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Sentenza 8 novembre 2024
Sentenza 8 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Emilia, sentenza 08/11/2024, n. 1094 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Emilia |
| Numero : | 1094 |
| Data del deposito : | 8 novembre 2024 |
Testo completo
R.G. N. 902/2023
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA SEZIONE I CIVILE Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei Magistrati:
1) Dott. Francesco Parisoli Presidente
2) Dott. Damiano Dazzi Giudice
3) Dott. Lorenzo Meoli Giudice est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 902/2023 vertente tra: TRA
, , con l'avv. MAURIELLO Parte_1 C.F._1
SALVATORE ;
- RICORRENTE E
, , con l'avv. Pisani Emilia;
Controparte_1 C.F._2
- RESISTENTE E PM PRESSO IL TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA
- INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
Con note di trattazione scritta, le parti hanno concluso come in atti.
PREMESSA
Le parti hanno contratto matrimonio il 29/05/2019 a CASTELLO DI CISTERNA (NA) (atto n. 1 , parte 2 , anno 2019 ). Dal matrimonio è nato il figlio (9/1/2020). Per_1
ha convenuto in giudizio il marito per chiedere che Parte_1 sia eparazione personale. A tal fine ha allegato:
▶di aver lasciato, nel maggio 2020, la casa coniugale sita in Marigliano (NA), di proprietà del resistente e dei fratelli, trasferendosi dai propri genitori e interrompendo definitivamente la convivenza a causa di un litigio;
▶che da allora il resistente si disinteressa di entrambi;
▶che sussiste disparità reddituale tra le parti. Ha, pertanto, chiesto, oltre alla pronuncia sul vincolo, l'affidamento condiviso del figlio con collocazione presso di sé, e che sia posto a carico del resistente l'obbligo di contribuire al mantenimento di con un Per_1 importo mensile di € 600 oltre al 50% delle spese straordinarie, nonché di versarle un assegno di mantenimento di € 300.
si è costituito e ha eccepito in rito Controparte_1
l'incompetenza del Tribunale di Reggio Emilia. Nel merito, ma ha contestato la ricostruzione della ricorrente, sostenendo di occuparsi delle esigenze del figlio, e allegando che tra i coniugi non vi è disparità reddituale, in quanto la moglie lavorerebbe come parrucchiera a domicilio, percependo compensi non dichiarati. Ha, pertanto, chiesto di limitare a € 350 l'importo per il mantenimento del minore. IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE, con provvedimenti provvisori ha temporaneamente stabilito che il resistente paghi un assegno di mantenimento mensile di € 250 per la ricorrente e di € 200 per il figlio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Eccezione di incompetenza territoriale L'eccezione di incompetenza invocata dal resistente va disattesa. Non vi sono elementi sufficienti per stabilire che l'ultima residenza comune dei coniugi fosse sita a Marigliano di Napoli, posto che dall'esame dei certificati di residenza prodotti dalla ricorrente le parti risultano aver sempre risieduto in luoghi diversi. A fronte di tale dato, la circostanza che il resistente risulti essersi trasferito nel febbraio 2020, cioè prima della fine del rapporto coniugale, a Reggio Emilia (presumibilmente per ragioni lavorative) avvalora la tesi della ricorrente secondo cui l'ultimo segmento della vita familiare si è articolato perlopiù a Reggio Emilia.
2. Domanda di separazione La domanda di separazione è fondata. È noto che, ai sensi dell'art. 151, co. 1, c.c., «la separazione può essere chiesta quando si verificano, anche indipendentemente dalla volontà di uno o di entrambi i coniugi, fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza o da recare grave pregiudizio all'educazione della prole». La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che la separazione deve trovare causa e giustificazione in una situazione di intollerabilità della convivenza, intesa come fatto psicologico squisitamente individuale, purché oggettivamente apprezzabile e giuridicamente controllabile;
a tal fine assumono rilievo sia il vero e proprio conflitto tra i coniugi, sia la semplice disaffezione al matrimonio di una sola delle parti, purché la stessa sia verificabile in base ai fatti obiettivi emersi, ivi compreso il comportamento processuale, con particolare riferimento alle risultanze del tentativo di conciliazione, a prescindere da qualsivoglia elemento di addebitabilità (Cass. 8713/2015). Ebbene, nel caso in esame, tali presupposti sono senz'altro integrati. Nel corso del processo, infatti, è emersa l'esistenza di una crisi del rapporto di tale gravità da escludere la possibilità che si ricostituisca, tra le parti, la comunione di intenti e di sentimenti che costituisce l'indispensabile presupposto del matrimonio. Tali conclusioni si traggono dalle dichiarazioni delle parti e dalla fine della convivenza.
