Sentenza 10 giugno 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. I, sentenza 10/06/2022, n. 959 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 959 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 10/06/2022
N. 00959/2022 REG.PROV.COLL.
N. 00056/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Prima
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 56 del 2021, proposto da
CA EL, rappresentato e difeso dall'Avvocato ON Scalcione, con domicilio digitale come da P.E.C. da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto in Lecce, via 95° Reggimento Fanteria, n. 9;
contro
Comune di Nardo', in persona del legale rappresentante pro tempore , non costituito in giudizio;
Ministero per i Beni e le Attivita' Culturali e per il Turismo, Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio delle Province di Brindisi, Lecce e AR, in persona dei legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato - Lecce, domiciliataria ex lege in Lecce, Piazza S. Oronzo;
nei confronti
CA AT, CA FE ON, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento:
- della determinazione del Comune di Nardò n. 693 del 7 agosto 2020, prot. n. 47286 del 30 ottobre 2020, recante in oggetto “ Annullamento in autotutela della concessione edilizia in sanatoria n. 5893/2018 ai sensi dell’art. 21 nonies L. 241/1990, nell’ambito del procedimento di cui all’art. 146, D.Lgs. n. 42/2004 e diniego sulla pratica edilizia 167/2019 in danno di CA EL + 2 ”, nei limiti dell’interesse e nella parte in cui l’Amministrazione comunale ha provveduto ad annullare in autotutela la concessione edilizia in sanatoria riguardante gli immobili di proprietà del ricorrente e nella parte in cui è stata dichiarata inammissibile la successiva pratica n. 167/2019 ex art. 36 d.P.R. n. 380/2001, presentata dal ricorrente;
- ove occorra, in via presupposta, della nota del Comune di Nardò prot. n. 4893 del 31 gennaio 2020, recante in oggetto “ Pratica di condono edilizio n. 4565/86 intestata a CA FF - Avviso di avvio del procedimento di annullamento in autotutela della concessione edilizia in sanatoria n. 5893 del 14.11.2018 per due locali deposito attrezzi agricoli in Località SO foglio 32, P.lla 1740, subalterni vari, ai sensi dell’art. 21-nonies, L. 241/1990 ”;
- ove occorra, della nota del Comune di Nardò prot. n. 4917 del 1° febbraio 2019, recante in oggetto “ Pratica di condono edilizio n. 4565/86 intestata a CA FF - avviso di avvio del procedimento sanzionatorio per il cambio di destinazione d’uso eseguito senza titolo di due locali deposito attrezzi agricoli in abitazione in Località SO, foglio 32 particella 1740 subalterni vari ”;
- della nota della Soprintendenza A.B.A.P. prot. n. 346-P dell’8 gennaio 2020, acquisita al protocollo del Comune di Nardò in data 9 gennaio 2020, 1015/pec, allo stato sconosciuta al ricorrente;
- della nota della Soprintendenza A.B.A.P. prot. n. 15790P del 25 luglio 2019, allo stato sconosciuta al ricorrente;
- di ogni altro atto e/o provvedimento presupposto, connesso e/o consequenziale, anche di estremi sconosciuti.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero per i Beni e le Attivita' Culturali e per il Turismo e della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio delle Province di Brindisi, Lecce e AR;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 20 ottobre 2021 la dott.ssa Maria Luisa Rotondano e uditi per le parti i difensori come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. - Con unica istanza del 1° aprile 1986, il Sig. CA FF richiedeva al Comune di Nardò concessione edilizia in sanatoria ai sensi della legge n. 47/1985, per alcune opere abusive realizzate a piano terra in un complesso edilizio di proprietà, relative all’ampliamento di due civili abitazioni e alla realizzazione di due locali deposito attrezzi agricoli, in località “ SO ” del Comune di Nardò, Foglio n. 32, particelle n. 45-101, oggi in zona “ E/2 agricola con prevalenti colture arboree ” del vigente P.R.G. comunale di Nardò, soggetta a vincolo paesaggistico.
Il ricorrente espone che il Sig. CA FF gli donava, successivamente, con atto del Notaio LLAnna del 31 gennaio 1990 i subalterni 3, 6 e 7, corrispondenti, nella citata domanda di condono edilizio, ai due locali per il deposito di attrezzi agricoli.
La signora CA AT diveniva proprietaria dei subalterni nn. 1 e 4 e il Sig. CA FE ON diveniva proprietario dei subalterni nn. 2 e 5, riferiti a civili abitazioni.
