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Sentenza 28 maggio 2025
Sentenza 28 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 28/05/2025, n. 1474 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 1474 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MESSINA
– Sezione Lavoro – in persona del giudice unico Valeria Totaro ha pronunciato, in esito al deposito di note scritte, la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2280/2018 r.g. e vertente
tra
(c.f. , elettivamente domiciliato in Parte_1 C.F._1
Messina presso lo studio degli avv.ti Egidio e Fabio De Arcangelis che lo rappresentano e difendono per procura in atti,
ricorrente
e
(c.f. ), con sede in Controparte_1 P.IVA_1
Messina, in persona dei liquidatori pro tempore, elettivamente domiciliata in Rometta (ME) presso lo studio dell'avv. Antonio Barbera che la rappresenta e difende per procura in atti,
resistente
oggetto: differenze retributive da rapporto di lavoro subordinato privato.
FATTO E DIRITTO
1.- Con ricorso depositato il 30 aprile 2018 adiva questo giudice Parte_1
del lavoro e, premesso di lavorare alle dipendenze dell' dal 25 Controparte_1
gennaio 1983, svolgendo attività presso l'officina del reparto Carrozzeria e venendo inquadrato quale “operatore tecnico”, parametro 170, a decorrere dal 1 gennaio 2001, deduceva di aver svolto in realtà, già a partire dal 2001 e in via continuativa, mansioni di “capo operatori”, parametro 188, senza tuttavia riceverne il relativo trattamento retributivo, se non per un breve periodo di sei mesi nel corso dell'anno 2006. Precisava di aver già ottenuto da questo ufficio con sentenza n. 768/2016 la condanna dell' al pagamento delle differenze retributive CP_1
maturate fino al 13 ottobre 2010 (data di proposizione della domanda) e ne chiedeva ora la condanna alla corresponsione in proprio favore delle somme allo stesso titolo dovutegli anche per il periodo successivo, il tutto oltre interessi e rivalutazione monetaria. Nella resistenza dell'ATM, espletata la prova testimoniale ed esperito con esito negativo il tentativo di conciliazione, sostituita l'udienza del 27 maggio 2025 dal deposito telematico di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa viene decisa con adozione fuori udienza della sentenza.
2.- Si premette che per dato pacifico al rapporto di lavoro degli autoferrotranvieri risulta inapplicabile, nonostante l'entrata in vigore della l. n. 288/1988, la disciplina sulla cd. promozione automatica di cui all'art. 2103 c.c.
In particolare, a norma dell'art. 18 all. A al r.d. n. 148/1931, “Il direttore dell'azienda può adibire temporaneamente gli agenti stabili a funzioni di grado superiore a quello di cui sono provvisti, ma è tenuto, dopo trascorsi sei mesi di reggenza in un anno, a deliberare la promozione effettiva, sempre che vi sia la vacanza del posto. Durante la reggenza è dovuta un'indennità pari alla differenza tra la paga o stipendio inerente alla qualifica del grado superiore e la paga o stipendio effettivamente percepito dall'agente. Non è considerata reggenza, agli effetti del presente articolo, la sostituzione di agenti di grado superiore assenti per malattia od in aspettativa. Per i posti da coprirsi mediante esame, la reggenza non dà diritto alla nomina e deve essere limitata al periodo strettamente necessario per l'espletamento del concorso”.
Ne deriva che in assenza degli indicati presupposti (sussistenza di ordine scritto del direttore dell'Azienda di affidamento delle mansioni superiori, vacanza del posto in organico e concreto svolgimento delle mansioni superiori), il cui onere della prova grava sul lavoratore che rivendica la qualifica superiore, allo stesso spetta unicamente il diritto al conseguimento delle maturate differenze retributive (qui unica pretesa avanzata dal ricorrente).
A tali fini, egli ha l'onere di allegare e di provare gli elementi posti a base della domanda e, in particolare, di indicare i profili caratterizzanti le mansioni di detta qualifica, raffrontandoli espressamente con quelli concernenti le mansioni che egli deduce di aver concretamente svolto;
di dimostrare la natura e il periodo di tempo durante il quale tali mansioni sono state svolte;
di indicare il contenuto delle disposizioni individuali, collettive o legali in forza delle quali la superiore qualifica viene rivendicata, nonché la coincidenza delle mansioni svolte con quelle descritte dalla suddetta normativa (v. Cass. nn. 8025/2003 e 1012/2003).
