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Sentenza 20 maggio 2025
Sentenza 20 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 20/05/2025, n. 1393 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 1393 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
T R I B U N A L E D I M E S S I N A
S E Z I O N E L A V O R O
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Graziella Bellino, in esito all'udienza del 19 maggio 2025 sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento iscritto al n. 1993/2017 R.G. e vertente
TRA
, nato a [...] il [...], c.f. , Parte_1 C.F._1 ricorrente rappresentato e difeso dall'avv. Gaetano Gemelli;
CONTRO
Controparte_1
c.f. , in persona del proprio legale rappresentante pro
[...] P.IVA_1 tempore, resistente rappresentata e difesa dall'avv. Luca Citarella.
Oggetto: differenze retributive
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 07.04.2017, adiva questo Giudice ed Parte_1 esponeva:
- di aver prestato attività lavorativa presso la Casa di Cura “San Camillo” quale infermiere professionale dal 1996 al 24 settembre 2015, allorquando era stato licenziato per superamento del periodo di comporto;
- di aver ricevuto, nell'ottobre 2015, un bonifico pari ad € 26.362,94, senza che controparte gli avesse allegato alcun prospetto o spiegato le causali;
- di aver impugnato giudizialmente il licenziamento con procedimento pendente presso questo Tribunale al R.G. 6167/2016;
- che la superiore somma ricevuta non comprendeva tutti gli emolumenti retributivi lui dovuti;
1 - che aveva dato mandato di redigere consulenza tecnica contabile, in esito alla quale era emerso un credito residuo di € 15.026,32, in quanto, a fronte dell'importo ricevuto di €
26.362,94, era creditore del maggiore importo di € 41.389,26, così composto: € 31.126,28 per TFR maturato alla cessazione del rapporto;
€ 6.895,44 per indennità sostitutiva ferie non godute;
€ 1.836,84 per indennità sostitutiva del preavviso (30 giorni); € 1.530,70 per ratei tredicesima mensilità;
- che controparte non aveva corrisposto bonariamente quanto richiesto, né a seguito di diffida né in esito a tentativo di conciliazione presso la Direzione Territoriale del Lavoro di
Messina.
Chiedeva, quindi, che parte resistente venisse condannata al pagamento, in proprio favore, di € 15.026,32, o della diversa somma risultante dovuta, oltre interessi e rivalutazione, con vittoria di spese e compensi di lite.
La Provincia Sicula dell'Ordine dei Chierici Regolari Ministri degli Infermi, costituitasi con memoria del 19.11.2020, riferiva che:
- il rapporto si era risolto il 15.10.2015, allorquando aveva spiegato gli effetti il licenziamento per superamento del periodo di comporto;
- nel corso del rapporto il aveva disimpegnato le mansioni proprie della qualifica Parte_1 posseduta -infermiere-, osservando l'orario di lavoro di cui al CCNL e percependo la corrispondente retribuzione;
- il ricorrente era stato in “malattia non retribuita” (ovvero senza integrazioni a carico dell'Ente datore) dal febbraio 2015 sino alla risoluzione del rapporto;
- il aveva regolarmente fruito delle ferie e delle festività ed aveva sempre Parte_1 percepito il corrispettivo delle festività soppresse ed ogni altro emolumento o indennità di sua spettanza;
- alla risoluzione del rapporto, il ricorrente aveva maturato e non goduto 43,88666 giorni di ferie, stante la prolungata astensione per malattia;
- in esito al licenziamento, aveva erogato al lavoratore le competenze di fine rapporto pari ad € 35.827,03 lordi (di cui € 29.483,86 quale saldo TFR), corrispondenti ad € 26.362,94 netti, come da statino quietanzato dal , sicché null'altro competeva al ricorrente;
Parte_1
- il lavoratore, sebbene invitato, non aveva curato il ritiro della pertinente documentazione;
- l'avverso ricorso ex art. 1, comma 47 e ss., L. 92/2012 contro il licenziamento era stato rigettato con ordinanza del 24.11.2016, mentre il procedimento di “opposizione”, attivato da controparte con ricorso del 19.12.2016 ed iscritto al 6167/2016 R.G., era pendente;
2 - non aveva ricevuto alcuna convocazione per il tentativo di conciliazione che il ricorrente assumeva di aver espletato presso la DTL di Messina.
