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Sentenza 31 marzo 2025
Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 31/03/2025, n. 624 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 624 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3234/2013
TRIBUNALE ORDINARIO DI MESSINA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Messina, prima sezione civile, in persona del Giudice Unico Dott.ssa Carolina
La Torre ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero 3234/2013 R.G. introitata all'udienza del 25 novembre 2024 con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. e vertente
TRA
, nato a [...] il [...], c.f. rappresentato Parte_1 C.F._1
e difeso dall'Avv. IRRERA SALVATORE, elettivamente domiciliato presso il suo studio a Messina
Via Trieste n. 1, giusta procura in atti;
- attore -
CONTRO
, nato a [...] il [...], c.f. Controparte_1 C.F._2 rappresentato e difeso dall'Avv. PANTANO GIANLUCA, elettivamente domiciliato a Messina presso lo studio dell'Avv. Rossana Calafato in Strada San Giacomo Is. 313 n. 11, giusta procura in atti;
- convenuto -
E
, nato a [...] il [...], c.f. rappresentato CP_2 C.F._3
e difeso dall'Avv. TOMMASO CALDERONE, elettivamente domiciliato presso il suo studio a
Messina in Via Del Vespro n. 65, giusta procura in atti;
- convenuto -
OGGETTO: Altre ipotesi di responsabilità extracontrattuale non ricomprese nelle altre materie.
CONCLUSIONI. Le parti concludono come da atti e verbali di causa
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio innanzi al Parte_1
Tribunale di Messina e , chiedendone la condanna al risarcimento Controparte_1 CP_2
dei danni subiti in conseguenza dei comportamenti delittuosi perpetrati ai suoi danni dagli stessi.
pagina1 di 13 A sostegno della proposta domanda, l'odierno attore esponeva: - che il e l' CP_2 CP_1
rispettivamente vigile sanitario ed agente di Polizia Municipale, in data 08.07.2002, avevano compiuto un'aggressione ai danni del Sig. provocandogli evidenti danni fisici;
- che, per tali Pt_1
motivi, gli stessi venivano imputati di diversi reati e condannati con sentenza n. 105/07 emessa dal
Tribunale di Barcellona P.G., parzialmente modificata dalla Corte di Appello di Messina con sentenza n. 157/10 e confermata dalla Corte di Cassazione con sentenza n. 10089/11; - che nella sentenza emessa dal Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, con capo confermato negli altri gradi di giudizio, il Giudice disponeva: “Visti gli artt. 538 e segg. C.p.p. condanna l' ed il in solido fra CP_1 CP_2
loro al risarcimento del danno in favore della parte civile , nella misura da liquidarsi in separata sede”; - che, nello specifico, l'attore nell'atto introduttivo identificava varie voci di danno, ossia danno all'immagine, danno conseguente al licenziamento e asseriva che la sua separazione personale fosse stata conseguenza di detto avvenimento, domandando anche il rimborso delle spese legali dei giudizi relativi al licenziamento e alla separazione.
Concludeva, quindi, chiedendo al tribunale adito di: 1) “ritenere e dichiarare i Signori CP_2
ed , in solido, obbligati al pagamento in favore del Sig. della
[...] Controparte_1 Pt_1 somma di € 260.000,00 a titolo di risarcimento del danno accertato (ma non quantificato) in sede penale per i motivi esposti in narrativa;
2) “con espressa riserva di articolazione di ogni mezzo istruttorio, nei modi e termini di legge, utile e conducente ai fini del decidere il presente Giudizio, anche in replica alle eventuali difese avversarie;
3) con vittoria di spese e compensi di causa, oltre accessori”.
Si costituiva in giudizio , il quale preliminarmente eccepiva l'incompetenza Controparte_1 territoriale dell'adito giudice in favore del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto. Nel merito rilevava come le richieste articolate dall'attore fossero inammissibili, improcedibili e infondate. In via subordinata, riteneva sproporzionata la somma richiesta dal e chiedeva che la stessa Pt_1
venisse stabilita dal Giudice in via equitativa da addebitare in solido ai due convenuti. Riteneva, inoltre, inesistente e comunque non provato il nesso di causalità tra i danni subiti in occasione dell'evento lesivo e il licenziamento subito dall'odierno attore e la sua separazione dalla moglie.
Chiedeva pertanto che il Tribunale volesse: “1) in via preliminare, dichiarare la propria incompetenza territoriale in favore del Tribunale di Barcellona P.G. (ME); 2) nel merito, ritenere e dichiarare, per le argomentazioni di cui in premessa, le domande formulate dall'attore nei confronti del Sig. inammissibili e/o improcedibili o, comunque, infondate in fatto ed in diritto e CP_1
rigettarle con ogni statuizione e con la motivazione che apparirà più giusta;
3) In subordine, ritenere assolutamente sproporzionata la somma richiesta a titolo di risarcimento danni e conseguentemente riconoscerne un'altra di misura minore, secondo valutazione equitativa dell'Ill.mo Giudice adito, da
pagina2 di 13 imputare in solido tra i convenuti per i fatti accertati in sede penale;
4) Emettere ogni e qualsiasi ulteriore ordine e condanna, che sia comunque attinente e conseguente alle fattispecie dedotte in giudizio, anche se dovesse mancare formulazione di specifica domanda;
5) Condannare l'attore al pagamento delle spese e dei compensi del giudizio, oltre IVA e CPA come per legge”.
Si costituiva altresì , sollevando anch'egli eccezione di incompetenza territoriale CP_2
e, nel merito chiedeva il rigetto di tutte le domande formulate da parte attrice, con vittorie di spese e onorari.
Non essendo stati articolati mezzi istruttori, senza ulteriore attività, la causa veniva assunta in decisione con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
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Preliminarmente, in relazione alla eccezione di incompetenza territoriale sollevata da entrambi i convenuti, si rileva come la stessa non si palesi meritevole di accoglimento.
L'attore ha individuato la competenza scegliendo il foro collegato al giudizio di merito svoltosi dinanzi alla Corte d'Appello di Messina, che ha confermato il capo della sentenza relativo al risarcimento danni. Trattandosi di competenza territoriale derogabile, la relativa eccezione avrebbe dovuto essere formulata, ai sensi degli artt. 166 e 167 c.p.c., con costituzione depositata 20 giorni prima dell'udienza.
Poiché entrambi i convenuti si sono costituiti direttamente il giorno dell'udienza mediante deposito della comparsa e relativi fascicoli (v. verbale di udienza del 14/11/2013), gli stessi sono decaduti dal potere di porre detta eccezione
Nel merito si rileva quanto appresso.
L'art. 651, 1 comma, c.p.p. prevede che: “La sentenza penale irrevocabile di condanna pronunciata in seguito a dibattimento ha efficacia di giudicato, quanto all'accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale e all'affermazione che l'imputato lo ha commesso, nel giudizio civile o amministrativo per le restituzioni e il risarcimento del danno promosso nei confronti del condannato e del responsabile civile che sia stato citato ovvero sia intervenuto nel processo penale”
Secondo l'orientamento prevalente della Corte di Cassazione, la sentenza del giudice penale che ha pronunciato condanna definitiva dell'imputato al risarcimento dei danni in favore della costituita parte civile, demandandone la liquidazione ad un successivo e separato giudizio, spiega, in sede civile, effetto vincolante in ordine alla affermata responsabilità dell'imputato, che non può più contestare i presupposti per l'affermazione della sua responsabilità, quali, in particolare,
l'accertamento della sussistenza del fatto - reato e l'insussistenza di esimenti ad esso riferibili, ma solo l'esistenza e l'entità, in concreto, di danni risarcibili (cfr. Cass. Civ. n. 2083/13). Compete, quindi, al pagina3 di 13 Giudice civile, adito dal danneggiato, accertare, in primo luogo la sussistenza ed, in secondo luogo, la misura dei danni conseguenti ai fatti oggetto della sentenza penale di condanna.
Secondo costante insegnamento, per "fatto" accertato dal giudice penale deve intendersi il nucleo oggettivo del reato nella sua materialità fenomenica costituita dall'accadimento oggettivo, accertato dal giudice penale, configurato dalla condotta, evento e nesso di causalità materiale tra l'una e l'altro (fatto principale) e le circostanze di tempo, luogo e modi di svolgimento di esso. Ne consegue che, mentre nessuna efficacia vincolante esplica nel giudizio civile il giudizio penale - e cioè
l'apprezzamento e la valutazione di tali elementi - la ricostruzione storico-dinamica di essi è invece preclusiva di un nuovo accertamento da parte del giudice civile, che non può procedere ad una diversa ed autonoma ricostruzione dell'episodio. Altresì rimesso all'accertamento ed alla valutazione del giudice civile è l'elemento soggettivo del fatto, escluso dalla nozione obbiettiva di esso, e non comprensibile nella nozione di "illiceità penale" di cui all'art. 651 cod. proc. pen.. La Corte di
Cassazione ha, in particolare, precisato che - poiché una concausa può bensì ridurre la responsabilità civile del danneggiante ai sensi dell'art. 1227 c.c., comma 1, ma non esclude di regola la responsabilità penale, per il principio di equivalenza causale ex art. 41 cod. pen. - l'eventuale apporto causale colposo del danneggiato non necessariamente costituisce lo stesso fatto accertato dal giudice penale per gli effetti di cui all'art. 651 cod. proc. civ. e può essere dunque invocato a proprio favore dal danneggiante convenuto in giudizio per il risarcimento. Se, infatti, come detto, la ricostruzione storico-dinamica dell'accaduto è preclusiva di un nuovo accertamento da parte del giudice civile, che non può procedere ad una diversa ed autonoma ricostruzione dell'episodio, quest'ultimo può invece indagare su altre modalità del fatto non considerate dal giudice penale ai fini del giudizio a lui demandato, come nella specie il comportamento della parte lesa, negli aspetti in nessun modo esaminati dal giudice penale ed incidenti sull'apporto causale nella produzione dell'evento (v. Cass.
