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Sentenza 21 dicembre 2025
Sentenza 21 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 21/12/2025, n. 2918 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 2918 |
| Data del deposito : | 21 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 2318/2016 R.Gen.Aff.Cont.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale Ordinario di Potenza SEZIONE PRIMA CIVILE Il Giudice, dott.ssa Giulia Volpe, pronunzia la seguente S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 10/2016 r.g.a.c. assegnata in decisione all'udienza dell'8 ottobre 2025 con la fissazione dei termini previsti dagli artt. 190 e 281 quinquies, co. 1, c.p.c., l'ultimo dei quali è scaduto il 9 dicembre 2025 TRA
(c.f. ), nato il Parte_1 C.F._1 29.08.1972 a Potenza e residente in [...]G, rappresentato e dife-so, giusta procura in calce all'atto di citazione in appello, dall'Avv. Saverio Salvatore Caprella (c.f.
) ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito C.F._2 in Villa d'Agri (PZ) alla Via Eugenio Anzimonti n. 93 APPELLANTE - E (P. IV ), in persona del legale rappresentante CP_1 P.IVA_1 p.t., con sede legale in Roma al Piazzale Enrico Mattei n. 1, rappresentata e difesa, giusta procura in calce al ricorso per decreto ingiuntivo, dall'Avv. Gaetano Arnò (c.f. ) e dall'Avv. Antonio Romualdo C.F._3 SI (c.f. ) ed elettivamente domiciliata presso lo C.F._4 studio dell'Avv. France-sco Bonito Oliva (c.f. ) sito in C.F._5 Potenza alla Piazza della Costituzione Italiana n. 42
- APPELLATA - NONCHÉ (c.f. ), in persona del Controparte_2 P.IVA_2 legale rappresentante p.t., con sede legale in Roma alla Via Ostiense n. 131/L, in qualità di soggetto delegato a svolgere l'attività di gestione, recupero ed escussione dei crediti per conto di quale cessionaria del Controparte_3 credito già vantato da rappresentata e di-fesa, giusta procura in CP_1 calce alla comparsa di intervento in appello, dall'Avv. Nunzio Pezzino (c.f.
ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. C.F._6 Francesco Bonito Oliva (c.f. ) sito in Potenza alla C.F._5 Piazza della Costituzione Italiana n. 42
- INTERVENUTA ex art. 111 c.p.c. -
OGGETTO: Somministrazione CONCLUSIONI: Come rassegnate all'udienza dell'8 ottobre 2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione in appello del 24.12.2025 e notificato in data 28.12.2025, l'odierno appellante impugnava la sentenza n. 368/2015 del Giudice di Pace di Poten-za, resa nel giudizio recante n. R.G. 1184/2014, emessa in data 25.05.2015, pubblicata in data 27.05.2015, non notificata, con la quale il Giudice di prime cure rigettava l'opposizione proposta dal Sig.
avverso il d.i. n. 6/2014 emesso, in data 23.12.2023, nel Parte_1 procedimento recante n. R.G. 1990/2013 poiché infondata in fatto e in diritto e, per l'effetto, confermava in ogni sua parte il decreto ingiuntivo n. 6/2014 - n. R.G. 1990/2013, in favore della in persona del legale CP_1 rappresentante p.t., rigettava la domanda riconvenzionale proposta dal
[...]
in persona del legale rappresentante p.t., poiché infondata in fatto e in CP_1 diritto, compensando le spese del giudizio.
Parte appellante censurava la sentenza di primo grado ritenendola nulla e ingiusta.
Nello specifico, rilevava che il Giudice di Pace avesse errato nella valutazione dei fatti di causa assumendo che, dall'esame della documentazione prodotta emergeva, contrariamente a quanto statuito nella sentenza gravata, come l'appellante avesse tempestivamente rilevato sia l'illegittimità delle fatture sia l'assenza del contratto di fornitura tanto che, mediante comunicazione di reclamo, trasmessa a mezzo telefax in data 06.09.2011, il Sig. provvedeva a contestare, in via Parte_1 stragiudiziale all' l'ammontare degli importi fatturati tra i quali CP_1 figuravano anche le fatture per le quali la società odierna appellata aveva azionato il decreto ingiuntivo e, in particolare, le fatture n. 20100711 dell'importo di euro 1.900,66, n. 20100411 dell'importo di euro 783,40, n. 1102438044 dell'importo di euro 491,21 e n. 1104162588 dell'importo di euro 146,72. L'appellante sosteneva che il rapporto di somministrazione era stato caratterizzato da una mala gestio della tempistica di emis-sione della fatturazione, eccependo come gli importi contestati scaturivano da calcoli effettuati sulla base di quantitativi di fornitura stimati e non in base a quantitativi di gas effettivamente erogati, derivandone, a carico dell'utente, un debito assolutamente ingiustificato e per nessuna ragione corrispondente all'ammontare dei consumi effetti-vi. Parte appellante rassegnava, quindi, le proprie conclusioni, chiedendo al Giudice adito di riformare la sentenza n. 368/2018 emessa dal Giudice di Pace di Potenza nel procedimento iscritto al n. R.G. 1180/2014 e, per l'effetto,
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in accoglimento dei motivi esposti, di revocare e/o annullare il d.i. n. 6/2014 emesso dal Giudice di Pace di Potenza nei confronti del Sig. Pt_1
, con vittoria di spese e compensi oltre rimborso forfettario per spese
[...] generali oltre IV e PA come per legge per entrambi i gradi di giudizio.
