Articolo 117 del Codice delle comunicazioni elettroniche
Articolo 91Articolo 118
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16 settembre 2003
Art. 117. Verifiche e controlli 1. Il titolare di autorizzazione generale e' tenuto a consentire le verifiche ed i controlli necessari all'accertamento della regolarita' dello svolgimento della relativa attivita' di comunicazione elettronica.
2. I competenti uffici del Ministero hanno facolta' di effettuare detti controlli e verifiche presso le sedi degli interessati, che sono tenuti a fare accedere i funzionari.
3. L'accertamento delle violazioni delle disposizioni recate dal presente Titolo e' svolto, ferme restando le competenze degli organi di polizia, dagli uffici periferici del Ministero ai quali compete l'applicazione delle previste sanzioni amministrative.
Entrata in vigore il 16 settembre 2003
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