Civ. n. 15392/18; Cass. Civ. 11117/2015; Cass. Civ.28/03/2001 n. 4504).
Ancora, con recentissima pronunzia, la Corte di Cassazione ha affermato che: “In tema di rapporti tra giudizio civile risarcitorio e giudizio penale, l'efficacia probatoria della sentenza penale dibattimentale di condanna passata in giudicato non è circoscritta all'interno dei limiti oggettivi del giudicato penale di condanna, segnati dall'art. 651 c.p.p., attinenti alla sussistenza del fatto materiale, alla sua illiceità penale ed alla sua ascrivibilità all'imputato, potendo il giudice civile utilizzare le prove assunte nel processo penale, delle quali la sentenza ivi pronunciata costituisce documentazione, ai fini dell'autonomo accertamento degli ulteriori elementi costitutivi dell'illecito civile sui quali egli è chiamato ad indagare, con particolare riferimento al nesso causale, al danno risarcibile e all'elemento soggettivo civilistico” (Cass. Civ. sez. 3, ordinanza n. 12901 del
10/05/2024).
pagina4 di 13 Per quanto attiene alla condanna generica al risarcimento del danno in favore dell'odierno attore inflitta dal giudice penale a carico degli imputati, la Suprema Corte ha ripetutamente ribadito che “nei reati di danno, la decisione di condanna generica al risarcimento emessa dal giudice penale contiene implicitamente l'accertamento del danno evento e del nesso di causalità materiale tra questo e il fatto di reato, ma non anche quello del danno conseguenza, per il quale si rende necessaria un'ulteriore indagine, in sede civile, sul nesso di causalità giuridica fra l'evento di danno e le sue conseguenze pregiudizievoli (Cass., 05/05/2020, n. 8477, cfr. Cass., 02/08/2022, n. 23960); (v. Cass.– Sez. III Civ.
– Ord. n. 36617 del 30/12/2023). Ancora, ricorda la Corte che, anche di recente, le Sezioni Unite hanno ribadito il principio per cui il danno in sede civile può essere risarcito quando conseguenza pregiudizievole accertata, pure con presunzioni, e non solo come evento, dunque mai “in re ipsa” (v.
Cass., Sez. U., 15/11/2022, n. 33645). Pertanto, la sentenza del giudice penale che, accertando l'esistenza del reato, abbia altresì pronunciato condanna definitiva dell'imputato al risarcimento dei danni in favore della parte civile, demandandone la liquidazione ad un successivo e separato giudizio, spiega, in sede civile, effetto vincolante in ordine alla "declaratoria iuris" di generica condanna al risarcimento ed alle restituzioni, ferma restando la necessità dell'accertamento, in sede civile, della esistenza e della entità delle conseguenze pregiudizievoli derivate dal fatto individuato come
"potenzialmente" dannoso e del nesso di derivazione causale tra questo e i pregiudizi lamentati dai danneggiati (così anche in Cass. 9 marzo 2018, n. 5660; 14 febbraio 2019, n. 4318).
Alla luce di tutto quanto precede, è demandato al giudice civile di effettuare una propria valutazione degli elementi di fatto già accertati dal giudice penale e comunque è diritto della parte convenuta (eventualmente anche non presente nel giudizio penale) proporre nuovi elementi di prova e comunque di valutazione dei fatti accertati in sede penale.
Alla luce di tutti i principi di diritto sopra richiamati, deve procedersi all'esame delle risultanze istruttorie acquisite nel presente giudizio ed emerse dal giudizio penale precedentemente esperito.
I fatti di causa riferiti dall'attore risultano sostanzialmente pacifici e devono ritenersi giudizialmente accertati. Del resto, nel caso di specie, né la parte attrice né le parti convenute hanno sottoposto all'attenzione del giudice civile nuovi elementi di prova, limitandosi il primo ad allegare le sentenze penali dei tre gradi di giudizio e i secondi a contestare la fondatezza della domanda e la quantificazione del danno, senza sollecitare una rivisitazione o rivalutazione delle emergenze degli atti penali né proporre ulteriori temi istruttori.
Nel caso che ci occupa, l'attore ha chiesto il risarcimento di diverse voci di danno, che ha delineato sulla scorta dei fatti accertati in sede penale.
In concreto dalla ricostruzione dei fatti e dalle richieste effettuate contenute in atti, l'attore ha richiesto il risarcimento per danno biologico, per danno all'immagine, per i danni conseguenti al pagina5 di 13 licenziamento e alla separazione personale con la di lui moglie, nonché il danno patrimoniale relativo agli esborsi per spese legali nei giudizi di separazione e attinenti al licenziamento. Non ha formulato alcuna richiesta istruttoria, ritenendo evidentemente sufficiente la produzione documentale allegata.
Ciascuna voce di danno va analizzata separatamente.
Innanzitutto, parte attrice ha richiesto la liquidazione in suo favore del danno non patrimoniale ad essa derivato dalle lesioni subite.
Le lesioni sono state diagnosticate nell'immediatezza dell'evento ed elencate nel diario clinico redatto dal sanitario in servizio presso il carcere di "Gazzi", delle ore 23:30 dell'08/07/2002, e richiamate nella sentenza penale di primo grado, laddove chiaramente viene riportato quanto di seguito: “sul vennero riscontrati: "valida contusione con ematoma regione fronto parietale Pt_1 sinistra, trauma cranico, contusione con ematoma al naso sinistro e dorso nasale;
valide contusioni sparse al dorso con escoriazioni multiple;
valida contusione emitorace dx e sx;
contusione con escoriazioni e segni eritematosi e violenti di lesioni ripetitive da corpo (probabile punta di scarpa) regione epigastrica e fianco dx e sx;
trauma chiuso addominale regione mesogastrica fianco dx e sx
e regione ipogastrica;
valida contusione con ematoma ed escoriazioni multiple gomito dx e sx;
valida contusione con ematoma braccio sinistro;
deficit funzionale gomito dx e sx;
valida contusione con ematoma borsa scrotale e algie al testicolo dx;
valida contusione con ematoma ed escoriazioni ginocchio dx;
escoriazioni multiple polpaccio sx e regione anteriore tibiale dx"... Il detenuto riferisce di essere stato aggredito da due vigili urbani, gettato per terra dagli stessi e percosso con pugni e calci e gettato più volte contro il guard-rail dagli stessi. Le lesioni descritte sono compatibili con quanto dichiarato dal detenuto, in particolar modo quelle in regione addominale dove sono evidenti
i segni di corpi contundenti (punta o tacco delle scarpe e pugni, con segni delle nocche delle dita"), con prognosi di giorni quindici, come del resto attestato, in maniera del tutto conforme, dai sanitari del locale ospedale "Cutroni Zodda".
Orbene, non v'è chi non veda come già il contenuto di siffatti referti, confermati, peraltro, in dibattimento dai sanitari che li hanno redatti, e (il quale dispose Parte_2 Parte_3 anche esami radiologici ed ecomografici sul - effettuati dallo specialista Pt_1 Persona_1
- ed ha sottolineato come, in venti anni di professione esercitata presso istituti penitenziari,
[...] non aveva, fino ad allora, avuto occasione di visitare detenuti oggetto di “riferite” percosse, di sì ampie proporzioni e, così, “disseminate” nel corpo), inducano, già, a ritenere come le lesioni in parola siano del tutto incompatibili con l'atteggiamento asseritamente meramente difensivo che il solo (il , in siffatto frangente, si sarebbe allontanato per pulirsi il viso, a seguito CP_1 CP_2 dello sputo ricevuto) avrebbe assunto nell'occorso; trattasi, infatti, di lesioni - come, peraltro, rapportato anche dal - coinvolgenti la quasi totalità delle parti del corpo (dal cranio ai Pt_3
pagina6 di 13 polpacci), sintomatiche, dunque, di una feroce e violenta aggressione, perpetrata ad opera di almeno due persone (va evidenziato, sul punto, che il è un uomo molto alto e robusto, il quale, Pt_1 all'epoca, aveva 45 anni), una volta che quest'ultimo era stato scaraventato per terra.”
