CA
Sentenza 8 luglio 2025
Sentenza 8 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 08/07/2025, n. 2040 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 2040 |
| Data del deposito : | 8 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1774/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione prima civile nelle persone dei seguenti magistrati:
IC RE Presidente
SS LO Consigliere rel.
Cristina Ravera Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. r.g. 1774/2023 promossa in grado d'appello
DA
C.F. ), Parte_1 P.IVA_1
C.F. , Parte_2 C.F._1
(C.F. ), Parte_3 C.F._2
C.F. ), Parte_4 C.F._3
(C.F. ), Parte_5 C.F._4
C.F. ), Parte_6 C.F._5
C.F. , Parte_7 C.F._6 tutti elettivamente domiciliati in VIA A. MESSEDAGLIA 202 37069 VILLAFRANCA DI VERONA presso lo studio dell'avv. GILETTO MAURIZIO, che li rappresenta e difende come da delega in atti
APPELLANTI
CONTRO
Controparte_1 rappresentanza (C.F. ), elettivamente domiciliata in VIA P. Controparte_2 P.IVA_2 pagina 1 di 12 SOTTOCORNO N. 52 MILANO presso lo studio dell'avv. BARILE RUGGERO, che la rappresenta e difende come da delega in atti, unitamente all'avv. SCOFONE LORENZO ( ) C.F._7
APPELLATA
Conclusioni
Per , Parte_1 Parte_2 Parte_3
, Parte_4 Parte_5 Parte_6 Parte_7
In via preliminare e/o pregiudiziale
1) Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita dichiarare che doveva essere integrato il contraddittorio nei confronti del R) in persona del Sindaco pro tempore, per le ragioni tutte esposte Controparte_3 nella narrativa degli atti e nei verbali di causa e, per l'effetto, rimettere la causa al primo giudice ai sensi dell'art. 354 c.p.c.
2) In conseguenza della domanda che precede, voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 7 delle Condizioni generali di Assicurazione, nonché all'art. 38 c.p.c., dichiarare
l'incompetenza territoriale del Tribunale di Milano in favore del Tribunale di Verona.
Nel merito in via principale
3) Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, per i motivi tutti dedotti nell'atto di citazione in appello, accogliere il proposto appello e per l'effetto, riformare integralmente la sentenza nr. 3761/2023 pubblicata il 09.05.2023 dal Tribunale di Milano.
In via istruttoria
A) Si chiede che l'Ecc.ma Corte d'Appello adita voglia disporre opportuna Consulenza Tecnica
d'Ufficio, finalizzata a verificare l'effettivo valore e costi delle opere eseguite e da eseguirsi nell'appalto per cui è causa, con riserva di nomina di consulente tecnico di parte e di illustrazione del relativo quesito.
B) Si chiede, sin d'ora ammissione di prove per testi sulle circostanze dedotte nelle memorie istruttorie depositate in primo grado.
C) Si chiede, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 210 c.p.c. che l'Ecc.ma Corte d'Appello adita voglia ordinare al Comune di Erbè (VR), in persona del sindaco pro tempore l'esibizione della documentazione tutta inerente il presente giudizio, specificamente il collaudo delle opere effettuate da
i costi impiegati per la conclusione degli stessi e la prova della Parte_8
pagina 2 di 12 corrispondenza tra le opere appaltate alla e quelle appaltate a Parte_9 [...]
con riserva di indicazione di ulteriore documentazione. Parte_8
Ci si oppone sin d'ora all'ammissione delle istanze istruttorie ex adverso formulate, chiedendo nella denegata ipotesi di loro ammissione di essere abilitati alla prova contraria.
In ogni caso
4) Con vittoria di spese, diritti ed onorari di entrambi i gradi di giudizio.
Per Controparte_1 rappresentanza generale per l'ITALIA
Si chiede che l'Ecc.ma Corte d'Appello,
−respinta ogni contraria e diversa domanda, eccezione e deduzione;
−previi gli opportuni accertamenti;
−emesse tutte le più opportune pronunce e declaratorie del caso;
IN VIA PRELIMINARE:
−a conferma del provvedimento assunto in corso di causa con ordinanza comunicata in data
28/12/2023, respinga - ove fosse reiterata - l'istanza di parte appellante di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza di primo grado impugnata poiché istanza inaccoglibile, infondata in fatto e in diritto, nonché priva di presupposti ex art. 283 c.p.c., adottando ogni conseguenziale provvedimento ritenuto opportuno;
SEMPRE IN VIA PRELIMINARE:
−respinga la richiesta di parte attrice appellante di rimessione della causa al primo Giudice ex art.
354 c.p.c., valutando e dichiarando che correttamente il Tribunale in primo grado non ha accordato
l'estensione del contraddittorio nei confronti del e comunque in ogni caso rigetti la CP_3 conseguente/connessa eccezione di incompetenza territoriale del Tribunale di Milano in favore del
Tribunale di Verona, svolta dai convenuti in prime cure e reiterata con l'appello ai sensi dell'art. 7 delle condizioni generali di polizza e dell'art. 38 c.p.c., in conseguenza confermando invece quanto deciso in senso contrario sotto tali profili in prime cure dal Tribunale di Milano in corso di causa e/o con la sentenza di primo grado, dichiarando inammissibile e infondato l'appello proposto dalla
[...]
nonché dai sigg.ri , Parte_10 Parte_5 Parte_4 Parte_2 Pt_6
e;
[...] Parte_7 Parte_3
IN VIA PRINCIPALE PER I MOTIVI ESPOSTI:
pagina 3 di 12 −respinga l'atto di appello proposto dalla nonché dai sigg.ri Parte_10 Pt_5
, e ,
[...] Parte_4 Parte_2 Parte_6 Parte_7 Parte_3 dichiarandolo inammissibile e/o infondato e/o non provato;
PER L'EFFETTO:
−confermi integralmente la sentenza impugnata, avente n. 3761/2023 del Tribunale di Milano (G.I.
Dott. Illarietti);
IN OGNI CASO: previo rigetto delle eccezioni e domande, tutte, preliminari e di merito, svolte e/o reiterate anche nella presente fase di gravame dai convenuti ed odierni appellanti:
−preso atto dell'importo pari ad € 57.006,92 messo a disposizione della Compagnie Française da parte del già beneficiario della Controparte_1 CP_3 polizza fideiussoria per cui è causa sulla scorta di quanto rappresentato con la sopravvenuta nota prot. 6234 del 14/12/2021 del Responsabile dell'Area Tecnica del a titolo di somma CP_3 differenziale che il non ha utilizzato rispetto al maggior importo di € 835.305,31 a suo tempo CP_3 incamerato a seguito dell'escussione della garanzia di cui alla polizza fideiussoria n. 1788426 per cui
è causa;
−accerti e dichiari tenuti la , in persona del legale rappresentante pro Parte_11 tempore, nonché i signori , Parte_4 Parte_5 Parte_2 Parte_6 [...]
