si svolgeva l'attività di coltivazione praticata da non descriveva in alcun modo le caratteristiche di tale attività. CP_2
Del tutto generico risulta inoltre il riscontro attinente alle modalità di utilizzo del fondo, contrassegnato essenzialmente da una non meglio precisata attività di coltivazione.
Tra l'altro, la medesima teste confermava la circostanza che il fondo in esame veniva coltivato anche da , almeno sino alla sua morte avvenuta nel 1983: appare peraltro evidente la Controparte_4
contraddizione in cui la medesima teste incappava quando invece aveva successivamente cura di ribadire che “prima del 1983 il terreno veniva coltivato soltanto da me e da mia madre”. Tra l'altro, la teste dava pure atto della presenza sul fondo dello stesso SI. figlio della SI.ra PA
, con cui coabitava nei pressi del terreno per cui è causa;
il convenuto, infatti, si recava sul CP_4 fondo essenzialmente per “incontrare e salutare la madre sul posto”, ma non aveva mai coltivato il terreno.
Deve pertanto rilevarsi l'obiettiva genericità delle dichiarazioni rese dalla teste, nonché la relativa inattendibilità: tanto non solo in ragione del rapporto di conflittualità intercorso con il convenuto, ma anche avuto riguardo al fatto che, come dalla stessa dedotto, il terreno, a suo dire, sarebbe stato anche nella sua disponibilità.
Parimenti inidonee a riscontrare la fondatezza delle doglianze dedotte dall'attore risultano le dichiarazioni rese da parte del SI. . Parte_2
Il teste riferiva di essere il cognato di e di avere “un sereno rapporto sia con Parte_1 Parte_1
che con li frequento abitualmente almeno due o tre volte a settimana”. Quanto
[...] CP_2 all'odierno convenuto, dichiarava: “ lo conosco;
per me è una persona che non PA
esiste. Preciso più in particolare che non ho un vero e proprio rapporto di conflittualità con lo stesso;
semplicemente non lo frequento e non lo saluto in mezzo alla strada e tanto perché, avendo io perso i figli, mi sarei aspettato da lui un rapporto di vicinanza e di affetto, in ragione del rapporto di parentela che intercorre tra il e mia moglie”. CP_1
Il teste dichiarava in maniera estremamente generica di essere a conoscenza del fatto che CP_2 coltivava una porzione di terreno nei pressi della sua abitazione sita in Palomonte: “si tratta di un terreno vicino il suo fabbricato;
non sono in grado di precisarne l'estensione; ad ogni modo lo stesso presenta come coltivazioni degli ulivi, nonché degli ortaggi, oltre a delle vigne. Più in particolare, posso dire che la SI.ra coltivasse questo terreno a partire dall'inizio degli anni Ottanta;
e CP_1 tanto lo posso rilevare non solo perché dall'abitazione di è visibile il terreno in CP_2
questione, e quindi spesso, quando mi sono recato sul posto ho visto la SI.ra coltivare il fondo. CP_1
Preciso, inoltre, che ho spesso aiutato la SI.ra a coltivare l'orto; più in particolare, ho CP_1
provveduto, su sua indicazione, a eliminare le erbacce, nonché a raccogliere i frutti e gli ortaggi.
Svolgo queste attività di aiuto della SI.ra circa venti o trenta volte durante l'anno”. CP_1
Dopo aver riferito che, per quanto di sua conoscenza, non aveva mai ricevuto CP_2 contestazioni in merito alla coltivazione del fondo, precisava che: “circa quattro o cinque anni fa, se ben ricordo, il SI. si è impossessato di una porzione di questo terreno, PA
recintandolo; non ho visto materialmente il SI. recintare il terreno;
cionondimeno presumo CP_1 che sia stato lui l'autore di questo impossessamento, perché lo vedo spesso accedere su questa porzione di terreno, per coltivare il fondo”.
Con specifico riferimento al fondo oggetto di causa riferiva: “Riconosco le foto nn. 1,2,3,4,5 della produzione di parte convenuta: esse rappresentano il fabbricato del convenuto;
nella foto 3 si vede
con il figlio nei pressi del fabbricato. Preciso che il terreno di cui sto parlando si PA
trova rispetto al punto di osservazione di chi ha scattato queste foto, in basso rispetto al fabbricato di cui alla foto n. 1; nella foto n.2 si rinviene il medesimo fabbricato in altra prospettiva. Nella foto
n. 6 non riesco ad identificare con precisione i luoghi di causa;
cionondimeno, la rete che si vede in foto è similare a quella che si trova sugli stessi;
analogamente a dirsi per la foto n. 7; la foto n. 8 rappresenta sempre il fabbricato di . Non riesco ad identificare con precisione sulla PA
planimetria della produzione di parte attrice – depurata dell'identificazione in rosso della stessa – i luoghi di causa. Posso però dire che, dall'esame dei documenti che mio cognato mi ha fatto vedere, ricordo che il fondo di cui sto parlando coincide con la p.lla n. 1376 del locale catasto”.
Dopo aver dichiarato che sulla porzione del fondo recintata “accedevano liberamente Parte_1
e prima della recinzione”, riferiva di conoscere perché era la nonna CP_2 Controparte_4
della moglie e dichiarava di non aver mai visto la coltivare il terreno perché “la stessa era CP_4
non vedente. Qualche volta è capitato che la stessa fosse stata fatta sedere, o comunque accedesse al fondo in questione. La abitava con . CP_4 PA Anche le dichiarazioni rese dal teste , oltre ad essere scarsamente attendibili in Testimone_2
ragione della sostanziale ostilità serbata nei confronti di evidenziata dal medesimo PA teste in apertura dell'esame testimoniale, appaiono estremamente generiche.
In particolare, il teste non era in grado di fornire elementi idonei a riscontrare che la SI.ra CP_2
avesse esercitato il possesso esclusivo ed ininterrotto sulla porzione di fondo oggetto di causa.
[...]
Appaiono infatti vaghi i riferimenti temporali prospettati dal SI. che, peraltro, dopo aver CP_4
dichiarato di non essere in grado di identificare i luoghi di causa sulla planimetria di cui alla produzione di parte attrice, riferiva che solo dall'esame di alcuni documenti mostratigli dal cognato era in grado di ricordare che il fondo oggetto della sua deposizione coincideva con la Parte_1
p.lla n. 1376. Per altro verso, se la teste rilevava che l'innesto della recinzione era Tes_1
avvenuto tra il 2012 ed il 2013, per contro, il SI. dichiarava che tale recinzione sarebbe CP_4 stata innestata tra il 2017 ed il 2018. Tra l'altro, il SI. dichiarava di non aver mai visto la CP_4
SI.ra coltivare il fondo, giacché la stessa era non vedente;
circostanza contraddetta Controparte_4
dalla stessa SI.ra che, invece, dichiarava di averla vista coltivare il fondo. Pt_1
L'ultimo teste di parte attrice, riferiva di conoscere dal Testimone_3 Parte_1
momento che lo stesso era cugino di sua moglie e rappresentava di essersi recato più volte sul fondo di proprietà di padre di , al fine di aiutarlo nella coltivazione dello Persona_6 Parte_1
stesso con il proprio trattore.
Il teste riferiva di essersi recato sul fondo a partire dagli anni Settanta del secolo scorso: “traccio su uno schizzo lo stato dei luoghi. In particolare, rappresento con A il fabbricato nella disponibilità di
e Il fabbricato in uso a lo identifico con le foto nn. Persona_6 CP_2 PA
1,2,4, 5 della produzione di parte convenuta. Non riconosco le altre foto. Il fondo, come si vede nello schizzo era diviso a metà; una prima metà di forma rettangolare era adibita a vigneto;
la seconda metà, invece, a coltivazione di ortaggi. Un tempo io accedevo al fondo arrivando fino al punto che indico con la freccia, e cioè più o meno a pochi metri di distanza dal fabbricato di . PA
Oggi, invece, ciò non è più possibile, perché vi è una recinzione che traccio con una linea;
che è stata apposta quattro o cinque anni fa. una zona che identifico con quella adibita alla coltivazione Pt_3
di ulivi, che investe anche la porzione di terreno che oggi è recintata. Oggi non ci sono più viti, che furono tagliate qualche tempo fa da parte di . Persona_6
Precisava, inoltre, che: “l'incarico di andare sul fondo mi veniva dato da che è Persona_6
morto lo scorso anno. Sul fondo ci trovavo sempre il figlio, oltre a . Parte_1 CP_2
Ricordo, in particolare, che aiutavano nella coltivazione del fondo, ad esempio, Persona_6
seminando sul terreno, ovvero raccogliendo i frutti. Ci sono pomodori, peperoni ed ortaggi di stagione. coltivava il terreno già dagli anni Settanta. Porzione del terreno di cui sto CP_2 parlando è stato recintato;
mi ha riferito che era stato Quando mi Persona_6 PA
recavo sui luoghi non ho mai visto sul terreno né prima della recinzione, né PA successivamente. Non l'ho mai visto sulla porzione di terreno recintata. Non sono un tecnico;
pertanto, non sono in grado di individuare su mappa catastale il terreno di cui ho parlato, né posso dire se il fondo sia identificato alla p.lla 1376”.
Riferiva, infine, che: “il padre di era;
che io sappia il terreno era di CP_2 Parte_4
proprietà di , che era sposato con una SInora non vedente di cui non ricordo il nome. Parte_4
Non era in grado di coltivare, la ricordo che stava sempre a casa sua”.
Anche l'ultimo teste di parte attrice rendeva dichiarazioni oltremodo generiche in relazione al possesso esercitato da sul fondo oggetto di causa. Non è in alcun modo dato rilevare CP_2
come ed in quali termini, effettivamente, la SI.ra prima, e suo figlio, poi, avessero posseduto CP_1
il fondo per cui è causa: sotto tale profilo, infatti, il teste si limitava a rilevare che la SI.ra CP_1 aveva coltivato il terreno a partire dagli anni Settanta e che gli era capitato, due o tre volte all'anno, di andare sul terreno in esame per aiutare padre dell'attore, nelle attività di Persona_6
coltivazione del fondo.