Tali lesioni appaiono compatibili con l'evento descritto e costituiscono conseguenze di cui gli odierni convenuti sono tenuti a rispondere ai sensi degli artt. 2043, 2059 e 1123 c.c. in quanto conseguenza immediata e diretta degli atti illeciti compiuti in danno dell'attore. La malattia conseguita all'attore, non avendo lo stesso chiesto che venisse disposta CTU, risulta peròvi provata esclusivamente dal diario clinico nel quale viene riportata una prognosi di giorni quindici, mentre non sono in atti ulteriori e successivi referti, né prova di spese mediche.
Ciò premesso, in punto di diritto deve evidenziarsi che la nozione di danno biologico è enunciata dal comma 2 degli artt. 138 e 139 Codice assicurazioni: “per danno biologico si intende la lesione temporanea o permanente all'integrità psico-fisica della persona, suscettibile di accertamento medicolegale, che esplica un'incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico- relazionali della vita del danneggiato, indipendentemente da eventuali ripercussioni sulla sua capacità di produrre reddito”. Nell'interpretare tale disposizione la Corte di legittimità ha affermato nell'ordinanza Cass. n. 7513/2018, definita anche “ordinanza decalogo” in quanto pone dieci principi di diritto, poi confermati da numerose sentenze della Corte (cfr. tra le tante: Cass., ord. n. 23469/2018,
Cass., sent. n. 28988/2019), che: “La lesione della salute risarcibile in null'altro consiste, su quel medesimo piano, che nella compromissione delle abilità della vittima nello svolgimento delle attività quotidiane tutte, nessuna esclusa: dal fare, all'essere, all''apparire. Non, dunque, che il danno alla salute "comprenda" pregiudizi dinamico-relazionali dovrà dirsi, ma piuttosto che il danno alla salute
è un danno "dinamico-relazionale". Se non avesse conseguenze "dinamico-relazionali", la lesione della salute non sarebbe nemmeno un danno medicolegalmente apprezzabile e giuridicamente risarcibile”. Inoltre, nella stessa “ordinanza decalogo”, la Corte ha sancito che: “In presenza d'un danno permanente alla salute, costituisce duplicazione risarcitoria la congiunta attribuzione d'una somma di denaro a titolo di risarcimento del danno biologico, e l'attribuzione d'una ulteriore somma a titolo di risarcimento dei pregiudizi di cui è già espressione il grado percentuale di invalidità permanente (quali i pregiudizi alle attività quotidiane, personali e relazionali, indefettibilmente dipendenti dalla perdita anatomica o funzionale: ovvero il danno dinamico-relazionale)”. Infine, sempre nella detta ordinanza, la Corte ha indicato che il danno non patrimoniale conseguente alla lesione del bene salute (non diversamente dalla lesione di altri interessi costituzionalmente tutelati)
“va liquidato, tenendo conto tanto dei pregiudizi patiti dalla vittima nella relazione con se stessa (la sofferenza interiore e il sentimento di afflizione in tutte le sue possibili forme, id est il danno morale interiore), quanto di quelli 6 relativi alla dimensione dinamico-relazionale della vita del soggetto leso.
pagina7 di 13 Nell'uno come nell'altro caso, senza automatismi risarcitori e dopo accurata ed approfondita istruttoria”. In Cass. n. 7513/2018, si afferma (tra l'altro) che rientrano nel danno non patrimoniale e devono essere oggetto di separata valutazione e liquidazione i “pregiudizi che non hanno fondamento medico-legale, perché non aventi base organica ed estranei alla determinazione medico-legale del grado percentuale di invalidità permanente, rappresentati dalla sofferenza interiore (quali, ad esempio, il dolore dell'animo, la vergogna, la disistima di sé, la paura, la disperazione)”. Ciò premesso, occorre evidenziare che, con riferimento alle Tabelle Milanesi del 2018, la Suprema Corte, con sentenza n. 25164/2020, ha rilevato come dette tabelle nella quantificazione del danno non patrimoniale comprendessero anche la componente del danno morale e che, pertanto, un eventuale conteggio del danno morale in via separata ed ulteriore avrebbe comportato una duplicazione di risarcimento. In particolare la Corte ha indicato che: “nel procedere alla liquidazione del danno alla salute, il giudice di merito dovrà: 1) accertare l'esistenza, nel singolo caso di specie, di un eventuale concorso del danno dinamico-relazionale e del danno morale;
2) in caso di positivo accertamento dell'esistenza (anche) di quest'ultimo, determinare il quantum risarcitorio applicando integralmente le tabelle di Milano, che prevedono la liquidazione di entrambe le voci di danno, ma pervengono (non correttamente, per quanto si dirà nel successivo punto 3) all'indicazione di un valore monetario complessivo (costituito dalla somma aritmetica di entrambe le voci di danno); 3) in caso di negativo accertamento, e di conseguente esclusione della componente morale del danno (accertamento da condurre caso per caso, secondo quanto si dirà nel corso dell'esame del quarto motivo di ricorso), considerare la sola voce del danno biologico, depurata dall'aumento tabellarmente previsto per il danno morale secondo le percentuali ivi indicate, liquidando, conseguentemente il solo danno dinamico-relazionale, 4) in caso di positivo accertamento dei presupposti per la cd. personalizzazione del danno, procedere all'aumento fino al 30% del valore del solo danno biologico, depurato, analogamente a quanto indicato al precedente punto 3, dalla componente morale del danno automaticamente (ma erroneamente) inserita in tabella, giusta il disposto normativo di cui al già ricordato art. 138, punto 3, del novellato codice delle assicurazioni.” Mentre per il danno cd. biologico
(dinamico-relazionale) le menomazioni subite a seguito dell'incidente sono valutabili e stimabili in virtù della sopra indicata documentazione medica, con riferimento al danno morale deve osservarsi ulteriormente quanto segue.
La diversa ontologia del danno morale, secondo i principi espressi dalla Suprema Corte (per tutte, Cass., S.U. n. 26972/2008) attenendo il pregiudizio non patrimoniale ad un bene immateriale, implica che il ricorso alla prova presuntiva è destinato ad assumere particolare rilievo e può costituire anche l'unica fonte di convincimento del giudice, pur essendo onere del danneggiato l'allegazione di tutti gli elementi che, nella concreta fattispecie, siano idonei a fornire la serie concatenata dei fatti pagina8 di 13 noti, onde consentire di risalire al fatto ignoto (così definitivamente superandosi la concezione del danno in re ipsa, secondo la quale il danno costituirebbe una conseguenza imprescindibile della lesione, tale da rendere sufficiente la dimostrazione di quest'ultima affinché possa ritenersi sussistente il diritto al risarcimento) (cfr. Cass. n. 25164/2020). Al riguardo, infatti, la Suprema Corte ha statuito che “al riconoscimento di danni biologici di lieve entità, corrisponderà un maggior rigore nell'allegazione e nella prova delle conseguenze dannose concretamente rivendicate, dovendo ritenersi normalmente assorbite, nel riscontrato danno biologico di natura psicologica di lieve entità”
(v. Cass. 67443/2023). Nel caso che ci occupa si ritiene peraltro provata la sussistenza di un danno morale da sofferenza psicologica alla luce anche delle minacce che l'attore ha subito (tutte circostanze emergenti dalle prove assunte in sede penale ed evidenziate ampiamente nella sentenza di condanna)
e che hanno aggravato la sofferenza d'animo già derivata dalle lesioni subite. Quanto invece alla personalizzazione del danno, deve rilevarsi quanto segue. In ordine alle circostanze di fatto che possano dar luogo alla personalizzazione del danno in relazione sia agli aspetti dinamico-relazionali ai sensi del terzo comma degli artt. 138 e 139 Codice Assicurazioni: “qualora la menomazione accertata incida in maniera rilevante su specifici aspetti dinamico-relazionali personali documentati e obiettivamente accertati”, ovvero (ma solo ai sensi del terzo comma dell'art. 139 citato) “causi o abbia causato una sofferenza psico-fisica di particolare intensità”, il Giudice potrà riconoscere un aumento “con equo e motivato apprezzamento delle condizioni soggettive del danneggiato”. La Corte di legittimità -nella già citata “ordinanza decalogo” - ha affermato che “In presenza d'un danno permanente alla salute, la misura standard del risarcimento prevista dalla legge o dal criterio equitativo uniforme adottato dagli organi giudiziari di merito (oggi secondo il sistema c.d. del punto variabile) può essere aumentata solo in presenza di conseguenze dannose del tutto anomale ed affatto peculiari. Le conseguenze dannose da ritenersi normali e indefettibili secondo l'id quod plerumque accidit (ovvero quelle che qualunque persona con la medesima invalidità non potrebbe non subire) non giustificano alcuna personalizzazione in aumento del risarcimento” (Cass. ord. n. 7513/2018). La
Suprema Corte ha poi ripetutamente riaffermato che “la "personalizzazione" del risarcimento del danno alla salute consiste in una variazione in aumento (ovvero, in astratta ipotesi, anche in diminuzione) del valore standard del risarcimento, per tenere conto delle specificità del caso concreto;
la L. n. 124 del 2017 - che ha modificato gli artt. 138 e 139 Codice delle assicurazioni private-discorre espressamente di incidenza rilevante su specifici aspetti dinamico- relazionali. Questi ultimi devono consistere, secondo il più recente insegnamento del giudice di legittimità, in circostanze eccezionali e specifiche, sicché non può essere accordata alcuna variazione in aumento del risarcimento standard previsto dalle "tabelle" per tenere conto di pregiudizi che qualunque vittima che abbia patito le medesime lesioni deve sopportare, secondo l'id quod plerumque accidit, trattandosi di conseguenze pagina9 di 13 già considerate nella liquidazione tabellare del danno (cfr. Cass. n. 7513/2018, Cass. n. 10912/2018,
Cass. n. 23469/2018, Cass. n. 27482/2018 e, da ultimo, Cass. 28988/2019)” (cfr. Cass. n.
