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Sentenza 17 gennaio 2025
Sentenza 17 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 17/01/2025, n. 137 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 137 |
| Data del deposito : | 17 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 12416/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BARI
Il Tribunale di Bari, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica nella persona del Giudice dott.ssa ON ER, pronuncia la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 12416/2022 di RG promossa da
rappresentata e difesa dall'avv. Annalisa Amicucci presso il cui studio Parte_1
sito in Roma alla via Merulana n. 247 ha eletto domicilio, giusta mandato in atti;
- attrice -
CONTRO
in persona dell'Amministratore unico e legale rappresentante pro-tempore; Controparte_1
- convenuta contumace -
OGGETTO: altri contratti atipici
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come rassegnate nelle note di trattazione scritta depositate da parte attrice in vista dell'udienza del 24.06.2024 e nei precedenti scritti difensivi che si intendono integralmente richiamati.
CONSIDERATO IN FATTO ED IN DIRITTO che quanto al profilo processuale inerente alla decisione della causa mette conto rilevare che in forza delle disposizioni di cui all'art. 127 ult. co. e 127 ter c.p.c., l'udienza di precisazione delle conclusioni
è stata celebrata mediante comparizione figurata nelle forme della trattazione c.d. scritta (cfr. decreto di fissazione udienza).
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nei limiti della dovuta esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione in termini
ON ER succinti ed essenziali (artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.), le posizioni delle parti e l'iter del processo possono sinteticamente riepilogarsi come segue.
Con atto di citazione notificato in data 14.10.2022 conveniva in Parte_1 giudizio dinanzi all'intestato Tribunale la per ivi sentire accogliere le seguenti Controparte_1 conclusioni: “- condannare la società convenuta, in considerazione dell'inadempimento all'ordine contenuto nel provvedimento cautelare del 20 dicembre 2020 del Tribunale di Bari, e di quanto in detto provvedimento previsto per il caso di ritardo nell'attuazione dell'ordine stesso, al pagamento della somma quantificata in € 91.800,00 alla data del 7 ottobre 2022, oltre ad interessi ex art. 1284,
4° comma, cod. civ., dalla domanda, ed inoltre al pagamento di ogni ulteriore somma che maturerà in forza del medesimo titolo;
- condannare la convenuta alla rifusione di spese e compensi di difesa nel giudizio, oltre a rimborso forfetario delle spese generali ed accessori di legge”.
Esponeva in fatto l'attrice di essere socia, per la quota del 50%, della società CP_1
costituita nel 2018 per iniziativa di e di aver partecipato alla costituzione
[...] Persona_1 della società per mezzo dell'altro socio, titolare del restante 50% della società nonché amministratore unico formale, al quale aveva rilasciato – sempre su indicazione di Controparte_2 Persona_1
– una procura generale poi utilizzata anche per altre operazioni.
[...]
Proseguiva la di essersi trovata a causa delle modalità con le quali sono state condotte Pt_1
le operazioni, sia personalmente (in forza di atti compiuti utilizzando la procura rilasciata), sia indirettamente, quale socia della coinvolta in vicende della società di cui non aveva CP_1
alcuna notizia, determinandosi pertanto a revocare la predetta procura, mediante atto debitamente notificato al rappresentante.
In ragione di tanto, l'attrice avvedutasi di essere stata estromessa di fatto dallo svolgimento della vita sociale, e di essere verosimilmente vittima di una distorta rappresentazione degli affari condotti dalla società, si vedeva costretta a richiedere chiarimenti e documenti, prima informalmente,
e poi avvalendosi dello strumento di cui all'art. 2476 cod. civ.; tuttavia, la società, e per essa l'organo amministrativo, ha frapposto ostacoli all'accesso della socia ai documenti sociali e più in generale alle notizie sulle operazioni della società.
Pertanto, la non avendo accesso alla documentazione sociale adiva il Tribunale di Pt_1
Bari con ricorso ex art. 700 c.p.c. al fine di ottenere l'ordine giudiziale di consegna della documentazione già richiesta stragiudizialmente e mai acquisita.
Con ordinanza del 20.12.2020, il Tribunale ordinava alla società “di consentire a parte ricorrente di consultare, anche tramite professionisti di sua fiducia, l'intera documentazione indicata in ricorso con eventuale estrazione di copia a spese di parte ricorrente mediante accesso sia presso la sede legale che presso ogni altra unità o sede operative, ivi compresa quella in Roma, via del
ON ER Tritone n. 102”, nonché ai sensi dell'art. 614 bis c.p.c., fissava “in euro 200,00 la somma di danaro che la società resistente dovrà corrispondere alla parte ricorrente per ogni giorno di ritardo nell'accesso alla documentazione sopra indicata”.
Detto provvedimento veniva reclamato dalla società resistente ma il gravame era dichiarato inammissibile per tardività.
La deduceva che la società convenuta aveva parzialmente adempiuto il Pt_1
provvedimento cautelare e, segnatamente, aveva omesso di consegnare sia i contratti bancari, sia i contratti commerciali conclusi dalla società, sia la documentazione relativa alle liti pendenti o comunque ai procedimenti giudiziari in cui la società è coinvolta.
