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Sentenza 23 ottobre 2025
Sentenza 23 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 23/10/2025, n. 1659 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 1659 |
| Data del deposito : | 23 ottobre 2025 |
Testo completo
RG n. 4115/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CAGLIARI
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI
IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE INTERNAZIONALE
E
LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA
Il Tribunale, in funzione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Nicole Cefis, nella causa iscritta al n. 4115 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno 2023, promossa da:
nato in [...] in data [...], C.F. Controparte_1 C.F._1
e , nato in [...] in data [...], C.F. Controparte_2
, elettivamente domiciliati presso l'indirizzo digitale dell'Avv. Eduardo C.F._2
DROMI, del Foro di Roma, che li rappresenta e difende giusta procura in atti, PEC:
Email_1
ricorrenti
nei confronti di
, in persona del Ministro pro-tempore, rappresentato e difeso per Controparte_3 legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Cagliari, presso la quale è elettivamente domiciliato in Cagliari, alla via Nuoro n. 50 resistente
e
in sede Controparte_4
INTERVENIENTE EX LEGE
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Con ricorso ritualmente notificato, i ricorrenti hanno convenuto in giudizio il Controparte_3
chiedendo che venisse loro riconosciuta e dichiarata la cittadinanza italiana iure sanguinis, per essere
1 discendenti di (o , cittadino italiano Persona_1 Persona_2
emigrato in Perù, il quale non ha mai rinunciato alla cittadinanza italiana.
In virtù di quanto dichiarato dai ricorrenti e della documentazione allegata al ricorso risulta così ricostruita la linea di discendenza:
- in data 3.9.1879, da genitori italiani, nasceva in Italia, nel Comune di Simaxis (allora provincia di
Cagliari, ora provincia di Oristano), cittadino italiano 1; Persona_1
- in data 25.8.1920, ( contraeva Persona_1 Persona_2
matrimonio con e dalla loro unione nasceva a Lima (Perù), in data 11.3.1917, Persona_3
Persona_4
- in data 18.5.1936, ( contraeva matrimonio Persona_4 Persona_5
con , cittadino peruviano, e dalla loro unione nasceva a Lima (Perù), in data Persona_6
10.10.1936, ; Persona_7
- in data 2.12.1972, contraeva matrimonio con Persona_7 Persona_8
e dalla loro unione nasceva a Lima (Perù), in data 22.9.1976, ,
[...] Controparte_1
odierno ricorrente;
- dall'unione tra e , nasceva a Lima (Perù), in Controparte_1 Persona_9
data 5.7.2002, , altro odierno ricorrente. Controparte_2
Sulla richiesta di riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis gli istanti hanno dedotto quanto segue.
“Preliminarmente si evidenzia che gli odierni ricorrenti chiedono la concessione della cittadinanza alla quale avrebbero diritto iure sanguinis, per essere discendenti di un cittadino italiano per nascita ex art. 1, lett a), legge n. 91/92.
Nel caso di specie, l'autorità competente in ordine all'accertamento della sussistenza dei requisiti per il riconoscimento della cittadinanza italiana è il . Controparte_3
Gli odierni ricorrenti non possono conseguire la cittadinanza italiana iure sanguinis per via consolare a causa della vigenza della L.555/1912, che stabiliva l'automatica perdita della cittadinanza italiana per la donna italiana che contraeva matrimonio con cittadino straniero acquistando la nazionalità estera (art. 10, comma 3).
La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 87 del 1975, dichiarando la illegittimità costituzionale della L. n. 555 del 1912, art. 10, comma 3, “nella parte in cui prevede la perdita della cittadinanza
(OMISSIS) indipendentemente dalla volontà della donna”, ha ritenuto tale disciplina discriminatoria dell'uguaglianza tra uomo e donna e violativa non solo dell'art. 3 Cost., ma anche del principio di uguaglianza dei coniugi e dell'unità familiare di cui all'art. 29 Cost., potendo indurre la donna, per non perdere il proprio stato di cittadina, “a non compiere l'atto giuridico del matrimonio o a sciogliere questo una volta compiuto” (così testualmente la citata sentenza n. 87 del 1975), prevedendo la stessa norma, sul punto non dichiarata illegittima, il riacquisto della cittadinanza per il successivo scioglimento del vincolo coniugale, la cui permanenza era il presupposto giuridico del perdurare della perdita dello stato di cittadina, anche nel precedente regime.