25164/2020).
Tutto ciò premesso, per quanto attiene ai danni subiti e che possono considerarsi accertati, la certificazione in atti comprova lo stato di malattia derivato all'attore per i fatti di causa di cui si sono resi autori e responsabili i convenuti e . CP_1 CP_3
Deve quindi ritenersi che la malattia dell'attore abbia avuto una durata complessiva di 15 giorni e che la stessa, non avendo l'attore chiesto CTU medica sulla sua persona e non avendo peraltro lamentato la sussistenza di lesioni permanenti, può ritenersi equitativamente individuabile in gg. 15 di ITT al 100% (relativamente al periodo di prognosi di cui al referto in cui si consiglia cura e riposo).
Dall'applicazione della tabella di riferimento del Tribunale di Milano 2024, emerge quanto segue: considerando che l'età del danneggiato alla data del sinistro era di 45 anni, che non emergono percentuale di invalidità permanente, che il punto base I.T.T. è pari a € 115,00, in conclusione si possono riconoscere esclusivamente gg 15 di invalidità temporanea totale per un importo di €
1.725,00, importo costituente debito di valore e da ritenersi già rivalutato essendo le tabelle del
Tribunale di Milano aggiornate al 2024, oltre interessi legali decorrenti dal fatto sino al saldo sulla somma annualmente devalutata.
Quanto alla diversa individuazione del danno da reato, i due convenuti sono stati definitivamente dichiarati colpevoli dei reati di lesioni personali aggravate (artt. 582 e 585 c.p.) calunnia (art. 368 c.p.) e arresto illegale (art. 606 c.p.): con la loro condotta i due convenuti hanno quindi leso i beni giuridici che tali disposizioni normative intendono tutelare, ossia l'integrità fisica,
l'onore e la libertà personale
Le lesioni e gli ulteriori torti subiti dall'attore, oltre al fatto di essere stato ingiustamente privato della libertà personale, hanno cagionato un danno non patrimoniale non coperto dal risarcimento del danno biologico. Questo ultimo è, infatti, inteso come lesione dell'integrità psicofisica del soggetto suscettibile di valutazione medico legale. Diversamente, i maltrattamenti offendono il diritto all'integrità fisica e psichica della vittima, inteso come un valore morale unitario e come emanazione diretta della personalità del soggetto.
Questi danni dipendenti da reato e dalla lesione di diritti inviolabili della persona di cui la Corte
Costituzionale ha sancito la risarcibilità possono essere liquidati a parte, quando per la speciale gravità dei fatti, come nel caso di specie, non possano essere compresi in una maggiorazione percentuale del danno biologico, con un criterio equitativo, che tenga debito conto da una parte di tutte le circostanze particolari del caso concreto che consentano di apprezzare appieno l'entità della lesione e la gravità del danno.
pagina10 di 13 Si è nel caso di specie determinata una diversa sofferenza morale derivante dalle condotte ben evidenziate da parte di soggetti qualificati ai danni dell'attore. Si tratta di lesione che necessita di autonoma tutela, in quanto non può ritenersi che il danno non patrimoniale finisca con il coincidere unicamente con il danno alla salute e con le conseguenze derivanti da questo.
Considerato il combinato disposto di cui agli artt. 2059 c.c. e 185 c.p., la domanda del ricorrente volta al solo risarcimento del danno non patrimoniale, può dirsi fondata;
in ordine alla sua sussistenza e quantificazione è da rilevarsi che i reati sopra richiamati sono offensivi dell'integrità psicofisica, dell'onore e della libertà personale, non solo del patrimonio ma anche dell'autodeterminazione della persona.
L'integrità fisica, l'onore e la libertà personale costituiscono dunque il “bene giuridico” tutelato dalla norma e la loro lesione, cagionata dai fatti, costituisce ad un tempo l'evento del reato e il danno arrecato alla vittima.
In ordine alla quantificazione del danno, necessario il ricorso ad una valutazione equitativa, si deve tenere in conto delle modalità di commissione del fatto e della sua gravità, desumibili dalla sentenza che ha accertato il reato.
Considerata la complessiva condotta posta in essere dai convenuti appare equo liquidare, avuto riguardo in particolare al turbamento psichico subito dal ricorrente, la somma di €. 30.000,00 a titolo di danno non patrimoniale con la conseguente condanna dei convenuti al pagamento della stessa in solido tra loro.
La suddetta somma è da intendersi espressa in valori monetari attuali e comprensiva degli interessi compensativi.
Riguardo alla lesione all'immagine dell'attore, la Suprema Corte, con orientamento giurisprudenziale fermo, ha reiteratamente affermato (cfr. da ultimo, ordinanza n. 4005/2020, ord. n.
7594/2018 e sent. n. 31537/2018) che il danno all'immagine ed alla reputazione , inteso come "danno conseguenza", non sussiste "in re ipsa" e va pertanto individuato, non nella lesione del diritto inviolabile, ma nelle conseguenze di tale lesione, sicché la sussistenza di tale danno non patrimoniale deve essere oggetto di allegazione e prova, e la sua liquidazione deve essere compiuta dal giudice sulla base, non di valutazioni astratte ma del concreto pregiudizio presumibilmente patito dalla vittima, per come da questa dedotto e provato. Ne deriva il rigetto della pretesa del di danno Pt_1 in re ipsa.
I danni conseguenti il licenziamento vanno anch'essi provati innanzitutto per quel che riguarda il nesso causale tra la condotta dei due convenuti e le conseguenze lesive, con l'aggiunta che il Pt_1
pagina11 di 13 ha trovato tutela giuridica al licenziamento nelle sedi opportune: il Giudice del lavoro ha, infatti, disposto la reintegrazione di nel posto di lavoro già con ordinanza emessa in via d'urgenza, Pt_1 decisione questa confermata dal Tribunale e dalla Corte d'Appello, con condanna del datore di lavoro alla rifusione delle spese legali. Per questo motivo non possono trovare accoglimento, né la quantificazione di un presunto danno (non essedo stato oggetto di specifica prova), né la richiesta di rimborso delle spese legali sostenute in quella sede perché, ove la liquidazione del Giudice fosse ritenuta insufficiente, si sarebbe dovuto impugnare il relativo capo.
Per gli stessi motivi, anche la richiesta di risarcimento del danno relativo alla separazione personale e le relative spese legali non possono formare oggetto di ristoro, mancando la prova del nesso eziologico tra gli eventi oggetto di causa e la rottura del vincolo matrimoniale.
Da quanto detto consegue il rigetto della domanda volta ad ottenere il risarcimento di tali voci di danno.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo sulla base dei parametri medi approvati con il D.M. n. 55 del 10.03.2014 e successivi aggiornamenti in considerazione del valore della controversia (per il quale si avrà riguardo al decisum- cfr. Cass. n.
16440/2017; Cass. n. 536/2011; Cass., Sez. Un., n. 19014/2007.), della complessità delle questioni trattate e dell'attività svolta.
P.Q.M.
Disattesa ogni contraria istanza eccezione e difesa
Accoglie parzialmente la domanda formulata dal e per l'effetto condanna Parte_1
e in solido tra loro, al pagamento in favore dell'attore, Controparte_1 CP_2
a) dell'importo di € 31.725,00 a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale secondo le causali di cui in parte motiva, oltre interessi legali su tale somma, devalutata alla data del fatto e via via rivalutata anno per anno fino al soddisfo.
Rigetta tutte le altre domande attoree
Condanna e in solido al pagamento, in favore della parte Controparte_1 CP_2 attrice, delle spese processuali, liquidate in € 668,00 per spese ed euro 7.616,00 per compensi, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge
Messina lì 31/03/2025
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa Mariateresa Montesano Pelle, funzionario giudiziario addetto all'ufficio per il processo presso la Prima Sezione Civile del Tribunale di Messina.