Eppure, non era in grado di riconoscere il fondo nelle fotografie prodotte in atti, né tantomeno era in grado di identificarlo sulla mappa catastale. D'altro canto, riferiva di non aver mai visto la moglie di che era una persona non vedente, effettuare attività di coltivazione sul terreno per cui Parte_4
è causa;
tra l'altro, anche tale teste rilevava che la recinzione sarebbe stata innestata tra il 2017 ed il
2018.
Si è pertanto avuto modo di evidenziare la più generale inattendibilità dei testi e , in Pt_1 CP_4
uno alla contraddittorietà ed alla genericità delle dichiarazioni rese da parte di tutti i testimoni escussi per conto di parte attrice, sia con riguardo alla specifica individuazione dei riferimenti temporali, che con riguardo alla precisa individuazione delle modalità tramite cui si sarebbe estrinsecato il possesso sull'immobile.
Tale SInificativo deficit probatorio, pertanto, non consente di riscontrare l'effettivo perfezionamento, in favore della SI.ra dell'acquisto a titolo originario dell'immobile per cui è causa, a CP_2 sua volta trasferito in favore dell'odierno attore a mezzo dell'atto di donazione per notar del Per_2
17.9.2013.
Tanto, a maggior ragione tenuto conto non solo delle specifiche contestazioni dedotte al riguardo da parte del SI. , ma anche avuto riguardo alle dichiarazioni rese da parte dei testimoni PA escussi per conto di quest'ultimo.
In particolare, la teste , cognata di riconosceva il fondo oggetto di Testimone_4 PA
causa in quello identificato alla p.lla n. 1376 del foglio n. 27. Riferiva di conoscere , Controparte_4 nonna di sin dagli anni Ottanta del secolo scorso e dichiarava che quest'ultima PA
aveva sin da quell'epoca la disponibilità del fondo in esame. Precisava, inoltre, di essere a conoscenza del fatto che, oltre a , anche e la moglie coltivavano Controparte_4 PA Persona_4
il fondo sin dagli anni Ottanta. Dichiarava di frequentare i luoghi di causa quotidianamente a partire dagli anni Ottanta;
ricordava che il convenuto aveva piantato gli ulivi in loco. Riconosceva i luoghi di causa nelle fotografie prodotte per conto di parte convenuta.
Il teste , ingegnere che aveva redatto l'accatastamento del fabbricato costruito da Persona_5 sulla p.lla n. 1377 e il frazionamento dell'originaria p.lla n. 171 nelle p.lle nn. 1376 PA
e 1377, riconosceva i luoghi di causa nelle foto di cui alla produzione di parte convenuta. Riferiva di conoscere e di sapere che la stessa aveva la disponibilità del fondo oggetto di causa. Controparte_4
Dichiarava, inoltre, di essere a conoscenza del fatto che risiedeva, almeno a partire PA
dal 1975, in un fabbricato di sua proprietà insistente su una porzione del fondo oggetto di causa.
Precisava, infine: “ho frazionato i fondi oggetto di causa, in tre particelle, delle quali su una insiste il fabbricato che ho descritto;
un'altra invece è quella originariamente della SI.ra ; e la CP_4
terza, la più grande, di proprietà originariamente della SI.ra Tale ultima particella, ha il Parte_5
n. 1375 e vi è il fondo della SI.ra sulla stessa;
la recinzione a confine, è quella che si CP_2
trova tra le p.lle 1375 e 1376. Lo indico con A sulla planimetria del documento n. 6 prodotta da parte convenuta. So che a confine tra la proprietà di e della madre , vi è per PA CP_2
gran parte dello stesso, circa il settanta, ottanta percento, una recinzione in paletti. Tale recinzione la riconosco nelle foto n. 6, 7 e 9 della predetta produzione. Non so chi ha apposto tale recinzione”.
Il teste zio di e , riferiva di essere a conoscenza del TI PA Parte_1
fatto che tra le parti in causa vi era un contrasto in merito: “alla disponibilità di un fondo sito in
Palomonte, alla località Laurito. Si tratta in particolare del fondo sito nei pressi dell'abitazione di
e comunque a confine con i fondi limitrofi nella disponibilità di e PA Parte_1
”. CP_2
Con riferimento al fondo oggetto di causa dichiarava: “riconosco nella produzione fotografica cartacea dell'all. 7 di i luoghi di causa. Più in particolare, preciso che nelle foto PA
nn. 1,2,3,4,5 è rappresentato il fabbricato nella disponibilità di . Nella foto n. 3 vedo PA
in compagnia del figlio;
si tratta di una foto credo di tanto tempo fa. Nella PA CP_3
foto n. 5 si vede un confine di paletti in legno con una rete verde posto da lungo il Parte_1
confine tra il fondo del ed il fondo di . Se ben ricordo, nella foto n. 6, al di qua Pt_1 PA
della recinzione si intravede la porzione di fondo oggetto di contestazione in questa sede. Parimenti dicasi, con riferimento alla foto n.
7. Riconosco i luoghi di causa nella planimetria allegata alla produzione cartacea di a firma del geom. . In particolare, indico con Parte_1 CP_6 C il fabbricato di confermo che il fondo per cui è causa è quello indicato con la PA
particella n. 1376. Pertanto, indico con un tratto che collega A con B il confine con la rete di verde di cui ho parlato, che delimita la particella 1376 con quella di cui al n. 1375”.
Con riferimento al possesso del fondo riferiva: “ricordo che la SInora sin da quando io ero CP_4
piccolo, e cioè più o meno dagli anni Settanta, ha sempre coltivato la particella di cui sto parlando,
e cioè la n. 1376. Vi coltivava ortaggi. Tanto posso riferire, perché quando ero giovane frequentavo spesso l'abitazione di : in particolare, l'ho frequentata almeno tre o quattro volte PA all'anno. Se ben ricordo, la SI.ra è deceduta nel 1983. Per quanto posso riferire, la SInora CP_4
non chiedeva il permesso ad alcuno per coltivare il fondo di cui sto parlando;
ne disponeva infatti come piena posseditrice dello stesso. Non so se avesse un rapporto giuridico legittimante la detenzione dello stesso fondo con il La SInora abitava con il marito Controparte_7 CP_4
, nonché con . La SInora invece, abitava in un diverso Parte_4 PA CP_2
fabbricato nei pressi dei luoghi per cui è causa. Ricordo che il SI. coltivava il PA
terreno per cui è causa dapprima insieme con la nonna;
e infatti da quando io frequento i luoghi, ho visto il coltivare il fondo insieme con la nonna. Successivamente alla morte della nonna, per CP_1
quello che io ho visto, il e la moglie, hanno coltivato il terreno per PA Persona_4
cui è causa e continuano tuttora a coltivarlo”.
Infine, confermava la circostanza dedotta da parte convenuta che era stato ad Parte_1
installare la recinzione esistente tra il fondo di cui alla p.lla n. 1376 e quello di cui alla p.lla n. 1375.
Deve pertanto evidenziarsi l'obiettiva convergenza delle dichiarazioni rese da parte dei testi escussi per conto del SI. con riguardo alla circostanza che, piuttosto, il fondo per cui è PA
causa fosse sempre rimasto nella disponibilità del convenuto e, più in generale, della sua famiglia.
Sotto tale profilo, infatti, assumono particolare rilievo le dichiarazioni rese da parte dei testi
[...]
e rispettivamente cognata del convenuto e zio di dell'attore e del convenuto: Tes_4 TI
entrambi, invero, davano atto che il fondo in esame veniva coltivato dalla SI.ra prima e dal CP_4
SI. poi. PA
Tali dichiarazioni risultano particolarmente attendibili, posta la loro precisione ed obiettiva convergenza;
né risultano allegati, prima ancora che provati, SInificativi elementi volti a neutralizzare la più generale credibilità di tali dichiarazioni. Tra l'altro, il teste dichiarava di CP_1
avere buoni rapporti con tutte le parti in causa.
Per altro verso, alcun rilievo può accordarsi alla circostanza che, a dire dell'odierno attore, la SI.ra fosse cieca e quindi impossibilitata a coltivare il fondo;
aldilà tale fatto non risulta CP_4
documentato, deve rilevarsi come la stessa SI.ra , escussa per conto di parte attrice, Tes_1
aveva precisato che la stessa SI.ra aveva coltivato il fondo e che solo successivamente CP_4 sarebbe divenuta non vedente. Né risultano dedotti ulteriori elementi di segno contrario volti a riscontrare l'inattendibilità delle dichiarazioni dei testi escussi per conto di parte convenuta.
Risulta pertanto adeguatamente riscontrato che il SI. avesse avuto il possesso del PA
fondo per cui è causa a far data dalla prima metà degli anni Ottanta, quando cioè veniva a mancare la SI.ra . Controparte_4
Sicché, gli elementi di prova in atti depongono tutti in maniera univoca circa la sussistenza dell'elemento obiettivo e subiettivo del possesso dell'immobile per cui è causa in capo al convenuto, da epoca corrispondente almeno al ventennio anteriore all'introduzione del presente giudizio.
Da un lato, infatti, risulta senz'altro riscontrata la disponibilità in fatto del terreno in capo al SI.
in tal senso, alcun riscontro di segno contrario veniva dedotto con riguardo alla sussistenza di CP_1 un titolo detentivo in parte qua, ai sensi del più generale disposto di cui all'art. 1141 c.c.