Sempre la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 30 del 1983, ha dichiarato l'illegittimità dell'art.1 n.1 della L.555/1912 nella parte in cui non prevede che sia cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina italiana.
La norma, infatti, con il prevedere l'acquisto originario, da parte del figlio, soltanto della cittadinanza del padre, ledeva da più punti di vista la posizione giuridica della madre nei suoi rapporti con lo Stato
e con la famiglia.
In particolare, la Corte ha esposto che non può contestarsi l'interesse, giuridicamente rilevante, di entrambi i genitori a che i loro figli siano cittadini, e cioè membri di quella stessa comunità statale di cui essi fanno parte e che possano godere della tutela collegata a tale appartenenza.
Del pari, la disciplina di cui all'art. 1 della suddetta legge lede la posizione della madre nella famiglia, se si considera la parità nei doveri e nella responsabilità verso i figli ormai affermata negli ordinamenti giuridici del nostro tempo.
Sulla base delle pronunce suddette, sostanzialmente recepite dalla nuova legge sulla cittadinanza, è stato stabilito il diritto della moglie a mantenere la cittadinanza italiana anche in caso di matrimonio con cittadino straniero, e il diritto del figlio di acquisire la cittadinanza della madre.
La suddetta normativa ha impedito che la Sig.ra potesse trasmettere la Persona_4
cittadinanza italiana ai propri discendenti.
È altresì noto che tale legge è stata costantemente disapplicata con effetto retroattivo solo dalla data di entrata in vigore della Costituzione, comportando l'esclusione del riconoscimento della cittadinanza italiana ai figli di madre cittadina italiana nati prima del 1.1.1948.
Tali pronunce sono applicabili anche nel caso di specie, nel quale i fatti riguardanti la perdita di cittadinanza italiana della ascendente per coniugio con straniero e la conseguente impossibilità di trasmetterla ai figli, sono avvenuti prima del 1948, anno di entrata in vigore della Costituzione, come confermato anche dalla pronuncia della Corte di Cassazione a Sezioni Unite n. 4466/2009.
Infatti, la Corte di Cassazione, con pronunce a Sezioni Unite n. 4466 e 4467 del 2009, ha riconosciuto che anche per le situazioni preesistenti all'entrata in vigore della Costituzione deve ritenersi che il diritto di cittadinanza sia uno status permanente e imprescrittibile, giustiziabile in ogni
3 tempo se la sua illegittima privazione perdurasse anche dopo l'entrata in vigore della Costituzione a causa di una norma discriminatoria dichiarata incostituzionale.
La Suprema Corte ha affermato che lo status di cittadino costituisce una qualità essenziale della persona, con i caratteri dell'assolutezza, originarietà, indisponibilità e imprescrittibilità, che lo rendono giustiziabile in ogni tempo e di regola non definibile come esaurito o chiuso, se non quando risulti denegato o riconosciuto da una sentenza passata in giudicato e ha, dunque, affermato che per effetto delle sentenze della Corte costituzionale n. 87 del 1975 e 30 del 1983, la cittadinanza italiana deve essere riconosciuta in sede giudiziaria alla donna che l'abbia perduta ex art. 10 della legge
n. 555 del 1912 (ma deve ritenersi anche per effetto della legge precedente), per aver contratto matrimonio con cittadino straniero anteriormente al 1° gennaio 1948, in quanto l'illegittima privazione dovuta alla norma dichiarata incostituzionale non si esaurisce con la perdita non volontaria dovuta al sorgere del vincolo coniugale, ma continua a produrre effetti anche dopo l'entrata in vigore della Costituzione, in violazione del principio fondamentale della parità tra i sessi e dell'uguaglianza giuridica e morale tra i coniugi, contenuti negli artt. 3 e 29 Cost.