Si costituiva, con comparsa di intervento del 15.09.2016 e depositata in pari data, la in qualità di soggetto delegato a Controparte_2 svolgere l'attività di gestione, recupero ed escussione dei crediti per conto di quale cessionaria del credito già vantato da nei Controparte_3 CP_1 confronti del Sig. , la quale, in prima istanza, rilevava che Parte_1 parte appellante non aveva ritualmente riproposto, in sede di gravame, né l'eccezione di nullità del decreto ingiuntivo opposto per carenza del re-quisito oggettivo e violazione dell'art. 125 c.p.c. né tantomeno la richiesta di condanna al risarcimento del danno di cui all'art. 96 c.p.c. e che, pertanto, le dette eccezioni dovevano intendersi rinunciate ai sensi dell'art. 346 c.p.c.. Proseguendo oltre, l'interveniente eccepiva, in via preliminare, l'inammissibilità del gravame per viola-zione dell'art. 342 c.p.c. rilevando, invece, nel merito, l'infondatezza dell'atto di ap-pello evidenziando, con riferimento alla corretta quantificazione dei consumi e degli importi azionati in sede monitoria che aveva correttamente assolto l'onere della CP_1 prova posto a suo carico allegando al ricorso monitorio l'estratto autentico delle sue scritture contabili e che, nel primo grado di giudizio - nella fase a cognizione piena conseguente alla proposizione dell'opposizione avverso il provvedimento monitorio - aveva prodotto le copie delle fatture CP_1 oggetto del ricorso monitorio nonché l'elenco di tutti i pagamenti effettuati dal Sig. , dai quali emergeva chiaramente la correttezza dei Parte_1 conteggi effettuati da in ordine ai consumi di gas e ai relativi CP_1 importi dovuti. Ancora, con riferimento all'assenza del contratto ex adverso contestata, la società comparente rilevava come il Sig. , Parte_1 nell'atto di appello, esplicitamente affermava che, con il reclamo del 06.09.2011 lo stesso aveva confutato i conteggi di alcune fatture chiedendo di rideterminare gli im-porti sulla base dei consumi effettivi risultanti dal contatore, e tale affermazione appa-riva del tutto inconciliabile con la contestazione dell'esistenza del rapporto contrattuale tra le parti di causa. L'interveniente rassegnava, quindi, le proprie conclusioni chiedendo al Giudice adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa, in via istruttoria, di rigettare le ri-chieste istruttorie formulate dal Sig. Pt_1
poiché inammissibili;
nel meri-to, in via principale, di rigettare
[...] l'appello proposto dal Sig. avverso la sentenza n. 368/2015 Parte_1 del 25-27.05.2015 del Giudice di Pace di Potenza e, per l'effetto, di confermare la sentenza stessa in ogni sua parte;
sempre per l'effetto, di confermare in ogni sua parte il decreto ingiuntivo n. 6/2014 emesso dal Giudice di Pa-ce di Potenza in data 23.12.2015 e depositato in data 08.01.2016; nel merito, in via su-bordinata, per la non temuta ipotesi di
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riforma della sentenza impugnata e della even-tuale revoca e/o annullamento del decreto ingiuntivo n. 06/2014 emesso dal Giudice di Pace di Potenza in data 23.12.2015 e depositato in data 08.01.2016, di condannare il Sig.
al pagamento in favore della in Parte_1 Controparte_2 persona del legale rappresentante p.t. quale delegata della Controparte_4
in persona del legale rappresentante p.t., della complessiva somma di
[...] euro 2.441,53 ovvero di quella diversa somma che dovesse risultare in corso di causa, oltre interessi di mora e oltre le spese legali liquidate in fase monitoria, con vittoria di spese e compensi del presente giudizio.
L'udienza di prima comparizione, sia in considerazione del programma di definizione per le “cause vetuste” ossia per le cause
“ultradecennali” adottato in analogia all'attuazione del cd. “Programma Strasburgo” di Torino sia in ragione del gravoso ca-rico del ruolo veniva rinviata all'udienza del 07.10.2016 nella quale il Giudice si riser-vava. In data 01.05.2017, a scioglimento della anzidetta riserva, il Giudice, vista l'eccezione, sollevata dalla società intervenuta, dell'inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 342 c.p.c., rinviava, per le necessarie deduzioni, all'udienza del 17.01.2018. Seguivano ulteriori differimenti dovuti dalla necessità di definire cause di più risalente iscrizione a ruolo, pertanto, la causa veniva rinviata, per la precisazione delle conclusioni, all'udienza del 01.03.2019. Successivamente, considerato il gravoso carico del ruolo, la causa veniva rinviata, in prosieguo conclusioni, all'udienza del 08.10.2025 nella quale il Giudice riservava la causa in decisione con l'assegnazione dei termini ridotti di quaranta giorni per il deposito delle comparse conclusionali e di ulteriori venti giorni per il deposito delle memo-rie di replica.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO 1. In via preliminare: sulla dedotta successione del diritto controverso per mancanza di legittimazione attiva della società intervenuta Controparte_5
Preliminarmente, va esaminata l'eccezione relativa alla asserita irregolarità della cessione del credito controverso sollevata, solo in sede di memoria di replica, da parte appellante. Il Sig. rileva, infatti, l'inammissibilità dell'intervento Parte_1 spiegato dalla società per carenza di legittimazione Controparte_5 attiva lamentando, in mo-do del tutto generico, la mancanza di prova della titolarità del credito per cui è causa.
Ebbene, dall'esame della documentazione versata in atti emerge come la società inter-venuta abbia prodotto copia del contratto di cessione relativo al credito di cui si discute (cfr. doc. 1 comparsa di intervento) nonché copia del testo della G.U. Parte Seconda n. 6 del 14 gennaio 2016 contenente
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“l'avviso di cessione di crediti pro soluto ai sensi dell'art. 58 d.lgs. n. 385 del 1° settembre 1993 (il “Testo Unico Bancario”) e degli artt. 1 e 4 della l. 130/1999” opponibile erga omnes poiché introduce una presunzione assoluta di conoscenza (cfr. doc. 2 comparsa di intervento). Tanto è sufficiente a smentire la doglianza de qua.
In ogni caso, si osserva che la successione a titolo particolare deriva da trasferimento, per atto tra vivi (alienazione o trasferimento negoziale) o per causa di morte (legato), di un diritto lite pendente. L'art. 111 c.p.c. bilancia i contrapposti interessi sottesi all'istituto, da una parte non ostando all'alienazione della res litigiosa e dall'altra ovviando all'applicazione dei principi che presiedono alla successione nel processo (art. 110 c.p.c.). L'esigenza di non ostacolare il trasferimento dei beni e di adeguatamente garantire, al contempo, la controparte processuale ha fatto sì che si optasse per il regime della pro-secuzione del processo tra le parti originarie: l'alienazione è, dunque, inopponibile all'altra parte, salvo l'eventuale consenso di quest'ultima al mutamento del contrad-dittore. In deroga al canone della legittimazione ad agire, l'alienante resta parte del processo, sebbene il successore a titolo particolare, effettivo titolare del diritto in contesa, possa sempre spiegare intervento o essere chiamato in giudizio (e, in tal caso, la chiamata non soggiace alle forme e ai termini dell'art. 269 c.p.c.: così Cass. civ., Sez. Unite, sent. del 26 agosto 2019 (data ud. 7 maggio 2019), n. 21690). Per le ragioni esposte, la censura in commento non è meritevole di pregio e va, conseguentemente, disattesa.
2.Nel merito Venendo all'esame del merito, in linea generale, il creditore, il quale agisca per far accertare l'altrui inadempimento, è tenuto a fornire la prova del titolo e dell'esigibilità della prestazione, potendo limitarsi ad allegare l'inadempimento del debitore, sul qua-le graverà la prova del fatto estintivo, costituito dall'intervenuto adempimento (cfr. Cass. civ., Sez. Unite, sent. del 30 ottobre 2001 (data ud. 30 ottobre 2001), n. 13533).