Per altro verso, è stato adeguatamente provato l'esercizio in fatto di un potere corrispondente al diritto di proprietà, oltre all'effettivo animus possidendi in capo al SI. derivante dall'utilizzo del bene CP_1
uti dominus, come riscontrato dalla disponibilità concreta del fondo, relativamente al quale il SI. aveva provveduto alla coltivazione. CP_1
L'attività di coltivazione si contestualizzava inoltre, in una più generale disponibilità in fatto del fondo da parte dello stesso SI. che, da ultimo, si è estrinsecata nell'apposizione di una CP_1
recinzione di confine volta a delimitare i fondi, che i testimoni non erano in grado di meglio collocare nel tempo, pur confermando che ciò fosse avvenuto tra il 2000 ed il 2018: sotto tale profilo, il solo teste confermava di aver materialmente visto l'innesto di tale recinto, ad opera di TI
. Parte_1
Tra l'altro, un'ulteriore forma di esplicazione di tale forma di disponibilità uti dominus dell'immobile poteva ravvisarsi nel frazionamento catastale effettuato in data 29.6.2011 a mezzo dell'ing. Per_5
(doc. n. 6 della produzione di parte convenuta). Con tale atto, più in particolare, si provvedeva a rimodulare gli identificativi catastali dei cespiti oggetto di tale pratica, ad ulteriore riprova della riconducibilità di tale disponibilità in fatto dell'immobile nell'alveo di una situazione di fatto corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà (arg., ex plurimis, da Cass. Civ., Sez. II, 3.7.2018,
n. 17376).
D'altro canto, ad ulteriore riprova della fondatezza della tesi del SI. deve pure evidenziarsi CP_1 che non risulta in alcun modo meglio precisato da parte dell'originario attore quando il SI. CP_1 avrebbe arbitrariamente occupato l'immobile per cui è causa.
Trattasi di ulteriori elementi indiziari che, in uno alle ulteriori risultanze probatorie in atti, depongono piuttosto per il fatto che, in realtà, lo stesso SI. avesse avuto il possesso del fondo per cui è CP_1
causa da epoca risalente. Tali elementi di prova depongono quindi in termini gravi, univoci e concordanti in merito al fatto che lo stesso SI. aveva pacificamente esercitato il possesso in maniera continuativa a far data CP_1
quantomeno a partire dalla prima metà degli anni Ottanta;
né, a fronte di tali riscontri probatori, risulta in alcun modo provato che lo stesso sia stato acquistato in maniera violenta o clandestina.
Pertanto, deve accertarsi, sia pure incidenter tantum, la sussistenza dei presupposti per l'acquisto a titolo di usucapione dell'immobile per cui è causa da parte dell'odierno convenuto.
Dall'esame sistematico del contenuto delle difese rassegnate da parte del SI. valutate nella CP_1
loro globalità, risulta infatti in termini inequivocabili come la deduzione dell'acquisto per usucapione configurasse esclusivamente un'eccezione riconvenzionale. A tanto depone non già soltanto l'interpretazione letterale delle difese così rassegnate, ma pure, ed in via più generale, la sistematica valutazione delle stesse, inequivocabilmente dirette al mero rigetto della domanda di rivendica dell'attore.
Va invece accolta la domanda riconvenzionale avente ad oggetto l'accertamento della nullità parziale del contratto di donazione del 17.9.2013, stipulato per atto del notar del 17.9.2013 (rep. n. Per_2
17703, racc. n. 11773).
Sotto tale specifico profilo, infatti, è senz'altro riscontrato che, all'epoca del perfezionamento di tale atto di donazione, la SI.ra non fosse proprietaria dell'immobile per cui è causa: ne CP_2
deriva, pertanto, la nullità di tale atto di liberalità (arg. da Cass. Civ., SS.UU., 15.3.2016, n. 5068).
Nel caso di specie, infatti, si è avuto modo di evidenziare che, contrariamente a quanto dedotto in sede di tale atto di liberalità, la SI.ra non era affatto titolare del diritto di proprietà per CP_2
averlo acquistato per usucapione.
Ne consegue, pertanto, la fondatezza della domanda riconvenzionale così formulata da parte del SI.
(arg. da Cass. Civ., Sez. VI, 16.3.2022, n. 8626). CP_1
Risulta invero riscontrata la sussistenza di un interesse concreto, diretto ed attuale del SI. CP_1 all'accoglimento di tale domanda, ai sensi dell'art. 1421 c.c. (ex plurimis, da Cass. Civ., Sez. II,
15.4.2002, n. 5420).
Per quanto di interesse in questa sede, infatti, risulta pure accertata, sia pure in via incidentale tra le parti del presente giudizio, l'efficacia della donazione stipulata con atto per notar del Per_3
29.11.2012, rep. n. 20906, racc. n. 8483, nella parte in cui veniva disposta la cessione della nuda proprietà, con riserva di usufrutto, sull'immobile per cui è causa.
Ne deriva, pertanto, l'obiettivo interesse dell'odierno convenuto all'accertamento della nullità dell'atto di liberalità impugnato;
tale atto, infatti risulta senz'altro concretamente idoneo ad incidere negativamente sull'efficacia del contratto di donazione del 29.11.2012 in favore del SI. CP_5 con cui l'odierno convenuto, tra l'altro, si riservava pure il diritto di usufrutto sul bene in esame. Non risultando in alcun modo riscontrata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 1419, I comma c.c., deve dichiararsi la nullità parziale del predetto atto di donazione, nella parte in cui veniva disposta la cessione della p.lla n. 1376 in favore dell'odierno attore.
È invece infondata e va rigettata la domanda riconvenzionale di risarcimento dei danni formulati da parte del SI. Ed invero, anzitutto non risulta in alcun modo allegata, prima ancora PA
che provata, la configurabilità di un illecito nel caso di specie.
Per altro verso, e a tutto voler concedere, nemmeno risulta in alcun modo dedotta la sussistenza di specifiche conseguenze pregiudizievoli asseritamente patite da parte del SI. in ragione della CP_1
trascrizione della predetta domanda.
Sotto tale profilo, infatti, alcun dubbio può porsi in merito all'inconfigurabilità, nel caso di specie, di un'ipotesi di danno in re ipsa, avuto riguardo alla natura reintegratoria e non già sanzionatoria propria dell'illecito civile (Cass. Civ., SS.UU., 5.7.2017, n. 16601): era pertanto onere del SI. dare CP_1
prova delle specifiche conseguenze pregiudizievoli patite in ragione della predetta trascrizione.
L'accoglimento della domanda riconvenzionale di accertamento della nullità del predetto atto di donazione comporta la necessità di provvedere alle formalità di cui all'art. 2655 c.c., così disponendosi l'ordine all'Agenzia delle Entrate di Salerno, quale Conservatore dei RR.II., con esonero di questa da ogni responsabilità, di provvedere all'annotazione, a margine della trascrizione dell'atto per notar del 17.9.2013 (rep. n. 17.703, racc. n. 11.773), della presente sentenza. Per_2
Infine, va dichiarata l'inammissibilità delle domande formulate per conto della SI.ra in CP_2
sede di comparsa di costituzione e risposta, in quanto costituitasi tardivamente in giudizio
(5.10.2018), ai sensi degli artt. 166, 167 e 271 c.p.c.
La soccombenza reciproca delle parti giustifica la compensazione integrale delle spese di lite, ai sensi dell'art. 92, II comma c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, seconda sezione civile, in persona del giudice dott. Giuseppe Barbato, definitivamente pronunziando sulle domande proposta nell'interesse di nei confronti Parte_1 di nonché sulla domanda riconvenzionale proposta nell'interesse di PA CP_1
nei confronti di e ogni diversa istanza, eccezione e deduzione
[...] Parte_1 CP_2
disattesa, così provvede:
1) rigetta le domande formulate da parte del SI. ; Parte_1
2) in accoglimento della domanda riconvenzionale formulata dal SI. dichiara PA
la nullità parziale dell'atto di donazione per notar del 17.9.2013 rep. n. 17.703, racc. Per_2
n. 11.773, con specifico riguardo alla parte in cui veniva disposta la cessione, da parte della SI.ra in favore del SI. , dell'immobile catastalmente identificato CP_2 Parte_1 in Palomonte, al locale C.T. al Fg. n. 27, p.lla n. 1376;
3) rigetta la domanda riconvenzionale di risarcimento danni formulata da parte del SI. CP_1
[...]
4) dichiara inammissibili le domande formulate dalla SI.ra CP_2
5) ordina all'Agenzia delle Entrate di Salerno, quale Conservatore dei RR.II., con esonero di questa da ogni responsabilità, di provvedere all'annotazione, a margine della trascrizione della donazione per atto del notar del 17.9.2013 (rep. n. 17.703, racc. n. 11.773), della Per_2
presente sentenza;
6) compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Salerno, il 14.3.2025.
Il Giudice
Dott. Giuseppe Ba
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
II Sezione Civile in persona del Giudice Unico, dott. Giuseppe Barbato ha pronunciato la seguente,
SENTENZA nella causa civile in I grado iscritta al ruolo al n. 564/2018 R.G., avente ad oggetto: accertamento del diritto di proprietà, vertente
TRA
rappresentato e difeso, giusta procura a margine dell'atto di citazione, dall'avv. Parte_1
Francesco Marotta, presso il cui studio elettivamente domicilia in Laurino (SA), alla piazza Magliani
n. 3;
ATTORE
E
rappresentato e difeso, giusta procura alle liti rilasciata su foglio separato, ma PA
congiunto ex art. 83, III comma c.p.c., alla comparsa di costituzione e risposta, dall'avv. Carmen Di
Giacomo, presso il cui studio elettivamente domicilia in Salerno, alla piazza Onofrio Coppola n.3;
CONVENUTO
E
rappresentata e difesa, giusta procura speciale per Notaio del 22.9.2018, CP_2 Per_1 rep. n. 26578, dall'avv. Francesco Marotta, presso il cui studio elettivamente domicilia in Laurino
(SA), alla Piazza Magliani n. 3.
