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Sentenza 2 luglio 2025
Sentenza 2 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 02/07/2025, n. 1127 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 1127 |
| Data del deposito : | 2 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale di Reggio Calabria, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del giudice, dott.ssa Antonella Stilo, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1343/2023 del Registro Generale Contenzioso, avente ad oggetto “Bancari (deposito bancario, cassetta di sicurezza, apertura di credito bancario, anticipazione bancaria, conto corrente bancario, sconto bancario)”, introitata per la decisione con ordinanza ex art. 127 ter c.p.c. del 24.03.2025, previa assegnazione alle parti di termine di sessanta giorni per lo scambio di comparse conclusionali e di successivo termine di venti giorni per lo scambio delle memorie di replica, promossa da
, nato a [...] il Parte_1
04/07/01977 (c.f.: ), rappresentato e difeso dall'avv. C.F._1
Silvio Lucisano, opponente nei confronti di in persona del legale rappresentante pro tempore Controparte_1
con sede legale in Conegliano (TV), Via Vittorio Alfieri n. 1, codice fiscale, partita I.V.A. e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Treviso n.
1 , in persona della procuratrice con sede legale in P.IVA_1 CP_2
Messina, Via Bonsignore n. 1, C.F. e P.I. , in persona del P.IVA_2
legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, dall'avv. Alessandro Barbaro e dall'avv. Mario Anzà, opposta
Conclusioni delle parti: come si si dà atto nell'ordinanza del
24.03.2025, soltanto i procuratori dell'opposta hanno precisato le conclusioni nei termini che seguono: “Voglia l'On.le Tribunale adito, disattesa e respinta ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, Nel merito, rigettare l'opposizione, poiché totalmente infondata, generica e dilatoria in fatto e diritto, nonché le domande tutte ivi spiegate, con conferma dell'opposto Decreto ingiuntivo e, per l'effetto, condannare l'opponente al pagamento delle somme ingiunte, oltre interessi come da domanda o in via gradata, nell'ipotesi di revoca del decreto ingiuntivo opposto, condannare
l'opponente al pagamento delle somme pari ad €12.984,63 oltre interessi e spese. In ogni caso con integrale vittoria di spese e compenso professionale”.
§§§
In fatto ed in diritto
§1. Con il decreto ingiuntivo n. 272/2023 emesso dal Tribunale di
Reggio Calabria il 27/02/2023 è stato ingiunto a Parte_1
il pagamento in favore della quale procuratrice
[...] CP_2
della della somma di €13.217,36, oltre interessi e Controparte_1
spese del procedimento monitorio, e ciò in relazione ad un rapporto contrattuale originariamente intercorso con Unicredit Family Financing
Bank Spa.
2 §2. Avverso tale decreto ha proposto opposizione Parte_1
, deducendo:
[...]
-che la pretesa azionata in giudizio dalla procuratrice della società cessionaria del credito non appare provata e certa nel suo ammontare;
-che, inoltre, il consumatore ha acquistato al momento della sottoscrizione della proposta contrattuale un prodotto assicurativo con riferimento al quale non ha avuto mai né la copia del contratto né delle condizioni generali effettivamente applicate né della Nota Illustrativa;
-che detti documenti non sono stati inviati neanche a seguito di richiesta formale;
-che tali condotte sono state adottate sia dalla società finanziatrice
(Unicredit Spa) che dalla in violazione delle regole generali di CP_3
correttezza e buona fede nell'esecuzione del contratto di cui agli art. 1175 e
1375 c.c., nonché in violazione della normativa di cui al D.Lgs. n. 206/05 e s.m.i. (Codice del Consumo);
-che anche dall'esame dell'estratto conto partitario allegato al ricorso per decreto ingiuntivo emerge la violazione delle regole generali di correttezza e buona fede nell'esecuzione del contratto e di quelle contenute nel Codice del Consumo;
-che sono state, infatti, conteggiate e richieste spese a vario titolo tra cui
“commissioni di sollecito”, “incasso spese recupero credi”, oltreché interessi di mora;
-che le richieste avanzate a titolo di commissioni di sollecito (che si ripetono per ogni rata scaduta ed impagata) ed incasso spese recupero crediti non sono comprovate, atteso che non vi è stato alcun sollecito né azione di recupero crediti;
3 -che, in ogni caso, l'estratto conto partitario reca l'indicazione del debito nella misura di €9.466,34 al 13/12/2014, ma poi la pretesa creditoria è azionata, come da certificazione del credito ex art. 50 TUB, nella misura di
€13.217,36, e non è dato comprendere come si sia pervenuti a tale somma;
-che il credito ingiunto si appalesa, quindi, privo del requisito della
“certezza”;
-che un'ulteriore violazione delle regole generali menzionate e di quelle contemplate dal Codice del Consumo è costituita dalla proposta e stipula della polizza assicurativa il cui premio è consistito in una somma rilevante pari a circa il 5% dell'importo finanziato (somma da considerare per il calcolo del tasso effettivamente applicato);
-che, inoltre, con riguardo alla polizza assicurativa (per la quale non vi era, tra l'altro, alcuna limitazione delle rate rimborsabili, come sostenuto dalla nella comunicazione del 25/06/2014), si ritiene responsabile il CP_3
soggetto promotore del finanziamento, ossia la Unicredit Familiy Financing
Bank Spa, atteso che il consumatore non ha mai avuto alcun rapporto diretto con la , se non per richiederne l'intervento quando si è CP_3
verificato il rischio assicurato, ossia la perdita incolpevole del lavoro e per chiedere copia delle condizioni contrattuali mai inviate;
-che, invero, all'atto della sottoscrizione della proposta di finanziamento e dell'acquisto dell'autovettura presso la Super Cars di Sgrò Saverio, il consumatore aveva ricevuto rassicurazione che in caso di licenziamento per fatto non a lui imputabile, l'assicurazione lo avrebbe indennizzato per tutte le rate di finanziamento in scadenza finché sarebbe perdurato lo stato di disoccupazione involontaria;
-che ne consegue la violazione delle regole generali di correttezza e buona fede ed anche delle regole del Codice del Consumo perpetrata dal
4 soggetto finanziatore nel fornire le informazioni ed i documenti contrattuali al consumatore;
-che, infine, dall'applicazione degli interessi di ammortamento e degli interessi moratori, comprese le somme ottenute dal consumatore per spese d'istruttoria e polizza assicurativa CPI, si desume che sono stati applicati interessi ultra-legali, come tali non dovuti.
Ha chiesto, pertanto, di “revocare e/o annullare il Decreto Ingiuntivo opposto 272/2023 del 27/02/2023 reso nel procedimento iscritto al n.
3738/2022 R.G.A.C., previo accertamento e dichiarazione che il soggetto finanziatore ha applicato costi e condizioni non specificatamente pattuiti in sede di proposta ed accettazione del contratto e non sottoscritti specificatamente, applicando nel complesso interessi ultra-legali in violazione delle norme contemplate dal Codice del Consumo e dalle clausole generali di correttezza e buona fede nell'esecuzione del contratto contenute nel Codice Civile sia in relazione al finanziamento erogato che con riguardo alla Polizza assicurativa proposta al consumatore”; per effetto dell'accertamento e delle dichiarazioni di cui sopra, di “dichiarare che nulla è dovuto dall'opponente in relazione al contratto di finanziamento n. 1662865”; in via subordinata, di “rideterminare il debito dovuto dal consumatore espungendo le somme richieste a titolo d'interessi ultra-legali e di spese e/o costi non previsti in contratto e per l'effetto revocare il D.I. opposto”; di condannare, in ultimo, la controparte al pagamento di spese e compensi di giudizio.
§3. Si è costituita la e per essa quale mandataria Controparte_1
la resistendo all'opposizione e chiedendo, in via preliminare, CP_2
di “concedere ex art. 648 c.p.c. la provvisoria esecuzione del Decreto ingiuntivo n. 913/2022 del 05/10/2022 RG n. 2716/2022, trattandosi di
5 credito certo, liquido ed esigibile, e non risultando l'opposizione fondata su prova scritta, né essendo di pronta soluzione”; nel merito, di “rigettare
l'opposizione, poiché totalmente infondata, generica e dilatoria in fatto e diritto, nonché le domande tutte ivi spiegate, con conferma dell'opposto
Decreto ingiuntivo n. 913/2022 del 05/10/2022 RG n. 2716/2022 e, per
l'effetto, condannare l'opponente al pagamento delle somme ingiunte, oltre interessi come da domanda o in via gradata, nell'ipotesi che qui si esclude di revoca del decreto ingiuntivo opposto, condannare l'opponente al pagamento delle somme che risulteranno effettivamente dovute all'esito del giudizio oltre interessi e spese”; di condannare, infine, l'opponente al pagamento delle spese di lite.