, in solido tra loro, visti gli obblighi discendenti a termini di polizza, Parte_7 Parte_3 dell'annessa appendice di coobbligazione e dalla legge, nonché dall'Accordo ai sensi degli artt. 11 L.
n. 241/1990 e 6 Legge Urbanistica Regionale del Veneto n. 11/2004 del 29/05/2008 e in forza di successivo Atto Aggiuntivo del 21/03/2014 stipulati tra la ed il Parte_11
in via di regresso, e/o anche alternativamente, o come meglio visto e ritenuto, in via CP_3 di surroga, a rimborsare alla CP_1 Controparte_4
, in persona del legale rappresentante pro tempore, la somma di €
[...]
778.298,39, pari alla somma € 835.305,31, indicata inizialmente con l'atto di citazione introduttivo al netto dell'importo di € 57.006,92 oggetto di restituzione alla GN dal Comune beneficiario come da sopravvenuta delibera di Giunta Comunale n. 22 del 06/03/2023 ed avviso di pagamento del
2/05/2023, corrisposta dalla GN in favore del Comune beneficiario in dipendenza della polizza fideiussoria n. 1788426, oltre interessi previsti in contratto, nella misura pari a quella del saggio ufficiale di sconto aumentato di tre punti, a far data dalla domanda e sino al soddisfo;
pagina 4 di 12 −per l'effetto, condanni la , in persona del legale rappresentante pro Parte_11 tempore, nonché i signori , Parte_4 Parte_5 Parte_2 Parte_6 [...]
, in solido tra loro, visti gli obblighi discendenti a termini di polizza, Parte_7 Parte_3 dell'annessa appendice di coobbligazione e dalla legge, nonché dall'Accordo ai sensi degli artt. 11 L.
n. 241/1990 e 6 Legge Urbanistica Regionale del Veneto n. 11/2004 del 29/05/2008 e in forza di successivo Atto Aggiuntivo del 21/03/2014 stipulati tra la ed il Parte_11
in via di regresso, e/o anche alternativamente, o come meglio visto e ritenuto, in via CP_3 di surroga, a rimborsare alla Compagnie Française d'Assurance pour le Commerce Extérieur S.A. –
Rappresentanza Generale per l'Italia, in persona del legale rappresentante pro tempore, la somma di €
778.298,39, pari alla somma € 835.305,31, indicata inizialmente con l'atto di citazione introduttivo al netto dell'importo di € 57.006,92 oggetto di restituzione alla GN dal Comune beneficiario come da sopravvenuta delibera di Giunta Comunale n. 22 del 06/03/2023 ed avviso di pagamento del
2/05/2023, corrisposta dalla GN in favore del Comune beneficiario in dipendenza della polizza fideiussoria n. 1788426, oltre interessi previsti in contratto, nella misura pari a quella del saggio ufficiale di sconto aumentato di tre punti, a far data dalla domanda e sino al soddisfo;
−con vittoria di spese e compensi professionali, oltre al rimborso forfettario delle spese generali, gravati di I.V.A. e C.P.A., per entrambi i gradi di giudizio;
IN VIA ISTRUTTORIA:
−si richiama tutto quanto dedotto, domandato ed eccepito dalla GN nelle tre memorie ex art.
183 comma VI c.p.c. depositate;
−ci si oppone all'ammissione delle richieste ex art. 210 c.p.c., di CTU e per testi indicate dai convenuti odierni appellanti poiché del tutto inconferenti ai fini decisori;
−si rinvia alle risultanze dei documenti da n. 01 a n. 13 esibiti dalla GN agli atti del giudizio di prime cure.
Ragioni in fatto e in diritto della decisione
Il Tribunale di Milano, con la sentenza n. 3761/23, ha condannato le parti convenute Parte_11
, e
[...] Parte_5 Parte_4 Parte_2 Parte_6 Parte_7
al pagamento di euro 778.298,39 oltre interessi in favore della società attrice Parte_3
Parte_12
, a titolo di rimborso della somma da quest'ultima versata al Comune di Erbè (VR)
[...]
a seguito dell'escussione di una polizza fideiussoria prestata da con Parte_11 pagina 5 di 12 appendice di coobbligazione degli altri convenuti, a garanzia della corretta esecuzione di un contratto di appalto per la realizzazione di una strada pubblica.
I suddetti convenuti soccombenti hanno appellato la sentenza davanti a questa Corte chiedendone la riforma per la manifesta fondatezza dell'appello, sulla quale hanno fondato anche un'istanza preliminare di sospensione ex art. 283 c.p.c.
L'appellata si è costituita ed ha chiesto il rigetto dell'appello. Pt_12
La Corte ha respinto l'istanza di sospensione ex art. 283 c.p.c. formulata dagli appellanti e la causa è stata, quindi, rimessa in decisione sulle conclusioni di cui in epigrafe, dopo il deposito degli scritti conclusivi.
Ritiene la Corte che l'appello sia infondato per le seguenti ragioni.
§ Primo motivo d'appello: nullità della sentenza per indeterminatezza
Gli appellanti fanno rilevare due vizi di forma nell'esposizione della motivazione, che la inficerebbero rendendola indeterminata.
Gli appellanti fanno notare, infatti, che nella motivazione sono “presenti periodi sospesi e talvolta frasi che terminano con punti interrogativi o spazi bianchi”.
Nella descrizione del contenuto della polizza, il giudice, ad esempio, scrive che è stata prestata a garanzia “degli obblighi assunti con la convenzione stipulata con il comune di di costruzione di CP_3 una strada di collegamento fino alla concorrenza di Euro 1.349.160,00 nel caso di ??” (testuale).
Nella parte finale, inoltre, al fine di determinare l'importo dovuto, il giudice prende atto delle dichiarazioni rese in comparsa conclusionale dalla GN a seguito della restituzione da parte del della somma di euro 57.006,90, e rileva “che pertanto la somma corrisposta al si era CP_3 CP_3 ridotta ad Euro (testuale), con uguale riduzione della domanda di regresso nei confronti degli odierni convenuti”.
Ritiene la Corte che, seppure la sentenza, dal punto di vista formale, presenti i difetti come sopra testualmente riportati, purtuttavia tali difetti di forma non impediscono la comprensione dell'iter logico seguito dal giudice ai fini della decisione, né sono sintomatici della mancata considerazione, da parte del giudice, dei motivi di contestazione sollevati dai convenuti, odierni appellanti.
