Art. 15.
Il Ministero del tesoro e' autorizzato a concedere all'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni anticipazioni, anche in quote mensili fino all'importo massimo di lire 257.412.678.000 a copertura del disavanzo di gestione dell'Amministrazione stessa per l'anno 1973.
Le anticipazioni di cui sopra saranno corrisposte nelle forme, alle condizioni e con le modalita' che verranno stabilite con apposite convenzioni da approvarsi con decreti del Ministro per il tesoro di concerto con quello delle poste e delle telecomunicazioni.
Il Ministero del tesoro e' autorizzato a concedere all'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni anticipazioni, anche in quote mensili fino all'importo massimo di lire 257.412.678.000 a copertura del disavanzo di gestione dell'Amministrazione stessa per l'anno 1973.
Le anticipazioni di cui sopra saranno corrisposte nelle forme, alle condizioni e con le modalita' che verranno stabilite con apposite convenzioni da approvarsi con decreti del Ministro per il tesoro di concerto con quello delle poste e delle telecomunicazioni.