CA
Sentenza 12 settembre 2025
Sentenza 12 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Cagliari, sez. distaccata di Sassari, sentenza 12/09/2025, n. 306 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Cagliari |
| Numero : | 306 |
| Data del deposito : | 12 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 462/2024
CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
SEZIONE DISTACCATA DI SASSARI
SEZIONE CIVILE
VERBALE DI UDIENZA
All'udienza collegiale del giorno 12/09/2025
Dott.ssa Maria Grixoni Presidente Relatore Dott.ssa Cinzia Caleffi Consigliere Dott.ssa Cristina Fois Consigliere
Chiamata la causa
Parte_1
Avv. CALIA ANTONIETTA
APPELLANTE/I contro
Controparte_1
Avv. MELA ROBERTA
APPELLATO /I
I difensori insistono nelle deduzioni, eccezioni e conclusioni in atti. I Procuratori delle parti dichiarano di rinunciare a comparire per la lettura della sentenza. Dato atto di quanto sopra la Corte si ritira in camera di consiglio.
Il Presidente
Dott.ssa Maria Grixoni
Conclusa la successiva camera di consiglio, la Corte pronuncia la seguente sentenza ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.: pagina 1 di 9 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
SEZIONE DISTACCATA DI SASSARI
SEZIONE CIVILE La Corte, composta dai Magistrati
Dott.ssa Maria Grixoni Presidente Relatore
Dott.ssa Cinzia Caleffi Consigliere
Dott.ssa Cristina Fois Consigliere
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 462/2024 promossa da:
rappresentato e difeso dall'avv. CALIA ANTONIETTA come da procura in atti Parte_1
APPELLANTE/I contro
rappresentato e difeso dall'avv. MELA ROBERTA come da procura in atti Controparte_1
APPELLATO /I
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione proponeva opposizione al decreto ingiuntivo n. 234/2017 Controparte_1
emesso dal Tribunale di Tempio Pausania con cui gli era stato intimato il pagamento in favore di della somma di € 54.000,00 oltre interessi, spese, ed accessori di legge sulla Parte_1
base della scrittura privata del 30/04/2010.
pagina 2 di 9 In particolare, in tale accordo, i coniugi e dato atto della loro comune volontà di CP_1 Pt_1
separarsi, avevano stabilito l'obbligo a carico del di versare alla moglie la somma di Euro CP_1
54.000,00, prevedendo, in cambio, che la donna rinunciasse ad ogni pretesa sulla casa coniugale e che il provvedesse al suo mantenimento con il versamento di Euro 800,00 CP_1
mensili, fino al versamento dell'importo anzidetto.
Sosteneva l'opponente che tale accordo che funzionale ad evitare una causa di separazione giudiziale tra loro.
Deduceva poi che, contrariamente agli impegni assunti, la nel 2011 aveva instaurato una Pt_1
causa di separazione giudiziale in cui aveva avanzato pretese diverse ed ulteriori rispetto a quanto pattuito con l'accordo transattivo.
Sosteneva che esso, pertanto, doveva conisderarsi risolto per l'inadempimento della controparte, con l'estinzione delle clausole o riconoscimenti ivi previsti, incluso il riconoscimento di debito posto a fondamento dell'ingiunzione.
A tal fine, deduceva altresì che nel giudizio per separazione giudiziale intentato dalla Pt_1
definito con la sentenza del 15.10.2013, passata in giudicato, non era stata invocata l'intervenuta transazione, intervenuta in precedenza.
Si costituiva la contestando integralmente l'opposizione perché priva di fondamento in Pt_1
fatto e in diritto, chiedendo, in subordine, di accertare e verificare il debito da parte del e CP_1
per l'effetto condannarlo al pagamento in suo favore della somma di 54.000,00 euro in via capitale oltre accessori, rivalutazione ed interessi come per legge fino all'effettivo soddisfo, o quella maggiore o minore somma accertata nel corso del giudizio.
Il Tribunale, con sentenza n. 380/2024 del 16.05.2024, accoglieva l'opposizione con revoca del decreto ingiuntivo valutando che la era da considerarsi inadempiente in merito agli Pt_1
impegni assunti con la scrittura del 30.04.2010, in quanto successivamente ad essa aveva promosso un giudizio per la separazione giudiziale in cui aveva avanzato pretese diverse ed ulteriori rispetto a quanto pattuito con l'accordo transattivo.