§4. Nella memoria ex art. 183, comma 6, n. 3 c.p.c. l'opponente ha poi, tra l'altro, assunto che “appare dubbia … anche la titolarità in capo all'opposta del credito per cui è causa” ed ha modificato le conclusioni e domande articolate nell'atto di opposizione, chiedendo di “revocare e/o annullare il Decreto Ingiuntivo opposto 272/2023 del 27/02/2023 reso nel procedimento iscritto al n. 3738/2022 R.G.A.C., previo accertamento e dichiarazione che il soggetto finanziatore Unicredit. Family Financing
Bank Spa e per essa il suo intermediario e/o convenzionato
[...]
, non ha fornito corrette informazioni circa la Polizza Controparte_4
assicurativa CPI né ha consegnato al consumatore il documento riepilogativo degli obblighi degli intermediari, la dichiarazione sui dati essenziali dell'intermediario e la nota illustrativa sintetica sulle coperture offerte dalle polizze collettive;
ha applicato costi e condizioni non specificatamente pattuiti in sede di proposta ed accettazione del contratto e non sottoscritti specificatamente, applicando nel complesso interessi ultra- legali in violazione delle norme contemplate dal Codice del Consumo e
6 dalle clausole generali di correttezza e buona fede nell'esecuzione del contratto previste dal Codice Civile sia in relazione al finanziamento erogato che con riguardo alla Polizza assicurativa proposta al consumatore”; per effetto dell'accertamento e delle dichiarazioni di cui sopra, di “dichiarare che nulla è dovuto dall'opponente in relazione al contratto di finanziamento n. 1662865”; in via subordinata, di
“rideterminare il debito dovuto dal consumatore espungendo le somme richieste a titolo d'interessi ultra-legali e di spese e/o costi non previsti in contratto e per l'effetto revocare il D.I. opposto”.
§5. Dichiarata inammissibile l'istanza di parte opponente di chiamata in causa della e disattesa l'istanza ex art. 648 Controparte_5
c.p.c., la causa, istruita (non avendo avuto esito la mediazione) con la documentazione in atti e con l'espletamento di CTU, è stata introitata per la decisione con ordinanza ex art. 127 ter c.p.c. del 24.03.2025, concedendo alle parti termine di giorni sessanta per lo scambio di comparse conclusionali e di giorni venti per lo scambio delle memorie di replica.
§6. L'opposizione è meritevole solo di parziale accoglimento.
§7. Giova premettere ai fini della decisione che, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, la parte che intenda promuovere un giudizio deve non solo prospettare la propria legittimazione attiva, ma deve altresì dimostrare, sulla base dei criteri di cui all'art. 2697
c.c., la titolarità della posizione giuridica soggettiva di cui chiede tutela. Le
Sezioni Unite hanno, infatti, affermato che “La titolarità della posizione soggettiva, attiva o passiva, vantata in giudizio è un elemento costitutivo della domanda ed attiene al merito della decisione, sicché spetta all'attore allegarla e provarla, salvo il riconoscimento, o lo svolgimento di difese incompatibili con la negazione, da parte del convenuto, sicché, in
7 coerenza, le contestazioni, da parte di quest'ultimo, della titolarità del rapporto controverso dedotta, hanno natura di mere difese, proponibili in ogni fase del giudizio, senza che l'eventuale contumacia o tardiva costituzione assuma valore di non contestazione o alteri la ripartizione degli oneri probatori, poiché, al contempo, la carenza di titolarità, attiva o passiva, del rapporto controverso è rilevabile d'ufficio dal giudice se risultante dagli atti di causa” (Cass., sez. un., n. 2951 del 2016).
E' allora evidente che nel caso di specie va in primis verificata la sussistenza o meno della titolarità del diritto di credito contestato in capo all'opposta.
§7.1- Ciò premesso, con specifico riguardo alla cessione di crediti in blocco ex art. 58 TUB è da rilevare che la S.C., con l'ordinanza n. 17944 del 22 giugno 2023, ha affrontato e risolto gli aspetti relativi all'onere della prova circa la titolarità attiva in capo alla parte che assume di essere cessionaria del credito oggetto di ingiunzione (o, eventualmente, di esecuzione forzata) proprio con riferimento ad una vicenda del tutto analoga a quella di cui al presente giudizio. Nel caso sottoposto all'esame della Corte di cassazione, difatti, il ricorrente si doleva del rigetto del motivo di opposizione con il quale egli aveva contestato la legittimazione sostanziale della società intimante, la quale assumeva di avere acquistato la titolarità del credito oggetto dell'intimazione in base ad una serie di cessioni successive, lamentando che la Corte d'Appello avesse erroneamente ritenuto sufficiente, a tal fine, che egli fosse semplicemente stato reso edotto delle suddette cessioni, pur in mancanza di una effettiva prova delle stesse, nonché della prova che il credito intimato rientrasse tra quelli oggetto dell'operazione di cessione in blocco da ultimo intervenuta in favore della società intimante. Orbene, nella suddetta ordinanza la Corte
8 ha ritenuto opportuno effettuare le seguenti precisazioni: “In linea generale, ai fini della prova della cessione di un credito, benché non sia di regola necessaria la prova scritta, di certo non può ritenersi idonea, di per sé, la mera notificazione della stessa operata al debitore ceduto dal preteso cessionario ai sensi dell'art. 1264 c.c., quanto meno nel caso in cui sul punto il debitore ceduto stesso abbia sollevato una espressa e specifica contestazione, trattandosi, in sostanza, di una mera dichiarazione della parte interessata. Tale principio vale, ovviamente, in qualunque forma sia avvenuta la cessione e in qualunque forma sia avvenuta la relativa notificazione da parte del cessionario al ceduto;
quindi, almeno di regola, anche se la cessione sia avvenuta nell'ambito di un'operazione di cessione di crediti individuabili in blocco da parte di istituti bancari a tanto autorizzati e la notizia della cessione sia eventualmente stata data dalla banca cessionaria mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell'art. 58 T.U.B. I precedenti di questa Corte in cui pare farsi riferimento alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della notizia della cessione quale prova della stessa, vanno rettamente intesi. Sul punto, si deve certamente condividere, in diritto, quanto già espressamente e ripetutamente affermato nei vari precedenti in cui si è precisato che «una cosa è l'avviso della cessione - necessario ai fini dell'efficacia della cessione - un'altra la prova dell'esistenza di un contratto di cessione e del suo contenuto;
di conseguenza la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale esonera sì la cessionaria dal notificare la cessione al titolare del debito ceduto, ma, se individua il contenuto del contratto di cessione, non prova
l'esistenza di quest'ultima» ( così espressamente Cass., Sez. 3, Ordinanza n.
22151 del 05/09/2019; cfr. già in precedenza Cass., Sez. 1, Sentenza n.
5997 del 17/03/2006, Rv. 588138 - 01, secondo cui: «l'art. 58, secondo
9 comma, del d. lgs. 1 ° settembre 1993, n. 385, nel testo originario, applicabile "ratione temporis' ha inteso agevolare la realizzazione della cessione "in blocco" di rapporti giuridici, prevedendo, quale presupposto di efficacia della stessa ne confronti dei debitori ceduti, la pubblicazione di un avviso nella Gazzetta Ufficiale, e dispensando la banca cessionaria dall'onere di provvedere alla notifica della cessione alle singole controparti dei rapporti acquisiti;
tale adempimento, ponendosi sullo stesso piano di quelli prescritti in via generale dall'art. 1264 c.c., può essere validamente surrogato da questi ultimi e, segnatamente, dalla notificazione della cessione, che non è subordinata a particolari requisiti di forma, e può quindi aver luogo anche mediante l'atto di citazione con cui il cessionario intima il pagamento al debitore ceduto, ovvero nel corso del giudizio;
esso, comunque, è del tutto estraneo al perfezionamento della fattispecie traslativa, in quanto rileva al solo fine di escludere l'efficacia liberatoria del pagamento eseguito al cedente»), ovvero, più specificamente, che «la parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui all'art. 58 del d.lgs. n. 385 del
1993, ha anche l'onere di dimostrare l'inclusione del credito medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, salvo che il resistente non l'abbia esplicitamente
o implicitamente riconosciuta» (Cass., Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 24798 del
05/11/2020, Rv. 659464 - 01; Sez. 1, Sentenza n. 4116 del 02/03/2016, Rv.
