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Sentenza 23 luglio 2025
Sentenza 23 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 23/07/2025, n. 27012 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 27012 |
| Data del deposito : | 23 luglio 2025 |
Testo completo
In nome del Popolo Italiano PRIMA SEZIONE PENALE CO RO Sent. n. sez. 317/2025 CC - 28/01/2025 R.G.N. 39221/2024 IO MO ha pronunciato la seguente sul ricorso proposto da: Udita la relazione svolta dal Consigliere IO MO;
lette e sentite le conclusioni del PG, in persona di LUCIA ODELLO, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
RITENUTO IN FATTO 1. Il Tribunale del riesame di Milano, in accoglimento dell’appello proposto dal Pubblico ministero ai sensi dell’art. 310 cod. proc. pen., applicava a ZO RI (già detenuto per altro in regime di art. 41-bis ord. pen.) la misura della custodia cautelare in carcere per il capo 1 delle contestazioni ovvero per art. 416-bis, commi primo, secondo, terzo, quarto, quinto e sesto, Penale Sent. Sez. 1 Num. 27012 Anno 2025 Presidente: RO CO Relatore: MO IO Data Udienza: 28/01/2025 cod. pen. «per aver fatto parte, con altre persone allo stato non ancora individuate, di una imponente e capillarmente strutturata associazione mafiosa, operante prevalentemente nel territorio lombardo, in particolare, tra la città di Milano e la sua provincia, la città di Varese e la sua provincia, costituita da appartenenti alle tre diverse organizzazioni di stampo mafioso cosa nostra, ‘ndrangheta e camorra avente struttura confederativa orizzontale, nell’ambito della quale, i vertici di ciascuna delle tre componenti mafiose operano sullo stesso livello, contribuendo alla realizzazione di un “sistema mafioso lombardo”, e in particolare nell’ambito degli appartenenti alla ‘ndrangheta, nella articolazione territoriale della locale di Legnano - Lonate - Pozzolo, alleata e/o collegata alla Locale di Cirò (KR) dominata dalla cosca Farao - RI - come giudizialmente attestato nell’ambito del procedimento c.d. “Infinito” (sentenza emessa dal Tribunale di Milano Sez. VIII emessa in data 06/12/2012 - IN AB + 43 all’esito del giudizio ordinario del procedimento “Infinito”), nonché nell’ambito del procedimento cd. “Bad Boys” (sentenza Tribunale di Busto Arsizio n. 391 del 04/7/2011, confermata in data 15/6/2012 dalla Corte d’Appello di Milano, divenuta irrevocabile il 16/4/2013); nonché nell’ambito del procedimento cd. “IS’’ (sentenza Gip Tribunale Milano n. 1100 del 8/9/2020, confermata dalla Corte d’appello Milano in data 30/11/2021 e divenuta definitiva il 20/01/2023; sentenza del Tribunale di Busto Arsizio n. 632 del 25/9/2020, confermata dalla Corte d’appello con sentenza n. 5724 del 13/9/2021) - rappresentata da RI ZO, SI AS, ST IA, CI CE, ET FF, RI SO, NZ PA, LE AN, TO PA NO, ST LU. ZO RI, secondo quanto contestato nell’imputazione, insieme a AS SI e altri, ha cercato di ricostituire una componente della ‘ndrangheta costituita dalla locale di Legnano - Lonate - Pozzolo, di cui era già stato al vertice, come affermato dalle sentenze definitive della Corte di appello di Milano citate nel capo d’imputazione. Alle riunioni avrebbero partecipato altri membri della locale, tra cui CE CI, AS SI, MO RI e PA NO TO. ZO RI come capo della locale ha compiti di decisione, pianificazione e individuazione delle azioni da compiere e delle strategie da adottare per la realizzazione degli scopi illeciti dell’associazione, con un ruolo decisionale determinante, impartendo le istruzioni a AS SI per la ricostituzione della “rinnovata” locale e la pianificazione delle strategie dell’associazione, ricevendo periodicamente somme di denaro dalla compagine per il suo mantenimento in carcere. Viene evidenziato come non si tratti di un ne bis in idem rispetto alle precedenti condanne, perché il periodo è successivo al maggio 2019, data del suo arresto. La volontà di ZO RI è stata veicolata dal figlio SO. Le conversazioni intercettate e trascritte sono state interpretate nel senso che il RI voleva mantenere la sua posizione di comando della locale. Risulta dalle conversazioni intercettate che SI, ST e CI hanno raccolto 1.000 euro da consegnare a ZO RI a riprova che egli è ancora “associato”. ZO RI, nel fornire istruzioni per la ricostituzione della locale tramite una lettera, aveva dato indicazioni di mantenere i precedenti rapporti già intercorsi con i NI (mafiosi originari di Gela). I NI, infatti, intervengono al pranzo di ricostituzione della locale, quale segno della partecipazione alla nuova compagine. Il SI, quindi, è protagonista di una mutazione di soggetti operanti a seguito dell’arresto di altri componenti. L’ordinanza, inoltre, richiama i rapporti risalenti tra ZO RI e i NI di cui un componente, divenuto collaboratore di giustizia non aveva mai reso dichiarazioni nei confronti di RI, quindi, non lo aveva “tradito”. SI e ST, pertanto, si dicono pronti a lavorare con i NI come da direttive del RI che rappresenta il garante tra loro e i NI. L’estorsione indicata al capo 11, infine, è dimostrativa del fatto che i NI e SI lavorassero effettivamente insieme. I NI, SI e CI dimostrano anche di conoscere il precedente contrasto tra Pace e Amico. Nelle conversazioni trascritte si comprende come il SI voglia attuare le direttive del RI. In definitiva, RI partecipa alla compagine mafiosa che ben conosce avendo dato le sue direttive, riscuotendo nel frattempo i versamenti effettuati dagli altri associati tramite suoi familiari che, a loro volta, gliele inoltrano.
2. Avverso tale provvedimento ZO RI ricorre per cassazione, tramite due diversi avvocati, affidandosi a due motivi. Con il primo motivo, l’avvocato Antonio Amelio denuncia la violazione di legge, anche processuale, e il vizio della motivazione in relazione all’erronea applicazione delle norme di procedura penale in materia di misure cautelari per assenza dei gravi indizi e per carenza e illogicità della motivazione sulla scelta della misura della custodia cautelare in carcere. In particolare, il ricorso sostiene che il precedente rigetto da parte del Gip all’accoglimento della misura cautelare, nuovamente richiesta e successivamente ottenuta dal Pm con l’appello, era corretto e sorretto dall’esclusione della sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza a carico del ricorrente per l’assenza della prova dell’esistenza del vincolo associativo di stampo mafioso operativo sul territorio di Legnano - Lonate - Pozzolo per la quale non è stato considerato sufficiente richiamare la sentenza IS (nella quale il RI era stato condannato proprio come elemento di vertice della locale esistente sul territorio), senza considerare che il RI era da tempo detenuto in regime di art. 41-bis ord. pen., quindi assente dal territorio e incapace di svolgere tale funzione. Non vi è neanche la prova che il RI avesse aderito al progetto di ricostituzione di tale locale di ‘ndrangheta come dal progetto di AS SI - emergente dalle conversazioni intercettate - il quale potrebbe aver affermato il falso ovvero millantato al pari di uno degli interlocutori di queste conversazioni, come nel caso di PA NZ. Si evidenzia, ancora, che il RI, già condannato due volte nella veste di capo promotore della suddetta locale, non può essere considerato responsabile di condotte altrui ovvero essere nuovamente condannato per il medesimo fatto. È stata prodotta, in sede di appello, la documentazione relativa ad alcuni bonifici con cui la moglie del RI ha inviato piccole somme al marito per il suo mantenimento in carcere, così da potersi escludere che quel denaro provenisse dall’associazione. Rispetto alla possibilità che un capomafia possa continuare a dirigere l’associazione dal carcere, si sostiene che il regime di art. 41-bis ord. pen., a cui il RI è sottoposto da anni, non consente di comunicare liberamente poiché tutti i colloqui sono registrati e le lettere, sia in entrata che in uscita, sono lette dal personale della Polizia penitenziaria per cui si sarebbe dovuto dare la prova di tale capacità di “governo” dal carcere e ciò non è stato fatto. Si afferma, inoltre, che nei procedimenti “Bad Boys” e “IS”, in cui i RI sono stati ritenuti intranei all’associazione, la cd. “casa madre” (ovvero l’associazione originaria del territorio calabrese di riferimento, nella specie i Farao - RI di Cirò) avrebbe dato l’autorizzazione alla ricostituzione della locale lombarda a condizione che loro ne fossero esclusi. Si contestano, infine, le interpretazioni delle conversazioni intercettate come riportate nel provvedimento impugnato. Esse, infatti, sono riferibili a fatti passati già accertati da sentenze passate in giudicato e non sono dimostrative di condotte attuali, comunque successive a quanto già accertato giudizialmente. Con un secondo motivo, l’avvocato Michele D’IN denuncia la violazione di legge, anche processuale, in relazione agli artt. 309 e seguenti nonché 192 cod. proc. pen. e il vizio della motivazione ritenuta manifestamente contraddittoria e illogica. In particolare, si evidenzia inizialmente una violazione processuale - meritevole per ciò solo l’annullamento dell’ordinanza impugnata - da parte del Pm che avrebbe depositato con una memoria denominata “atti nuovi e mai portati all’attenzione del Gip” autore del precedente rigetto della sua richiesta pochi giorni prima dell’udienza in camera di consiglio di fronte al Tribunale