Sentenza 13 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Crotone, sentenza 13/03/2025, n. 154 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Crotone |
| Numero : | 154 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2025 |
Testo completo
Sentenza emessa ai sensi dell'art.127 ter c.p.c.
TRIBUNALE DI CROTONE
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
Il giudice del lavoro dr. Salvatore Marinò ha pronunciato la seguente
SENTENZA CONTESTUALE nella causa iscritta al n.919/2020 del Registro Generale e promossa da
, con l'avv. FACCIOLI GIORGIO Parte_1
Ricorrente nei confronti di con l'avv. FILIBERTO NATALE Controparte_1
Convenuto nonché
, con l'avv. FERRANTE GIULIA CP_2
Convenuto
e con l'avv. BIANCHI MASSIMILIANO Controparte_3
Terzo chiamato in causa
***
CONCLUSIONI DELLE PARTI E MOTIVI DELLA DECISIONE La parte ricorrente, all'epoca dei fatti di causa assunta (con mansioni di “manutentore meccanico”) dalla (vedi allegato n.1 al ricorso), rivendica nel Controparte_1 presente giudizio il diritto al risarcimento del danno biologico (complementare - dovendosi così qualificare quello da invalidità temporanea, in quanto non oggetto della copertura assicurativa dell' - e differenziale) subito a causa dell'infortunio sul CP_4 lavoro verificatosi in data 25/8/2015 presso il nosocomio di (avendo l' CP_2 CP_4 riconosciuto e liquidato alla parte ricorrente l'indennità giornaliera per inabilità temporanea e l'indennizzo - in rendita - del danno biologico da inabilità permanente pari al 24 %: vedi provvedimento dell' del 19/7/2018 in atti), chiedendo la CP_4 condanna della della e dell Controparte_1 Controparte_5 CP_2
(quest'ultima ai sensi dell'art.26, co.4, d.lgs.81/2008), in solido tra loro, al ristoro del suddetto danno.
1
(aggiudicataria dell'appalto del servizio di pulizia del nosocomio Controparte_5 pitagorico), mentre stava riconducendo il mezzo presso il locale ove avrebbe dovuto essere ricoverato, non riuscì ad arrestare la marcia della macchina lavasciuga che si ribaltò dalla rampa di accesso al deposito, schiacciando sul terreno il guidatore che riportò gravi lesioni in conseguenza dell'accaduto (vedi copiosa documentazione medica allegata al ricorso).
Secondo la prospettazione della parte ricorrente, il sinistro oggetto del presente giudizio si sarebbe probabilmente verificato a causa del mancato funzionamento del sistema frenante della macchina lavasciuga e, in ogni caso, perché la rampa di accesso al locale ove il mezzo avrebbe dovuto essere ricoverato non era dotata di pavimentazione antisdrucciolevole e di protezione/corrimano, oltre che in quanto il datore di lavoro: 1) non avrebbe adeguatamente formato, informato e addestrato la parte ricorrente in ordine al rischio specifico relativo alla mansione concretamente svolta al momento del sinistro per cui è causa (salita su una rampa con una macchina lavasciuga); 2) non avrebbe dotato il lavoratore di adeguate misure di sicurezza individuali e ambientali;
3) non avrebbe vigilato sulla concreta adozione di tali misure.
La originata dalla fusione tra la Controparte_1 Controparte_1 la , premettendo che all'epoca dei fatti di causa sia la Controparte_5 [...] che la erano assicurate contro i danni con la CP_1 Controparte_5
(vedi quietanze in atti), ha dedotto che: 1) la Controparte_3 parte ricorrente avrebbe tenuto una condotta abnorme perché non avrebbe dovuto effettuare la riparazione della macchina lavasciuga sul piazzale esterno dell'ospedale di (atteso che il deposito da cui fu prelevata era già sufficientemente CP_2 illuminato) e, comunque, avrebbe dovuto (dopo la riparazione) ricondurre il mezzo nel deposito non attraverso la rampa teatro del sinistro, ma usando un percorso alternativo dotato di montacarichi;
2) la parte ricorrente non avrebbe provato la difettosità del sistema frenante della macchina lavasciuga e, in ogni caso, il sinistro si verificò subito dopo che la parte ricorrente effettuò la manutenzione del mezzo, essendo dunque il presunto malfunzionamento dei freni della macchina lavasciuga imputabile alla stessa parte ricorrente (responsabile di non averla riparata correttamente); 3) il datore di lavoro avrebbe fornito al lavoratore tutte le informazioni necessarie per evitare (o quantomeno ridurre) il rischio dell'infortunio sul lavoro per cui è causa;
4) il sinistro sarebbe accaduto per effetto di una condotta abnorme della parte ricorrente (che non avrebbe considerato i pericoli correlati alla salita di una macchina lavasciuga su una rampa sprovvista di opere di protezione e avrebbe omesso di frenare il mezzo e/o lo avrebbe condotto ad una velocità eccessiva); 5) la parte ricorrente avrebbe già ottenuto dall' il ristoro del danno biologico da invalidità temporanea e non avrebbe CP_4
2 dimostrato la dipendenza dall'infortunio lavorativo di tutti i postumi lamentati in ricorso.