TERZA CHIAMATA
CONCLUSIONI
Disposta la sostituzione ex art. 127-ter c.p.c. dell'udienza di precisazione delle conclusioni, le parti rassegavano le proprie conclusioni come da rispettive note scritte (cfr., per l'attore, la nota d'udienza del 20.9.2024; per il convenuto, la nota d'udienza del 30.9.2024; per la terza chiamata, la nota d'udienza del 20.9.2024) qui da intendersi integralmente riportate e trascritte.
RAGIONI di FATTO E di DIRITTO della DECISIONE Con atto di citazione notificato in data 27.1.2018, conveniva in giudizio Parte_1 CP_1
deducendo di essere proprietario di alcuni beni immobili siti nel Comune di Palomonte (SA),
[...]
identificati al locale catasto terreni al foglio 27, p.lla n. 1376, acquisiti in virtù di atto di donazione per Notaio del 17.9.2013, rep. n. 17.703, racc. n. 11.773. Per_2
Evidenziando che tali terreni risultavano illegittimamente e arbitrariamente occupati da CP_1
concludeva perché fosse accertato e dichiarato il proprio diritto di proprietà sull'immobile
[...]
catastalmente identificato con la particella n. 1376 del foglio 27 del NCEU del Comune di Palomonte, con conseguenziale condanna di a rilasciare con effetto immediato detto compendio PA
immobiliare, vinte le spese di lite da attribuirsi in favore del procuratore antistatario.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 10.4.2018, si costituiva in giudizio eccependo preliminarmente l'improcedibilità dell'avversa domanda per mancato PA
esperimento del tentativo di mediazione obbligatoria ai sensi dell'art. 5, I comma del d.lgs. n.
28/2010.
Nel merito, l'odierno convenuto eccepiva di essere stato proprietario del fondo oggetto di causa sino al 29.11.2012, quando con atto per notaio , rep. n. 20.906, racc. n. 8.843, lo aveva donato al Per_3
figlio con riserva di usufrutto per sé e per la moglie CP_3 Persona_4
Contestava, inoltre, la sussistenza del diritto di proprietà vantato dall'attore sul bene in esame.
Esponeva che, a dire di , il fondo oggetto di causa era stato da lui ricevuto in donazione Parte_1
dalla madre, alla quale era pervenuto in virtù di acquisto per usucapione conseguente al CP_2 possesso ventennale dell'immobile: sul punto, deduceva che la donante non aveva mai avuto il possesso del fondo in questione, con conseguente nullità dell'atto di donazione posto dall'attore a fondamento della propria pretesa per mancanza di causa donandi.
Rappresentando che tale donazione era intervenuta in contrasto con il precedente atto pubblico del
29.11.2012, rappresentava di aver acquisito la proprietà del terreno oggetto di causa in virtù di acquisto per usucapione conseguente al possesso ultratrentennale da lui esercitato e ancora in corso.
In particolare, deduceva di aver originariamente ricevuto il fondo da , con cui aveva Controparte_4 coabitato sino alla data del suo decesso, avvenuto nell'anno 1983. Rappresentava che, in seguito, aveva provveduto al frazionamento dell'originaria p.lla n. 171 nelle p.lle nn. 1376 e 1377, da lui possedute, coltivate e recintate sino alla donazione del 2012 in favore del figlio , come CP_3 confermato dalle numerose migliorie apportate al fondo e dall'edificazione di un fabbricato insistente sulla p.lla 1377.
A conferma della propria ricostruzione, rappresentava che l'attore e la sua dante causa non avevano mai avuto alcun rapporto con il fondo e ne avevano sempre riconosciuto l'appartenenza in capo all'odierno convenuto, avendo i medesimi delimitato il terreno di loro proprietà, confinante con quello oggetto di causa, mediante la realizzazione di un muro di contenimento e l'apposizione di pali in cemento proprio a ridosso del confine con la p.lla n. 1376.
Ritenendo che parte attrice non avesse adempiuto all'onere probatorio su di essa gravante, chiedeva di essere autorizzato alla chiamata in causa di e spiegava domanda riconvenzionale volta CP_2
a far accertare e dichiarare la nullità dell'atto di donazione per notaio del 17.9.2013, quanto Per_2
meno per la parte relativa al trasferimento della p.lla n. 1376, atteso che il bene oggetto del trasferimento non apparteneva alla donante ma ricadeva nella nuda proprietà del SI. CP_5
giusta atto di donazione per notaio del 29.11.2012, con condanna degli stipulanti, in via Per_3
esclusiva ovvero in solido tra loro, al risarcimento in favore del convenuto di tutti i danni derivanti dall'illegittima trascrizione della donazione nei registri immobiliari, nella misura accertata in corso di causa, con ordine al competente conservatore dei Registri Immobiliari di provvedere alla cancellazione della predetta trascrizione.
Tanto premesso, concludeva instando per la declaratoria di improponibilità della domanda attorea, non risultando la stessa preceduta dal tentativo obbligatorio di mediazione. Nel merito, chiedeva che fosse accolta la domanda formulata dal convenuto, previo accertamento della legittimità e validità dell'atto di donazione per notar del 29.11.2012, rep. n. 2096, racc. n. 8483 della p.lla n. 1376, Per_3
avendo lo stesso convenuto acquisito per usucapione la proprietà di tale particella prima di donarla al figlio;
sicché, per l'effetto, chiedeva che fosse accertata e dichiarata la nullità, illegittimità, inesistenza ed inefficacia dell'atto donazione per notar del 17.9.2013, rep. n. 17703- racc. n. 11773, in Per_2
quanto effettuato dalla SI.ra che non era proprietaria e/o posseditrice del terreno in CP_2
esame in favore del SI. , con contestuale costituzione del diritto di usufrutto in favore Parte_1
della donante. Chiedeva quindi che tali parti venissero condannate, in solido tra loro, al risarcimento in favore del convenuto di tutti i danni derivati ovvero derivanti dall'illegittimità ovvero ingiustizia della trascrizione immobiliare. Chiedeva inoltre che fosse ordinato al conservatore dei registri immobiliari di provveder alla cancellazione della trascrizione dell'atto di donazione per notar Per_2
del 17.9.2013, rep. n. 17703, racc. n. 11.773, in quanto nullo, illegittimo, inesistente e comunque inefficace.
In via subordinata, in caso di ritenuta fondatezza dell'avversa domanda, chiedeva che fossero accertati e quantificati i miglioramenti fondiari da lui effettuati sul terreno oggetto di causa, con condanna di e in via esclusiva o in solido tra loro, al pagamento in suo favore della Parte_1 CP_2
quota corrispondente, vinte le spese di lite da attribuirsi al procuratore antistatario.
Autorizzata la chiamata in causa richiesta dal convenuto, si costituiva in giudizio, con comparsa di costituzione depositata in data 5.10.2018, anche la SI.ra confermando integralmente la CP_2 ricostruzione dei fatti di causa prospettata dall'attore e spiegando le medesime conclusioni rassegnate da . Parte_1
Così instaurato il contraddittorio, all'udienza del 17.10.2018 veniva concesso all'attore il termine per avviare la procedura di mediazione.
Svolta l'istruttoria orale mediante l'escussione dei testi ammessi su richiesta delle parti, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni, da ultimo, all'udienza del 2.10.2024.
Disposta la sostituzione dell'udienza ex art. 127-ter c.p.c., la causa veniva introitata in decisione con ordinanza del 23.11.2024, così concedendosi alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Le domande formulate per conto dell'attore sono infondate e vanno rigettate per quanto di ragione;
è fondata la domanda riconvenzionale di accertamento della nullità della donazione del notar Per_2
del 17.9.2013, rep. n. 17703- racc. n. 11773; va rigettata la domanda riconvenzionale di risarcimento danni;
sono infine inammissibili le domande formulate per conto della SI.ra CP_2
In linea del tutto preliminare, alcun dubbio si pone circa il fatto che la tutela invocata da parte dell'odierno attore rientri nell'alveo dell'azione di cui all'art. 948 c.c.
Sotto tale profilo, l'azione di rilascio dell'immobile abusivamente occupato deve senz'altro inscriversi nel paradigma dell'azione di revindica.
Infatti, il fondamento dell'azione in questione non si rinviene in un preesistente rapporto obbligatorio, quanto piuttosto nel diritto di proprietà tutelato erga omnes, contestandosi, per l'appunto,
l'occupazione sine titulo di un immobile (Cass. Civ., SS.UU., 28.03.2014, n. 7305).
Il tenore complessivo della prospettazione attorea, invero, consiste essenzialmente nella richiesta di accertamento del diritto di proprietà sull'immobile per cui è causa, con contestuale condanna dell'odierno convenuto al rilascio dello stesso.
In tal senso, è noto che l'azione di rivendicazione eSIe che l'attore provi il proprio diritto di proprietà risalendo sino all'acquisto a titolo originario attraverso i propri danti causa, o dimostrando il compimento dell'usucapione in suo favore, mentre il convenuto può limitarsi a formulare l'eccezione possideo quia possideo, senza onere di prova.
Più in particolare, si è avuto modo di rilevare (ex plurimis, Cass. Civ., Sez. II, 19.10.2021, n. 28865) come nell'azione di revindica l'attore debba fornire la diabolica probatio della proprietà, dimostrando un titolo di acquisto originario, ovvero risalendo, nel caso di acquisto a titolo derivativo, fino al dante causa che abbia acquistato a titolo originario, senza che alcun onere gravi sul convenuto, il quale può limitarsi ad eccepire il più generale principio possideo quia possideo. Ancora, al fine di comprovare l'esistenza del diritto di proprietà, poiché nemo plus iuris transferre potest quam ipse habet, non basta la mera produzione del titolo proprietario, ma è necessario che si risalga ad un acquisto a titolo originario, ovvero che si dimostri di aver posseduto (direttamente, o sommando il proprio possesso a quello dei suoi predecessori per effetto dell'accessione o successione del possesso ex art. 1146 c.c.) per il tempo necessario ad usucapire.
