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Sentenza 4 aprile 2025
Sentenza 4 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 04/04/2025, n. 1107 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 1107 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI LECCE
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale di Lecce, Prima Sezione Civile, in persona del Giudice
Unico Onorario Avv. Grazia Carignani, ha pronunciato la seguente
Sentenza
Ex art. 281 sexies c.p.c.
Nella causa civile iscritta al n.4687/2020 del ruolo generale contenzioso civile, avente per oggetto “risarcimento danni”, discussa e decisa all'udienza del 04.04.2025, proposta da
e , rappresentati e difesi dall'Avv.to Parte_1 Parte_2
Maria Cristina Mastroleo, mandato in atti;
-attori-
contro
, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e Controparte_1 difeso dall'Avv.to Stefano Stefanelli, mandato in atti;
-convenuto- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione del 07.11.2019 e Parte_1 Parte_2
convenivano innanzi al Tribunale di Lecce il ,
[...] Controparte_1 al fine di sentirlo dichiarare responsabile dell'infortunio occorso a
; chiedevano la condanna dell' al Parte_1 CP_2 risarcimento del danno in favore di per €. 22.768,00, Parte_1 oltre interessi e rivalutazione monetaria, e in favore di Parte_2 per €. 2.012,56, oltre interessi e rivalutazione monetaria, per il danno al motociclo;
con vittoria delle spese di lite, da distrarsi in favore del procuratore anticipatario.
L'attore asseriva che: in data 22.05.2015, alle ore Parte_1
19.30 circa, a bordo del motociclo Ducati, mod. "Multistrada 1000
DS" tg. BK43510, di proprietà della sig.ra , percorreva a Pt_2 ridottissima velocità la “S.P. 361”, in pieno centro abitato del comune di Alezio (Le), con direzione Parabita;
giunto all'altezza dell'Agenzia
Viaggi "Mondelia", a cagione dell'incerta condotta di guida del conducente dell'autovettura che lo precedeva, il quale arrestava il proprio mezzo improvvisamente azionando il dispositivo di svolta a sinistra, contemporaneamente all'inizio di esecuzione della relativa manovra, per poi proseguire la marcia sul rettilineo, arrestava a sua volta il proprio motociclo;
a causa del fondo stradale dissestato e caratterizzato dalla occasionale presenza di sottilissimo terriccio avente la stessa colorazione della strada, l'attore perdeva aderenza con il manto stradale, slittando e cadendo rovinosamente per terra;
la caduta procurava danni al conducente del motoveicolo ed al mezzo.
Sempre l'attore riferiva che: contestualmente all'evento dannoso, veniva richiesto l'intervento dei Carabinieri e dei Vigili Urbani del
Comune di , i quali constatavano le caratteristiche della strada;
CP_1
a causa delle lesioni subite veniva condotto con ambulanza del "118" presso il P.S. dell'Ospedale di Gallipoli, ove gli veniva diagnosticata una "frattura scomposta del malleolo tibiale e del terzo malleolo della caviglia sx"; successivamente veniva sottoposto ad intervento chirurgico;
sopportava spese documentate per cure e terapie mediche pari ad €.1.034,00.
Sostenevano gli attori che la responsabilità per i danni subiti in occasione del sinistro è ascrivibile ai sensi dell'art. 2051 c.c. o, in subordine, ai sensi dell'art. 2043 c.c., esclusivamente al CP_1
.
[...]
Con comparsa del 10.01.2021 si costituiva in giudizio il CP_1
, in persona del Sindaco p.t., il quale impugnava e contestava
[...]
l'avversa domanda in quanto totalmente infondata e sfornita di prova.
La causa veniva istruita mediante prova testimoniale, CT medico- legale e CT sulla dinamica del sinistro.
Precisate le conclusioni, all'udienza del 13.12.2024 il Tribunale rinviava la causa per la discussione ai sensi dell'art. 281 sexies cpc, concedendo alle parti termine per il deposito di note conclusive.
All'udienza del 04.04.2025 la causa veniva discussa e decisa con lettura contestuale di sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda attorea è fondata e dev'essere accolta per quanto di ragione.