Difatti, ai sensi dell'art. 2697, co. 2, c.c., in tema di riparto dell'onere della prova, chi eccepisce l'inefficacia dei fatti posti a fondamento del diritto ex adverso azionato in giudizio, ovvero eccepisce che il diritto si è modificato o estinto, deve provare i fatti su cui l'eccezione si fonda.
Con riferimento alla materia dei contratti di somministrazione di energia e gas naturale, costituisce orientamento condiviso nella giurisprudenza di merito e di legittimità quello secondo cui a fronte della specifica contestazione, da parte dell'utente, della congruità dei consumi
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esposti nelle bollette e della conformità dei consumi effettivi, spetta al somministrante la prova del quantum della merce fornita e del quantum del corrispettivo secondo i criteri di riparto stabiliti dagli artt. 1218 e 2697 c.c. e in applicazione del principio della vicinanza della prova, seguendone che la bolletta è sì idonea a dimostrare l'entità dei consumi della somministrazione, ma ciò solo in caso di mancata contestazione da parte dell'utente e che, nella diversa ipotesi di contestazione, il somministrante deve provare la quantità di consumo registrato, il corretto funzionamento del contatore e la corrispondenza fra quanto riportato in bolletta e quanto emergente dal contatore. (cfr. in tal senso Trib. Milano, 27 novembre 2015 alla stregua di quanto già enunciato dalla giurisprudenza di legittimità Cass. civ., sez. III, sent. del 16 giugno 2011 (data ud. 6 maggio 2011), n. 13193, rv. 618369; Cass. civ., Sez. III, sent. del 28 maggio 2004 (data udienza 8 gennaio 2004), n. 10313, rv. 573259; Cass. civ., sez. III, sent. del 2 dicembre 2002 (data ud. 2 dicembre 2002), n. 17041)
Sul tema è stato, altresì, evidenziato che la rilevazione dei consumi mediante contatori è assistita da una presunzione semplice di veridicità, sicché, in caso di contestazione, grava sul somministrante (fornitore) l'onere di provare che il contatore era perfetta-mente funzionante, mentre il fruitore (utente) deve dimostrare che l'eccessività dei consumi è dovuta a fattori esterni al suo controllo e che non avrebbe potuto evitare con un'attenta custodia dell'impianto, ovvero di aver diligentemente vigilato affinché eventuali intrusioni di terzi non potessero alterare il normale funzionamento del misu-ratore o determinare un incremento dei consumi: pertanto, se l'utente contesta i con-sumi rilevati dal contatore, spetterà al fornitore dell'utenza provare il corretto funzio-namento dello stesso, nonché la corrispondenza tra il dato fornito e quello trascritto nella bolletta. (cfr. ex plurimis Cass. civ., sez. III, sent. del 22 novembre 2016 (data ud. 12 maggio 2016), n. 23699; Cass. civ., sez. III, sent. del 28 maggio 2004 (data ud. 8 gennaio 2004), n. 10313; Cass. civ., sez. III, sent. del 28 gennaio 2003 (data ud. 28 gennaio 2003), n. 1236; Cass. civ., sez. III, sent., (data ud. 2 dicembre 2002) 2 dicem-bre 2002, n. 17041).
Questo Tribunale osserva che il criterio di riparto degli oneri assertivi e probatori dell'azione contrattuale di adempimento svolta da parte opposta è, quindi, - come illu-strato in premessa - quello derivante dal combinato disposto degli artt. 1218 e 2967 c.c. e dal principio della vicinanza della prova, in forza dei quali incombe al preteso creditore allegare e provare la fonte (legale o negoziale) dell'obbligazione di paga-mento che assume inadempiuta, totalmente o parzialmente;
provato ciò dal preteso creditore, spetta al preteso debitore allegare e provare di aver esattamente adempiuto o altri fatti idonei a paralizzare la pretesa creditoria. (cfr. ex plurimis Cass. civ., Sez. Unite, sent. del 30 ottobre 2001 (data ud. 30 ottobre 2001), n. 13533;
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conf. Cass. civ., sez. I, sent. del 25 ottobre 2007 (data ud. 29 maggio 2007), n. 22361, rv. 599706; Cass. civ., Sez. III, sent. del 1° dicembre 2003 (data ud. 11 novembre 2002), n. 18315, rv. 568580)
Con riferimento al tipo specifico di contratto dedotto in giudizio (somministrazione), la Corte Suprema di Cassazione ha, con massime consolidate, affermato, in applica-zione dell'art. 2697 c.c., come la bolletta sia idonea, in linea di massima, a dimostrare l'entità dei consumi della somministrazione in assenza di contestazioni da parte dell'utente mentre, in caso di contestazione dei consumi esposti nella bolletta, spetta al somministrante provare il quantum dei beni somministrati, ovvero il corretto fun-zionamento del contatore e la corrispondenza fra quanto riportato in bolletta e quanto emergente dal contatore. (cfr. Cass. civ., sez. III, sentenza del 16 giugno 2011 (data ud. 6 maggio 2011), n. 13193, rv. 618369; Cass. civ., sez. III, sent. del 28 maggio 2004 (data ud. 8 gennaio 2004), n. 10313, rv. 573259)
Mette conto rammentare che la giurisprudenza di legittimità ha, in più occasioni, af-fermato che l'obbligo del gestore di effettuare gli addebiti sulla base delle indicazioni del contatore non può risolversi “in un privilegio probatorio fondato sulla non conte-stabilità del dato recato in bolletta, sicché l'utente conserva il relativo diritto di con-testazione e il gestore è tenuto a dimostrare il corretto funzionamento del contatore centrale e la corrispondenza tra il dato fornito e quello trascritto nella bolletta.” (cfr. Cass. civ., sez. III, sent. del 28 maggio 2004 (data ud. 08 gennaio 2004), n. 10313, rv. 573259; Cass. civ., sez. III, sent. del 28 gennaio 2003 (data ud. 28 gennaio 2003), n. 1236; Cass. civ., Sez. III, sent. del 2 dicembre 2002 (data ud. 2 dicembre 2002), n. 17041)
L'onere del gestore di dimostrare la corrispondenza tra il dato fornito dal contatore e il dato trascritto nella fattura (cfr., ex plurimis, Cassazione civile, sez. III, 2 dicembre 2002, n. 17041) sussiste, pertanto, in considerazione dell'assunto per cui le risultanze del misuratore fanno piena prova del consumo addebitato e i relativi valori devono ri-tenersi affidabili solo ove (cfr. Cass. civ., sez. III, sent. del 3 luglio 2008 (data ud. 3 giugno 2008), n. 18231; Cass. civ., sez. III, sent. del 28 gennaio 2003 (data ud. 28 gen-naio 2003), n. 1236; Cass. civ., sez. III, sent. del 15 marzo 2004 (data ud. 20 novembre 2003), n. 5232) non siano stati contestati dall'utente.