Il motivo risulta, quindi, infondato.
pagina 6 di 12 § Secondo motivo d'appello: errore nella interpretazione degli atti -contraddittorietà, illogicità della sentenza ed omessa considerazione di circostanze rilevanti ai fini del decidere
Gli appellanti, con questo motivo, articolato in sotto-motivi che, per una migliore comprensione, verranno presi in esame uno per uno, lamentano innanzitutto la contraddizione tra l'affermazione iniziale di fondatezza della domanda per l'intero importo richiesto dalla GN (euro 835.305,31)
e la conclusione della condanna ad un minore importo.
Ritiene la Corte che non vi sia, invece, sul punto alcuna contraddizione nella motivazione, posto che la fondatezza della domanda, enunciata nell'incipit, è stata ritenuta idonea all'accoglimento “nei limiti di cui si dirà” e che, infatti, nel prosieguo, come gli stessi appellanti fanno rilevare, il Tribunale ha dato atto della restituzione, nelle more del giudizio, di euro 57.006,90 da parte del garantito alla CP_3 società attrice, restituzione che, correttamente, ha comportato una riduzione della domanda attorea, che
è stata accolta per il minor importo richiesto.
Secondo gli appellanti vi sarebbe poi una contraddizione anche nella qualificazione del titolo azionato dalla controparte, ritenuto polizza fideiussoria nella sentenza e contratto autonomo di garanzia nell'ordinanza con la quale è stata respinta l'istanza di chiamata in causa del CP_3
Ritiene la Corte che non vi sia alcuna contraddizione, neppure sotto tale profilo.
Innanzitutto, non è imposta dal codice di rito una necessaria coincidenza fra la motivazione delle ordinanze pronunciate in corso di giudizio e la motivazione della sentenza.
In ogni caso, la contraddizione non sussiste in concreto, poichè la polizza fideiussoria stipulata a garanzia delle obbligazioni dell'appaltatore non è una fideiussione in senso proprio e quindi non è una garanzia accessoria, come ritengono gli appellanti, ma è una garanzia atipica, caratterizzata dall'autonomia rispetto all'obbligazione garantita [v. Cass. S.U. 3947/10; v. anche Cass. 29281/24 “La
c.d. "fideiussio indemnitatis" costituisce una garanzia atipica con funzione reintegratoria, essendo volta al risarcimento del danno ("rectius", all'indennizzo) conseguente all'inadempimento dell'obbligato principale, in cui l'obbligazione del garante, essenzialmente diversa rispetto a quella garantita, si pone in via (succedanea e secondaria sì, ma) del tutto autonoma rispetto all'obbligo primario di prestazione)”].
Ancora, sul diniego di chiamata in causa del (chiamata che secondo i convenuti in primo CP_3 grado era necessaria e che avrebbe comportato l'incompetenza per territorio del giudice adito), gli appellanti ritengono, e in tal senso formulano una richiesta preliminare nelle conclusioni in appello, che la causa debba essere rimessa al primo giudice per l'integrazione del contraddittorio ex art. 354
pagina 7 di 12 c.p.c., non potendosi negare al contraente e ai coobbligati di sollevare l'exceptio doli anche nei confronti del creditore garantito.
Ritiene, in proposito, la Corte che il Tribunale non abbia errato nel non disporre la chiamata del creditore garantito e che non debba, quindi, disporsi alcuna rimessione al primo giudice per l'integrazione del contraddittorio, non sussistendo litisconsorzio necessario con il creditore garantito nella causa fra il debitore e il garante (v. Cass. 16982/07, riguardante proprio una fattispecie in cui era stata sollevata l'exceptio doli in causa fra debitore e garante, “Nella controversia proposta tra il debitore, la cui obbligazione è stata garantita da un terzo attraverso un contratto autonomo di garanzia, ed il soggetto che tale garanzia ha prestato, il creditore garantito non è litisconsorte necessario”).
Gli appellanti ritengono, infine, che vi sia contraddizione anche fra il diniego della ctu richiesta per determinare l'importo necessario al completamento dei lavori e la presa d'atto della riduzione della domanda a seguito della restituzione di importi da parte del alla GN, che CP_3 evidenzierebbe l'indeterminatezza della somma.
Ritiene la Corte che ancora una volta non vi sia contraddizione fra il diniego di un'attività istruttoria, che non sarebbe stata rilevante, attesa l'autonomia della garanzia, e la condanna al pagamento di un importo minore di quello richiesto inizialmente, in accoglimento di una domanda ridotta in corso di causa per effetto della restituzione, effettuata dal di parte della somma versata dalla garante in CP_3 sede di escussione.
§ Terzo motivo d'appello: mancata considerazione di documenti indispensabili ai fini del decidere e violazione di norme di legge regionale
Secondo gli appellanti il Tribunale non avrebbe preso in considerazione documenti dai quali risultava l'escussione abusiva sia da parte della che da parte del posto che il mancato Pt_13 CP_3 rispetto dei termini inizialmente previsti era dipeso prima dal che aveva tardato CP_3 nell'acquisizione delle aree, e poi da un accordo aggiuntivo che prorogava il termine;
gli appellanti evidenziano altresì che una perizia, redatta su incarico di indicava il costo dei lavori ancora da Pt_12 eseguire in euro “475.000,00=, praticamente la metà di quelli poi azionati per € 835.305,31=, divenuti
€ 778.298,41= in fase di precisazione delle conclusioni”.
A sostegno di tale motivo, gli appellanti richiamano:
pagina 8 di 12 -il doc. 12, che contiene una lettera inviata dall'avvocato di al Comune di per contestare Pt_12 CP_3 la richiesta iniziale di quest'ultimo, che era di pagamento dell'intero importo garantito, e con la quale l'assicuratrice riferiva di aver ricevuto una diffida da parte della debitrice e indicava le ragioni per opporsi al pagamento
-il doc. 18, che è una perizia redatta nel 2017 su incarico di che indica quale importo necessario Pt_12 per il completamento delle opere la somma di euro 570.000,00.
Ritiene la Corte che la doglianza sia infondata.
Agli atti di causa è stata, infatti, acquisita un'altra perizia – doc. 19 appellanti – redatta su incarico del sempre nel 2017, che quantificava i lavori ancora da eseguire in euro 943.756,72. CP_3
Non può, quindi, ritenersi che vi sia l'evidenza di un'escussione abusiva per l'importo richiesto e, comunque, va ribadito che la determinazione del danno per l'esecuzione non completa dei lavori implicherebbe accertamenti sul rapporto sottostante, che in questa sede e a questi fini non sono consentiti.
