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Sentenza 28 marzo 2025
Sentenza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 28/03/2025, n. 1190 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 1190 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord, in composizione collegiale, in persona dei seguenti magistrati dott.ssa Alessandra Tabarro Presidente dott.ssa Anna Scognamiglio Giudice dott. Fulvio Mastro Giudice rel. ed est. riunito in camera di consiglio, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile n. 2903/2024 R.G. avente ad oggetto: “separazione giudiziale”
TRA
rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Romaniello, presso il cui studio Parte_1
elett.mente domicilia in Giugliano in Campania, alla via Madonna del Pantano n. 72/A
RICORRENTE
E
domiciliato come in atti CP_1
RESISTENTE CONTUMACE
CON L'INTERVENTO DEL P.M.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso, depositato in data 8.4.2024, l'odierna ricorrente, premesso di aver contratto matrimonio in Frattaminore (in data 14.2.2013) con , dalla cui unione nascevano i CP_1
figli (in data 14.2.2011) e (in data 12.1.2017), chiedeva pronunciarsi la Per_1 Persona_2
separazione dal coniuge, alle seguenti condizioni:
- disporre l'affido superesclusivo dei minori e alla madre, con residenza Per_1 Persona_2
privilegiata presso la stessa, atteso il totale disinteresse morale e materiale da parte del padre;
- obbligare il resistente al pagamento di una somma mensile pari ad euro 500,00 a titolo di mantenimento dei figli minori e (euro 250,00 ciascuno) oltre al pagamento Per_1 Persona_2
del 50% delle spese straordinarie;
- con vittoria di spese e compensi di lite.
Il resistente , benché regolarmente citato, restava contumace. CP_1 Solo parte ricorrente compariva, in data 19.6.2024, innanzi al giudice istruttore, il quale, all'esito dell'udienza di prima comparizione delle parti, emetteva i provvedimenti temporanei e urgenti di cui all'ordinanza depositata nella medesima data, qui da intendersi integralmente trascritti.
All'udienza del 26.2.2025 la causa era rimessa in decisione al Collegio.
Il Pubblico Ministero concludeva come in atti.
In via preliminare va dichiarata la contumacia di , regolarmente citato e non CP_1
costituito.
La domanda di separazione è fondata, e pertanto va accolta.
Ed invero, le risultanze di causa hanno ampiamente comprovato l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto, la quale ha reso non più tollerabile la loro convivenza, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione. In particolare, la gravità delle accuse mosse dalla ricorrente, l'indifferenza ad ogni sollecitazione verso una conciliazione, nonché la perdurante cessazione della convivenza, sono tutti elementi che lasciano agevolmente presumere che tra i coniugi sia cessato ogni interesse, con il conseguente venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
Nel presente giudizio parte ricorrente ha rinunciato alla propria domanda di addebito, come da verbale di udienza del 19.6.2024, per cui la separazione va pronunciata ai sensi dell'art. 151 1co
c.c..
In merito ai provvedimenti accessori, va in primo luogo evidenziato che secondo il costante orientamento della Corte di Cassazione, in tema di affidamento dei figli minori, l'affidamento
“condiviso” (comportante l'esercizio della responsabilità genitoriale da parte di entrambi i genitori e una condivisione, appunto, delle decisioni di maggior importanza attinenti alla sfera personale e patrimoniale del minore) si pone non più (come nel precedente sistema) come evenienza residuale, bensì come regola, rispetto alla quale costituisce, invece, eccezione la soluzione dell'affidamento esclusivo. Pertanto, perché possa derogarsi alla regola dell'affidamento condiviso occorre che risulti, nei confronti di uno dei genitori, una sua condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa o comunque tale da rendere quell'affidamento in concreto pregiudizievole per il minore, con la conseguenza che l'esclusione della modalità dell'affidamento condiviso dovrà risultare sorretta da una motivazione non più solo in positivo sull'idoneità del genitore affidatario, ma anche in negativo sull'inidoneità educativa del genitore, che in tal modo si escluda dal pari esercizio della responsabilità genitoriale, e sulla non rispondenza, quindi, all'interesse del figlio dell'adozione, nel caso concreto, del modello legale prioritario di affidamento (Cass. n. 26587/2009; Cass. n.