Né il mero fallimento della prova del convenuto circa l'esistenza di un diritto sul bene oggetto della revindica può, di per sé solo, comportare l'attenuazione dell'onere probatorio gravante sull'attore.
Cionondimeno, soltanto dalla complessiva valutazione dell'oggetto del contendere, oltre che dall'esame del concreto tenore delle difese del convenuto può effettivamente ricavarsi il concreto atteggiarsi dell'onus probandi in capo all'attore.
Sicché, nemmeno la deduzione dell'acquisto per usucapione da parte del convenuto può comportare di per sé sola uno specifico riconoscimento in favore della controparte. In altri termini, occorrerà avere riguardo al concreto contegno tenuto dal convenuto, al fine di verificare se ed entro quali termini, lo stesso abbia dedotto delle ammissioni volte ad attenuare in parte qua l'onere probatorio gravante in capo all'attore.
Tra l'altro, l'ammissione non necessariamente deve essere espressa, ma può anche essere implicita o tacita, come ad esempio nel caso in cui non vengano dedotte specifiche contestazioni rispetto ad un'allegazione dell'attore, puntuale e specifica, dei titoli posti a fondamento della prova del suo diritto di proprietà (Cass. Civ., Sez. II, 19.10.2021, n. 28865).
Risulta inoltre riscontrata la legittimazione passiva del SI. quale possessore del PA bene oggetto dell'azione di revindica (arg., ex plurimis, da Cass. Civ., Sez. II, 10.10.1997, n. 9851).
Era infatti il medesimo convenuto ad avere la disponibilità del fondo in esame, e tanto a prescindere,
a tutto voler concedere, dall'astratta inopponibilità della presente statuizione nei confronti del SI.
a sua volta donatario della nuda proprietà dell'immobile per cui è causa, che non veniva CP_5
evocato nel presente giudizio.
Sulla scorta di tali coordinate ermeneutiche dovrà dunque aversi riguardo al caso concreto.
Deve anzitutto rilevarsi la procedibilità della domanda attorea, risultando documentato l'espletamento del tentativo di mediazione (cfr. all. alla nota del 14.12.2018 di parte attrice).
Si è avuto modo di rilevare che l'odierno attore invocava l'accertamento del proprio diritto di proprietà sul cespite per cui è causa, per averlo ricevuto in donazione dalla madre con CP_2 atto del notaio del 17.9.2013, rep. n. 17.703, racc. n. 11.773. Peraltro, dall'esame di tale Per_2 contratto di compravendita emerge come la provenienza dell'immobile in capo alla dante causa derivasse dal “possesso pacifico, legittimo, continuato e non clandestino ultraventennale”.
Sotto tale profilo, deve evidenziarsi che l'odierno attore non ha assolto all'onere probatorio su di esso incombente.
Più in particolare, deve darsi atto delle specifiche contestazioni formulate dal convenuto sul punto: il SI. deduceva che era stato lui stesso a possedere da oltre trent'anni l'immobile di PA
cui alla p.lla n. 1376 del foglio 27 del NCEU del Comune di Palomonte, avendo conseguito la disponibilità del fondo da , che era sempre vissuta insieme all'odierno convenuto, Controparte_4
fino al momento del suo decesso, avvenuto nel 1983.
Più in particolare, nella prima memoria ex art. 183, VI comma c.p.c., il convenuto deduceva che era stata livellaria del Comune di Palomonte del più ampio fondo identificato dalla Controparte_4
p.lla n. 171, da cui erano poi derivate le p.lla 1377 e 1376.
Sosteneva, inoltre, di possedere il bene in esame già da diversi anni e riferiva che, dopo la morte della SI.ra , aveva provveduto ad effettuare la cancellazione del livello di cui era gravato il fondo CP_4
e poi, nell'anno 2011, aveva conseguito il frazionamento catastale della più ampia p.lla n. 171 da lui posseduta uti dominus (cfr. frazionamento catastale del 29.6.2011 a firma dell' ing. Per_5
, all. n. 6) della produzione di parte convenuta).
[...]
In conseguenza di tale frazionamento venivano create le p.lle nn. 1377 e 1376, attinenti a dei fondi che riferiva di aver posseduto e coltivato per oltre trent'anni, apportando PA
miglioramenti fondiari e realizzando la recinzione del terreno. Riferiva, altresì, che le odierne controparti avevano sempre riconosciuto l'appartenenza del fondo in questione all'odierno convenuto, come testimoniato dalla circostanza che avevano delimitato il confinante terreno di loro proprietà, identificato al foglio n. 27, p.lla n. 1375 (cfr. estratto di mappa della p.lla n. 1376 allegato alla relazione tecnica a firma del geom. nella produzione di parte attrice), mediante la Pt_1 realizzazione di un muro di contenimento e l'apposizione di pali in cemento proprio a ridosso del confine con la p.lla n. 1376.
Rappresentava, infine, di aver provveduto a donare il fondo oggetto di causa al figlio CP_5
con atto per notaio del 29.11.2012, rep. n. 20.906, racc. n. 8.483. Per_3
A fronte di tali puntuali contestazioni sul punto, non v'è dubbio circa il fatto che l'odierno attore fosse onerato di dare la prova del perfezionamento di un acquisto a titolo originario in suo favore
Occorre tuttavia rilevare che, alla stregua delle risultanze testimoniali acquisite in corso di causa, non risulta provato che e, prima di lui, avessero posseduto il terreno per cui Parte_1 CP_2
è causa, uti dominus, ininterrottamente per il tempo necessario ad usucapirlo ai sensi dell'art. 1158
c.c.
Risultano a tal uopo del tutto irrilevante il titolo traslativo prodotto in atti per conto di parte attrice, ove, tra l'altro, era dedotto l'acquisto dell'immobile da parte del convenuto per usucapione.
Occorre invero soffermarsi sulle risultanze della prova orale.
La prima teste escussa per conto di parte attrice, , dichiarava di essere figlia di Tes_1 CP_2
ed era la sorella dell'attore e sorella uterina del SI.
[...] PA
Più in particolare, la teste riferiva di avere ottimi rapporti con la madre e il fratello germano mentre, con riferimento a riferiva che “si è creata una situazione di in inimicizia nel corso PA degli anni a causa di varie tensioni familiari”.
Con riferimento alla vicenda oggetto di causa riferiva: “mia madre ha sempre coltivato delle terre in
Palomonte, in via Laurito. Non riesco a riconoscere la planimetria prodotta in atti da parte attrice allegata alla relazione tecnica a firma del geom. . Riconosco il terreno di cui sto CP_6
parlando nelle foto prodotte nel fascicolo di parte convenuta, e appongo la mia SIla su ciascuna foto che sono in grado di riconoscere. Più in particolare, riferisco che nelle prima due foto si vede un fabbricato che si trova nei pressi del terreno che ho sopra descritto nelle foto n. 1,2, 4, 5.
Riconosco nella foto n. 8 il fabbricato di proprietà di mio fratello Il terreno di cui Parte_1 ho parlato viene identificato catastalmente con la p.lla n. 1376 del locale catasto urbano”.
Rispetto al possesso esercitato su tale bene esponeva: “ricordo, sin da quando avevo all'incirca dieci anni, che il terreno veniva coltivato da mia madre;
più volte mi sono recata sul terreno per aiutare mia madre nella coltivazione. Quasi tutti i giorni mi ci reco per coltivare il terreno. Adesso non riusciamo più ad accedere a tale appezzamento di terra, giacché è stato apposto un recinto, se ben ricordo nel 2012 o 2013; presumo che il recinto sia stato apposto da parte di Sin PA
da quando ero piccola posso precisare che sul terreno di cui sto parlando, ho sempre avuto accesso, insieme con mia madre;
non abbiamo mai chiesto permesso a nessuno;
nessuno ci ha mai contestato
l'accesso; il tutto fino a quando abbiamo trovato il recinto che ci ha impedito di accedere sul terreno.
Da quando è stato apposto il recinto, ho visto sul terreno sempre il SI. . Tanto posso PA
riferire, giacché abito molto vicino al terreno: in particolare, impiego non più di un minuto per raggiungerlo e lo riesco a vedere anche da casa mia. Il recinto in questione impedisce, come ho già detto, l'accesso al terreno di cui ho parlato, che identifico con la p.lla n. 1376”.
Con riferimento alla figura di , la teste riferiva: “conosco , che è Controparte_4 Controparte_4
mia nonna, ovvero la madre di Mia nonna è deceduta nel 1983; però ricordo che mia CP_2
nonna quando io ero piccola coltivava anche lei il terreno, insieme con mia madre. Mia nonna aveva libero accesso al terreno. Mia nonna è diventata poi cieca, anche se non so riferire sull'epoca precisa in cui ciò è avvenuto. abitava in casa di Dopo la morte di mia Controparte_4 PA
nonna, sul terreno ci siamo sempre andati soltanto io e mia madre, fino a quando non abbiamo trovato il recinto;
sul terreno per cui è causa, come già detto, compivamo attività agricole e lo coltivavamo. Ricordo che qualche volta ci si recava pure ogni tanto per lo più per PA
incontrare e salutare la madre sul posto. Posso precisare però che dal 1983 sino a quando non abbiamo trovato la recinzione, soltanto io e mia madre abbiamo coltivato il terreno;
sicché,
[...]
non ha coltivato il terreno prima dell'apposizione della recinzione. Prima del 1983 CP_1 ribadisco che il terreno veniva coltivato soltanto da me e da mia madre”.