Giova premettere come la regola di diritto applicabile al caso di specie debba essere correttamente individuata nella disciplina di cui all'art. 2051 c.c., rinvenendosi una responsabilità della pubblica amministrazione nel caso di omessa custodia dovuta ad insufficiente o assente manutenzione dei propri beni demaniali, tra cui le strade a libera percorrenza indipendentemente dalla loro estensione, salvo l'amministrazione dia la prova che l'evento dannoso era imprevedibile e non tempestivamente evitabile o segnalabile (cfr. ex pluribus Cass.
n. 21508/2011).
Grava, così, in capo all'attore l'onere probatorio del nesso causale fra la cosa in custodia e l'evento lesivo, ovvero del sinistro occorso, mentre il convenuto deve dimostrare l'esistenza di un fattore estraneo che, per il carattere dell'imprevedibilità e dell'eccezionalità, sia idoneo ad interrompere il nesso di causalità - cioè il caso fortuito - in presenza del quale è esclusa la responsabilità del custode (cfr.
Cass. n. 11016/2011).
Tale caso fortuito, peraltro, ben può essere integrato dalla condotta dello stesso danneggiato - idonea ad interrompere il nesso eziologico con l'evento dannoso - laddove il suo comportamento non sia improntato a quei canoni di diligenza imposti dal criterio di auto- responsabilità necessario per l'utilizzo di beni ad estensione collettiva
(cfr. ex pluribus Cass. n. 4476/11).
Occorre, infine, sottolineare che - sebbene la responsabilità ex art. 2051 cod. civ. abbia carattere oggettivo essendo sufficiente per la sua configurazione la dimostrazione da parte del danneggiato del verificarsi dell'evento dannoso e del suo rapporto di causalità con il bene in custodia - tuttavia "nei casi in cui il danno non sia l'effetto di un dinamismo interno alla cosa, scatenato dalla sua struttura o dal suo funzionamento (scoppio della caldaia, scarica elettrica, frana della strada o simili), ma richieda che l'agire umano si unisca al modo di essere della cosa essendo essa di per sé statica e inerte, per la prova del nesso causale occorre dimostrare che lo stato dei luoghi presentava un'obiettiva situazione di pericolosità, tale da rendere molto probabile se non inevitabile il danno" (Cfr. Cass. n.
2660/2013).
Nella fattispecie in esame l'attore ha assolto all'onere probatorio posto a suo carico, provando il nesso causale tra la cosa e il danno, nonché l'obiettiva situazione di pericolosità del bene demaniale.
Nello specifico il teste presente sul luogo al Testimone_1
momento del sinistro, ha confermato la dinamica dei fatti riportata dall'attore, la posizione della buca e la conformazione della stessa, riferendo: “…preciso che non è una buca profonda, ma tipo un
“dissestamento, avvallamento” del manto stradale con della ghiaia sottile all'interno … aveva le stesse caratteristiche (triangolare di forma) e dimensioni di quella raffigurata nelle foto n.1 e 2 che mi vengono esibite”; il teste ha affermato che la strada, dopo l'incidente de quo, è stata asfaltata.
Il detto testimone ha poi confermato la presenza dell'auto che precedeva il sig. e l'andamento “incerto” della stessa, oltre Pt_1
alla bassa velocità cui procedeva il medesimo, e ciò per Pt_1 averlo constatato personalmente “… a piedi, percorrevo la stessa strada con la stessa direzione di marcia del motociclo che mi ha superato da tergo a bassa velocità … sono stato io a prestare il primo soccorso al sig. …; nell'occasione ho sollevato la moto Pt_1 ancora in funzione, con la ruota che girava e la “prima” marcia inserita;
preciso che ho contezza di ciò che dico perché sono motociclista e tanto ho constatato mentre spostavo la moto”.
Il testimone confermava lo stato dei luoghi teatro Testimone_2 del sinistro, poiché riferiva che nel giorno dell'incidente si trovava in coda dietro ad alcune macchine che seguivano il sig. e di Pt_1 essere arrivato sul posto, nell'imminenza della caduta, nel mentre questi veniva soccorso e con la moto ancora in funzione.
Il medesimo teste ha affermato: “riconosco lo stato dei luoghi nelle foto di parte attrice che mi vengono esibite n.4) e 5)”, aggiungendo:
“… nel luogo in cui ho visto per terra il sig. la strada era Pt_1
“rappezzata” e con delle crepe ed un sottilissimo terriccio come ho già detto … posso confermare che le foto rappresentano lo stato della strada in cui è avvenuto il sinistro in quel periodo”.
Anche il testimone riferisce che dopo il sinistro la Testimone_2
strada in questione è stata asfaltata.
