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Sentenza 26 marzo 2025
Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 26/03/2025, n. 379 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 379 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANZARO
SEZIONE LAVORO
Il giudice del lavoro del Tribunale di Catanzaro, dott. Benedetto Michele Leuzzi, ha pronunciato ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2153/2023 R.G.
tra rapp.ta e difesa dall'avv. Costantino De Vece Parte_1
opponente ed
Controparte_1 in persona del legale rappresentante pro tempore, rapp.to
[...]
e difeso, anche disgiuntamente, dagli avv.ti Roberto Pessi e Francesco Giammaria
opposto
e
, in persona del legale rappresentante Controparte_2 pro tempore, rapp.ta e difesa dall' avv. Nicola Iacopino
opposto
Oggetto: pagamento contributi previdenziali
FATTO E DIRITTO
In premessa, si rappresenta che la presente decisione viene assunta a seguito della scadenza del termine per lo scambio di note ex art. 127 ter c.p.c., prevista per il giorno 26.03.2025.
Con ricorso depositato il 22.09.2023, la parte ricorrente indicata in epigrafe proponeva opposizione avverso la cartella di pagamento n. 03020230004953714000, notificata a mezzo pec da , con la quale le veniva intimavo il pagamento di € Controparte_2
12.387,16 a titolo di mancato pagamento di contributi previdenziali dovuti alla
[...]
a favore dei Dottori per le annualità Controparte_1 CP_1 dal 2014 al 2020.
A sostegno della domanda, deduceva l'illegittimità della pretesa creditoria per mancata comunicazione dell'avviso ad adempiere, la duplicazione delle poste debitorie che assume di
1 avere già saldato, la decadenza per decorrenza dei termini di iscrizione a ruolo, ed estinzione del credito per intervenuta prescrizione quinquennale.
Instaurato il contraddittorio, si costituivano in giudizio le resistenti eccependo l'inammissibilità e l'infondatezza del ricorso e chiedendo il rigetto della domanda.
Lette le note scritte sostitutive di udienza ai sensi dell'art. 127-ter, la causa, istruita documentalmente, è decisa con la presente sentenza.
* * *
Ritiene il giudicante che l'eccezione di inammissibilità del ricorso sia fondata.
In tema di iscrizione a ruolo dei crediti degli enti previdenziali, l'art. 24, comma 5, d.lgs.
n.46/1999, prevede: “contro l'iscrizione a ruolo il contribuente può proporre opposizione al giudice del lavoro entro il termine di quaranta giorni dalla notifica della cartella di pagamento”.
Il termine è perentorio e la relativa violazione importa decadenza dalla possibilità di discutere della pretesa, peraltro rilevabile d'ufficio.
In particolare, secondo quanto osservato in giurisprudenza, “In tema di iscrizione a ruolo dei crediti previdenziali, il termine previsto dall'art. 24, quinto comma, del d.lgs. n. 46 del 1999 per proporre opposizione nel merito, onde accertare la fondatezza della pretesa dell'ente, deve ritenersi perentorio, pur in assenza di un'espressa indicazione in tal senso, perché diretto a rendere incontrovertibile il credito contributivo dell'ente previdenziale in caso di omessa tempestiva impugnazione ed a consentire una rapida riscossione del credito iscritto a ruolo. Tale disciplina non fa sorgere dubbi di legittimità costituzionale per contrasto con l'art.
24 Cost., poiché rientra nelle facoltà discrezionali del legislatore la previsione dei termini di esercizio del diritto di impugnazione (v. Corte costituzionale, ord. n. 111 del 2007), né per contrasto con gli artt. 76 e 77, primo comma, Cost., rientrando nell'ambito della delega, avente ad oggetto il riordino della disciplina della riscossione mediante ruolo, la previsione di un sistema di impugnazione del ruolo stesso. Ne consegue che, trattandosi di decadenza di natura pubblicistica, attinente alla proponibilità stessa della domanda, il suo avverarsi, rilevabile
d'ufficio, preclude l'esame del merito della pretesa creditoria quale sia la natura delle contestazioni mosse dal debitore. (Principio affermato ai sensi dell'art. 360 bis, primo comma, cod. proc. civ.) (cfr. Cass., sez.
6-L.,
n. 8931/2011).
Nel caso di specie, è incontestato tra le parti, oltre ad essere documentalmente provato, che la cartella di pagamento opposta è stata notificata da alla Controparte_2 parte opponente in data 24.07.2023.
Orbene, al momento del deposito del ricorso in opposizione (22.09.2023) il termine di 40 giorni dalla notifica della predetta cartella era inutilmente decorso.
Per le ragioni che precedono, assorbita ogni diversa questione, l'opposizione proposta deve essere dichiarata inammissibile.
2 Le spese processuali possono essere compensate tra le parti in considerazione della qualità delle parti e della decisione della controversia sulla scorta della questione preliminare esaminata.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sul ricorso, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione, così decide:
- dichiara inammissibile l'opposizione;
- compensa le spese di lite tra le parti.