del riesame quale giudice d’appello, senza notificare alcunché alla difesa. Successivamente, in relazione alla lettera di ZO RI relativa alla ricostituzione della locale di ‘ndrangheta Legnano - Lonate - Pozzolo, si contesta l’effettiva esistenza di tale documento poiché esso non è mai stato trovato e, comunque, tale presunta lettera non sarebbe potuta uscire a causa del regime di cui all’art. 41-bis ord. pen. a cui il RI è da anni sottoposto. L’inesistenza di tale missiva sarebbe provata dal fatto che nessuno ne ha citato il contenuto né, tantomeno, ha riferito di averla letta. Si afferma come il precedente rigetto del Gip alla misura richiesta dal Pm fosse corretto e aderente al materiale investigativo laddove, invece, non è dimostrata l’esistenza dell’ipotizzato consorzio di associazioni criminali di gruppi diversi basata su interpretazioni di stralci di conversazioni intercettate e sulla comune finalità di profitto. Si contesta che la conversazione ambientale intercettata n. 1069 RIT 663/20 del 12 aprile 2021, indicata a pag. 248 dell’ordinanza impugnata, sarebbe dimostrativa del fatto che l’eventuale lettera sarebbe stata scritta da ZO RI prima del suo arresto, avvenuto nel maggio 2019, mentre il SI, che cita tale missiva, sarebbe stato scarcerato nel maggio 2020 ovvero un anno dopo l’arresto del RI. Si aggiunge che non vi è prova di alcun rapporto tra il SI e ZO RI nonché si evidenzia che un “patto di non belligeranza” tra gruppi criminali non può corrispondere a un “consorzio di mafia” così che, pertanto, rimane indimostrato. Ciò sarebbe anche desumibile anche dall’interrogatorio del collaboratore di giustizia NU De AS (definitosi “braccio destro” del RI), depositato dal Pm al Tribunale della libertà, nel quale si fa riferimento ai pregressi rapporti tra la locale diretta dal RI e i NI in relazione ai loro reciproci “sconfinamenti”, senza che sia indicata alcuna altra cointeressenza. Si contesta, infine, l’attualità delle esigenze cautelari e la sussistenza di un ne bis in idem rispetto alle precedenti condanne per le quali il RI si trova già detenuto in regime di art. 41-bis ord. pen., dal maggio 2019. 3. Il Procuratore generale, intervenuto con requisitoria scritta, ha chiesto il rigetto del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato per le ragioni che seguono.
2. Va, in premessa, ricordato che i limiti della cognizione della Corte di cassazione, anche in relazione ai provvedimenti riguardanti l’applicazione di misure cautelari, sono individuabili nell’ambito della specifica previsione normativa contenuta nell’art. 606 cod. proc. pen., con la conseguenza che, qualora venga denunciato il vizio di motivazione di un’ordinanza, esso deve assumere i connotati indicati nell’art. 606 lett. e) cod. proc. pen., e cioè riferirsi alla mancanza della motivazione, alla sua contraddittorietà o alla sua manifesta illogicità (Sez. U, n. 19 del 25/10/1994, De Lorenzo, Rv. 199391). Il controllo, pertanto, deve essere limitato alla congruità e coerenza delle valutazioni compiute: sicché esse si sottraggono al sindacato di legittimità una volta accertato che il processo formativo del convincimento del giudice non abbia subito il condizionamento di un procedimento induttivo contraddittorio o illogico, ovvero di un esame incompleto o impreciso degli elementi che devono necessariamente assistere il contenuto di un’ordinanza applicativa di misura coercitiva personale (Sez. 1, n. 6972 del 07/12/1999, dep. 2000, Rv. 215331; Sez. 1 n. 4491 del 03/07/1996, Schiani, Rv. 205643). Ancora, va rammentato come Sez. U, n. 11 del 23/02/2000, Audino, Rv. 215828, abbia affermato che «in tema di misure cautelari personali, allorché sia denunciato, con ricorso per cassazione, vizio di motivazione del provvedimento emesso dal tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, alla Corte suprema spetta il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità e ai limiti che ad esso ineriscono, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l’hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell’indagato, controllando la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l’apprezzamento delle risultanze probatorie». Tale pronuncia costituisce un orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità che, da ultimo è stato ribadito, fra le tante, con Sez. 2 n. 27866 del 17/06/2019, Mazzelli, Rv. 276976. Tenuto conto anche della specificità della valutazione compiuta nella fase cautelare, va evidenziata la «diversità dell’oggetto della delibazione cautelare, preordinata a un giudizio prognostico in termini di ragionevole e alta probabilità di colpevolezza, rispetto a quella di merito, orientata invece all’acquisizione della certezza processuale in ordine alla colpevolezza dell’imputato» (Sez. 2, n. 11509 del 14/12/2016, dep. 2017, P., Rv. 269683; Sez. 5, n. 50996 del 14/10/2014, S., Rv. 264213). Altre decisioni (Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747; Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015, O., Rv. 262965) hanno, altresì, chiarito che «in tema di motivi di ricorso per cassazione, non sono deducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali ad imporre diversa conclusione del processo, sicché sono inammissibili tutte le doglianze che “attaccano” la persuasività, l’inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell’attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento».
2.1. Rispetto al tema comune rappresentato nei due motivi di ricorso, secondo il quale la prima decisione di rigetto del Gip di Milano sarebbe stata più convincente rispetto a quella assunta da parte del Tribunale del riesame in funzione di giudice dell’appello de libertate, la giurisprudenza di questa Corte non è uniforme nel ritenere necessaria una motivazione “rafforzata”. In alcune pronunce, anche recenti, si è affermato che «in caso di ribaltamento, da parte del tribunale del riesame in funzione di giudice dell’appello de libertate, della precedente decisione del primo giudice reiettiva della domanda cautelare, non è richiesta una motivazione rafforzata, in ragione del diverso standard cognitivo che governa il procedimento incidentale, ma è necessario un confronto critico con il contenuto della pronunzia riformata, non potendosi ignorare le ragioni giustificative del rigetto, che devono essere, per contro, vagliate e superate con argomentazioni autonomamente accettabili, tratte dall’intero compendio processuale» (Sez. 3, n. 31022 del 22/03/2023, Necchi, Rv. 284982 – 04; Sez. 5, n. 28580 del 22/09/2020, M., Rv. 279593). Esiste un altro indirizzo secondo il quale «in tema di appello cautelare, la riforma in senso sfavorevole all’indagato della decisione impugnata impone al tribunale, in assenza di mutamenti del materiale probatorio acquisito, un rafforzato onere motivazionale, valevole a superare le lacune dimostrative evidenziate dal primo giudice, essendo necessario confrontarsi con le ragioni del provvedimento riformato e giustificare, con assoluta decisività, la diversa scelta operata» (Sez. 1, n. 47361 del 09/11/2022, La Rosa, Rv. 283784. In motivazione, la Corte ha precisato che, pur non essendo necessaria la dimostrazione, oltre ogni ragionevole dubbio, dell’insostenibilità della decisione riformata, ogni divergente valutazione adottata dal tribunale deve essere comunque dotata di maggiore persuasività e credibilità razionale). In ogni caso, entrambi gli orientamenti richiedono, per il caso in cui il Tribunale della libertà accolga la domanda cautelare, riformando in sede di appello ai sensi dell’art. 310 cod. proc. pen. la decisione di rigetto del Giudice per le indagini preliminari, un percorso motivazionale articolato che tenga conto degli argomenti a sostegno della decisione liberatoria impugnata, se interferenti con i presupposti della divergente valutazione adottata in appello, configurandosi altrimenti un vizio di motivazione. Ancora, sui limiti di sindacabilità da parte di questa Corte dei provvedimenti adottati dal giudice della impugnazione dei provvedimenti sulla libertà personale, che, secondo il condiviso orientamento di legittimità, l’ordinamento non riconosce alla Corte di cassazione alcun potere di revisione degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate, ivi compreso lo spessore degli indizi, né quello di riconsiderare le caratteristiche soggettive dell’indagato, ivi compreso - ed è questo il profilo qui rilevante - l’apprezzamento delle esigenze cautelari e delle misure ritenute adeguate, trattandosi di valutazioni rientranti nel compito esclusivo e insindacabile del giudice a cui è stata chiesta l’applicazione della misura cautelare, nonché del tribunale del riesame. Il controllo di legittimità sui punti devoluti è, perciò, circoscritto, nella disamina dell’atto impugnato, alla verifica che il relativo testo sia rispondente a due requisiti, uno di carattere positivo e l’altro negativo, la cui presenza rende l’atto incensurabile in sede di legittimità ovvero l’esposizione delle ragioni giuridicamente significative che lo hanno determinato, da una parte e l’assenza di illogicità evidenti, ossia la congruità delle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento, dall’altra (Sez. 6 n. 2146 del 25/5/1995, Rv. 201840; sez. 2 n. 56 del 7/12/2011, Rv. 251760; Sez. 2, n. 9212 del 02/02/2017, Rv. 269438; Sez. 2, n. 31572 del 08/06/2017, Rv. 270463).