Nel caso in esame, il Sig. , con il reclamo comunicato Parte_1 in data 06.09.2011 (cfr. all. 1 fascicolo di parte di primo grado appellante e all. 2 atto di cita-zione in appello) rilevava come il rapporto contrattuale di fornitura fosse stato caratte-rizzato da una “tardiva gestione della fatturazione” che aveva originato l'emissione simultanea di una serie di
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bollette di importo elevato generative di “assoluta confu-sione in merito al controllo dell'effettivo consumo dei quantitativi indicati in fattura”, impedendo all'opponente di pagare l'importo de quo e costringendolo a richiedere una dilazione di pagamento precisando che, in ogni caso, “la somma dei quantitativi dei consumi riportati nelle singole bollette, emesse dal periodo di decorrenza del rapporto contrattuale di fornitura fino ad oggi, risulta essere significativamente superiore a quello ricavato dalla attuale lettura del contatore” (cfr. all. 1 fascicolo di parte di primo grado appellante e all. 2 atto di citazione in appello)
Orbene, considerata la circostanza che l'utente aveva lamentato il corretto funziona-mento del contatore ovvero aveva contestato la corrispondenza alle sue risultanze de-gli importi addebitatigli dal somministrante - censure che, di fatto, costituiscono un riconoscimento di debito - posto che, in ogni caso, il contratto dedotto in giudizio va qualificato quale contratto di somministrazione di cose mobili (gas naturale), a mente dell'art. 2697 c.c. deriva che spetta alla pretesa creditrice, che richiede il pagamento dei corrispettivi per l'energia erogata, provare il quantum dell'energia fornita e, appli-cati i prezzi contrattuali corrispondenti, il quantum del preteso credito per il corrispet-tivo.
Circa la prova dei consumi nei contratti di somministrazione, lo si ribadisce, la Corte di legittimità ha sancito che, in conformità agli artt. 115 c.p.c., 2697 c.c. e al principio della vicinanza della prova, le bollette sono in linea di massima idonee a fornire la prova dei consumi esposti, salva la specifica contestazione dell'utente in ordine all'entità dei consumi fatturati ovvero alla non conformità dei corrispettivi fatturati rispetto a quelli concordati. (cfr., ex plurimis, Cass. civ., Sez. III, sent. del 2 dicembre 2002 (data ud. 2 dicembre 2002), n. 17041, rv. 558887; Cass. civ., sez. III, sent. del 28 maggio 2004 (data ud. 8 gennaio 2004), n. 10313, rv. 573259; Cass. civ., sez. III, sent. del 16 giugno 2011 (data ud. 6 maggio 2011), n. 13193, rv. 618369; Cass. civ., sez. III, sent. del 22 novembre 2016 (data ud. 12 maggio 2016), n. 23699)
Ebbene, in adempimento dei rapporti contrattuali e in CP_1 conseguenza dell'avvenuta somministrazione di gas, produceva in giudizio l'estratto autentico nota-rile delle fatture ingiunte e opposte (cfr. all. 1 ricorso per d.i.) nonché la copia delle bollette inevase (cfr. fascicolo di parte di primo grado appellata):
- fattura n. 1102438044 emessa in data 14.04.2021 dell'importo di euro 491,21;
- fattura n. 1104162588 emessa in data 06.06.2011 dell'importo di euro 146,72;
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- fattura n. 20100711 emessa in data 14.07.2010 dell'importo di euro 1.900,66;
- fattura n. 1105673746 emessa in data 25.07.2011 dell'importo di euro 87,85;
- fattura n. 1100109832 emessa in data 04.02.2011 dell'importo di euro 726,78;
- fattura n. 1107664052 emessa in data 06.10.2011 dell'importo di euro 140,31;
- fattura n. 20100411 emessa in data 14.04.2010 dell'importo di euro 783,40.
Dunque, la società opposta ha documentato la attuale titolarità, in capo alla stessa, del-le pretese creditorie azionate con il decreto ingiuntivo e relative alla fornitura di gas eseguita in favore del Sig. Parte_1 versando in atti: l'estratto autentico nota-rile delle fatture ingiunte (cfr. all. 1 ricorso per d.i.), copia delle fatture emesse relati-ve ai consumi effettuati (cfr. fascicolo di parte di primo grado appellante) e il riconoscimento di debito di parte opponente (cfr. pagg. 21-23 e pagg. 24-29 all. 1 fascicolo di parte di primo grado appellante), mentre alcuna prova, in senso contrario, è stata offerta in produzione da parte dell'opponente, il quale si è limitato a contestare generica-mente l'ingiunzione di pagamento (cfr. atto di citazione in opposizione a d.i.) concretandosi, di fatto, la propria domanda in una opposizione dilatoria oltre che sterile.
Nel caso in discorso, infatti, l'odierno appellante si è limitato a contestare genericamente la pretesa creditoria sostenendo, in modo vago, l'erroneità nella contabilizzazione dei consumi senza, tuttavia, fornire alcuna prova a sostegno delle proprie rimostranze.
Ne consegue che il difetto di precisa e specifica contestazione da parte del Sig. in ordine ai consumi contabilizzati consente di Parte_1 ritenere processualmente provato il fatto costitutivo della domanda, anche alla luce dell'assunto di parte opposta e di quanto provato documentalmente.
Invero, accertata per tabulas, come dimostrato dalla documentazione prodotta, la pro-va dei consumi rilevati e, quindi, la effettiva esecuzione delle prestazioni da parte del-la società odierna appellata, può ritenersi raggiunta la prova in ordine alla titolarità, in capo a del rapporto controverso CP_1 con conseguente rigetto della spiegata op-posizione.
Le spese seguono la soccombenza ai sensi dell'art. 92 ss. c.p.c. e si liquidano, in appli-cazione dei parametri di cui al D.M. 147/2022, tenuto conto del valore del d.i., secondo i valori medi, come in dispositivo.
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P.Q.M.
Il Tribunale di Potenza, Sezione Prima Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di Parte_1 CP_1
- Rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma integralmente la sentenza impugnata;
- Condanna l'appellante soccombente al pagamento delle spese di lite che si liquidano in euro 1.701,00 per compensi oltre IV, PA e rimborso forfettario spese generali, se dovuto, come per legge.