24526/2010). Si è poi precisato che il criterio fondamentale cui deve attenersi il giudice nel fissare le relative modalità di esercizio dell'affidamento è quello del superiore interesse della prole, atteso il diritto preminente dei figli a una crescita sana ed equilibrata (Cass. 12954/2018; Cass.
21916/2019). Pertanto, la scelta dell'affidamento a uno solo dei genitori, da effettuarsi in base all'interesse prevalente morale e materiale della prole, deve essere sostenuta non solo dalla verifica della idoneità o inidoneità genitoriale di entrambi i genitori, ma anche, e, soprattutto, dalla considerazione delle ricadute che la decisione sull'affidamento avrà, nei tempi brevi e medio lunghi, sulla vita dei figli (Cass. 21425/2022). All'esito di simili verifiche il perseguimento dell'obiettivo di assicurare l'esclusivo interesse morale e materiale della prole può comportare anche l'adozione di provvedimenti contenitivi o restrittivi di diritti individuali di libertà dei genitori
(quale l'affidamento c.d. superesclusivo del figlio a un genitore, all'esito dell'accertamento dell'inidoneità genitoriale dell'altro), senza che occorra operare un bilanciamento fra questi ultimi e l'interesse superiore del minore (Cass. 32876/2022; Cass. 4056/2023; Cass. n. 26517/2024).
Tanto premesso, nel caso di specie, nel presente procedimento è emersa una manifesta inidoneità ovvero carenza dell' nei fondamentali compiti di cura, assistenza morale e materiale dei CP_1
figli minori e , tale da pregiudicare il loro interesse. Per_1 Persona_2
Ed invero, sulla base della documentazione versata in atti e delle dichiarazioni rese dalla ricorrente è emerso che il padre non vede da tempo i figli, si è disinteressato della loro crescita, ha mostrato un atteggiamento di assoluto disinteresse nei loro confronti sia da un punto di vista morale che materiale, tanto è vero che in diversi occasioni ha finito per non rilasciare le autorizzazioni richieste in favore dei minori, ha sempre esercitato in modo del tutto discontinuo il diritto/dovere di visita e non vi è prova che abbia contribuito al loro mantenimento.
Alla luce dei suesposti elementi non può che disporsi l'affido dei minori alla madre, con residenza privilegiata presso la sua abitazione, nella sua forma c.d. “superesclusiva”, nel senso che anche le decisioni di maggior interesse per i minori (relative alla residenza, all'istruzione, all'educazione, alla salute etc.) potranno essere prese unicamente dalla madre.
Ne consegue l'assegnazione alla ricorrente della casa coniugale sita in Frattaminore, alla via Curiel
n. 7/A, meglio identificata in atti, con tutti i mobili che la arredano, la quale continuerà ad abitarla con la prole;
secondo la Corte di Cassazione il criterio di assegnazione della casa familiare, infatti, è costituito esclusivamente dall'interesse dei figli, individuato nel loro diritto a conservare l'habitat domestico, da intendersi come il centro degli affetti, degli interessi e delle consuetudini in cui si esprime e si articola la vita familiare, nel quale hanno vissuto prima del conflitto coniugale che ha dato luogo alla separazione dei genitori (Cass. n.12346/2014; Cass. n. 32231/2018).
Alla luce del quadro come prospettato non si ritengono sussistenti i presupposti per regolamentare il diritto/dovere di visita paterno, salve eventuali successive evoluzioni significative del rapporto tra i minori e il resistente, anche all'esito di un percorso di valutazione/rafforzamento delle capacità genitoriali da intraprendersi a cura dello stesso resistente.