Catanzaro, 26.03.2025
Il Giudice del Lavoro
Benedetto Michele Leuzzi
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANZARO
SEZIONE LAVORO
Il giudice del lavoro del Tribunale di Catanzaro, dott. Benedetto Michele Leuzzi, ha pronunciato ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2153/2023 R.G.
tra rapp.ta e difesa dall'avv. Costantino De Vece Parte_1
opponente ed
Controparte_1 in persona del legale rappresentante pro tempore, rapp.to
[...]
e difeso, anche disgiuntamente, dagli avv.ti Roberto Pessi e Francesco Giammaria
opposto
e
, in persona del legale rappresentante Controparte_2 pro tempore, rapp.ta e difesa dall' avv. Nicola Iacopino
opposto
Oggetto: pagamento contributi previdenziali
FATTO E DIRITTO
In premessa, si rappresenta che la presente decisione viene assunta a seguito della scadenza del termine per lo scambio di note ex art. 127 ter c.p.c., prevista per il giorno 26.03.2025.
Con ricorso depositato il 22.09.2023, la parte ricorrente indicata in epigrafe proponeva opposizione avverso la cartella di pagamento n. 03020230004953714000, notificata a mezzo pec da , con la quale le veniva intimavo il pagamento di € Controparte_2
12.387,16 a titolo di mancato pagamento di contributi previdenziali dovuti alla
[...]
a favore dei Dottori per le annualità Controparte_1 CP_1 dal 2014 al 2020.
A sostegno della domanda, deduceva l'illegittimità della pretesa creditoria per mancata comunicazione dell'avviso ad adempiere, la duplicazione delle poste debitorie che assume di
1 avere già saldato, la decadenza per decorrenza dei termini di iscrizione a ruolo, ed estinzione del credito per intervenuta prescrizione quinquennale.
Instaurato il contraddittorio, si costituivano in giudizio le resistenti eccependo l'inammissibilità e l'infondatezza del ricorso e chiedendo il rigetto della domanda.
Lette le note scritte sostitutive di udienza ai sensi dell'art. 127-ter, la causa, istruita documentalmente, è decisa con la presente sentenza.
* * *
Ritiene il giudicante che l'eccezione di inammissibilità del ricorso sia fondata.
In tema di iscrizione a ruolo dei crediti degli enti previdenziali, l'art. 24, comma 5, d.lgs.
n.46/1999, prevede: “contro l'iscrizione a ruolo il contribuente può proporre opposizione al giudice del lavoro entro il termine di quaranta giorni dalla notifica della cartella di pagamento”.
Il termine è perentorio e la relativa violazione importa decadenza dalla possibilità di discutere della pretesa, peraltro rilevabile d'ufficio.
In particolare, secondo quanto osservato in giurisprudenza, “In tema di iscrizione a ruolo dei crediti previdenziali, il termine previsto dall'art. 24, quinto comma, del d.lgs. n. 46 del 1999 per proporre opposizione nel merito, onde accertare la fondatezza della pretesa dell'ente, deve ritenersi perentorio, pur in assenza di un'espressa indicazione in tal senso, perché diretto a rendere incontrovertibile il credito contributivo dell'ente previdenziale in caso di omessa tempestiva impugnazione ed a consentire una rapida riscossione del credito iscritto a ruolo. Tale disciplina non fa sorgere dubbi di legittimità costituzionale per contrasto con l'art.
24 Cost., poiché rientra nelle facoltà discrezionali del legislatore la previsione dei termini di esercizio del diritto di impugnazione (v. Corte costituzionale, ord. n. 111 del 2007), né per contrasto con gli artt. 76 e 77, primo comma, Cost., rientrando nell'ambito della delega, avente ad oggetto il riordino della disciplina della riscossione mediante ruolo, la previsione di un sistema di impugnazione del ruolo stesso. Ne consegue che, trattandosi di decadenza di natura pubblicistica, attinente alla proponibilità stessa della domanda, il suo avverarsi, rilevabile
d'ufficio, preclude l'esame del merito della pretesa creditoria quale sia la natura delle contestazioni mosse dal debitore. (Principio affermato ai sensi dell'art. 360 bis, primo comma, cod. proc. civ.) (cfr. Cass., sez.
6-L.,
n. 8931/2011).
Nel caso di specie, è incontestato tra le parti, oltre ad essere documentalmente provato, che la cartella di pagamento opposta è stata notificata da alla Controparte_2 parte opponente in data 24.07.2023.
Orbene, al momento del deposito del ricorso in opposizione (22.09.2023) il termine di 40 giorni dalla notifica della predetta cartella era inutilmente decorso.
Per le ragioni che precedono, assorbita ogni diversa questione, l'opposizione proposta deve essere dichiarata inammissibile.
2 Le spese processuali possono essere compensate tra le parti in considerazione della qualità delle parti e della decisione della controversia sulla scorta della questione preliminare esaminata.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sul ricorso, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione, così decide:
- dichiara inammissibile l'opposizione;
- compensa le spese di lite tra le parti.
Catanzaro, 26.03.2025
Il Giudice del Lavoro
Benedetto Michele Leuzzi
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