Così deciso in Potenza, lì 21 dicembre 2025
Il Giudice (dott.ssa Giulia Volpe)
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R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale Ordinario di Potenza SEZIONE PRIMA CIVILE Il Giudice, dott.ssa Giulia Volpe, pronunzia la seguente S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 10/2016 r.g.a.c. assegnata in decisione all'udienza dell'8 ottobre 2025 con la fissazione dei termini previsti dagli artt. 190 e 281 quinquies, co. 1, c.p.c., l'ultimo dei quali è scaduto il 9 dicembre 2025 TRA
(c.f. ), nato il Parte_1 C.F._1 29.08.1972 a Potenza e residente in [...]G, rappresentato e dife-so, giusta procura in calce all'atto di citazione in appello, dall'Avv. Saverio Salvatore Caprella (c.f.
) ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito C.F._2 in Villa d'Agri (PZ) alla Via Eugenio Anzimonti n. 93 APPELLANTE - E (P. IV ), in persona del legale rappresentante CP_1 P.IVA_1 p.t., con sede legale in Roma al Piazzale Enrico Mattei n. 1, rappresentata e difesa, giusta procura in calce al ricorso per decreto ingiuntivo, dall'Avv. Gaetano Arnò (c.f. ) e dall'Avv. Antonio Romualdo C.F._3 SI (c.f. ) ed elettivamente domiciliata presso lo C.F._4 studio dell'Avv. France-sco Bonito Oliva (c.f. ) sito in C.F._5 Potenza alla Piazza della Costituzione Italiana n. 42
- APPELLATA - NONCHÉ (c.f. ), in persona del Controparte_2 P.IVA_2 legale rappresentante p.t., con sede legale in Roma alla Via Ostiense n. 131/L, in qualità di soggetto delegato a svolgere l'attività di gestione, recupero ed escussione dei crediti per conto di quale cessionaria del Controparte_3 credito già vantato da rappresentata e di-fesa, giusta procura in CP_1 calce alla comparsa di intervento in appello, dall'Avv. Nunzio Pezzino (c.f.
ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. C.F._6 Francesco Bonito Oliva (c.f. ) sito in Potenza alla C.F._5 Piazza della Costituzione Italiana n. 42
- INTERVENUTA ex art. 111 c.p.c. -
OGGETTO: Somministrazione CONCLUSIONI: Come rassegnate all'udienza dell'8 ottobre 2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione in appello del 24.12.2025 e notificato in data 28.12.2025, l'odierno appellante impugnava la sentenza n. 368/2015 del Giudice di Pace di Poten-za, resa nel giudizio recante n. R.G. 1184/2014, emessa in data 25.05.2015, pubblicata in data 27.05.2015, non notificata, con la quale il Giudice di prime cure rigettava l'opposizione proposta dal Sig.
avverso il d.i. n. 6/2014 emesso, in data 23.12.2023, nel Parte_1 procedimento recante n. R.G. 1990/2013 poiché infondata in fatto e in diritto e, per l'effetto, confermava in ogni sua parte il decreto ingiuntivo n. 6/2014 - n. R.G. 1990/2013, in favore della in persona del legale CP_1 rappresentante p.t., rigettava la domanda riconvenzionale proposta dal
[...]
in persona del legale rappresentante p.t., poiché infondata in fatto e in CP_1 diritto, compensando le spese del giudizio.
Parte appellante censurava la sentenza di primo grado ritenendola nulla e ingiusta.
Nello specifico, rilevava che il Giudice di Pace avesse errato nella valutazione dei fatti di causa assumendo che, dall'esame della documentazione prodotta emergeva, contrariamente a quanto statuito nella sentenza gravata, come l'appellante avesse tempestivamente rilevato sia l'illegittimità delle fatture sia l'assenza del contratto di fornitura tanto che, mediante comunicazione di reclamo, trasmessa a mezzo telefax in data 06.09.2011, il Sig. provvedeva a contestare, in via Parte_1 stragiudiziale all' l'ammontare degli importi fatturati tra i quali CP_1 figuravano anche le fatture per le quali la società odierna appellata aveva azionato il decreto ingiuntivo e, in particolare, le fatture n. 20100711 dell'importo di euro 1.900,66, n. 20100411 dell'importo di euro 783,40, n. 1102438044 dell'importo di euro 491,21 e n. 1104162588 dell'importo di euro 146,72. L'appellante sosteneva che il rapporto di somministrazione era stato caratterizzato da una mala gestio della tempistica di emis-sione della fatturazione, eccependo come gli importi contestati scaturivano da calcoli effettuati sulla base di quantitativi di fornitura stimati e non in base a quantitativi di gas effettivamente erogati, derivandone, a carico dell'utente, un debito assolutamente ingiustificato e per nessuna ragione corrispondente all'ammontare dei consumi effetti-vi. Parte appellante rassegnava, quindi, le proprie conclusioni, chiedendo al Giudice adito di riformare la sentenza n. 368/2018 emessa dal Giudice di Pace di Potenza nel procedimento iscritto al n. R.G. 1180/2014 e, per l'effetto,
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in accoglimento dei motivi esposti, di revocare e/o annullare il d.i. n. 6/2014 emesso dal Giudice di Pace di Potenza nei confronti del Sig. Pt_1
, con vittoria di spese e compensi oltre rimborso forfettario per spese
[...] generali oltre IV e PA come per legge per entrambi i gradi di giudizio.