Ne consegue che la limitazione temporale dell'efficacia della dichiarazione d'incostituzionalità al 1° gennaio del 1948 non impedisce il riconoscimento dello “status” di cittadino, che ha natura permanente e imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo, salva l'estinzione per effetto della rinuncia del richiedente.
In applicazione del principio, “riacquista la cittadinanza italiana dal 1° gennaio 1948 anche il figlio di donna nella situazione descritta, nato prima di tale data e nel vigore della legge n. 555 del 1912, e tale diritto si trasmette ai suoi figli, determinando il rapporto di filiazione, dopo l'entrata in vigore della Costituzione, la trasmissione dello “status” di cittadino, che gli sarebbe spettato di diritto in assenza della legge discriminatoria”.”.
I ricorrenti hanno quindi concluso per l'esistenza di una catena di discendenza diretta ininterrotta dalla quale era dato inferire la trasmissione della cittadinanza italiana iure sanguinis.
Con memoria di costituzione depositata in data 02.10.2023 si è costituito in giudizio il , CP_3
rilevando che la controparte deve provare gli elementi costitutivi della domanda, e chiedendo la compensazione delle spese.
In particolare, il ha richiamato i principi espressi dalla Suprema Corte con la sentenza n. CP_3
4466/2009, secondo cui alle donne che, in vigenza dell'art. 10 della legge 555/1912, avevano perso la cittadinanza italiana per effetto del matrimonio con cittadini stranieri (contratto anche antecedentemente all'entrata in vigore della Costituzione), può essere riconosciuto dall'Autorità giudiziaria il possesso della cittadinanza italiana a decorrere dal 1° gennaio 1948. Conseguentemente, il ha rilevato la propria impossibilità a far luogo alla diretta applicazione di tali principi in CP_3
4 materia di trasmissione in linea femminile della cittadinanza iure sanguinis, in assenza di un intervento del legislatore, essendo legata alla lettera di una disposizione ancora vigente.
***
Preliminarmente si rileva che con il D.L. n. 36 del 28.03.2025, convertito con modificazioni dalla L.
n. 74 del 23.05.2025, recante: «Disposizioni urgenti in materia di cittadinanza», sono state introdotte delle modifiche alla disciplina della cittadinanza contenuta nella L. n. 91 del 5.02.1992. L'art. 1, comma 1, lett. b) del citato Decreto Legge dispone che la nuova disciplina si applica alle domande di accertamento della cittadinanza presentate a far data dal 28.03.2025, mentre alle domande precedenti continuerà ad applicarsi la disciplina previgente contenuta nella L. n. 91 del 5.02.1992.
Nel presente giudizio, la domanda giudiziale è stata presentata in data 07.06.2023, pertanto si applica la disciplina contenuta nella L. n. 91 del 5.02.1992, nella versione precedente alla riforma.
Ciò premesso, nel merito, giova in primo luogo ricordare il principio espresso in materia di cittadinanza italiana per iure sanguinis dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, secondo cui
“nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del
1912, e dell'attuale l. n. 91 del 1992 la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario iure sanguinis, e lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano;
a chi richieda il riconoscimento della cittadinanza spetta di
provare solo il fatto acquisitivo e la linea di trasmissione, mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'eventuale fattispecie interruttiva.” (Cass. Civ. SS. U. sentenza n. 25317 del 24/08/2022).
Ciò premesso, si osserva innanzitutto che la catena di discendenza, così come ricostruita dai ricorrenti, ha trovato riscontro nella documentazione in atti.
Emerge quindi che cittadina italiana iure sanguinis perché figlia del Persona_4
cittadino italiano (o , abbia trasmesso Persona_1 Persona_2
la cittadinanza italiana, mai perduta, al proprio figlio , nato nel 1936, e che Persona_7 costui l'abbia a sua volta trasmessa ai propri discendenti senza soluzione di continuità secondo la catena sopra ricostruita, giacché è noto che la Corte Costituzionale, con pronuncia del 16.4.1975 n.