Il teste Comandante dei Vigili Urbani del Comune di Tes_3
all'epoca del sinistro, ha precisato di non essere intervenuto CP_1 sul posto nell'immediatezza dell'accaduto; lo stesso però, in merito alla conformazione della strada, avvalorava la tesi attorea, affermando che il tratto in questione, prima di essere asfaltato, era stato interessato da diversi interventi e lavori per allaccio utenze e che vi erano “buche e disconnessioni”, non ricordando però se vi fosse terriccio. La teste , Agente di Polizia Locale all'epoca dei fatti, Testimone_4 riferisce genericamente della presenza di “sconnessioni” sul tratto di strada in questione, facendo riferimento al proprio Verbale di sopralluogo.
Il CT IN. , nominato per la ricostruzione della Persona_1 dinamica del sinistro, ha avvalorato le tesi attoree, affermando: “…
Dalla ricostruzione effettuata si può concludere che il conducente del motociclo nell'istante in cui perdeva il controllo marciava ad una velocità moderata, compresa tra i 25 Km/h ed i 30 Km/h e, pertanto, nel rispetto del codice della strada. Inoltre, la presenza del manto stradale dissestato poteva cagionare la perdita del controllo del motociclo. Infine, si può confermare che la dinamica del sinistro, come descritta in citazione, sia compatibile con i danni riportati dal veicolo”.
Tanto premesso, nella fattispecie in esame è indubbio che ricorrano i presupposti applicativi dell'art. 2051 c.c., essendo pacifico, da un lato, che l'Amministrazione convenuta abbia la custodia delle strade cittadine di cui è proprietaria, e che sia obbligata per legge a curarne la manutenzione, e dall'altro che l'evento dannoso sia stato determinato da un dissesto del manto stradale, non segnalato e/o transennato, presente su un tratto di strada nel centro abitato del
. Controparte_1
Dall'istruttoria peraltro non è emerso alcun comportamento anomalo tenuto dall'attore, che procedeva ad una velocità adeguata.
Nel caso di specie detto dissesto del manto stradale si presentava particolarmente insidioso, in quanto non era profondo ed era ricoperto da un sottile terriccio, che lo mimetizzava con l'asfalto.
Proprio tale terriccio peraltro faceva perdere all'attore l'aderenza con il manto stradale nel momento in cui lo stesso cercava di arrestare il motoveicolo per la presenza di un'auto che lo precedeva, dall'andatura “incerta”.
L'anomalia stradale in questione costituisce un vizio di manutenzione indipendente dalle altrui modalità di uso, di cui l'ente territoriale non poteva ignorare l'esistenza, e che avrebbe dovuto eliminare o quanto meno segnalare, affinchè non costituisse pericolo per gli utenti della strada, considerata peraltro l'ubicazione nel centro cittadino.
Come riferito dai testi escussi, solo successivamente al sinistro de quo l'Amministrazione comunale ha provveduto ad asfaltare la strada di cui si discute.
All'esito dell'istruttoria espletata, il convenuto non ha fornito CP_1
la richiesta prova liberatoria del fortuito, cioè del fatto estraneo alla sua sfera di custodia, compreso quello imputabile alla condotta della stessa vittima, avente impulso causale autonomo e carattere di imprevedibilità o di assoluta eccezionalità.
Nella fattispecie si ritiene tuttavia che l'evento dannoso sia riconducibile nella misura del 30% al comportamento colposo dell'attore, il quale, qualora avesse proceduto con maggiore cautela su un tratto di strada che si presentava con rattoppi e crepe, avrebbe potuto quantomeno contenere i danni.
Tale comportamento colposo non interrompe comunque il nesso eziologico tra la causa del danno e il danno stesso, ma integra, ai sensi dell'art.1227 c.c., comma 1, un concorso di colpa idoneo a diminuire la responsabilità della P.A. (Cass. Civ. n.21328/10).
Danni subiti dall'attore.
Il CT dott. ha affermato che l'attore ha subito una Persona_2
“frattura scomposta del malleolo mediale della caviglia sx e attualmente residuano esiti funzionali e permanenti che sono da ritenersi in nesso causale diretto con l'infortunio occorso al periziando in data 22.05.2015”.