2.2. Ulteriore principio, ribadito anche dalle Sezioni Unite di questa Corte – che viene in rilievo nel procedimento in esame, in cui le prove sono costituite in parte da captazioni di conversazioni – secondo cui, in tema d’intercettazioni di conversazioni o comunicazioni, l’interpretazione del linguaggio adoperato dai soggetti intercettati, anche quando sia criptico o cifrato, costituisce questione di fatto, rimessa alla valutazione del giudice di merito, la quale, se risulta logica in relazione alle massime di esperienza utilizzate, si sottrae al sindacato di legittimità (Sez. U, n. 22471 del 26/02/2015, Sebbar, Rv. 263715; Sez. 3, n. 44938 del 05/10/2021, Gregoli, Rv. 282337). A ciò va aggiunto che il contenuto d’intercettazioni, telefoniche o ambientali, dalle quali emergono elementi di accusa nei confronti dell’indagato, anche quando sono captate fra terzi, può costituire fonte diretta di prova della sua colpevolezza senza necessità di riscontri, ai sensi dell’art. 192, comma 3, cod. proc. pen., fatto salvo l’obbligo del giudice di valutare il significato delle conversazioni intercettate secondo criteri di linearità logica (tra le molte, Sez. 5, n. 48286 del 12/07/2016, Cigliola, Rv. 268414).
3. Occorre, a questo punto, trattare preliminarmente, il motivo sviluppato da secondo difensore in relazione all’”abusivo” deposito di una memoria da parte della Procura della repubblica senza che essa fosse stata preliminarmente messa a disposizione della difesa. È da rilevare, infatti, che la memoria evidenziata è stata depositata in data 04/4/2024 per l’udienza del 10/4/2024, ovvero con il rispetto del termine di cinque giorni prima dell’udienza come previsto dagli artt. 310, comma 2, e 127, comma 2, cod. proc pen., peraltro, come affermato da Sez. U, n. 18339 del 31/03/2004, Donelli e altro, Rv. 227357, «nel procedimento conseguente all’appello proposto dal P.M. contro l’ordinanza reiettiva della richiesta di misura cautelare personale, è legittima la produzione di documentazione relativa ad elementi probatori “nuovi”, preesistenti o sopravvenuti, sempre che, nell’ambito dei confini segnati dal “devolutum”, quelli prodotti dal P.M. riguardino lo stesso fatto contestato con l’originaria richiesta cautelare e in ordine ad essi sia assicurato nel procedimento camerale il contraddittorio delle parti, anche mediante la concessione di un congruo termine a difesa, e quelli prodotti dall’indagato, acquisiti anche all’esito di investigazioni difensive, siano idonei a contrastare i motivi di gravame del P.M. ovvero a dimostrare che non sussistono le condizioni e i presupposti di applicabilità della misura cautelare richiesta» (conforme, Sez. 5, n. 42847 del 10/06/2014, Ambrus e altro, Rv. 261244). Appare opportuno ribadire anche l’ulteriore principio affermato da questa Corte secondo cui «nel procedimento conseguente all’appello proposto dal pubblico ministero avverso il provvedimento reiettivo della richiesta di misura cautelare personale, il pubblico ministero ha facoltà di produrre elementi probatori “nuovi”, preesistenti o sopravvenuti, in relazione ad ogni profilo, anche non oggetto del gravame, rilevante ai fini della decisione sulla cautela, i quali non devono necessariamente essere indicati nell’atto di impugnazione, stante la non applicabilità dell’art. 603 cod. proc. pen.» (Sez. 5, n. 17970 del 07/02/2020, Giacobbi, Rv. 279398).
4. Rispetto ai vizi motivazionali rappresentati, date le sopra indicate coordinate ermeneutiche, l’ordinanza impugnata ne è immune. Infatti, in relazione alla necessità da parte del tribunale di offrire una motivazione dotata di maggiore persuasività rispetto alla decisione di rigetto impugnata dal Pm, ritiene il Collegio che detto obbligo di riconsiderazione sia stato adeguatamente soddisfatto dal Tribunale e che l’ordinanza in punto sulla gravità indiziaria abbia fornito una motivazione congrua, esaustiva e immune da profili di manifesta illogicità, oltre che puntualmente ancorata alle emergenze acquisite di cui ha dato conto in termini adeguati, quindi in definitiva, in linea con quanto richiesto dalla giurisprudenza di legittimità.
4.1. La cognizione del Tribunale ha, invero, compreso tutte le risultanze fattuali, non limitandosi a una lettura atomistica degli indizi, ma valorizzandoli attraverso una lettura unitaria, evidenziando, in primo luogo, le plurime criticità presenti nell’apparato giustificativo con cui il Giudice per le indagini preliminari aveva escluso la sussistenza degli elementi costitutivi del reato associativo, ponendo in risalto gli errori di metodo, oltre che di natura logica e giuridica. Al riguardo il Tribunale ha rilevato che, ponendosi ripetutamente in contrasto con i principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità, quel Giudice aveva operato una valutazione frazionata degli indizi, parcellizzando e isolando gli elementi offerti dall’accusa, non adeguatamente considerato le precedenti condanne irrevocabili di molti indagati per violazione dell’art. 416-bis cod. pen., ritenendo decisiva l’epoca risalente di consumazione dei reati associativi pur in assenza di elementi dimostrativi dell’intervenuto recesso, quanto mai indispensabile, secondo le massime di esperienza, per un effettivo allontanamento dal contesto criminale mafioso, nonché considerato ostative ai fini della configurabilità dell’affectio societatis le contrapposizioni e i contrasti intervenuti tra gli indagati del reato associativo, pur trattandosi, secondo l’esperienza giudiziaria, di eventi fisiologici nella vita di ogni gruppo delinquenziale, specie se di natura mafiosa, svalutando la circostanza, di cui una delle intercettazioni dà chiaramente conto, del pagamento delle spese a favore del RI e ritenuto irrilevanti i numerosi incontri tra alcuni esponenti di vertice, nonostante il contenuto delle conversazioni intercettate durante tali riunioni desse conto, in modo chiaro, delle dinamiche e delle singole appartenenze ad un complesso organismo associativo dedito anche ad attività illecite. Da ultimo, il Gip, nella sua decisione di rigetto aveva sottovalutato i pur dimostrati legami degli indagati con le mafie storiche. Ciò posto, il Tribunale ha, con motivazione logica e aderente alle emergenze indiziarie, chiarito le ragioni della sussistenza di gravi indizi del delitto contestato al capo 1), inteso come costituzione di un’associazione che è legata a uno specifico territorio, costituita tra soggetti già appartenenti o comunque collegati alle mafie storiche, denominate cosa nostra, ‘ndrangheta e camorra - avente carattere autonomo rispetto ai clan di provenienza degli associati coi quali, tuttavia, questi ultimi i continuano a mantenere rapporti e essere dotata di struttura orizzontale e di una cassa comune - nonché finalizzata alla commissione sia dei reati tipici dei sodalizi mafiosi, sia alla costituzione di società dedite a attività lecite la cui illiceità riguarda la provenienza del denaro investito ovvero la gestione e il raggiungimento dello scopo di profitto a favore dell’associazione per delinquere.