Si costituiva, con comparsa di intervento del 15.09.2016 e depositata in pari data, la in qualità di soggetto delegato a Controparte_2 svolgere l'attività di gestione, recupero ed escussione dei crediti per conto di quale cessionaria del credito già vantato da nei Controparte_3 CP_1 confronti del Sig. , la quale, in prima istanza, rilevava che Parte_1 parte appellante non aveva ritualmente riproposto, in sede di gravame, né l'eccezione di nullità del decreto ingiuntivo opposto per carenza del re-quisito oggettivo e violazione dell'art. 125 c.p.c. né tantomeno la richiesta di condanna al risarcimento del danno di cui all'art. 96 c.p.c. e che, pertanto, le dette eccezioni dovevano intendersi rinunciate ai sensi dell'art. 346 c.p.c.. Proseguendo oltre, l'interveniente eccepiva, in via preliminare, l'inammissibilità del gravame per viola-zione dell'art. 342 c.p.c. rilevando, invece, nel merito, l'infondatezza dell'atto di ap-pello evidenziando, con riferimento alla corretta quantificazione dei consumi e degli importi azionati in sede monitoria che aveva correttamente assolto l'onere della CP_1 prova posto a suo carico allegando al ricorso monitorio l'estratto autentico delle sue scritture contabili e che, nel primo grado di giudizio - nella fase a cognizione piena conseguente alla proposizione dell'opposizione avverso il provvedimento monitorio - aveva prodotto le copie delle fatture CP_1 oggetto del ricorso monitorio nonché l'elenco di tutti i pagamenti effettuati dal Sig. , dai quali emergeva chiaramente la correttezza dei Parte_1 conteggi effettuati da in ordine ai consumi di gas e ai relativi CP_1 importi dovuti. Ancora, con riferimento all'assenza del contratto ex adverso contestata, la società comparente rilevava come il Sig. , Parte_1 nell'atto di appello, esplicitamente affermava che, con il reclamo del 06.09.2011 lo stesso aveva confutato i conteggi di alcune fatture chiedendo di rideterminare gli im-porti sulla base dei consumi effettivi risultanti dal contatore, e tale affermazione appa-riva del tutto inconciliabile con la contestazione dell'esistenza del rapporto contrattuale tra le parti di causa. L'interveniente rassegnava, quindi, le proprie conclusioni chiedendo al Giudice adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa, in via istruttoria, di rigettare le ri-chieste istruttorie formulate dal Sig. Pt_1
poiché inammissibili;
nel meri-to, in via principale, di rigettare
[...] l'appello proposto dal Sig. avverso la sentenza n. 368/2015 Parte_1 del 25-27.05.2015 del Giudice di Pace di Potenza e, per l'effetto, di confermare la sentenza stessa in ogni sua parte;
sempre per l'effetto, di confermare in ogni sua parte il decreto ingiuntivo n. 6/2014 emesso dal Giudice di Pa-ce di Potenza in data 23.12.2015 e depositato in data 08.01.2016; nel merito, in via su-bordinata, per la non temuta ipotesi di
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riforma della sentenza impugnata e della even-tuale revoca e/o annullamento del decreto ingiuntivo n. 06/2014 emesso dal Giudice di Pace di Potenza in data 23.12.2015 e depositato in data 08.01.2016, di condannare il Sig.
al pagamento in favore della in Parte_1 Controparte_2 persona del legale rappresentante p.t. quale delegata della Controparte_4
in persona del legale rappresentante p.t., della complessiva somma di
[...] euro 2.441,53 ovvero di quella diversa somma che dovesse risultare in corso di causa, oltre interessi di mora e oltre le spese legali liquidate in fase monitoria, con vittoria di spese e compensi del presente giudizio.
L'udienza di prima comparizione, sia in considerazione del programma di definizione per le “cause vetuste” ossia per le cause
“ultradecennali” adottato in analogia all'attuazione del cd. “Programma Strasburgo” di Torino sia in ragione del gravoso ca-rico del ruolo veniva rinviata all'udienza del 07.10.2016 nella quale il Giudice si riser-vava. In data 01.05.2017, a scioglimento della anzidetta riserva, il Giudice, vista l'eccezione, sollevata dalla società intervenuta, dell'inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 342 c.p.c., rinviava, per le necessarie deduzioni, all'udienza del 17.01.2018. Seguivano ulteriori differimenti dovuti dalla necessità di definire cause di più risalente iscrizione a ruolo, pertanto, la causa veniva rinviata, per la precisazione delle conclusioni, all'udienza del 01.03.2019. Successivamente, considerato il gravoso carico del ruolo, la causa veniva rinviata, in prosieguo conclusioni, all'udienza del 08.10.2025 nella quale il Giudice riservava la causa in decisione con l'assegnazione dei termini ridotti di quaranta giorni per il deposito delle comparse conclusionali e di ulteriori venti giorni per il deposito delle memo-rie di replica.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO 1. In via preliminare: sulla dedotta successione del diritto controverso per mancanza di legittimazione attiva della società intervenuta Controparte_5
Preliminarmente, va esaminata l'eccezione relativa alla asserita irregolarità della cessione del credito controverso sollevata, solo in sede di memoria di replica, da parte appellante. Il Sig. rileva, infatti, l'inammissibilità dell'intervento Parte_1 spiegato dalla società per carenza di legittimazione Controparte_5 attiva lamentando, in mo-do del tutto generico, la mancanza di prova della titolarità del credito per cui è causa.
Ebbene, dall'esame della documentazione versata in atti emerge come la società inter-venuta abbia prodotto copia del contratto di cessione relativo al credito di cui si discute (cfr. doc. 1 comparsa di intervento) nonché copia del testo della G.U. Parte Seconda n. 6 del 14 gennaio 2016 contenente
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“l'avviso di cessione di crediti pro soluto ai sensi dell'art. 58 d.lgs. n. 385 del 1° settembre 1993 (il “Testo Unico Bancario”) e degli artt. 1 e 4 della l. 130/1999” opponibile erga omnes poiché introduce una presunzione assoluta di conoscenza (cfr. doc. 2 comparsa di intervento). Tanto è sufficiente a smentire la doglianza de qua.
In ogni caso, si osserva che la successione a titolo particolare deriva da trasferimento, per atto tra vivi (alienazione o trasferimento negoziale) o per causa di morte (legato), di un diritto lite pendente. L'art. 111 c.p.c. bilancia i contrapposti interessi sottesi all'istituto, da una parte non ostando all'alienazione della res litigiosa e dall'altra ovviando all'applicazione dei principi che presiedono alla successione nel processo (art. 110 c.p.c.). L'esigenza di non ostacolare il trasferimento dei beni e di adeguatamente garantire, al contempo, la controparte processuale ha fatto sì che si optasse per il regime della pro-secuzione del processo tra le parti originarie: l'alienazione è, dunque, inopponibile all'altra parte, salvo l'eventuale consenso di quest'ultima al mutamento del contrad-dittore. In deroga al canone della legittimazione ad agire, l'alienante resta parte del processo, sebbene il successore a titolo particolare, effettivo titolare del diritto in contesa, possa sempre spiegare intervento o essere chiamato in giudizio (e, in tal caso, la chiamata non soggiace alle forme e ai termini dell'art. 269 c.p.c.: così Cass. civ., Sez. Unite, sent. del 26 agosto 2019 (data ud. 7 maggio 2019), n. 21690). Per le ragioni esposte, la censura in commento non è meritevole di pregio e va, conseguentemente, disattesa.
2.Nel merito Venendo all'esame del merito, in linea generale, il creditore, il quale agisca per far accertare l'altrui inadempimento, è tenuto a fornire la prova del titolo e dell'esigibilità della prestazione, potendo limitarsi ad allegare l'inadempimento del debitore, sul qua-le graverà la prova del fatto estintivo, costituito dall'intervenuto adempimento (cfr. Cass. civ., Sez. Unite, sent. del 30 ottobre 2001 (data ud. 30 ottobre 2001), n. 13533).