1.1 - Espone ancora parte ricorrente che, in ordine alla menzionata istanza di condono del 1° aprile 1986, la Commissione Locale per il Paesaggio presso il Comune di Nardò rendeva parere favorevole in data 21 agosto 2018, trasmesso in pari data alla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio delle Province di Brindisi, Lecce e AR (di seguito anche solo Soprintendenza) per il parere di competenza, unitamente alle risultanze dell’istruttoria, compresa la Relazione paesaggistica redatta ai sensi del D.P.C.M. 12 dicembre 2005.
Il Comune di Nardò, preso atto della mancata adozione del parere da parte della Soprintendenza nel termine di sessanta giorni dalla trasmissione della documentazione di cui innanzi e verificata la compatibilità paesaggistica dell’intervento con il P.P.T.R. della Regione Puglia, rilasciava, su conforme parere della Commissione Locale per il Paesaggio, l’autorizzazione paesaggistica n. 223 del 12 novembre 2018, ex art. 146 del decreto legislativo n. 42/2004, dandone comunicazione con nota prot. n. 10788 del 12 novembre 2018 alla Regione Puglia - Assessorato all’Urbanistica, al richiedente Sig. CA FF e alla Soprintendenza A.B.A.P..
In data 14 novembre 2018, prot. 35112/18, il Comune di Nardò rilasciava la concessione edilizia in sanatoria n. 5893 a definizione dell’istanza di condono, ex lege n. 47/1985, presentata il 1° aprile 1986 dal Sig. CA FF.
Con nota prot. n. 21609 del 15 novembre 2018, la Soprintendenza, “ esaminata la documentazione trasmessa in conformità alle disposizioni contenute nell’art. 146 co. 7 del D.Lgs. n. 42/2004 … e pervenuta in data 07.09.2018”, esprimeva parere favorevole all’intervento sul fabbricato in questione, mediante una “ serie di ampliamenti”, di cui alla ridetta istanza di condono presentata dal Sig. CA FF (anche se a procedimento di condono ormai già concluso).
1.2 - Con nota prot. n. 4917 del 1° febbraio 2019, avente a oggetto “ Pratica di condono edilizio n. 4565/86 intestata a CA FF - Avviso di avvio del procedimento sanzionatorio per il cambio di destinazione d’uso senza titolo di due locali deposito attrezzi agricoli in abitazione località SO, Foglio 32, P.lla 1740, subalterni vari ”, il Comune di Nardò comunicava agli attuali proprietari (Signori CA AT, CA FE e CA EL) l’avvio del procedimento sanzionatorio, ex art. 31 del d.P.R. n. 380/2001, ivi compresa l’ingiunzione a demolire, rilevando che, “ in sede di emissione della concessione edilizia in sanatoria n. 5893 del 14/11/2018”, “è stato accertato il cambio di destinazione d’uso eseguito senza titolo dei due locali attrezzi agricoli ad abitazione” , avvisando, infine, della facoltà di “ inoltrare eventuale istanza di Visto di conformità ex art. 36 TUE, laddove ammissibile ”.
1.3 - Indi, il Sig. CA EL presentava al Comune di Nardò istanza ex art. 36 del d.P.R. n. 380/2001 (prot. n. 8305 del 19 febbraio 2019, pratica edilizia n. 167/2019), per “ regolarizzare le modifiche di prospetto oltre che al cambio di utilizzo dell’unità immobiliare…. regolarizzata ai sensi della Legge 28.02.1985 n° 47 con Concessione Edilizia n° 5893 del 14.11.2018 ”, relativi alla sua proprietà, evidenziando non esservi variazione di volume e superficie coperta (si veda la inerente Relazione tecnica).
1.4 - Con nota prot. n. 19699/2019 del 17 aprile 2019, il Comune di Nardò richiedeva alla Soprintendenza parere in ordine al rilascio dell’autorizzazione paesaggistica postuma, ex artt. 167 e 181 del decreto legislativo n. 42/2004, per la successiva istanza di sanatoria ai sensi dell’art. 36 del d.P.R. n. 380/2001, presentata dal Sig. CA EL il 19 febbraio 2019.