Sulla scorta delle predette allegazioni, la ha Controparte_1 preliminarmente chiesto dichiararsi il proprio difetto di legittimazione passiva e, nel merito, ha chiesto il rigetto del ricorso e, in subordine, la condanna della
[...]
a manlevarla dalle conseguenze economiche negative Controparte_3 derivanti dall'eventuale accoglimento del ricorso. L'ASP di ha chiesto il rigetto della domanda risarcitoria spiegata nei suoi CP_2 confronti, sostenendo di non aver mai autorizzato la parte ricorrente a guidare la macchina lavasciuga sulla rampa di accesso al deposito ove avrebbe dovuto essere ricoverata (rampa, all'epoca dei fatti di causa, sprovvista di barriere di protezione e, quindi, utilizzabile soltanto per il transito pedonale) e deducendo che il sinistro per cui
è causa sarebbe in ogni caso addebitabile alla stessa parte ricorrente (rea di non aver riparato correttamente la macchina lavasciuga, poi precipitata dalla rampa) o al datore di lavoro (colpevole di non aver dotato il lavoratore di adeguate misure di sicurezza individuali e ambientali). La a preliminarmente eccepito l'inoperatività Controparte_3 della copertura assicurativa e, nel merito, ha contestato gli avversi assunti e ha chiesto il rigetto del ricorso.
In via preliminare, deve evidenziarsi che la domanda risarcitoria formulata dalla parte ricorrente contro l non merita accoglimento, in quanto CP_2
l'art.26 (co.4) d.lgs.81/2008 (invocato dal lavoratore a sostegno della domanda proposta nei riguardi della committente , quale norma a tutela Parte_2 dei dipendenti dell'appaltatore o del subappaltatore) è affatto inconferente rispetto al caso di specie. Ciò perché, posto che l'appalto del servizio di pulizia del Contr nosocomio pitagorico intercorreva tra l' di (committente) e la CP_2
(appaltatore), la parte ricorrente non era dipendente della Controparte_5 appaltatore) e la datore di lavoro della parte Controparte_5 Controparte_1 ricorrente) non era subappaltatrice della Controparte_5
La domanda risarcitoria formulata nei confronti della è Controparte_1 invece fondata e deve essere accolta per le seguenti ragioni. A mente dell'art.2087 c.c. (rubricato “tutela delle condizioni di lavoro”),
“l'imprenditore è tenuto ad adottare nell'esercizio dell'impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro”. La violazione dell'art.2087 c.c. può determinare l'imputazione, in capo al datore di lavoro, di una responsabilità da inadempimento di una pregressa obbligazione ex art.1218 c.c.: ai sensi di tale disposizione (derogatoria della regola del riparto dell'onere della prova scolpita nell'art.2697 c.c.), il danneggiato non deve dimostrare la sussistenza di tutti i fatti costitutivi del diritto al risarcimento del danno provocato 3 dall'inadempimento di una pregressa obbligazione, ben potendo limitarsi a provare la sussistenza dell'obbligazione violata (e il relativo titolo) e il danno-conseguenza, oltre che ad allegare il lamentato inadempimento del danneggiante [dovendo invece quest'ultimo, per andare esente da responsabilità, fornire la prova liberatoria, dimostrando l'insussistenza dell'inadempimento ovvero la non imputabilità dell'inadempimento alla propria condotta (in quest'ultimo caso, provando la sussistenza di un fatto interruttivo del nesso di causalità materiale o, comunque, di essere stato diligente ex art.1176 c.c.)]. Come statuito dalla Suprema Corte, “l'art.2087 c.c. [costituisce una] "norma di chiusura" del sistema antinfortunistico e quindi anche assoggettata, in ragione di questa natura, alla possibilità di interpretazione estensiva "alla stregua sia del rilievo costituzionale del diritto alla salute (art.32 Cost.), sia dei principi di correttezza e buona fede (artt.1175 e 1375 cod. civ.) ai quali deve ispirarsi anche lo svolgimento del rapporto di lavoro". Per questo "la giurisprudenza di questa Corte ha inteso l'obbligo datoriale di "tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro", sancito da questa norma, nel senso di includere anche l'obbligo della adozione di ogni misura "atipica" diretta alla tutela della salute e sicurezza dei lavoratori"” (Cass., sez. lav., n.11170/2018).