638861 - 01). Va tenuto presente che: a) la prova della cessione di un credito non è, di regola, soggetta a particolari vincoli di forma;
dunque, la sua esistenza è dimostrabile con qualunque mezzo di prova, anche indiziario, e il relativo accertamento è soggetto alla libera valutazione del
10 giudice del merito, non sindacabile in sede di legittimità; b) opera, poi, certamente, in proposito, il principio di non contestazione;
c) va, comunque, sempre distinta la questione della prova dell'esistenza della cessione (e, più in generale, della fattispecie traslativa della titolarità del credito) dalla questione della prova dell'inclusione di un determinato credito nel novero di quelli oggetto di una operazione di cessione di crediti individuabili in blocco ai sensi dell'art. 58 T.U.B. Sulla base di tali ultime puntualizzazioni, si può certamente confermare, in primo luogo, che, in caso di cessione di crediti individuabili blocco ai sensi dell'art. 58 T.U.B., quando non sia contestata l'esistenza del contratto di cessione in sé, ma solo l'inclusione dello specifico credito controverso nell'ambito di quelli rientranti nell'operazione conclusa dagli istituti bancari, l'indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti, contenuta nell'avviso della cessione pubblicato dalla società cessionaria nella Gazzetta Ufficiale, può ben costituire adeguata prova dell'avvenuta cessione dello specifico credito oggetto di contestazione, laddove tali indicazioni siano sufficientemente precise e consentano, quindi, di ricondurlo con certezza tra quelli compresi nell'operazione di trasferimento in blocco, in base alle sue caratteristiche concrete. In tal caso, infatti, in mancanza di contestazioni specificamente dirette a negare l'esistenza del contratto di cessione, quest'ultimo non deve essere affatto dimostrato (in quanto i fatti non contestati devono considerarsi al di fuori del cd. thema probandum): il fatto da provare è costituito soltanto dall'esatta individuazione dell'oggetto della cessione
(più precisamente, della esatta corrispondenza tra le caratteristiche del credito controverso e quelle che individuano i crediti oggetto della cessione in blocco) e, pertanto, sotto tale limitato aspetto, le indicazioni contenute nell'avviso di cessione dei crediti in blocco pubblicato sulla
11 Gazzetta Ufficiale in relazione ad una operazione da ritenersi certamente esistente in quanto non contestata, possono ben essere valutate al fine di verificare se esse consentono o meno di ricondurre con certezza il credito di cui si controverte tra quelli trasferiti in blocco al preteso cessionario (di modo che, solo laddove tale riconducibilità non sia desumibile con certezza dalle suddette indicazioni sarà necessaria la produzione del contratto e/o dei suoi allegati, ovvero sarà necessario fornire la prova della cessione dello specifico credito oggetto di controversia in altro modo;
cfr. sul punto, di recente, per un caso in cui tale riconducibilità è stata esclusa in concreto, Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 9412 del 05/04/2023…). Diverso è, però, il caso in cui (come certamente accaduto nella specie) sia oggetto di specifica contestazione da parte del debitore ceduto la stessa esistenza del contratto (ovvero dei vari contratti) di cessione: in questo caso, detto contratto deve essere certamente oggetto di prova e, a tal fine, come sopra chiarito, di regola non può ritenersi sufficiente una mera dichiarazione della parte cessionaria e, quindi, come tale, neanche la mera
"notificazione" della cessione da questa effettuata al debitore ceduto, neanche se tale notificazione sia avvenuta mediante avviso pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell'art. 58 T.U.B., dalla società cessionaria di rapporti giuridici individuabili in blocco. D'altra parte, ciò non esclude che tale avviso, unitamente ad altri elementi, possa eventualmente essere valutato come indizio dal giudice del merito, sulla base di adeguata motivazione, al fine di pervenire alla prova presuntiva della cessione: ciò potrebbe avvenire, ad esempio, nel caso in cui l'avviso risulti pubblicato su iniziativa della stessa banca cedente o di quest'ultima unitamente alla società cessionaria, ovvero quando vi siano altre particolari ragioni che inducano a ritenerlo un elemento che faccia effettivamente presumere
12 l'effettiva esistenza della dedotta cessione. In tali casi, la questione si risolve in un accertamento di fatto da effettuare in base alla valutazione delle prove da parte del giudice del merito e detto accertamento, come è ovvio, se sostenuto da adeguata motivazione, non sarà sindacabile in sede di legittimità” (conf. Cass. n. 5478 del 2024).
E' pertanto ormai chiaro che: a) la prova della cessione di un credito non
è, di regola, soggetta a particolari vincoli di forma e la sua esistenza è dimostrabile con qualunque mezzo di prova, anche indiziario;
b) opera, in proposito, il principio di non contestazione;
c) va sempre distinta la questione della prova dell'esistenza della cessione dalla questione della prova dell'inclusione di un determinato credito nel novero di quelli oggetto di una operazione di cessione di crediti individuabili in blocco ai sensi dell'art. 58 T.U.B..
§7.2- Applicando tali coordinate ermeneutiche alla vicenda in esame, in cui l'opponente ha messo in dubbio la titolarità del credito ingiunto in capo alla cessionaria, va sottolineato che è stato depositato uno stralcio del contratto di cessione, unitamente all'avviso pubblicato nella G.U. (P. II) n.
52 del 30.04.2016 ed all'elenco dei crediti ceduti, da cui si evince l'inclusione del credito in controversia tra quelli oggetto di cessione (v. pag.
522 dell'elenco dei crediti ceduti prodotto unitamente alla memoria ex art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c. della . CP_2
Ora, è pur vero che il contratto di finanziamento è stato stipulato con l'Unicredit Family Financing Bank Spa, mentre sia nel contratto di cessione che nella G.U. è indicata come cedente l'Unicredit Spa, ma già
l'inserimento del credito tra quelli oggetto di cessione presuppone che la prima società è confluita nella seconda, come dedotto dall'opposta.
13 Dalla documentazione in atti è, dunque, possibile evincere con certezza l'intervenuto trasferimento in favore della creditrice ingiungente del credito originariamente vantato dall'Unicredit nei confronti dell'opponente.
§8. Quanto, poi, alle doglianze del in ordine alle voci Pt_2
“commissioni di sollecito” e “incasso spese recupero credito” riportate nell'estratto conto partitario allegato al ricorso per decreto ingiuntivo, nonché sulla divaricazione tra l'importo di €9.466,34 riportato nell'estratto conto partitario alla data dell'11.12.2014 (decadenza dal beneficio di inventario) e del 13.12.2014 (passaggio a sofferenza) e la somma di
€12.984,63 indicata nella certificazione ex art. 50 TUB al 15.12.2014 con valuta al 13.12.2014, è da rilevare quanto segue.
Il CTU nominato (dott. ha verificato che l'importo di Persona_1
€12.984,63 è corretto e che i conteggi per pervenire a tale importo “non tengono conto delle voci “commissioni di sollecito” e “incasso spese recupero credito”.
In particolare, il CTU ha rimarcato che l'importo di €13.217,36 indicato nell'estratto conto ex art 50 TUB è il risultato della somma dei seguenti dati:
14 Ha sottolineato, altresì:
-che l'importo di €9.466,34 rappresenta il debito residuo a titolo capitale puro alla data dell'11/12/2014 (decadenza dal beneficio del termine e passaggio a sofferenza) coincidente con la cinquantaduesima rata del finanziamento;
-che la differenza per arrivare all'importo di €12.984,63 è pari ad
€3.518,29, importo costituito dalla sommatoria di dieci rate (dalla n. 43 alla n. 52 più €115,29 imputati a residui impagati sulla rata n. 42);
-che nei conteggi operati dall'Unicredit la singola rata è stata calcolata in
€340,30, “quindi comprensiva di capitale, interessi e spese come da piano
d'ammortamento in atti e in linea col contratto”;
-che delle residue somme elencate in tabella riferite a interessi e cessione, per un totale di €232,73, non risulta la genesi;
-che per l'effetto il debito del alla data del 29/04/2016 Pt_2
ammonterebbe ad €12.984,63 oltre interessi per come indicati nel decreto ingiuntivo.
15 A fronte di tali conclusioni, contenute nella “bozza” di relazione,
l'opponente ha osservato che dal modulo contrattuale sottoscritto dal consumatore si evince che le rate di prestito sono ciascuna dell'importo di
€337,80, mentre nell'estratto conto partitario e nel piano di ammortamento ogni singola rata viene indicata nell'ammontare complessivo di €340,30, pari ad €337,80 più €2,50 per “spese”, che “costituiscono un vero e proprio costo occulto”.
Dinanzi alle osservazioni di parte opponente (la controparte, invece, nulla ha obiettato sulle risultanze della CTU), il consulente, pur ritenendo che le spese addebitate su ogni singola rata, pari ad €2,50, non rientrino nella tipologia di voci da escludere sulla base dei quesiti, ha comunque provveduto ad effettuare un ulteriore conteggio, escludendo le spese in questione per il periodo di che trattasi dalle singole rate e pervenendo ad un importo a debito di €3.493,29, che sommato all'importo di €9.466,34 determinerebbe un debito complessivo di €12.959,63 oltre interessi
(anziché di €12.984,63 oltre interessi).
Orbene, tenuto conto che l'importo di €340,30 è maggiore di €2,50 rispetto alla rata indicata in contratto e che, sempre secondo le previsioni contrattuali, €2,50 sono le “Spese incasso rata”, l'importo suddetto appare conforme alle previsioni contrattuali, di talché è stato correttamente conteggiato nella relazione trasmessa alle parti dal CTU, che è pervenuto alla somma complessiva di €12.984,63 oltre interessi.