87, ha dichiarato incostituzionale l'art. 10 comma 3 della L. 555/1912 nella parte in cui prevedeva la perdita della cittadinanza italiana (per matrimonio con cittadino straniero) in modo automatico indipendente dalla volontà della donna, e che, anche con riferimento alle nascite anteriori al 1.1.1948, deve riconoscersi efficacia retroattiva alla pronuncia (questa volta Corte Cost. n. 30/1983) di illegittimità costituzionale dell'art. 1, n. 1, della L. 13.6.1912 n. 555 nella parte in cui non prevedeva che “sia cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina”, dato l'intervento della Corte di
5 Cassazione a Sezioni Unite del 2009 (Cass. SS.UU. n. 4466 del 25.2.2009).
La domanda dei ricorrenti deve pertanto essere accolta.
Si ritiene equo, in ragione della complessità delle questioni trattate, la cui soluzione è di derivazione giurisprudenziale, compensare integralmente le spese processuali tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cagliari, Sezione Specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea, in composizione monocratica, nella persona del giudice dott.ssa Nicole Cefis:
- accoglie la domanda e per l'effetto dichiara che e Controparte_1
, in epigrafe compiutamente generalizzati, Controparte_2 Controparte_2
sono cittadini italiani;
- dispone la trasmissione della presente sentenza al , e per esso Controparte_3 all'Ufficiale dello Stato Civile competente, affinché proceda alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello Stato Civile, della cittadinanza delle persone suindicate, provvedendo altresì alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
- compensa integralmente le spese tra le parti.
Manda alla cancelleria per quanto di competenza.
Cagliari, 22/10/2025
Il Giudice
(Nicole Cefis)
6 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Il Sig. ai ha rinunciato alla cittadinanza italiana, in favore di quella peruviana. Infatti, lo stesso non risulta Per_1 registrato presso la Sovrintendenza Nazionale di Immigrazioni, nel quale sono iscritti tutti i cittadini peruviani, come da certificato del 7.2.2022 (all. 3).
2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CAGLIARI
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI
IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE INTERNAZIONALE
E
LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA
Il Tribunale, in funzione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Nicole Cefis, nella causa iscritta al n. 4115 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno 2023, promossa da:
nato in [...] in data [...], C.F. Controparte_1 C.F._1
e , nato in [...] in data [...], C.F. Controparte_2
, elettivamente domiciliati presso l'indirizzo digitale dell'Avv. Eduardo C.F._2
DROMI, del Foro di Roma, che li rappresenta e difende giusta procura in atti, PEC:
Email_1
ricorrenti
nei confronti di
, in persona del Ministro pro-tempore, rappresentato e difeso per Controparte_3 legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Cagliari, presso la quale è elettivamente domiciliato in Cagliari, alla via Nuoro n. 50 resistente
e
in sede Controparte_4
INTERVENIENTE EX LEGE
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Con ricorso ritualmente notificato, i ricorrenti hanno convenuto in giudizio il Controparte_3
chiedendo che venisse loro riconosciuta e dichiarata la cittadinanza italiana iure sanguinis, per essere
1 discendenti di (o , cittadino italiano Persona_1 Persona_2
emigrato in Perù, il quale non ha mai rinunciato alla cittadinanza italiana.
In virtù di quanto dichiarato dai ricorrenti e della documentazione allegata al ricorso risulta così ricostruita la linea di discendenza:
- in data 3.9.1879, da genitori italiani, nasceva in Italia, nel Comune di Simaxis (allora provincia di
Cagliari, ora provincia di Oristano), cittadino italiano 1; Persona_1
- in data 25.8.1920, ( contraeva Persona_1 Persona_2
matrimonio con e dalla loro unione nasceva a Lima (Perù), in data 11.3.1917, Persona_3
Persona_4
- in data 18.5.1936, ( contraeva matrimonio Persona_4 Persona_5
con , cittadino peruviano, e dalla loro unione nasceva a Lima (Perù), in data Persona_6
10.10.1936, ; Persona_7
- in data 2.12.1972, contraeva matrimonio con Persona_7 Persona_8
e dalla loro unione nasceva a Lima (Perù), in data 22.9.1976, ,
[...] Controparte_1
odierno ricorrente;
- dall'unione tra e , nasceva a Lima (Perù), in Controparte_1 Persona_9
data 5.7.2002, , altro odierno ricorrente. Controparte_2
Sulla richiesta di riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis gli istanti hanno dedotto quanto segue.