Ciò posto, nel caso di specie lo svolgimento delle dedotte mansioni superiori da parte del
è già stato accertato da questo ufficio con sentenza n. 768 del 22 aprile 2016 (sulla Parte_1
cui impugnazione nulla è stato eccepito), con la quale il giudice, sulla base delle medesime circostanze di fatto qui dedotte, ha ritenuto provata l'adibizione del ricorrente allo svolgimento delle mansioni di Capo Operatori, parametro 188, a far data dal 20 settembre 2004, condannando l'ATM a corrispondergli “la somma di euro 7.170,16, al lordo di ritenute fiscali
2 e previdenziali, a titolo di differenze retributive tra quanto percepito quale Operatore Tecnico
(parametro 170) e quanto dovuto per le mansioni superiori svolte di Capo Operatori
(parametro 188) dal 20/9/2004 al 22/3/2006 e dall'8/9/2006 al 13/10/2006, oltre interessi legali e rivalutazione dall'epoca di maturazione di ogni singolo credito e fino al soddisfo”, tenuto conto del breve lasso temporale (6 mesi) durante il quale l' con ordine di CP_1
servizio n. 19 del 23 marzo 2006, lo aveva indicato espressamente come Capo Operatori, corrispondendogli le relative differenze retributive.
La Suprema Corte, seppur con specifico riferimento al pubblico impiego privatizzato (ma il principio, di portata generale, ben può applicarsi anche nella fattispecie), ha precisato che “il giudicato maturato rispetto a periodi in cui è stato riconosciuto il diritto a tali retribuzioni superiori, per esservi stato esercizio delle corrispondenti mansioni, non pone a carico del datore di lavoro l'onere di allegare e dimostrare, rispetto ai periodi successivi, per i quali il lavoratore rivendichi il persistere del diritto alle differenze retributive, il verificarsi di mutamenti fattuali, spettando al lavoratore la prova in concreto di avere continuato a svolgere mansioni superiori rispetto a quelle di inquadramento. Il pregresso giudicato può peraltro risultare vincolante, una volta accertato il reiterarsi dell'esercizio della medesima attività e a condizione del permanere della medesima disciplina collettiva, rispetto alla qualificazione di tale attività come inerente mansioni superiori ed alle conseguenza retributive che ne derivano;
inoltre, quanto precedentemente accertato, può costituire dato istruttorio utilizzabile, ove ritenuto utile e pertinente, per l'apprezzamento giudiziale, in sé del tutto autonomo, relativo al periodo oggetto della nuova controversia” (cfr. Cass. n. 18901/2019).
E nella specie, dalle dichiarazioni rese in questo giudizio dai testimoni escussi, intimati dal ricorrente , dipendente di ATM dal gennaio 1983 al 30 marzo 2019 con Testimone_1
qualifica di operatore di manutenzione presso il reparto carrozzeria, e autista Testimone_2
ATM fino al 2013 e, poi, addetto al reparto lattoneria per il periodo successivo) risulta che anche per il periodo successivo al 14 ottobre 2010 il abbia continuato a svolgere Parte_1
mansioni di responsabile del reparto , organizzando, coordinando e disciplinando i Parte_2
lavoratori che ne fanno parte e provvedendo “all'accertamento dell' entità e gravità delle avarie degli automezzi danneggiati;
all'individuazione degli interventi più opportuni da eseguire sui mezzi ed alla conseguente distribuzione del lavoro tra addetti alla secondo la Parte_2
tipologia e la difficoltà delle riparazioni da effettuare;
alla determinazione dei tempo per l esecuzione dei lavori stessi, partecipando comunque alle attività lavorative del gruppo;
alla redazione e sottoscrizione di schede di descrizione del danno e costo dei lavori di riparazione;
all'asseverazione dei preventivi di riparazione nei giudizi risarcitori per danni subiti dai mezzi durante la circolazione”.