Avuto riguardo agli aspetti economici, comparate le rispettive situazioni economico-reddituali dei coniugi, come emergenti dalla documentazione versata in atti e dalle dichiarazioni della parte ricorrente, e valutati i criteri di cui all'art. 337ter 4co c.c., tenuto conto che parte ricorrente svolge attività lavorativa come operatrice socio-sanitaria e parte resistente come agente di commercio, si ritiene congruo determinare, a carico dell' , e in favore della a conferma CP_1 Pt_1 dell'ordinanza ex art. 473bis.22 c.p.c. l'assegno pari ad euro 500,00 mensili, da rivalutare ogni anno mediante applicazione degli indici Istat, a titolo di mantenimento dei figli minori e Per_1
(euro 250,00 ciascuno), oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie. Persona_2
L'assegno dovrà essere corrisposto entro il giorno cinque di ciascun mese presso il domicilio della ricorrente ovvero mediante versamento sul conto corrente bancario che sarà specificato dalla stessa con lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
Le spese straordinarie vanno regolamentate sulla base delle condizioni di cui al Protocollo approvato d'intesa con il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Napoli Nord in data 25.10.2019, qui da intendersi integralmente trascritte e recepite.
Nulla va stabilito in favore dei coniugi, in assenza di domanda.
Le spese di lite seguono la regola della soccombenza, e pertanto devono essere poste a carico della parte resistente;
le stesse, atteso che parte ricorrente risulta ammessa al patrocinio a spese dello
Stato, liquidate in dispositivo a norma del d.m. 55/2014, e successive modifiche, e alla luce dei criteri di cui all'art. 82 d.p.r. n. 115/2002, devono essere corrisposte in favore dello Stato (art. 133
d.p.r. 115/2002).
A tale ultimo riguardo va, infine, precisato che in tema di patrocinio a spese dello Stato, qualora risulti vittoriosa la parte ammessa al detto patrocinio, il giudice civile, diversamente da quello penale, non è tenuto a quantificare in misura uguale le somme dovute dal soccombente allo Stato ex art. 133 del d.P.R. n. 115 del 2002 e quelle dovute dallo Stato al difensore del non abbiente, ai sensi degli artt. 82 e 130 del medesimo d.P.R., alla luce delle peculiarità che caratterizzano il sistema processualpenalistico di patrocinio a spese dello Stato e del fatto che, in caso contrario, si verificherebbe una disapplicazione dell'art. 130. In tal modo, si evita che la parte soccombente verso quella non abbiente sia avvantaggiata rispetto agli altri soccombenti e si consente allo Stato, tramite l'eventuale incasso di somme maggiori rispetto a quelle liquidate al singolo difensore, di compensare le situazioni di mancato recupero di quanto corrisposto e di contribuire al funzionamento del sistema nella sua globalità (Cass. n. 22017/2018).
P.Q.M.
il Tribunale di Napoli Nord, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
- dichiara la contumacia di;
CP_1
- pronuncia, ai sensi dell'art. 151 1° comma c.c., la separazione personale tra i coniugi Parte_1
(nata in [...], il [...]) ed (nato in [...], l'[...]);
[...] CP_1
- dispone l'affido superesclusivo dei minori e alla madre, nei termini di cui Per_1 Persona_2
in parte motiva, con residenza privilegiata presso la stessa;
- assegna alla la casa coniugale sita in Frattaminore, alla via Curiel n. 7/A, meglio Pt_1
identificata in atti, con tutti i mobili che la arredano;
- nulla sul diritto/dovere di visita paterno;
- obbliga l' a corrispondere, in favore della l'assegno mensile pari ad euro CP_1 Pt_1
500,00 a titolo di mantenimento dei minori e (euro 250,00 ciascuno), oltre Per_1 Persona_2
al pagamento del 50% delle spese straordinarie, nei termini di cui in parte motiva;
- ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Frattaminore (atto n. 1, P II., S. A, anno 2013), per gli adempimenti di legge;
- condanna al pagamento, in favore dello Stato, delle spese di lite del presente CP_1
giudizio che si liquidano in euro 146,57 per esborsi ed euro 3.195,50 per compensi, oltre rimborso forfettario spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge.
Così deciso, in camera di consiglio.
Aversa, 18.3.2025.