“Preliminarmente si evidenzia che gli odierni ricorrenti chiedono la concessione della cittadinanza alla quale avrebbero diritto iure sanguinis, per essere discendenti di un cittadino italiano per nascita ex art. 1, lett a), legge n. 91/92.
Nel caso di specie, l'autorità competente in ordine all'accertamento della sussistenza dei requisiti per il riconoscimento della cittadinanza italiana è il . Controparte_3
Gli odierni ricorrenti non possono conseguire la cittadinanza italiana iure sanguinis per via consolare a causa della vigenza della L.555/1912, che stabiliva l'automatica perdita della cittadinanza italiana per la donna italiana che contraeva matrimonio con cittadino straniero acquistando la nazionalità estera (art. 10, comma 3).
La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 87 del 1975, dichiarando la illegittimità costituzionale della L. n. 555 del 1912, art. 10, comma 3, “nella parte in cui prevede la perdita della cittadinanza
(OMISSIS) indipendentemente dalla volontà della donna”, ha ritenuto tale disciplina discriminatoria dell'uguaglianza tra uomo e donna e violativa non solo dell'art. 3 Cost., ma anche del principio di uguaglianza dei coniugi e dell'unità familiare di cui all'art. 29 Cost., potendo indurre la donna, per non perdere il proprio stato di cittadina, “a non compiere l'atto giuridico del matrimonio o a sciogliere questo una volta compiuto” (così testualmente la citata sentenza n. 87 del 1975), prevedendo la stessa norma, sul punto non dichiarata illegittima, il riacquisto della cittadinanza per il successivo scioglimento del vincolo coniugale, la cui permanenza era il presupposto giuridico del perdurare della perdita dello stato di cittadina, anche nel precedente regime.
Sempre la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 30 del 1983, ha dichiarato l'illegittimità dell'art.1 n.1 della L.555/1912 nella parte in cui non prevede che sia cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina italiana.
La norma, infatti, con il prevedere l'acquisto originario, da parte del figlio, soltanto della cittadinanza del padre, ledeva da più punti di vista la posizione giuridica della madre nei suoi rapporti con lo Stato
e con la famiglia.
In particolare, la Corte ha esposto che non può contestarsi l'interesse, giuridicamente rilevante, di entrambi i genitori a che i loro figli siano cittadini, e cioè membri di quella stessa comunità statale di cui essi fanno parte e che possano godere della tutela collegata a tale appartenenza.
Del pari, la disciplina di cui all'art. 1 della suddetta legge lede la posizione della madre nella famiglia, se si considera la parità nei doveri e nella responsabilità verso i figli ormai affermata negli ordinamenti giuridici del nostro tempo.
Sulla base delle pronunce suddette, sostanzialmente recepite dalla nuova legge sulla cittadinanza, è stato stabilito il diritto della moglie a mantenere la cittadinanza italiana anche in caso di matrimonio con cittadino straniero, e il diritto del figlio di acquisire la cittadinanza della madre.
La suddetta normativa ha impedito che la Sig.ra potesse trasmettere la Persona_4
cittadinanza italiana ai propri discendenti.
È altresì noto che tale legge è stata costantemente disapplicata con effetto retroattivo solo dalla data di entrata in vigore della Costituzione, comportando l'esclusione del riconoscimento della cittadinanza italiana ai figli di madre cittadina italiana nati prima del 1.1.1948.