Occorre rilevare che le dichiarazioni della teste risultano poco attendibili anzitutto in ragione del fatto che la stessa era la figlia di e la sorella dell'attore; tra l'altro, la stessa rappresentava CP_2
l'esistenza di un rapporto di conflittualità con l'odierno convenuto.
Con specifico riferimento alla valutazione sull'attendibilità del teste, deve infatti rammentarsi che la stessa afferisce al profilo della veridicità della deposizione, che il giudice deve discrezionalmente valutare alla stregua di elementi di natura oggettiva e di carattere soggettivo, tra i quali certamente rientrano i rapporti con le parti in causa, con la precisazione che anche uno solo degli elementi di carattere soggettivo, se ritenuto di particolare rilevanza, può essere sufficiente a motivare una valutazione di inattendibilità (Cass. Civ., Sez. II, 9.8.2019 n. 21239).
Inoltre, le dichiarazioni di risultano essere estremamente generiche e non in grado di Tes_1
provare il possesso asseritamente vantato da e sul bene oggetto di causa. Parte_1 CP_2
In particolare, la teste non era in grado di identificare in maniera chiara la porzione del più ampio fondo costituito dalle p.lle n. 1345 e 1346 del foglio n. 27 sul quale si svolgeva l'attività di coltivazione praticata da non descriveva in alcun modo le caratteristiche di tale attività. CP_2
Del tutto generico risulta inoltre il riscontro attinente alle modalità di utilizzo del fondo, contrassegnato essenzialmente da una non meglio precisata attività di coltivazione.
Tra l'altro, la medesima teste confermava la circostanza che il fondo in esame veniva coltivato anche da , almeno sino alla sua morte avvenuta nel 1983: appare peraltro evidente la Controparte_4
contraddizione in cui la medesima teste incappava quando invece aveva successivamente cura di ribadire che “prima del 1983 il terreno veniva coltivato soltanto da me e da mia madre”. Tra l'altro, la teste dava pure atto della presenza sul fondo dello stesso SI. figlio della SI.ra PA
, con cui coabitava nei pressi del terreno per cui è causa;
il convenuto, infatti, si recava sul CP_4 fondo essenzialmente per “incontrare e salutare la madre sul posto”, ma non aveva mai coltivato il terreno.
Deve pertanto rilevarsi l'obiettiva genericità delle dichiarazioni rese dalla teste, nonché la relativa inattendibilità: tanto non solo in ragione del rapporto di conflittualità intercorso con il convenuto, ma anche avuto riguardo al fatto che, come dalla stessa dedotto, il terreno, a suo dire, sarebbe stato anche nella sua disponibilità.
Parimenti inidonee a riscontrare la fondatezza delle doglianze dedotte dall'attore risultano le dichiarazioni rese da parte del SI. . Parte_2
Il teste riferiva di essere il cognato di e di avere “un sereno rapporto sia con Parte_1 Parte_1
che con li frequento abitualmente almeno due o tre volte a settimana”. Quanto
[...] CP_2 all'odierno convenuto, dichiarava: “ lo conosco;
per me è una persona che non PA
esiste. Preciso più in particolare che non ho un vero e proprio rapporto di conflittualità con lo stesso;
semplicemente non lo frequento e non lo saluto in mezzo alla strada e tanto perché, avendo io perso i figli, mi sarei aspettato da lui un rapporto di vicinanza e di affetto, in ragione del rapporto di parentela che intercorre tra il e mia moglie”. CP_1
Il teste dichiarava in maniera estremamente generica di essere a conoscenza del fatto che CP_2 coltivava una porzione di terreno nei pressi della sua abitazione sita in Palomonte: “si tratta di un terreno vicino il suo fabbricato;
non sono in grado di precisarne l'estensione; ad ogni modo lo stesso presenta come coltivazioni degli ulivi, nonché degli ortaggi, oltre a delle vigne. Più in particolare, posso dire che la SI.ra coltivasse questo terreno a partire dall'inizio degli anni Ottanta;
e CP_1 tanto lo posso rilevare non solo perché dall'abitazione di è visibile il terreno in CP_2
questione, e quindi spesso, quando mi sono recato sul posto ho visto la SI.ra coltivare il fondo. CP_1
Preciso, inoltre, che ho spesso aiutato la SI.ra a coltivare l'orto; più in particolare, ho CP_1
provveduto, su sua indicazione, a eliminare le erbacce, nonché a raccogliere i frutti e gli ortaggi.
Svolgo queste attività di aiuto della SI.ra circa venti o trenta volte durante l'anno”. CP_1
Dopo aver riferito che, per quanto di sua conoscenza, non aveva mai ricevuto CP_2 contestazioni in merito alla coltivazione del fondo, precisava che: “circa quattro o cinque anni fa, se ben ricordo, il SI. si è impossessato di una porzione di questo terreno, PA
recintandolo; non ho visto materialmente il SI. recintare il terreno;
cionondimeno presumo CP_1 che sia stato lui l'autore di questo impossessamento, perché lo vedo spesso accedere su questa porzione di terreno, per coltivare il fondo”.
Con specifico riferimento al fondo oggetto di causa riferiva: “Riconosco le foto nn. 1,2,3,4,5 della produzione di parte convenuta: esse rappresentano il fabbricato del convenuto;
nella foto 3 si vede
con il figlio nei pressi del fabbricato. Preciso che il terreno di cui sto parlando si PA
trova rispetto al punto di osservazione di chi ha scattato queste foto, in basso rispetto al fabbricato di cui alla foto n. 1; nella foto n.2 si rinviene il medesimo fabbricato in altra prospettiva. Nella foto
n. 6 non riesco ad identificare con precisione i luoghi di causa;
cionondimeno, la rete che si vede in foto è similare a quella che si trova sugli stessi;
analogamente a dirsi per la foto n. 7; la foto n. 8 rappresenta sempre il fabbricato di . Non riesco ad identificare con precisione sulla PA
planimetria della produzione di parte attrice – depurata dell'identificazione in rosso della stessa – i luoghi di causa. Posso però dire che, dall'esame dei documenti che mio cognato mi ha fatto vedere, ricordo che il fondo di cui sto parlando coincide con la p.lla n. 1376 del locale catasto”.
Dopo aver dichiarato che sulla porzione del fondo recintata “accedevano liberamente Parte_1
e prima della recinzione”, riferiva di conoscere perché era la nonna CP_2 Controparte_4
della moglie e dichiarava di non aver mai visto la coltivare il terreno perché “la stessa era CP_4
non vedente. Qualche volta è capitato che la stessa fosse stata fatta sedere, o comunque accedesse al fondo in questione. La abitava con . CP_4 PA Anche le dichiarazioni rese dal teste , oltre ad essere scarsamente attendibili in Testimone_2
ragione della sostanziale ostilità serbata nei confronti di evidenziata dal medesimo PA teste in apertura dell'esame testimoniale, appaiono estremamente generiche.
In particolare, il teste non era in grado di fornire elementi idonei a riscontrare che la SI.ra CP_2
avesse esercitato il possesso esclusivo ed ininterrotto sulla porzione di fondo oggetto di causa.
[...]
Appaiono infatti vaghi i riferimenti temporali prospettati dal SI. che, peraltro, dopo aver CP_4
dichiarato di non essere in grado di identificare i luoghi di causa sulla planimetria di cui alla produzione di parte attrice, riferiva che solo dall'esame di alcuni documenti mostratigli dal cognato era in grado di ricordare che il fondo oggetto della sua deposizione coincideva con la Parte_1
p.lla n. 1376. Per altro verso, se la teste rilevava che l'innesto della recinzione era Tes_1
avvenuto tra il 2012 ed il 2013, per contro, il SI. dichiarava che tale recinzione sarebbe CP_4 stata innestata tra il 2017 ed il 2018. Tra l'altro, il SI. dichiarava di non aver mai visto la CP_4
SI.ra coltivare il fondo, giacché la stessa era non vedente;
circostanza contraddetta Controparte_4
dalla stessa SI.ra che, invece, dichiarava di averla vista coltivare il fondo. Pt_1
L'ultimo teste di parte attrice, riferiva di conoscere dal Testimone_3 Parte_1
momento che lo stesso era cugino di sua moglie e rappresentava di essersi recato più volte sul fondo di proprietà di padre di , al fine di aiutarlo nella coltivazione dello Persona_6 Parte_1
stesso con il proprio trattore.
Il teste riferiva di essersi recato sul fondo a partire dagli anni Settanta del secolo scorso: “traccio su uno schizzo lo stato dei luoghi. In particolare, rappresento con A il fabbricato nella disponibilità di
e Il fabbricato in uso a lo identifico con le foto nn. Persona_6 CP_2 PA
1,2,4, 5 della produzione di parte convenuta. Non riconosco le altre foto. Il fondo, come si vede nello schizzo era diviso a metà; una prima metà di forma rettangolare era adibita a vigneto;
la seconda metà, invece, a coltivazione di ortaggi. Un tempo io accedevo al fondo arrivando fino al punto che indico con la freccia, e cioè più o meno a pochi metri di distanza dal fabbricato di . PA
Oggi, invece, ciò non è più possibile, perché vi è una recinzione che traccio con una linea;
che è stata apposta quattro o cinque anni fa. una zona che identifico con quella adibita alla coltivazione Pt_3
di ulivi, che investe anche la porzione di terreno che oggi è recintata. Oggi non ci sono più viti, che furono tagliate qualche tempo fa da parte di . Persona_6
Precisava, inoltre, che: “l'incarico di andare sul fondo mi veniva dato da che è Persona_6
morto lo scorso anno. Sul fondo ci trovavo sempre il figlio, oltre a . Parte_1 CP_2
Ricordo, in particolare, che aiutavano nella coltivazione del fondo, ad esempio, Persona_6
seminando sul terreno, ovvero raccogliendo i frutti. Ci sono pomodori, peperoni ed ortaggi di stagione. coltivava il terreno già dagli anni Settanta. Porzione del terreno di cui sto CP_2 parlando è stato recintato;
mi ha riferito che era stato Quando mi Persona_6 PA
recavo sui luoghi non ho mai visto sul terreno né prima della recinzione, né PA successivamente. Non l'ho mai visto sulla porzione di terreno recintata. Non sono un tecnico;
pertanto, non sono in grado di individuare su mappa catastale il terreno di cui ho parlato, né posso dire se il fondo sia identificato alla p.lla 1376”.