Anche la valutazione della proroga del termine per l'ultimazione dei lavori implicherebbe un'indagine, in diritto, sull'applicazione della proroga e, in fatto, sulla corretta esecuzione della prestazione, indagine che, allo stesso modo, non è consentita in presenza di una garanzia autonoma.
In ogni caso, come evidenzia anche la difesa dell'appellata, gli stessi appellanti formulano richieste istruttorie per accertare lo stato dei lavori eseguiti e di quelli da eseguire, con ciò dimostrando che, al tempo del pagamento, non vi era evidenza di escussione abusiva.
§ Quarto motivo d'appello: lesione del diritto di difesa e omessa pronuncia su specifica domanda
Gli appellanti si dolgono della lesione del diritto di difesa per non avere il giudice accolto la loro richiesta di ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c., da impartire al Comune, della documentazione utile ai fini del decidere.
Nelle conclusioni dell'atto di appello, ribadite in sede di precisazione, l'istanza è così formulata:
“voglia ordinare al Comune di Erbè (VR), in persona del sindaco pro tempore l'esibizione della documentazione tutta inerente il presente giudizio, specificamente il collaudo delle opere effettuate da
i costi impiegati per la conclusione degli stessi e la prova della Parte_8 corrispondenza tra le opere appaltate alla e quelle appaltate a Parte_9 [...]
con riserva di indicazione di ulteriore documentazione”. Parte_8
pagina 9 di 12 Ritiene la Corte che anche tale doglianza sia infondata.
Pur volendo, per ipotesi, prescindere dalla inammissibilità per genericità della richiesta, va osservato che si tratta in ogni caso di istanza irrilevante, non potendosi sindacare le vicende riguardanti il rapporto sottostante fra debitore e creditore, in mancanza di prova evidente di un'escussione abusiva, di cui erano onerati gli odierni appellanti e che non è stata raggiunta.
§ Quinto motivo d'appello: errore in procedendo
Con questo motivo gli appellanti lamentano l'irregolare acquisizione (seppure a loro favorevole) dei documenti relativi alla diminuzione dell'importo richiesto, ritenendo che la tardiva produzione avrebbe dovuto indurre il giudice a riaprire l'istruttoria per accertare l'esatta entità dei lavori ancora da ultimare.
Ritiene la Corte che il motivo sia infondato.
In primo luogo, la doglianza si presenta inammissibile per difetto di interesse, non avendo ragione gli appellanti di dolersi della pretesa irritualità dell'acquisizione di documenti a loro favorevoli.
Sotto altro profilo, l'istruttoria richiesta, come si è già detto, non sarebbe stata rilevante, attesa l'autonomia della garanzia e l'inerenza degli accertamenti richiesti alla regolare esecuzione della prestazione.
§ Sesto motivo d'appello: nullità della polizza nr. 1788426 perchè contraria al provvedimento di
Banca d'Italia
Con questo motivo gli appellanti contestano la decisione per aver ritenuto inconferente l'eccezione di nullità della clausola di deroga all'art. 1957 c.c. che riguarderebbe i rapporti fra la GN e il e non invece i rapporti fra la GN e la contraente e i coobbligati: secondo gli appellanti CP_3 anche nel contratto autonomo di garanzia la richiesta, seppure stragiudiziale, andrebbe comunque inviata.
Testualmente il motivo viene così enunciato: “Al capo VII della sentenza impugnata il Giudice del
Tribunale di Milano ritiene che la sollevata eccezione di nullità non riguardi il contenzioso in essere tra le parti e che essa regoli “[…] unicamente i rapporti fra la assicurazione e il beneficiario (il comune)”.
Anche in questa affermazione erra il Giudice di prime cure poiché la Suprema Corte, con l'ordinanza del 03.11.2021 nr. 31509, Sez. I, ha statuito che “In tema di contratto autonomo di garanzia, ove le parti abbiano convenuto che il pagamento debba avvenire a prima richiesta, l'eventuale rinvio pattizio
pagina 10 di 12 alla previsione della clausola di decadenza di cui all'articolo 1957, comma 1, del Cc, deve intendersi riferito – giusta l'applicazione del criterio ermeneutico previsto dall'articolo 1363 del Cc - esclusivamente al termine semestrale indicato dalla predetta disposizione. Pertanto, deve ritenersi sufficiente ad evitare la decadenza la semplice proposizione di una richiesta stragiudiziale di pagamento, non essendo necessario che il termine sia osservato mediante la proposizione di una domanda giudiziale” con ciò intendendosi che, comunque, la richiesta al debitore principale, sebbene in via stragiudiziale, vada inviata.
È evidente, pertanto, che nel caso in esame avrebbe dovuto essere dichiarata la nullità, quantomeno, delle condizioni in contrasto con gli art. 2, 2° comma, lett. a), l. 287/90 e 101 del trattato Fue, così come sancito anche dalle Sezioni Unite della Suprema Corte il 30.12.2021 con la pronuncia nr.”.
Ritiene la Corte che tale motivo, se si sono comprese le ragioni, sia inammissibile per difetto di interesse.
Indipendentemente dall'applicabilità al rapporto fra le parti del presente giudizio dei principi elaborati dalla giurisprudenza sulle fideiussioni omnibus conformi al modulo ABI e dall'accertamento della pretesa nullità della clausola che prevede la deroga all'art. 1957 c.c., nel caso di specie non è stata tempestivamente sollevata, con riferimento concreto ai termini di scadenza dell'obbligazione e di formulazione della richiesta, alcuna eccezione di estinzione della garanzia per mancato rispetto del termine (v. comparsa di costituzione in primo grado, nella quale vi è una generica eccezione di nullità della clausola di deroga), sicchè nessun rilievo potrebbe avere l'invocata nullità da accertare in via incidentale.
L'appello deve, quindi, essere respinto.
Le spese del presente grado vengono poste a carico della parte appellante soccombente e sono liquidate in dispositivo, sulla base dei parametri previsti dal D.M. 55/14 e succ. mod. e secondo i valori medi delle Tabelle allegate, tenuto conto del valore della controversia, dell'assenza di attività istruttoria, delle questioni di diritto affrontate e dell'attività di difesa prestata.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando, così dispone:
-respinge l'appello;
pagina 11 di 12 -condanna l'appellante al pagamento delle spese del grado, liquidate in euro 18.511,00 per compensi, oltre rimborso forfetario nella misura del 15% e oltre Iva e Cpa
-dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 co. 1 quater D.P.R. 115/02 per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto a norma del comma 1 bis art. 13 cit.