Il Giudice
pagina12 di 13 (Dott.ssa Carolina La Torre)
In caso di diffusione della presente sentenza si omettano le generalità e gli altri identificativi delle parti.
pagina13 di 13
TRIBUNALE ORDINARIO DI MESSINA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Messina, prima sezione civile, in persona del Giudice Unico Dott.ssa Carolina
La Torre ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero 3234/2013 R.G. introitata all'udienza del 25 novembre 2024 con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. e vertente
TRA
, nato a [...] il [...], c.f. rappresentato Parte_1 C.F._1
e difeso dall'Avv. IRRERA SALVATORE, elettivamente domiciliato presso il suo studio a Messina
Via Trieste n. 1, giusta procura in atti;
- attore -
CONTRO
, nato a [...] il [...], c.f. Controparte_1 C.F._2 rappresentato e difeso dall'Avv. PANTANO GIANLUCA, elettivamente domiciliato a Messina presso lo studio dell'Avv. Rossana Calafato in Strada San Giacomo Is. 313 n. 11, giusta procura in atti;
- convenuto -
E
, nato a [...] il [...], c.f. rappresentato CP_2 C.F._3
e difeso dall'Avv. TOMMASO CALDERONE, elettivamente domiciliato presso il suo studio a
Messina in Via Del Vespro n. 65, giusta procura in atti;
- convenuto -
OGGETTO: Altre ipotesi di responsabilità extracontrattuale non ricomprese nelle altre materie.
CONCLUSIONI. Le parti concludono come da atti e verbali di causa
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio innanzi al Parte_1
Tribunale di Messina e , chiedendone la condanna al risarcimento Controparte_1 CP_2
dei danni subiti in conseguenza dei comportamenti delittuosi perpetrati ai suoi danni dagli stessi.
pagina1 di 13 A sostegno della proposta domanda, l'odierno attore esponeva: - che il e l' CP_2 CP_1
rispettivamente vigile sanitario ed agente di Polizia Municipale, in data 08.07.2002, avevano compiuto un'aggressione ai danni del Sig. provocandogli evidenti danni fisici;
- che, per tali Pt_1
motivi, gli stessi venivano imputati di diversi reati e condannati con sentenza n. 105/07 emessa dal
Tribunale di Barcellona P.G., parzialmente modificata dalla Corte di Appello di Messina con sentenza n. 157/10 e confermata dalla Corte di Cassazione con sentenza n. 10089/11; - che nella sentenza emessa dal Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, con capo confermato negli altri gradi di giudizio, il Giudice disponeva: “Visti gli artt. 538 e segg. C.p.p. condanna l' ed il in solido fra CP_1 CP_2
loro al risarcimento del danno in favore della parte civile , nella misura da liquidarsi in separata sede”; - che, nello specifico, l'attore nell'atto introduttivo identificava varie voci di danno, ossia danno all'immagine, danno conseguente al licenziamento e asseriva che la sua separazione personale fosse stata conseguenza di detto avvenimento, domandando anche il rimborso delle spese legali dei giudizi relativi al licenziamento e alla separazione.
Concludeva, quindi, chiedendo al tribunale adito di: 1) “ritenere e dichiarare i Signori CP_2
ed , in solido, obbligati al pagamento in favore del Sig. della
[...] Controparte_1 Pt_1 somma di € 260.000,00 a titolo di risarcimento del danno accertato (ma non quantificato) in sede penale per i motivi esposti in narrativa;
2) “con espressa riserva di articolazione di ogni mezzo istruttorio, nei modi e termini di legge, utile e conducente ai fini del decidere il presente Giudizio, anche in replica alle eventuali difese avversarie;
3) con vittoria di spese e compensi di causa, oltre accessori”.
Si costituiva in giudizio , il quale preliminarmente eccepiva l'incompetenza Controparte_1 territoriale dell'adito giudice in favore del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto. Nel merito rilevava come le richieste articolate dall'attore fossero inammissibili, improcedibili e infondate. In via subordinata, riteneva sproporzionata la somma richiesta dal e chiedeva che la stessa Pt_1
venisse stabilita dal Giudice in via equitativa da addebitare in solido ai due convenuti. Riteneva, inoltre, inesistente e comunque non provato il nesso di causalità tra i danni subiti in occasione dell'evento lesivo e il licenziamento subito dall'odierno attore e la sua separazione dalla moglie.
Chiedeva pertanto che il Tribunale volesse: “1) in via preliminare, dichiarare la propria incompetenza territoriale in favore del Tribunale di Barcellona P.G. (ME); 2) nel merito, ritenere e dichiarare, per le argomentazioni di cui in premessa, le domande formulate dall'attore nei confronti del Sig. inammissibili e/o improcedibili o, comunque, infondate in fatto ed in diritto e CP_1
rigettarle con ogni statuizione e con la motivazione che apparirà più giusta;
3) In subordine, ritenere assolutamente sproporzionata la somma richiesta a titolo di risarcimento danni e conseguentemente riconoscerne un'altra di misura minore, secondo valutazione equitativa dell'Ill.mo Giudice adito, da
pagina2 di 13 imputare in solido tra i convenuti per i fatti accertati in sede penale;
4) Emettere ogni e qualsiasi ulteriore ordine e condanna, che sia comunque attinente e conseguente alle fattispecie dedotte in giudizio, anche se dovesse mancare formulazione di specifica domanda;
5) Condannare l'attore al pagamento delle spese e dei compensi del giudizio, oltre IVA e CPA come per legge”.
Si costituiva altresì , sollevando anch'egli eccezione di incompetenza territoriale CP_2
e, nel merito chiedeva il rigetto di tutte le domande formulate da parte attrice, con vittorie di spese e onorari.
Non essendo stati articolati mezzi istruttori, senza ulteriore attività, la causa veniva assunta in decisione con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
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Preliminarmente, in relazione alla eccezione di incompetenza territoriale sollevata da entrambi i convenuti, si rileva come la stessa non si palesi meritevole di accoglimento.
L'attore ha individuato la competenza scegliendo il foro collegato al giudizio di merito svoltosi dinanzi alla Corte d'Appello di Messina, che ha confermato il capo della sentenza relativo al risarcimento danni. Trattandosi di competenza territoriale derogabile, la relativa eccezione avrebbe dovuto essere formulata, ai sensi degli artt. 166 e 167 c.p.c., con costituzione depositata 20 giorni prima dell'udienza.
Poiché entrambi i convenuti si sono costituiti direttamente il giorno dell'udienza mediante deposito della comparsa e relativi fascicoli (v. verbale di udienza del 14/11/2013), gli stessi sono decaduti dal potere di porre detta eccezione
Nel merito si rileva quanto appresso.
L'art. 651, 1 comma, c.p.p. prevede che: “La sentenza penale irrevocabile di condanna pronunciata in seguito a dibattimento ha efficacia di giudicato, quanto all'accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale e all'affermazione che l'imputato lo ha commesso, nel giudizio civile o amministrativo per le restituzioni e il risarcimento del danno promosso nei confronti del condannato e del responsabile civile che sia stato citato ovvero sia intervenuto nel processo penale”
Secondo l'orientamento prevalente della Corte di Cassazione, la sentenza del giudice penale che ha pronunciato condanna definitiva dell'imputato al risarcimento dei danni in favore della costituita parte civile, demandandone la liquidazione ad un successivo e separato giudizio, spiega, in sede civile, effetto vincolante in ordine alla affermata responsabilità dell'imputato, che non può più contestare i presupposti per l'affermazione della sua responsabilità, quali, in particolare,
l'accertamento della sussistenza del fatto - reato e l'insussistenza di esimenti ad esso riferibili, ma solo l'esistenza e l'entità, in concreto, di danni risarcibili (cfr. Cass. Civ. n. 2083/13). Compete, quindi, al pagina3 di 13 Giudice civile, adito dal danneggiato, accertare, in primo luogo la sussistenza ed, in secondo luogo, la misura dei danni conseguenti ai fatti oggetto della sentenza penale di condanna.
Secondo costante insegnamento, per "fatto" accertato dal giudice penale deve intendersi il nucleo oggettivo del reato nella sua materialità fenomenica costituita dall'accadimento oggettivo, accertato dal giudice penale, configurato dalla condotta, evento e nesso di causalità materiale tra l'una e l'altro (fatto principale) e le circostanze di tempo, luogo e modi di svolgimento di esso. Ne consegue che, mentre nessuna efficacia vincolante esplica nel giudizio civile il giudizio penale - e cioè
l'apprezzamento e la valutazione di tali elementi - la ricostruzione storico-dinamica di essi è invece preclusiva di un nuovo accertamento da parte del giudice civile, che non può procedere ad una diversa ed autonoma ricostruzione dell'episodio. Altresì rimesso all'accertamento ed alla valutazione del giudice civile è l'elemento soggettivo del fatto, escluso dalla nozione obbiettiva di esso, e non comprensibile nella nozione di "illiceità penale" di cui all'art. 651 cod. proc. pen.. La Corte di
Cassazione ha, in particolare, precisato che - poiché una concausa può bensì ridurre la responsabilità civile del danneggiante ai sensi dell'art. 1227 c.c., comma 1, ma non esclude di regola la responsabilità penale, per il principio di equivalenza causale ex art. 41 cod. pen. - l'eventuale apporto causale colposo del danneggiato non necessariamente costituisce lo stesso fatto accertato dal giudice penale per gli effetti di cui all'art. 651 cod. proc. civ. e può essere dunque invocato a proprio favore dal danneggiante convenuto in giudizio per il risarcimento. Se, infatti, come detto, la ricostruzione storico-dinamica dell'accaduto è preclusiva di un nuovo accertamento da parte del giudice civile, che non può procedere ad una diversa ed autonoma ricostruzione dell'episodio, quest'ultimo può invece indagare su altre modalità del fatto non considerate dal giudice penale ai fini del giudizio a lui demandato, come nella specie il comportamento della parte lesa, negli aspetti in nessun modo esaminati dal giudice penale ed incidenti sull'apporto causale nella produzione dell'evento (v. Cass.