Il CT conclude che gli esiti funzionali e cicatriziali della frattura del malleolo mediale della caviglia sx realizzano un danno biologico permanente valutabile nella misura del 5-6%; il periodo di inabilità temporanea totale è di giorni 40, mentre il periodo di inabilità parziale
è di giorni 30 al 50% e di ulteriori gg. 30 al 25%; le spese mediche documentate in atti sono congrue.
Sulla base di quanto emerso dalla C.T.U. il danno non patrimoniale complessivamente riportato dall'attore, che aveva 40 anni al momento del sinistro, sulla base delle tabelle di Milano (non trattandosi nella fattispecie di danni da circolazione stradale), ammonta ad €. 14.581,99, di cui € 8.213,09 quale danno biologico permanente 6%; € 2.209,60 per inabilità temporanea totale al 100%
(gg.40); € 828,60 per invalidità temporanea parziale al 50% (gg.30);
€ 414,30 per invalidità temporanea parziale al 25% (gg.30); €
2.916,00 per danno morale (25%). Nulla viene riconosciuto per spese mediche, non essendo stata allegata nel fascicolo telematico documentazione a supporto delle stesse.
L'importo di cui innanzi, decurtato della percentuale di responsabilità imputabile all'attore (30%), si riduce ad € 10.207,39, oltre interessi legali dal dì dell'evento sino al saldo.
Trattandosi di debito di valore lo stesso, determinato alla data odierna, va devalutato e riportato al valore che aveva alla data dell'evento; su tale importo, come devalutato, vanno applicati gli interessi sulle somme anno per anno rivalutate, così come affermato da Giurisprudenza della Suprema Corte (Cass. civ., Sez. Unite,
17/02/1995, n.1712).
Danni al motociclo.
Va parimenti risarcito all'attrice il danno patrimoniale Parte_2 relativo al motociclo, quantificato in €.2.012,56 dal CT IN. , il Per_1 quale ha affermato: “La valutazione e quantificazione dei danni riportati dal motociclo a seguito del sinistro è stata effettuata sulla base dell'esame della documentazione fotografica in atti, delle risultanze dell'analisi fin qui svolta e delle indicazioni ottenute presso motocarrozzerie autorizzate. Dalle risultanze delle indagini effettuate lo scrivente ritiene congrui i costi necessari alla riparazione del motoveicolo riportati in atti dall'attore e pari a complessivi
€.2.012,56…”.
L'importo di cui innanzi, decurtato della percentuale di responsabilità imputabile all'attore (30%), si riduce ad € 1.408,79, oltre interessi legali dal dì dell'evento sino al saldo. All'esito del giudizio le spese di lite sostenute dagli attori devono essere poste nella misura del 70% a carico del convenuto e CP_1
nella misura del 30% devono essere compensate tra le parti.
Le spese di C.T.U. vengono poste definitivamente nella misura del
70% a carico del convenuto e nella misura del 30% a carico CP_1
degli attori.
PTM
Il Giudice Onorario, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta con atto di citazione del 07.11.2019 da e Parte_1
nei confronti del , in persona del Parte_2 Controparte_1
Sindaco in carica:
- dichiara che il sinistro de quo è avvenuto nella misura del 70% per responsabilità del , e nella misura del 30% per Controparte_1 responsabilità dell'attore ; Parte_1
- per l'effetto condanna il , in persona del Sindaco Controparte_1 in carica, al risarcimento del 70% dei danni subiti dall'attore
[...]
in occasione del sinistro, che già decurtati del dovuto Parte_1 vengono quantificati in € 10.207,39, oltre interessi legali come sopra specificato;
- per l'effetto condanna il , in persona del Sindaco Controparte_1 in carica, al risarcimento del 70% dei danni al motociclo subiti dall'attrice in occasione del sinistro, che già decurtati Parte_2 del dovuto vengono quantificati in € 1.408,79, oltre interessi legali come sopra specificato;
- condanna l , in persona del Controparte_3
Sindaco in carica, al pagamento in favore dell'Avv. Maria Cristina
Mastroleo, procuratrice distrattaria degli attori, del 70% delle spese e competenze del presente giudizio, che già decurtate del dovuto si quantificano in € 3.700,00, di cui € 200,00 per spese ed € 3.500,00 per compensi, oltre spese generali, Iva e cap come per legge;
- pone definitivamente le spese delle CT espletate nella misura del
70% a carico del convenuto e nella misura del 30% a carico CP_1 degli attori.