§9. In merito, poi, alla stipula della polizza assicurativa per l'evento
“Perdita d'impiego a seguito di licenziamento per giustificato motivo oggettivo…”, è da osservare che il nell'atto di opposizione Pt_2
lamenta:
-) che non ha mai ricevuto le condizioni generali di contratto;
16 -) che neanche in sede di sottoscrizione della proposta contrattuale gli è stata consegnata la Nota illustrativa delle polizze collettive 5323/03 -
5222/02 (ed. febbraio 2008) esibita dalla controparte unitamente al contratto di prestito;
-) che, al momento della sottoscrizione della proposta di finanziamento e dell'acquisto dell'autovettura presso la Super Cars di Sgrò Saverio, lo stesso “aveva ricevuto rassicurazione che in caso di morte ovvero di licenziamento per fatto non a lui imputabile, l'assicurazione lo avrebbe indennizzato per tutte le rate di finanziamento in scadenza sin tanto che perdurava lo stato di disoccupazione involontaria”;
-) che dall'applicazione degli interessi di ammortamento e degli interessi moratori, ricomprese le spese richieste ed ottenute dal consumatore per spese d'istruttoria e polizza assicurativa CPI, emerge come siano stati applicati interessi ultra-legali, come tali non dovuti;
-) che “la stipula della polizza assicurativa ha tratto evidentemente in inganno il consumatore che riteneva di aver stipulato Polizza assicurativa per l'intero finanziamento nel caso di morte o perdita incolpevole del lavoro”.
Ora, è di tutta evidenza che la doglianza sull'applicazione di interessi legali non dovuti è del tutto generica, e che le altre, riconducibili ad una prospettata “violazione delle regole generali di correttezza e buona fede ed anche delle regole del Codice del Consumo perpetrata dal Soggetto finanziatore nel fornire le corrette informazioni ed i documenti contrattuali al consumatore”, andrebbero fatte valere nei confronti della società finanziatrice e/o della società assicuratrice, e non della cessionaria, posto che il debitore ceduto non può opporre al cessionario eccezioni di compensazione e domande giudiziali scaturenti dalle vicende relative al
17 rapporto con il cedente (cfr. Cass. n. 21843 del 2019 e Cass. ord. n. 13735 del 2022, in cui si sottolinea che <i crediti oggetto delle operazioni di
"cartolarizzazione" eseguite ai sensi della L. n. 130 del 1999, costituiscono un patrimonio separato da quello della società di cartolarizzazione, destinato in via esclusiva al soddisfacimento dei diritti incorporati nei titoli emessi per finanziare l'acquisto dei crediti e al pagamento dei costi dell'operazione>>, sicché non è per l'appunto <consentito al debitore ceduto proporre nei confronti del cessionario eccezioni di compensazione o domande giudiziali fondate su crediti vantati verso il cedente nascenti dal rapporto con quest'ultimo intercorso>>. Opinare diversamente, significherebbe <andare ad incidere, in modo imprevedibile, su quel
“patrimonio separato a destinazione vincolata” di cui si diceva,
“scaricandone”, così, le conseguenze sul pubblico dei risparmiatori ai quali spetta, invece, ed in via esclusiva, il valore del medesimo. I possessori dei titoli emessi dallo “special pourpose vehicle” possono essere, infatti, esposti solo al rischio che deriva dal fatto che i crediti cartolarizzati non siano incassati – perché non soddisfatti dai debitori, ovvero perché inesistenti o, al limite, perché già estinti anche per compensazione – ma non anche a quello (pena, altrimenti, la negazione del meccanismo della separazione come tracciato dalla L. n. 130 del 1999, art.
1, comma 1, lettera b) che sul patrimonio alimentato dai flussi di cassa, generati dalla riscossione dei crediti cartolarizzati, possano soddisfarsi anche altri creditori>>.
§10. Nella memoria ex art. 183 comma 6 n. 2 c.p.c., poi, l'opponente, oltre a ribadire la mancata consegna (tra l'altro) della Nota informativa e delle Condizioni di Assicurazione delle Polizze Collettive n. 5323/03 e n.
5222/02, contesta “in particolare la circostanza dedotta dalla controparte
18 afferente la mera facoltà riconosciuta al consumatore di sottoscrizione della Polizza assicurativa CPI”, assumendo che nel modulo contrattuale sottoposto al consumatore la voce “Premio ass.ne CPI” è riportata unitamente e subito dopo gli elementi essenziali del contratto costituiti dal
“Prezzo del bene”, “Anticipo”, “Commissioni” e che la “presunta facoltatività della stipula dell'assicurazione proposta da Unicredit Family
Financing Bank Spa, non è stata per nulla comunicata dal convenzionato intermediario tanto che il consumatore Controparte_4
l'aveva ritenuta condizione indispensabile per la conclusione del contratto”.
Si tratta di una contestazione formulata in termini del tutto generici, posto che, per un verso, non si specificano gli indici sulla base dei quali la polizza, ancorché contrattualmente qualificata come facoltativa, avrebbe carattere obbligatorio e, per altro verso, non si deduce alcuna divergenza tra il TAEG pattuito e quello effettivamente applicato, in rapporto ai costi assicurativi, né sotto il profilo dell'applicazione dei tassi sostitutivi B.O.T. ai sensi dell'art. 125-bis T.U.B., né sotto il versante di un'eventuale violazione della normativa antiusura.
Ne discende che la doglianza non può trovare spazio in questa sede, a fortiori avuto riguardo al recente orientamento dell'ABF, secondo cui
“Premesso che in presenza di un contratto di finanziamento nel quale le parti hanno indicato come facoltativa la polizza assicurativa abbinata spetta al mutuatario dimostrare che essa rivesta invece carattere obbligatorio, quantomeno nel senso che la conclusione del contratto di assicurazione abbia costituito un requisito necessario per ottenere il credito alle condizioni concretamente offerte, è consentito al ricorrente assolvere l'onere della prova attraverso presunzioni gravi precise e
19 concordanti desumibili dal concorso delle seguenti circostanze: che la polizza abbia funzione di copertura del credito;
che vi sia connessione genetica e funzionale tra finanziamento e assicurazione, nel senso che i due contratti siano stati stipulati contestualmente e abbiano pari durata;
che
l'indennizzo sia stato parametrato al debito residuo. Per contrastare il valore probatorio di tali presunzioni, ancor più rilevanti quando contraente e beneficiario sia stato lo stesso intermediario e a questo sia stata attribuita una significativa remunerazione per il collocamento della polizza, la resistente è tenuta a fornire elementi di prova di segno contrario attinenti alla fase di formazione del contratto, in particolare documentando, in via alternativa: di aver proposto al ricorrente una comparazione dei costi (e del TAEG) da cui risulti l'offerta delle stesse condizioni di finanziamento con o senza polizza;
ovvero di avere offerto condizioni simili, senza la stipula della polizza, ad altri soggetti con il medesimo merito creditizio;
ovvero che sia stato concesso al ricorrente il diritto di recesso dalla polizza, senza costi e senza riflessi sul costo del credito, per tutto il corso del finanziamento” (cfr. ABF, Coll. Coord., dec.
n. 4697 del 2023).
§11. Alla stregua delle argomentazioni che precedono, deve allora ribadirsi che è dovuta dal la somma di €12.984,63 oltre interessi Pt_2
come da domanda.
Ne discende che, in parziale accoglimento dell'opposizione, il decreto ingiuntivo n. 272/2023 del 27.02.2023 deve essere revocato e l'opponente deve essere condannato a pagare alla controparte, per le causali di cui al ricorso, la somma di €12.984,63 oltre interessi come da domanda.
§12. Dato l'esito complessivo del giudizio, le spese di lite, liquidate nell'intero come da dispositivo in applicazione dei parametri di cui al D.M.
20 n. 55 del 2014, sì come modificati da ultimo dal D.M. n. 147 del 2022, in vigore dal 23 ottobre 2022, si compensano per ¼ e vengono poste per i restanti ¾ a carico dell'opponente.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nella causa indicata in epigrafe, così provvede:
1) in parziale accoglimento dell'opposizione, revoca il decreto ingiuntivo n. 272/2023 del 27.02.2023 e condanna l'opponente a pagare alla controparte, per le causali di cui al ricorso, la somma di €12.984,63 oltre interessi come da domanda;
2) condanna, altresì, l'opponente al pagamento in favore della controparte dei ¾ delle spese di lite, liquidate nell'intero in complessivi
€5.077,00 per compensi, oltre rimborso forfetario spese generali nella misura del 15%, CPA ed IVA come per legge;
compensa tra le parti il restante quarto.
Sentenza redatta e trasmessa telematicamente, con l'applicativo Consolle del magistrato, in data 2 luglio 2025.