Così deciso in Milano il 2.4.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
SS LO IC RE
pagina 12 di 12
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione prima civile nelle persone dei seguenti magistrati:
IC RE Presidente
SS LO Consigliere rel.
Cristina Ravera Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. r.g. 1774/2023 promossa in grado d'appello
DA
C.F. ), Parte_1 P.IVA_1
C.F. , Parte_2 C.F._1
(C.F. ), Parte_3 C.F._2
C.F. ), Parte_4 C.F._3
(C.F. ), Parte_5 C.F._4
C.F. ), Parte_6 C.F._5
C.F. , Parte_7 C.F._6 tutti elettivamente domiciliati in VIA A. MESSEDAGLIA 202 37069 VILLAFRANCA DI VERONA presso lo studio dell'avv. GILETTO MAURIZIO, che li rappresenta e difende come da delega in atti
APPELLANTI
CONTRO
Controparte_1 rappresentanza (C.F. ), elettivamente domiciliata in VIA P. Controparte_2 P.IVA_2 pagina 1 di 12 SOTTOCORNO N. 52 MILANO presso lo studio dell'avv. BARILE RUGGERO, che la rappresenta e difende come da delega in atti, unitamente all'avv. SCOFONE LORENZO ( ) C.F._7
APPELLATA
Conclusioni
Per , Parte_1 Parte_2 Parte_3
, Parte_4 Parte_5 Parte_6 Parte_7
In via preliminare e/o pregiudiziale
1) Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita dichiarare che doveva essere integrato il contraddittorio nei confronti del R) in persona del Sindaco pro tempore, per le ragioni tutte esposte Controparte_3 nella narrativa degli atti e nei verbali di causa e, per l'effetto, rimettere la causa al primo giudice ai sensi dell'art. 354 c.p.c.
2) In conseguenza della domanda che precede, voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 7 delle Condizioni generali di Assicurazione, nonché all'art. 38 c.p.c., dichiarare
l'incompetenza territoriale del Tribunale di Milano in favore del Tribunale di Verona.
Nel merito in via principale
3) Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, per i motivi tutti dedotti nell'atto di citazione in appello, accogliere il proposto appello e per l'effetto, riformare integralmente la sentenza nr. 3761/2023 pubblicata il 09.05.2023 dal Tribunale di Milano.
In via istruttoria
A) Si chiede che l'Ecc.ma Corte d'Appello adita voglia disporre opportuna Consulenza Tecnica
d'Ufficio, finalizzata a verificare l'effettivo valore e costi delle opere eseguite e da eseguirsi nell'appalto per cui è causa, con riserva di nomina di consulente tecnico di parte e di illustrazione del relativo quesito.
B) Si chiede, sin d'ora ammissione di prove per testi sulle circostanze dedotte nelle memorie istruttorie depositate in primo grado.
C) Si chiede, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 210 c.p.c. che l'Ecc.ma Corte d'Appello adita voglia ordinare al Comune di Erbè (VR), in persona del sindaco pro tempore l'esibizione della documentazione tutta inerente il presente giudizio, specificamente il collaudo delle opere effettuate da
i costi impiegati per la conclusione degli stessi e la prova della Parte_8
pagina 2 di 12 corrispondenza tra le opere appaltate alla e quelle appaltate a Parte_9 [...]
con riserva di indicazione di ulteriore documentazione. Parte_8
Ci si oppone sin d'ora all'ammissione delle istanze istruttorie ex adverso formulate, chiedendo nella denegata ipotesi di loro ammissione di essere abilitati alla prova contraria.
In ogni caso
4) Con vittoria di spese, diritti ed onorari di entrambi i gradi di giudizio.
Per Controparte_1 rappresentanza generale per l'ITALIA
Si chiede che l'Ecc.ma Corte d'Appello,
−respinta ogni contraria e diversa domanda, eccezione e deduzione;
−previi gli opportuni accertamenti;
−emesse tutte le più opportune pronunce e declaratorie del caso;
IN VIA PRELIMINARE:
−a conferma del provvedimento assunto in corso di causa con ordinanza comunicata in data
28/12/2023, respinga - ove fosse reiterata - l'istanza di parte appellante di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza di primo grado impugnata poiché istanza inaccoglibile, infondata in fatto e in diritto, nonché priva di presupposti ex art. 283 c.p.c., adottando ogni conseguenziale provvedimento ritenuto opportuno;
SEMPRE IN VIA PRELIMINARE:
−respinga la richiesta di parte attrice appellante di rimessione della causa al primo Giudice ex art.
354 c.p.c., valutando e dichiarando che correttamente il Tribunale in primo grado non ha accordato
l'estensione del contraddittorio nei confronti del e comunque in ogni caso rigetti la CP_3 conseguente/connessa eccezione di incompetenza territoriale del Tribunale di Milano in favore del
Tribunale di Verona, svolta dai convenuti in prime cure e reiterata con l'appello ai sensi dell'art. 7 delle condizioni generali di polizza e dell'art. 38 c.p.c., in conseguenza confermando invece quanto deciso in senso contrario sotto tali profili in prime cure dal Tribunale di Milano in corso di causa e/o con la sentenza di primo grado, dichiarando inammissibile e infondato l'appello proposto dalla
[...]
nonché dai sigg.ri , Parte_10 Parte_5 Parte_4 Parte_2 Pt_6
e;
[...] Parte_7 Parte_3
IN VIA PRINCIPALE PER I MOTIVI ESPOSTI:
pagina 3 di 12 −respinga l'atto di appello proposto dalla nonché dai sigg.ri Parte_10 Pt_5
, e ,
[...] Parte_4 Parte_2 Parte_6 Parte_7 Parte_3 dichiarandolo inammissibile e/o infondato e/o non provato;
PER L'EFFETTO:
−confermi integralmente la sentenza impugnata, avente n. 3761/2023 del Tribunale di Milano (G.I.
Dott. Illarietti);
IN OGNI CASO: previo rigetto delle eccezioni e domande, tutte, preliminari e di merito, svolte e/o reiterate anche nella presente fase di gravame dai convenuti ed odierni appellanti:
−preso atto dell'importo pari ad € 57.006,92 messo a disposizione della Compagnie Française da parte del già beneficiario della Controparte_1 CP_3 polizza fideiussoria per cui è causa sulla scorta di quanto rappresentato con la sopravvenuta nota prot. 6234 del 14/12/2021 del Responsabile dell'Area Tecnica del a titolo di somma CP_3 differenziale che il non ha utilizzato rispetto al maggior importo di € 835.305,31 a suo tempo CP_3 incamerato a seguito dell'escussione della garanzia di cui alla polizza fideiussoria n. 1788426 per cui
è causa;
−accerti e dichiari tenuti la , in persona del legale rappresentante pro Parte_11 tempore, nonché i signori , Parte_4 Parte_5 Parte_2 Parte_6 [...]