5. Venendo, quindi, al merito dei motivi di ricorso in relazione alle denunciate violazioni di legge, va rilevato che entrambi i motivi, proposti da due differenti difensori, sono reiterativi delle motivazioni già posti alla base del rigetto da parte del Gip, senza considerare le ragioni espresse dal Tribunale. In particolare, essi lamentano l’erronea interpretazione da parte del Tribunale delle conversazioni intercettate che, come da giurisprudenza sopra citata, si sottrae al sindacato di legittimità salvo che si sia in presenza di travisamento della prova, ossia nel caso in cui il giudice di merito ne abbia indicato il contenuto in modo difforme da quello reale e la difformità risulti decisiva ed incontestabile (Sez. 3, n. 6722 del 21/11/2017, dep. 2018, Rv. 272558), il che non si ravvisa nel caso oggi in scrutinio.
5.1. La motivazione espressa dal Tribunale del riesame, riletta anche in relazione ai rilievi critici contenuti nel ricorso, evidenzia la sussistenza degli elementi indiziari a carico del RI che nelle ragioni di doglianza del ricorrente risultano, come detto, essere rivalutative e dirette a sollecitare attraverso la parcellizzazione della valutazione degli elementi di prova, una diversa valutazione del quadro indiziario, per fare rivivere quel giudizio espresso dal Gip, convincentemente superato dal Tribunale.
5.2. Il particolare del mancato ritrovamento della “lettera” alla base del progetto di ricostruzione della locale di cui l’indagato era già al vertice, non appare essere determinante nel senso sottolineato in ricorso, poiché il contenuto della missiva, redatta prima dell’arresto intervenuto nel 2019 (vedi intercettazione riportata a pag. 148 dell’ordinanza impugnata), appare avere un valore, coerente con le massime d’esperienza sui sodalizi di stampo mafioso, perdurante anche nel periodo di carcerazione sofferto dal “boss”, in assenza di una sua dissociazione, che, evidentemente, non si è mai verificata. La circostanza che il SI sia stato scarcerato un anno dopo del RI non esplica alcun effetto sulla già manifestata volontà di ricostituzione della locale da parte del precedente reggente, allo stesso modo, un “patto di non belligeranza”, pur non equivalendo ad un “consorzio di mafia”, ne è logicamente un presupposto necessario. Infine, l’ulteriore elemento portato dalla difesa, secondo la quale il “braccio destro” del RI non avrebbe confermato alcun rapporto di cointeressenza non è riferibile ai fatti oggetto dell’ordinanza impugnata che si riferisce a condotte le quali, pur traendo origine dalla lettera redatta dal RI prima del suo arresto, si sono svolte dopo il maggio del 2019. 6. In relazione alla lamentata applicazione della custodia cautelare in carcere nei confronti del RI, indagato del reato di associazione mafiosa, la presunzione relativa di pericolosità sociale, di cui all’art. 275, comma 3, cod. proc. pen. come novellato dalla legge n. 47 del 2015, può essere superata solo quando dagli elementi a disposizione del giudice (presenti agli atti o addotti dalla parte interessata) emerga che l’associato abbia stabilmente rescisso i suoi legami con l’organizzazione criminosa, sicché, in assenza di elementi a favore, sul giudice della cautela non grava un onere di argomentare in positivo circa la sussistenza o la permanenza delle esigenze cautelari (Sez. 5, n. 45840 del 14/06/2018 Rv. 274180). In tema di misure cautelari, ai fini del superamento della presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari di cui all’art. 275, comma 3, cod. proc. pen., anche in relazione al reato di partecipazione ad associazioni mafiose “storiche” deve essere espressamente considerato dal giudice, alla luce di una esegesi costituzionalmente orientata della citata presunzione, il tempo trascorso dai fatti contestati, ove si tratti di un rilevante arco temporale privo di ulteriori condotte dell’indagato sintomatiche di perdurante pericolosità, potendo lo stesso rientrare tra “gli elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari”, cui si riferisce lo stesso art. 275, comma 3, cod. proc. pen. (Sez. 6, n. 2112 del 22/12/2023, Rv. 285895). In tema di custodia cautelare in carcere, la presunzione relativa di pericolosità sociale posta dall’art. 275, comma 3, cod. proc. pen. determina la necessità che il giudice, senza dover dar conto della ricorrenza dei “pericula libertatis”, si limiti a apprezzare le ragioni della sua esclusione, ove queste siano state evidenziate dalla parte o siano direttamente evincibili dagli atti, tra le quali, in particolare, rilevano sia il fattore “tempo trascorso dai fatti”, che deve essere parametrato alla gravità della condotta, sia la rescissione dei legami con il sodalizio di appartenenza, desumibile da indicatori concreti, quali le attività risocializzanti svolte in regime carcerario, volte al reinserimento nel circuito lavorativo lecito, nonché l’assenza di comportamenti criminali (Sez. 5, n. 806 del 27/09/2023, Rv. 285879), elementi che, nel caso di specie, sono insussistenti. Il provvedimento impugnato, infatti, ha fatto buon governo di tali principi;
la presunzione relativa legata ex lege al titolo di reato per il quale è stata emessa la misura non è stata superata;
il ricorrente non ha allegato alcun elemento da cui sia possibile evincere che vi sia stata una rescissione di legami con il sodalizio di appartenenza, né è trascorso un tale lasso di tempo dai fatti da richiedere al giudice uno sforzo motivazionale maggiore proprio per fondare i pericula libertatis, potendosi limitare, come correttamente fatto dal Tribunale di Milano, il giudice della cautela a richiamare la presunzione relativa.
7. Rispetto, infine, al contestato ne bis in idem osserva il Collegio che i segmenti di condotta giudicati nelle due vicende processuali non sono sovrapponibili, ponendosi tra loro in un rapporto di consequenzialità temporale, nel più ampio contesto dell’operatività della locale di Legnano - Lonate - Pozzolo. La conferma di è nel fatto che ci si riferisce a una condotta associativa che è proseguita anche durante la detenzione patita dal RI e per un periodo successivo a quello preso in considerazione dalla precedente sentenza di condanna, rendendo, sotto questo profilo, destituito di fondamento l’assunto difensivo. Né tale consequenzialità consortile costituisce ex se una causa ostativa rispetto alla celebrazione di un nuovo processo penale nei confronti di un soggetto che, come il RI, in passato, è stato giudicato per l’appartenenza allo stesso sodalizio criminoso, come costantemente affermato da questa Corte, secondo cui «in tema di applicazione del principio del “ne bis in idem” e di divieto di un secondo giudizio, nel caso di procedimento per il delitto di cui all’art. 416-bis cod. pen., al fine di escludere la medesimezza del fatto, non rilevano né, dal punto di vista del soggetto, eventuali mutamenti nelle modalità di partecipazione (attività e ruoli), né, dal punto di vista dell’organizzazione, eventuali mutamenti in ordine ai suoi equilibri interni in relazione al numero dei componenti, ma è necessario accertare che il soggetto sia passato ad una diversa organizzazione criminale ovvero che si sia verificata una successione nelle attività criminali tra organismi diversi, sia pure con lo stesso nome ed operanti nello stesso territorio» (Sez. 1, n. 2260 del 08/11/2013, dep. 2014, Imperio, Rv. 258750; si vedano, in senso sostanzialmente conforme, anche Sez. 6, n. 28116 del 26/03/2015, Nucera, Rv. 262928; Sez. 2, n. 8697 del 18/01/2005, Romito, Rv. 230791). Né potrebbe essere diversamente, atteso che, ai fini della valutazione di un’ipotesi di identità processuale riguardante il delitto di cui all’art. 416-bis cod. pen., rilevante ai sensi dell’art. 649 cod. proc. pen., per medesimo fatto deve intendersi quello che risulta dai suoi elementi costitutivi, rappresentati dalla condotta, dall’evento e dal nesso di causalità, rispetto ai quali non rilevano né i mutamenti delle modalità della partecipazione associativa né la modifica o eventualmente l’ampliamento dell’oggetto del programma criminoso o del numero degli affiliati. Ne consegue che i riferimenti compiuti dalla difesa del ricorrente alla sussistenza di un’ipotesi di ne bis in idem, nel caso di specie con condotte successive al maggio 2019, appaiono inidonei a confutare il percorso argomentativo seguito dal Tribunale, riguardando le due vicende processuali la sfera di operatività di una stessa consorteria criminale, ma connotate da un’epoca di commissione del reato diversa, da una differente composizione soggettiva e da un programma associativo non sovrapponibili.