Per tali ragioni l'attrice incardinava il presente giudizio al fine di vedersi riconoscere la somma di cui al provvedimento cautelare oltre ogni ulteriore importo a maturarsi.
Parte convenuta, pur regolarmente citata, non si costituiva in giudizio e alla prima udienza del
13.02.2023 ne veniva dichiarata la contumacia e concessi i termini di cui all'art. 183 co. 6 c.p.c..
In assenza di attività istruttoria non essendo state avanzate richieste di prova, la causa veniva rinviata all'udienza del 24.06.2024 ove veniva trattenuta in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
*****
Tanto premesso in punto di fatto, la domanda è inammissibile per le ragioni di seguito esplicitate.
Giova premettere che la lettera dell'art. 614 bis c.p.c. preveda, sia nella formulazione in vigore al momento della pronuncia dell'ordinanza, sia in quella attualmente in vigore, che: “Il provvedimento di condanna costituisce titolo esecutivo per il pagamento delle somme dovute per ogni violazione o inosservanza.”
Come osservato in dottrina, pertanto, la predetta norma permette all'interessato di precostituirsi un titolo esecutivo per il caso in cui il debitore non adempia, configurando una sorta di
“condanna condizionale”. Ciò significa che il creditore può agire in via esecutiva senza la necessità di un accertamento giudiziale preliminare dell'inadempimento, sulla base della sua sola affermazione contenuta nel precetto, atto nel quale provvederà ad autoliquidare la penale.
La sede fisiologica per ogni contestazione in ordine all'an dell'inadempimento e/o al quantum delle somme dovute è quindi, giustappunto, il giudizio di opposizione all'esecuzione, e non è ammissibile l'esperimento di un'ulteriore fase di giudizio preliminare all'esecuzione stessa in quanto evidentemente contraria alla lettera della legge, oltre che alla ratio di celere soddisfazione di una
ON ER pretesa in relazione alla quale già un giudizio vi è stato e, ancora, perché diversamente opinando si determinerebbe un'inammissibile duplicazione di titolo esecutivo.
Dalle considerazioni che precedono consegue l'inammissibilità della domanda.
Nulla deve essere disposto per le spese in ragione della contumacia di parte convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da con atto di citazione notificato in Parte_1 data 14.10.2022, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, cosi' provvede:
1) DICHIARA inammissibile la domanda;
2) NULLA per le spese.
Così deciso in Bari il 17.01.2025.
Il Giudice dott.ssa ON ER
ON ER
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BARI
Il Tribunale di Bari, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica nella persona del Giudice dott.ssa ON ER, pronuncia la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 12416/2022 di RG promossa da
rappresentata e difesa dall'avv. Annalisa Amicucci presso il cui studio Parte_1
sito in Roma alla via Merulana n. 247 ha eletto domicilio, giusta mandato in atti;
- attrice -
CONTRO
in persona dell'Amministratore unico e legale rappresentante pro-tempore; Controparte_1
- convenuta contumace -
OGGETTO: altri contratti atipici
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come rassegnate nelle note di trattazione scritta depositate da parte attrice in vista dell'udienza del 24.06.2024 e nei precedenti scritti difensivi che si intendono integralmente richiamati.
CONSIDERATO IN FATTO ED IN DIRITTO che quanto al profilo processuale inerente alla decisione della causa mette conto rilevare che in forza delle disposizioni di cui all'art. 127 ult. co. e 127 ter c.p.c., l'udienza di precisazione delle conclusioni
è stata celebrata mediante comparizione figurata nelle forme della trattazione c.d. scritta (cfr. decreto di fissazione udienza).
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nei limiti della dovuta esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione in termini
ON ER succinti ed essenziali (artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.), le posizioni delle parti e l'iter del processo possono sinteticamente riepilogarsi come segue.
Con atto di citazione notificato in data 14.10.2022 conveniva in Parte_1 giudizio dinanzi all'intestato Tribunale la per ivi sentire accogliere le seguenti Controparte_1 conclusioni: “- condannare la società convenuta, in considerazione dell'inadempimento all'ordine contenuto nel provvedimento cautelare del 20 dicembre 2020 del Tribunale di Bari, e di quanto in detto provvedimento previsto per il caso di ritardo nell'attuazione dell'ordine stesso, al pagamento della somma quantificata in € 91.800,00 alla data del 7 ottobre 2022, oltre ad interessi ex art. 1284,
4° comma, cod. civ., dalla domanda, ed inoltre al pagamento di ogni ulteriore somma che maturerà in forza del medesimo titolo;
- condannare la convenuta alla rifusione di spese e compensi di difesa nel giudizio, oltre a rimborso forfetario delle spese generali ed accessori di legge”.