, in solido tra loro, visti gli obblighi discendenti a termini di polizza, Parte_7 Parte_3 dell'annessa appendice di coobbligazione e dalla legge, nonché dall'Accordo ai sensi degli artt. 11 L.
n. 241/1990 e 6 Legge Urbanistica Regionale del Veneto n. 11/2004 del 29/05/2008 e in forza di successivo Atto Aggiuntivo del 21/03/2014 stipulati tra la ed il Parte_11
in via di regresso, e/o anche alternativamente, o come meglio visto e ritenuto, in via CP_3 di surroga, a rimborsare alla CP_1 Controparte_4
, in persona del legale rappresentante pro tempore, la somma di €
[...]
778.298,39, pari alla somma € 835.305,31, indicata inizialmente con l'atto di citazione introduttivo al netto dell'importo di € 57.006,92 oggetto di restituzione alla GN dal Comune beneficiario come da sopravvenuta delibera di Giunta Comunale n. 22 del 06/03/2023 ed avviso di pagamento del
2/05/2023, corrisposta dalla GN in favore del Comune beneficiario in dipendenza della polizza fideiussoria n. 1788426, oltre interessi previsti in contratto, nella misura pari a quella del saggio ufficiale di sconto aumentato di tre punti, a far data dalla domanda e sino al soddisfo;
pagina 4 di 12 −per l'effetto, condanni la , in persona del legale rappresentante pro Parte_11 tempore, nonché i signori , Parte_4 Parte_5 Parte_2 Parte_6 [...]
, in solido tra loro, visti gli obblighi discendenti a termini di polizza, Parte_7 Parte_3 dell'annessa appendice di coobbligazione e dalla legge, nonché dall'Accordo ai sensi degli artt. 11 L.
n. 241/1990 e 6 Legge Urbanistica Regionale del Veneto n. 11/2004 del 29/05/2008 e in forza di successivo Atto Aggiuntivo del 21/03/2014 stipulati tra la ed il Parte_11
in via di regresso, e/o anche alternativamente, o come meglio visto e ritenuto, in via CP_3 di surroga, a rimborsare alla Compagnie Française d'Assurance pour le Commerce Extérieur S.A. –
Rappresentanza Generale per l'Italia, in persona del legale rappresentante pro tempore, la somma di €
778.298,39, pari alla somma € 835.305,31, indicata inizialmente con l'atto di citazione introduttivo al netto dell'importo di € 57.006,92 oggetto di restituzione alla GN dal Comune beneficiario come da sopravvenuta delibera di Giunta Comunale n. 22 del 06/03/2023 ed avviso di pagamento del
2/05/2023, corrisposta dalla GN in favore del Comune beneficiario in dipendenza della polizza fideiussoria n. 1788426, oltre interessi previsti in contratto, nella misura pari a quella del saggio ufficiale di sconto aumentato di tre punti, a far data dalla domanda e sino al soddisfo;
−con vittoria di spese e compensi professionali, oltre al rimborso forfettario delle spese generali, gravati di I.V.A. e C.P.A., per entrambi i gradi di giudizio;
IN VIA ISTRUTTORIA:
−si richiama tutto quanto dedotto, domandato ed eccepito dalla GN nelle tre memorie ex art.
183 comma VI c.p.c. depositate;
−ci si oppone all'ammissione delle richieste ex art. 210 c.p.c., di CTU e per testi indicate dai convenuti odierni appellanti poiché del tutto inconferenti ai fini decisori;
−si rinvia alle risultanze dei documenti da n. 01 a n. 13 esibiti dalla GN agli atti del giudizio di prime cure.
Ragioni in fatto e in diritto della decisione
Il Tribunale di Milano, con la sentenza n. 3761/23, ha condannato le parti convenute Parte_11
, e
[...] Parte_5 Parte_4 Parte_2 Parte_6 Parte_7
al pagamento di euro 778.298,39 oltre interessi in favore della società attrice Parte_3
Parte_12
, a titolo di rimborso della somma da quest'ultima versata al Comune di Erbè (VR)
[...]
a seguito dell'escussione di una polizza fideiussoria prestata da con Parte_11 pagina 5 di 12 appendice di coobbligazione degli altri convenuti, a garanzia della corretta esecuzione di un contratto di appalto per la realizzazione di una strada pubblica.
I suddetti convenuti soccombenti hanno appellato la sentenza davanti a questa Corte chiedendone la riforma per la manifesta fondatezza dell'appello, sulla quale hanno fondato anche un'istanza preliminare di sospensione ex art. 283 c.p.c.
L'appellata si è costituita ed ha chiesto il rigetto dell'appello. Pt_12
La Corte ha respinto l'istanza di sospensione ex art. 283 c.p.c. formulata dagli appellanti e la causa è stata, quindi, rimessa in decisione sulle conclusioni di cui in epigrafe, dopo il deposito degli scritti conclusivi.
Ritiene la Corte che l'appello sia infondato per le seguenti ragioni.
§ Primo motivo d'appello: nullità della sentenza per indeterminatezza
Gli appellanti fanno rilevare due vizi di forma nell'esposizione della motivazione, che la inficerebbero rendendola indeterminata.
Gli appellanti fanno notare, infatti, che nella motivazione sono “presenti periodi sospesi e talvolta frasi che terminano con punti interrogativi o spazi bianchi”.
Nella descrizione del contenuto della polizza, il giudice, ad esempio, scrive che è stata prestata a garanzia “degli obblighi assunti con la convenzione stipulata con il comune di di costruzione di CP_3 una strada di collegamento fino alla concorrenza di Euro 1.349.160,00 nel caso di ??” (testuale).
Nella parte finale, inoltre, al fine di determinare l'importo dovuto, il giudice prende atto delle dichiarazioni rese in comparsa conclusionale dalla GN a seguito della restituzione da parte del della somma di euro 57.006,90, e rileva “che pertanto la somma corrisposta al si era CP_3 CP_3 ridotta ad Euro (testuale), con uguale riduzione della domanda di regresso nei confronti degli odierni convenuti”.
Ritiene la Corte che, seppure la sentenza, dal punto di vista formale, presenti i difetti come sopra testualmente riportati, purtuttavia tali difetti di forma non impediscono la comprensione dell'iter logico seguito dal giudice ai fini della decisione, né sono sintomatici della mancata considerazione, da parte del giudice, dei motivi di contestazione sollevati dai convenuti, odierni appellanti.
