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Decreto 9 giugno 2025
Decreto 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Fermo, decreto 09/06/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Fermo |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI FERMO
Volontaria Giurisdizione
n. 510/2025 RG. VG.
Il Giudice delle successioni,
a scioglimento della riserva assunta;
ha pronunciato il seguente
DECRETO
letta la relazione conclusiva depositata dall' avv. Manuel Capretti, curatore dell'eredità giacente di
, nato a [...] il [...] e deceduto a Montegranaro (FM) il Persona_1
12.08.2022 ed esaminata la relativa nota spesa;
preso atto che i chiamati all'eredità del de cuius, e , Controparte_1 Controparte_2 erano nel possesso dei beni ereditari, privi di diverso titolo idoneo a giustificare l'occupazione e che i medesimi hanno compiuto ulteriori atti implicanti l'accettazione tacita dell'eredità;
rilevato, in particolare, che l'INPS, in riscontro alla richiesta formula dal Curatore il 03.03.2025, evidenziava la circostanza che i ratei non riscossi dal de cuius erano stati erogati ai figli del medesimo, qualificatisi eredi e che, quanto al conto corrente intestato al de cuius, la Cassa di Risparmio di Fermo spa comunicava che“il rapporto è stato estinto dal figlio, , in data 21.12.2022, dopo aver Controparte_1 versato € 50,00 per coprire le spese di interessi e competenze maturate”;
tenuto conto che l'accettazione dell'eredità può avvenire tanto in forma tacita quanto in forma espressa e ritenuto che tali elementi appaiano sufficienti ai fini dell'odierno procedimento, fatta salva l'azione di accertamento della qualità di erede ai fini della trascrizione dell'accettazione tacita dell'eredità;
rammentato che l'ordinanza che dichiara la decadenza dal diritto di accettare l'eredità è priva di decisorietà, in quanto “il provvedimento, pur riguardando posizioni di diritto soggettivo, chiude un procedimento di tipo non contenzioso privo di un vero e proprio contraddittorio e non statuisce in via decisoria e definitiva attesa la sua revocabilità e modificabilità alla stregua dell'art. 742 c.p.c. (Cass.
n. 20132/2014). Tale norma, infatti, concernente la revocabilità e modificabilità dei provvedimenti ivi considerati, si applica, in forza della successiva norma dell'art 742-bis, anche alle ordinanze di fissazione dei termini in materia successoria emanate a norma dell'art 749 c.p.c. (Cass. n.
751/1970)” (Cfr. Cass. 969/2022);
ritenuto, quindi, che non sussistono i presupposti per la persistenza della presente curatela, mancando uno dei presupposti dell'art. 528 c.c. (mancata accettazione dell'eredità e mancato possesso dei beni ereditari da parte del chiamato);
rilevato che è stato sollecitato il contraddittorio con tutti gli interessati ai fini della chiusura del procedimento e che gli interessati non hanno depositato osservazioni;
tanto premesso,
OSSERVA
La domanda di chiusura del procedimento è meritevole di accoglimento, in quanto i chiamati e risultano aver tacitamente accettato l'eredità. Controparte_1 Controparte_2
Si osserva che, a norma dell'art. 532 c.c.: “Il curatore cessa dalle sue funzioni quando l'eredità è stata accettata” e che, pertanto, in tale ipotesi, il relativo procedimento della curatela di eredità giacente deve essere chiuso.
Per quanto concerne la disciplina delle spese connesse alla procedura, le stesse possono essere poste a carico della curatela, stante la presenza di residua liquidità.
Va, quindi, posto a carico della curatela anche il compenso per il curatore dell'eredità giacente.
Quest'ultimo va annoverato tra gli ausiliari del giudice (art. 68 c.p.c.) ed ha quindi diritto ad un compenso che deve essere liquidato dal giudice che lo ha nominato (art. 52 disp. att. c.c.).
In assenza di parametri normativi si ritiene di aderire all'indirizzo secondo cui il compenso deve essere liquidato dal Giudice secondo il proprio prudente criterio, valutando la natura, l'entità ed i risultati delle prestazioni gestionali svolte (Cass., 28.11.1991, n. 12767) e non possono essere applicate in via analogica né le tariffe dell'ordine professionale di appartenenza, né la disciplina prevista in tema di liquidazione dei curatori fallimentari.
