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Sentenza 4 dicembre 2024
Sentenza 4 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ravenna, sentenza 04/12/2024, n. 294 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ravenna |
| Numero : | 294 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2024 |
Testo completo
N. R.G. 1877/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAVENNA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Mariapia Parisi Presidente dott.ssa Elena Orlandi Giudice rel. e est. dott. Pierpaolo Galante Giudice
ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1877/2024 promossa da:
(C.F.: ), nata a [...] il [...], residente in [...]C.F._1
Ravenna (RA) fraz. Massa Castello (RA), Via Fiumicello n. 20, con il patrocinio dell'avv. FRANCESCA GIARDINI ed elettivamente domiciliata presso il suo studio, sito a Ravenna, Viale Randi n. 92 e (C.F.: ), nato a [...] il [...], residente a [...]C.F._2
Russi (RA), Via Benedetti n. 15, con il patrocinio dell'avv. KATIA DELLE TASSE ed elettivamente domiciliato presso il suo studio, sito a Ravenna, Via Newton n. 30/A
- RICORRENTI -
e con l'intervento obbligatorio ex lege del PUBBLICO MINISTERO presso la Procura della Repubblica in sede.
OGGETTO: REGOLAMENTAZIONE ESERCIZIO RESPONSABILITÁ GENITORIALE FIGLI NATI FUORI DAL MATRIMONIO
CONCLUSIONI All'udienza del 16.10.2024, le parti insistevano per l'omologa del ricorso. In data 24.05.2024 il Pubblico Ministero esprimeva parere favorevole all'accoglimento del ricorso.
pagina 1 di 4 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex artt. 337 bis ss. c.c. e 473-bis.51 c.p.c. depositato in data 07.05.2024, e Parte_1 [...] adivano l'intestato Tribunale deducendo di aver instaurato una relazione more uxorio, che, da tale Pt_2 unione, era nata a [...] in data [...] la figlia riconosciuta da entrambi i genitori, Persona_1 che, ormai da cinque anni, a causa del progressivo deteriorarsi dei rapporti personali, avevano deciso di porre fine alla loro relazione sentimentale e che, a seguito dell'interruzione della convivenza, la minore aveva continuato ad abitare con la madre presso l'abitazione dei genitori di quest'ultima, sita a Ravenna – fraz. Massa Castello (RA), via Fiumicello n. 20, mentre si era trasferito a vivere a Russi Parte_2
(RA), via Benedetti n. 15. Le parti davano quindi atto che era loro intenzione regolamentare compiutamente l'affidamento, i tempi di frequentazione e il mantenimento della minore e chiedevano pertanto al Tribunale di disciplinare i loro rapporti nell'interesse della figlia minore alle seguenti condizioni:
“1) la minore nata a [...] in data [...], C.F.: residente a [...]C.F._3
Ravenna – fraz. Massa Castello (RA) in Via Fiumicello n. 20, verrà affidata in via condivisa a entrambi i genitori;
2) la responsabilità genitoriale verrà esercitata in via condivisa da entrambi i genitori, che assumeranno di comune accordo le Pers decisioni di maggiore interesse relative al mantenimento, all'istruzione, all'educazione e alla salute della figlia tenendo conto delle sue capacità, inclinazioni naturali e aspirazioni. Le decisioni relative alle questioni di ordinaria amministrazione verranno invece assunte in via autonoma dal genitore con il quale la figlia si troverà di volta in volta;
3) la minore continuerà a essere collocata prevalentemente, anche ai fini della residenza anagrafica, presso la Persona_1 madre, attualmente residente presso l'abitazione sita a Ravenna – fraz. Massa Castello (RA) in Via Fiumicello n. 20. Qualora la Sig.ra dovesse cambiare abitazione e trasferire la propria residenza, entro i confini della Parte_1
Romagna, la minore seguirà la madre e manterrà presso di lei la residenza, previa comunicazione a Parte_2
4) la frequentazione paterna, a partire dalla sottoscrizione del presente atto, verrà regolata come segue:
− il Sig. terrà con sé la figlia a weekend alternati, dal venerdì all'uscita da scuola sino alla domenica alle ore Pt_2