Esponeva in fatto l'attrice di essere socia, per la quota del 50%, della società CP_1
costituita nel 2018 per iniziativa di e di aver partecipato alla costituzione
[...] Persona_1 della società per mezzo dell'altro socio, titolare del restante 50% della società nonché amministratore unico formale, al quale aveva rilasciato – sempre su indicazione di Controparte_2 Persona_1
– una procura generale poi utilizzata anche per altre operazioni.
[...]
Proseguiva la di essersi trovata a causa delle modalità con le quali sono state condotte Pt_1
le operazioni, sia personalmente (in forza di atti compiuti utilizzando la procura rilasciata), sia indirettamente, quale socia della coinvolta in vicende della società di cui non aveva CP_1
alcuna notizia, determinandosi pertanto a revocare la predetta procura, mediante atto debitamente notificato al rappresentante.
In ragione di tanto, l'attrice avvedutasi di essere stata estromessa di fatto dallo svolgimento della vita sociale, e di essere verosimilmente vittima di una distorta rappresentazione degli affari condotti dalla società, si vedeva costretta a richiedere chiarimenti e documenti, prima informalmente,
e poi avvalendosi dello strumento di cui all'art. 2476 cod. civ.; tuttavia, la società, e per essa l'organo amministrativo, ha frapposto ostacoli all'accesso della socia ai documenti sociali e più in generale alle notizie sulle operazioni della società.
Pertanto, la non avendo accesso alla documentazione sociale adiva il Tribunale di Pt_1
Bari con ricorso ex art. 700 c.p.c. al fine di ottenere l'ordine giudiziale di consegna della documentazione già richiesta stragiudizialmente e mai acquisita.
Con ordinanza del 20.12.2020, il Tribunale ordinava alla società “di consentire a parte ricorrente di consultare, anche tramite professionisti di sua fiducia, l'intera documentazione indicata in ricorso con eventuale estrazione di copia a spese di parte ricorrente mediante accesso sia presso la sede legale che presso ogni altra unità o sede operative, ivi compresa quella in Roma, via del
ON ER Tritone n. 102”, nonché ai sensi dell'art. 614 bis c.p.c., fissava “in euro 200,00 la somma di danaro che la società resistente dovrà corrispondere alla parte ricorrente per ogni giorno di ritardo nell'accesso alla documentazione sopra indicata”.
Detto provvedimento veniva reclamato dalla società resistente ma il gravame era dichiarato inammissibile per tardività.
La deduceva che la società convenuta aveva parzialmente adempiuto il Pt_1
provvedimento cautelare e, segnatamente, aveva omesso di consegnare sia i contratti bancari, sia i contratti commerciali conclusi dalla società, sia la documentazione relativa alle liti pendenti o comunque ai procedimenti giudiziari in cui la società è coinvolta.
Per tali ragioni l'attrice incardinava il presente giudizio al fine di vedersi riconoscere la somma di cui al provvedimento cautelare oltre ogni ulteriore importo a maturarsi.
Parte convenuta, pur regolarmente citata, non si costituiva in giudizio e alla prima udienza del
13.02.2023 ne veniva dichiarata la contumacia e concessi i termini di cui all'art. 183 co. 6 c.p.c..
In assenza di attività istruttoria non essendo state avanzate richieste di prova, la causa veniva rinviata all'udienza del 24.06.2024 ove veniva trattenuta in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
*****
Tanto premesso in punto di fatto, la domanda è inammissibile per le ragioni di seguito esplicitate.
Giova premettere che la lettera dell'art. 614 bis c.p.c. preveda, sia nella formulazione in vigore al momento della pronuncia dell'ordinanza, sia in quella attualmente in vigore, che: “Il provvedimento di condanna costituisce titolo esecutivo per il pagamento delle somme dovute per ogni violazione o inosservanza.”
Come osservato in dottrina, pertanto, la predetta norma permette all'interessato di precostituirsi un titolo esecutivo per il caso in cui il debitore non adempia, configurando una sorta di
“condanna condizionale”. Ciò significa che il creditore può agire in via esecutiva senza la necessità di un accertamento giudiziale preliminare dell'inadempimento, sulla base della sua sola affermazione contenuta nel precetto, atto nel quale provvederà ad autoliquidare la penale.
La sede fisiologica per ogni contestazione in ordine all'an dell'inadempimento e/o al quantum delle somme dovute è quindi, giustappunto, il giudizio di opposizione all'esecuzione, e non è ammissibile l'esperimento di un'ulteriore fase di giudizio preliminare all'esecuzione stessa in quanto evidentemente contraria alla lettera della legge, oltre che alla ratio di celere soddisfazione di una
ON ER pretesa in relazione alla quale già un giudizio vi è stato e, ancora, perché diversamente opinando si determinerebbe un'inammissibile duplicazione di titolo esecutivo.
Dalle considerazioni che precedono consegue l'inammissibilità della domanda.
Nulla deve essere disposto per le spese in ragione della contumacia di parte convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da con atto di citazione notificato in Parte_1 data 14.10.2022, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, cosi' provvede:
1) DICHIARA inammissibile la domanda;
2) NULLA per le spese.
Così deciso in Bari il 17.01.2025.
Il Giudice dott.ssa ON ER
ON ER