1.5 - In riscontro alla istanza di cui al punto 1.4, la Soprintendenza:
- con nota prot. n. 15790-P del 25 luglio 2019, chiedeva “ la verifica che all’epoca dell’evasione della pratica di condono ex L. 47/85 le modifiche di cui oggi si chiede l’ammissibilità a sanatoria in seno alla procedura dell’art. 167 del Codice non fossero già state realizzate” ; “invitava”, in caso contrario, il Comune di Nardò “ a porre in essere gli atti consequenziali all’accertamento definitivo dell’abuso” e sospendeva la pratica in attesa dei chiesti chiarimenti;
- con nota prot. n. 346-P dell’8 gennaio 2020, “ vista la documentazione integrativa prodotta a chiarimento delle richieste formulate dalla Scrivente con nota prot. n. 15790-P del 25/07/2019” :
- rappresentava che:
- “ le lavorazioni eseguite in difformità consistono nella esecuzione di numerose modifiche al fabbricato con cambio di destinazione d’uso da locale agricolo/deposito a uso residenziale”;
- nella propria nota prot. 21609 del 15 novembre 2018 (intestatario CA FF) <<era stato espresso parere ai sensi degli artt. 146 e 182 del D.lgs 42/2004 in seno alla procedura di condono della L. 47/85 e che la stessa nota contemplava la sanatoria di un aggregato edilizio composto da “successivi ampliamenti e che oggi è composta da due unità abitative, due verande, un locale agricolo e un forno”>>;
- <<.. nella Concessione edilizia in sanatoria allegata n. 5893/2018 l’Amministrazione comunale non ha tenuto conto del parere della Scrivente prot. 21609 del 15.11.2018, emesso comunque ragionevolmente dopo 7 giorni dalla scadenza naturale dei termini di legge;
- l’istanza di richiesta di parere ai sensi dell’art. 146 del D.lgs 42/2004, relativa alla sanatoria ex L. 47/85 di una civile abitazione a piano terra non poteva essere evasa adendo alla validità di quanto statuito dall’art. 17bis della L. 241/90 e s.m.i. in quanto tra gli allegati obbligatori non era stata prodotta la proposta di provvedimento, prevista dal comma 7 dell’art. 146;
- negli allegati prodotti a corredo dell’istanza di condono ex L. 47/85 non c’è menzione alcuna delle modifiche intercorse al fabbricato denominato locale agricolo, in pendenza di procedimento di sanatoria edilizia, che nel caso avrebbero reso la richiesta improcedibile per modifiche dello stato dei luoghi, tant’è che la Soprintendenza si è espressa su la sanatoria di un aggregato edilizio composto da “successivi ampliamenti e che oggi è composta da due unità abitative, due verande, un locale agricolo e un forno;
- pertanto la specificazione contenuta nel provvedimento di concessione edilizia in sanatoria “..i locali deposito successivamente senza autorizzazione alcuna sono stati trasformati in civile abitazione...” di fatto inficia la validità del provvedimento finale poiché rimarca l’incongruenza dello stato dei luoghi oggetto dell’istanza di condono rispetto a quanto effettivamente rappresentato>>;
- infine, “invitava” il Comune di Nardò al ritiro in autotutela, ai sensi dell’art. 21 nonies della legge n. 241/1990, della concessione edilizia in sanatoria n. 5893/2018, in quanto “ emessa sulla scorta di molteplici errori procedurali ” e disponeva l’improcedibilità dell’istanza di accertamento di compatibilità paesaggistica per le opere in difformità (richiedente Sig. CA EL).
1.6 - Con nota prot. n. 4893 del 31 gennaio 2020, il Comune di Nardò comunicava l’avvio del procedimento di annullamento in autotutela della concessione edilizia in sanatoria prot. n. 5893 del 14 novembre 2018, sulla base della menzionata nota prot. n. 346-P/2020 della Soprintendenza (cfr. il precedente punto 1.5).
1.7 - Con la determinazione dirigenziale n. 693 registrata il 7 agosto 2020, il Comune di Nardò, ripercorsa l’articolata vicenda in fatto e richiamate le suddette note della Soprintendenza prot. n. 346/P/2019 e prot. n. 15790P/2019 (cfr. il precedente punto 1.5):
- disponeva di “ revocare in autotutela ai sensi dell’art. 21 nonies L. 241/1990 la concessione edilizia in sanatoria n. 5893/2018 rilasciata sulla pratica di condono n. 4565/1986 intestata al Sig. CA FF a seguito dei rilievi della SABAP esplicitati in premessa, in quanto il parere acquisito sull’istanza di condono in parola è stato emesso dalla SABAP sulla base di una non attuale rappresentazione dello stato di fatto, e fatta salva la rinnovazione del procedimento ”;
- “ E per l’effetto: sulla scorta delle motivazioni ribadite dalla Soprintendenza con la nota prot. 15790P del 25/07/2019 ”, dichiarava “ inammissibile la pratica edilizia n. 167/2019 ” (istanza di accertamento di conformità ex art. 36 del d.P.R. n. 380/2001, presentata dal Sig. CA EL) , “fatta salva la rinnovazione del procedimento, in quanto invoca il dispositivo dell’art. 36 TUE per il cambio di destinazione d’uso da locale deposito a residenza, non legittimato urbanisticamente, per le motivazioni di cui alla stessa nota prot. 15790P del 25/07/2019 ” (e riportando, poi, i contenuti della menzionata nota della Soprintendenza prot. n. 346-P/2020).