Di conseguenza il primo giudice riteneva che tale circostanza avesse determinato la regressione del rapporto transatto alla situazione giuridica preesistente, facendo risorgere le ragioni, azioni ed eccezioni di cui le parti potevano disporre originariamente con caducazione delle clausole o riconoscimenti previsti nella scrittura al limitato fine di prevenire la controversia. pagina 3 di 9 Avverso tale sentenza ha proposto appello la basato su un unico articolato motivo, Pt_1
lamentando l'errata interpretazione della scrittura privata del 30.04.2010. H chiesto pertanto il rigetto dell'opposizione e, in ogni caso la condanna di controparte al pagamento in suo favore della somma di euro 54.000,00.
Regolarmente citato si è costituito il il quale, preliminarmente, ha eccepito CP_1
l'inammissibilità dell'appello per difetto di specificità delle doglianze, chiedendone nel merito il rigetto in quanto infondato in fatto e in diritto.
La causa è stata decisa all'udienza odierna nelle forme dell'art. 281sexies c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente si rigetta l'eccezione di parte appellata volta alla declaratoria di nullità dell'appello ai sensi dell'art. 342 cpc in quanto privo dei requisiti minimi di forma.
Infatti, nel corpo del testo dell'atto di appello appare evidente che l'appellante abbia inteso lamentare la valutazione fatta dal Tribunale sulla scrittura private del 30 aprile 2010, a suo dire da qualificarsi un accordo non transattivo.
Si veda in tal senso quanto specificato dalla Suprema Corte: “Ai fini della specificità dei motivi
d'appello richiesta dall'art. 342 c.p.c. è sufficiente una chiara esposizione delle doglianze rivolte alla pronuncia impugnata, senza necessità di proporre un progetto alternativo di sentenza, sicché l'appellante il quale lamenti l'erronea ricostruzione dei fatti da parte del giudice di primo grado può limitarsi a chiedere al giudice di appello di valutare "ex novo" le prove già raccolte e sottoporre le argomentazioni già svolte nel processo di primo grado. (Cassazione civile, Sez. VI-3, ordinanza n. 40560 del 17 dicembre 2021)
Sull'errata interpretazione della scrittura privata del 30.04.2010 da parte del Tribunale
Con il suo motivo di doglianza l'appellante ha lamentato che il Giudice avrebbe errato nel ritenere che la scrittura privata del 30.04.2010 non avesse natura di riconoscimento di debito e che avesse carattere transattivo, nella parte in cui il si era riconosciuto debitore nei per la CP_1
somma di € 54.000,00.
pagina 4 di 9 In primo luogo, appare necessario valutare se tale accordo possa essere qualificato come una transazione o meno.
Punto di partenza di tale analisi deve essere l'art. 1965 c.c. che recita “La transazione è il contratto col quale le parti, facendosi reciproche concessioni, pongono fine a una lite già incominciata o prevengono una lite che può sorgere tra loro.”
Nel caso di specie al di là del nomen iuris dato all'accordo, intitolato testualmente “Scrittura privata di riconoscimento di debito, transazione (non novativa) e promessa di pagamento” nel testo si legge:
a) “La presente scrittura persegue la finalità di derimere una insorgenza controversia” tra la
il (vedi capoverso) Pt_1 CP_1
b) “Transazione e modalità di pagamento” – ( vedi titolo dell'art. 4);
c) la sig.ra al solo fine di derimere definitivamente la instauranda Parte_1
controversia” – (vedi corpo art. 4);
d) per quanto non previsto dal presente atto, troveranno applicazione, in quanto compatibili, le norme previste dal Codice civile (…) in materia di transazione – (vedi corpo art. 5).
Seppure la Suprema Corte insegna, con Cass. Sez. L. sent. n. 16939 del 27 giugno 2018, che “il nomen iuris eventualmente assegnato dalle parti al contratto non è vincolante per il giudice ed è comunque sempre superabile in presenza di effettive, univoche, diverse modalità di adempimento della prestazione, essendo il comportamento delle parti posteriore alla conclusione del contratto elemento necessario non solo ai fini della sua interpretazione (ai sensi dell'art. 1362, secondo comma, c.c.), ma anche ai fini dell'accertamento di una nuova e diversa volontà eventualmente intervenuta nel corso dell'attuazione del rapporto medesimo e diretta a modificare singole sue clausole, e talora la stessa natura del rapporto” nel caso di specie non può dubitarsi che l'accordo tra le parti in causa sia una transazione.