3. Affidamento della prole Ai sensi dell'art. 337- ter, co. 1 e 2, c.c., in caso di separazione o divorzio, «il figlio minore ha il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, di ricevere cura, educazione, istruzione e assistenza morale da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale. Per realizzare la finalità indicata dal primo comma, nei procedimenti di cui all'articolo 337 bis, il giudice adotta i provvedimenti relativi alla prole con esclusivo riferimento all'interesse morale e materiale di essa. Valuta prioritariamente la possibilità che i figli minori restino affidati a entrambi i genitori oppure stabilisce a quale di essi i figli sono affidati, determina i tempi e le modalità della loro presenza presso ciascun genitore, fissando altresì la misura e il modo con cui ciascuno di essi deve contribuire al mantenimento, alla cura, all'istruzione e all'educazione dei figli». È noto che, secondo giurisprudenza di legittimità ormai consolidata, tale disposizione va interpretata nel senso che l'affidamento condiviso dei figli ad entrambi i genitori costituisce la regola, derogabile solo ove la sua applicazione risulti "pregiudizievole per l'interesse del minore", come nel caso in cui il genitore non affidatario si sia reso totalmente inadempiente all'obbligo di corrispondere l'assegno di mantenimento in favore dei figli minori ed abbia esercitato in modo discontinuo il suo diritto di visita, in quanto tali comportamenti sono sintomatici della sua inidoneità ad affrontare quelle maggiori responsabilità che l'affido condiviso comporta anche a carico del genitore con il quale il figlio non coabiti stabilmente (cfr. Cass. 26587/2009). Nel caso per cui si procede, le parti concordano sull'adozione di un regime di affidamento condiviso, sicché non vi sono motivi per non adottarlo. Il padre avrà facoltà di vedere il figlio e tenerlo con sé per due giorni consecutivi ogni due settimane in base ai turni di lavoro;
durante il periodo estivo, il padre potrà tenere con sé il figlio per tre settimane anche non consecutive nel periodo da concordare con l'altro genitore entro il 30 maggio di ogni anno;
durante le vacanze natalizie per cinque giorni comprendenti alternativamente anno per anno il giorno di Natale e quello di Capodanno;
durante le festività pasquali per tre giorni, comprendenti alternativamente anno per anno il giorno di Pasqua e il Lunedì dell'Angelo.
4. Mantenimento della prole Ai sensi dell'art. 337-ter, co. 4, c.c., «salvo accordi diversi liberamente sottoscritti dalle parti, ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito;
il giudice stabilisce, ove necessario, la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio di proporzionalità, da determinare considerando: 1) le attuali esigenze del figlio;
2) il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori;
3) i tempi di permanenza presso ciascun genitore;
4) le risorse economiche di entrambi i genitori;
5) la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore. L'assegno è automaticamente adeguato agli indici ISTAT in difetto di altro parametro indicato dalle parti o dal giudice». La madre provvederà al mantenimento dei figli in via diretta, in quanto collocataria prevalente. Il padre dovrà invece provvedere tramite versamento di un assegno mensile, che andrebbe determinato secondo i parametri appena citati. Tuttavia, nel caso per cui si procede non è stato dedotto o provato nulla in ordine al tenore di vita matrimoniale o alle altre circostanze indicate dalla norma, sicché gli unici parametri possono essere costituiti dall'età della prole (nato nel 2020) e dalle condizioni economiche delle parti. Con riguardo, in particolare, a queste ultime, sono emersi elementi scarni, che evidenziano – comunque – una disparità reddituale tra le parti. La ricorrente ha dichiarato di non lavorare e di non aver mai svolto attività lavorativa;
tale circostanza è stata contestata in modo del tutto generico dal resistente (secondo cui la moglie lavorerebbe come parrucchiera a domicilio), ma la giovane età della impone di Pt_1 riconoscerle quanto meno una certa capacità lavorativa, non essendo stati dedotti particolari impedimenti. Il resistente lavora come autista di autobus, con un reddito di circa € 1500 mensili (il dato è confermato dai CUD in atti, e non può essere messo in dubbio sulla base delle sole dichiarazioni della , che non ha Pt_1 fornito alcun elemento indiziario in base al quale ritenere che il resistente goda di un tenore di vita incompatibile con quello dichiarato). Nulla è stato dedotto sulle condizioni patrimoniali dei coniugi, né sulla sussistenza di particolari spese. Va, comunque, anche valutata la tenerissima età del minore, che si trova in una fascia d'età cui non corrispondono esigenze elevate. Il Collegio ritiene di confermare l'importo di € 200 fissato con i provvedimenti presidenziali, cui dovrà aggiungersi il 50% delle spese straordinarie.