8. Dalle considerazioni sin qui espresse deriva il rigetto del ricorso e la condanna per il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 28 Reg. esec. cod. proc. pen. Così deciso, il 28 gennaio 2025
lette e sentite le conclusioni del PG, in persona di LUCIA ODELLO, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
RITENUTO IN FATTO 1. Il Tribunale del riesame di Milano, in accoglimento dell’appello proposto dal Pubblico ministero ai sensi dell’art. 310 cod. proc. pen., applicava a ZO RI (già detenuto per altro in regime di art. 41-bis ord. pen.) la misura della custodia cautelare in carcere per il capo 1 delle contestazioni ovvero per art. 416-bis, commi primo, secondo, terzo, quarto, quinto e sesto, Penale Sent. Sez. 1 Num. 27012 Anno 2025 Presidente: RO CO Relatore: MO IO Data Udienza: 28/01/2025 cod. pen. «per aver fatto parte, con altre persone allo stato non ancora individuate, di una imponente e capillarmente strutturata associazione mafiosa, operante prevalentemente nel territorio lombardo, in particolare, tra la città di Milano e la sua provincia, la città di Varese e la sua provincia, costituita da appartenenti alle tre diverse organizzazioni di stampo mafioso cosa nostra, ‘ndrangheta e camorra avente struttura confederativa orizzontale, nell’ambito della quale, i vertici di ciascuna delle tre componenti mafiose operano sullo stesso livello, contribuendo alla realizzazione di un “sistema mafioso lombardo”, e in particolare nell’ambito degli appartenenti alla ‘ndrangheta, nella articolazione territoriale della locale di Legnano - Lonate - Pozzolo, alleata e/o collegata alla Locale di Cirò (KR) dominata dalla cosca Farao - RI - come giudizialmente attestato nell’ambito del procedimento c.d. “Infinito” (sentenza emessa dal Tribunale di Milano Sez. VIII emessa in data 06/12/2012 - IN AB + 43 all’esito del giudizio ordinario del procedimento “Infinito”), nonché nell’ambito del procedimento cd. “Bad Boys” (sentenza Tribunale di Busto Arsizio n. 391 del 04/7/2011, confermata in data 15/6/2012 dalla Corte d’Appello di Milano, divenuta irrevocabile il 16/4/2013); nonché nell’ambito del procedimento cd. “IS’’ (sentenza Gip Tribunale Milano n. 1100 del 8/9/2020, confermata dalla Corte d’appello Milano in data 30/11/2021 e divenuta definitiva il 20/01/2023; sentenza del Tribunale di Busto Arsizio n. 632 del 25/9/2020, confermata dalla Corte d’appello con sentenza n. 5724 del 13/9/2021) - rappresentata da RI ZO, SI AS, ST IA, CI CE, ET FF, RI SO, NZ PA, LE AN, TO PA NO, ST LU. ZO RI, secondo quanto contestato nell’imputazione, insieme a AS SI e altri, ha cercato di ricostituire una componente della ‘ndrangheta costituita dalla locale di Legnano - Lonate - Pozzolo, di cui era già stato al vertice, come affermato dalle sentenze definitive della Corte di appello di Milano citate nel capo d’imputazione. Alle riunioni avrebbero partecipato altri membri della locale, tra cui CE CI, AS SI, MO RI e PA NO TO. ZO RI come capo della locale ha compiti di decisione, pianificazione e individuazione delle azioni da compiere e delle strategie da adottare per la realizzazione degli scopi illeciti dell’associazione, con un ruolo decisionale determinante, impartendo le istruzioni a AS SI per la ricostituzione della “rinnovata” locale e la pianificazione delle strategie dell’associazione, ricevendo periodicamente somme di denaro dalla compagine per il suo mantenimento in carcere. Viene evidenziato come non si tratti di un ne bis in idem rispetto alle precedenti condanne, perché il periodo è successivo al maggio 2019, data del suo arresto. La volontà di ZO RI è stata veicolata dal figlio SO. Le conversazioni intercettate e trascritte sono state interpretate nel senso che il RI voleva mantenere la sua posizione di comando della locale. Risulta dalle conversazioni intercettate che SI, ST e CI hanno raccolto 1.000 euro da consegnare a ZO RI a riprova che egli è ancora “associato”. ZO RI, nel fornire istruzioni per la ricostituzione della locale tramite una lettera, aveva dato indicazioni di mantenere i precedenti rapporti già intercorsi con i NI (mafiosi originari di Gela). I NI, infatti, intervengono al pranzo di ricostituzione della locale, quale segno della partecipazione alla nuova compagine. Il SI, quindi, è protagonista di una mutazione di soggetti operanti a seguito dell’arresto di altri componenti. L’ordinanza, inoltre, richiama i rapporti risalenti tra ZO RI e i NI di cui un componente, divenuto collaboratore di giustizia non aveva mai reso dichiarazioni nei confronti di RI, quindi, non lo aveva “tradito”. SI e ST, pertanto, si dicono pronti a lavorare con i NI come da direttive del RI che rappresenta il garante tra loro e i NI. L’estorsione indicata al capo 11, infine, è dimostrativa del fatto che i NI e SI lavorassero effettivamente insieme. I NI, SI e CI dimostrano anche di conoscere il precedente contrasto tra Pace e Amico. Nelle conversazioni trascritte si comprende come il SI voglia attuare le direttive del RI. In definitiva, RI partecipa alla compagine mafiosa che ben conosce avendo dato le sue direttive, riscuotendo nel frattempo i versamenti effettuati dagli altri associati tramite suoi familiari che, a loro volta, gliele inoltrano.
2. Avverso tale provvedimento ZO RI ricorre per cassazione, tramite due diversi avvocati, affidandosi a due motivi. Con il primo motivo, l’avvocato Antonio Amelio denuncia la violazione di legge, anche processuale, e il vizio della motivazione in relazione all’erronea applicazione delle norme di procedura penale in materia di misure cautelari per assenza dei gravi indizi e per carenza e illogicità della motivazione sulla scelta della misura della custodia cautelare in carcere. In particolare, il ricorso sostiene che il precedente rigetto da parte del Gip all’accoglimento della misura cautelare, nuovamente richiesta e successivamente ottenuta dal Pm con l’appello, era corretto e sorretto dall’esclusione della sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza a carico del ricorrente per l’assenza della prova dell’esistenza del vincolo associativo di stampo mafioso operativo sul territorio di Legnano - Lonate - Pozzolo per la quale non è stato considerato sufficiente richiamare la sentenza IS (nella quale il RI era stato condannato proprio come elemento di vertice della locale esistente sul territorio), senza considerare che il RI era da tempo detenuto in regime di art. 41-bis ord. pen., quindi assente dal territorio e incapace di svolgere tale funzione. Non vi è neanche la prova che il RI avesse aderito al progetto di ricostituzione di tale locale di ‘ndrangheta come dal progetto di AS SI - emergente dalle conversazioni intercettate - il quale potrebbe aver affermato il falso ovvero millantato al pari di uno degli interlocutori di queste conversazioni, come nel caso di PA NZ. Si evidenzia, ancora, che il RI, già condannato due volte nella veste di capo promotore della suddetta locale, non può essere considerato responsabile di condotte altrui ovvero essere nuovamente condannato per il medesimo fatto. È stata prodotta, in sede di appello, la documentazione relativa ad alcuni bonifici con cui la moglie del RI ha inviato piccole somme al marito per il suo mantenimento in carcere, così da potersi escludere che quel denaro provenisse dall’associazione. Rispetto alla possibilità che un capomafia possa continuare a dirigere l’associazione dal carcere, si sostiene che il regime di art. 41-bis ord. pen., a cui il RI è sottoposto da anni, non consente di comunicare liberamente poiché tutti i colloqui sono registrati e le lettere, sia in entrata che in uscita, sono lette dal personale della Polizia penitenziaria per cui si sarebbe dovuto dare la prova di tale capacità di “governo” dal carcere e ciò non è stato fatto. Si afferma, inoltre, che nei procedimenti “Bad Boys” e “IS”, in cui i RI sono stati ritenuti intranei all’associazione, la cd. “casa madre” (ovvero l’associazione originaria del territorio calabrese di riferimento, nella specie i Farao - RI di Cirò) avrebbe dato l’autorizzazione alla ricostituzione della locale lombarda a condizione che loro ne fossero esclusi. Si contestano, infine, le interpretazioni delle conversazioni intercettate come riportate nel provvedimento impugnato. Esse, infatti, sono riferibili a fatti passati già accertati da sentenze passate in giudicato e non sono dimostrative di condotte attuali, comunque successive a quanto già accertato giudizialmente. Con un secondo motivo, l’avvocato Michele D’IN denuncia la violazione di legge, anche processuale, in relazione agli artt. 309 e seguenti nonché 192 cod. proc. pen. e il vizio della motivazione ritenuta manifestamente contraddittoria e illogica. In particolare, si evidenzia inizialmente una violazione processuale - meritevole per ciò solo l’annullamento dell’ordinanza impugnata - da parte del Pm che avrebbe depositato con una memoria denominata “atti nuovi e mai portati all’attenzione del Gip” autore del precedente rigetto della sua richiesta pochi giorni prima dell’udienza in camera di consiglio di fronte al Tribunale del riesame quale giudice d’appello, senza notificare alcunché alla difesa. Successivamente, in relazione alla lettera di ZO RI relativa alla