Il motivo risulta, quindi, infondato.
pagina 6 di 12 § Secondo motivo d'appello: errore nella interpretazione degli atti -contraddittorietà, illogicità della sentenza ed omessa considerazione di circostanze rilevanti ai fini del decidere
Gli appellanti, con questo motivo, articolato in sotto-motivi che, per una migliore comprensione, verranno presi in esame uno per uno, lamentano innanzitutto la contraddizione tra l'affermazione iniziale di fondatezza della domanda per l'intero importo richiesto dalla GN (euro 835.305,31)
e la conclusione della condanna ad un minore importo.
Ritiene la Corte che non vi sia, invece, sul punto alcuna contraddizione nella motivazione, posto che la fondatezza della domanda, enunciata nell'incipit, è stata ritenuta idonea all'accoglimento “nei limiti di cui si dirà” e che, infatti, nel prosieguo, come gli stessi appellanti fanno rilevare, il Tribunale ha dato atto della restituzione, nelle more del giudizio, di euro 57.006,90 da parte del garantito alla CP_3 società attrice, restituzione che, correttamente, ha comportato una riduzione della domanda attorea, che
è stata accolta per il minor importo richiesto.
Secondo gli appellanti vi sarebbe poi una contraddizione anche nella qualificazione del titolo azionato dalla controparte, ritenuto polizza fideiussoria nella sentenza e contratto autonomo di garanzia nell'ordinanza con la quale è stata respinta l'istanza di chiamata in causa del CP_3
Ritiene la Corte che non vi sia alcuna contraddizione, neppure sotto tale profilo.
Innanzitutto, non è imposta dal codice di rito una necessaria coincidenza fra la motivazione delle ordinanze pronunciate in corso di giudizio e la motivazione della sentenza.
In ogni caso, la contraddizione non sussiste in concreto, poichè la polizza fideiussoria stipulata a garanzia delle obbligazioni dell'appaltatore non è una fideiussione in senso proprio e quindi non è una garanzia accessoria, come ritengono gli appellanti, ma è una garanzia atipica, caratterizzata dall'autonomia rispetto all'obbligazione garantita [v. Cass. S.U. 3947/10; v. anche Cass. 29281/24 “La
c.d. "fideiussio indemnitatis" costituisce una garanzia atipica con funzione reintegratoria, essendo volta al risarcimento del danno ("rectius", all'indennizzo) conseguente all'inadempimento dell'obbligato principale, in cui l'obbligazione del garante, essenzialmente diversa rispetto a quella garantita, si pone in via (succedanea e secondaria sì, ma) del tutto autonoma rispetto all'obbligo primario di prestazione)”].
Ancora, sul diniego di chiamata in causa del (chiamata che secondo i convenuti in primo CP_3 grado era necessaria e che avrebbe comportato l'incompetenza per territorio del giudice adito), gli appellanti ritengono, e in tal senso formulano una richiesta preliminare nelle conclusioni in appello, che la causa debba essere rimessa al primo giudice per l'integrazione del contraddittorio ex art. 354
pagina 7 di 12 c.p.c., non potendosi negare al contraente e ai coobbligati di sollevare l'exceptio doli anche nei confronti del creditore garantito.
Ritiene, in proposito, la Corte che il Tribunale non abbia errato nel non disporre la chiamata del creditore garantito e che non debba, quindi, disporsi alcuna rimessione al primo giudice per l'integrazione del contraddittorio, non sussistendo litisconsorzio necessario con il creditore garantito nella causa fra il debitore e il garante (v. Cass. 16982/07, riguardante proprio una fattispecie in cui era stata sollevata l'exceptio doli in causa fra debitore e garante, “Nella controversia proposta tra il debitore, la cui obbligazione è stata garantita da un terzo attraverso un contratto autonomo di garanzia, ed il soggetto che tale garanzia ha prestato, il creditore garantito non è litisconsorte necessario”).
Gli appellanti ritengono, infine, che vi sia contraddizione anche fra il diniego della ctu richiesta per determinare l'importo necessario al completamento dei lavori e la presa d'atto della riduzione della domanda a seguito della restituzione di importi da parte del alla GN, che CP_3 evidenzierebbe l'indeterminatezza della somma.
Ritiene la Corte che ancora una volta non vi sia contraddizione fra il diniego di un'attività istruttoria, che non sarebbe stata rilevante, attesa l'autonomia della garanzia, e la condanna al pagamento di un importo minore di quello richiesto inizialmente, in accoglimento di una domanda ridotta in corso di causa per effetto della restituzione, effettuata dal di parte della somma versata dalla garante in CP_3 sede di escussione.
§ Terzo motivo d'appello: mancata considerazione di documenti indispensabili ai fini del decidere e violazione di norme di legge regionale
Secondo gli appellanti il Tribunale non avrebbe preso in considerazione documenti dai quali risultava l'escussione abusiva sia da parte della che da parte del posto che il mancato Pt_13 CP_3 rispetto dei termini inizialmente previsti era dipeso prima dal che aveva tardato CP_3 nell'acquisizione delle aree, e poi da un accordo aggiuntivo che prorogava il termine;
gli appellanti evidenziano altresì che una perizia, redatta su incarico di indicava il costo dei lavori ancora da Pt_12 eseguire in euro “475.000,00=, praticamente la metà di quelli poi azionati per € 835.305,31=, divenuti
€ 778.298,41= in fase di precisazione delle conclusioni”.
A sostegno di tale motivo, gli appellanti richiamano:
pagina 8 di 12 -il doc. 12, che contiene una lettera inviata dall'avvocato di al Comune di per contestare Pt_12 CP_3 la richiesta iniziale di quest'ultimo, che era di pagamento dell'intero importo garantito, e con la quale l'assicuratrice riferiva di aver ricevuto una diffida da parte della debitrice e indicava le ragioni per opporsi al pagamento
-il doc. 18, che è una perizia redatta nel 2017 su incarico di che indica quale importo necessario Pt_12 per il completamento delle opere la somma di euro 570.000,00.
Ritiene la Corte che la doglianza sia infondata.
Agli atti di causa è stata, infatti, acquisita un'altra perizia – doc. 19 appellanti – redatta su incarico del sempre nel 2017, che quantificava i lavori ancora da eseguire in euro 943.756,72. CP_3
Non può, quindi, ritenersi che vi sia l'evidenza di un'escussione abusiva per l'importo richiesto e, comunque, va ribadito che la determinazione del danno per l'esecuzione non completa dei lavori implicherebbe accertamenti sul rapporto sottostante, che in questa sede e a questi fini non sono consentiti.