Contestava, nell'avverso ricorso, la carenza di allegazione e di supporto probatorio, non potendosi evincere le ragioni di fatto e diritto sottese alla domanda, in quanto controparte aveva rivendicato i detti importi senza specificare i sottesi titoli e causali e senza esporre alcuna circostanza di fatto a sostegno.
Eccepiva la prescrizione estintiva di tutte le spettanze antecedenti al 18.09.2011, in quanto, essendo il rapporto di lavoro assistito da tutela reale, i termini prescrizionali decorrevano in corso di lavoro ed il aveva richiesto le presunte differenze retributive soltanto Parte_1 con raccomandata del 18.09.2016.
Evidenziava di aver corrisposto quanto dovuto a controparte e contestava l'avversa consulenza di parte: in primo luogo in quanto sottratto un importo netto -percepito- dall'importo lordo -asseritamente dovuto-; in secondo luogo, stante l'erroneo conteggio delle ferie maturate e non godute (ovvero 97,60 giorni in luogo dei corretti 43,88666); in terzo luogo, in quanto i ratei della tredicesima del 2015 erano stati calcolati assumendo quale retribuzione globale di fatto l'importo di € 1.836,84, errato in quanto dal febbraio 2015 il ricorrente era stato posto in “malattia non retribuita” sicché allo stesso competeva soltanto il rateo di gennaio 2015; infine, nella quantificazione del TFR, per aver errato il consulente ad indicare l'accantonamento di € 19.989,21 al 31.12.2010, in luogo del minor importo di €
19.348,48, per non aver lo stesso detratto l'imposta sostitutiva e per aver incluso, nella retribuzione utile, somme relative al 2015.
Contestava l'avversa domanda di corresponsione dell'indennità sostitutiva del preavviso, eccependo anche la litispendenza, in via gradata, in quanto con il ricorso ex art. 1, comma
52, L. 92/2012, preventivamente proposto (R.G. 6167/2016), tutt'ora pendente, il aveva già richiesto “Ritenere e dichiarare il diritto del Sig. ad ottenere Parte_1 Parte_1
l'indennità di preavviso di licenziamento ed, in conseguenza, condannare la Casa di Cura convenuta al pagamento”.
Concludeva, quindi, per il rigetto del ricorso, con vittoria di spese e compensi di lite.
Veniva disposta ed espletata CTU contabile.
L'udienza del 19.05.2025 veniva sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte e, in esito al loro deposito, la causa veniva decisa.
2. Parte ricorrente richiede, in primo luogo, la corresponsione di differenze asseritamente dovute sul TFR.
3 E' stata, quindi, espletata CTU contabile, nella quale può leggersi che “Sulla base del quesito affidato dal G.L., dei rilievi formulati da parte della resistente con le note del 19.01.2022, degli Allegati alla presente relazione (Retribuzioni TFR;
TFR), posso affermare che il TFR maturato ad ottobre 2015
è pari ad € 29.359,49 (già al netto dell'acconto di € 6.054,00), l'importo liquidato dalla resistente con cedolino di novembre 2015 è pari ad € 29.592,71 (€ 28.428,25 + € 769,25+395,21), non esistono differenze a credito per il lavoratore, la differenza lorda per TFR è pari ad € - 233,22”.
Al riguardo, ritiene questo decidente di aderire ai rilievi formulati da parte resistente, avendo la evidenziato come la quota di accantonamento del TFR Parte_2 riportata negli statini paga del periodo aprile/agosto 2015 (durante il quale la retribuzione era pacificamente sospesa) non costituisce “trattamento di miglior favore” ma mero refuso, non risultando provata la volontà datoriale di riconoscere al lavoratore un trattamento migliorativo. In particolare va rilevato che il TFR non matura nei periodi di assenza senza diritto alla retribuzione.