Infatti, dagli elementi testuali testé riportati, la volontà delle parti e la funzione contrattuale è quella di evitare una controversia futura tra i due coniugi che sarebbe potuto sorgere in sede di separazione giudiziale;
quindi, le condizioni previste dall'art. 1965 c.c. perché esista un accordo pagina 5 di 9 transattivo appaiono evidenti, stante, si ribadisce la volontà comune di prevenire una vertenza tra le parti in causa, mediante reciproche concessioni.
Fatte tali considerazioni, occorre analizzare la tematica della qualificazione della transazione in modo da definire se la stessa possa essere inquadrata come semplice o novativa.
Infatti, occorre verificare se l'inadempimento dell'accordo transattivo da parte dell'odierna appellante – circostanza che in primo grado ha determinato l'accoglimento dell'opposizione al d.i. – abbia determinato il regresso alla situazione giuridico-fattuale precedente all'accordo transattivo.
L'art. 1976 c.c. sancisce l'esistenza di due tipi diversi di transazione, cioè quella novativa e quella non novativa, che differiscono tra loro in quanto solo la prima si sostituisce al rapporto originario che, quindi, si estingue.
In giurisprudenza è costante l'affermazione del principio secondo cui l'efficacia novativa della transazione discende dalla situazione di oggettiva incompatibilità che si viene a creare tra il rapporto preesistente e il rapporto costituito dalla transazione (cfr. Cass. Civ. Sez. 5 -
, Sentenza n. 14772 del 27/05/2024 (Rv. 671409 - 01) se le parti hanno inteso dare vita a un nuovo rapporto in sostituzione di quello precedente, tale volontà necessita di una manifestazione espressa, ovvero può desumersi anche da fatti concludenti e deve essere comunque sempre accertata dal giudice.
L'eventuale efficacia novativa della transazione dipende dalla situazione di oggettiva incompatibilità nella quale i due rapporti - quello preesistente e quello nuovo - vengono a trovarsi;
pertanto, per determinare il carattere novativo o conservativo della transazione, occorre accertare se le parti, nel comporre l'originario rapporto litigioso, abbiano inteso o meno addivenire alla conclusione di un nuovo rapporto, diretto a costituire, in sostituzione di quello precedente, nuove autonome situazioni;
il relativo apprezzamento è riservato al giudice di merito ed è incensurabile in sede di legittimità, se sorretto da motivazione logica, coerente e completa
(cfr. Cass. Civ. n. 7830/2003).
Nell'ipotesi in cui un rapporto costituisca oggetto di una transazione e questa non abbia carattere novativo, la mancata estinzione del rapporto originario significa non già che la pagina 6 di 9 posizione delle parti sia regolata contemporaneamente dall'accordo originario e da quello transattivo, bensì soltanto che l'eventuale venir meno di quest'ultimo fa rivivere l'accordo originario, al contrario di quanto accade nella transazione novativa, cioè implicante il venir meno in via definitiva dell'accordo originario, per la quale la norma esclude la risoluzione (salvo diversa pattuizione delle parti, cfr. art. 1976 c.c.).
Ne consegue che, allorquando venga richiesta la risoluzione per inadempimento di una transazione non novativa, il giudice di merito valuta l'inadempimento delle parti in relazione alla sola transazione e non anche all'accordo originario (Cass. N. 24377/2006; Cass. N. 1690/2006).
Sul punto, occorre rilevare che “la differenza tra le due ipotesi di transazione novativa e non novativa consiste essenzialmente nel fatto che, mentre nella transazione conservativa il venir meno dell'accordo determina la reviviscenza del rapporto originario, con il conseguente ripristino delle posizioni precedentemente vantate dalle parti, nella transazione novativa ciò non può accadere, dal momento che la situazione sulla quale è venuto ad innestarsi l'accordo è stata ormai rimossa e non può più rivivere, salvo che le parti non ne abbiano previsto la mera quiescenza, anziché il definitivo accantonamento. La circostanza che il predetto accantonamento si verifichi soltanto a seguito della stipulazione di una transazione novativa non significa peraltro che, in presenza di una transazione conservativa, sia consentito alle parti di far valere le reciproche pretese nascenti dal rapporto preesistente, come se quella transazione non fosse mai stata conclusa: diversamente opinando, verrebbe infatti meno la stessa funzione assegnata al contratto in esame, consistente nell'evitare l'insorgenza della lite o nel porre fine alla stessa proprio mettendo da parte quelle pretese, attraverso la modificazione del precedente assetto d'interessi, in modo tale da pervenire ad un nuovo equilibrio tra le posizioni delle parti”
(cfr. Cass., Sez. III, 16/11/2006, n. 24377; 26/01/2006, n. 1690).