1.8 - Avverso la determinazione n. 693/2020 del Comune di Nardò è insorto il Sig. CA EL, impugnando, altresì, gli ulteriori atti in epigrafe indicati.
A sostegno del gravame ha dedotto le seguenti censure, così rubricate:
1) Violazione di legge - Art. 21- nonies , l. 241/1990 - art. 181- quater , d.lgs. 42/2004 -Erronea presupposizione in fatto ed in diritto - Sviamento di potere - Violazione del principio di affidamento - Violazione del principio di proporzionalità e di leale collaborazione - Carenza assoluta di motivazione - Difetto di istruttoria;
2) Violazione di legge - Art. 21- nonies , l. 241/1990 - Erronea presupposizione in fatto ed in diritto - Sviamento di potere - Violazione del principio di affidamento - Violazione del principio di proporzionalità e di leale collaborazione - Carenza assoluta di motivazione - Difetto di istruttoria;
3) Violazione di legge - Art. 21- nonies, l. 241/1990 - Erronea presupposizione in fatto ed in diritto - Sviamento di potere - Perplessità e contraddittorietà dell’azione amministrativa - Violazione del principio di affidamento - Violazione del principio di proporzionalità e di leale collaborazione - Carenza assoluta di motivazione - Difetto di istruttoria.
1.9 - Si sono costituiti in giudizio il Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo e la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio delle Province di Brindisi, Lecce e AR, contestando le avverse pretese e chiedendo il rigetto del ricorso.
1.10 - Non si è costituito in giudizio il Comune di Nardò.
1.11 - Non si sono costituiti in giudizio i Signori CA AT e CA FE ON.
1.12 - Le parti hanno successivamente svolto e ribadito le rispettive difese.
1.13 - All’udienza pubblica del 20 ottobre 2021, la causa è stata introitata per la decisione. Il Collegio ha riservato la decisione; la riserva è stata sciolta alla camera di consiglio del 14 dicembre 2021.
2. - Il ricorso è fondato nel merito e deve essere accolto, nei sensi di seguito indicati.
3. - Il Collegio ritiene opportuno premettere che l’istanza di condono ex lege n. 47/1985 era stata presentata nel 1986 dall’unico soggetto (Sig. CA FF) proprietario - avente titolo (e, quindi, unico centro sostanziale di interesse) al momento della domanda, per l’insieme delle opere riguardanti il complesso edilizio in questione, dove era stato realizzato l’abuso de quo in esecuzione di un disegno unitario (abuso, quindi, unico e in un contesto unitario).
D’altro canto, la valutazione dell’abuso edilizio necessita, sotto i vari profili e interessi pubblici coinvolti, di una disamina complessiva e d’insieme dell’alterazione del territorio con esso prodottasi, nel contestuale impatto e nelle reciproche interazioni delle opere, non essendo consentito operare una valutazione atomistica e parcellizzata dei singoli interventi complessivamente realizzati.
3.1 - Di conseguenza:
- unica e unitaria, e non scindibile - in relazione sia (soggettivamente) ai tre diversi attuali proprietari (tali divenuti successivamente all’istanza di condono del 1986, ciascuno di distinti subalterni costituenti il corpo edilizio oggetto di condono), sia (oggettivamente) ai corrispondenti distinti subalterni di attuale proprietà - è anche il correlato titolo edilizio comunale in sanatoria n. 5893 - prot. n. 35112/18, reso a definizione dell’istanza del 1986 formulata dal Sig. CA FF, rilasciato - infatti - complessivamente per “ le opere abusive relative … all’ampliamento di due civili abitazioni e realizzazione di due locali deposito attrezzi agricoli in località SO (foglio n. 32 particella n. 1740 subalterno n. 1-2-3-4-5-6 e 7), che risultano dalle n. 4 tavole dei disegni redatte dall'Ing. Vinicio Nestola, … che, vistate, si allegano alla presente concessione come parte integrante” (così come complessivamente con riferimento all’aggregato edilizio sono stati rilasciati l’autorizzazione paesaggistica e i pareri paesaggistici);
- parimenti, quindi, unico e unitario è il correlato provvedimento di annullamento in autotutela prot. n. 693/2020 del Comune di Nardò, che, quindi, va valutato nella sua integrità ed interezza, non risultando, quindi, parcellizzabile ai fini in questione l’interesse dei tre attuali proprietari dei diversi subalterni de quibus .