Le conclusioni di cui alla relazione in atti appaiono del tutto condivisibili, risultando, peraltro, immuni da vizi logico giuridici e supportati da congrua ed esaustiva motivazione.
Il CTU ha pertanto concluso per l'insussistenza di alcun credito retributivo a titolo di TFR spettante al . Parte_1
La relativa domanda attorea deve, dunque, essere rigettata.
3. Per le medesime ragioni va rigettata la domanda di pagamento della 13* mensilità.
Infatti parte ricorrente ha chiesto la corresponsione di € 1.530,70 per ratei tredicesima mensilità.
Va tuttavia rilevato che, risulta non contestato dalle parti che da febbraio 2015 e fino alla risoluzione del rapporto, il ricorrente è stato, in “malattia non retribuita”.
Ne consegue che per tale periodo non era dovuta la 13 * mensilità.
Correttamente pertanto parte resistente ha erogato la 13* calcolandola sul rateo relativo al mese di gennaio 2015 (1/12.mo).
4. Quanto all'ulteriore domanda di corresponsione dell'indennità sostitutiva del preavviso, preliminarmente va rilevato che non sussiste litispendenza né giudicato tra le parti.
Difatti, sebbene il , nel ricorso introduttivo del giudizio n. 6167/2016 R.G. abbia Parte_1 effettivamente richiesto, al n. 4 delle proprie domande “Ritenere e dichiarare il diritto del Sig. ad ottenere l'indennità di preavviso di licenziamento ed, in conseguenza, condannare la Parte_1
Casa di Cura convenuta al pagamento”, con la sentenza n. 65/2021, passata in giudicato, è stata dichiarata l'inammissibilità della domanda.
4 La relativa domanda attorea, pertanto, deve essere vagliata nel merito stante la natura -di mero rito- della pronunzia richiamata.
Ciò premesso va rilevato che dall'esame della ctp allegata in ricorso, risulta che parte ricorrente, sul presupposto che il CCNL applicabile prevedesse il rispetto di 30 giorni di preavviso, ha richiesto il pagamento dell'indennità di preavviso.
Tuttavia risulta non contestato tra le parti che il licenziamento è stato intimato il 24 settembre 2015 mentre il rapporto è cessato in data 25 ottobre 2015, con la conseguenza che risulta rispettato il termine di trenta giorni indicato.
Nessuna somma va pertanto riconosciuta al ricorrente.
5. Il ha infine richiesto € 6.895,44 a titolo di indennità sostitutiva ferie non Parte_1 godute.
Si richiama quindi la sentenza n. 16603 del 2024 della Corte di Cassazione secondo cui “5.
Sul regime dell'onere della prova ai fini dell'esercizio del diritto del lavoratore ad una indennità economica sostitutiva delle ferie non godute al momento della cessazione del rapporto di lavoro, occorre svolgere alcune considerazioni.
16. E' costante l'orientamento di legittimità per cui il lavoratore che una volta cessato il rapporto, agisca in giudizio per chiedere la corresponsione della indennità sostitutiva delle ferie non godute, ha l'onere di provare
l'avvenuta prestazione di attività lavorativa nei giorni ad esse destinati, atteso che l'espletamento di attività lavorativa in eccedenza rispetto alla normale durata del periodo di effettivo lavoro annuale si pone come fatto costitutivo dell'indennità suddetta, risultando irrilevante la circostanza che il datore di lavoro abbia maggiore facilità nel provare l'avvenuta fruizione delle ferie da parte del lavoratore (v. Cass. n. 10956 del 1999; n.
22751 del 2004; n. 26985 del 2009; n. 8521 del 2015; n. 7696 del 2020; n. 9791 del 2020).