Tanto premesso e tornando alla fattispecie in esame, questo Giudice ritiene che la parte ricorrente abbia assolto all'onere assertivo e probatorio posto a suo carico dall'art.1218 c.c., avendo dimostrato la sussistenza nel caso di specie dell'obbligo (in capo alla di salvaguardia dell'integrità psico-fisica del Controparte_1 lavoratore (la cui fonte legale è costituita dall'art.2087 c.c.), oltre che del danno- conseguenza (vedi copiosa documentazione medica in atti) e avendo allegato il lamentato inadempimento del danneggiante, il quale avrebbe dovuto impedire che il proprio dipendente subisse danni per effetto delle condizioni in cui si trovava la rampa di accesso al locale ove la macchina lavasciuga riparata avrebbe dovuto essere ricoverata. La per contro, non ha Controparte_1 fornito la prova liberatoria richiesta dall'art.1218 c.c., non avendo dimostrato l'insussistenza dell'inadempimento dedotto dalla parte ricorrente (che emerge, al contrario, dall'allegato n.2 al ricorso, da cui si evince che la rampa teatro del sinistro era completamente sprovvista di protezioni all'epoca dei fatti di causa), né la non imputabilità dell'inadempimento alla propria condotta. Non può inoltre ritenersi, contrariamente a quanto argomentato dalla CP_1 nella propria memoria difensiva, che il lavoratore abbia tenuto una
[...] condotta abnorme (escludente la responsabilità datoriale) perché: 1) il deposito dell'ospedale di dove si trovava la macchina lavasciuga guasta non era molto CP_2 illuminato (vedi, al riguardo, la dichiarazione resa dal teste Testimone_1 nell'udienza del 21/3/2024), con la conseguenza che la riparazione del mezzo doveva necessariamente essere effettuata sul piazzale esterno del nosocomio pitagorico; 4 2) il presunto mancato funzionamento del sistema frenante della macchina lavasciuga non è addebitabile alla parte ricorrente, in quanto “ non era stato chiamato Parte_1 per riparare l'impianto frenante della macchina pulitrice ma per riparare la macchina per una perdita di acqua oppure perché non usciva bene l'acqua” (vedi, al riguardo, la dichiarazione resa dal teste nell'udienza del Testimone_2
2/3/2023); 3) il mancato utilizzo da parte del lavoratore del percorso alternativo dotato di montacarichi (e, per l'effetto, l'uso della rampa di accesso al piazzale esterno) non può reputarsi una condotta eccezionale, abnorme ed esorbitante rispetto al procedimento lavorativo e alle direttive organizzative ricevute (ma al più una mera condotta negligente e trascurata), perché negli atti di causa non vi è traccia di alcun divieto datoriale di utilizzo della rampa in parola e in quanto il teste Testimone_2 ha riferito che a volte l'ascensore era fuori uso e bisognava usare la rampa
[...] per accedere al piazzale esterno, con la conseguenza che non sussistono gli estremi per considerare abnorme la condotta del lavoratore.