3 Tali circostanze sono state confermate anche da , testimone Testimone_3
intimato dalla resistente e dipendente della stessa dal 2001 con mansioni prima di Capo officina
– reparto gommato, poi di responsabile di altro settore, il quale ha precisato che il Parte_1
“firmava licenze per nulla osta e permessi relativamente ai lavoratori del reparto Carrozzerie”
e che indicato dall' come il Capo reparto al quale lo stesso Testimone_4 CP_1
in qualità di Capo squadra, avrebbe dovuto fare riferimento unitamente a tutti gli Parte_1
agenti del reparto carrozzeria (cfr. disposizione di servizio n. 16 del 6 ottobre 2016), non faceva in realtà parte del reparto carrozzeria, ma di quello (circostanza riportata, anche, da Pt_3
e . Tes_1 Tes_2
Esse non risultano, inoltre, smentite da quanto riferito da altro teste Testimone_5
intimato dalla resistente e da questa assunto quale direttore di esercizio tranvia in data 1 gennaio
2015, il quale ha riferito che il come gli altri addetti al reparto, svolgeva unicamente Parte_1
“lavori di riparazione di autobus e piccoli ritocchi”, che “l'accertamento delle avarie veniva gestito dal Sig. ” e che “il Capo Operatore sovraintende tutte le attività di Pt_4 CP_2
Officine tra cui quelle di lattoneria”, limitandosi per il resto a dichiarare di non ricordare “se il ricorrente firmasse il nulla osta”, né la qualifica dallo stesso posseduta.
Trattasi, tuttavia, di dichiarazioni limitate al solo periodo giugno/luglio 2015 – maggio
2020, dunque in gran parte successivo a quello oggetto di giudizio (14 ottobre 2010-30 aprile
2018), e soprattutto contrastanti con quanto riferito dagli altri testimoni e smentite dalla documentazione in atti.
Il ricorrente ha, infatti, prodotto copia di diverse note dell'ATM a firma del capo officina, del coordinatore A.M. o del direttore generale, nonché di alcune schede contenenti i preventivi per la riparazione dei mezzi, dalle quali risulta che egli veniva indicato dalla stessa Azienda tra i capi reparto (cfr. note prot. n. 20627 del 22 novembre 2011 e n. 1555 del 25 gennaio 2011 e disposizione di servizio n. 9 del 7 ottobre 2014), in particolare quale responsabile del reparto lattoneria (cfr. nota prot. n. 4559 del 14 marzo 2012 e n. 4136 del 15 marzo 2013), e ciò anche per il periodo successivo al 2015 (cfr. schede preventivi del 14 giugno 2016 e del 25 settembre
2017).
Dall'esame dell'accordo di rinnovo del c.c.n.l. degli autoferrotranvieri per il periodo
2000-2003 risulta che rientrano nel profilo di operatore tecnico (parametro 170) i “lavoratori che, in possesso di adeguata esperienza professionale, operano, con margini di autonomia, in attività tecniche e/o tecnico/manuali che richiedono particolare perizia e responsabilità, anche intervenendo con autonomia operativa in linea. Controllano e coordinano ove previsto dalla funzione attribuita dall'azienda l'attività di lavoratori di livello inferiore, partecipando
4 all'attività lavorativa della squadra e sovraintendono altresì alla sede e all'armamento di linee ad impianto fisso”.
Sono riconducibili, invece, al profilo di Capo Operatori (parametro 188) “i lavoratori che, in possesso di adeguate conoscenze e capacità professionali, svolgono attività di significativo contenuto tecnico-operativo nonché funzioni di coordinamento di un gruppo organizzato di operai partecipando, altresì, alle attività lavorative dello stesso”; profilo nel quale rientrano pienamente le accertate mansioni svolte.
Nulla è poi stato eccepito dalla resistente quanto all'effettivo svolgimento di tali mansioni da parte del ricorrente né alla riferibilità delle stesse al superiore profilo di Capo operatori
(parametro 188), la quale si è limitata a evidenziare l'assenza di un ordine scritto rilasciato dal direttore dell'ATM di adibizione del ricorrente alle funzioni di grado superiore (requisito previsto dall'art. 18 R.D. n. 148/1931 ai fini del riconoscimento del diritto all'inquadramento superiore, qui però non richiesto dal lavoratore), nonché la mancata previsione nella nuova pianta organica del personale ATM di tale profilo nelle strutture officina meccanica e lattoneria
(strumento approvato dal C.d.A. solo con delibera n. 9 del 2 marzo 2017 e del quale l' CP_1
ha prodotto unicamente uno stralcio di due pagine, ad esso non esplicitamente riconducibili e da cui non risulta comunque in maniera chiara l'organizzazione dell'officina carrozzeria/lattoneria).