17. È stato invece superato il precedente orientamento nella parte in cui addossava al lavoratore, il quale rivendicava l'indennità sostitutiva delle ferie, l'onere di dimostrare che il mancato godimento delle stesse fosse stato cagionato da eccezionali e motivate esigenze di servizio o da causa di forza maggiore.
18. Con la sentenza di questa Corte n. 21780 del 2022 (v. anche Cass. n. 15652 del 2018), in base ad una interpretazione del diritto interno conforme ai principi enunciati dalla Corte di Giustizia dell'Unione
Europea (v. le tre sentenze della Grande sezione del 6 novembre 2018 in cause riunite C - 569 e C -
570/2016 Stadt Wuppertal;
in causa C - 619/2016 in causa C- 684/2016 Parte_3
), si è sottolineato che le ferie annuali retribuite costituiscono un diritto fondamentale ed Per_1 irrinunciabile del lavoratore e correlativamente un obbligo del datore di lavoro;
che il diritto alla indennità finanziaria sostitutiva delle ferie non godute al termine del rapporto di lavoro è intrinsecamente collegato al diritto alle ferie annuali retribuite;
che la perdita del diritto alle ferie ed alla corrispondente indennità
5 sostitutiva alla cessazione del rapporto di lavoro può verificarsi soltanto nel caso in cui il datore di lavoro offra la prova: di avere invitato il lavoratore a godere delle ferie - se necessario formalmente -; di averlo nel contempo avvisato - in modo accurato ed in tempo utile a garantire che le ferie siano ancora idonee ad apportare all'interessato il riposo ed il relax cui sono destinate - del fatto che, se egli non ne fruisce, tali ferie andranno perse al termine del periodo di riferimento o di un periodo di riporto autorizzato.
19. Deve quindi ribadirsi, in sintonia con i principi appena richiamati, che, cessato il rapporto di lavoro e fornita dal lavoratore la prova del mancato godimento delle ferie, sarò onere del datore di lavoro, al fine di opporsi all'obbligo di pagamento della indennità sostitutiva rivendicata, dimostrare di avere messo il dipendente nelle condizioni di esercitare in modo effettivo il diritto alle ferie annuali retribuite nel corso del rapporto, informandolo in modo adeguato della perdita, altrimenti, del diritto sia alle ferie e sia alla indennità sostitutiva.”
Orbene parte ricorrente non ha provato il mancato godimento delle ferie con la conseguenza che la domanda va rigettata.
Alla luce delle superiori considerazioni il ricorso va rigettato.
6. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo tenuto conto del valore della controversia ed applicando i minimi tariffari attesa la qualità delle parti.
Per quanto riguarda le spese di ctu – liquidate con separato decreto - tenuto conto dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato della ricorrente, soccombente - a cui carico andrebbero poste le spese di ctu - va rilevato che ai sensi dell'art. 131, comma 3, del DPR
30 maggio 2002, n. 115 “Gli onorari dovuti al consulente tecnico di parte e all'ausiliario del magistrato, sono prenotati a debito, a domanda, anche nel caso di transazione della lite, se non è possibile la ripetizione dalla parte a carico della quale sono poste le spese processuali,
o dalla stessa parte ammessa, per vittoria della causa o per revoca dell'ammissione...” e con sentenza della Corte Costituzionale n. 217 del 2019 è stata dichiarata “l'illegittimità costituzionale dell'art. 131, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio
2002, n. 115, recante: «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia. (Testo A)», nella parte in cui prevede che gli onorari e le indennità dovuti ai soggetti ivi indicati siano «prenotati a debito, a domanda», «se non è possibile la ripetizione», anziché direttamente anticipati dall'erario”. In seguito alla pronuncia della
Corte Costituzione indicata, gli onorari dei consulenti vanno, dunque, direttamente anticipati dall'erario
P. Q. M.
definitivamente pronunziando così provvede:
6 - rigetta il ricorso;
- condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite che si liquidano in euro 4.628,50 oltre oltre spese generali iva e cpa;
- pone le spese della CTU, separatamente liquidate, a carico di parte resistente.