Il giudice estensore
Il Presidente dott. Fulvio Mastro dott.ssa Alessandra Tabarro
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord, in composizione collegiale, in persona dei seguenti magistrati dott.ssa Alessandra Tabarro Presidente dott.ssa Anna Scognamiglio Giudice dott. Fulvio Mastro Giudice rel. ed est. riunito in camera di consiglio, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile n. 2903/2024 R.G. avente ad oggetto: “separazione giudiziale”
TRA
rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Romaniello, presso il cui studio Parte_1
elett.mente domicilia in Giugliano in Campania, alla via Madonna del Pantano n. 72/A
RICORRENTE
E
domiciliato come in atti CP_1
RESISTENTE CONTUMACE
CON L'INTERVENTO DEL P.M.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso, depositato in data 8.4.2024, l'odierna ricorrente, premesso di aver contratto matrimonio in Frattaminore (in data 14.2.2013) con , dalla cui unione nascevano i CP_1
figli (in data 14.2.2011) e (in data 12.1.2017), chiedeva pronunciarsi la Per_1 Persona_2
separazione dal coniuge, alle seguenti condizioni:
- disporre l'affido superesclusivo dei minori e alla madre, con residenza Per_1 Persona_2
privilegiata presso la stessa, atteso il totale disinteresse morale e materiale da parte del padre;
- obbligare il resistente al pagamento di una somma mensile pari ad euro 500,00 a titolo di mantenimento dei figli minori e (euro 250,00 ciascuno) oltre al pagamento Per_1 Persona_2
del 50% delle spese straordinarie;
- con vittoria di spese e compensi di lite.
Il resistente , benché regolarmente citato, restava contumace. CP_1 Solo parte ricorrente compariva, in data 19.6.2024, innanzi al giudice istruttore, il quale, all'esito dell'udienza di prima comparizione delle parti, emetteva i provvedimenti temporanei e urgenti di cui all'ordinanza depositata nella medesima data, qui da intendersi integralmente trascritti.
All'udienza del 26.2.2025 la causa era rimessa in decisione al Collegio.
Il Pubblico Ministero concludeva come in atti.
In via preliminare va dichiarata la contumacia di , regolarmente citato e non CP_1
costituito.
La domanda di separazione è fondata, e pertanto va accolta.
Ed invero, le risultanze di causa hanno ampiamente comprovato l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto, la quale ha reso non più tollerabile la loro convivenza, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione. In particolare, la gravità delle accuse mosse dalla ricorrente, l'indifferenza ad ogni sollecitazione verso una conciliazione, nonché la perdurante cessazione della convivenza, sono tutti elementi che lasciano agevolmente presumere che tra i coniugi sia cessato ogni interesse, con il conseguente venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
Nel presente giudizio parte ricorrente ha rinunciato alla propria domanda di addebito, come da verbale di udienza del 19.6.2024, per cui la separazione va pronunciata ai sensi dell'art. 151 1co
c.c..
In merito ai provvedimenti accessori, va in primo luogo evidenziato che secondo il costante orientamento della Corte di Cassazione, in tema di affidamento dei figli minori, l'affidamento
“condiviso” (comportante l'esercizio della responsabilità genitoriale da parte di entrambi i genitori e una condivisione, appunto, delle decisioni di maggior importanza attinenti alla sfera personale e patrimoniale del minore) si pone non più (come nel precedente sistema) come evenienza residuale, bensì come regola, rispetto alla quale costituisce, invece, eccezione la soluzione dell'affidamento esclusivo. Pertanto, perché possa derogarsi alla regola dell'affidamento condiviso occorre che risulti, nei confronti di uno dei genitori, una sua condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa o comunque tale da rendere quell'affidamento in concreto pregiudizievole per il minore, con la conseguenza che l'esclusione della modalità dell'affidamento condiviso dovrà risultare sorretta da una motivazione non più solo in positivo sull'idoneità del genitore affidatario, ma anche in negativo sull'inidoneità educativa del genitore, che in tal modo si escluda dal pari esercizio della responsabilità genitoriale, e sulla non rispondenza, quindi, all'interesse del figlio dell'adozione, nel caso concreto, del modello legale prioritario di affidamento (Cass. n. 26587/2009; Cass. n.