Tali pronunce sono applicabili anche nel caso di specie, nel quale i fatti riguardanti la perdita di cittadinanza italiana della ascendente per coniugio con straniero e la conseguente impossibilità di trasmetterla ai figli, sono avvenuti prima del 1948, anno di entrata in vigore della Costituzione, come confermato anche dalla pronuncia della Corte di Cassazione a Sezioni Unite n. 4466/2009.
Infatti, la Corte di Cassazione, con pronunce a Sezioni Unite n. 4466 e 4467 del 2009, ha riconosciuto che anche per le situazioni preesistenti all'entrata in vigore della Costituzione deve ritenersi che il diritto di cittadinanza sia uno status permanente e imprescrittibile, giustiziabile in ogni
3 tempo se la sua illegittima privazione perdurasse anche dopo l'entrata in vigore della Costituzione a causa di una norma discriminatoria dichiarata incostituzionale.
La Suprema Corte ha affermato che lo status di cittadino costituisce una qualità essenziale della persona, con i caratteri dell'assolutezza, originarietà, indisponibilità e imprescrittibilità, che lo rendono giustiziabile in ogni tempo e di regola non definibile come esaurito o chiuso, se non quando risulti denegato o riconosciuto da una sentenza passata in giudicato e ha, dunque, affermato che per effetto delle sentenze della Corte costituzionale n. 87 del 1975 e 30 del 1983, la cittadinanza italiana deve essere riconosciuta in sede giudiziaria alla donna che l'abbia perduta ex art. 10 della legge
n. 555 del 1912 (ma deve ritenersi anche per effetto della legge precedente), per aver contratto matrimonio con cittadino straniero anteriormente al 1° gennaio 1948, in quanto l'illegittima privazione dovuta alla norma dichiarata incostituzionale non si esaurisce con la perdita non volontaria dovuta al sorgere del vincolo coniugale, ma continua a produrre effetti anche dopo l'entrata in vigore della Costituzione, in violazione del principio fondamentale della parità tra i sessi e dell'uguaglianza giuridica e morale tra i coniugi, contenuti negli artt. 3 e 29 Cost.
Ne consegue che la limitazione temporale dell'efficacia della dichiarazione d'incostituzionalità al 1° gennaio del 1948 non impedisce il riconoscimento dello “status” di cittadino, che ha natura permanente e imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo, salva l'estinzione per effetto della rinuncia del richiedente.
In applicazione del principio, “riacquista la cittadinanza italiana dal 1° gennaio 1948 anche il figlio di donna nella situazione descritta, nato prima di tale data e nel vigore della legge n. 555 del 1912, e tale diritto si trasmette ai suoi figli, determinando il rapporto di filiazione, dopo l'entrata in vigore della Costituzione, la trasmissione dello “status” di cittadino, che gli sarebbe spettato di diritto in assenza della legge discriminatoria”.”.
I ricorrenti hanno quindi concluso per l'esistenza di una catena di discendenza diretta ininterrotta dalla quale era dato inferire la trasmissione della cittadinanza italiana iure sanguinis.
Con memoria di costituzione depositata in data 02.10.2023 si è costituito in giudizio il , CP_3
rilevando che la controparte deve provare gli elementi costitutivi della domanda, e chiedendo la compensazione delle spese.
In particolare, il ha richiamato i principi espressi dalla Suprema Corte con la sentenza n. CP_3
4466/2009, secondo cui alle donne che, in vigenza dell'art. 10 della legge 555/1912, avevano perso la cittadinanza italiana per effetto del matrimonio con cittadini stranieri (contratto anche antecedentemente all'entrata in vigore della Costituzione), può essere riconosciuto dall'Autorità giudiziaria il possesso della cittadinanza italiana a decorrere dal 1° gennaio 1948. Conseguentemente, il ha rilevato la propria impossibilità a far luogo alla diretta applicazione di tali principi in CP_3
4 materia di trasmissione in linea femminile della cittadinanza iure sanguinis, in assenza di un intervento del legislatore, essendo legata alla lettera di una disposizione ancora vigente.