5. Mantenimento della moglie La domanda di assegno di mantenimento avanzata dalla moglie è fondata. Sul punto, va ricordato che, ai sensi dell'art. 156, co. 1 e 2 c.c., «il giudice, pronunziando la separazione, stabilisce a vantaggio del coniuge cui non sia addebitabile la separazione il diritto di ricevere dall'altro coniuge quanto è necessario al suo mantenimento, qualora egli non abbia adeguati redditi propri. L'entità di tale somministrazione è determinata in relazione alle circostanze e ai redditi dell'obbligato». Secondo consolidata giurisprudenza di legittimità, l'assegno di mantenimento in questione deve essere idoneo ad assicurare al coniuge un tenore di vita analogo a quello che aveva prima della separazione, sempre che questi non fruisca di redditi propri tali da fargli mantenere una simile condizione, e sussista una differenza di reddito tra i coniugi (cfr. Cass. 2445/15). Ciò perché la separazione personale, a differenza dello scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, presuppone la permanenza del vincolo coniugale, e implica quindi la permanenza del dovere di assistenza materiale, che non presenta alcuna incompatibilità con tale situazione temporanea, dalla quale deriva solo la sospensione degli obblighi di natura personale di fedeltà, convivenza e collaborazione, e che ha una consistenza ben diversa dalla solidarietà post-coniugale, presupposto dell'assegno di divorzio (cfr. Cass. 12196/2017). La giurisprudenza ha anche chiarito che la misura dell'assegno di mantenimento va determinata non solo valutando i redditi dell'obbligato, ma anche altre circostanze non indicate specificatamente, né determinabili a priori, ma da individuarsi in tutti quegli elementi fattuali di ordine economico, o comunque apprezzabili in termini economici, diversi dal reddito dell'obbligato, suscettibili di incidere sulle condizioni economiche delle parti (Cass. 17199/2013). Nel caso per cui procede, si è già detto in ordine alla disparità di condizioni economiche sussistente tra le parti. È presumibile che il ménage familiare fosse quasi esclusivamente sostenuto dallo , il che impone di porre a suo carico un assegno CP_1 di mantenimento che si stima equo quantificare nell'importo già determinato in sede presidenziale.
6. Spese Le spese di lite seguono la soccombenza, e sono liquidate in dispositivo facendo applicazione dei parametri di legge.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
-dichiara la separazione tra le parti, che avevano contratto matrimonio il 29/05/2019 a CASTELLO DI CISTERNA (NA) (atto n. 1 , parte 2 , anno 2019 ), mandando all'Ufficiale di Stato Civile per quanto di competenza;
-affida la prole in via condivisa ai genitori, con collocamento presso la madre e visite paterne come in motivazione;
-pone a carico del padre l'obbligo di corrispondere alla madre, entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese, la somma mensile di € 200 per il mantenimento del figlio, somma che andrà automaticamente ed annualmente adeguata secondo gli indici Istat;
pone altresì a carico del padre l'obbligo di sostenere il 50% delle spese straordinarie del figlio, da determinarsi secondo il protocollo del Tribunale di Reggio Emilia;
-pone altresì a carico del resistente l'obbligo di corrispondere alla ricorrente l'assegno di mantenimento mensile di € 250, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat;
-condanna il resistente al pagamento delle spese di lite, che si liquidano in € 3.500 per onorari, più spese generali, IVA e CPA.