Così deciso in Lecce, 04.04.2025
IL GIUDICE ONORARIO
Avv. Grazia Carignani
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale di Lecce, Prima Sezione Civile, in persona del Giudice
Unico Onorario Avv. Grazia Carignani, ha pronunciato la seguente
Sentenza
Ex art. 281 sexies c.p.c.
Nella causa civile iscritta al n.4687/2020 del ruolo generale contenzioso civile, avente per oggetto “risarcimento danni”, discussa e decisa all'udienza del 04.04.2025, proposta da
e , rappresentati e difesi dall'Avv.to Parte_1 Parte_2
Maria Cristina Mastroleo, mandato in atti;
-attori-
contro
, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e Controparte_1 difeso dall'Avv.to Stefano Stefanelli, mandato in atti;
-convenuto- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione del 07.11.2019 e Parte_1 Parte_2
convenivano innanzi al Tribunale di Lecce il ,
[...] Controparte_1 al fine di sentirlo dichiarare responsabile dell'infortunio occorso a
; chiedevano la condanna dell' al Parte_1 CP_2 risarcimento del danno in favore di per €. 22.768,00, Parte_1 oltre interessi e rivalutazione monetaria, e in favore di Parte_2 per €. 2.012,56, oltre interessi e rivalutazione monetaria, per il danno al motociclo;
con vittoria delle spese di lite, da distrarsi in favore del procuratore anticipatario.
L'attore asseriva che: in data 22.05.2015, alle ore Parte_1
19.30 circa, a bordo del motociclo Ducati, mod. "Multistrada 1000
DS" tg. BK43510, di proprietà della sig.ra , percorreva a Pt_2 ridottissima velocità la “S.P. 361”, in pieno centro abitato del comune di Alezio (Le), con direzione Parabita;
giunto all'altezza dell'Agenzia
Viaggi "Mondelia", a cagione dell'incerta condotta di guida del conducente dell'autovettura che lo precedeva, il quale arrestava il proprio mezzo improvvisamente azionando il dispositivo di svolta a sinistra, contemporaneamente all'inizio di esecuzione della relativa manovra, per poi proseguire la marcia sul rettilineo, arrestava a sua volta il proprio motociclo;
a causa del fondo stradale dissestato e caratterizzato dalla occasionale presenza di sottilissimo terriccio avente la stessa colorazione della strada, l'attore perdeva aderenza con il manto stradale, slittando e cadendo rovinosamente per terra;
la caduta procurava danni al conducente del motoveicolo ed al mezzo.
Sempre l'attore riferiva che: contestualmente all'evento dannoso, veniva richiesto l'intervento dei Carabinieri e dei Vigili Urbani del
Comune di , i quali constatavano le caratteristiche della strada;
CP_1
a causa delle lesioni subite veniva condotto con ambulanza del "118" presso il P.S. dell'Ospedale di Gallipoli, ove gli veniva diagnosticata una "frattura scomposta del malleolo tibiale e del terzo malleolo della caviglia sx"; successivamente veniva sottoposto ad intervento chirurgico;
sopportava spese documentate per cure e terapie mediche pari ad €.1.034,00.
Sostenevano gli attori che la responsabilità per i danni subiti in occasione del sinistro è ascrivibile ai sensi dell'art. 2051 c.c. o, in subordine, ai sensi dell'art. 2043 c.c., esclusivamente al CP_1
.
[...]
Con comparsa del 10.01.2021 si costituiva in giudizio il CP_1
, in persona del Sindaco p.t., il quale impugnava e contestava
[...]
l'avversa domanda in quanto totalmente infondata e sfornita di prova.
La causa veniva istruita mediante prova testimoniale, CT medico- legale e CT sulla dinamica del sinistro.
Precisate le conclusioni, all'udienza del 13.12.2024 il Tribunale rinviava la causa per la discussione ai sensi dell'art. 281 sexies cpc, concedendo alle parti termine per il deposito di note conclusive.
All'udienza del 04.04.2025 la causa veniva discussa e decisa con lettura contestuale di sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda attorea è fondata e dev'essere accolta per quanto di ragione.
Giova premettere come la regola di diritto applicabile al caso di specie debba essere correttamente individuata nella disciplina di cui all'art. 2051 c.c., rinvenendosi una responsabilità della pubblica amministrazione nel caso di omessa custodia dovuta ad insufficiente o assente manutenzione dei propri beni demaniali, tra cui le strade a libera percorrenza indipendentemente dalla loro estensione, salvo l'amministrazione dia la prova che l'evento dannoso era imprevedibile e non tempestivamente evitabile o segnalabile (cfr. ex pluribus Cass.
n. 21508/2011).