Riferiva, infine, che: “il padre di era;
che io sappia il terreno era di CP_2 Parte_4
proprietà di , che era sposato con una SInora non vedente di cui non ricordo il nome. Parte_4
Non era in grado di coltivare, la ricordo che stava sempre a casa sua”.
Anche l'ultimo teste di parte attrice rendeva dichiarazioni oltremodo generiche in relazione al possesso esercitato da sul fondo oggetto di causa. Non è in alcun modo dato rilevare CP_2
come ed in quali termini, effettivamente, la SI.ra prima, e suo figlio, poi, avessero posseduto CP_1
il fondo per cui è causa: sotto tale profilo, infatti, il teste si limitava a rilevare che la SI.ra CP_1 aveva coltivato il terreno a partire dagli anni Settanta e che gli era capitato, due o tre volte all'anno, di andare sul terreno in esame per aiutare padre dell'attore, nelle attività di Persona_6
coltivazione del fondo.
Eppure, non era in grado di riconoscere il fondo nelle fotografie prodotte in atti, né tantomeno era in grado di identificarlo sulla mappa catastale. D'altro canto, riferiva di non aver mai visto la moglie di che era una persona non vedente, effettuare attività di coltivazione sul terreno per cui Parte_4
è causa;
tra l'altro, anche tale teste rilevava che la recinzione sarebbe stata innestata tra il 2017 ed il
2018.
Si è pertanto avuto modo di evidenziare la più generale inattendibilità dei testi e , in Pt_1 CP_4
uno alla contraddittorietà ed alla genericità delle dichiarazioni rese da parte di tutti i testimoni escussi per conto di parte attrice, sia con riguardo alla specifica individuazione dei riferimenti temporali, che con riguardo alla precisa individuazione delle modalità tramite cui si sarebbe estrinsecato il possesso sull'immobile.
Tale SInificativo deficit probatorio, pertanto, non consente di riscontrare l'effettivo perfezionamento, in favore della SI.ra dell'acquisto a titolo originario dell'immobile per cui è causa, a CP_2 sua volta trasferito in favore dell'odierno attore a mezzo dell'atto di donazione per notar del Per_2
17.9.2013.
Tanto, a maggior ragione tenuto conto non solo delle specifiche contestazioni dedotte al riguardo da parte del SI. , ma anche avuto riguardo alle dichiarazioni rese da parte dei testimoni PA escussi per conto di quest'ultimo.
In particolare, la teste , cognata di riconosceva il fondo oggetto di Testimone_4 PA
causa in quello identificato alla p.lla n. 1376 del foglio n. 27. Riferiva di conoscere , Controparte_4 nonna di sin dagli anni Ottanta del secolo scorso e dichiarava che quest'ultima PA
aveva sin da quell'epoca la disponibilità del fondo in esame. Precisava, inoltre, di essere a conoscenza del fatto che, oltre a , anche e la moglie coltivavano Controparte_4 PA Persona_4
il fondo sin dagli anni Ottanta. Dichiarava di frequentare i luoghi di causa quotidianamente a partire dagli anni Ottanta;
ricordava che il convenuto aveva piantato gli ulivi in loco. Riconosceva i luoghi di causa nelle fotografie prodotte per conto di parte convenuta.
Il teste , ingegnere che aveva redatto l'accatastamento del fabbricato costruito da Persona_5 sulla p.lla n. 1377 e il frazionamento dell'originaria p.lla n. 171 nelle p.lle nn. 1376 PA
e 1377, riconosceva i luoghi di causa nelle foto di cui alla produzione di parte convenuta. Riferiva di conoscere e di sapere che la stessa aveva la disponibilità del fondo oggetto di causa. Controparte_4
Dichiarava, inoltre, di essere a conoscenza del fatto che risiedeva, almeno a partire PA
dal 1975, in un fabbricato di sua proprietà insistente su una porzione del fondo oggetto di causa.
Precisava, infine: “ho frazionato i fondi oggetto di causa, in tre particelle, delle quali su una insiste il fabbricato che ho descritto;
un'altra invece è quella originariamente della SI.ra ; e la CP_4
terza, la più grande, di proprietà originariamente della SI.ra Tale ultima particella, ha il Parte_5
n. 1375 e vi è il fondo della SI.ra sulla stessa;
la recinzione a confine, è quella che si CP_2
trova tra le p.lle 1375 e 1376. Lo indico con A sulla planimetria del documento n. 6 prodotta da parte convenuta. So che a confine tra la proprietà di e della madre , vi è per PA CP_2
gran parte dello stesso, circa il settanta, ottanta percento, una recinzione in paletti. Tale recinzione la riconosco nelle foto n. 6, 7 e 9 della predetta produzione. Non so chi ha apposto tale recinzione”.
Il teste zio di e , riferiva di essere a conoscenza del TI PA Parte_1
fatto che tra le parti in causa vi era un contrasto in merito: “alla disponibilità di un fondo sito in
Palomonte, alla località Laurito. Si tratta in particolare del fondo sito nei pressi dell'abitazione di
e comunque a confine con i fondi limitrofi nella disponibilità di e PA Parte_1
”. CP_2
Con riferimento al fondo oggetto di causa dichiarava: “riconosco nella produzione fotografica cartacea dell'all. 7 di i luoghi di causa. Più in particolare, preciso che nelle foto PA
nn. 1,2,3,4,5 è rappresentato il fabbricato nella disponibilità di . Nella foto n. 3 vedo PA
in compagnia del figlio;
si tratta di una foto credo di tanto tempo fa. Nella PA CP_3
foto n. 5 si vede un confine di paletti in legno con una rete verde posto da lungo il Parte_1
confine tra il fondo del ed il fondo di . Se ben ricordo, nella foto n. 6, al di qua Pt_1 PA
della recinzione si intravede la porzione di fondo oggetto di contestazione in questa sede. Parimenti dicasi, con riferimento alla foto n.
7. Riconosco i luoghi di causa nella planimetria allegata alla produzione cartacea di a firma del geom. . In particolare, indico con Parte_1 CP_6 C il fabbricato di confermo che il fondo per cui è causa è quello indicato con la PA
particella n. 1376. Pertanto, indico con un tratto che collega A con B il confine con la rete di verde di cui ho parlato, che delimita la particella 1376 con quella di cui al n. 1375”.
Con riferimento al possesso del fondo riferiva: “ricordo che la SInora sin da quando io ero CP_4
piccolo, e cioè più o meno dagli anni Settanta, ha sempre coltivato la particella di cui sto parlando,
e cioè la n. 1376. Vi coltivava ortaggi. Tanto posso riferire, perché quando ero giovane frequentavo spesso l'abitazione di : in particolare, l'ho frequentata almeno tre o quattro volte PA all'anno. Se ben ricordo, la SI.ra è deceduta nel 1983. Per quanto posso riferire, la SInora CP_4
non chiedeva il permesso ad alcuno per coltivare il fondo di cui sto parlando;
ne disponeva infatti come piena posseditrice dello stesso. Non so se avesse un rapporto giuridico legittimante la detenzione dello stesso fondo con il La SInora abitava con il marito Controparte_7 CP_4
, nonché con . La SInora invece, abitava in un diverso Parte_4 PA CP_2
fabbricato nei pressi dei luoghi per cui è causa. Ricordo che il SI. coltivava il PA
terreno per cui è causa dapprima insieme con la nonna;
e infatti da quando io frequento i luoghi, ho visto il coltivare il fondo insieme con la nonna. Successivamente alla morte della nonna, per CP_1
quello che io ho visto, il e la moglie, hanno coltivato il terreno per PA Persona_4
cui è causa e continuano tuttora a coltivarlo”.
Infine, confermava la circostanza dedotta da parte convenuta che era stato ad Parte_1
installare la recinzione esistente tra il fondo di cui alla p.lla n. 1376 e quello di cui alla p.lla n. 1375.
Deve pertanto evidenziarsi l'obiettiva convergenza delle dichiarazioni rese da parte dei testi escussi per conto del SI. con riguardo alla circostanza che, piuttosto, il fondo per cui è PA
causa fosse sempre rimasto nella disponibilità del convenuto e, più in generale, della sua famiglia.
Sotto tale profilo, infatti, assumono particolare rilievo le dichiarazioni rese da parte dei testi
[...]
e rispettivamente cognata del convenuto e zio di dell'attore e del convenuto: Tes_4 TI
entrambi, invero, davano atto che il fondo in esame veniva coltivato dalla SI.ra prima e dal CP_4
SI. poi. PA
Tali dichiarazioni risultano particolarmente attendibili, posta la loro precisione ed obiettiva convergenza;
né risultano allegati, prima ancora che provati, SInificativi elementi volti a neutralizzare la più generale credibilità di tali dichiarazioni. Tra l'altro, il teste dichiarava di CP_1
avere buoni rapporti con tutte le parti in causa.
Per altro verso, alcun rilievo può accordarsi alla circostanza che, a dire dell'odierno attore, la SI.ra fosse cieca e quindi impossibilitata a coltivare il fondo;
aldilà tale fatto non risulta CP_4
documentato, deve rilevarsi come la stessa SI.ra , escussa per conto di parte attrice, Tes_1
aveva precisato che la stessa SI.ra aveva coltivato il fondo e che solo successivamente CP_4 sarebbe divenuta non vedente. Né risultano dedotti ulteriori elementi di segno contrario volti a riscontrare l'inattendibilità delle dichiarazioni dei testi escussi per conto di parte convenuta.
