Ordinanza cautelare 25 febbraio 2021
Sentenza breve 19 luglio 2021
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. III, ordinanza cautelare 25/02/2021, n. 89 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 89 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 25/02/2021
N. 00086/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 86 del 2021, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Pietro Tacchi Venturi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Venezia, piazza S. Marco, 63;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
del silenzio-rigetto formatosi sul ricorso gerarchico presentato al Prefetto di -OMISSIS- in data 31/08/2020 avverso il decreto del Questore di -OMISSIS- (Cat. A12/2002/2 sez./am/-OMISSIS-) emesso il 15/06/2020, notificato il 19 agosto 2020, avente per oggetto il diniego del rinnovo del permesso di soggiorno;
di ogni altro provvedimento preordinato, connesso e consequenziale allo stesso.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;
Visto l’art. 25 del decreto legge n. 137 del 2020, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge n. 176 del 2020;
Visto l’art. 4 del decreto legge n. 28 del 2020, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge n. 70 del 2020;
Visto l’art. 84 del decreto legge n.18 del 2020, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge n. 27 del 2020;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 24 febbraio 2021 la dott.ssa Mara Spatuzzi;
Ritenuto che non sussistano i presupposti per la concessione della richiesta misura cautelare, considerato che l’Amministrazione ha depositato in giudizio il provvedimento, adottato in data 18 gennaio 2021, con cui il Prefetto ha espressamente respinto il ricorso gerarchico, facendo proprie le controdeduzioni fornite dalla Questura con nota dell’8 gennaio 2021 e allegate al provvedimento come “parte integrante e sostanziale dello stesso”: provvedimento che, dopo essere stato erroneamente notificato via pec in data 20 gennaio 2021 al precedente difensore del ricorrente, è stato notificato all’attuale difensore del ricorrente via pec in data 5 febbraio 2021, ma che non risulta essere stato impugnato;
Ritenuto che le spese della presente fase cautelare possano essere compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Terza) respinge l’istanza cautelare presentata dal ricorrente.
Compensa le spese della presente fase cautelare.
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 24 febbraio 2021 con l'intervento dei magistrati:
Alessandra Farina, Presidente
Alessio Falferi, Consigliere
Mara Spatuzzi, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Mara Spatuzzi | Alessandra Farina |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.