Grava, così, in capo all'attore l'onere probatorio del nesso causale fra la cosa in custodia e l'evento lesivo, ovvero del sinistro occorso, mentre il convenuto deve dimostrare l'esistenza di un fattore estraneo che, per il carattere dell'imprevedibilità e dell'eccezionalità, sia idoneo ad interrompere il nesso di causalità - cioè il caso fortuito - in presenza del quale è esclusa la responsabilità del custode (cfr.
Cass. n. 11016/2011).
Tale caso fortuito, peraltro, ben può essere integrato dalla condotta dello stesso danneggiato - idonea ad interrompere il nesso eziologico con l'evento dannoso - laddove il suo comportamento non sia improntato a quei canoni di diligenza imposti dal criterio di auto- responsabilità necessario per l'utilizzo di beni ad estensione collettiva
(cfr. ex pluribus Cass. n. 4476/11).
Occorre, infine, sottolineare che - sebbene la responsabilità ex art. 2051 cod. civ. abbia carattere oggettivo essendo sufficiente per la sua configurazione la dimostrazione da parte del danneggiato del verificarsi dell'evento dannoso e del suo rapporto di causalità con il bene in custodia - tuttavia "nei casi in cui il danno non sia l'effetto di un dinamismo interno alla cosa, scatenato dalla sua struttura o dal suo funzionamento (scoppio della caldaia, scarica elettrica, frana della strada o simili), ma richieda che l'agire umano si unisca al modo di essere della cosa essendo essa di per sé statica e inerte, per la prova del nesso causale occorre dimostrare che lo stato dei luoghi presentava un'obiettiva situazione di pericolosità, tale da rendere molto probabile se non inevitabile il danno" (Cfr. Cass. n.
2660/2013).
Nella fattispecie in esame l'attore ha assolto all'onere probatorio posto a suo carico, provando il nesso causale tra la cosa e il danno, nonché l'obiettiva situazione di pericolosità del bene demaniale.
Nello specifico il teste presente sul luogo al Testimone_1
momento del sinistro, ha confermato la dinamica dei fatti riportata dall'attore, la posizione della buca e la conformazione della stessa, riferendo: “…preciso che non è una buca profonda, ma tipo un
“dissestamento, avvallamento” del manto stradale con della ghiaia sottile all'interno … aveva le stesse caratteristiche (triangolare di forma) e dimensioni di quella raffigurata nelle foto n.1 e 2 che mi vengono esibite”; il teste ha affermato che la strada, dopo l'incidente de quo, è stata asfaltata.
Il detto testimone ha poi confermato la presenza dell'auto che precedeva il sig. e l'andamento “incerto” della stessa, oltre Pt_1
alla bassa velocità cui procedeva il medesimo, e ciò per Pt_1 averlo constatato personalmente “… a piedi, percorrevo la stessa strada con la stessa direzione di marcia del motociclo che mi ha superato da tergo a bassa velocità … sono stato io a prestare il primo soccorso al sig. …; nell'occasione ho sollevato la moto Pt_1 ancora in funzione, con la ruota che girava e la “prima” marcia inserita;
preciso che ho contezza di ciò che dico perché sono motociclista e tanto ho constatato mentre spostavo la moto”.
Il testimone confermava lo stato dei luoghi teatro Testimone_2 del sinistro, poiché riferiva che nel giorno dell'incidente si trovava in coda dietro ad alcune macchine che seguivano il sig. e di Pt_1 essere arrivato sul posto, nell'imminenza della caduta, nel mentre questi veniva soccorso e con la moto ancora in funzione.
Il medesimo teste ha affermato: “riconosco lo stato dei luoghi nelle foto di parte attrice che mi vengono esibite n.4) e 5)”, aggiungendo:
“… nel luogo in cui ho visto per terra il sig. la strada era Pt_1
“rappezzata” e con delle crepe ed un sottilissimo terriccio come ho già detto … posso confermare che le foto rappresentano lo stato della strada in cui è avvenuto il sinistro in quel periodo”.
Anche il testimone riferisce che dopo il sinistro la Testimone_2
strada in questione è stata asfaltata.