Ne deriva che va riconosciuto il diritto di alle reclamate differenze Parte_1
retributive.
3.- Va a questo punto esaminata l'eccezione di prescrizione quinquennale tempestivamente sollevata dall' CP_1
Secondo il più recente orientamento della giurisprudenza di legittimità (v. Cass. n.
26246/2022, ribadito da ultimo da Cass. n. 18008/2024) “il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, come modulato per effetto della l. n. 92 del 2012 e del d.lgs n. 23 del 2015, mancando dei presupposti di predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e di una loro tutela adeguata, non è assistito da un regime di stabilità, sicché, per tutti quei diritti che non siano prescritti al momento di entrata in vigore della l. n. 92 del 2012 (18 luglio 2012), il termine di prescrizione decorre, a norma del combinato disposto degli artt. 2948, n. 4, e 2935
c.c., dalla cessazione del rapporto di lavoro”.
Tale principio trova applicazione anche nel caso di specie, avendo la Corte chiarito che la prescrizione decorre “in corso di rapporto, esclusivamente quando la reintegrazione, non soltanto sia, ma appaia la sanzione "contro ogni illegittima risoluzione" nel corso dello svolgimento in fatto del rapporto stesso: così come accade per i lavoratori pubblici e come era
5 nel vigore del testo dell'art. 18, anteriore alla L. n. 92 del 2012, per quei lavoratori cui la norma si applicava”.
La natura privatistica del rapporto non è qui esclusa dalla peculiare natura dell'azienda municipalizzata, posto che, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, le relazioni intersoggettive instaurate dalle aziende municipalizzate, tra le quali rientra pacificamente l'ATM, ricadono nel dominio di diritto privato, sicché in tale ambito - e, dunque, anche con riferimento ai rapporti di lavoro e alla loro cessazione - esse agiscono non quali pubbliche amministrazioni, ma con i poteri tipici del datore di lavoro privato “che si estrinsecano pertanto con atti di natura negoziale, collocandosi il potere pubblicistico di organizzazione all'esterno di tale rapporto” (cfr. ex multis Cass. n. 7955/2002).
Ne consegue che alla data di notifica del ricorso introduttivo (23 giugno 2018) il termine di prescrizione quinquennale non era maturato, trattandosi di crediti maturati dal 2010 ed essendo il relativo rapporto ancora in essere.
4.- In ordine al quantum, il nominato consulente tecnico d'ufficio, dr.ssa , ha Per_1
quantificato le somme spettanti al a titolo di differenza tra il trattamento economico Parte_1
percepito nel parametro 170 di appartenenza e quello dovuto per le mansioni superiori svolte nel parametro 188 dal 10 ottobre 2010 al 30 aprile 2018 in complessivi 15.501,01 euro, al lordo di ritenute previdenziali e fiscali.
Le conclusioni cui è giunto il predetto consulente, coerentemente al quesito posto, con procedimenti immuni da vizi logico-giuridici e adeguatamente illustrati da tabelle riepilogative facilmente verificabili, sono rimaste prive di censure specifiche e risultano condivisibili.
L'ATM resistente va, dunque, condannata al pagamento in favore dell'istante del superiore importo lordo, maggiorato degli interessi legali e della rivalutazione monetaria dalla maturazione al soddisfo.
5.- Le spese del giudizio seguono la soccombenza e, ai sensi del D.M. n. 55/2014 e s.m.i. si liquidano, tenuto conto del valore e dell'attività svolta, in 5.388 euro, oltre accessori.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando,
1) condanna l' a corrispondere in favore di la Parte_5 Parte_1
somma complessiva lorda di 15.501,01 euro, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al soddisfo, a titolo di differenze retributive maturate dal 10 ottobre 2010 al 30 aprile
2018 per lo svolgimento di mansioni superiori di “capo operatori”, inquadrabili nel parametro
188;
6 2) condanna, altresì, detta a rimborsargli le spese del giudizio, liquidate in 5.388 CP_1
euro, oltre spese generali, iva e cpa.
Messina, 28.5.2025
Il Giudice del Lavoro
Valeria Totaro
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