4. - Ciò posto, questa Sezione ritiene fondate e assorbenti (e ciò dispensa il Collegio dall’esame delle ulteriori doglianze proposte) le censure (ciascuna autonomamente idonea a determinare l’accoglimento del gravame) con cui parte ricorrente deduce la violazione dell’art. 21 nonies della legge n. 241/1990, nel testo vigente ratione temporis , essenzialmente:
- da un lato, in ragione del superamento del termine di diciotto mesi prescritto dalla ridetta disposizione per l’esercizio del potere discrezionale di autotutela (scaduto il 5 agosto 2020);
- e, dall’altro, per la carenza della motivazione specifica in ordine alla sussistenza dell’interesse pubblico concreto e attuale all’annullamento del provvedimento di condono edilizio, diverso dal mero ripristino della legalità violata, e della comparazione con i contrapposti interessi privati.
5. - Ed invero, in linea generale, si osserva che << la giurisprudenza che si è occupata di definire i limiti e i presupposti del potere di annullamento ha chiarito che:
- “i presupposti per l’esercizio del potere di annullamento d’ufficio devono rispondere ai requisiti di legittimità codificati nell’art. 21-nonies della L. 7 agosto 1990, n. 241, consistenti nell’illegittimità originaria del titolo e nell’interesse pubblico concreto ed attuale alla sua rimozione, diverso dal mero ripristino della legalità, da compararsi con i contrapposti interessi dei privati, entro un termine ragionevole, termine che l’art. 6 della l. 7 agosto 2015 n. 124 ha da ultimo fissato in diciotto mesi” (TAR Campania Napoli, Sez. VIII, 3.8.2020 n. 3200);
- “Il superamento del termine massimo di 18 mesi per l’annullamento d’ufficio di un provvedimento illegittimo, ex art. 21 nonies, comma 2-bis, L. n. 241 del 1990, è consentito: a) quando la falsa attestazione, inerente i presupposti per il rilascio del provvedimento ampliativo, abbia costituito il frutto di una condotta di falsificazione penalmente rilevante: nel qual caso sarà necessario l’accertamento definitivo in sede penale; b) quando l’(acclarata) erroneità degli anzidetti presupposti risulti comunque non imputabile”>>, neanche a titolo di colpa concorrente , <<“all’Amministrazione bensì esclusivamente al dolo della parte” (TAR Puglia Lecce, Sez. I, 31/12/2019 n. 2072)” >> (T.A.R. Puglia, Lecce, Sezione Prima, 16 aprile 2021, n. 547), equiparabile, per solito, alla colpa grave e corrispondente, nella specie, alla mala fede oggettiva) della parte medesima: “ nel qual caso - non essendo parimenti ragionevole pretendere dalla incolpevole Amministrazione il rispetto di una stringente tempistica nella gestione della iniziativa rimotiva - si dovrà esclusivamente far capo al canone di ragionevolezza per apprezzare e gestire la confliggente correlazione tra gli opposti interessi in gioco ” (Consiglio di Stato, Sezione Quinta, 27 giugno 2018, n. 3940; Consiglio di Stato, Sezione Terza, 1° giugno 2020, n. 3422).
5.1 - E ancora, in tema di annullamento d’ufficio dei titoli edilizi, la giurisprudenza ha affermato che “i provvedimenti di annullamento in autotutela sono attratti all’alveo normativo dell’art. 21-nonies L. n. 241 del 1990 che, per effetto delle riforme introdotte dal legislatore (da ultimo, la L. n. 124 del 2015), ha riconfigurato il relativo potere attribuendo all’Amministrazione un coefficiente di discrezionalità che si esprime attraverso la valutazione dell’interesse pubblico in comparazione con l’affidamento del destinatario dell'atto. Pertanto, nel fare applicazione dei principi espressi anche dall’Adunanza plenaria (cfr. in specie sentenza 17 ottobre 2017, n. 8), si rileva che i presupposti dell’esercizio del potere di annullamento d’ufficio dei titoli edilizi sono costituiti dall’originaria illegittimità del provvedimento, dall’interesse pubblico concreto ed attuale alla sua rimozione (diverso dal mero ripristino della legalità violata), tenuto conto anche delle posizioni giuridiche soggettive consolidate in capo ai destinatari. L’esercizio del potere di autotutela è dunque espressione di una discrezionalità che non esime l’Amministrazione dal dare conto, sia pure sinteticamente, della sussistenza dei menzionati presupposti e l’ambito di motivazione esigibile è integrato dall’allegazione del vizio che inficia il titolo edilizio, dovendosi tenere conto, per il resto, del particolare atteggiarsi dell’interesse pubblico in materia di tutela del territorio e dei valori che su di esso insistono, che possono indubbiamente essere prevalenti, se spiegati, rispetto a quelli contrapposti dei privati, nonché dall’eventuale negligenza o malafede del privato che ha indotto in errore l’Amministrazione ….