Il teste Comandante dei Vigili Urbani del Comune di Tes_3
all'epoca del sinistro, ha precisato di non essere intervenuto CP_1 sul posto nell'immediatezza dell'accaduto; lo stesso però, in merito alla conformazione della strada, avvalorava la tesi attorea, affermando che il tratto in questione, prima di essere asfaltato, era stato interessato da diversi interventi e lavori per allaccio utenze e che vi erano “buche e disconnessioni”, non ricordando però se vi fosse terriccio. La teste , Agente di Polizia Locale all'epoca dei fatti, Testimone_4 riferisce genericamente della presenza di “sconnessioni” sul tratto di strada in questione, facendo riferimento al proprio Verbale di sopralluogo.
Il CT IN. , nominato per la ricostruzione della Persona_1 dinamica del sinistro, ha avvalorato le tesi attoree, affermando: “…
Dalla ricostruzione effettuata si può concludere che il conducente del motociclo nell'istante in cui perdeva il controllo marciava ad una velocità moderata, compresa tra i 25 Km/h ed i 30 Km/h e, pertanto, nel rispetto del codice della strada. Inoltre, la presenza del manto stradale dissestato poteva cagionare la perdita del controllo del motociclo. Infine, si può confermare che la dinamica del sinistro, come descritta in citazione, sia compatibile con i danni riportati dal veicolo”.
Tanto premesso, nella fattispecie in esame è indubbio che ricorrano i presupposti applicativi dell'art. 2051 c.c., essendo pacifico, da un lato, che l'Amministrazione convenuta abbia la custodia delle strade cittadine di cui è proprietaria, e che sia obbligata per legge a curarne la manutenzione, e dall'altro che l'evento dannoso sia stato determinato da un dissesto del manto stradale, non segnalato e/o transennato, presente su un tratto di strada nel centro abitato del
. Controparte_1
Dall'istruttoria peraltro non è emerso alcun comportamento anomalo tenuto dall'attore, che procedeva ad una velocità adeguata.
Nel caso di specie detto dissesto del manto stradale si presentava particolarmente insidioso, in quanto non era profondo ed era ricoperto da un sottile terriccio, che lo mimetizzava con l'asfalto.
Proprio tale terriccio peraltro faceva perdere all'attore l'aderenza con il manto stradale nel momento in cui lo stesso cercava di arrestare il motoveicolo per la presenza di un'auto che lo precedeva, dall'andatura “incerta”.
L'anomalia stradale in questione costituisce un vizio di manutenzione indipendente dalle altrui modalità di uso, di cui l'ente territoriale non poteva ignorare l'esistenza, e che avrebbe dovuto eliminare o quanto meno segnalare, affinchè non costituisse pericolo per gli utenti della strada, considerata peraltro l'ubicazione nel centro cittadino.
Come riferito dai testi escussi, solo successivamente al sinistro de quo l'Amministrazione comunale ha provveduto ad asfaltare la strada di cui si discute.
All'esito dell'istruttoria espletata, il convenuto non ha fornito CP_1
la richiesta prova liberatoria del fortuito, cioè del fatto estraneo alla sua sfera di custodia, compreso quello imputabile alla condotta della stessa vittima, avente impulso causale autonomo e carattere di imprevedibilità o di assoluta eccezionalità.
Nella fattispecie si ritiene tuttavia che l'evento dannoso sia riconducibile nella misura del 30% al comportamento colposo dell'attore, il quale, qualora avesse proceduto con maggiore cautela su un tratto di strada che si presentava con rattoppi e crepe, avrebbe potuto quantomeno contenere i danni.
Tale comportamento colposo non interrompe comunque il nesso eziologico tra la causa del danno e il danno stesso, ma integra, ai sensi dell'art.1227 c.c., comma 1, un concorso di colpa idoneo a diminuire la responsabilità della P.A. (Cass. Civ. n.21328/10).
Danni subiti dall'attore.
Il CT dott. ha affermato che l'attore ha subito una Persona_2
“frattura scomposta del malleolo mediale della caviglia sx e attualmente residuano esiti funzionali e permanenti che sono da ritenersi in nesso causale diretto con l'infortunio occorso al periziando in data 22.05.2015”.
Il CT conclude che gli esiti funzionali e cicatriziali della frattura del malleolo mediale della caviglia sx realizzano un danno biologico permanente valutabile nella misura del 5-6%; il periodo di inabilità temporanea totale è di giorni 40, mentre il periodo di inabilità parziale
è di giorni 30 al 50% e di ulteriori gg. 30 al 25%; le spese mediche documentate in atti sono congrue.