Il Giudice dr.ssa Antonella Stilo
21
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale di Reggio Calabria, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del giudice, dott.ssa Antonella Stilo, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1343/2023 del Registro Generale Contenzioso, avente ad oggetto “Bancari (deposito bancario, cassetta di sicurezza, apertura di credito bancario, anticipazione bancaria, conto corrente bancario, sconto bancario)”, introitata per la decisione con ordinanza ex art. 127 ter c.p.c. del 24.03.2025, previa assegnazione alle parti di termine di sessanta giorni per lo scambio di comparse conclusionali e di successivo termine di venti giorni per lo scambio delle memorie di replica, promossa da
, nato a [...] il Parte_1
04/07/01977 (c.f.: ), rappresentato e difeso dall'avv. C.F._1
Silvio Lucisano, opponente nei confronti di in persona del legale rappresentante pro tempore Controparte_1
con sede legale in Conegliano (TV), Via Vittorio Alfieri n. 1, codice fiscale, partita I.V.A. e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Treviso n.
1 , in persona della procuratrice con sede legale in P.IVA_1 CP_2
Messina, Via Bonsignore n. 1, C.F. e P.I. , in persona del P.IVA_2
legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, dall'avv. Alessandro Barbaro e dall'avv. Mario Anzà, opposta
Conclusioni delle parti: come si si dà atto nell'ordinanza del
24.03.2025, soltanto i procuratori dell'opposta hanno precisato le conclusioni nei termini che seguono: “Voglia l'On.le Tribunale adito, disattesa e respinta ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, Nel merito, rigettare l'opposizione, poiché totalmente infondata, generica e dilatoria in fatto e diritto, nonché le domande tutte ivi spiegate, con conferma dell'opposto Decreto ingiuntivo e, per l'effetto, condannare l'opponente al pagamento delle somme ingiunte, oltre interessi come da domanda o in via gradata, nell'ipotesi di revoca del decreto ingiuntivo opposto, condannare
l'opponente al pagamento delle somme pari ad €12.984,63 oltre interessi e spese. In ogni caso con integrale vittoria di spese e compenso professionale”.
§§§
In fatto ed in diritto
§1. Con il decreto ingiuntivo n. 272/2023 emesso dal Tribunale di
Reggio Calabria il 27/02/2023 è stato ingiunto a Parte_1
il pagamento in favore della quale procuratrice
[...] CP_2
della della somma di €13.217,36, oltre interessi e Controparte_1
spese del procedimento monitorio, e ciò in relazione ad un rapporto contrattuale originariamente intercorso con Unicredit Family Financing
Bank Spa.
2 §2. Avverso tale decreto ha proposto opposizione Parte_1
, deducendo:
[...]
-che la pretesa azionata in giudizio dalla procuratrice della società cessionaria del credito non appare provata e certa nel suo ammontare;
-che, inoltre, il consumatore ha acquistato al momento della sottoscrizione della proposta contrattuale un prodotto assicurativo con riferimento al quale non ha avuto mai né la copia del contratto né delle condizioni generali effettivamente applicate né della Nota Illustrativa;
-che detti documenti non sono stati inviati neanche a seguito di richiesta formale;
-che tali condotte sono state adottate sia dalla società finanziatrice
(Unicredit Spa) che dalla in violazione delle regole generali di CP_3
correttezza e buona fede nell'esecuzione del contratto di cui agli art. 1175 e
1375 c.c., nonché in violazione della normativa di cui al D.Lgs. n. 206/05 e s.m.i. (Codice del Consumo);
-che anche dall'esame dell'estratto conto partitario allegato al ricorso per decreto ingiuntivo emerge la violazione delle regole generali di correttezza e buona fede nell'esecuzione del contratto e di quelle contenute nel Codice del Consumo;
-che sono state, infatti, conteggiate e richieste spese a vario titolo tra cui
“commissioni di sollecito”, “incasso spese recupero credi”, oltreché interessi di mora;
-che le richieste avanzate a titolo di commissioni di sollecito (che si ripetono per ogni rata scaduta ed impagata) ed incasso spese recupero crediti non sono comprovate, atteso che non vi è stato alcun sollecito né azione di recupero crediti;
3 -che, in ogni caso, l'estratto conto partitario reca l'indicazione del debito nella misura di €9.466,34 al 13/12/2014, ma poi la pretesa creditoria è azionata, come da certificazione del credito ex art. 50 TUB, nella misura di
€13.217,36, e non è dato comprendere come si sia pervenuti a tale somma;
-che il credito ingiunto si appalesa, quindi, privo del requisito della
“certezza”;
-che un'ulteriore violazione delle regole generali menzionate e di quelle contemplate dal Codice del Consumo è costituita dalla proposta e stipula della polizza assicurativa il cui premio è consistito in una somma rilevante pari a circa il 5% dell'importo finanziato (somma da considerare per il calcolo del tasso effettivamente applicato);
-che, inoltre, con riguardo alla polizza assicurativa (per la quale non vi era, tra l'altro, alcuna limitazione delle rate rimborsabili, come sostenuto dalla nella comunicazione del 25/06/2014), si ritiene responsabile il CP_3
soggetto promotore del finanziamento, ossia la Unicredit Familiy Financing
Bank Spa, atteso che il consumatore non ha mai avuto alcun rapporto diretto con la , se non per richiederne l'intervento quando si è CP_3
verificato il rischio assicurato, ossia la perdita incolpevole del lavoro e per chiedere copia delle condizioni contrattuali mai inviate;
-che, invero, all'atto della sottoscrizione della proposta di finanziamento e dell'acquisto dell'autovettura presso la Super Cars di Sgrò Saverio, il consumatore aveva ricevuto rassicurazione che in caso di licenziamento per fatto non a lui imputabile, l'assicurazione lo avrebbe indennizzato per tutte le rate di finanziamento in scadenza finché sarebbe perdurato lo stato di disoccupazione involontaria;
-che ne consegue la violazione delle regole generali di correttezza e buona fede ed anche delle regole del Codice del Consumo perpetrata dal
4 soggetto finanziatore nel fornire le informazioni ed i documenti contrattuali al consumatore;
-che, infine, dall'applicazione degli interessi di ammortamento e degli interessi moratori, comprese le somme ottenute dal consumatore per spese d'istruttoria e polizza assicurativa CPI, si desume che sono stati applicati interessi ultra-legali, come tali non dovuti.
Ha chiesto, pertanto, di “revocare e/o annullare il Decreto Ingiuntivo opposto 272/2023 del 27/02/2023 reso nel procedimento iscritto al n.
3738/2022 R.G.A.C., previo accertamento e dichiarazione che il soggetto finanziatore ha applicato costi e condizioni non specificatamente pattuiti in sede di proposta ed accettazione del contratto e non sottoscritti specificatamente, applicando nel complesso interessi ultra-legali in violazione delle norme contemplate dal Codice del Consumo e dalle clausole generali di correttezza e buona fede nell'esecuzione del contratto contenute nel Codice Civile sia in relazione al finanziamento erogato che con riguardo alla Polizza assicurativa proposta al consumatore”; per effetto dell'accertamento e delle dichiarazioni di cui sopra, di “dichiarare che nulla è dovuto dall'opponente in relazione al contratto di finanziamento n. 1662865”; in via subordinata, di “rideterminare il debito dovuto dal consumatore espungendo le somme richieste a titolo d'interessi ultra-legali e di spese e/o costi non previsti in contratto e per l'effetto revocare il D.I. opposto”; di condannare, in ultimo, la controparte al pagamento di spese e compensi di giudizio.
§3. Si è costituita la e per essa quale mandataria Controparte_1
la resistendo all'opposizione e chiedendo, in via preliminare, CP_2
di “concedere ex art. 648 c.p.c. la provvisoria esecuzione del Decreto ingiuntivo n. 913/2022 del 05/10/2022 RG n. 2716/2022, trattandosi di
5 credito certo, liquido ed esigibile, e non risultando l'opposizione fondata su prova scritta, né essendo di pronta soluzione”; nel merito, di “rigettare
l'opposizione, poiché totalmente infondata, generica e dilatoria in fatto e diritto, nonché le domande tutte ivi spiegate, con conferma dell'opposto
Decreto ingiuntivo n. 913/2022 del 05/10/2022 RG n. 2716/2022 e, per
l'effetto, condannare l'opponente al pagamento delle somme ingiunte, oltre interessi come da domanda o in via gradata, nell'ipotesi che qui si esclude di revoca del decreto ingiuntivo opposto, condannare l'opponente al pagamento delle somme che risulteranno effettivamente dovute all'esito del giudizio oltre interessi e spese”; di condannare, infine, l'opponente al pagamento delle spese di lite.