Difatti, ai sensi dell'art. 2697, co. 2, c.c., in tema di riparto dell'onere della prova, chi eccepisce l'inefficacia dei fatti posti a fondamento del diritto ex adverso azionato in giudizio, ovvero eccepisce che il diritto si è modificato o estinto, deve provare i fatti su cui l'eccezione si fonda.
Con riferimento alla materia dei contratti di somministrazione di energia e gas naturale, costituisce orientamento condiviso nella giurisprudenza di merito e di legittimità quello secondo cui a fronte della specifica contestazione, da parte dell'utente, della congruità dei consumi
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esposti nelle bollette e della conformità dei consumi effettivi, spetta al somministrante la prova del quantum della merce fornita e del quantum del corrispettivo secondo i criteri di riparto stabiliti dagli artt. 1218 e 2697 c.c. e in applicazione del principio della vicinanza della prova, seguendone che la bolletta è sì idonea a dimostrare l'entità dei consumi della somministrazione, ma ciò solo in caso di mancata contestazione da parte dell'utente e che, nella diversa ipotesi di contestazione, il somministrante deve provare la quantità di consumo registrato, il corretto funzionamento del contatore e la corrispondenza fra quanto riportato in bolletta e quanto emergente dal contatore. (cfr. in tal senso Trib. Milano, 27 novembre 2015 alla stregua di quanto già enunciato dalla giurisprudenza di legittimità Cass. civ., sez. III, sent. del 16 giugno 2011 (data ud. 6 maggio 2011), n. 13193, rv. 618369; Cass. civ., Sez. III, sent. del 28 maggio 2004 (data udienza 8 gennaio 2004), n. 10313, rv. 573259; Cass. civ., sez. III, sent. del 2 dicembre 2002 (data ud. 2 dicembre 2002), n. 17041)
Sul tema è stato, altresì, evidenziato che la rilevazione dei consumi mediante contatori è assistita da una presunzione semplice di veridicità, sicché, in caso di contestazione, grava sul somministrante (fornitore) l'onere di provare che il contatore era perfetta-mente funzionante, mentre il fruitore (utente) deve dimostrare che l'eccessività dei consumi è dovuta a fattori esterni al suo controllo e che non avrebbe potuto evitare con un'attenta custodia dell'impianto, ovvero di aver diligentemente vigilato affinché eventuali intrusioni di terzi non potessero alterare il normale funzionamento del misu-ratore o determinare un incremento dei consumi: pertanto, se l'utente contesta i con-sumi rilevati dal contatore, spetterà al fornitore dell'utenza provare il corretto funzio-namento dello stesso, nonché la corrispondenza tra il dato fornito e quello trascritto nella bolletta. (cfr. ex plurimis Cass. civ., sez. III, sent. del 22 novembre 2016 (data ud. 12 maggio 2016), n. 23699; Cass. civ., sez. III, sent. del 28 maggio 2004 (data ud. 8 gennaio 2004), n. 10313; Cass. civ., sez. III, sent. del 28 gennaio 2003 (data ud. 28 gennaio 2003), n. 1236; Cass. civ., sez. III, sent., (data ud. 2 dicembre 2002) 2 dicem-bre 2002, n. 17041).
Questo Tribunale osserva che il criterio di riparto degli oneri assertivi e probatori dell'azione contrattuale di adempimento svolta da parte opposta è, quindi, - come illu-strato in premessa - quello derivante dal combinato disposto degli artt. 1218 e 2967 c.c. e dal principio della vicinanza della prova, in forza dei quali incombe al preteso creditore allegare e provare la fonte (legale o negoziale) dell'obbligazione di paga-mento che assume inadempiuta, totalmente o parzialmente;
provato ciò dal preteso creditore, spetta al preteso debitore allegare e provare di aver esattamente adempiuto o altri fatti idonei a paralizzare la pretesa creditoria. (cfr. ex plurimis Cass. civ., Sez. Unite, sent. del 30 ottobre 2001 (data ud. 30 ottobre 2001), n. 13533;
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conf. Cass. civ., sez. I, sent. del 25 ottobre 2007 (data ud. 29 maggio 2007), n. 22361, rv. 599706; Cass. civ., Sez. III, sent. del 1° dicembre 2003 (data ud. 11 novembre 2002), n. 18315, rv. 568580)
Con riferimento al tipo specifico di contratto dedotto in giudizio (somministrazione), la Corte Suprema di Cassazione ha, con massime consolidate, affermato, in applica-zione dell'art. 2697 c.c., come la bolletta sia idonea, in linea di massima, a dimostrare l'entità dei consumi della somministrazione in assenza di contestazioni da parte dell'utente mentre, in caso di contestazione dei consumi esposti nella bolletta, spetta al somministrante provare il quantum dei beni somministrati, ovvero il corretto fun-zionamento del contatore e la corrispondenza fra quanto riportato in bolletta e quanto emergente dal contatore. (cfr. Cass. civ., sez. III, sentenza del 16 giugno 2011 (data ud. 6 maggio 2011), n. 13193, rv. 618369; Cass. civ., sez. III, sent. del 28 maggio 2004 (data ud. 8 gennaio 2004), n. 10313, rv. 573259)
Mette conto rammentare che la giurisprudenza di legittimità ha, in più occasioni, af-fermato che l'obbligo del gestore di effettuare gli addebiti sulla base delle indicazioni del contatore non può risolversi “in un privilegio probatorio fondato sulla non conte-stabilità del dato recato in bolletta, sicché l'utente conserva il relativo diritto di con-testazione e il gestore è tenuto a dimostrare il corretto funzionamento del contatore centrale e la corrispondenza tra il dato fornito e quello trascritto nella bolletta.” (cfr. Cass. civ., sez. III, sent. del 28 maggio 2004 (data ud. 08 gennaio 2004), n. 10313, rv. 573259; Cass. civ., sez. III, sent. del 28 gennaio 2003 (data ud. 28 gennaio 2003), n. 1236; Cass. civ., Sez. III, sent. del 2 dicembre 2002 (data ud. 2 dicembre 2002), n. 17041)
L'onere del gestore di dimostrare la corrispondenza tra il dato fornito dal contatore e il dato trascritto nella fattura (cfr., ex plurimis, Cassazione civile, sez. III, 2 dicembre 2002, n. 17041) sussiste, pertanto, in considerazione dell'assunto per cui le risultanze del misuratore fanno piena prova del consumo addebitato e i relativi valori devono ri-tenersi affidabili solo ove (cfr. Cass. civ., sez. III, sent. del 3 luglio 2008 (data ud. 3 giugno 2008), n. 18231; Cass. civ., sez. III, sent. del 28 gennaio 2003 (data ud. 28 gen-naio 2003), n. 1236; Cass. civ., sez. III, sent. del 15 marzo 2004 (data ud. 20 novembre 2003), n. 5232) non siano stati contestati dall'utente.