Valutata l'attività complessivamente svolta dal curatore (ricerca telematica dei beni ai sensi dell'art. 492 bis c.p.c., attività di ricerca eredi e gestione varia, relazione conclusiva), appare congruo liquidare un importo pari ad € 2.000,00 per compensi, oltre ad eventuali accessori di legge, detratto l'eventuale acconto ove percepito, da porre a carico degli eredi, in solido con parte ricorrente.
Devono essere, altresì, poste a carico della procedura le eventuali spese di chiusura della procedura.
P.Q.M.
APPROVA l'amministrazione dall' avv. Manuel Capretti, curatore dell'eredità giacente di Persona_1
nato a [...] il [...] e deceduto a Montegranaro (FM) il 12.08.2022;
[...]
LIQUIDA in favore del medesimo, tenuto conto delle attività compiute, della relazione conclusiva depositata l'importo di € 2.000,00 per compensi, oltre I.V.A. e C.P.A., se dovute, come per legge, il cui pagamento pone a carico della curatela, oltre eventuali spese di chiusura della procedura.
AUTORIZZA il curatore dell'eredità giacente a prelevare l'importo come sopra liquidato dal conto corrente intestato alla procedura.
DICHIARA CHIUSA la procedura di eredità giacente.
AUTORIZZA il curatore a pubblicare il presente decreto di chiusura dell'eredità giacente nella Gazzetta
Ufficiale.
AUTORIZZA il curatore dell'eredità giacente a chiudere il conto corrente intestato alla procedura.
AUTORIZZA il curatore dell'eredità giacente ad immettere gli eredi nel possesso dei beni ereditari.
ASSEGNA al curatore termine di giorni venti per il deposito di relazione conclusiva, relativamente alle operazioni di chiusura come sopra autorizzate, al fine di consentire l'archiviazione della procedura.
MANDA alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Fermo, 09/06/2025
IL GIUDICE DELLE SUCCESSIONI - Milena Palmisano
Volontaria Giurisdizione
n. 510/2025 RG. VG.
Il Giudice delle successioni,
a scioglimento della riserva assunta;
ha pronunciato il seguente
DECRETO
letta la relazione conclusiva depositata dall' avv. Manuel Capretti, curatore dell'eredità giacente di
, nato a [...] il [...] e deceduto a Montegranaro (FM) il Persona_1
12.08.2022 ed esaminata la relativa nota spesa;
preso atto che i chiamati all'eredità del de cuius, e , Controparte_1 Controparte_2 erano nel possesso dei beni ereditari, privi di diverso titolo idoneo a giustificare l'occupazione e che i medesimi hanno compiuto ulteriori atti implicanti l'accettazione tacita dell'eredità;
rilevato, in particolare, che l'INPS, in riscontro alla richiesta formula dal Curatore il 03.03.2025, evidenziava la circostanza che i ratei non riscossi dal de cuius erano stati erogati ai figli del medesimo, qualificatisi eredi e che, quanto al conto corrente intestato al de cuius, la Cassa di Risparmio di Fermo spa comunicava che“il rapporto è stato estinto dal figlio, , in data 21.12.2022, dopo aver Controparte_1 versato € 50,00 per coprire le spese di interessi e competenze maturate”;
tenuto conto che l'accettazione dell'eredità può avvenire tanto in forma tacita quanto in forma espressa e ritenuto che tali elementi appaiano sufficienti ai fini dell'odierno procedimento, fatta salva l'azione di accertamento della qualità di erede ai fini della trascrizione dell'accettazione tacita dell'eredità;
rammentato che l'ordinanza che dichiara la decadenza dal diritto di accettare l'eredità è priva di decisorietà, in quanto “il provvedimento, pur riguardando posizioni di diritto soggettivo, chiude un procedimento di tipo non contenzioso privo di un vero e proprio contraddittorio e non statuisce in via decisoria e definitiva attesa la sua revocabilità e modificabilità alla stregua dell'art. 742 c.p.c. (Cass.
n. 20132/2014). Tale norma, infatti, concernente la revocabilità e modificabilità dei provvedimenti ivi considerati, si applica, in forza della successiva norma dell'art 742-bis, anche alle ordinanze di fissazione dei termini in materia successoria emanate a norma dell'art 749 c.p.c. (Cass. n.