Tale funzione, comune ad entrambi i tipi di transazione, giustifica, tanto in quella novativa quanto in quella conservativa, la preclusione dell'accertamento di diritti ed obblighi derivanti dal rapporto preesistente, nella misura in cui gli stessi abbiano costituito oggetto di modificazione nell'ambito del nuovo regolamento d'interessi concordato tra le parti, in tal senso dovendosi intendere l'effetto delle reciproche concessioni da queste ultime convenute in vista del definitivo superamento della res litigiosa, destinato a venir meno soltanto in caso di caducazione dell'accordo transattivo.
pagina 7 di 9 Più nel dettaglio, recentemente, la Cassazione ha statuito che “in caso di transazione non novativa, la mancata estinzione del rapporto originario non comporta che la posizione delle parti sia regolata contemporaneamente dall'accordo originario e da quello transattivo, bensì soltanto che, all'eventuale venir meno di quest'ultimo, rivivano le pattuizioni originarie, al contrario di quanto accade, invece, quando le parti, espressamente od oggettivamente, hanno stipulato una transazione novativa, non soggetta a risoluzione per inadempimento ex art. 1976 c.c. (Cass. Sez.
3, 08/01/2024, n. 645, Rv. 669851 - 01)
Versando le sovraesposte considerazioni nel caso di specie, la transazione stipulata dai due coniugi risulta essere non novativa in quanto all'interno dell'accordo non si è manifestato né
l'animus novandi nè l'aliquid novi – connotati tipici della novazione – che, se presenti, avrebbero determinato la cessazione del precedente rapporto con l'insorgere di uno nuovo, stante semplicemente l'intento comune di evitare, mediante reciproche concessioni, una controversia che avrebbe potuto nascere in costanza di separazione.
Ciò è desumibile, in primo luogo, dal dato letterale della scrittura nella quale le parti precisavano che il loro intento era quello di evitare una separazione giudiziale e regolare i loro rapporti patrimoniali in maniera bonaria. Correttamente, sul punto, sottolinea il primo giudice “Nella premessa della predetta scrittura che ne costituiva parte integrante e condizione essenziale, le parti davano atto della comune volontà di separarsi legalmente e che non vi sarebbe stata da parte dei medesimi alcuna richiesta di mantenimento o altre pretese oltre a quanto previsto nella scrittura stessa.”
In aggiunta, osserva questa Corte che la stessa appellante, nella successiva causa di separazione da lei intentata nel 2011 mai faceva espresso riferimento ai precedenti accordi, né lamentava il mancato versamento della somma prevista in contratto.
Ciò posto, non può negarsi che l'odierna appellata sia venuta meno a tale accordo proponendo un giudizio di separazione giudiziale successivamente.
Infatti, dal ricorso per separazione giudiziale (allegato 8 dell'atto di citazione in primo grado depositato in data 25.06.2011) emerge che la aveva intentato causa nei confronti del Pt_1
domandando la separazione giudiziale, con richiesta di mantenimento (2.000,00 euro CP_1
mensili rispetto agli 800,00 previsti in contratto) e assegnazione della casa coniugale.
il tutto in spregio agli accordi previsti precedentemente con il coniuge. pagina 8 di 9 Trattandosi di inadempimento di una transazione non novativa, si è verificato quel regresso alla situazione fattuale ante accordo che ha fatto venire meno tutte le clausole ivi previste, incluso l'obbligo di pagamento da parte del con impossibilità per la di fare valere la sua CP_1 Pt_1
pretesa nei confronti di quest'ultimo.
Per tutte le sopraesposte ragioni l'appello è interamente da rigettare, con conseguente condanna dell'appellante alla rifusione delle spese di lite del presente giudizio, scaglione dal euro 52.001 a euro 260.000, liquidate nei valori minimi in ragione della semplicità delle questioni trattate.
Si dà atto, infine, della sussistenza dei presupposti per il pagamento da parte dell'appellante del doppio del contributo unificato ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.p.r.115/2002.
PQM
La Corte, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa deduzione eccezione e domanda:
- rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza n. 380/2024 emessa dal Parte_1
Tribunale di Tempio Pausania in data 16.05.2024.
- condanna l'appellante a rifondere all'appellato le spese del presente giudizio, che liquida in euro 4996,00 per compensi, oltre accessori di legge.
Dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento da parte dell'appellante del doppio del contributo unificato ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.p.r.115/2002.