Quanto appena richiamato in termini di principio va all’evidenza esteso a quella peculiare tipologia di titoli edilizi derivanti da sanatorie speciali ….. Va quindi ribadito il principio a mente del quale l’annullamento del provvedimento di sanatoria edilizia….va accompagnato dal rispetto di tutte le forme sostanziali e procedimentali previste per gli atti in autotutela, ivi compresa la necessità di un tempo ragionevole per porre in essere il provvedimento di secondo grado (ora fissato in diciotto mesi) e la comparazione dell’interesse pubblico con l’aspettativa del privato, consolidata dal decorso del tempo, che ha fatto sì che lo stesso abbia riposto, con la realizzazione del progetto, un ragionevole affidamento sulla regolarità dell’autorizzazione edilizia conseguita. Di conseguenza, nell’esternazione dell’interesse pubblico l’Amministrazione deve indicare non solo gli eventuali profili di illegittimità, ma anche le concrete ragioni di pubblico interesse, diverse dal mero ripristino della legalità in ipotesi violata, che inducono a porre nel nulla provvedimenti che, pur se illegittimi, abbiano prodotto i loro effetti ” (Consiglio di Stato, Sezione Seconda, 7 settembre 2020, n. 5392).
5.2 - Per converso, è stato del pari condivisibilmente precisato che la non veritiera prospettazione da parte del privato delle circostanze di fatto e di diritto sottese all’adozione dell’iniziale provvedimento favorevole non consentono di configurare in capo a lui una situazione di affidamento legittimo e incolpevole, qualora - però - il contegno dell’interessato abbia consapevolmente determinato, attraverso - appunto - la non veritiera prospettazione delle circostanze rilevanti, l’adozione di un atto illegittimo a lui favorevole; con la conseguenza che l’onere motivazionale gravante sull’Amministrazione potrà in tale caso dirsi soddisfatto attraverso il documentato richiamo alla non veritiera prospettazione di parte (Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, cit., n. 8/2017).
6. - Alla luce degli illustrati principi di diritto, nella fattispecie concreta in esame, è fondata la censura con cui parte ricorrente ha dedotto che l’Amministrazione comunale ha esercitato il potere di annullamento in violazione del termine di diciotto mesi di cui all’art. 21 nonies , comma 1, della legge n. 241/1990 (limite positivo per l’esercizio del potere di autotutela, a protezione dell’affidamento del privato nella coerenza e legittimità dell’azione amministrativa): infatti, il ridetto termine di diciotto mesi dall’adozione della concessione edilizia in sanatoria del 14 novembre 2018, anche in ipotesi tenendo conto della sospensione dei termini procedimentali di cui alla normativa emergenziale Covid 19 ( ex art. 103, comma 1 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, come successivamente modificato dall’art. 37 del decreto legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito dalla legge 5 giugno 2020, n. 40 - dal 23 febbraio 2020 al 15 maggio 2020, per complessivi ottantatrè giorni), scadeva il 5 agosto 2020, antecedentemente, quindi, all’impugnata determinazione dirigenziale comunale di annullamento in autotutela n. 693 registrata il 7 agosto 2020.
6.1 - Né ex adverso può valere la circostanza dell’avvenuta comunicazione di avvio del procedimento di annullamento d’ufficio prot. n. 4893 del 31 gennaio 2020, considerato che << la norma in esame “per essere effettiva deve essere applicata senza prestarsi a prassi elusive quale sarebbe, ad esempio, quella di ritenere che per il rispetto del termine di diciotto mesi sia sufficiente un mero avvio dell’iter dell’autotutela”, mentre invece “il termine va riferito alla compiuta adozione degli atti di autoannullamento” (CdS, comm. speciale, parere 30 marzo 2016, n. 839)> > (T.A.R. Lombardia, Milano, Sezione Prima, 2 luglio 2018, n. 1637, confermata dalla Quinta Sezione del Consiglio di Stato con la sentenza 15 febbraio 2021, n. 1312; in termini, T.A.R. Puglia, Bari, Sezione Terza, 17 marzo 2016, n. 351; T.A.R. Calabria, Catanzaro, Sezione Seconda, 10 aprile 2019, n. 716).