Come statuito da Cass., n.21587/2007, ″Il datore di lavoro è esonerato da responsabilità per esclusione dell'imputazione oggettiva dell'evento solo quando il comportamento del lavoratore e le conseguenze che ne discendano presentino i caratteri dell'eccezionalità, dell'abnormità, dell'esorbitanza rispetto al procedimento lavorativo ed alle direttive organizzative ricevute. (...) In tali situazioni estreme, in effetti, si è completamente al di fuori dell'area di rischio definita dalla lavorazione in corso;
e quindi oltre la pur estesa sfera di responsabilità del datore di lavoro. Al contrario, quando si è comunque all'interno dell'area di rischio nella quale si colloca l'obbligo del datore di lavoro di assicurare condizioni di sicurezza appropriate anche in rapporto a possibili comportamenti trascurati del lavoratore, non è possibile ipotizzare l'esonero da responsabilità‶.
Deve poi rilevarsi che nella fattispecie in esame non opera l'esonero del datore di lavoro dalla responsabilità civile per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali previsto dagli artt.10 (co.1) e 131, d.p.r.1124/1965, in quanto “l'esonero cade nell'ipotesi in cui l'infortunio o la malattia professionale sia conseguenza di una condotta datoriale integrante gli estremi di una fattispecie di reato perseguibile
d'ufficio ed il datore si trova esposto sia all'azione di regresso dell'istituto assicuratore per le somme versate all'assicurato sia all'azione di risarcimento da parte del lavoratore, seppur limitatamente al ristoro del danno differenziale” (Cass., sez. lav., n.9166/2017). Come statuito dalla Suprema Corte, “ai sensi dell'art.10, co.1, del D.P.R. n.1124 del 1965, nella formulazione tuttora vigente: "L'assicurazione a norma del presente decreto esonera il datore di lavoro dalla responsabilità civile per gli infortuni sul lavoro". La norma è applicabile anche agli eventi di malattia professionale in ragione del generale rinvio contenuto nell'art.131 dello stesso Testo Unico. Dal disposto chiaramente si ricava che, ex lege, per tutti i danni coperti dall'assicurazione 5 obbligatoria il datore di lavoro non può essere chiamato a rispondere civilmente. Letta in positivo la regola è che l'esonero del datore di lavoro sussiste solo nei limiti in cui il danno sia indennizzabile. La stessa Corte costituzionale, nella pur progressiva espansione delle tutele del lavoratore, ha illustrato che "l'istituto dell'esonero, ... , è strettamente inserito nel vigente sistema previdenziale-assicurativo, come uno degli aspetti del complesso rapporto tra oggetto dell'assicurazione, erogazione dei contributi, prestazioni assicurative. Esso costituisce una garanzia per la quale - nell'ambito dei rischi coperti da assicurazione, ed in relazione ai quali il datore di lavoro eroga contributi - egli non è tenuto al risarcimento del danno ... L'esonero opera pertanto all'interno e nell'ambito dell'oggetto dell'assicurazione, così come delimitata dai suoi presupposti soggettivi ed oggettivi. Laddove la copertura assicurativa non interviene per mancanza di quei presupposti, non opera l'esonero: e pur trovando il danno origine dalla prestazione di lavoro, la responsabilità è disciplinata dal codice civile, senza i limiti posti dall'art.10 del T.U. del 1965. Come è stato affermato in sintesi in dottrina, se non si fa luogo alla prestazione previdenziale, non vi è assicurazione: mancando l'assicurazione, cade l'esonero" (Corte cost. n.356 del 1991; v. poi Corte cost. n.405 del 1999; principi ribaditi anche da questa Corte:
Cass. n.1114 del 2002; Cass. n.16250 del 2003; Cass. n.8386 del 2006; Cass. n.10834 del 2010). Ne consegue che ove l'assicurazione obbligatoria, notoriamente selettiva, non operi, per ragioni soggettive od oggettive, di esonero del datore di lavoro non è dato parlare. In tali casi vigono per il debitore le regole generali del diritto comune per il risarcimento del danno da inadempimento contrattuale. Per comodità espositiva tali tipologie di danni possono sinteticamente definirsi, come convenzionalmente accade, "danni complementari", nel senso di danni non coperti dall'assicurazione obbligatoria. Se l'esonero opera esclusivamente in relazione alle conseguenze dannose derivanti da infortuni o malattie professionali che rientrano nell'ambito dell'assicurazione obbligatoria è indispensabile individuare quali siano gli eventi indennizzabili secondo le regole vigenti tempo per tempo. Vuole