Civ. n. 15392/18; Cass. Civ. 11117/2015; Cass. Civ.28/03/2001 n. 4504).
Ancora, con recentissima pronunzia, la Corte di Cassazione ha affermato che: “In tema di rapporti tra giudizio civile risarcitorio e giudizio penale, l'efficacia probatoria della sentenza penale dibattimentale di condanna passata in giudicato non è circoscritta all'interno dei limiti oggettivi del giudicato penale di condanna, segnati dall'art. 651 c.p.p., attinenti alla sussistenza del fatto materiale, alla sua illiceità penale ed alla sua ascrivibilità all'imputato, potendo il giudice civile utilizzare le prove assunte nel processo penale, delle quali la sentenza ivi pronunciata costituisce documentazione, ai fini dell'autonomo accertamento degli ulteriori elementi costitutivi dell'illecito civile sui quali egli è chiamato ad indagare, con particolare riferimento al nesso causale, al danno risarcibile e all'elemento soggettivo civilistico” (Cass. Civ. sez. 3, ordinanza n. 12901 del
10/05/2024).
pagina4 di 13 Per quanto attiene alla condanna generica al risarcimento del danno in favore dell'odierno attore inflitta dal giudice penale a carico degli imputati, la Suprema Corte ha ripetutamente ribadito che “nei reati di danno, la decisione di condanna generica al risarcimento emessa dal giudice penale contiene implicitamente l'accertamento del danno evento e del nesso di causalità materiale tra questo e il fatto di reato, ma non anche quello del danno conseguenza, per il quale si rende necessaria un'ulteriore indagine, in sede civile, sul nesso di causalità giuridica fra l'evento di danno e le sue conseguenze pregiudizievoli (Cass., 05/05/2020, n. 8477, cfr. Cass., 02/08/2022, n. 23960); (v. Cass.– Sez. III Civ.
– Ord. n. 36617 del 30/12/2023). Ancora, ricorda la Corte che, anche di recente, le Sezioni Unite hanno ribadito il principio per cui il danno in sede civile può essere risarcito quando conseguenza pregiudizievole accertata, pure con presunzioni, e non solo come evento, dunque mai “in re ipsa” (v.
Cass., Sez. U., 15/11/2022, n. 33645). Pertanto, la sentenza del giudice penale che, accertando l'esistenza del reato, abbia altresì pronunciato condanna definitiva dell'imputato al risarcimento dei danni in favore della parte civile, demandandone la liquidazione ad un successivo e separato giudizio, spiega, in sede civile, effetto vincolante in ordine alla "declaratoria iuris" di generica condanna al risarcimento ed alle restituzioni, ferma restando la necessità dell'accertamento, in sede civile, della esistenza e della entità delle conseguenze pregiudizievoli derivate dal fatto individuato come
"potenzialmente" dannoso e del nesso di derivazione causale tra questo e i pregiudizi lamentati dai danneggiati (così anche in Cass. 9 marzo 2018, n. 5660; 14 febbraio 2019, n. 4318).
Alla luce di tutto quanto precede, è demandato al giudice civile di effettuare una propria valutazione degli elementi di fatto già accertati dal giudice penale e comunque è diritto della parte convenuta (eventualmente anche non presente nel giudizio penale) proporre nuovi elementi di prova e comunque di valutazione dei fatti accertati in sede penale.
Alla luce di tutti i principi di diritto sopra richiamati, deve procedersi all'esame delle risultanze istruttorie acquisite nel presente giudizio ed emerse dal giudizio penale precedentemente esperito.
I fatti di causa riferiti dall'attore risultano sostanzialmente pacifici e devono ritenersi giudizialmente accertati. Del resto, nel caso di specie, né la parte attrice né le parti convenute hanno sottoposto all'attenzione del giudice civile nuovi elementi di prova, limitandosi il primo ad allegare le sentenze penali dei tre gradi di giudizio e i secondi a contestare la fondatezza della domanda e la quantificazione del danno, senza sollecitare una rivisitazione o rivalutazione delle emergenze degli atti penali né proporre ulteriori temi istruttori.
Nel caso che ci occupa, l'attore ha chiesto il risarcimento di diverse voci di danno, che ha delineato sulla scorta dei fatti accertati in sede penale.
In concreto dalla ricostruzione dei fatti e dalle richieste effettuate contenute in atti, l'attore ha richiesto il risarcimento per danno biologico, per danno all'immagine, per i danni conseguenti al pagina5 di 13 licenziamento e alla separazione personale con la di lui moglie, nonché il danno patrimoniale relativo agli esborsi per spese legali nei giudizi di separazione e attinenti al licenziamento. Non ha formulato alcuna richiesta istruttoria, ritenendo evidentemente sufficiente la produzione documentale allegata.
Ciascuna voce di danno va analizzata separatamente.
Innanzitutto, parte attrice ha richiesto la liquidazione in suo favore del danno non patrimoniale ad essa derivato dalle lesioni subite.
Le lesioni sono state diagnosticate nell'immediatezza dell'evento ed elencate nel diario clinico redatto dal sanitario in servizio presso il carcere di "Gazzi", delle ore 23:30 dell'08/07/2002, e richiamate nella sentenza penale di primo grado, laddove chiaramente viene riportato quanto di seguito: “sul vennero riscontrati: "valida contusione con ematoma regione fronto parietale Pt_1 sinistra, trauma cranico, contusione con ematoma al naso sinistro e dorso nasale;
valide contusioni sparse al dorso con escoriazioni multiple;
valida contusione emitorace dx e sx;
contusione con escoriazioni e segni eritematosi e violenti di lesioni ripetitive da corpo (probabile punta di scarpa) regione epigastrica e fianco dx e sx;
trauma chiuso addominale regione mesogastrica fianco dx e sx
e regione ipogastrica;
valida contusione con ematoma ed escoriazioni multiple gomito dx e sx;
valida contusione con ematoma braccio sinistro;
deficit funzionale gomito dx e sx;
valida contusione con ematoma borsa scrotale e algie al testicolo dx;
valida contusione con ematoma ed escoriazioni ginocchio dx;
escoriazioni multiple polpaccio sx e regione anteriore tibiale dx"... Il detenuto riferisce di essere stato aggredito da due vigili urbani, gettato per terra dagli stessi e percosso con pugni e calci e gettato più volte contro il guard-rail dagli stessi. Le lesioni descritte sono compatibili con quanto dichiarato dal detenuto, in particolar modo quelle in regione addominale dove sono evidenti
i segni di corpi contundenti (punta o tacco delle scarpe e pugni, con segni delle nocche delle dita"), con prognosi di giorni quindici, come del resto attestato, in maniera del tutto conforme, dai sanitari del locale ospedale "Cutroni Zodda".
Orbene, non v'è chi non veda come già il contenuto di siffatti referti, confermati, peraltro, in dibattimento dai sanitari che li hanno redatti, e (il quale dispose Parte_2 Parte_3 anche esami radiologici ed ecomografici sul - effettuati dallo specialista Pt_1 Persona_1
- ed ha sottolineato come, in venti anni di professione esercitata presso istituti penitenziari,
[...] non aveva, fino ad allora, avuto occasione di visitare detenuti oggetto di “riferite” percosse, di sì ampie proporzioni e, così, “disseminate” nel corpo), inducano, già, a ritenere come le lesioni in parola siano del tutto incompatibili con l'atteggiamento asseritamente meramente difensivo che il solo (il , in siffatto frangente, si sarebbe allontanato per pulirsi il viso, a seguito CP_1 CP_2 dello sputo ricevuto) avrebbe assunto nell'occorso; trattasi, infatti, di lesioni - come, peraltro, rapportato anche dal - coinvolgenti la quasi totalità delle parti del corpo (dal cranio ai Pt_3
pagina6 di 13 polpacci), sintomatiche, dunque, di una feroce e violenta aggressione, perpetrata ad opera di almeno due persone (va evidenziato, sul punto, che il è un uomo molto alto e robusto, il quale, Pt_1 all'epoca, aveva 45 anni), una volta che quest'ultimo era stato scaraventato per terra.”