ricostituzione della locale di ‘ndrangheta Legnano - Lonate - Pozzolo, si contesta l’effettiva esistenza di tale documento poiché esso non è mai stato trovato e, comunque, tale presunta lettera non sarebbe potuta uscire a causa del regime di cui all’art. 41-bis ord. pen. a cui il RI è da anni sottoposto. L’inesistenza di tale missiva sarebbe provata dal fatto che nessuno ne ha citato il contenuto né, tantomeno, ha riferito di averla letta. Si afferma come il precedente rigetto del Gip alla misura richiesta dal Pm fosse corretto e aderente al materiale investigativo laddove, invece, non è dimostrata l’esistenza dell’ipotizzato consorzio di associazioni criminali di gruppi diversi basata su interpretazioni di stralci di conversazioni intercettate e sulla comune finalità di profitto. Si contesta che la conversazione ambientale intercettata n. 1069 RIT 663/20 del 12 aprile 2021, indicata a pag. 248 dell’ordinanza impugnata, sarebbe dimostrativa del fatto che l’eventuale lettera sarebbe stata scritta da ZO RI prima del suo arresto, avvenuto nel maggio 2019, mentre il SI, che cita tale missiva, sarebbe stato scarcerato nel maggio 2020 ovvero un anno dopo l’arresto del RI. Si aggiunge che non vi è prova di alcun rapporto tra il SI e ZO RI nonché si evidenzia che un “patto di non belligeranza” tra gruppi criminali non può corrispondere a un “consorzio di mafia” così che, pertanto, rimane indimostrato. Ciò sarebbe anche desumibile anche dall’interrogatorio del collaboratore di giustizia NU De AS (definitosi “braccio destro” del RI), depositato dal Pm al Tribunale della libertà, nel quale si fa riferimento ai pregressi rapporti tra la locale diretta dal RI e i NI in relazione ai loro reciproci “sconfinamenti”, senza che sia indicata alcuna altra cointeressenza. Si contesta, infine, l’attualità delle esigenze cautelari e la sussistenza di un ne bis in idem rispetto alle precedenti condanne per le quali il RI si trova già detenuto in regime di art. 41-bis ord. pen., dal maggio 2019. 3. Il Procuratore generale, intervenuto con requisitoria scritta, ha chiesto il rigetto del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato per le ragioni che seguono.
2. Va, in premessa, ricordato che i limiti della cognizione della Corte di cassazione, anche in relazione ai provvedimenti riguardanti l’applicazione di misure cautelari, sono individuabili nell’ambito della specifica previsione normativa contenuta nell’art. 606 cod. proc. pen., con la conseguenza che, qualora venga denunciato il vizio di motivazione di un’ordinanza, esso deve assumere i connotati indicati nell’art. 606 lett. e) cod. proc. pen., e cioè riferirsi alla mancanza della motivazione, alla sua contraddittorietà o alla sua manifesta illogicità (Sez. U, n. 19 del 25/10/1994, De Lorenzo, Rv. 199391). Il controllo, pertanto, deve essere limitato alla congruità e coerenza delle valutazioni compiute: sicché esse si sottraggono al sindacato di legittimità una volta accertato che il processo formativo del convincimento del giudice non abbia subito il condizionamento di un procedimento induttivo contraddittorio o illogico, ovvero di un esame incompleto o impreciso degli elementi che devono necessariamente assistere il contenuto di un’ordinanza applicativa di misura coercitiva personale (Sez. 1, n. 6972 del 07/12/1999, dep. 2000, Rv. 215331; Sez. 1 n. 4491 del 03/07/1996, Schiani, Rv. 205643). Ancora, va rammentato come Sez. U, n. 11 del 23/02/2000, Audino, Rv. 215828, abbia affermato che «in tema di misure cautelari personali, allorché sia denunciato, con ricorso per cassazione, vizio di motivazione del provvedimento emesso dal tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, alla Corte suprema spetta il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità e ai limiti che ad esso ineriscono, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l’hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell’indagato, controllando la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l’apprezzamento delle risultanze probatorie». Tale pronuncia costituisce un orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità che, da ultimo è stato ribadito, fra le tante, con Sez. 2 n. 27866 del 17/06/2019, Mazzelli, Rv. 276976. Tenuto conto anche della specificità della valutazione compiuta nella fase cautelare, va evidenziata la «diversità dell’oggetto della delibazione cautelare, preordinata a un giudizio prognostico in termini di ragionevole e alta probabilità di colpevolezza, rispetto a quella di merito, orientata invece all’acquisizione della certezza processuale in ordine alla colpevolezza dell’imputato» (Sez. 2, n. 11509 del 14/12/2016, dep. 2017, P., Rv. 269683; Sez. 5, n. 50996 del 14/10/2014, S., Rv. 264213). Altre decisioni (Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747; Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015, O., Rv. 262965) hanno, altresì, chiarito che «in tema di motivi di ricorso per cassazione, non sono deducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali ad imporre diversa conclusione del processo, sicché sono inammissibili tutte le doglianze che “attaccano” la persuasività, l’inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell’attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento».
2.1. Rispetto al tema comune rappresentato nei due motivi di ricorso, secondo il quale la prima decisione di rigetto del Gip di Milano sarebbe stata più convincente rispetto a quella assunta da parte del Tribunale del riesame in funzione di giudice dell’appello de libertate, la giurisprudenza di questa Corte non è uniforme nel ritenere necessaria una motivazione “rafforzata”. In alcune pronunce, anche recenti, si è affermato che «in caso di ribaltamento, da parte del tribunale del riesame in funzione di giudice dell’appello de libertate, della precedente decisione del primo giudice reiettiva della domanda cautelare, non è richiesta una motivazione rafforzata, in ragione del diverso standard cognitivo che governa il procedimento incidentale, ma è necessario un confronto critico con il contenuto della pronunzia riformata, non potendosi ignorare le ragioni giustificative del rigetto, che devono essere, per contro, vagliate e superate con argomentazioni autonomamente accettabili, tratte dall’intero compendio processuale» (Sez. 3, n. 31022 del 22/03/2023, Necchi, Rv. 284982 – 04; Sez. 5, n. 28580 del 22/09/2020, M., Rv. 279593). Esiste un altro indirizzo secondo il quale «in tema di appello cautelare, la riforma in senso sfavorevole all’indagato della decisione impugnata impone al tribunale, in assenza di mutamenti del materiale probatorio acquisito, un rafforzato onere motivazionale, valevole a superare le lacune dimostrative evidenziate dal primo giudice, essendo necessario confrontarsi con le ragioni del provvedimento riformato e giustificare, con assoluta decisività, la diversa scelta operata» (Sez. 1, n. 47361 del 09/11/2022, La Rosa, Rv. 283784. In motivazione, la Corte ha precisato che, pur non essendo necessaria la dimostrazione, oltre ogni ragionevole dubbio, dell’insostenibilità della decisione riformata, ogni divergente valutazione adottata dal tribunale deve essere comunque dotata di maggiore persuasività e credibilità razionale). In ogni caso, entrambi gli orientamenti richiedono, per il caso in cui il Tribunale della libertà accolga la domanda cautelare, riformando in sede di appello ai sensi dell’art. 310 cod. proc. pen. la decisione di rigetto del Giudice per le indagini preliminari, un percorso motivazionale articolato che tenga conto degli argomenti a sostegno della decisione liberatoria impugnata, se interferenti con i presupposti della divergente valutazione adottata in appello, configurandosi altrimenti un vizio di motivazione. Ancora, sui limiti di sindacabilità da parte di questa Corte dei provvedimenti adottati dal giudice della impugnazione dei provvedimenti sulla libertà personale, che, secondo il condiviso orientamento di legittimità, l’ordinamento non riconosce alla Corte di cassazione alcun potere di revisione degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate, ivi compreso lo spessore degli indizi, né quello di riconsiderare le caratteristiche soggettive dell’indagato, ivi compreso - ed è questo il profilo qui rilevante - l’apprezzamento delle esigenze cautelari e delle misure ritenute adeguate, trattandosi di valutazioni rientranti nel compito esclusivo e insindacabile del giudice a cui è stata chiesta l’applicazione della misura cautelare, nonché del tribunale del riesame. Il controllo di legittimità sui punti devoluti è, perciò, circoscritto, nella disamina dell’atto impugnato, alla verifica che il relativo testo sia rispondente a due requisiti, uno di carattere positivo e l’altro negativo, la cui presenza rende l’atto incensurabile in sede di legittimità ovvero l’esposizione delle ragioni giuridicamente significative che lo hanno determinato, da una parte e l’assenza di illogicità evidenti, ossia la congruità delle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento, dall’altra (Sez. 6 n. 2146 del 25/5/1995, Rv. 201840; sez. 2 n. 56 del 7/12/2011, Rv. 251760; Sez. 2, n. 9212 del 02/02/2017, Rv. 269438; Sez. 2, n. 31572 del 08/06/2017, Rv. 270463).