dirsi che, per come è strutturata la disciplina, all'ampliamento ovvero al restringimento dei limiti soggettivi ed oggettivi dell'assicurazione obbligatoria corrisponde una dilatazione o un ridimensionamento della responsabilità del datore di lavoro. Tale fenomeno si è reso particolarmente evidente proprio in relazione al danno biologico, originariamente non coperto dall' , per cui costituiva danno complementare CP_4 sottratto alla regola dell'esonero ed il datore di lavoro poteva sempre essere chiamato a rispondere con azione diretta del lavoratore danneggiato, secondo i comuni presupposti della responsabilità civile (cfr. Corte cost. n.87 del 1991); successivamente l'art.13 del d. lgs. 28 febbraio 2000, n.38, ha esteso la tutela CP_4 al danno biologico definito come "la lesione all'integrità psico-fisica, suscettibile di valutazione medico-legale, della persona", al cui ristoro vengono destinate
"prestazioni ... determinate in misura indipendente dalla capacità di produzione del 6 reddito del danneggiato" e secondo una tabella di calcolo dell'indennizzo che sia "comprensiva degli aspetti dinamico-relazionali". In sintesi la nuova disciplina [...] così delimita i danni coperti dall'assicurazione obbligatoria: le menomazioni permanenti comprese tra il 6% ed il 15%, danno luogo ad un indennizzo in somma capitale, rapportato al grado della menomazione;
le menomazioni pari o superiori al
16%, danno luogo ad una rendita ripartita in due quote: la prima quota è determinata in base al grado della menomazione, cioè al danno biologico subito dall'infortunato, la seconda tiene conto delle conseguenze di natura patrimoniale della lesione. Per i danni di natura biologica inferiori al 6% o temporanei non vi è copertura assicurativa. L' è esclusivo debitore limitatamente alle prestazioni di tipo CP_4 indennitario predeterminate in base alla legge. Tutto ciò che non è riconducibile a menomazioni che, per natura o grado, non costituiscono danno biologico - inteso secondo il d. lgs. n.38 del 2000 - superiore al 6% ovvero danno patrimoniale pari o superiore al 16% non è coperto dall'assicurazione obbligatoria e, quindi, è escluso dalla disciplina dell'esonero. Tuttavia anche per gli eventi ed i danni riconducibili all'assicurazione obbligatoria i commi successivi al primo dell'art.10 del D.P.R. n.1124 del 1965 prevedono un meccanismo in relazione al quale permane la responsabilità del datore di lavoro. Il secondo comma dell'articolo citato stabilisce che l'esonero viene meno "a carico di coloro che abbiano riportato condanna penale per il fatto dal quale l'infortunio è derivato". In seguito a plurimi interventi della Corte costituzionale, stante l'autonomia del giudizio civile rispetto a quello penale, non è più necessaria una condanna penale perché operi il meccanismo per il quale viene meno la salvaguardia dell'esonero; è sufficiente che in sede civile venga accertato "che i fatti da cui deriva l'infortunio costituiscano reato sotto il profilo dell'elemento soggettivo ed oggettivo" (Corte cost. n.102 del 1981). Nel caso, dunque, di responsabilità penale del datore di lavoro, "non si fa luogo a risarcimento qualora il giudice riconosca che questo non ascende a somma maggiore dell'indennità che, per effetto del presente decreto, è liquidata all'infortunato o ai suoi aventi diritto" (comma 6); ma, "per la parte che eccede le indennità liquidate", il risarcimento "è dovuto" dal datore di lavoro (comma 7). Di qui la nozione di "danno differenziale", rettamente inteso come quella parte di risarcimento che eccede l'importo dell'indennizzo dovuto in base all'assicurazione obbligatoria e che resta a carico del datore di lavoro ove il fatto costituisca reato perseguibile d'ufficio. Esso è quello che rientra nel tipo già considerato dall'assicurazione obbligatoria, ma che, in ragione del carattere indennitario di questa, può presentare delle differenze dei valori monetari rispetto al danno civilistico, primariamente sia per la diversa valutazione del grado di inabilità in sede in confronto al diritto comune (dove il grado di invalidità CP_4 permanente viene determinato con criteri non imposti dalla legge ma elaborati dalla scienza medico legale), sia per il diverso valore del punto di inabilità. Parallelamente l'art.11 dello stesso decreto consente all' di agire in regresso nei confronti del CP_4
7 datore di lavoro penalmente responsabile "per le somme pagate a titolo di indennità".