Sulla base di quanto emerso dalla C.T.U. il danno non patrimoniale complessivamente riportato dall'attore, che aveva 40 anni al momento del sinistro, sulla base delle tabelle di Milano (non trattandosi nella fattispecie di danni da circolazione stradale), ammonta ad €. 14.581,99, di cui € 8.213,09 quale danno biologico permanente 6%; € 2.209,60 per inabilità temporanea totale al 100%
(gg.40); € 828,60 per invalidità temporanea parziale al 50% (gg.30);
€ 414,30 per invalidità temporanea parziale al 25% (gg.30); €
2.916,00 per danno morale (25%). Nulla viene riconosciuto per spese mediche, non essendo stata allegata nel fascicolo telematico documentazione a supporto delle stesse.
L'importo di cui innanzi, decurtato della percentuale di responsabilità imputabile all'attore (30%), si riduce ad € 10.207,39, oltre interessi legali dal dì dell'evento sino al saldo.
Trattandosi di debito di valore lo stesso, determinato alla data odierna, va devalutato e riportato al valore che aveva alla data dell'evento; su tale importo, come devalutato, vanno applicati gli interessi sulle somme anno per anno rivalutate, così come affermato da Giurisprudenza della Suprema Corte (Cass. civ., Sez. Unite,
17/02/1995, n.1712).
Danni al motociclo.
Va parimenti risarcito all'attrice il danno patrimoniale Parte_2 relativo al motociclo, quantificato in €.2.012,56 dal CT IN. , il Per_1 quale ha affermato: “La valutazione e quantificazione dei danni riportati dal motociclo a seguito del sinistro è stata effettuata sulla base dell'esame della documentazione fotografica in atti, delle risultanze dell'analisi fin qui svolta e delle indicazioni ottenute presso motocarrozzerie autorizzate. Dalle risultanze delle indagini effettuate lo scrivente ritiene congrui i costi necessari alla riparazione del motoveicolo riportati in atti dall'attore e pari a complessivi
€.2.012,56…”.
L'importo di cui innanzi, decurtato della percentuale di responsabilità imputabile all'attore (30%), si riduce ad € 1.408,79, oltre interessi legali dal dì dell'evento sino al saldo. All'esito del giudizio le spese di lite sostenute dagli attori devono essere poste nella misura del 70% a carico del convenuto e CP_1
nella misura del 30% devono essere compensate tra le parti.
Le spese di C.T.U. vengono poste definitivamente nella misura del
70% a carico del convenuto e nella misura del 30% a carico CP_1
degli attori.
PTM
Il Giudice Onorario, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta con atto di citazione del 07.11.2019 da e Parte_1
nei confronti del , in persona del Parte_2 Controparte_1
Sindaco in carica:
- dichiara che il sinistro de quo è avvenuto nella misura del 70% per responsabilità del , e nella misura del 30% per Controparte_1 responsabilità dell'attore ; Parte_1
- per l'effetto condanna il , in persona del Sindaco Controparte_1 in carica, al risarcimento del 70% dei danni subiti dall'attore
[...]
in occasione del sinistro, che già decurtati del dovuto Parte_1 vengono quantificati in € 10.207,39, oltre interessi legali come sopra specificato;
- per l'effetto condanna il , in persona del Sindaco Controparte_1 in carica, al risarcimento del 70% dei danni al motociclo subiti dall'attrice in occasione del sinistro, che già decurtati Parte_2 del dovuto vengono quantificati in € 1.408,79, oltre interessi legali come sopra specificato;
- condanna l , in persona del Controparte_3
Sindaco in carica, al pagamento in favore dell'Avv. Maria Cristina
Mastroleo, procuratrice distrattaria degli attori, del 70% delle spese e competenze del presente giudizio, che già decurtate del dovuto si quantificano in € 3.700,00, di cui € 200,00 per spese ed € 3.500,00 per compensi, oltre spese generali, Iva e cap come per legge;
- pone definitivamente le spese delle CT espletate nella misura del
70% a carico del convenuto e nella misura del 30% a carico CP_1 degli attori.
Così deciso in Lecce, 04.04.2025
IL GIUDICE ONORARIO
Avv. Grazia Carignani