Così deciso in Sassari, 12.09.2025
Il Presidente est.
Dott.ssa Maria Grixoni
pagina 9 di 9
CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
SEZIONE DISTACCATA DI SASSARI
SEZIONE CIVILE
VERBALE DI UDIENZA
All'udienza collegiale del giorno 12/09/2025
Dott.ssa Maria Grixoni Presidente Relatore Dott.ssa Cinzia Caleffi Consigliere Dott.ssa Cristina Fois Consigliere
Chiamata la causa
Parte_1
Avv. CALIA ANTONIETTA
APPELLANTE/I contro
Controparte_1
Avv. MELA ROBERTA
APPELLATO /I
I difensori insistono nelle deduzioni, eccezioni e conclusioni in atti. I Procuratori delle parti dichiarano di rinunciare a comparire per la lettura della sentenza. Dato atto di quanto sopra la Corte si ritira in camera di consiglio.
Il Presidente
Dott.ssa Maria Grixoni
Conclusa la successiva camera di consiglio, la Corte pronuncia la seguente sentenza ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.: pagina 1 di 9 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
SEZIONE DISTACCATA DI SASSARI
SEZIONE CIVILE La Corte, composta dai Magistrati
Dott.ssa Maria Grixoni Presidente Relatore
Dott.ssa Cinzia Caleffi Consigliere
Dott.ssa Cristina Fois Consigliere
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 462/2024 promossa da:
rappresentato e difeso dall'avv. CALIA ANTONIETTA come da procura in atti Parte_1
APPELLANTE/I contro
rappresentato e difeso dall'avv. MELA ROBERTA come da procura in atti Controparte_1
APPELLATO /I
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione proponeva opposizione al decreto ingiuntivo n. 234/2017 Controparte_1
emesso dal Tribunale di Tempio Pausania con cui gli era stato intimato il pagamento in favore di della somma di € 54.000,00 oltre interessi, spese, ed accessori di legge sulla Parte_1
base della scrittura privata del 30/04/2010.
pagina 2 di 9 In particolare, in tale accordo, i coniugi e dato atto della loro comune volontà di CP_1 Pt_1
separarsi, avevano stabilito l'obbligo a carico del di versare alla moglie la somma di Euro CP_1
54.000,00, prevedendo, in cambio, che la donna rinunciasse ad ogni pretesa sulla casa coniugale e che il provvedesse al suo mantenimento con il versamento di Euro 800,00 CP_1
mensili, fino al versamento dell'importo anzidetto.
Sosteneva l'opponente che tale accordo che funzionale ad evitare una causa di separazione giudiziale tra loro.
Deduceva poi che, contrariamente agli impegni assunti, la nel 2011 aveva instaurato una Pt_1
causa di separazione giudiziale in cui aveva avanzato pretese diverse ed ulteriori rispetto a quanto pattuito con l'accordo transattivo.
Sosteneva che esso, pertanto, doveva conisderarsi risolto per l'inadempimento della controparte, con l'estinzione delle clausole o riconoscimenti ivi previsti, incluso il riconoscimento di debito posto a fondamento dell'ingiunzione.
A tal fine, deduceva altresì che nel giudizio per separazione giudiziale intentato dalla Pt_1
definito con la sentenza del 15.10.2013, passata in giudicato, non era stata invocata l'intervenuta transazione, intervenuta in precedenza.
Si costituiva la contestando integralmente l'opposizione perché priva di fondamento in Pt_1
fatto e in diritto, chiedendo, in subordine, di accertare e verificare il debito da parte del e CP_1
per l'effetto condannarlo al pagamento in suo favore della somma di 54.000,00 euro in via capitale oltre accessori, rivalutazione ed interessi come per legge fino all'effettivo soddisfo, o quella maggiore o minore somma accertata nel corso del giudizio.
Il Tribunale, con sentenza n. 380/2024 del 16.05.2024, accoglieva l'opposizione con revoca del decreto ingiuntivo valutando che la era da considerarsi inadempiente in merito agli Pt_1
impegni assunti con la scrittura del 30.04.2010, in quanto successivamente ad essa aveva promosso un giudizio per la separazione giudiziale in cui aveva avanzato pretese diverse ed ulteriori rispetto a quanto pattuito con l'accordo transattivo.