21:00, con obbligo di riaccompagno presso l'abitazione materna;
− tutte le settimane, il Sig. terrà con sé la figlia il martedì, dall'uscita da scuola all'indomani mattina, con obbligo Pt_2 di riaccompagno presso la scuola (oppure, in periodo non scolastico, presso l'abitazione materna;
− nel periodo estivo, il Sig. potrà tenere con sé la figlia due settimane, anche non consecutive, previo accordo con la Pt_2 Pers Sig.ra sul periodo. Circa le festività, il Sig. avrà diritto di tenere con sé una settimana durante le Pt_1 Pt_2 Pers vacanze natalizie;
ad anni alterni, trascorrerà la domenica di Pasqua con l'uno/a ed il lunedì di Pasquetta con l'altro/a; il 25 aprile con l'uno/a ed il 1° maggio con l'altro/a. Durante i periodi di vacanza, verranno garantiti contatti telefonici e/o videochiamatequotidiane con l'altro genitore. Dovrà inoltre esser comunicato con congruo preavviso il luogo di vacanza ove verrà condotta la minore. Resta inteso che e potranno variare in ogni momento, di comune accordo e sulla base dei Parte_1 Parte_2 reciproci impegni personali/lavorativi, i suesposti tempi di frequentazione;
tuttavia, in assenza di accordo, rimarrà in vigore il calendario sopra stabilito;
5) tenuto conto delle condizioni patrimoniali ed economiche dei ricorrenti, nonché dei tempi di frequentazione della figlia, provvederà a corrispondere , a partire dalla sottoscrizione del presente atto, la somma Parte_2 Parte_1 Pers mensile di €. 350,00 (trecentocinquanta/00) a titolo di contributo al mantenimento della figlia Tale somma dovrà essere corrisposta entro il giorno 15 di ogni mese e rivalutata annualmente secondo gli indici ISTAT dei prezzi al consumo, come per legge;
pagina 2 di 4 6) provvederà, altresì, a partire dalla sottoscrizione del presente atto, a contribuire nella misura del 50% al Parte_2 Pers pagamento delle spese straordinarie relative alla figlia così come individuate dal Protocollo del Tribunale di Ravenna e di seguito specificate: A)SPESE CHE NON NECESSITANO DI PREVENTIVO ACCORDO TRA I GENITORI e che devono essere rimborsate dal genitore che non le ha sostenute, previa esibizione della documentazione fiscale giustificativa da parte dell'altro: -spese scolastiche (tasse, libri di testo, materiale di corredo di inizio anno, gite, trasporto pubblico da e per la scuola);
-spese parascolastiche (pre-scuola e doposcuola unicamente nei casi di incompatibilità dell'orario scolastico ordinario del figlio con l'orario lavorativo di entrambi i genitori e qualora non vi siano altri familiari disponibili e/o idonei;
babysitter e centri estivi unicamente nel caso in cui sia necessario per esigenze lavorative di entrambi i genitori e non vi siano altri familiari disponibili e/o idonei);
-spese mediche sanitarie (tickets, visite specialistiche, farmaci con esclusione di quelli da banco se non specificamente prescritti, interventi chirurgici indifferibili, spese ortodontiche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite SSN;
cicli di psicoterapia e logopedia unicamente qualora le problematiche psico/fisiche presentate dal figlio siano diagnosticate dal medico di base e necessitino delle suddette terapie, prescritte dal medico). B) SPESE CHE DEVONO ESSERE PREVENTIVAMENTE CONCORDATE TRA I GENITORI: - spese scolastiche (rette di scuole private ed eventuali spese alloggiative per studi fuori sede di università pubbliche e private, ripetizioni); -spese parascolastiche (doposcuola e centri estivi qualora opportuno per l'educazione del figlio, indipendentemente dalla disponibilità di uno o di entrambi i genitori e di altri familiari;
viaggi di istruzione in genere, anche se organizzati dalla scuola, ivi compresi corsi di lingua straniera o di informatica); -spese medico sanitarie (tutte quelle non effettuate tramite SSN;
cicli di psicoterapia e qualora di semplice ausilio al figlio in assenza di problematiche psico/fisiche diagnosticate); -spese ludiche, sportive e artistiche (vacanze trascorse senza i genitori;