Messina, 20.5.2025 Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Graziella Bellino
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S E Z I O N E L A V O R O
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Graziella Bellino, in esito all'udienza del 19 maggio 2025 sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento iscritto al n. 1993/2017 R.G. e vertente
TRA
, nato a [...] il [...], c.f. , Parte_1 C.F._1 ricorrente rappresentato e difeso dall'avv. Gaetano Gemelli;
CONTRO
Controparte_1
c.f. , in persona del proprio legale rappresentante pro
[...] P.IVA_1 tempore, resistente rappresentata e difesa dall'avv. Luca Citarella.
Oggetto: differenze retributive
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 07.04.2017, adiva questo Giudice ed Parte_1 esponeva:
- di aver prestato attività lavorativa presso la Casa di Cura “San Camillo” quale infermiere professionale dal 1996 al 24 settembre 2015, allorquando era stato licenziato per superamento del periodo di comporto;
- di aver ricevuto, nell'ottobre 2015, un bonifico pari ad € 26.362,94, senza che controparte gli avesse allegato alcun prospetto o spiegato le causali;
- di aver impugnato giudizialmente il licenziamento con procedimento pendente presso questo Tribunale al R.G. 6167/2016;
- che la superiore somma ricevuta non comprendeva tutti gli emolumenti retributivi lui dovuti;
1 - che aveva dato mandato di redigere consulenza tecnica contabile, in esito alla quale era emerso un credito residuo di € 15.026,32, in quanto, a fronte dell'importo ricevuto di €
26.362,94, era creditore del maggiore importo di € 41.389,26, così composto: € 31.126,28 per TFR maturato alla cessazione del rapporto;
€ 6.895,44 per indennità sostitutiva ferie non godute;
€ 1.836,84 per indennità sostitutiva del preavviso (30 giorni); € 1.530,70 per ratei tredicesima mensilità;
- che controparte non aveva corrisposto bonariamente quanto richiesto, né a seguito di diffida né in esito a tentativo di conciliazione presso la Direzione Territoriale del Lavoro di
Messina.
Chiedeva, quindi, che parte resistente venisse condannata al pagamento, in proprio favore, di € 15.026,32, o della diversa somma risultante dovuta, oltre interessi e rivalutazione, con vittoria di spese e compensi di lite.
La Provincia Sicula dell'Ordine dei Chierici Regolari Ministri degli Infermi, costituitasi con memoria del 19.11.2020, riferiva che:
- il rapporto si era risolto il 15.10.2015, allorquando aveva spiegato gli effetti il licenziamento per superamento del periodo di comporto;
- nel corso del rapporto il aveva disimpegnato le mansioni proprie della qualifica Parte_1 posseduta -infermiere-, osservando l'orario di lavoro di cui al CCNL e percependo la corrispondente retribuzione;
- il ricorrente era stato in “malattia non retribuita” (ovvero senza integrazioni a carico dell'Ente datore) dal febbraio 2015 sino alla risoluzione del rapporto;
- il aveva regolarmente fruito delle ferie e delle festività ed aveva sempre Parte_1 percepito il corrispettivo delle festività soppresse ed ogni altro emolumento o indennità di sua spettanza;
- alla risoluzione del rapporto, il ricorrente aveva maturato e non goduto 43,88666 giorni di ferie, stante la prolungata astensione per malattia;
- in esito al licenziamento, aveva erogato al lavoratore le competenze di fine rapporto pari ad € 35.827,03 lordi (di cui € 29.483,86 quale saldo TFR), corrispondenti ad € 26.362,94 netti, come da statino quietanzato dal , sicché null'altro competeva al ricorrente;
Parte_1
- il lavoratore, sebbene invitato, non aveva curato il ritiro della pertinente documentazione;
- l'avverso ricorso ex art. 1, comma 47 e ss., L. 92/2012 contro il licenziamento era stato rigettato con ordinanza del 24.11.2016, mentre il procedimento di “opposizione”, attivato da controparte con ricorso del 19.12.2016 ed iscritto al 6167/2016 R.G., era pendente;
2 - non aveva ricevuto alcuna convocazione per il tentativo di conciliazione che il ricorrente assumeva di aver espletato presso la DTL di Messina.