L' ha inoltre azione surrogatoria contro soggetti diversi responsabili del fatto CP_4 da cui è derivato l'infortunio (art.1916 c.c.) [...]. Pertanto, l'esonero cade nell'ipotesi in cui l'infortunio o la malattia professionale sia conseguenza di una condotta datoriale integrante gli estremi di una fattispecie di reato perseguibile d'ufficio ed il datore si trova esposto sia all'azione di regresso dell'istituto assicuratore per le somme versate all'assicurato sia all'azione di risarcimento da parte del lavoratore, seppur limitatamente al ristoro del danno differenziale” (Cass., sez. lav., n.9166/2017).
Tanto premesso e tornando al caso di specie, considerato che l'accertata condotta inadempiente della violativa dell'art.2087 c.c. (per le ragioni di Controparte_1 cui si è già detto sopra) è idonea a integrare gli estremi del reato di lesioni personali
(non lievi) colpose procedibile d'ufficio ai sensi dell'art.590 (ult. co.) c.p., questo Giudice ritiene che la parte ricorrente abbia diritto al risarcimento del lamentato danno biologico (da invalidità permanente) differenziale.
Il lavoratore ha inoltre diritto al ristoro del lamentato danno biologico (da invalidità temporanea) complementare, non operando (anche in relazione a tale danno) l'esonero del datore di lavoro dalla responsabilità civile per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali previsto dagli artt.10 (co.1) e 131, d.p.r.1124/1965
(esonero ricorrente solo allorquando il danno sia indennizzabile dall' ), perché il CP_4 danno biologico da invalidità temporanea non è indennizzabile dall (che CP_4 riconosce soltanto l'indennità giornaliera per inabilità temporanea assoluta la quale, come noto, è funzionale al parziale ristoro del solo pregiudizio patrimoniale arrecato al lavoratore dall'infortunio sul lavoro o dalla malattia professionale). Venendo poi alla determinazione del danno-conseguenza, dalla relazione di consulenza tecnico d'ufficio in atti emerge la sussistenza di un danno biologico da invalidità permanente al 24 %, mentre dalla relazione di consulenza tecnica di parte ricorrente in atti risulta l'esistenza di un danno biologico da invalidità assoluta temporanea per 30 giorni, da invalidità parziale (al 50 %) temporanea per 50 giorni e da invalidità parziale
(al 25 %) temporanea per 100 giorni.
Non vi sono ragioni per discostarsi dalle conclusioni del CTU, cui quest'ultimo è pervenuto attraverso specifici ed accurati accertamenti, non avendo le parti prospettato elementi tali da contrastare la relazione di consulenza tecnica (e, anzi, avendo il CTP della nella relazione a sua firma in atti, confermato Controparte_1 che i postumi permanenti ammontano al 24 %).
Questo Giudice ritiene poi di aderire alla quantificazione del danno biologico temporaneo effettuata dal consulente tecnico di parte ricorrente, essendosi la nella sua memoria difensiva, limitata a una Controparte_3 contestazione generica della stessa non supportata da alcuna specifica quantificazione
8 alternativa e non avendo invece il CTP della nella Controparte_1 relazione a sua firma in atti, preso alcuna posizione sul punto).
Passando al profilo della quantificazione ex art.1226 c.c. delle voci di danno, devono essere applicate alla fattispecie in esame le tabelle predisposte dal Tribunale di Milano vigenti al momento della liquidazione (in omaggio a quanto statuito da Cass.,
n.33770/2019), con la conseguenza che il danno viene così quantificato: danno biologico da invalidità permanente al 24 % (pari a euro 102.311,00, atteso che la parte ricorrente aveva 59 anni al momento del sinistro); danno biologico da invalidità assoluta temporanea per 30 giorni [pari a euro 3.450,00 (115,00 × 30)]; danno biologico da invalidità parziale (al 50 %) temporanea per 50 giorni [pari a euro 2.875,00 (57,50
× 50)]; danno biologico da invalidità parziale (al 25 %) temporanea per 100 giorni [pari a euro 2.875,00 (28,75 × 100)].