acquisto/manutenzione straordinaria di auto, moto, motorino;
attività sportiva comprensiva dell'attrezzatura e di quant'altro necessario per lo svolgimento dell'attività stessa;
corsi artistici quali danza, musica, pittura ed altro). In riferimento alle spese straordinarie da concordare, a fronte di una pronta richiesta scritta di uno dei genitori, l'altro dovrà manifestare tempestivamente (ovvero nei tempi necessari e adeguati al tipo di richiesta), sempre per iscritto e con esplicita motivazione, l'eventuale dissenso;
in difetto, il silenzio sarà inteso come assenso alla richiesta;
7) l'assegno unico e universale per i figli verrà percepito da ciascun genitore nella misura del 50%;
8) i genitori si rilasciano sin d'ora reciproco consenso per il rilascio ed il rinnovo di passaporto per quanto attiene alla figlia;
9) le spese del presente procedimento sono compensate integralmente tra le parti e ciascuna provvederà a remunerare il proprio difensore, secondo gli accordi assunti con lo stesso”. Con decreto emesso in data 20.5.2024, il Giudice relatore delegato fissava udienza in data 16.10.2024 e ordinava la trasmissione degli atti al Pubblico Ministero presso la Procura di Ravenna per il parere previsto dall'art. 473-bis.51 c.p.c.. In data 24.05.2024 il Pubblico Ministero esprimeva parere favorevole all'accoglimento del ricorso. All'udienza del 16.10.2024 il sig. la sig.ra dichiaravano di confermare le condizioni di cui Pt_2 Pt_1 al ricorso congiunto e i loro difensori insistevano per l'omologa del ricorso. Il Giudice delegato rimetteva la causa al Collegio per la decisione. Tanto premesso in relazione allo svolgimento del procedimento, reputa il Collegio che, ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c., non vi siano motivi ostativi all'omologazione delle condizioni indicate nel ricorso Pers congiunto relative all'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti della figlia minore in quanto le medesime appaiono adeguate, non risultano contrarie alla legge o all'ordine pubblico e sono conformi all'interesse della minore, come disciplinato dalle norme positive. Come da richiesta sul punto, le spese di lite vengono compensate tra le parti.
pagina 3 di 4
P.Q.M.
Il Tribunale di Ravenna, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando con l'intervento del Pubblico Ministero, visti gli artt. 337 bis ss. c.c. e l'art. 473-bis.51 c.p.c., in accoglimento del ricorso congiunto proposto da e così decide: Parte_1 Parte_3
- OMOLOGA le condizioni concordate tra le parti nel ricorso, come riportate in parte motiva e da intendersi qui trascritte;
- COMPENSA le spese di lite tra le parti. Così deciso in Ravenna, nella Camera di Consiglio del 18.11.2024.
Il Giudice estensore Il Presidente dott.ssa Elena Orlandi dott.ssa Mariapia Parisi
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAVENNA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Mariapia Parisi Presidente dott.ssa Elena Orlandi Giudice rel. e est. dott. Pierpaolo Galante Giudice
ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1877/2024 promossa da:
(C.F.: ), nata a [...] il [...], residente in [...]C.F._1
Ravenna (RA) fraz. Massa Castello (RA), Via Fiumicello n. 20, con il patrocinio dell'avv. FRANCESCA GIARDINI ed elettivamente domiciliata presso il suo studio, sito a Ravenna, Viale Randi n. 92 e (C.F.: ), nato a [...] il [...], residente a [...]C.F._2
Russi (RA), Via Benedetti n. 15, con il patrocinio dell'avv. KATIA DELLE TASSE ed elettivamente domiciliato presso il suo studio, sito a Ravenna, Via Newton n. 30/A
- RICORRENTI -
e con l'intervento obbligatorio ex lege del PUBBLICO MINISTERO presso la Procura della Repubblica in sede.
OGGETTO: REGOLAMENTAZIONE ESERCIZIO RESPONSABILITÁ GENITORIALE FIGLI NATI FUORI DAL MATRIMONIO
CONCLUSIONI All'udienza del 16.10.2024, le parti insistevano per l'omologa del ricorso. In data 24.05.2024 il Pubblico Ministero esprimeva parere favorevole all'accoglimento del ricorso.