Di conseguenza il primo giudice riteneva che tale circostanza avesse determinato la regressione del rapporto transatto alla situazione giuridica preesistente, facendo risorgere le ragioni, azioni ed eccezioni di cui le parti potevano disporre originariamente con caducazione delle clausole o riconoscimenti previsti nella scrittura al limitato fine di prevenire la controversia. pagina 3 di 9 Avverso tale sentenza ha proposto appello la basato su un unico articolato motivo, Pt_1
lamentando l'errata interpretazione della scrittura privata del 30.04.2010. H chiesto pertanto il rigetto dell'opposizione e, in ogni caso la condanna di controparte al pagamento in suo favore della somma di euro 54.000,00.
Regolarmente citato si è costituito il il quale, preliminarmente, ha eccepito CP_1
l'inammissibilità dell'appello per difetto di specificità delle doglianze, chiedendone nel merito il rigetto in quanto infondato in fatto e in diritto.
La causa è stata decisa all'udienza odierna nelle forme dell'art. 281sexies c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente si rigetta l'eccezione di parte appellata volta alla declaratoria di nullità dell'appello ai sensi dell'art. 342 cpc in quanto privo dei requisiti minimi di forma.
Infatti, nel corpo del testo dell'atto di appello appare evidente che l'appellante abbia inteso lamentare la valutazione fatta dal Tribunale sulla scrittura private del 30 aprile 2010, a suo dire da qualificarsi un accordo non transattivo.
Si veda in tal senso quanto specificato dalla Suprema Corte: “Ai fini della specificità dei motivi
d'appello richiesta dall'art. 342 c.p.c. è sufficiente una chiara esposizione delle doglianze rivolte alla pronuncia impugnata, senza necessità di proporre un progetto alternativo di sentenza, sicché l'appellante il quale lamenti l'erronea ricostruzione dei fatti da parte del giudice di primo grado può limitarsi a chiedere al giudice di appello di valutare "ex novo" le prove già raccolte e sottoporre le argomentazioni già svolte nel processo di primo grado. (Cassazione civile, Sez. VI-3, ordinanza n. 40560 del 17 dicembre 2021)
Sull'errata interpretazione della scrittura privata del 30.04.2010 da parte del Tribunale
Con il suo motivo di doglianza l'appellante ha lamentato che il Giudice avrebbe errato nel ritenere che la scrittura privata del 30.04.2010 non avesse natura di riconoscimento di debito e che avesse carattere transattivo, nella parte in cui il si era riconosciuto debitore nei per la CP_1
somma di € 54.000,00.
pagina 4 di 9 In primo luogo, appare necessario valutare se tale accordo possa essere qualificato come una transazione o meno.
Punto di partenza di tale analisi deve essere l'art. 1965 c.c. che recita “La transazione è il contratto col quale le parti, facendosi reciproche concessioni, pongono fine a una lite già incominciata o prevengono una lite che può sorgere tra loro.”
Nel caso di specie al di là del nomen iuris dato all'accordo, intitolato testualmente “Scrittura privata di riconoscimento di debito, transazione (non novativa) e promessa di pagamento” nel testo si legge:
a) “La presente scrittura persegue la finalità di derimere una insorgenza controversia” tra la
il (vedi capoverso) Pt_1 CP_1
b) “Transazione e modalità di pagamento” – ( vedi titolo dell'art. 4);
c) la sig.ra al solo fine di derimere definitivamente la instauranda Parte_1
controversia” – (vedi corpo art. 4);
d) per quanto non previsto dal presente atto, troveranno applicazione, in quanto compatibili, le norme previste dal Codice civile (…) in materia di transazione – (vedi corpo art. 5).
Seppure la Suprema Corte insegna, con Cass. Sez. L. sent. n. 16939 del 27 giugno 2018, che “il nomen iuris eventualmente assegnato dalle parti al contratto non è vincolante per il giudice ed è comunque sempre superabile in presenza di effettive, univoche, diverse modalità di adempimento della prestazione, essendo il comportamento delle parti posteriore alla conclusione del contratto elemento necessario non solo ai fini della sua interpretazione (ai sensi dell'art. 1362, secondo comma, c.c.), ma anche ai fini dell'accertamento di una nuova e diversa volontà eventualmente intervenuta nel corso dell'attuazione del rapporto medesimo e diretta a modificare singole sue clausole, e talora la stessa natura del rapporto” nel caso di specie non può dubitarsi che l'accordo tra le parti in causa sia una transazione.
Infatti, dagli elementi testuali testé riportati, la volontà delle parti e la funzione contrattuale è quella di evitare una controversia futura tra i due coniugi che sarebbe potuto sorgere in sede di separazione giudiziale;
quindi, le condizioni previste dall'art. 1965 c.c. perché esista un accordo pagina 5 di 9 transattivo appaiono evidenti, stante, si ribadisce la volontà comune di prevenire una vertenza tra le parti in causa, mediante reciproche concessioni.