Tali lesioni appaiono compatibili con l'evento descritto e costituiscono conseguenze di cui gli odierni convenuti sono tenuti a rispondere ai sensi degli artt. 2043, 2059 e 1123 c.c. in quanto conseguenza immediata e diretta degli atti illeciti compiuti in danno dell'attore. La malattia conseguita all'attore, non avendo lo stesso chiesto che venisse disposta CTU, risulta peròvi provata esclusivamente dal diario clinico nel quale viene riportata una prognosi di giorni quindici, mentre non sono in atti ulteriori e successivi referti, né prova di spese mediche.
Ciò premesso, in punto di diritto deve evidenziarsi che la nozione di danno biologico è enunciata dal comma 2 degli artt. 138 e 139 Codice assicurazioni: “per danno biologico si intende la lesione temporanea o permanente all'integrità psico-fisica della persona, suscettibile di accertamento medicolegale, che esplica un'incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico- relazionali della vita del danneggiato, indipendentemente da eventuali ripercussioni sulla sua capacità di produrre reddito”. Nell'interpretare tale disposizione la Corte di legittimità ha affermato nell'ordinanza Cass. n. 7513/2018, definita anche “ordinanza decalogo” in quanto pone dieci principi di diritto, poi confermati da numerose sentenze della Corte (cfr. tra le tante: Cass., ord. n. 23469/2018,
Cass., sent. n. 28988/2019), che: “La lesione della salute risarcibile in null'altro consiste, su quel medesimo piano, che nella compromissione delle abilità della vittima nello svolgimento delle attività quotidiane tutte, nessuna esclusa: dal fare, all'essere, all''apparire. Non, dunque, che il danno alla salute "comprenda" pregiudizi dinamico-relazionali dovrà dirsi, ma piuttosto che il danno alla salute
è un danno "dinamico-relazionale". Se non avesse conseguenze "dinamico-relazionali", la lesione della salute non sarebbe nemmeno un danno medicolegalmente apprezzabile e giuridicamente risarcibile”. Inoltre, nella stessa “ordinanza decalogo”, la Corte ha sancito che: “In presenza d'un danno permanente alla salute, costituisce duplicazione risarcitoria la congiunta attribuzione d'una somma di denaro a titolo di risarcimento del danno biologico, e l'attribuzione d'una ulteriore somma a titolo di risarcimento dei pregiudizi di cui è già espressione il grado percentuale di invalidità permanente (quali i pregiudizi alle attività quotidiane, personali e relazionali, indefettibilmente dipendenti dalla perdita anatomica o funzionale: ovvero il danno dinamico-relazionale)”. Infine, sempre nella detta ordinanza, la Corte ha indicato che il danno non patrimoniale conseguente alla lesione del bene salute (non diversamente dalla lesione di altri interessi costituzionalmente tutelati)
“va liquidato, tenendo conto tanto dei pregiudizi patiti dalla vittima nella relazione con se stessa (la sofferenza interiore e il sentimento di afflizione in tutte le sue possibili forme, id est il danno morale interiore), quanto di quelli 6 relativi alla dimensione dinamico-relazionale della vita del soggetto leso.
pagina7 di 13 Nell'uno come nell'altro caso, senza automatismi risarcitori e dopo accurata ed approfondita istruttoria”. In Cass. n. 7513/2018, si afferma (tra l'altro) che rientrano nel danno non patrimoniale e devono essere oggetto di separata valutazione e liquidazione i “pregiudizi che non hanno fondamento medico-legale, perché non aventi base organica ed estranei alla determinazione medico-legale del grado percentuale di invalidità permanente, rappresentati dalla sofferenza interiore (quali, ad esempio, il dolore dell'animo, la vergogna, la disistima di sé, la paura, la disperazione)”. Ciò premesso, occorre evidenziare che, con riferimento alle Tabelle Milanesi del 2018, la Suprema Corte, con sentenza n. 25164/2020, ha rilevato come dette tabelle nella quantificazione del danno non patrimoniale comprendessero anche la componente del danno morale e che, pertanto, un eventuale conteggio del danno morale in via separata ed ulteriore avrebbe comportato una duplicazione di risarcimento. In particolare la Corte ha indicato che: “nel procedere alla liquidazione del danno alla salute, il giudice di merito dovrà: 1) accertare l'esistenza, nel singolo caso di specie, di un eventuale concorso del danno dinamico-relazionale e del danno morale;
2) in caso di positivo accertamento dell'esistenza (anche) di quest'ultimo, determinare il quantum risarcitorio applicando integralmente le tabelle di Milano, che prevedono la liquidazione di entrambe le voci di danno, ma pervengono (non correttamente, per quanto si dirà nel successivo punto 3) all'indicazione di un valore monetario complessivo (costituito dalla somma aritmetica di entrambe le voci di danno); 3) in caso di negativo accertamento, e di conseguente esclusione della componente morale del danno (accertamento da condurre caso per caso, secondo quanto si dirà nel corso dell'esame del quarto motivo di ricorso), considerare la sola voce del danno biologico, depurata dall'aumento tabellarmente previsto per il danno morale secondo le percentuali ivi indicate, liquidando, conseguentemente il solo danno dinamico-relazionale, 4) in caso di positivo accertamento dei presupposti per la cd. personalizzazione del danno, procedere all'aumento fino al 30% del valore del solo danno biologico, depurato, analogamente a quanto indicato al precedente punto 3, dalla componente morale del danno automaticamente (ma erroneamente) inserita in tabella, giusta il disposto normativo di cui al già ricordato art. 138, punto 3, del novellato codice delle assicurazioni.” Mentre per il danno cd. biologico
(dinamico-relazionale) le menomazioni subite a seguito dell'incidente sono valutabili e stimabili in virtù della sopra indicata documentazione medica, con riferimento al danno morale deve osservarsi ulteriormente quanto segue.
La diversa ontologia del danno morale, secondo i principi espressi dalla Suprema Corte (per tutte, Cass., S.U. n. 26972/2008) attenendo il pregiudizio non patrimoniale ad un bene immateriale, implica che il ricorso alla prova presuntiva è destinato ad assumere particolare rilievo e può costituire anche l'unica fonte di convincimento del giudice, pur essendo onere del danneggiato l'allegazione di tutti gli elementi che, nella concreta fattispecie, siano idonei a fornire la serie concatenata dei fatti pagina8 di 13 noti, onde consentire di risalire al fatto ignoto (così definitivamente superandosi la concezione del danno in re ipsa, secondo la quale il danno costituirebbe una conseguenza imprescindibile della lesione, tale da rendere sufficiente la dimostrazione di quest'ultima affinché possa ritenersi sussistente il diritto al risarcimento) (cfr. Cass. n. 25164/2020). Al riguardo, infatti, la Suprema Corte ha statuito che “al riconoscimento di danni biologici di lieve entità, corrisponderà un maggior rigore nell'allegazione e nella prova delle conseguenze dannose concretamente rivendicate, dovendo ritenersi normalmente assorbite, nel riscontrato danno biologico di natura psicologica di lieve entità”
(v. Cass. 67443/2023). Nel caso che ci occupa si ritiene peraltro provata la sussistenza di un danno morale da sofferenza psicologica alla luce anche delle minacce che l'attore ha subito (tutte circostanze emergenti dalle prove assunte in sede penale ed evidenziate ampiamente nella sentenza di condanna)
e che hanno aggravato la sofferenza d'animo già derivata dalle lesioni subite. Quanto invece alla personalizzazione del danno, deve rilevarsi quanto segue. In ordine alle circostanze di fatto che possano dar luogo alla personalizzazione del danno in relazione sia agli aspetti dinamico-relazionali ai sensi del terzo comma degli artt. 138 e 139 Codice Assicurazioni: “qualora la menomazione accertata incida in maniera rilevante su specifici aspetti dinamico-relazionali personali documentati e obiettivamente accertati”, ovvero (ma solo ai sensi del terzo comma dell'art. 139 citato) “causi o abbia causato una sofferenza psico-fisica di particolare intensità”, il Giudice potrà riconoscere un aumento “con equo e motivato apprezzamento delle condizioni soggettive del danneggiato”. La Corte di legittimità -nella già citata “ordinanza decalogo” - ha affermato che “In presenza d'un danno permanente alla salute, la misura standard del risarcimento prevista dalla legge o dal criterio equitativo uniforme adottato dagli organi giudiziari di merito (oggi secondo il sistema c.d. del punto variabile) può essere aumentata solo in presenza di conseguenze dannose del tutto anomale ed affatto peculiari. Le conseguenze dannose da ritenersi normali e indefettibili secondo l'id quod plerumque accidit (ovvero quelle che qualunque persona con la medesima invalidità non potrebbe non subire) non giustificano alcuna personalizzazione in aumento del risarcimento” (Cass. ord. n. 7513/2018). La
Suprema Corte ha poi ripetutamente riaffermato che “la "personalizzazione" del risarcimento del danno alla salute consiste in una variazione in aumento (ovvero, in astratta ipotesi, anche in diminuzione) del valore standard del risarcimento, per tenere conto delle specificità del caso concreto;
la L. n. 124 del 2017 - che ha modificato gli artt. 138 e 139 Codice delle assicurazioni private-discorre espressamente di incidenza rilevante su specifici aspetti dinamico- relazionali. Questi ultimi devono consistere, secondo il più recente insegnamento del giudice di legittimità, in circostanze eccezionali e specifiche, sicché non può essere accordata alcuna variazione in aumento del risarcimento standard previsto dalle "tabelle" per tenere conto di pregiudizi che qualunque vittima che abbia patito le medesime lesioni deve sopportare, secondo l'id quod plerumque accidit, trattandosi di conseguenze pagina9 di 13 già considerate nella liquidazione tabellare del danno (cfr. Cass. n. 7513/2018, Cass. n. 10912/2018,
Cass. n. 23469/2018, Cass. n. 27482/2018 e, da ultimo, Cass. 28988/2019)” (cfr. Cass. n.