Reggio Emilia, 7/11/2024
Il Presidente Il Giudice est. Francesco Parisoli Lorenzo Meoli
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA SEZIONE I CIVILE Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei Magistrati:
1) Dott. Francesco Parisoli Presidente
2) Dott. Damiano Dazzi Giudice
3) Dott. Lorenzo Meoli Giudice est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 902/2023 vertente tra: TRA
, , con l'avv. MAURIELLO Parte_1 C.F._1
SALVATORE ;
- RICORRENTE E
, , con l'avv. Pisani Emilia;
Controparte_1 C.F._2
- RESISTENTE E PM PRESSO IL TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA
- INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
Con note di trattazione scritta, le parti hanno concluso come in atti.
PREMESSA
Le parti hanno contratto matrimonio il 29/05/2019 a CASTELLO DI CISTERNA (NA) (atto n. 1 , parte 2 , anno 2019 ). Dal matrimonio è nato il figlio (9/1/2020). Per_1
ha convenuto in giudizio il marito per chiedere che Parte_1 sia eparazione personale. A tal fine ha allegato:
▶di aver lasciato, nel maggio 2020, la casa coniugale sita in Marigliano (NA), di proprietà del resistente e dei fratelli, trasferendosi dai propri genitori e interrompendo definitivamente la convivenza a causa di un litigio;
▶che da allora il resistente si disinteressa di entrambi;
▶che sussiste disparità reddituale tra le parti. Ha, pertanto, chiesto, oltre alla pronuncia sul vincolo, l'affidamento condiviso del figlio con collocazione presso di sé, e che sia posto a carico del resistente l'obbligo di contribuire al mantenimento di con un Per_1 importo mensile di € 600 oltre al 50% delle spese straordinarie, nonché di versarle un assegno di mantenimento di € 300.
si è costituito e ha eccepito in rito Controparte_1
l'incompetenza del Tribunale di Reggio Emilia. Nel merito, ma ha contestato la ricostruzione della ricorrente, sostenendo di occuparsi delle esigenze del figlio, e allegando che tra i coniugi non vi è disparità reddituale, in quanto la moglie lavorerebbe come parrucchiera a domicilio, percependo compensi non dichiarati. Ha, pertanto, chiesto di limitare a € 350 l'importo per il mantenimento del minore. IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE, con provvedimenti provvisori ha temporaneamente stabilito che il resistente paghi un assegno di mantenimento mensile di € 250 per la ricorrente e di € 200 per il figlio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Eccezione di incompetenza territoriale L'eccezione di incompetenza invocata dal resistente va disattesa. Non vi sono elementi sufficienti per stabilire che l'ultima residenza comune dei coniugi fosse sita a Marigliano di Napoli, posto che dall'esame dei certificati di residenza prodotti dalla ricorrente le parti risultano aver sempre risieduto in luoghi diversi. A fronte di tale dato, la circostanza che il resistente risulti essersi trasferito nel febbraio 2020, cioè prima della fine del rapporto coniugale, a Reggio Emilia (presumibilmente per ragioni lavorative) avvalora la tesi della ricorrente secondo cui l'ultimo segmento della vita familiare si è articolato perlopiù a Reggio Emilia.
2. Domanda di separazione La domanda di separazione è fondata. È noto che, ai sensi dell'art. 151, co. 1, c.c., «la separazione può essere chiesta quando si verificano, anche indipendentemente dalla volontà di uno o di entrambi i coniugi, fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza o da recare grave pregiudizio all'educazione della prole». La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che la separazione deve trovare causa e giustificazione in una situazione di intollerabilità della convivenza, intesa come fatto psicologico squisitamente individuale, purché oggettivamente apprezzabile e giuridicamente controllabile;
a tal fine assumono rilievo sia il vero e proprio conflitto tra i coniugi, sia la semplice disaffezione al matrimonio di una sola delle parti, purché la stessa sia verificabile in base ai fatti obiettivi emersi, ivi compreso il comportamento processuale, con particolare riferimento alle risultanze del tentativo di conciliazione, a prescindere da qualsivoglia elemento di addebitabilità (Cass. 8713/2015). Ebbene, nel caso in esame, tali presupposti sono senz'altro integrati. Nel corso del processo, infatti, è emersa l'esistenza di una crisi del rapporto di tale gravità da escludere la possibilità che si ricostituisca, tra le parti, la comunione di intenti e di sentimenti che costituisce l'indispensabile presupposto del matrimonio. Tali conclusioni si traggono dalle dichiarazioni delle parti e dalla fine della convivenza.