pagina 1 di 4 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex artt. 337 bis ss. c.c. e 473-bis.51 c.p.c. depositato in data 07.05.2024, e Parte_1 [...] adivano l'intestato Tribunale deducendo di aver instaurato una relazione more uxorio, che, da tale Pt_2 unione, era nata a [...] in data [...] la figlia riconosciuta da entrambi i genitori, Persona_1 che, ormai da cinque anni, a causa del progressivo deteriorarsi dei rapporti personali, avevano deciso di porre fine alla loro relazione sentimentale e che, a seguito dell'interruzione della convivenza, la minore aveva continuato ad abitare con la madre presso l'abitazione dei genitori di quest'ultima, sita a Ravenna – fraz. Massa Castello (RA), via Fiumicello n. 20, mentre si era trasferito a vivere a Russi Parte_2
(RA), via Benedetti n. 15. Le parti davano quindi atto che era loro intenzione regolamentare compiutamente l'affidamento, i tempi di frequentazione e il mantenimento della minore e chiedevano pertanto al Tribunale di disciplinare i loro rapporti nell'interesse della figlia minore alle seguenti condizioni:
“1) la minore nata a [...] in data [...], C.F.: residente a [...]C.F._3
Ravenna – fraz. Massa Castello (RA) in Via Fiumicello n. 20, verrà affidata in via condivisa a entrambi i genitori;
2) la responsabilità genitoriale verrà esercitata in via condivisa da entrambi i genitori, che assumeranno di comune accordo le Pers decisioni di maggiore interesse relative al mantenimento, all'istruzione, all'educazione e alla salute della figlia tenendo conto delle sue capacità, inclinazioni naturali e aspirazioni. Le decisioni relative alle questioni di ordinaria amministrazione verranno invece assunte in via autonoma dal genitore con il quale la figlia si troverà di volta in volta;
3) la minore continuerà a essere collocata prevalentemente, anche ai fini della residenza anagrafica, presso la Persona_1 madre, attualmente residente presso l'abitazione sita a Ravenna – fraz. Massa Castello (RA) in Via Fiumicello n. 20. Qualora la Sig.ra dovesse cambiare abitazione e trasferire la propria residenza, entro i confini della Parte_1
Romagna, la minore seguirà la madre e manterrà presso di lei la residenza, previa comunicazione a Parte_2
4) la frequentazione paterna, a partire dalla sottoscrizione del presente atto, verrà regolata come segue:
− il Sig. terrà con sé la figlia a weekend alternati, dal venerdì all'uscita da scuola sino alla domenica alle ore Pt_2
21:00, con obbligo di riaccompagno presso l'abitazione materna;
− tutte le settimane, il Sig. terrà con sé la figlia il martedì, dall'uscita da scuola all'indomani mattina, con obbligo Pt_2 di riaccompagno presso la scuola (oppure, in periodo non scolastico, presso l'abitazione materna;
− nel periodo estivo, il Sig. potrà tenere con sé la figlia due settimane, anche non consecutive, previo accordo con la Pt_2 Pers Sig.ra sul periodo. Circa le festività, il Sig. avrà diritto di tenere con sé una settimana durante le Pt_1 Pt_2 Pers vacanze natalizie;
ad anni alterni, trascorrerà la domenica di Pasqua con l'uno/a ed il lunedì di Pasquetta con l'altro/a; il 25 aprile con l'uno/a ed il 1° maggio con l'altro/a. Durante i periodi di vacanza, verranno garantiti contatti telefonici e/o videochiamatequotidiane con l'altro genitore. Dovrà inoltre esser comunicato con congruo preavviso il luogo di vacanza ove verrà condotta la minore. Resta inteso che e potranno variare in ogni momento, di comune accordo e sulla base dei Parte_1 Parte_2 reciproci impegni personali/lavorativi, i suesposti tempi di frequentazione;
tuttavia, in assenza di accordo, rimarrà in vigore il calendario sopra stabilito;
5) tenuto conto delle condizioni patrimoniali ed economiche dei ricorrenti, nonché dei tempi di frequentazione della figlia, provvederà a corrispondere , a partire dalla sottoscrizione del presente atto, la somma Parte_2 Parte_1 Pers mensile di €. 350,00 (trecentocinquanta/00) a titolo di contributo al mantenimento della figlia Tale somma dovrà essere corrisposta entro il giorno 15 di ogni mese e rivalutata annualmente secondo gli indici ISTAT dei prezzi al consumo, come per legge;
pagina 2 di 4 6) provvederà, altresì, a partire dalla sottoscrizione del presente atto, a contribuire nella misura del 50% al Parte_2 Pers pagamento delle spese straordinarie relative alla figlia così come individuate dal Protocollo del Tribunale di Ravenna e di seguito specificate: A)SPESE CHE NON NECESSITANO DI PREVENTIVO ACCORDO TRA I GENITORI e che devono essere rimborsate dal genitore che non le ha sostenute, previa esibizione della documentazione fiscale giustificativa da parte dell'altro: -spese scolastiche (tasse, libri di testo, materiale di corredo di inizio anno, gite, trasporto pubblico da e per la scuola);