2.2. Ulteriore principio, ribadito anche dalle Sezioni Unite di questa Corte – che viene in rilievo nel procedimento in esame, in cui le prove sono costituite in parte da captazioni di conversazioni – secondo cui, in tema d’intercettazioni di conversazioni o comunicazioni, l’interpretazione del linguaggio adoperato dai soggetti intercettati, anche quando sia criptico o cifrato, costituisce questione di fatto, rimessa alla valutazione del giudice di merito, la quale, se risulta logica in relazione alle massime di esperienza utilizzate, si sottrae al sindacato di legittimità (Sez. U, n. 22471 del 26/02/2015, Sebbar, Rv. 263715; Sez. 3, n. 44938 del 05/10/2021, Gregoli, Rv. 282337). A ciò va aggiunto che il contenuto d’intercettazioni, telefoniche o ambientali, dalle quali emergono elementi di accusa nei confronti dell’indagato, anche quando sono captate fra terzi, può costituire fonte diretta di prova della sua colpevolezza senza necessità di riscontri, ai sensi dell’art. 192, comma 3, cod. proc. pen., fatto salvo l’obbligo del giudice di valutare il significato delle conversazioni intercettate secondo criteri di linearità logica (tra le molte, Sez. 5, n. 48286 del 12/07/2016, Cigliola, Rv. 268414).
3. Occorre, a questo punto, trattare preliminarmente, il motivo sviluppato da secondo difensore in relazione all’”abusivo” deposito di una memoria da parte della Procura della repubblica senza che essa fosse stata preliminarmente messa a disposizione della difesa. È da rilevare, infatti, che la memoria evidenziata è stata depositata in data 04/4/2024 per l’udienza del 10/4/2024, ovvero con il rispetto del termine di cinque giorni prima dell’udienza come previsto dagli artt. 310, comma 2, e 127, comma 2, cod. proc pen., peraltro, come affermato da Sez. U, n. 18339 del 31/03/2004, Donelli e altro, Rv. 227357, «nel procedimento conseguente all’appello proposto dal P.M. contro l’ordinanza reiettiva della richiesta di misura cautelare personale, è legittima la produzione di documentazione relativa ad elementi probatori “nuovi”, preesistenti o sopravvenuti, sempre che, nell’ambito dei confini segnati dal “devolutum”, quelli prodotti dal P.M. riguardino lo stesso fatto contestato con l’originaria richiesta cautelare e in ordine ad essi sia assicurato nel procedimento camerale il contraddittorio delle parti, anche mediante la concessione di un congruo termine a difesa, e quelli prodotti dall’indagato, acquisiti anche all’esito di investigazioni difensive, siano idonei a contrastare i motivi di gravame del P.M. ovvero a dimostrare che non sussistono le condizioni e i presupposti di applicabilità della misura cautelare richiesta» (conforme, Sez. 5, n. 42847 del 10/06/2014, Ambrus e altro, Rv. 261244). Appare opportuno ribadire anche l’ulteriore principio affermato da questa Corte secondo cui «nel procedimento conseguente all’appello proposto dal pubblico ministero avverso il provvedimento reiettivo della richiesta di misura cautelare personale, il pubblico ministero ha facoltà di produrre elementi probatori “nuovi”, preesistenti o sopravvenuti, in relazione ad ogni profilo, anche non oggetto del gravame, rilevante ai fini della decisione sulla cautela, i quali non devono necessariamente essere indicati nell’atto di impugnazione, stante la non applicabilità dell’art. 603 cod. proc. pen.» (Sez. 5, n. 17970 del 07/02/2020, Giacobbi, Rv. 279398).
4. Rispetto ai vizi motivazionali rappresentati, date le sopra indicate coordinate ermeneutiche, l’ordinanza impugnata ne è immune. Infatti, in relazione alla necessità da parte del tribunale di offrire una motivazione dotata di maggiore persuasività rispetto alla decisione di rigetto impugnata dal Pm, ritiene il Collegio che detto obbligo di riconsiderazione sia stato adeguatamente soddisfatto dal Tribunale e che l’ordinanza in punto sulla gravità indiziaria abbia fornito una motivazione congrua, esaustiva e immune da profili di manifesta illogicità, oltre che puntualmente ancorata alle emergenze acquisite di cui ha dato conto in termini adeguati, quindi in definitiva, in linea con quanto richiesto dalla giurisprudenza di legittimità.
4.1. La cognizione del Tribunale ha, invero, compreso tutte le risultanze fattuali, non limitandosi a una lettura atomistica degli indizi, ma valorizzandoli attraverso una lettura unitaria, evidenziando, in primo luogo, le plurime criticità presenti nell’apparato giustificativo con cui il Giudice per le indagini preliminari aveva escluso la sussistenza degli elementi costitutivi del reato associativo, ponendo in risalto gli errori di metodo, oltre che di natura logica e giuridica. Al riguardo il Tribunale ha rilevato che, ponendosi ripetutamente in contrasto con i principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità, quel Giudice aveva operato una valutazione frazionata degli indizi, parcellizzando e isolando gli elementi offerti dall’accusa, non adeguatamente considerato le precedenti condanne irrevocabili di molti indagati per violazione dell’art. 416-bis cod. pen., ritenendo decisiva l’epoca risalente di consumazione dei reati associativi pur in assenza di elementi dimostrativi dell’intervenuto recesso, quanto mai indispensabile, secondo le massime di esperienza, per un effettivo allontanamento dal contesto criminale mafioso, nonché considerato ostative ai fini della configurabilità dell’affectio societatis le contrapposizioni e i contrasti intervenuti tra gli indagati del reato associativo, pur trattandosi, secondo l’esperienza giudiziaria, di eventi fisiologici nella vita di ogni gruppo delinquenziale, specie se di natura mafiosa, svalutando la circostanza, di cui una delle intercettazioni dà chiaramente conto, del pagamento delle spese a favore del RI e ritenuto irrilevanti i numerosi incontri tra alcuni esponenti di vertice, nonostante il contenuto delle conversazioni intercettate durante tali riunioni desse conto, in modo chiaro, delle dinamiche e delle singole appartenenze ad un complesso organismo associativo dedito anche ad attività illecite. Da ultimo, il Gip, nella sua decisione di rigetto aveva sottovalutato i pur dimostrati legami degli indagati con le mafie storiche. Ciò posto, il Tribunale ha, con motivazione logica e aderente alle emergenze indiziarie, chiarito le ragioni della sussistenza di gravi indizi del delitto contestato al capo 1), inteso come costituzione di un’associazione che è legata a uno specifico territorio, costituita tra soggetti già appartenenti o comunque collegati alle mafie storiche, denominate cosa nostra, ‘ndrangheta e camorra - avente carattere autonomo rispetto ai clan di provenienza degli associati coi quali, tuttavia, questi ultimi i continuano a mantenere rapporti e essere dotata di struttura orizzontale e di una cassa comune - nonché finalizzata alla commissione sia dei reati tipici dei sodalizi mafiosi, sia alla costituzione di società dedite a attività lecite la cui illiceità riguarda la provenienza del denaro investito ovvero la gestione e il raggiungimento dello scopo di profitto a favore dell’associazione per delinquere.