Fatte tali considerazioni, occorre analizzare la tematica della qualificazione della transazione in modo da definire se la stessa possa essere inquadrata come semplice o novativa.
Infatti, occorre verificare se l'inadempimento dell'accordo transattivo da parte dell'odierna appellante – circostanza che in primo grado ha determinato l'accoglimento dell'opposizione al d.i. – abbia determinato il regresso alla situazione giuridico-fattuale precedente all'accordo transattivo.
L'art. 1976 c.c. sancisce l'esistenza di due tipi diversi di transazione, cioè quella novativa e quella non novativa, che differiscono tra loro in quanto solo la prima si sostituisce al rapporto originario che, quindi, si estingue.
In giurisprudenza è costante l'affermazione del principio secondo cui l'efficacia novativa della transazione discende dalla situazione di oggettiva incompatibilità che si viene a creare tra il rapporto preesistente e il rapporto costituito dalla transazione (cfr. Cass. Civ. Sez. 5 -
, Sentenza n. 14772 del 27/05/2024 (Rv. 671409 - 01) se le parti hanno inteso dare vita a un nuovo rapporto in sostituzione di quello precedente, tale volontà necessita di una manifestazione espressa, ovvero può desumersi anche da fatti concludenti e deve essere comunque sempre accertata dal giudice.
L'eventuale efficacia novativa della transazione dipende dalla situazione di oggettiva incompatibilità nella quale i due rapporti - quello preesistente e quello nuovo - vengono a trovarsi;
pertanto, per determinare il carattere novativo o conservativo della transazione, occorre accertare se le parti, nel comporre l'originario rapporto litigioso, abbiano inteso o meno addivenire alla conclusione di un nuovo rapporto, diretto a costituire, in sostituzione di quello precedente, nuove autonome situazioni;
il relativo apprezzamento è riservato al giudice di merito ed è incensurabile in sede di legittimità, se sorretto da motivazione logica, coerente e completa
(cfr. Cass. Civ. n. 7830/2003).
Nell'ipotesi in cui un rapporto costituisca oggetto di una transazione e questa non abbia carattere novativo, la mancata estinzione del rapporto originario significa non già che la pagina 6 di 9 posizione delle parti sia regolata contemporaneamente dall'accordo originario e da quello transattivo, bensì soltanto che l'eventuale venir meno di quest'ultimo fa rivivere l'accordo originario, al contrario di quanto accade nella transazione novativa, cioè implicante il venir meno in via definitiva dell'accordo originario, per la quale la norma esclude la risoluzione (salvo diversa pattuizione delle parti, cfr. art. 1976 c.c.).
Ne consegue che, allorquando venga richiesta la risoluzione per inadempimento di una transazione non novativa, il giudice di merito valuta l'inadempimento delle parti in relazione alla sola transazione e non anche all'accordo originario (Cass. N. 24377/2006; Cass. N. 1690/2006).
Sul punto, occorre rilevare che “la differenza tra le due ipotesi di transazione novativa e non novativa consiste essenzialmente nel fatto che, mentre nella transazione conservativa il venir meno dell'accordo determina la reviviscenza del rapporto originario, con il conseguente ripristino delle posizioni precedentemente vantate dalle parti, nella transazione novativa ciò non può accadere, dal momento che la situazione sulla quale è venuto ad innestarsi l'accordo è stata ormai rimossa e non può più rivivere, salvo che le parti non ne abbiano previsto la mera quiescenza, anziché il definitivo accantonamento. La circostanza che il predetto accantonamento si verifichi soltanto a seguito della stipulazione di una transazione novativa non significa peraltro che, in presenza di una transazione conservativa, sia consentito alle parti di far valere le reciproche pretese nascenti dal rapporto preesistente, come se quella transazione non fosse mai stata conclusa: diversamente opinando, verrebbe infatti meno la stessa funzione assegnata al contratto in esame, consistente nell'evitare l'insorgenza della lite o nel porre fine alla stessa proprio mettendo da parte quelle pretese, attraverso la modificazione del precedente assetto d'interessi, in modo tale da pervenire ad un nuovo equilibrio tra le posizioni delle parti”
(cfr. Cass., Sez. III, 16/11/2006, n. 24377; 26/01/2006, n. 1690).