In omaggio a quanto statuito da Cass., sez. lav., n.20807/2016, per calcolare il danno biologico differenziale deve essere defalcato dal danno biologico da invalidità permanente (liquidato come sopra) il valore capitale della quota della rendita costituita dall' destinata a ristorare il danno biologico: ne discende che il danno biologico CP_4 differenziale è pari al saldo tra euro 102.311,00 e il predetto valore capitale (che risulterà dallo specifico prospetto dell che la parte ricorrente non ha CP_4 prodotto nel presente giudizio, nonostante l'ordine contenuto nel provvedimento del 22/3/2024 in atti), mentre il danno biologico complementare è pari a euro
9.200,00 (3.450,00 + 2.875,00 + 2.875,00) [importo che ristora tutte le sofferenze patite dal danneggiato per effetto dell'infortunio lavorativo, stante la non cumulabilità del danno biologico e del danno morale (che costituisce una mera componente del primo), in omaggio a quanto statuito da Cass., Sez. Un., n.26972/2008].
Per quanto esposto, la (succeduta alla Controparte_1 CP_1
deve essere condannata al pagamento, in favore della parte ricorrente, della
[...] somma di euro 111.511,00 (importo da cui deve però essere scomputato il valore capitale della quota della rendita costituita dall' destinata a ristorare il danno CP_4 biologico) a titolo di risarcimento del danno biologico (complementare e differenziale) patito dal lavoratore a causa dell'infortunio sul lavoro verificatosi in data 25/8/2015 presso il nosocomio di oltre accessori come per legge. CP_2
Deve infine essere accolta la domanda di garanzia impropria spiegata dalla
[...] assicurato) contro la Controparte_1 Controparte_3
(assicuratore), non sussistendo alcun motivo ostativo all'operatività della relativa copertura assicurativa, perché la condizione (cui è subordinata l'operatività della polizza) dell'esperimento dell'azione di regresso dell' , indicata nella lett.b.1 di CP_4 pag.18 del contratto di assicurazione in atti, deve intendersi riferita esclusivamente all'ipotesi (non ricorrente nel caso di specie) in cui l' richieda al datore di lavoro, CP_6 appunto in via di regresso, la restituzione delle somme versate in favore del proprio dipendente a titolo di indennizzo del danno biologico da infortunio sul lavoro (e non 9 anche all'ipotesi - ricorrente nel caso di specie - in cui il lavoratore infortunato richieda al datore di lavoro il risarcimento del danno complementare e differenziale, considerato che con riguardo a tale danno non è neanche astrattamente configurabile un'azione di regresso da parte dell' , trattandosi di un danno non oggetto della copertura CP_4 assicurativa dell' ). CP_4
Le spese di lite sopportate dalla parte ricorrente sono poste a carico della
[...] in omaggio al principio della soccombenza) e sono liquidate Controparte_1 come in dispositivo. Spese per il resto compensate.
P.Q.M.
Rigetta la domanda risarcitoria formulata dalla parte ricorrente nei confronti dell
[...]
. CP_2
Condanna la al risarcimento del danno biologico Controparte_1
(complementare e differenziale, complessivamente quantificato nel saldo tra euro 111.511,00 e il valore capitale della quota della rendita costituita dall' destinata CP_4
a ristorare il danno biologico) subito dalla parte ricorrente a causa dell'infortunio sul lavoro verificatosi in data 25/8/2015 presso l'ospedale di oltre che al CP_2 pagamento di interessi legali e rivalutazione monetaria fino all'effettivo soddisfo. Condanna la lla refusione delle spese di lite sopportate Controparte_1 dalla parte ricorrente, liquidate in euro 10.000,00 per compensi professionali, oltre contributo unificato (se dovuto e versato), spese generali, IVA e CPA come per legge
(con distrazione).
Spese per il resto compensate.
Pone le spese della CTU (liquidate con separato decreto), nei rapporti interni tra le parti del presente giudizio, a carico della Controparte_3
Condanna la a corrispondere alla Controparte_3 [...] le somme eventualmente versate da quest'ultima, in favore Controparte_1 della parte ricorrente, in esecuzione della presente sentenza.
Crotone, 13/03/2025.
Il Giudice
(dott. Salvatore Marinò)
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