3. Affidamento della prole Ai sensi dell'art. 337- ter, co. 1 e 2, c.c., in caso di separazione o divorzio, «il figlio minore ha il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, di ricevere cura, educazione, istruzione e assistenza morale da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale. Per realizzare la finalità indicata dal primo comma, nei procedimenti di cui all'articolo 337 bis, il giudice adotta i provvedimenti relativi alla prole con esclusivo riferimento all'interesse morale e materiale di essa. Valuta prioritariamente la possibilità che i figli minori restino affidati a entrambi i genitori oppure stabilisce a quale di essi i figli sono affidati, determina i tempi e le modalità della loro presenza presso ciascun genitore, fissando altresì la misura e il modo con cui ciascuno di essi deve contribuire al mantenimento, alla cura, all'istruzione e all'educazione dei figli». È noto che, secondo giurisprudenza di legittimità ormai consolidata, tale disposizione va interpretata nel senso che l'affidamento condiviso dei figli ad entrambi i genitori costituisce la regola, derogabile solo ove la sua applicazione risulti "pregiudizievole per l'interesse del minore", come nel caso in cui il genitore non affidatario si sia reso totalmente inadempiente all'obbligo di corrispondere l'assegno di mantenimento in favore dei figli minori ed abbia esercitato in modo discontinuo il suo diritto di visita, in quanto tali comportamenti sono sintomatici della sua inidoneità ad affrontare quelle maggiori responsabilità che l'affido condiviso comporta anche a carico del genitore con il quale il figlio non coabiti stabilmente (cfr. Cass. 26587/2009). Nel caso per cui si procede, le parti concordano sull'adozione di un regime di affidamento condiviso, sicché non vi sono motivi per non adottarlo. Il padre avrà facoltà di vedere il figlio e tenerlo con sé per due giorni consecutivi ogni due settimane in base ai turni di lavoro;
durante il periodo estivo, il padre potrà tenere con sé il figlio per tre settimane anche non consecutive nel periodo da concordare con l'altro genitore entro il 30 maggio di ogni anno;
durante le vacanze natalizie per cinque giorni comprendenti alternativamente anno per anno il giorno di Natale e quello di Capodanno;
durante le festività pasquali per tre giorni, comprendenti alternativamente anno per anno il giorno di Pasqua e il Lunedì dell'Angelo.
4. Mantenimento della prole Ai sensi dell'art. 337-ter, co. 4, c.c., «salvo accordi diversi liberamente sottoscritti dalle parti, ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito;
il giudice stabilisce, ove necessario, la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio di proporzionalità, da determinare considerando: 1) le attuali esigenze del figlio;
2) il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori;
3) i tempi di permanenza presso ciascun genitore;
4) le risorse economiche di entrambi i genitori;
5) la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore. L'assegno è automaticamente adeguato agli indici ISTAT in difetto di altro parametro indicato dalle parti o dal giudice». La madre provvederà al mantenimento dei figli in via diretta, in quanto collocataria prevalente. Il padre dovrà invece provvedere tramite versamento di un assegno mensile, che andrebbe determinato secondo i parametri appena citati. Tuttavia, nel caso per cui si procede non è stato dedotto o provato nulla in ordine al tenore di vita matrimoniale o alle altre circostanze indicate dalla norma, sicché gli unici parametri possono essere costituiti dall'età della prole (nato nel 2020) e dalle condizioni economiche delle parti. Con riguardo, in particolare, a queste ultime, sono emersi elementi scarni, che evidenziano – comunque – una disparità reddituale tra le parti. La ricorrente ha dichiarato di non lavorare e di non aver mai svolto attività lavorativa;
tale circostanza è stata contestata in modo del tutto generico dal resistente (secondo cui la moglie lavorerebbe come parrucchiera a domicilio), ma la giovane età della impone di Pt_1 riconoscerle quanto meno una certa capacità lavorativa, non essendo stati dedotti particolari impedimenti. Il resistente lavora come autista di autobus, con un reddito di circa € 1500 mensili (il dato è confermato dai CUD in atti, e non può essere messo in dubbio sulla base delle sole dichiarazioni della , che non ha Pt_1 fornito alcun elemento indiziario in base al quale ritenere che il resistente goda di un tenore di vita incompatibile con quello dichiarato). Nulla è stato dedotto sulle condizioni patrimoniali dei coniugi, né sulla sussistenza di particolari spese. Va, comunque, anche valutata la tenerissima età del minore, che si trova in una fascia d'età cui non corrispondono esigenze elevate. Il Collegio ritiene di confermare l'importo di € 200 fissato con i provvedimenti presidenziali, cui dovrà aggiungersi il 50% delle spese straordinarie.