Tale funzione, comune ad entrambi i tipi di transazione, giustifica, tanto in quella novativa quanto in quella conservativa, la preclusione dell'accertamento di diritti ed obblighi derivanti dal rapporto preesistente, nella misura in cui gli stessi abbiano costituito oggetto di modificazione nell'ambito del nuovo regolamento d'interessi concordato tra le parti, in tal senso dovendosi intendere l'effetto delle reciproche concessioni da queste ultime convenute in vista del definitivo superamento della res litigiosa, destinato a venir meno soltanto in caso di caducazione dell'accordo transattivo.
pagina 7 di 9 Più nel dettaglio, recentemente, la Cassazione ha statuito che “in caso di transazione non novativa, la mancata estinzione del rapporto originario non comporta che la posizione delle parti sia regolata contemporaneamente dall'accordo originario e da quello transattivo, bensì soltanto che, all'eventuale venir meno di quest'ultimo, rivivano le pattuizioni originarie, al contrario di quanto accade, invece, quando le parti, espressamente od oggettivamente, hanno stipulato una transazione novativa, non soggetta a risoluzione per inadempimento ex art. 1976 c.c. (Cass. Sez.
3, 08/01/2024, n. 645, Rv. 669851 - 01)
Versando le sovraesposte considerazioni nel caso di specie, la transazione stipulata dai due coniugi risulta essere non novativa in quanto all'interno dell'accordo non si è manifestato né
l'animus novandi nè l'aliquid novi – connotati tipici della novazione – che, se presenti, avrebbero determinato la cessazione del precedente rapporto con l'insorgere di uno nuovo, stante semplicemente l'intento comune di evitare, mediante reciproche concessioni, una controversia che avrebbe potuto nascere in costanza di separazione.
Ciò è desumibile, in primo luogo, dal dato letterale della scrittura nella quale le parti precisavano che il loro intento era quello di evitare una separazione giudiziale e regolare i loro rapporti patrimoniali in maniera bonaria. Correttamente, sul punto, sottolinea il primo giudice “Nella premessa della predetta scrittura che ne costituiva parte integrante e condizione essenziale, le parti davano atto della comune volontà di separarsi legalmente e che non vi sarebbe stata da parte dei medesimi alcuna richiesta di mantenimento o altre pretese oltre a quanto previsto nella scrittura stessa.”
In aggiunta, osserva questa Corte che la stessa appellante, nella successiva causa di separazione da lei intentata nel 2011 mai faceva espresso riferimento ai precedenti accordi, né lamentava il mancato versamento della somma prevista in contratto.
Ciò posto, non può negarsi che l'odierna appellata sia venuta meno a tale accordo proponendo un giudizio di separazione giudiziale successivamente.
Infatti, dal ricorso per separazione giudiziale (allegato 8 dell'atto di citazione in primo grado depositato in data 25.06.2011) emerge che la aveva intentato causa nei confronti del Pt_1
domandando la separazione giudiziale, con richiesta di mantenimento (2.000,00 euro CP_1
mensili rispetto agli 800,00 previsti in contratto) e assegnazione della casa coniugale.
il tutto in spregio agli accordi previsti precedentemente con il coniuge. pagina 8 di 9 Trattandosi di inadempimento di una transazione non novativa, si è verificato quel regresso alla situazione fattuale ante accordo che ha fatto venire meno tutte le clausole ivi previste, incluso l'obbligo di pagamento da parte del con impossibilità per la di fare valere la sua CP_1 Pt_1
pretesa nei confronti di quest'ultimo.
Per tutte le sopraesposte ragioni l'appello è interamente da rigettare, con conseguente condanna dell'appellante alla rifusione delle spese di lite del presente giudizio, scaglione dal euro 52.001 a euro 260.000, liquidate nei valori minimi in ragione della semplicità delle questioni trattate.
Si dà atto, infine, della sussistenza dei presupposti per il pagamento da parte dell'appellante del doppio del contributo unificato ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.p.r.115/2002.
PQM
La Corte, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa deduzione eccezione e domanda:
- rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza n. 380/2024 emessa dal Parte_1
Tribunale di Tempio Pausania in data 16.05.2024.
- condanna l'appellante a rifondere all'appellato le spese del presente giudizio, che liquida in euro 4996,00 per compensi, oltre accessori di legge.
Dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento da parte dell'appellante del doppio del contributo unificato ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.p.r.115/2002.
Così deciso in Sassari, 12.09.2025
Il Presidente est.
Dott.ssa Maria Grixoni
pagina 9 di 9