-spese parascolastiche (pre-scuola e doposcuola unicamente nei casi di incompatibilità dell'orario scolastico ordinario del figlio con l'orario lavorativo di entrambi i genitori e qualora non vi siano altri familiari disponibili e/o idonei;
babysitter e centri estivi unicamente nel caso in cui sia necessario per esigenze lavorative di entrambi i genitori e non vi siano altri familiari disponibili e/o idonei);
-spese mediche sanitarie (tickets, visite specialistiche, farmaci con esclusione di quelli da banco se non specificamente prescritti, interventi chirurgici indifferibili, spese ortodontiche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite SSN;
cicli di psicoterapia e logopedia unicamente qualora le problematiche psico/fisiche presentate dal figlio siano diagnosticate dal medico di base e necessitino delle suddette terapie, prescritte dal medico). B) SPESE CHE DEVONO ESSERE PREVENTIVAMENTE CONCORDATE TRA I GENITORI: - spese scolastiche (rette di scuole private ed eventuali spese alloggiative per studi fuori sede di università pubbliche e private, ripetizioni); -spese parascolastiche (doposcuola e centri estivi qualora opportuno per l'educazione del figlio, indipendentemente dalla disponibilità di uno o di entrambi i genitori e di altri familiari;
viaggi di istruzione in genere, anche se organizzati dalla scuola, ivi compresi corsi di lingua straniera o di informatica); -spese medico sanitarie (tutte quelle non effettuate tramite SSN;
cicli di psicoterapia e qualora di semplice ausilio al figlio in assenza di problematiche psico/fisiche diagnosticate); -spese ludiche, sportive e artistiche (vacanze trascorse senza i genitori;
acquisto/manutenzione straordinaria di auto, moto, motorino;
attività sportiva comprensiva dell'attrezzatura e di quant'altro necessario per lo svolgimento dell'attività stessa;
corsi artistici quali danza, musica, pittura ed altro). In riferimento alle spese straordinarie da concordare, a fronte di una pronta richiesta scritta di uno dei genitori, l'altro dovrà manifestare tempestivamente (ovvero nei tempi necessari e adeguati al tipo di richiesta), sempre per iscritto e con esplicita motivazione, l'eventuale dissenso;
in difetto, il silenzio sarà inteso come assenso alla richiesta;
7) l'assegno unico e universale per i figli verrà percepito da ciascun genitore nella misura del 50%;
8) i genitori si rilasciano sin d'ora reciproco consenso per il rilascio ed il rinnovo di passaporto per quanto attiene alla figlia;
9) le spese del presente procedimento sono compensate integralmente tra le parti e ciascuna provvederà a remunerare il proprio difensore, secondo gli accordi assunti con lo stesso”. Con decreto emesso in data 20.5.2024, il Giudice relatore delegato fissava udienza in data 16.10.2024 e ordinava la trasmissione degli atti al Pubblico Ministero presso la Procura di Ravenna per il parere previsto dall'art. 473-bis.51 c.p.c.. In data 24.05.2024 il Pubblico Ministero esprimeva parere favorevole all'accoglimento del ricorso. All'udienza del 16.10.2024 il sig. la sig.ra dichiaravano di confermare le condizioni di cui Pt_2 Pt_1 al ricorso congiunto e i loro difensori insistevano per l'omologa del ricorso. Il Giudice delegato rimetteva la causa al Collegio per la decisione. Tanto premesso in relazione allo svolgimento del procedimento, reputa il Collegio che, ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c., non vi siano motivi ostativi all'omologazione delle condizioni indicate nel ricorso Pers congiunto relative all'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti della figlia minore in quanto le medesime appaiono adeguate, non risultano contrarie alla legge o all'ordine pubblico e sono conformi all'interesse della minore, come disciplinato dalle norme positive. Come da richiesta sul punto, le spese di lite vengono compensate tra le parti.
pagina 3 di 4
P.Q.M.
Il Tribunale di Ravenna, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando con l'intervento del Pubblico Ministero, visti gli artt. 337 bis ss. c.c. e l'art. 473-bis.51 c.p.c., in accoglimento del ricorso congiunto proposto da e così decide: Parte_1 Parte_3
- OMOLOGA le condizioni concordate tra le parti nel ricorso, come riportate in parte motiva e da intendersi qui trascritte;
- COMPENSA le spese di lite tra le parti. Così deciso in Ravenna, nella Camera di Consiglio del 18.11.2024.
Il Giudice estensore Il Presidente dott.ssa Elena Orlandi dott.ssa Mariapia Parisi
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