Sentenza 20 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Belluno, sentenza 20/01/2025, n. 7 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Belluno |
| Numero : | 7 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2025 |
Testo completo
N.R.G. 454/2024
TRIBUNALE ORDINARIO DI BELLUNO
VERBALE DI UDIENZA A TRATTAZIONE SCRITTA
Il giudice,
oggi 20 gennaio 2025,
DATO ATTO che in data 15 gennaio 2025, si è tenuta udienza con trattazione scritta ai sensi dell'art. 127ter c.p.c., e DATO ATTO che parte appellante ha depositato note scritte,
OSSERVATO che l'art. 127 ter c.p.c. prevede che il giudice provvede entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note;
OSSERVATO che parte appellata non si è costituita, nonostante la ritualità e tempestività della notificazione del ricorso in appello e del pedissequo decreto di fissazione dell'udienza di comparizione;
DICHIARA la contumacia dell'appellato Controparte_1
;
[...]
RILEVATO inoltre che parte appellante ha precisato le conclusioni come da note scritte tempestivamente depositate in vista dell'odierna udienza,
il Giudice pronuncia sentenza che è allegata al verbale dell'odierna udienza, invitando il cancelliere a procedere alla pubblicazione ex art. 133 c.p.c.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI BELLUNO in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Beniamino Margiotta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 454/2024 promossa da:
(c.f. ), con l'avv. Gabriele Bisinella, Parte_1 C.F._1 domiciliato presso il difensore in Belluno, come da procura in atti
– appellante – contro
Controparte_1
– appellato contumace –
Avente ad oggetto: Opposizione ord. ingiunzione ex artt. 22 L. 689/1981 (violazione codice strada). Appello avverso sentenza nr. 283/2023 del Giudice di Pace di Belluno pubblicata il 9 gennaio 2024.
Conclusioni delle parti
Parte appellante ha concluso come da ricorso in appello.
Concisa esposizione delle ragioni della decisione
1.
Il Giudice di Pace di Belluno, con sentenza n. 283/2023 pubblicata il 9 gennaio 2024, rigettava il ricorso presentato dall'odierno appellante avverso i verbali di accertamento di violazione del codice della strada, compensando le spese di lite.
pagina 2 di 5 Secondo il Giudice di Pace, l'opposizione svolta dall'odierno appellante sarebbe infondata perché, secondo la giurisprudenza nettamente prevalente della Cassazione, sarebbe in vigore il principio dell'autonomia delle condotte sanzionabili, cosicché il fatto che il presunto trasgressore abbia svolto opposizione avverso gli accertamenti delle violazioni presupposte non dipanerebbe alcun effetto sull'obbligo di comunicare i dati del trasgressore previsto dall'art. 126bis c.d.s., obbligo che, pertanto, non verrebbe meno in nessun caso.
Avverso la sentenza del Giudice di pace di Belluno interponeva tempestivo appello
[...]
con ricorso depositato in cancelleria in data 9 luglio 2024, affidando Parte_1
l'impugnazione ad un unico motivi di appello e concludendo per la riforma della decisione di primo grado e per l'accoglimento, pertanto, dell'opposizione avverso i verbali di accertamento.
Con decreto reso in data 19 agosto 2024 il Giudice fissava l'udienza di comparizione delle parti al 15 gennaio 2024 ed assegnava termini per notificazione del ricorso e per la costituzione dell'appellato.
Nessuno si costituiva per il appellato, il quale è dichiarato contumace all'odierna CP_1 udienza, ove la causa è decisa con sentenza con motivazione contestuale.
2.
L'appello è fondato per i motivi di cui in appresso.
3.
L'appellante premette di avere interposto, avanti il competente giudice di pace, alcune opposizioni avverso altrettanti verbali di accertamento di violazione delle norme del codice della strada, che tali opposizioni sono state accolte, e che, nonostante l'esito vittorioso di tali procedimenti, il comune appellato avrebbe accertato la violazione dell'art. 126bis c.d.s. in quanto il trasgressore non provvedeva a comunicare i dati del conducente responsabile delle violazioni sottoposte vittoriosamente al vaglio giurisdizionale. L'appellante si duole pertanto della sentenza resa dal Giudice di pace ed oggi sottoposta a gravame in quanto, a suo dire, il destinatario dell'invito a comunicare i dati del conducente non può ritenersi pagina 3 di 5 tenuto a fornire i suddetti dati prima della definizione dei procedimenti giurisdizionali o amministrativi proposti avverso il verbale relativo alla precedente infrazione di riferimento.
Il motivo è fondato in quanto, secondo la giurisprudenza di legittimità, l'art. 126bis c.d.s. deve essere interpretato nel senso che la violazione ex art. 126-bis, 2° c., c. d. s., si può dare soltanto quando siano definiti i procedimenti giurisdizionali o amministrativi avverso il verbale di accertamento dell'infrazione presupposta. In caso di esito dei menzionati procedimenti sfavorevole per il ricorrente, l'organo di polizia è tenuto ad emettere una nuova richiesta, dalla cui comunicazione decorre il termine di sessanta giorni ex art. 126-bis co. 2 c. d. s.; mentre in caso di esito favorevole (con annullamento del verbale di accertamento), viene meno il presupposto della violazione de qua (Cass. Civ. 3022/2024).
Alla luce della normativa richiamata e così interpretata, l'ente accertatore è tenuto ad attendere l'esito delle eventuali opposizioni interposte dal trasgressore avverso gli accertamenti presupposti per provvedere al successivo accertamento della violazione rispetto all'obbligo di comunicare i dati del conducente, provvedendo ad inoltrare una nuova richiesta nel caso l'interessato sia soccombente. Qualora, viceversa, le violazioni presupposte a carico di costui siano ritenute non sussistenti in sede di opposizione, tanto amministrativa quanto giurisdizionale, ovviamente non è dato procedere ad alcun accertamento della violazione dell'art. 126bis c.d.s., essendo venuto meno il presupposto di fatto alla base della commissione dell'illecito.
Tenendo conto che l'odierno appellante ha opposto con successo i verbali presupposti, pertanto, il non poteva Controparte_1 procedere all'accertamento impugnato, che deve essere annullato da questo giudice dell'appello.
La sentenza di primo grado che ha rigettato l'opposizione deve pertanto essere riformata nel senso di cui in dispositivo.
4.
Le spese di questo giudizio di appello seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, tenendo conto del valore accertato (euro 1.554,75) e dell'effettiva trattazione
(fase di studio, introduttiva e decisionale, procedimento deciso in unica udienza).
pagina 4 di 5 La statuizione sulle spese di lite del procedimento di primo grado deve essere confermata.
PQM
Il Tribunale di Belluno in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così decide:
• ACCOGLIE l'appello e, in riforma della sentenza impugnata,
• ACCOGLIE l'opposizione avverso i verbali LB 10/2023, LB 13/2023, LB 15/2023,
LB21/2023 LB 29/2023;
• CONDANNA il a Controparte_1
rimborsare a le spese di questo giudizio di appello, Parte_1 spese che liquida in complessivi euro 174,00 per anticipazioni ed euro 600,00 per compenso di avvocato, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Belluno il giorno 20 gennaio 2025.
Sentenza pronunciata all'esito della discussione ed allegata al verbale di udienza.
Il Giudice, dott. Beniamino Margiotta.
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