Risulta pertanto adeguatamente riscontrato che il SI. avesse avuto il possesso del PA
fondo per cui è causa a far data dalla prima metà degli anni Ottanta, quando cioè veniva a mancare la SI.ra . Controparte_4
Sicché, gli elementi di prova in atti depongono tutti in maniera univoca circa la sussistenza dell'elemento obiettivo e subiettivo del possesso dell'immobile per cui è causa in capo al convenuto, da epoca corrispondente almeno al ventennio anteriore all'introduzione del presente giudizio.
Da un lato, infatti, risulta senz'altro riscontrata la disponibilità in fatto del terreno in capo al SI.
in tal senso, alcun riscontro di segno contrario veniva dedotto con riguardo alla sussistenza di CP_1 un titolo detentivo in parte qua, ai sensi del più generale disposto di cui all'art. 1141 c.c.
Per altro verso, è stato adeguatamente provato l'esercizio in fatto di un potere corrispondente al diritto di proprietà, oltre all'effettivo animus possidendi in capo al SI. derivante dall'utilizzo del bene CP_1
uti dominus, come riscontrato dalla disponibilità concreta del fondo, relativamente al quale il SI. aveva provveduto alla coltivazione. CP_1
L'attività di coltivazione si contestualizzava inoltre, in una più generale disponibilità in fatto del fondo da parte dello stesso SI. che, da ultimo, si è estrinsecata nell'apposizione di una CP_1
recinzione di confine volta a delimitare i fondi, che i testimoni non erano in grado di meglio collocare nel tempo, pur confermando che ciò fosse avvenuto tra il 2000 ed il 2018: sotto tale profilo, il solo teste confermava di aver materialmente visto l'innesto di tale recinto, ad opera di TI
. Parte_1
Tra l'altro, un'ulteriore forma di esplicazione di tale forma di disponibilità uti dominus dell'immobile poteva ravvisarsi nel frazionamento catastale effettuato in data 29.6.2011 a mezzo dell'ing. Per_5
(doc. n. 6 della produzione di parte convenuta). Con tale atto, più in particolare, si provvedeva a rimodulare gli identificativi catastali dei cespiti oggetto di tale pratica, ad ulteriore riprova della riconducibilità di tale disponibilità in fatto dell'immobile nell'alveo di una situazione di fatto corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà (arg., ex plurimis, da Cass. Civ., Sez. II, 3.7.2018,
n. 17376).
D'altro canto, ad ulteriore riprova della fondatezza della tesi del SI. deve pure evidenziarsi CP_1 che non risulta in alcun modo meglio precisato da parte dell'originario attore quando il SI. CP_1 avrebbe arbitrariamente occupato l'immobile per cui è causa.
Trattasi di ulteriori elementi indiziari che, in uno alle ulteriori risultanze probatorie in atti, depongono piuttosto per il fatto che, in realtà, lo stesso SI. avesse avuto il possesso del fondo per cui è CP_1
causa da epoca risalente. Tali elementi di prova depongono quindi in termini gravi, univoci e concordanti in merito al fatto che lo stesso SI. aveva pacificamente esercitato il possesso in maniera continuativa a far data CP_1
quantomeno a partire dalla prima metà degli anni Ottanta;
né, a fronte di tali riscontri probatori, risulta in alcun modo provato che lo stesso sia stato acquistato in maniera violenta o clandestina.
Pertanto, deve accertarsi, sia pure incidenter tantum, la sussistenza dei presupposti per l'acquisto a titolo di usucapione dell'immobile per cui è causa da parte dell'odierno convenuto.
Dall'esame sistematico del contenuto delle difese rassegnate da parte del SI. valutate nella CP_1
loro globalità, risulta infatti in termini inequivocabili come la deduzione dell'acquisto per usucapione configurasse esclusivamente un'eccezione riconvenzionale. A tanto depone non già soltanto l'interpretazione letterale delle difese così rassegnate, ma pure, ed in via più generale, la sistematica valutazione delle stesse, inequivocabilmente dirette al mero rigetto della domanda di rivendica dell'attore.
Va invece accolta la domanda riconvenzionale avente ad oggetto l'accertamento della nullità parziale del contratto di donazione del 17.9.2013, stipulato per atto del notar del 17.9.2013 (rep. n. Per_2
17703, racc. n. 11773).
Sotto tale specifico profilo, infatti, è senz'altro riscontrato che, all'epoca del perfezionamento di tale atto di donazione, la SI.ra non fosse proprietaria dell'immobile per cui è causa: ne CP_2
deriva, pertanto, la nullità di tale atto di liberalità (arg. da Cass. Civ., SS.UU., 15.3.2016, n. 5068).
Nel caso di specie, infatti, si è avuto modo di evidenziare che, contrariamente a quanto dedotto in sede di tale atto di liberalità, la SI.ra non era affatto titolare del diritto di proprietà per CP_2
averlo acquistato per usucapione.
Ne consegue, pertanto, la fondatezza della domanda riconvenzionale così formulata da parte del SI.
(arg. da Cass. Civ., Sez. VI, 16.3.2022, n. 8626). CP_1
Risulta invero riscontrata la sussistenza di un interesse concreto, diretto ed attuale del SI. CP_1 all'accoglimento di tale domanda, ai sensi dell'art. 1421 c.c. (ex plurimis, da Cass. Civ., Sez. II,
15.4.2002, n. 5420).
Per quanto di interesse in questa sede, infatti, risulta pure accertata, sia pure in via incidentale tra le parti del presente giudizio, l'efficacia della donazione stipulata con atto per notar del Per_3
29.11.2012, rep. n. 20906, racc. n. 8483, nella parte in cui veniva disposta la cessione della nuda proprietà, con riserva di usufrutto, sull'immobile per cui è causa.
Ne deriva, pertanto, l'obiettivo interesse dell'odierno convenuto all'accertamento della nullità dell'atto di liberalità impugnato;
tale atto, infatti risulta senz'altro concretamente idoneo ad incidere negativamente sull'efficacia del contratto di donazione del 29.11.2012 in favore del SI. CP_5 con cui l'odierno convenuto, tra l'altro, si riservava pure il diritto di usufrutto sul bene in esame. Non risultando in alcun modo riscontrata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 1419, I comma c.c., deve dichiararsi la nullità parziale del predetto atto di donazione, nella parte in cui veniva disposta la cessione della p.lla n. 1376 in favore dell'odierno attore.
È invece infondata e va rigettata la domanda riconvenzionale di risarcimento dei danni formulati da parte del SI. Ed invero, anzitutto non risulta in alcun modo allegata, prima ancora PA
che provata, la configurabilità di un illecito nel caso di specie.
Per altro verso, e a tutto voler concedere, nemmeno risulta in alcun modo dedotta la sussistenza di specifiche conseguenze pregiudizievoli asseritamente patite da parte del SI. in ragione della CP_1
trascrizione della predetta domanda.
Sotto tale profilo, infatti, alcun dubbio può porsi in merito all'inconfigurabilità, nel caso di specie, di un'ipotesi di danno in re ipsa, avuto riguardo alla natura reintegratoria e non già sanzionatoria propria dell'illecito civile (Cass. Civ., SS.UU., 5.7.2017, n. 16601): era pertanto onere del SI. dare CP_1
prova delle specifiche conseguenze pregiudizievoli patite in ragione della predetta trascrizione.
L'accoglimento della domanda riconvenzionale di accertamento della nullità del predetto atto di donazione comporta la necessità di provvedere alle formalità di cui all'art. 2655 c.c., così disponendosi l'ordine all'Agenzia delle Entrate di Salerno, quale Conservatore dei RR.II., con esonero di questa da ogni responsabilità, di provvedere all'annotazione, a margine della trascrizione dell'atto per notar del 17.9.2013 (rep. n. 17.703, racc. n. 11.773), della presente sentenza. Per_2
Infine, va dichiarata l'inammissibilità delle domande formulate per conto della SI.ra in CP_2
sede di comparsa di costituzione e risposta, in quanto costituitasi tardivamente in giudizio
(5.10.2018), ai sensi degli artt. 166, 167 e 271 c.p.c.
La soccombenza reciproca delle parti giustifica la compensazione integrale delle spese di lite, ai sensi dell'art. 92, II comma c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, seconda sezione civile, in persona del giudice dott. Giuseppe Barbato, definitivamente pronunziando sulle domande proposta nell'interesse di nei confronti Parte_1 di nonché sulla domanda riconvenzionale proposta nell'interesse di PA CP_1
nei confronti di e ogni diversa istanza, eccezione e deduzione
[...] Parte_1 CP_2
disattesa, così provvede:
1) rigetta le domande formulate da parte del SI. ; Parte_1
2) in accoglimento della domanda riconvenzionale formulata dal SI. dichiara PA
la nullità parziale dell'atto di donazione per notar del 17.9.2013 rep. n. 17.703, racc. Per_2
n. 11.773, con specifico riguardo alla parte in cui veniva disposta la cessione, da parte della SI.ra in favore del SI. , dell'immobile catastalmente identificato CP_2 Parte_1 in Palomonte, al locale C.T. al Fg. n. 27, p.lla n. 1376;
3) rigetta la domanda riconvenzionale di risarcimento danni formulata da parte del SI. CP_1
[...]
4) dichiara inammissibili le domande formulate dalla SI.ra CP_2
5) ordina all'Agenzia delle Entrate di Salerno, quale Conservatore dei RR.II., con esonero di questa da ogni responsabilità, di provvedere all'annotazione, a margine della trascrizione della donazione per atto del notar del 17.9.2013 (rep. n. 17.703, racc. n. 11.773), della Per_2
presente sentenza;
6) compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Salerno, il 14.3.2025.
Il Giudice
Dott. Giuseppe Ba