Contestava, nell'avverso ricorso, la carenza di allegazione e di supporto probatorio, non potendosi evincere le ragioni di fatto e diritto sottese alla domanda, in quanto controparte aveva rivendicato i detti importi senza specificare i sottesi titoli e causali e senza esporre alcuna circostanza di fatto a sostegno.
Eccepiva la prescrizione estintiva di tutte le spettanze antecedenti al 18.09.2011, in quanto, essendo il rapporto di lavoro assistito da tutela reale, i termini prescrizionali decorrevano in corso di lavoro ed il aveva richiesto le presunte differenze retributive soltanto Parte_1 con raccomandata del 18.09.2016.
Evidenziava di aver corrisposto quanto dovuto a controparte e contestava l'avversa consulenza di parte: in primo luogo in quanto sottratto un importo netto -percepito- dall'importo lordo -asseritamente dovuto-; in secondo luogo, stante l'erroneo conteggio delle ferie maturate e non godute (ovvero 97,60 giorni in luogo dei corretti 43,88666); in terzo luogo, in quanto i ratei della tredicesima del 2015 erano stati calcolati assumendo quale retribuzione globale di fatto l'importo di € 1.836,84, errato in quanto dal febbraio 2015 il ricorrente era stato posto in “malattia non retribuita” sicché allo stesso competeva soltanto il rateo di gennaio 2015; infine, nella quantificazione del TFR, per aver errato il consulente ad indicare l'accantonamento di € 19.989,21 al 31.12.2010, in luogo del minor importo di €
19.348,48, per non aver lo stesso detratto l'imposta sostitutiva e per aver incluso, nella retribuzione utile, somme relative al 2015.
Contestava l'avversa domanda di corresponsione dell'indennità sostitutiva del preavviso, eccependo anche la litispendenza, in via gradata, in quanto con il ricorso ex art. 1, comma
52, L. 92/2012, preventivamente proposto (R.G. 6167/2016), tutt'ora pendente, il aveva già richiesto “Ritenere e dichiarare il diritto del Sig. ad ottenere Parte_1 Parte_1
l'indennità di preavviso di licenziamento ed, in conseguenza, condannare la Casa di Cura convenuta al pagamento”.
Concludeva, quindi, per il rigetto del ricorso, con vittoria di spese e compensi di lite.
Veniva disposta ed espletata CTU contabile.
L'udienza del 19.05.2025 veniva sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte e, in esito al loro deposito, la causa veniva decisa.
2. Parte ricorrente richiede, in primo luogo, la corresponsione di differenze asseritamente dovute sul TFR.
3 E' stata, quindi, espletata CTU contabile, nella quale può leggersi che “Sulla base del quesito affidato dal G.L., dei rilievi formulati da parte della resistente con le note del 19.01.2022, degli Allegati alla presente relazione (Retribuzioni TFR;
TFR), posso affermare che il TFR maturato ad ottobre 2015
è pari ad € 29.359,49 (già al netto dell'acconto di € 6.054,00), l'importo liquidato dalla resistente con cedolino di novembre 2015 è pari ad € 29.592,71 (€ 28.428,25 + € 769,25+395,21), non esistono differenze a credito per il lavoratore, la differenza lorda per TFR è pari ad € - 233,22”.
Al riguardo, ritiene questo decidente di aderire ai rilievi formulati da parte resistente, avendo la evidenziato come la quota di accantonamento del TFR Parte_2 riportata negli statini paga del periodo aprile/agosto 2015 (durante il quale la retribuzione era pacificamente sospesa) non costituisce “trattamento di miglior favore” ma mero refuso, non risultando provata la volontà datoriale di riconoscere al lavoratore un trattamento migliorativo. In particolare va rilevato che il TFR non matura nei periodi di assenza senza diritto alla retribuzione.