***
Preliminarmente si rileva che con il D.L. n. 36 del 28.03.2025, convertito con modificazioni dalla L.
n. 74 del 23.05.2025, recante: «Disposizioni urgenti in materia di cittadinanza», sono state introdotte delle modifiche alla disciplina della cittadinanza contenuta nella L. n. 91 del 5.02.1992. L'art. 1, comma 1, lett. b) del citato Decreto Legge dispone che la nuova disciplina si applica alle domande di accertamento della cittadinanza presentate a far data dal 28.03.2025, mentre alle domande precedenti continuerà ad applicarsi la disciplina previgente contenuta nella L. n. 91 del 5.02.1992.
Nel presente giudizio, la domanda giudiziale è stata presentata in data 07.06.2023, pertanto si applica la disciplina contenuta nella L. n. 91 del 5.02.1992, nella versione precedente alla riforma.
Ciò premesso, nel merito, giova in primo luogo ricordare il principio espresso in materia di cittadinanza italiana per iure sanguinis dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, secondo cui
“nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del
1912, e dell'attuale l. n. 91 del 1992 la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario iure sanguinis, e lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano;
a chi richieda il riconoscimento della cittadinanza spetta di
provare solo il fatto acquisitivo e la linea di trasmissione, mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'eventuale fattispecie interruttiva.” (Cass. Civ. SS. U. sentenza n. 25317 del 24/08/2022).
Ciò premesso, si osserva innanzitutto che la catena di discendenza, così come ricostruita dai ricorrenti, ha trovato riscontro nella documentazione in atti.
Emerge quindi che cittadina italiana iure sanguinis perché figlia del Persona_4
cittadino italiano (o , abbia trasmesso Persona_1 Persona_2
la cittadinanza italiana, mai perduta, al proprio figlio , nato nel 1936, e che Persona_7 costui l'abbia a sua volta trasmessa ai propri discendenti senza soluzione di continuità secondo la catena sopra ricostruita, giacché è noto che la Corte Costituzionale, con pronuncia del 16.4.1975 n.
87, ha dichiarato incostituzionale l'art. 10 comma 3 della L. 555/1912 nella parte in cui prevedeva la perdita della cittadinanza italiana (per matrimonio con cittadino straniero) in modo automatico indipendente dalla volontà della donna, e che, anche con riferimento alle nascite anteriori al 1.1.1948, deve riconoscersi efficacia retroattiva alla pronuncia (questa volta Corte Cost. n. 30/1983) di illegittimità costituzionale dell'art. 1, n. 1, della L. 13.6.1912 n. 555 nella parte in cui non prevedeva che “sia cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina”, dato l'intervento della Corte di
5 Cassazione a Sezioni Unite del 2009 (Cass. SS.UU. n. 4466 del 25.2.2009).
La domanda dei ricorrenti deve pertanto essere accolta.
Si ritiene equo, in ragione della complessità delle questioni trattate, la cui soluzione è di derivazione giurisprudenziale, compensare integralmente le spese processuali tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cagliari, Sezione Specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea, in composizione monocratica, nella persona del giudice dott.ssa Nicole Cefis:
- accoglie la domanda e per l'effetto dichiara che e Controparte_1
, in epigrafe compiutamente generalizzati, Controparte_2 Controparte_2
sono cittadini italiani;
- dispone la trasmissione della presente sentenza al , e per esso Controparte_3 all'Ufficiale dello Stato Civile competente, affinché proceda alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello Stato Civile, della cittadinanza delle persone suindicate, provvedendo altresì alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
- compensa integralmente le spese tra le parti.
Manda alla cancelleria per quanto di competenza.
Cagliari, 22/10/2025
Il Giudice
(Nicole Cefis)
6 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Il Sig. ai ha rinunciato alla cittadinanza italiana, in favore di quella peruviana. Infatti, lo stesso non risulta Per_1 registrato presso la Sovrintendenza Nazionale di Immigrazioni, nel quale sono iscritti tutti i cittadini peruviani, come da certificato del 7.2.2022 (all. 3).
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