Cass. civ., sez. III, sentenza 12/01/2011, n. 536
CASS
Sentenza 12 gennaio 2011

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Ai fini del rimborso delle spese di lite a carico della parte soccombente, il valore della controversia va fissato - in armonia con il principio generale di proporzionalità ed adeguatezza degli onorari di avvocato nell'opera professionale effettivamente prestata, quale desumibile dall'interpretazione sistematica dell'art. 6, primo e secondo comma, della Tariffa approvata con d.m. 5 ottobre 1994, n. 585, del Ministro di grazia e giustizia - sulla base del criterio del "disputatum" (ossia di quanto richiesto nell'atto introduttivo del giudizio ovvero nell'atto di impugnazione parziale della sentenza); peraltro, ove il giudizio di secondo grado abbia per oggetto esclusivo la valutazione della correttezza della decisione di condanna di una parte alle spese del giudizio di primo grado, il valore della controversia, ai predetti fini, è dato dall'importo delle spese liquidate dal primo giudice, costituendo tale somma il "disputatum" posto all'esame del giudice di appello.

Commentario1

  • 1Sentenza Cassazione Civile n. 4520 del 11
    https://www.laleggepertutti.it/

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. III, sentenza 12/01/2011, n. 536
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 536
Data del deposito : 12 gennaio 2011

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