5. Venendo, quindi, al merito dei motivi di ricorso in relazione alle denunciate violazioni di legge, va rilevato che entrambi i motivi, proposti da due differenti difensori, sono reiterativi delle motivazioni già posti alla base del rigetto da parte del Gip, senza considerare le ragioni espresse dal Tribunale. In particolare, essi lamentano l’erronea interpretazione da parte del Tribunale delle conversazioni intercettate che, come da giurisprudenza sopra citata, si sottrae al sindacato di legittimità salvo che si sia in presenza di travisamento della prova, ossia nel caso in cui il giudice di merito ne abbia indicato il contenuto in modo difforme da quello reale e la difformità risulti decisiva ed incontestabile (Sez. 3, n. 6722 del 21/11/2017, dep. 2018, Rv. 272558), il che non si ravvisa nel caso oggi in scrutinio.
5.1. La motivazione espressa dal Tribunale del riesame, riletta anche in relazione ai rilievi critici contenuti nel ricorso, evidenzia la sussistenza degli elementi indiziari a carico del RI che nelle ragioni di doglianza del ricorrente risultano, come detto, essere rivalutative e dirette a sollecitare attraverso la parcellizzazione della valutazione degli elementi di prova, una diversa valutazione del quadro indiziario, per fare rivivere quel giudizio espresso dal Gip, convincentemente superato dal Tribunale.
5.2. Il particolare del mancato ritrovamento della “lettera” alla base del progetto di ricostruzione della locale di cui l’indagato era già al vertice, non appare essere determinante nel senso sottolineato in ricorso, poiché il contenuto della missiva, redatta prima dell’arresto intervenuto nel 2019 (vedi intercettazione riportata a pag. 148 dell’ordinanza impugnata), appare avere un valore, coerente con le massime d’esperienza sui sodalizi di stampo mafioso, perdurante anche nel periodo di carcerazione sofferto dal “boss”, in assenza di una sua dissociazione, che, evidentemente, non si è mai verificata. La circostanza che il SI sia stato scarcerato un anno dopo del RI non esplica alcun effetto sulla già manifestata volontà di ricostituzione della locale da parte del precedente reggente, allo stesso modo, un “patto di non belligeranza”, pur non equivalendo ad un “consorzio di mafia”, ne è logicamente un presupposto necessario. Infine, l’ulteriore elemento portato dalla difesa, secondo la quale il “braccio destro” del RI non avrebbe confermato alcun rapporto di cointeressenza non è riferibile ai fatti oggetto dell’ordinanza impugnata che si riferisce a condotte le quali, pur traendo origine dalla lettera redatta dal RI prima del suo arresto, si sono svolte dopo il maggio del 2019. 6. In relazione alla lamentata applicazione della custodia cautelare in carcere nei confronti del RI, indagato del reato di associazione mafiosa, la presunzione relativa di pericolosità sociale, di cui all’art. 275, comma 3, cod. proc. pen. come novellato dalla legge n. 47 del 2015, può essere superata solo quando dagli elementi a disposizione del giudice (presenti agli atti o addotti dalla parte interessata) emerga che l’associato abbia stabilmente rescisso i suoi legami con l’organizzazione criminosa, sicché, in assenza di elementi a favore, sul giudice della cautela non grava un onere di argomentare in positivo circa la sussistenza o la permanenza delle esigenze cautelari (Sez. 5, n. 45840 del 14/06/2018 Rv. 274180). In tema di misure cautelari, ai fini del superamento della presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari di cui all’art. 275, comma 3, cod. proc. pen., anche in relazione al reato di partecipazione ad associazioni mafiose “storiche” deve essere espressamente considerato dal giudice, alla luce di una esegesi costituzionalmente orientata della citata presunzione, il tempo trascorso dai fatti contestati, ove si tratti di un rilevante arco temporale privo di ulteriori condotte dell’indagato sintomatiche di perdurante pericolosità, potendo lo stesso rientrare tra “gli elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari”, cui si riferisce lo stesso art. 275, comma 3, cod. proc. pen. (Sez. 6, n. 2112 del 22/12/2023, Rv. 285895). In tema di custodia cautelare in carcere, la presunzione relativa di pericolosità sociale posta dall’art. 275, comma 3, cod. proc. pen. determina la necessità che il giudice, senza dover dar conto della ricorrenza dei “pericula libertatis”, si limiti a apprezzare le ragioni della sua esclusione, ove queste siano state evidenziate dalla parte o siano direttamente evincibili dagli atti, tra le quali, in particolare, rilevano sia il fattore “tempo trascorso dai fatti”, che deve essere parametrato alla gravità della condotta, sia la rescissione dei legami con il sodalizio di appartenenza, desumibile da indicatori concreti, quali le attività risocializzanti svolte in regime carcerario, volte al reinserimento nel circuito lavorativo lecito, nonché l’assenza di comportamenti criminali (Sez. 5, n. 806 del 27/09/2023, Rv. 285879), elementi che, nel caso di specie, sono insussistenti. Il provvedimento impugnato, infatti, ha fatto buon governo di tali principi;
la presunzione relativa legata ex lege al titolo di reato per il quale è stata emessa la misura non è stata superata;
il ricorrente non ha allegato alcun elemento da cui sia possibile evincere che vi sia stata una rescissione di legami con il sodalizio di appartenenza, né è trascorso un tale lasso di tempo dai fatti da richiedere al giudice uno sforzo motivazionale maggiore proprio per fondare i pericula libertatis, potendosi limitare, come correttamente fatto dal Tribunale di Milano, il giudice della cautela a richiamare la presunzione relativa.
7. Rispetto, infine, al contestato ne bis in idem osserva il Collegio che i segmenti di condotta giudicati nelle due vicende processuali non sono sovrapponibili, ponendosi tra loro in un rapporto di consequenzialità temporale, nel più ampio contesto dell’operatività della locale di Legnano - Lonate - Pozzolo. La conferma di è nel fatto che ci si riferisce a una condotta associativa che è proseguita anche durante la detenzione patita dal RI e per un periodo successivo a quello preso in considerazione dalla precedente sentenza di condanna, rendendo, sotto questo profilo, destituito di fondamento l’assunto difensivo. Né tale consequenzialità consortile costituisce ex se una causa ostativa rispetto alla celebrazione di un nuovo processo penale nei confronti di un soggetto che, come il RI, in passato, è stato giudicato per l’appartenenza allo stesso sodalizio criminoso, come costantemente affermato da questa Corte, secondo cui «in tema di applicazione del principio del “ne bis in idem” e di divieto di un secondo giudizio, nel caso di procedimento per il delitto di cui all’art. 416-bis cod. pen., al fine di escludere la medesimezza del fatto, non rilevano né, dal punto di vista del soggetto, eventuali mutamenti nelle modalità di partecipazione (attività e ruoli), né, dal punto di vista dell’organizzazione, eventuali mutamenti in ordine ai suoi equilibri interni in relazione al numero dei componenti, ma è necessario accertare che il soggetto sia passato ad una diversa organizzazione criminale ovvero che si sia verificata una successione nelle attività criminali tra organismi diversi, sia pure con lo stesso nome ed operanti nello stesso territorio» (Sez. 1, n. 2260 del 08/11/2013, dep. 2014, Imperio, Rv. 258750; si vedano, in senso sostanzialmente conforme, anche Sez. 6, n. 28116 del 26/03/2015, Nucera, Rv. 262928; Sez. 2, n. 8697 del 18/01/2005, Romito, Rv. 230791). Né potrebbe essere diversamente, atteso che, ai fini della valutazione di un’ipotesi di identità processuale riguardante il delitto di cui all’art. 416-bis cod. pen., rilevante ai sensi dell’art. 649 cod. proc. pen., per medesimo fatto deve intendersi quello che risulta dai suoi elementi costitutivi, rappresentati dalla condotta, dall’evento e dal nesso di causalità, rispetto ai quali non rilevano né i mutamenti delle modalità della partecipazione associativa né la modifica o eventualmente l’ampliamento dell’oggetto del programma criminoso o del numero degli affiliati. Ne consegue che i riferimenti compiuti dalla difesa del ricorrente alla sussistenza di un’ipotesi di ne bis in idem, nel caso di specie con condotte successive al maggio 2019, appaiono inidonei a confutare il percorso argomentativo seguito dal Tribunale, riguardando le due vicende processuali la sfera di operatività di una stessa consorteria criminale, ma connotate da un’epoca di commissione del reato diversa, da una differente composizione soggettiva e da un programma associativo non sovrapponibili.
8. Dalle considerazioni sin qui espresse deriva il rigetto del ricorso e la condanna per il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 28 Reg. esec. cod. proc. pen. Così deciso, il 28 gennaio 2025