Anche la valutazione della proroga del termine per l'ultimazione dei lavori implicherebbe un'indagine, in diritto, sull'applicazione della proroga e, in fatto, sulla corretta esecuzione della prestazione, indagine che, allo stesso modo, non è consentita in presenza di una garanzia autonoma.
In ogni caso, come evidenzia anche la difesa dell'appellata, gli stessi appellanti formulano richieste istruttorie per accertare lo stato dei lavori eseguiti e di quelli da eseguire, con ciò dimostrando che, al tempo del pagamento, non vi era evidenza di escussione abusiva.
§ Quarto motivo d'appello: lesione del diritto di difesa e omessa pronuncia su specifica domanda
Gli appellanti si dolgono della lesione del diritto di difesa per non avere il giudice accolto la loro richiesta di ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c., da impartire al Comune, della documentazione utile ai fini del decidere.
Nelle conclusioni dell'atto di appello, ribadite in sede di precisazione, l'istanza è così formulata:
“voglia ordinare al Comune di Erbè (VR), in persona del sindaco pro tempore l'esibizione della documentazione tutta inerente il presente giudizio, specificamente il collaudo delle opere effettuate da
i costi impiegati per la conclusione degli stessi e la prova della Parte_8 corrispondenza tra le opere appaltate alla e quelle appaltate a Parte_9 [...]
con riserva di indicazione di ulteriore documentazione”. Parte_8
pagina 9 di 12 Ritiene la Corte che anche tale doglianza sia infondata.
Pur volendo, per ipotesi, prescindere dalla inammissibilità per genericità della richiesta, va osservato che si tratta in ogni caso di istanza irrilevante, non potendosi sindacare le vicende riguardanti il rapporto sottostante fra debitore e creditore, in mancanza di prova evidente di un'escussione abusiva, di cui erano onerati gli odierni appellanti e che non è stata raggiunta.
§ Quinto motivo d'appello: errore in procedendo
Con questo motivo gli appellanti lamentano l'irregolare acquisizione (seppure a loro favorevole) dei documenti relativi alla diminuzione dell'importo richiesto, ritenendo che la tardiva produzione avrebbe dovuto indurre il giudice a riaprire l'istruttoria per accertare l'esatta entità dei lavori ancora da ultimare.
Ritiene la Corte che il motivo sia infondato.
In primo luogo, la doglianza si presenta inammissibile per difetto di interesse, non avendo ragione gli appellanti di dolersi della pretesa irritualità dell'acquisizione di documenti a loro favorevoli.
Sotto altro profilo, l'istruttoria richiesta, come si è già detto, non sarebbe stata rilevante, attesa l'autonomia della garanzia e l'inerenza degli accertamenti richiesti alla regolare esecuzione della prestazione.
§ Sesto motivo d'appello: nullità della polizza nr. 1788426 perchè contraria al provvedimento di
Banca d'Italia
Con questo motivo gli appellanti contestano la decisione per aver ritenuto inconferente l'eccezione di nullità della clausola di deroga all'art. 1957 c.c. che riguarderebbe i rapporti fra la GN e il e non invece i rapporti fra la GN e la contraente e i coobbligati: secondo gli appellanti CP_3 anche nel contratto autonomo di garanzia la richiesta, seppure stragiudiziale, andrebbe comunque inviata.
Testualmente il motivo viene così enunciato: “Al capo VII della sentenza impugnata il Giudice del
Tribunale di Milano ritiene che la sollevata eccezione di nullità non riguardi il contenzioso in essere tra le parti e che essa regoli “[…] unicamente i rapporti fra la assicurazione e il beneficiario (il comune)”.
Anche in questa affermazione erra il Giudice di prime cure poiché la Suprema Corte, con l'ordinanza del 03.11.2021 nr. 31509, Sez. I, ha statuito che “In tema di contratto autonomo di garanzia, ove le parti abbiano convenuto che il pagamento debba avvenire a prima richiesta, l'eventuale rinvio pattizio
pagina 10 di 12 alla previsione della clausola di decadenza di cui all'articolo 1957, comma 1, del Cc, deve intendersi riferito – giusta l'applicazione del criterio ermeneutico previsto dall'articolo 1363 del Cc - esclusivamente al termine semestrale indicato dalla predetta disposizione. Pertanto, deve ritenersi sufficiente ad evitare la decadenza la semplice proposizione di una richiesta stragiudiziale di pagamento, non essendo necessario che il termine sia osservato mediante la proposizione di una domanda giudiziale” con ciò intendendosi che, comunque, la richiesta al debitore principale, sebbene in via stragiudiziale, vada inviata.
È evidente, pertanto, che nel caso in esame avrebbe dovuto essere dichiarata la nullità, quantomeno, delle condizioni in contrasto con gli art. 2, 2° comma, lett. a), l. 287/90 e 101 del trattato Fue, così come sancito anche dalle Sezioni Unite della Suprema Corte il 30.12.2021 con la pronuncia nr.”.
Ritiene la Corte che tale motivo, se si sono comprese le ragioni, sia inammissibile per difetto di interesse.
Indipendentemente dall'applicabilità al rapporto fra le parti del presente giudizio dei principi elaborati dalla giurisprudenza sulle fideiussioni omnibus conformi al modulo ABI e dall'accertamento della pretesa nullità della clausola che prevede la deroga all'art. 1957 c.c., nel caso di specie non è stata tempestivamente sollevata, con riferimento concreto ai termini di scadenza dell'obbligazione e di formulazione della richiesta, alcuna eccezione di estinzione della garanzia per mancato rispetto del termine (v. comparsa di costituzione in primo grado, nella quale vi è una generica eccezione di nullità della clausola di deroga), sicchè nessun rilievo potrebbe avere l'invocata nullità da accertare in via incidentale.
L'appello deve, quindi, essere respinto.
Le spese del presente grado vengono poste a carico della parte appellante soccombente e sono liquidate in dispositivo, sulla base dei parametri previsti dal D.M. 55/14 e succ. mod. e secondo i valori medi delle Tabelle allegate, tenuto conto del valore della controversia, dell'assenza di attività istruttoria, delle questioni di diritto affrontate e dell'attività di difesa prestata.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando, così dispone:
-respinge l'appello;
pagina 11 di 12 -condanna l'appellante al pagamento delle spese del grado, liquidate in euro 18.511,00 per compensi, oltre rimborso forfetario nella misura del 15% e oltre Iva e Cpa
-dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 co. 1 quater D.P.R. 115/02 per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto a norma del comma 1 bis art. 13 cit.
Così deciso in Milano il 2.4.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
SS LO IC RE
pagina 12 di 12