§4. Nella memoria ex art. 183, comma 6, n. 3 c.p.c. l'opponente ha poi, tra l'altro, assunto che “appare dubbia … anche la titolarità in capo all'opposta del credito per cui è causa” ed ha modificato le conclusioni e domande articolate nell'atto di opposizione, chiedendo di “revocare e/o annullare il Decreto Ingiuntivo opposto 272/2023 del 27/02/2023 reso nel procedimento iscritto al n. 3738/2022 R.G.A.C., previo accertamento e dichiarazione che il soggetto finanziatore Unicredit. Family Financing
Bank Spa e per essa il suo intermediario e/o convenzionato
[...]
, non ha fornito corrette informazioni circa la Polizza Controparte_4
assicurativa CPI né ha consegnato al consumatore il documento riepilogativo degli obblighi degli intermediari, la dichiarazione sui dati essenziali dell'intermediario e la nota illustrativa sintetica sulle coperture offerte dalle polizze collettive;
ha applicato costi e condizioni non specificatamente pattuiti in sede di proposta ed accettazione del contratto e non sottoscritti specificatamente, applicando nel complesso interessi ultra- legali in violazione delle norme contemplate dal Codice del Consumo e
6 dalle clausole generali di correttezza e buona fede nell'esecuzione del contratto previste dal Codice Civile sia in relazione al finanziamento erogato che con riguardo alla Polizza assicurativa proposta al consumatore”; per effetto dell'accertamento e delle dichiarazioni di cui sopra, di “dichiarare che nulla è dovuto dall'opponente in relazione al contratto di finanziamento n. 1662865”; in via subordinata, di
“rideterminare il debito dovuto dal consumatore espungendo le somme richieste a titolo d'interessi ultra-legali e di spese e/o costi non previsti in contratto e per l'effetto revocare il D.I. opposto”.
§5. Dichiarata inammissibile l'istanza di parte opponente di chiamata in causa della e disattesa l'istanza ex art. 648 Controparte_5
c.p.c., la causa, istruita (non avendo avuto esito la mediazione) con la documentazione in atti e con l'espletamento di CTU, è stata introitata per la decisione con ordinanza ex art. 127 ter c.p.c. del 24.03.2025, concedendo alle parti termine di giorni sessanta per lo scambio di comparse conclusionali e di giorni venti per lo scambio delle memorie di replica.
§6. L'opposizione è meritevole solo di parziale accoglimento.
§7. Giova premettere ai fini della decisione che, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, la parte che intenda promuovere un giudizio deve non solo prospettare la propria legittimazione attiva, ma deve altresì dimostrare, sulla base dei criteri di cui all'art. 2697
c.c., la titolarità della posizione giuridica soggettiva di cui chiede tutela. Le
Sezioni Unite hanno, infatti, affermato che “La titolarità della posizione soggettiva, attiva o passiva, vantata in giudizio è un elemento costitutivo della domanda ed attiene al merito della decisione, sicché spetta all'attore allegarla e provarla, salvo il riconoscimento, o lo svolgimento di difese incompatibili con la negazione, da parte del convenuto, sicché, in
7 coerenza, le contestazioni, da parte di quest'ultimo, della titolarità del rapporto controverso dedotta, hanno natura di mere difese, proponibili in ogni fase del giudizio, senza che l'eventuale contumacia o tardiva costituzione assuma valore di non contestazione o alteri la ripartizione degli oneri probatori, poiché, al contempo, la carenza di titolarità, attiva o passiva, del rapporto controverso è rilevabile d'ufficio dal giudice se risultante dagli atti di causa” (Cass., sez. un., n. 2951 del 2016).
E' allora evidente che nel caso di specie va in primis verificata la sussistenza o meno della titolarità del diritto di credito contestato in capo all'opposta.
§7.1- Ciò premesso, con specifico riguardo alla cessione di crediti in blocco ex art. 58 TUB è da rilevare che la S.C., con l'ordinanza n. 17944 del 22 giugno 2023, ha affrontato e risolto gli aspetti relativi all'onere della prova circa la titolarità attiva in capo alla parte che assume di essere cessionaria del credito oggetto di ingiunzione (o, eventualmente, di esecuzione forzata) proprio con riferimento ad una vicenda del tutto analoga a quella di cui al presente giudizio. Nel caso sottoposto all'esame della Corte di cassazione, difatti, il ricorrente si doleva del rigetto del motivo di opposizione con il quale egli aveva contestato la legittimazione sostanziale della società intimante, la quale assumeva di avere acquistato la titolarità del credito oggetto dell'intimazione in base ad una serie di cessioni successive, lamentando che la Corte d'Appello avesse erroneamente ritenuto sufficiente, a tal fine, che egli fosse semplicemente stato reso edotto delle suddette cessioni, pur in mancanza di una effettiva prova delle stesse, nonché della prova che il credito intimato rientrasse tra quelli oggetto dell'operazione di cessione in blocco da ultimo intervenuta in favore della società intimante. Orbene, nella suddetta ordinanza la Corte
8 ha ritenuto opportuno effettuare le seguenti precisazioni: “In linea generale, ai fini della prova della cessione di un credito, benché non sia di regola necessaria la prova scritta, di certo non può ritenersi idonea, di per sé, la mera notificazione della stessa operata al debitore ceduto dal preteso cessionario ai sensi dell'art. 1264 c.c., quanto meno nel caso in cui sul punto il debitore ceduto stesso abbia sollevato una espressa e specifica contestazione, trattandosi, in sostanza, di una mera dichiarazione della parte interessata. Tale principio vale, ovviamente, in qualunque forma sia avvenuta la cessione e in qualunque forma sia avvenuta la relativa notificazione da parte del cessionario al ceduto;
quindi, almeno di regola, anche se la cessione sia avvenuta nell'ambito di un'operazione di cessione di crediti individuabili in blocco da parte di istituti bancari a tanto autorizzati e la notizia della cessione sia eventualmente stata data dalla banca cessionaria mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell'art. 58 T.U.B. I precedenti di questa Corte in cui pare farsi riferimento alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della notizia della cessione quale prova della stessa, vanno rettamente intesi. Sul punto, si deve certamente condividere, in diritto, quanto già espressamente e ripetutamente affermato nei vari precedenti in cui si è precisato che «una cosa è l'avviso della cessione - necessario ai fini dell'efficacia della cessione - un'altra la prova dell'esistenza di un contratto di cessione e del suo contenuto;
di conseguenza la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale esonera sì la cessionaria dal notificare la cessione al titolare del debito ceduto, ma, se individua il contenuto del contratto di cessione, non prova
l'esistenza di quest'ultima» ( così espressamente Cass., Sez. 3, Ordinanza n.
22151 del 05/09/2019; cfr. già in precedenza Cass., Sez. 1, Sentenza n.
5997 del 17/03/2006, Rv. 588138 - 01, secondo cui: «l'art. 58, secondo
9 comma, del d. lgs. 1 ° settembre 1993, n. 385, nel testo originario, applicabile "ratione temporis' ha inteso agevolare la realizzazione della cessione "in blocco" di rapporti giuridici, prevedendo, quale presupposto di efficacia della stessa ne confronti dei debitori ceduti, la pubblicazione di un avviso nella Gazzetta Ufficiale, e dispensando la banca cessionaria dall'onere di provvedere alla notifica della cessione alle singole controparti dei rapporti acquisiti;
tale adempimento, ponendosi sullo stesso piano di quelli prescritti in via generale dall'art. 1264 c.c., può essere validamente surrogato da questi ultimi e, segnatamente, dalla notificazione della cessione, che non è subordinata a particolari requisiti di forma, e può quindi aver luogo anche mediante l'atto di citazione con cui il cessionario intima il pagamento al debitore ceduto, ovvero nel corso del giudizio;
esso, comunque, è del tutto estraneo al perfezionamento della fattispecie traslativa, in quanto rileva al solo fine di escludere l'efficacia liberatoria del pagamento eseguito al cedente»), ovvero, più specificamente, che «la parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui all'art. 58 del d.lgs. n. 385 del
1993, ha anche l'onere di dimostrare l'inclusione del credito medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, salvo che il resistente non l'abbia esplicitamente
o implicitamente riconosciuta» (Cass., Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 24798 del
05/11/2020, Rv. 659464 - 01; Sez. 1, Sentenza n. 4116 del 02/03/2016, Rv.