7. - Parimenti fondato è il motivo con cui parte ricorrente ha lamentato la carenza di motivazione in ordine all’interesse pubblico concreto e attuale al ripristino dello status quo ante e all’omessa comparazione con i contrapposti interessi privati.
Ed invero, il provvedimento comunale di annullamento in autotutela è motivato esclusivamente con il richiamo alle note della Soprintendenza prot. n. 346/P/2020 e prot. n. 15790P/2019, e, quindi, ai soli ritenuti profili di illegittimità (essenzialmente inerenti alla realizzazione delle modifiche sul fabbricato, in pendenza del procedimento di condono edilizio).
I predetti profili - relativi, appunto, al mero ripristino della legalità asseritamente violata - avrebbero potuto, eventualmente, ex se supportare l’eventuale diniego “diretto” (provvedimento di primo grado, con la circostanziata valutazione in quella sede dell’entità - radicale o meno - delle trasformazioni dell’oggetto originario dell’istanza di condono); questi profili risultano, invece, per le ragioni innanzi esposte, insufficienti ai fini del puntuale onere motivazionale gravante, ex art. 21 nonies della legge n. 241/1990, sull’Amministrazione nel caso di annullamento in autotutela del titolo edilizio in precedenza adottato (provvedimento di secondo grado).
Infatti, il Comune di Nardò, che ha agito in autotutela, non ha effettuato la necessaria motivata valutazione e comparazione della protezione attuale di interessi pubblici specifici, di particolare rilevanza e prevalenti rispetto ai contrapposti interessi privati, né ha valutato a tali fini la concreta entità del contestato intervento edilizio; non si ravvisano, inoltre, nella specie, ulteriori e preminenti valori e interessi pubblici a carattere “autoevidente” (ad esempio, limiti di inedificabilità assoluta o disciplina vincolistica inderogabile), né richiami a specifiche e preminenti relative disposizioni di tutela oggetto di violazione.
D’altro canto:
- da un lato, l’originario intervento edilizio oggetto dell’istanza di condono del 1986 aveva pure ottenuto il parere favorevole della Soprintendenza (prot. n. 21609/2018), la quale aveva, pertanto, ritenuto sufficiente e adeguata, per l’espressione delle valutazioni di competenza, la documentazione già ricevuta, come pure risultante dalle stesse premesse di detto parere, laddove espressamente si dà atto dell’avvenuto esame della “ documentazione trasmessa in conformità alle disposizioni contenute nell’art. 146 co. 7 del D.Lgs. n. 42/2004 … e pervenute in data 07.09.2018 ”); parere, peraltro, giammai annullato in autotutela dalla Soprintendenza;
- e, dall’altro, gli interventi oggetto della successiva e distinta istanza presentata dal Sig. CA EL, ex art. 36 del d.P.R. n. 380/2001, consistono (cfr. la inerente Relazione tecnica) nel mutamento di destinazione d’uso (da locali deposito ad abitazione) e conseguenti modifiche degli spazi interni e di prospetto (genericamente, la Soprintendenza si riferisce a “ numerose modifiche al fabbricato ”, peraltro non oggetto di specifica contestazione), senza alcuna variazione di superficie coperta e di volume.
8. - Né risultano accertate (e neppure peraltro allegate) da parte del Comune di Nardò, nel provvedimento di annullamento d’ufficio, le illustrate circostanze di cui al comma 2 bis dell’art. 21 nonies della legge n. 241/1990, che in via eccezionale consentono l’esercizio del potere amministrativo di secondo grado, nonostante la scadenza del predetto termine e comportano la recessività della tutela degli interessi del privato, già destinatario dell’originario provvedimento favorevole.