25164/2020).
Tutto ciò premesso, per quanto attiene ai danni subiti e che possono considerarsi accertati, la certificazione in atti comprova lo stato di malattia derivato all'attore per i fatti di causa di cui si sono resi autori e responsabili i convenuti e . CP_1 CP_3
Deve quindi ritenersi che la malattia dell'attore abbia avuto una durata complessiva di 15 giorni e che la stessa, non avendo l'attore chiesto CTU medica sulla sua persona e non avendo peraltro lamentato la sussistenza di lesioni permanenti, può ritenersi equitativamente individuabile in gg. 15 di ITT al 100% (relativamente al periodo di prognosi di cui al referto in cui si consiglia cura e riposo).
Dall'applicazione della tabella di riferimento del Tribunale di Milano 2024, emerge quanto segue: considerando che l'età del danneggiato alla data del sinistro era di 45 anni, che non emergono percentuale di invalidità permanente, che il punto base I.T.T. è pari a € 115,00, in conclusione si possono riconoscere esclusivamente gg 15 di invalidità temporanea totale per un importo di €
1.725,00, importo costituente debito di valore e da ritenersi già rivalutato essendo le tabelle del
Tribunale di Milano aggiornate al 2024, oltre interessi legali decorrenti dal fatto sino al saldo sulla somma annualmente devalutata.
Quanto alla diversa individuazione del danno da reato, i due convenuti sono stati definitivamente dichiarati colpevoli dei reati di lesioni personali aggravate (artt. 582 e 585 c.p.) calunnia (art. 368 c.p.) e arresto illegale (art. 606 c.p.): con la loro condotta i due convenuti hanno quindi leso i beni giuridici che tali disposizioni normative intendono tutelare, ossia l'integrità fisica,
l'onore e la libertà personale
Le lesioni e gli ulteriori torti subiti dall'attore, oltre al fatto di essere stato ingiustamente privato della libertà personale, hanno cagionato un danno non patrimoniale non coperto dal risarcimento del danno biologico. Questo ultimo è, infatti, inteso come lesione dell'integrità psicofisica del soggetto suscettibile di valutazione medico legale. Diversamente, i maltrattamenti offendono il diritto all'integrità fisica e psichica della vittima, inteso come un valore morale unitario e come emanazione diretta della personalità del soggetto.
Questi danni dipendenti da reato e dalla lesione di diritti inviolabili della persona di cui la Corte
Costituzionale ha sancito la risarcibilità possono essere liquidati a parte, quando per la speciale gravità dei fatti, come nel caso di specie, non possano essere compresi in una maggiorazione percentuale del danno biologico, con un criterio equitativo, che tenga debito conto da una parte di tutte le circostanze particolari del caso concreto che consentano di apprezzare appieno l'entità della lesione e la gravità del danno.
pagina10 di 13 Si è nel caso di specie determinata una diversa sofferenza morale derivante dalle condotte ben evidenziate da parte di soggetti qualificati ai danni dell'attore. Si tratta di lesione che necessita di autonoma tutela, in quanto non può ritenersi che il danno non patrimoniale finisca con il coincidere unicamente con il danno alla salute e con le conseguenze derivanti da questo.
Considerato il combinato disposto di cui agli artt. 2059 c.c. e 185 c.p., la domanda del ricorrente volta al solo risarcimento del danno non patrimoniale, può dirsi fondata;
in ordine alla sua sussistenza e quantificazione è da rilevarsi che i reati sopra richiamati sono offensivi dell'integrità psicofisica, dell'onore e della libertà personale, non solo del patrimonio ma anche dell'autodeterminazione della persona.
L'integrità fisica, l'onore e la libertà personale costituiscono dunque il “bene giuridico” tutelato dalla norma e la loro lesione, cagionata dai fatti, costituisce ad un tempo l'evento del reato e il danno arrecato alla vittima.
In ordine alla quantificazione del danno, necessario il ricorso ad una valutazione equitativa, si deve tenere in conto delle modalità di commissione del fatto e della sua gravità, desumibili dalla sentenza che ha accertato il reato.
Considerata la complessiva condotta posta in essere dai convenuti appare equo liquidare, avuto riguardo in particolare al turbamento psichico subito dal ricorrente, la somma di €. 30.000,00 a titolo di danno non patrimoniale con la conseguente condanna dei convenuti al pagamento della stessa in solido tra loro.
La suddetta somma è da intendersi espressa in valori monetari attuali e comprensiva degli interessi compensativi.
Riguardo alla lesione all'immagine dell'attore, la Suprema Corte, con orientamento giurisprudenziale fermo, ha reiteratamente affermato (cfr. da ultimo, ordinanza n. 4005/2020, ord. n.
7594/2018 e sent. n. 31537/2018) che il danno all'immagine ed alla reputazione , inteso come "danno conseguenza", non sussiste "in re ipsa" e va pertanto individuato, non nella lesione del diritto inviolabile, ma nelle conseguenze di tale lesione, sicché la sussistenza di tale danno non patrimoniale deve essere oggetto di allegazione e prova, e la sua liquidazione deve essere compiuta dal giudice sulla base, non di valutazioni astratte ma del concreto pregiudizio presumibilmente patito dalla vittima, per come da questa dedotto e provato. Ne deriva il rigetto della pretesa del di danno Pt_1 in re ipsa.
I danni conseguenti il licenziamento vanno anch'essi provati innanzitutto per quel che riguarda il nesso causale tra la condotta dei due convenuti e le conseguenze lesive, con l'aggiunta che il Pt_1
pagina11 di 13 ha trovato tutela giuridica al licenziamento nelle sedi opportune: il Giudice del lavoro ha, infatti, disposto la reintegrazione di nel posto di lavoro già con ordinanza emessa in via d'urgenza, Pt_1 decisione questa confermata dal Tribunale e dalla Corte d'Appello, con condanna del datore di lavoro alla rifusione delle spese legali. Per questo motivo non possono trovare accoglimento, né la quantificazione di un presunto danno (non essedo stato oggetto di specifica prova), né la richiesta di rimborso delle spese legali sostenute in quella sede perché, ove la liquidazione del Giudice fosse ritenuta insufficiente, si sarebbe dovuto impugnare il relativo capo.
Per gli stessi motivi, anche la richiesta di risarcimento del danno relativo alla separazione personale e le relative spese legali non possono formare oggetto di ristoro, mancando la prova del nesso eziologico tra gli eventi oggetto di causa e la rottura del vincolo matrimoniale.
Da quanto detto consegue il rigetto della domanda volta ad ottenere il risarcimento di tali voci di danno.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo sulla base dei parametri medi approvati con il D.M. n. 55 del 10.03.2014 e successivi aggiornamenti in considerazione del valore della controversia (per il quale si avrà riguardo al decisum- cfr. Cass. n.
16440/2017; Cass. n. 536/2011; Cass., Sez. Un., n. 19014/2007.), della complessità delle questioni trattate e dell'attività svolta.
P.Q.M.
Disattesa ogni contraria istanza eccezione e difesa
Accoglie parzialmente la domanda formulata dal e per l'effetto condanna Parte_1
e in solido tra loro, al pagamento in favore dell'attore, Controparte_1 CP_2
a) dell'importo di € 31.725,00 a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale secondo le causali di cui in parte motiva, oltre interessi legali su tale somma, devalutata alla data del fatto e via via rivalutata anno per anno fino al soddisfo.
Rigetta tutte le altre domande attoree
Condanna e in solido al pagamento, in favore della parte Controparte_1 CP_2 attrice, delle spese processuali, liquidate in € 668,00 per spese ed euro 7.616,00 per compensi, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge
Messina lì 31/03/2025
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa Mariateresa Montesano Pelle, funzionario giudiziario addetto all'ufficio per il processo presso la Prima Sezione Civile del Tribunale di Messina.
Il Giudice
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In caso di diffusione della presente sentenza si omettano le generalità e gli altri identificativi delle parti.
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