638861 - 01). Va tenuto presente che: a) la prova della cessione di un credito non è, di regola, soggetta a particolari vincoli di forma;
dunque, la sua esistenza è dimostrabile con qualunque mezzo di prova, anche indiziario, e il relativo accertamento è soggetto alla libera valutazione del
10 giudice del merito, non sindacabile in sede di legittimità; b) opera, poi, certamente, in proposito, il principio di non contestazione;
c) va, comunque, sempre distinta la questione della prova dell'esistenza della cessione (e, più in generale, della fattispecie traslativa della titolarità del credito) dalla questione della prova dell'inclusione di un determinato credito nel novero di quelli oggetto di una operazione di cessione di crediti individuabili in blocco ai sensi dell'art. 58 T.U.B. Sulla base di tali ultime puntualizzazioni, si può certamente confermare, in primo luogo, che, in caso di cessione di crediti individuabili blocco ai sensi dell'art. 58 T.U.B., quando non sia contestata l'esistenza del contratto di cessione in sé, ma solo l'inclusione dello specifico credito controverso nell'ambito di quelli rientranti nell'operazione conclusa dagli istituti bancari, l'indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti, contenuta nell'avviso della cessione pubblicato dalla società cessionaria nella Gazzetta Ufficiale, può ben costituire adeguata prova dell'avvenuta cessione dello specifico credito oggetto di contestazione, laddove tali indicazioni siano sufficientemente precise e consentano, quindi, di ricondurlo con certezza tra quelli compresi nell'operazione di trasferimento in blocco, in base alle sue caratteristiche concrete. In tal caso, infatti, in mancanza di contestazioni specificamente dirette a negare l'esistenza del contratto di cessione, quest'ultimo non deve essere affatto dimostrato (in quanto i fatti non contestati devono considerarsi al di fuori del cd. thema probandum): il fatto da provare è costituito soltanto dall'esatta individuazione dell'oggetto della cessione
(più precisamente, della esatta corrispondenza tra le caratteristiche del credito controverso e quelle che individuano i crediti oggetto della cessione in blocco) e, pertanto, sotto tale limitato aspetto, le indicazioni contenute nell'avviso di cessione dei crediti in blocco pubblicato sulla
11 Gazzetta Ufficiale in relazione ad una operazione da ritenersi certamente esistente in quanto non contestata, possono ben essere valutate al fine di verificare se esse consentono o meno di ricondurre con certezza il credito di cui si controverte tra quelli trasferiti in blocco al preteso cessionario (di modo che, solo laddove tale riconducibilità non sia desumibile con certezza dalle suddette indicazioni sarà necessaria la produzione del contratto e/o dei suoi allegati, ovvero sarà necessario fornire la prova della cessione dello specifico credito oggetto di controversia in altro modo;
cfr. sul punto, di recente, per un caso in cui tale riconducibilità è stata esclusa in concreto, Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 9412 del 05/04/2023…). Diverso è, però, il caso in cui (come certamente accaduto nella specie) sia oggetto di specifica contestazione da parte del debitore ceduto la stessa esistenza del contratto (ovvero dei vari contratti) di cessione: in questo caso, detto contratto deve essere certamente oggetto di prova e, a tal fine, come sopra chiarito, di regola non può ritenersi sufficiente una mera dichiarazione della parte cessionaria e, quindi, come tale, neanche la mera
"notificazione" della cessione da questa effettuata al debitore ceduto, neanche se tale notificazione sia avvenuta mediante avviso pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell'art. 58 T.U.B., dalla società cessionaria di rapporti giuridici individuabili in blocco. D'altra parte, ciò non esclude che tale avviso, unitamente ad altri elementi, possa eventualmente essere valutato come indizio dal giudice del merito, sulla base di adeguata motivazione, al fine di pervenire alla prova presuntiva della cessione: ciò potrebbe avvenire, ad esempio, nel caso in cui l'avviso risulti pubblicato su iniziativa della stessa banca cedente o di quest'ultima unitamente alla società cessionaria, ovvero quando vi siano altre particolari ragioni che inducano a ritenerlo un elemento che faccia effettivamente presumere
12 l'effettiva esistenza della dedotta cessione. In tali casi, la questione si risolve in un accertamento di fatto da effettuare in base alla valutazione delle prove da parte del giudice del merito e detto accertamento, come è ovvio, se sostenuto da adeguata motivazione, non sarà sindacabile in sede di legittimità” (conf. Cass. n. 5478 del 2024).
E' pertanto ormai chiaro che: a) la prova della cessione di un credito non
è, di regola, soggetta a particolari vincoli di forma e la sua esistenza è dimostrabile con qualunque mezzo di prova, anche indiziario;
b) opera, in proposito, il principio di non contestazione;
c) va sempre distinta la questione della prova dell'esistenza della cessione dalla questione della prova dell'inclusione di un determinato credito nel novero di quelli oggetto di una operazione di cessione di crediti individuabili in blocco ai sensi dell'art. 58 T.U.B..
§7.2- Applicando tali coordinate ermeneutiche alla vicenda in esame, in cui l'opponente ha messo in dubbio la titolarità del credito ingiunto in capo alla cessionaria, va sottolineato che è stato depositato uno stralcio del contratto di cessione, unitamente all'avviso pubblicato nella G.U. (P. II) n.
52 del 30.04.2016 ed all'elenco dei crediti ceduti, da cui si evince l'inclusione del credito in controversia tra quelli oggetto di cessione (v. pag.
522 dell'elenco dei crediti ceduti prodotto unitamente alla memoria ex art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c. della . CP_2
Ora, è pur vero che il contratto di finanziamento è stato stipulato con l'Unicredit Family Financing Bank Spa, mentre sia nel contratto di cessione che nella G.U. è indicata come cedente l'Unicredit Spa, ma già
l'inserimento del credito tra quelli oggetto di cessione presuppone che la prima società è confluita nella seconda, come dedotto dall'opposta.
13 Dalla documentazione in atti è, dunque, possibile evincere con certezza l'intervenuto trasferimento in favore della creditrice ingiungente del credito originariamente vantato dall'Unicredit nei confronti dell'opponente.
§8. Quanto, poi, alle doglianze del in ordine alle voci Pt_2
“commissioni di sollecito” e “incasso spese recupero credito” riportate nell'estratto conto partitario allegato al ricorso per decreto ingiuntivo, nonché sulla divaricazione tra l'importo di €9.466,34 riportato nell'estratto conto partitario alla data dell'11.12.2014 (decadenza dal beneficio di inventario) e del 13.12.2014 (passaggio a sofferenza) e la somma di
€12.984,63 indicata nella certificazione ex art. 50 TUB al 15.12.2014 con valuta al 13.12.2014, è da rilevare quanto segue.
Il CTU nominato (dott. ha verificato che l'importo di Persona_1
€12.984,63 è corretto e che i conteggi per pervenire a tale importo “non tengono conto delle voci “commissioni di sollecito” e “incasso spese recupero credito”.
In particolare, il CTU ha rimarcato che l'importo di €13.217,36 indicato nell'estratto conto ex art 50 TUB è il risultato della somma dei seguenti dati:
14 Ha sottolineato, altresì:
-che l'importo di €9.466,34 rappresenta il debito residuo a titolo capitale puro alla data dell'11/12/2014 (decadenza dal beneficio del termine e passaggio a sofferenza) coincidente con la cinquantaduesima rata del finanziamento;
-che la differenza per arrivare all'importo di €12.984,63 è pari ad
€3.518,29, importo costituito dalla sommatoria di dieci rate (dalla n. 43 alla n. 52 più €115,29 imputati a residui impagati sulla rata n. 42);
-che nei conteggi operati dall'Unicredit la singola rata è stata calcolata in
€340,30, “quindi comprensiva di capitale, interessi e spese come da piano
d'ammortamento in atti e in linea col contratto”;
-che delle residue somme elencate in tabella riferite a interessi e cessione, per un totale di €232,73, non risulta la genesi;
-che per l'effetto il debito del alla data del 29/04/2016 Pt_2
ammonterebbe ad €12.984,63 oltre interessi per come indicati nel decreto ingiuntivo.
15 A fronte di tali conclusioni, contenute nella “bozza” di relazione,
l'opponente ha osservato che dal modulo contrattuale sottoscritto dal consumatore si evince che le rate di prestito sono ciascuna dell'importo di
€337,80, mentre nell'estratto conto partitario e nel piano di ammortamento ogni singola rata viene indicata nell'ammontare complessivo di €340,30, pari ad €337,80 più €2,50 per “spese”, che “costituiscono un vero e proprio costo occulto”.
Dinanzi alle osservazioni di parte opponente (la controparte, invece, nulla ha obiettato sulle risultanze della CTU), il consulente, pur ritenendo che le spese addebitate su ogni singola rata, pari ad €2,50, non rientrino nella tipologia di voci da escludere sulla base dei quesiti, ha comunque provveduto ad effettuare un ulteriore conteggio, escludendo le spese in questione per il periodo di che trattasi dalle singole rate e pervenendo ad un importo a debito di €3.493,29, che sommato all'importo di €9.466,34 determinerebbe un debito complessivo di €12.959,63 oltre interessi
(anziché di €12.984,63 oltre interessi).
Orbene, tenuto conto che l'importo di €340,30 è maggiore di €2,50 rispetto alla rata indicata in contratto e che, sempre secondo le previsioni contrattuali, €2,50 sono le “Spese incasso rata”, l'importo suddetto appare conforme alle previsioni contrattuali, di talché è stato correttamente conteggiato nella relazione trasmessa alle parti dal CTU, che è pervenuto alla somma complessiva di €12.984,63 oltre interessi.