Infatti, il titolo comunale in sanatoria del 14 novembre 2018:
- è espressamente riferito alle “ opere abusive relative all’ampliamento di due civili abitazioni e realizzazione di due locali deposito attrezzi agricoli in località SO (foglio 32, particella 1740, subalterno n. 1-2-3-4-5-6 e 7) che risultano dalle n. 4 tavole dei disegni redatte dall’Ing. Vinicio Nestola che, vistate, si allegano alla presente concessione come parte integrante ” e, quindi, in piena conformità a quanto richiesto - ivi inclusa l’originaria destinazione - dall’istante Sig. CA FF e senza alcuna efficacia sanante rispetto ai successivi interventi edilizi realizzati;
- e, soprattutto e in via dirimente ai fini in questione, risulta adottato nella già acquisita piena consapevolezza, da parte del civico Ente, del già avvenuto mutamento della destinazione d’uso, ove si consideri che il Comune di Nardò, nelle premesse dello stesso provvedimento di condono e con specifico riferimento ai subalterni di attuale proprietà del Sig. CA EL, ha espressamente rilevato che “ con atto per notar LLAnna del 31.1.1990, n. 6785 i locali deposito senza autorizzazione alcuna sono stati trasformati in civile abitazione ”; circostanza, quindi, chiaramente e inequivocamente evidenziata, pienamente conosciuta e valutata (senza - appunto - alcuna efficacia sanante, dato il chiaro disposto finale) dal Comune di Nardò nella fase istruttoria e di rilascio del titolo e ritenuta non ostativa all’adozione del provvedimento di assenso edilizio postumo; pertanto, alcuna omissione o induzione in errore può essere, per dolo o colpa grave, attribuita ai privati interessati (si veda in proposito similmente anche la nota comunale prot. n. 4917 del 1° febbraio 2019, di avvio del procedimento sanzionatorio ex art. 31 del d.P.R. n. 380/2001, laddove pure si dà espressamente atto dell’avvenuto accertamento, già “ in sede di emissione della concessione edilizia in sanatoria n. 5893 del 14/11/2018”, del cambio di destinazione d’uso dei locali attrezzi agricoli ad abitazione).
9. - Per completezza espositiva, si aggiunga la sicura non vincolatività della mera diffida della Soprintendenza, atto “atipico” non previsto nella specifica sequenza procedimentale, intervenuto a procedimento di condono edilizio già definitivamente concluso e nell’ambito di altro, diverso e autonomo procedimento (quello relativo alla successiva domanda ex art. 36 del d.P.R. n. 380/2001, presentata dal Sig. CA EL il 19 febbraio 2019, a valle del provvedimento di condono del 14 novembre 2018 e della nota comunale prot. n. 4917 del 1° febbraio 2019 di avvio del procedimento sanzionatorio per il ridetto cambio di destinazione d’uso, con cui lo stesso civico Ente avvertiva della facoltà di presentare istanza di accertamento di conformità); nel mentre, peraltro, la Soprintendenza, una volta conosciute le lamentate circostanze sopravvenute rispetto alla domanda di condono del 1986, ben avrebbe potuto proporre direttamente ricorso giurisdizionale avverso l’originario provvedimento comunale di condono edilizio (ciò che, per quanto consta, non è - invece - avvenuto), lamentandone - in quella sede, sì - la - sola - ritenuta illegittimità e deducendo, quindi, direttamente nell’ambito dell’eventuale giudizio le ritenute criticità, senza in tal modo “soggiacere” ai rigorosi, stringenti e inderogabili limiti e requisiti, ulteriori rispetto alla mera reputata illegittimità del provvedimento di condono, prescritti ex lege per l’esercizio del potere discrezionale di annullamento d’ufficio.
10. - L’illustrata illegittimità del provvedimento comunale di autotutela comporta, in via dirimente, l’illegittimità derivata del provvedimento di inammissibilità del procedimento ex art. 36 del d.P.R. n. 380/2001 avviato dal Sig. CA EL il 19 febbraio 2019 (quest’ultimo, sì, per come in concreto sviluppatasi la complessa vicenda in esame, da considerare separatamente in relazione ai subalterni di attuale proprietà del Sig. CA EL, in quanto - appunto - successivo e distinto rispetto all’unitario procedimento di condono edilizio ormai già definitivamente concluso in senso favorevole), disposto (“ uno actu ”), conseguenzialmente all’adozione del provvedimento di annullamento in autotutela, fatte salve le successive determinazioni “nel merito” sulla ridetta istanza ex art. 36 del d.P.R. n. 380/2001, di competenza dell’Amministrazione.
11. - Per le ragioni innanzi esposte, il ricorso deve essere accolto e, per l’effetto, va disposto l’annullamento integrale della determinazione dirigenziale del Comune di Nardò n. 693/2020 e degli ulteriori atti impugnati.
12. - Sussistono i presupposti di legge per disporre l’integrale compensazione tra le parti delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Prima, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla integralmente la determinazione dirigenziale del Comune di Nardò n. 693/2020 e gli ulteriori atti impugnati.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nelle camere di consiglio dei giorni 20 ottobre 2021, 14 dicembre 2021, con l'intervento dei magistrati:
ON Pasca, Presidente
Maria Luisa Rotondano, Primo Referendario, Estensore
Silvio Giancaspro, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Maria Luisa Rotondano | ON Pasca |
IL SEGRETARIO