Le conclusioni di cui alla relazione in atti appaiono del tutto condivisibili, risultando, peraltro, immuni da vizi logico giuridici e supportati da congrua ed esaustiva motivazione.
Il CTU ha pertanto concluso per l'insussistenza di alcun credito retributivo a titolo di TFR spettante al . Parte_1
La relativa domanda attorea deve, dunque, essere rigettata.
3. Per le medesime ragioni va rigettata la domanda di pagamento della 13* mensilità.
Infatti parte ricorrente ha chiesto la corresponsione di € 1.530,70 per ratei tredicesima mensilità.
Va tuttavia rilevato che, risulta non contestato dalle parti che da febbraio 2015 e fino alla risoluzione del rapporto, il ricorrente è stato, in “malattia non retribuita”.
Ne consegue che per tale periodo non era dovuta la 13 * mensilità.
Correttamente pertanto parte resistente ha erogato la 13* calcolandola sul rateo relativo al mese di gennaio 2015 (1/12.mo).
4. Quanto all'ulteriore domanda di corresponsione dell'indennità sostitutiva del preavviso, preliminarmente va rilevato che non sussiste litispendenza né giudicato tra le parti.
Difatti, sebbene il , nel ricorso introduttivo del giudizio n. 6167/2016 R.G. abbia Parte_1 effettivamente richiesto, al n. 4 delle proprie domande “Ritenere e dichiarare il diritto del Sig. ad ottenere l'indennità di preavviso di licenziamento ed, in conseguenza, condannare la Parte_1
Casa di Cura convenuta al pagamento”, con la sentenza n. 65/2021, passata in giudicato, è stata dichiarata l'inammissibilità della domanda.
4 La relativa domanda attorea, pertanto, deve essere vagliata nel merito stante la natura -di mero rito- della pronunzia richiamata.
Ciò premesso va rilevato che dall'esame della ctp allegata in ricorso, risulta che parte ricorrente, sul presupposto che il CCNL applicabile prevedesse il rispetto di 30 giorni di preavviso, ha richiesto il pagamento dell'indennità di preavviso.
Tuttavia risulta non contestato tra le parti che il licenziamento è stato intimato il 24 settembre 2015 mentre il rapporto è cessato in data 25 ottobre 2015, con la conseguenza che risulta rispettato il termine di trenta giorni indicato.
Nessuna somma va pertanto riconosciuta al ricorrente.
5. Il ha infine richiesto € 6.895,44 a titolo di indennità sostitutiva ferie non Parte_1 godute.
Si richiama quindi la sentenza n. 16603 del 2024 della Corte di Cassazione secondo cui “5.
Sul regime dell'onere della prova ai fini dell'esercizio del diritto del lavoratore ad una indennità economica sostitutiva delle ferie non godute al momento della cessazione del rapporto di lavoro, occorre svolgere alcune considerazioni.
16. E' costante l'orientamento di legittimità per cui il lavoratore che una volta cessato il rapporto, agisca in giudizio per chiedere la corresponsione della indennità sostitutiva delle ferie non godute, ha l'onere di provare
l'avvenuta prestazione di attività lavorativa nei giorni ad esse destinati, atteso che l'espletamento di attività lavorativa in eccedenza rispetto alla normale durata del periodo di effettivo lavoro annuale si pone come fatto costitutivo dell'indennità suddetta, risultando irrilevante la circostanza che il datore di lavoro abbia maggiore facilità nel provare l'avvenuta fruizione delle ferie da parte del lavoratore (v. Cass. n. 10956 del 1999; n.
22751 del 2004; n. 26985 del 2009; n. 8521 del 2015; n. 7696 del 2020; n. 9791 del 2020).
17. È stato invece superato il precedente orientamento nella parte in cui addossava al lavoratore, il quale rivendicava l'indennità sostitutiva delle ferie, l'onere di dimostrare che il mancato godimento delle stesse fosse stato cagionato da eccezionali e motivate esigenze di servizio o da causa di forza maggiore.