751/1970)” (Cfr. Cass. 969/2022);
ritenuto, quindi, che non sussistono i presupposti per la persistenza della presente curatela, mancando uno dei presupposti dell'art. 528 c.c. (mancata accettazione dell'eredità e mancato possesso dei beni ereditari da parte del chiamato);
rilevato che è stato sollecitato il contraddittorio con tutti gli interessati ai fini della chiusura del procedimento e che gli interessati non hanno depositato osservazioni;
tanto premesso,
OSSERVA
La domanda di chiusura del procedimento è meritevole di accoglimento, in quanto i chiamati e risultano aver tacitamente accettato l'eredità. Controparte_1 Controparte_2
Si osserva che, a norma dell'art. 532 c.c.: “Il curatore cessa dalle sue funzioni quando l'eredità è stata accettata” e che, pertanto, in tale ipotesi, il relativo procedimento della curatela di eredità giacente deve essere chiuso.
Per quanto concerne la disciplina delle spese connesse alla procedura, le stesse possono essere poste a carico della curatela, stante la presenza di residua liquidità.
Va, quindi, posto a carico della curatela anche il compenso per il curatore dell'eredità giacente.
Quest'ultimo va annoverato tra gli ausiliari del giudice (art. 68 c.p.c.) ed ha quindi diritto ad un compenso che deve essere liquidato dal giudice che lo ha nominato (art. 52 disp. att. c.c.).
In assenza di parametri normativi si ritiene di aderire all'indirizzo secondo cui il compenso deve essere liquidato dal Giudice secondo il proprio prudente criterio, valutando la natura, l'entità ed i risultati delle prestazioni gestionali svolte (Cass., 28.11.1991, n. 12767) e non possono essere applicate in via analogica né le tariffe dell'ordine professionale di appartenenza, né la disciplina prevista in tema di liquidazione dei curatori fallimentari.
Valutata l'attività complessivamente svolta dal curatore (ricerca telematica dei beni ai sensi dell'art. 492 bis c.p.c., attività di ricerca eredi e gestione varia, relazione conclusiva), appare congruo liquidare un importo pari ad € 2.000,00 per compensi, oltre ad eventuali accessori di legge, detratto l'eventuale acconto ove percepito, da porre a carico degli eredi, in solido con parte ricorrente.
Devono essere, altresì, poste a carico della procedura le eventuali spese di chiusura della procedura.
P.Q.M.
APPROVA l'amministrazione dall' avv. Manuel Capretti, curatore dell'eredità giacente di Persona_1
nato a [...] il [...] e deceduto a Montegranaro (FM) il 12.08.2022;
[...]
LIQUIDA in favore del medesimo, tenuto conto delle attività compiute, della relazione conclusiva depositata l'importo di € 2.000,00 per compensi, oltre I.V.A. e C.P.A., se dovute, come per legge, il cui pagamento pone a carico della curatela, oltre eventuali spese di chiusura della procedura.
AUTORIZZA il curatore dell'eredità giacente a prelevare l'importo come sopra liquidato dal conto corrente intestato alla procedura.
DICHIARA CHIUSA la procedura di eredità giacente.
AUTORIZZA il curatore a pubblicare il presente decreto di chiusura dell'eredità giacente nella Gazzetta
Ufficiale.
AUTORIZZA il curatore dell'eredità giacente a chiudere il conto corrente intestato alla procedura.
AUTORIZZA il curatore dell'eredità giacente ad immettere gli eredi nel possesso dei beni ereditari.
ASSEGNA al curatore termine di giorni venti per il deposito di relazione conclusiva, relativamente alle operazioni di chiusura come sopra autorizzate, al fine di consentire l'archiviazione della procedura.
MANDA alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Fermo, 09/06/2025
IL GIUDICE DELLE SUCCESSIONI - Milena Palmisano