5. Mantenimento della moglie La domanda di assegno di mantenimento avanzata dalla moglie è fondata. Sul punto, va ricordato che, ai sensi dell'art. 156, co. 1 e 2 c.c., «il giudice, pronunziando la separazione, stabilisce a vantaggio del coniuge cui non sia addebitabile la separazione il diritto di ricevere dall'altro coniuge quanto è necessario al suo mantenimento, qualora egli non abbia adeguati redditi propri. L'entità di tale somministrazione è determinata in relazione alle circostanze e ai redditi dell'obbligato». Secondo consolidata giurisprudenza di legittimità, l'assegno di mantenimento in questione deve essere idoneo ad assicurare al coniuge un tenore di vita analogo a quello che aveva prima della separazione, sempre che questi non fruisca di redditi propri tali da fargli mantenere una simile condizione, e sussista una differenza di reddito tra i coniugi (cfr. Cass. 2445/15). Ciò perché la separazione personale, a differenza dello scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, presuppone la permanenza del vincolo coniugale, e implica quindi la permanenza del dovere di assistenza materiale, che non presenta alcuna incompatibilità con tale situazione temporanea, dalla quale deriva solo la sospensione degli obblighi di natura personale di fedeltà, convivenza e collaborazione, e che ha una consistenza ben diversa dalla solidarietà post-coniugale, presupposto dell'assegno di divorzio (cfr. Cass. 12196/2017). La giurisprudenza ha anche chiarito che la misura dell'assegno di mantenimento va determinata non solo valutando i redditi dell'obbligato, ma anche altre circostanze non indicate specificatamente, né determinabili a priori, ma da individuarsi in tutti quegli elementi fattuali di ordine economico, o comunque apprezzabili in termini economici, diversi dal reddito dell'obbligato, suscettibili di incidere sulle condizioni economiche delle parti (Cass. 17199/2013). Nel caso per cui procede, si è già detto in ordine alla disparità di condizioni economiche sussistente tra le parti. È presumibile che il ménage familiare fosse quasi esclusivamente sostenuto dallo , il che impone di porre a suo carico un assegno CP_1 di mantenimento che si stima equo quantificare nell'importo già determinato in sede presidenziale.
6. Spese Le spese di lite seguono la soccombenza, e sono liquidate in dispositivo facendo applicazione dei parametri di legge.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
-dichiara la separazione tra le parti, che avevano contratto matrimonio il 29/05/2019 a CASTELLO DI CISTERNA (NA) (atto n. 1 , parte 2 , anno 2019 ), mandando all'Ufficiale di Stato Civile per quanto di competenza;
-affida la prole in via condivisa ai genitori, con collocamento presso la madre e visite paterne come in motivazione;
-pone a carico del padre l'obbligo di corrispondere alla madre, entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese, la somma mensile di € 200 per il mantenimento del figlio, somma che andrà automaticamente ed annualmente adeguata secondo gli indici Istat;
pone altresì a carico del padre l'obbligo di sostenere il 50% delle spese straordinarie del figlio, da determinarsi secondo il protocollo del Tribunale di Reggio Emilia;
-pone altresì a carico del resistente l'obbligo di corrispondere alla ricorrente l'assegno di mantenimento mensile di € 250, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat;
-condanna il resistente al pagamento delle spese di lite, che si liquidano in € 3.500 per onorari, più spese generali, IVA e CPA.
Reggio Emilia, 7/11/2024
Il Presidente Il Giudice est. Francesco Parisoli Lorenzo Meoli