18. Con la sentenza di questa Corte n. 21780 del 2022 (v. anche Cass. n. 15652 del 2018), in base ad una interpretazione del diritto interno conforme ai principi enunciati dalla Corte di Giustizia dell'Unione
Europea (v. le tre sentenze della Grande sezione del 6 novembre 2018 in cause riunite C - 569 e C -
570/2016 Stadt Wuppertal;
in causa C - 619/2016 in causa C- 684/2016 Parte_3
), si è sottolineato che le ferie annuali retribuite costituiscono un diritto fondamentale ed Per_1 irrinunciabile del lavoratore e correlativamente un obbligo del datore di lavoro;
che il diritto alla indennità finanziaria sostitutiva delle ferie non godute al termine del rapporto di lavoro è intrinsecamente collegato al diritto alle ferie annuali retribuite;
che la perdita del diritto alle ferie ed alla corrispondente indennità
5 sostitutiva alla cessazione del rapporto di lavoro può verificarsi soltanto nel caso in cui il datore di lavoro offra la prova: di avere invitato il lavoratore a godere delle ferie - se necessario formalmente -; di averlo nel contempo avvisato - in modo accurato ed in tempo utile a garantire che le ferie siano ancora idonee ad apportare all'interessato il riposo ed il relax cui sono destinate - del fatto che, se egli non ne fruisce, tali ferie andranno perse al termine del periodo di riferimento o di un periodo di riporto autorizzato.
19. Deve quindi ribadirsi, in sintonia con i principi appena richiamati, che, cessato il rapporto di lavoro e fornita dal lavoratore la prova del mancato godimento delle ferie, sarò onere del datore di lavoro, al fine di opporsi all'obbligo di pagamento della indennità sostitutiva rivendicata, dimostrare di avere messo il dipendente nelle condizioni di esercitare in modo effettivo il diritto alle ferie annuali retribuite nel corso del rapporto, informandolo in modo adeguato della perdita, altrimenti, del diritto sia alle ferie e sia alla indennità sostitutiva.”
Orbene parte ricorrente non ha provato il mancato godimento delle ferie con la conseguenza che la domanda va rigettata.
Alla luce delle superiori considerazioni il ricorso va rigettato.
6. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo tenuto conto del valore della controversia ed applicando i minimi tariffari attesa la qualità delle parti.
Per quanto riguarda le spese di ctu – liquidate con separato decreto - tenuto conto dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato della ricorrente, soccombente - a cui carico andrebbero poste le spese di ctu - va rilevato che ai sensi dell'art. 131, comma 3, del DPR
30 maggio 2002, n. 115 “Gli onorari dovuti al consulente tecnico di parte e all'ausiliario del magistrato, sono prenotati a debito, a domanda, anche nel caso di transazione della lite, se non è possibile la ripetizione dalla parte a carico della quale sono poste le spese processuali,
o dalla stessa parte ammessa, per vittoria della causa o per revoca dell'ammissione...” e con sentenza della Corte Costituzionale n. 217 del 2019 è stata dichiarata “l'illegittimità costituzionale dell'art. 131, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio
2002, n. 115, recante: «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia. (Testo A)», nella parte in cui prevede che gli onorari e le indennità dovuti ai soggetti ivi indicati siano «prenotati a debito, a domanda», «se non è possibile la ripetizione», anziché direttamente anticipati dall'erario”. In seguito alla pronuncia della
Corte Costituzione indicata, gli onorari dei consulenti vanno, dunque, direttamente anticipati dall'erario
P. Q. M.
definitivamente pronunziando così provvede:
6 - rigetta il ricorso;
- condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite che si liquidano in euro 4.628,50 oltre oltre spese generali iva e cpa;
- pone le spese della CTU, separatamente liquidate, a carico di parte resistente.
Messina, 20.5.2025 Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Graziella Bellino
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