24526/2010). Si è poi precisato che il criterio fondamentale cui deve attenersi il giudice nel fissare le relative modalità di esercizio dell'affidamento è quello del superiore interesse della prole, atteso il diritto preminente dei figli a una crescita sana ed equilibrata (Cass. 12954/2018; Cass.
21916/2019). Pertanto, la scelta dell'affidamento a uno solo dei genitori, da effettuarsi in base all'interesse prevalente morale e materiale della prole, deve essere sostenuta non solo dalla verifica della idoneità o inidoneità genitoriale di entrambi i genitori, ma anche, e, soprattutto, dalla considerazione delle ricadute che la decisione sull'affidamento avrà, nei tempi brevi e medio lunghi, sulla vita dei figli (Cass. 21425/2022). All'esito di simili verifiche il perseguimento dell'obiettivo di assicurare l'esclusivo interesse morale e materiale della prole può comportare anche l'adozione di provvedimenti contenitivi o restrittivi di diritti individuali di libertà dei genitori
(quale l'affidamento c.d. superesclusivo del figlio a un genitore, all'esito dell'accertamento dell'inidoneità genitoriale dell'altro), senza che occorra operare un bilanciamento fra questi ultimi e l'interesse superiore del minore (Cass. 32876/2022; Cass. 4056/2023; Cass. n. 26517/2024).
Tanto premesso, nel caso di specie, nel presente procedimento è emersa una manifesta inidoneità ovvero carenza dell' nei fondamentali compiti di cura, assistenza morale e materiale dei CP_1
figli minori e , tale da pregiudicare il loro interesse. Per_1 Persona_2
Ed invero, sulla base della documentazione versata in atti e delle dichiarazioni rese dalla ricorrente è emerso che il padre non vede da tempo i figli, si è disinteressato della loro crescita, ha mostrato un atteggiamento di assoluto disinteresse nei loro confronti sia da un punto di vista morale che materiale, tanto è vero che in diversi occasioni ha finito per non rilasciare le autorizzazioni richieste in favore dei minori, ha sempre esercitato in modo del tutto discontinuo il diritto/dovere di visita e non vi è prova che abbia contribuito al loro mantenimento.
Alla luce dei suesposti elementi non può che disporsi l'affido dei minori alla madre, con residenza privilegiata presso la sua abitazione, nella sua forma c.d. “superesclusiva”, nel senso che anche le decisioni di maggior interesse per i minori (relative alla residenza, all'istruzione, all'educazione, alla salute etc.) potranno essere prese unicamente dalla madre.
Ne consegue l'assegnazione alla ricorrente della casa coniugale sita in Frattaminore, alla via Curiel
n. 7/A, meglio identificata in atti, con tutti i mobili che la arredano, la quale continuerà ad abitarla con la prole;
secondo la Corte di Cassazione il criterio di assegnazione della casa familiare, infatti, è costituito esclusivamente dall'interesse dei figli, individuato nel loro diritto a conservare l'habitat domestico, da intendersi come il centro degli affetti, degli interessi e delle consuetudini in cui si esprime e si articola la vita familiare, nel quale hanno vissuto prima del conflitto coniugale che ha dato luogo alla separazione dei genitori (Cass. n.12346/2014; Cass. n. 32231/2018).
Alla luce del quadro come prospettato non si ritengono sussistenti i presupposti per regolamentare il diritto/dovere di visita paterno, salve eventuali successive evoluzioni significative del rapporto tra i minori e il resistente, anche all'esito di un percorso di valutazione/rafforzamento delle capacità genitoriali da intraprendersi a cura dello stesso resistente.