§9. In merito, poi, alla stipula della polizza assicurativa per l'evento
“Perdita d'impiego a seguito di licenziamento per giustificato motivo oggettivo…”, è da osservare che il nell'atto di opposizione Pt_2
lamenta:
-) che non ha mai ricevuto le condizioni generali di contratto;
16 -) che neanche in sede di sottoscrizione della proposta contrattuale gli è stata consegnata la Nota illustrativa delle polizze collettive 5323/03 -
5222/02 (ed. febbraio 2008) esibita dalla controparte unitamente al contratto di prestito;
-) che, al momento della sottoscrizione della proposta di finanziamento e dell'acquisto dell'autovettura presso la Super Cars di Sgrò Saverio, lo stesso “aveva ricevuto rassicurazione che in caso di morte ovvero di licenziamento per fatto non a lui imputabile, l'assicurazione lo avrebbe indennizzato per tutte le rate di finanziamento in scadenza sin tanto che perdurava lo stato di disoccupazione involontaria”;
-) che dall'applicazione degli interessi di ammortamento e degli interessi moratori, ricomprese le spese richieste ed ottenute dal consumatore per spese d'istruttoria e polizza assicurativa CPI, emerge come siano stati applicati interessi ultra-legali, come tali non dovuti;
-) che “la stipula della polizza assicurativa ha tratto evidentemente in inganno il consumatore che riteneva di aver stipulato Polizza assicurativa per l'intero finanziamento nel caso di morte o perdita incolpevole del lavoro”.
Ora, è di tutta evidenza che la doglianza sull'applicazione di interessi legali non dovuti è del tutto generica, e che le altre, riconducibili ad una prospettata “violazione delle regole generali di correttezza e buona fede ed anche delle regole del Codice del Consumo perpetrata dal Soggetto finanziatore nel fornire le corrette informazioni ed i documenti contrattuali al consumatore”, andrebbero fatte valere nei confronti della società finanziatrice e/o della società assicuratrice, e non della cessionaria, posto che il debitore ceduto non può opporre al cessionario eccezioni di compensazione e domande giudiziali scaturenti dalle vicende relative al
17 rapporto con il cedente (cfr. Cass. n. 21843 del 2019 e Cass. ord. n. 13735 del 2022, in cui si sottolinea che <i crediti oggetto delle operazioni di
"cartolarizzazione" eseguite ai sensi della L. n. 130 del 1999, costituiscono un patrimonio separato da quello della società di cartolarizzazione, destinato in via esclusiva al soddisfacimento dei diritti incorporati nei titoli emessi per finanziare l'acquisto dei crediti e al pagamento dei costi dell'operazione>>, sicché non è per l'appunto <consentito al debitore ceduto proporre nei confronti del cessionario eccezioni di compensazione o domande giudiziali fondate su crediti vantati verso il cedente nascenti dal rapporto con quest'ultimo intercorso>>. Opinare diversamente, significherebbe <andare ad incidere, in modo imprevedibile, su quel
“patrimonio separato a destinazione vincolata” di cui si diceva,
“scaricandone”, così, le conseguenze sul pubblico dei risparmiatori ai quali spetta, invece, ed in via esclusiva, il valore del medesimo. I possessori dei titoli emessi dallo “special pourpose vehicle” possono essere, infatti, esposti solo al rischio che deriva dal fatto che i crediti cartolarizzati non siano incassati – perché non soddisfatti dai debitori, ovvero perché inesistenti o, al limite, perché già estinti anche per compensazione – ma non anche a quello (pena, altrimenti, la negazione del meccanismo della separazione come tracciato dalla L. n. 130 del 1999, art.
1, comma 1, lettera b) che sul patrimonio alimentato dai flussi di cassa, generati dalla riscossione dei crediti cartolarizzati, possano soddisfarsi anche altri creditori>>.
§10. Nella memoria ex art. 183 comma 6 n. 2 c.p.c., poi, l'opponente, oltre a ribadire la mancata consegna (tra l'altro) della Nota informativa e delle Condizioni di Assicurazione delle Polizze Collettive n. 5323/03 e n.
5222/02, contesta “in particolare la circostanza dedotta dalla controparte
18 afferente la mera facoltà riconosciuta al consumatore di sottoscrizione della Polizza assicurativa CPI”, assumendo che nel modulo contrattuale sottoposto al consumatore la voce “Premio ass.ne CPI” è riportata unitamente e subito dopo gli elementi essenziali del contratto costituiti dal
“Prezzo del bene”, “Anticipo”, “Commissioni” e che la “presunta facoltatività della stipula dell'assicurazione proposta da Unicredit Family
Financing Bank Spa, non è stata per nulla comunicata dal convenzionato intermediario tanto che il consumatore Controparte_4
l'aveva ritenuta condizione indispensabile per la conclusione del contratto”.
Si tratta di una contestazione formulata in termini del tutto generici, posto che, per un verso, non si specificano gli indici sulla base dei quali la polizza, ancorché contrattualmente qualificata come facoltativa, avrebbe carattere obbligatorio e, per altro verso, non si deduce alcuna divergenza tra il TAEG pattuito e quello effettivamente applicato, in rapporto ai costi assicurativi, né sotto il profilo dell'applicazione dei tassi sostitutivi B.O.T. ai sensi dell'art. 125-bis T.U.B., né sotto il versante di un'eventuale violazione della normativa antiusura.
Ne discende che la doglianza non può trovare spazio in questa sede, a fortiori avuto riguardo al recente orientamento dell'ABF, secondo cui
“Premesso che in presenza di un contratto di finanziamento nel quale le parti hanno indicato come facoltativa la polizza assicurativa abbinata spetta al mutuatario dimostrare che essa rivesta invece carattere obbligatorio, quantomeno nel senso che la conclusione del contratto di assicurazione abbia costituito un requisito necessario per ottenere il credito alle condizioni concretamente offerte, è consentito al ricorrente assolvere l'onere della prova attraverso presunzioni gravi precise e
19 concordanti desumibili dal concorso delle seguenti circostanze: che la polizza abbia funzione di copertura del credito;
che vi sia connessione genetica e funzionale tra finanziamento e assicurazione, nel senso che i due contratti siano stati stipulati contestualmente e abbiano pari durata;
che
l'indennizzo sia stato parametrato al debito residuo. Per contrastare il valore probatorio di tali presunzioni, ancor più rilevanti quando contraente e beneficiario sia stato lo stesso intermediario e a questo sia stata attribuita una significativa remunerazione per il collocamento della polizza, la resistente è tenuta a fornire elementi di prova di segno contrario attinenti alla fase di formazione del contratto, in particolare documentando, in via alternativa: di aver proposto al ricorrente una comparazione dei costi (e del TAEG) da cui risulti l'offerta delle stesse condizioni di finanziamento con o senza polizza;
ovvero di avere offerto condizioni simili, senza la stipula della polizza, ad altri soggetti con il medesimo merito creditizio;
ovvero che sia stato concesso al ricorrente il diritto di recesso dalla polizza, senza costi e senza riflessi sul costo del credito, per tutto il corso del finanziamento” (cfr. ABF, Coll. Coord., dec.
n. 4697 del 2023).
§11. Alla stregua delle argomentazioni che precedono, deve allora ribadirsi che è dovuta dal la somma di €12.984,63 oltre interessi Pt_2
come da domanda.
Ne discende che, in parziale accoglimento dell'opposizione, il decreto ingiuntivo n. 272/2023 del 27.02.2023 deve essere revocato e l'opponente deve essere condannato a pagare alla controparte, per le causali di cui al ricorso, la somma di €12.984,63 oltre interessi come da domanda.
§12. Dato l'esito complessivo del giudizio, le spese di lite, liquidate nell'intero come da dispositivo in applicazione dei parametri di cui al D.M.
20 n. 55 del 2014, sì come modificati da ultimo dal D.M. n. 147 del 2022, in vigore dal 23 ottobre 2022, si compensano per ¼ e vengono poste per i restanti ¾ a carico dell'opponente.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nella causa indicata in epigrafe, così provvede:
1) in parziale accoglimento dell'opposizione, revoca il decreto ingiuntivo n. 272/2023 del 27.02.2023 e condanna l'opponente a pagare alla controparte, per le causali di cui al ricorso, la somma di €12.984,63 oltre interessi come da domanda;
2) condanna, altresì, l'opponente al pagamento in favore della controparte dei ¾ delle spese di lite, liquidate nell'intero in complessivi
€5.077,00 per compensi, oltre rimborso forfetario spese generali nella misura del 15%, CPA ed IVA come per legge;
compensa tra le parti il restante quarto.
Sentenza redatta e trasmessa telematicamente, con l'applicativo Consolle del magistrato, in data 2 luglio 2025.
Il Giudice dr.ssa Antonella Stilo
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