Nel caso in esame, il Sig. , con il reclamo comunicato Parte_1 in data 06.09.2011 (cfr. all. 1 fascicolo di parte di primo grado appellante e all. 2 atto di cita-zione in appello) rilevava come il rapporto contrattuale di fornitura fosse stato caratte-rizzato da una “tardiva gestione della fatturazione” che aveva originato l'emissione simultanea di una serie di
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bollette di importo elevato generative di “assoluta confu-sione in merito al controllo dell'effettivo consumo dei quantitativi indicati in fattura”, impedendo all'opponente di pagare l'importo de quo e costringendolo a richiedere una dilazione di pagamento precisando che, in ogni caso, “la somma dei quantitativi dei consumi riportati nelle singole bollette, emesse dal periodo di decorrenza del rapporto contrattuale di fornitura fino ad oggi, risulta essere significativamente superiore a quello ricavato dalla attuale lettura del contatore” (cfr. all. 1 fascicolo di parte di primo grado appellante e all. 2 atto di citazione in appello)
Orbene, considerata la circostanza che l'utente aveva lamentato il corretto funziona-mento del contatore ovvero aveva contestato la corrispondenza alle sue risultanze de-gli importi addebitatigli dal somministrante - censure che, di fatto, costituiscono un riconoscimento di debito - posto che, in ogni caso, il contratto dedotto in giudizio va qualificato quale contratto di somministrazione di cose mobili (gas naturale), a mente dell'art. 2697 c.c. deriva che spetta alla pretesa creditrice, che richiede il pagamento dei corrispettivi per l'energia erogata, provare il quantum dell'energia fornita e, appli-cati i prezzi contrattuali corrispondenti, il quantum del preteso credito per il corrispet-tivo.
Circa la prova dei consumi nei contratti di somministrazione, lo si ribadisce, la Corte di legittimità ha sancito che, in conformità agli artt. 115 c.p.c., 2697 c.c. e al principio della vicinanza della prova, le bollette sono in linea di massima idonee a fornire la prova dei consumi esposti, salva la specifica contestazione dell'utente in ordine all'entità dei consumi fatturati ovvero alla non conformità dei corrispettivi fatturati rispetto a quelli concordati. (cfr., ex plurimis, Cass. civ., Sez. III, sent. del 2 dicembre 2002 (data ud. 2 dicembre 2002), n. 17041, rv. 558887; Cass. civ., sez. III, sent. del 28 maggio 2004 (data ud. 8 gennaio 2004), n. 10313, rv. 573259; Cass. civ., sez. III, sent. del 16 giugno 2011 (data ud. 6 maggio 2011), n. 13193, rv. 618369; Cass. civ., sez. III, sent. del 22 novembre 2016 (data ud. 12 maggio 2016), n. 23699)
Ebbene, in adempimento dei rapporti contrattuali e in CP_1 conseguenza dell'avvenuta somministrazione di gas, produceva in giudizio l'estratto autentico nota-rile delle fatture ingiunte e opposte (cfr. all. 1 ricorso per d.i.) nonché la copia delle bollette inevase (cfr. fascicolo di parte di primo grado appellata):
- fattura n. 1102438044 emessa in data 14.04.2021 dell'importo di euro 491,21;
- fattura n. 1104162588 emessa in data 06.06.2011 dell'importo di euro 146,72;
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- fattura n. 20100711 emessa in data 14.07.2010 dell'importo di euro 1.900,66;
- fattura n. 1105673746 emessa in data 25.07.2011 dell'importo di euro 87,85;
- fattura n. 1100109832 emessa in data 04.02.2011 dell'importo di euro 726,78;
- fattura n. 1107664052 emessa in data 06.10.2011 dell'importo di euro 140,31;
- fattura n. 20100411 emessa in data 14.04.2010 dell'importo di euro 783,40.
Dunque, la società opposta ha documentato la attuale titolarità, in capo alla stessa, del-le pretese creditorie azionate con il decreto ingiuntivo e relative alla fornitura di gas eseguita in favore del Sig. Parte_1 versando in atti: l'estratto autentico nota-rile delle fatture ingiunte (cfr. all. 1 ricorso per d.i.), copia delle fatture emesse relati-ve ai consumi effettuati (cfr. fascicolo di parte di primo grado appellante) e il riconoscimento di debito di parte opponente (cfr. pagg. 21-23 e pagg. 24-29 all. 1 fascicolo di parte di primo grado appellante), mentre alcuna prova, in senso contrario, è stata offerta in produzione da parte dell'opponente, il quale si è limitato a contestare generica-mente l'ingiunzione di pagamento (cfr. atto di citazione in opposizione a d.i.) concretandosi, di fatto, la propria domanda in una opposizione dilatoria oltre che sterile.
Nel caso in discorso, infatti, l'odierno appellante si è limitato a contestare genericamente la pretesa creditoria sostenendo, in modo vago, l'erroneità nella contabilizzazione dei consumi senza, tuttavia, fornire alcuna prova a sostegno delle proprie rimostranze.
Ne consegue che il difetto di precisa e specifica contestazione da parte del Sig. in ordine ai consumi contabilizzati consente di Parte_1 ritenere processualmente provato il fatto costitutivo della domanda, anche alla luce dell'assunto di parte opposta e di quanto provato documentalmente.
Invero, accertata per tabulas, come dimostrato dalla documentazione prodotta, la pro-va dei consumi rilevati e, quindi, la effettiva esecuzione delle prestazioni da parte del-la società odierna appellata, può ritenersi raggiunta la prova in ordine alla titolarità, in capo a del rapporto controverso CP_1 con conseguente rigetto della spiegata op-posizione.
Le spese seguono la soccombenza ai sensi dell'art. 92 ss. c.p.c. e si liquidano, in appli-cazione dei parametri di cui al D.M. 147/2022, tenuto conto del valore del d.i., secondo i valori medi, come in dispositivo.
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P.Q.M.
Il Tribunale di Potenza, Sezione Prima Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di Parte_1 CP_1
- Rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma integralmente la sentenza impugnata;
- Condanna l'appellante soccombente al pagamento delle spese di lite che si liquidano in euro 1.701,00 per compensi oltre IV, PA e rimborso forfettario spese generali, se dovuto, come per legge.
Così deciso in Potenza, lì 21 dicembre 2025
Il Giudice (dott.ssa Giulia Volpe)
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