Avuto riguardo agli aspetti economici, comparate le rispettive situazioni economico-reddituali dei coniugi, come emergenti dalla documentazione versata in atti e dalle dichiarazioni della parte ricorrente, e valutati i criteri di cui all'art. 337ter 4co c.c., tenuto conto che parte ricorrente svolge attività lavorativa come operatrice socio-sanitaria e parte resistente come agente di commercio, si ritiene congruo determinare, a carico dell' , e in favore della a conferma CP_1 Pt_1 dell'ordinanza ex art. 473bis.22 c.p.c. l'assegno pari ad euro 500,00 mensili, da rivalutare ogni anno mediante applicazione degli indici Istat, a titolo di mantenimento dei figli minori e Per_1
(euro 250,00 ciascuno), oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie. Persona_2
L'assegno dovrà essere corrisposto entro il giorno cinque di ciascun mese presso il domicilio della ricorrente ovvero mediante versamento sul conto corrente bancario che sarà specificato dalla stessa con lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
Le spese straordinarie vanno regolamentate sulla base delle condizioni di cui al Protocollo approvato d'intesa con il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Napoli Nord in data 25.10.2019, qui da intendersi integralmente trascritte e recepite.
Nulla va stabilito in favore dei coniugi, in assenza di domanda.
Le spese di lite seguono la regola della soccombenza, e pertanto devono essere poste a carico della parte resistente;
le stesse, atteso che parte ricorrente risulta ammessa al patrocinio a spese dello
Stato, liquidate in dispositivo a norma del d.m. 55/2014, e successive modifiche, e alla luce dei criteri di cui all'art. 82 d.p.r. n. 115/2002, devono essere corrisposte in favore dello Stato (art. 133
d.p.r. 115/2002).
A tale ultimo riguardo va, infine, precisato che in tema di patrocinio a spese dello Stato, qualora risulti vittoriosa la parte ammessa al detto patrocinio, il giudice civile, diversamente da quello penale, non è tenuto a quantificare in misura uguale le somme dovute dal soccombente allo Stato ex art. 133 del d.P.R. n. 115 del 2002 e quelle dovute dallo Stato al difensore del non abbiente, ai sensi degli artt. 82 e 130 del medesimo d.P.R., alla luce delle peculiarità che caratterizzano il sistema processualpenalistico di patrocinio a spese dello Stato e del fatto che, in caso contrario, si verificherebbe una disapplicazione dell'art. 130. In tal modo, si evita che la parte soccombente verso quella non abbiente sia avvantaggiata rispetto agli altri soccombenti e si consente allo Stato, tramite l'eventuale incasso di somme maggiori rispetto a quelle liquidate al singolo difensore, di compensare le situazioni di mancato recupero di quanto corrisposto e di contribuire al funzionamento del sistema nella sua globalità (Cass. n. 22017/2018).
P.Q.M.
il Tribunale di Napoli Nord, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
- dichiara la contumacia di;
CP_1
- pronuncia, ai sensi dell'art. 151 1° comma c.c., la separazione personale tra i coniugi Parte_1
(nata in [...], il [...]) ed (nato in [...], l'[...]);
[...] CP_1
- dispone l'affido superesclusivo dei minori e alla madre, nei termini di cui Per_1 Persona_2
in parte motiva, con residenza privilegiata presso la stessa;
- assegna alla la casa coniugale sita in Frattaminore, alla via Curiel n. 7/A, meglio Pt_1
identificata in atti, con tutti i mobili che la arredano;
- nulla sul diritto/dovere di visita paterno;
- obbliga l' a corrispondere, in favore della l'assegno mensile pari ad euro CP_1 Pt_1
500,00 a titolo di mantenimento dei minori e (euro 250,00 ciascuno), oltre Per_1 Persona_2
al pagamento del 50% delle spese straordinarie, nei termini di cui in parte motiva;
- ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Frattaminore (atto n. 1, P II., S. A, anno 2013), per gli adempimenti di legge;
- condanna al pagamento, in favore dello Stato, delle spese di lite del presente CP_1
giudizio che si liquidano in euro 146,57 per esborsi ed euro 3.195,50 per compensi, oltre rimborso forfettario spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge.
Così deciso, in camera di consiglio.
Aversa, 18.3.2025.
Il giudice estensore
Il Presidente dott. Fulvio Mastro dott.ssa Alessandra Tabarro