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Sentenza 21 novembre 2025
Sentenza 21 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Varese, sentenza 21/11/2025, n. 775 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Varese |
| Numero : | 775 |
| Data del deposito : | 21 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 879/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VARESE
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in persona del Giudice dott. Giacomo Puricelli in funzione di giudice unico, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 terdecies c.p.c., la seguente SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 879/2025 R.G. promossa da Parte_1
(c.f. , in persona del Presidente e legale rappresentante pro P.IVA_1 tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Massimo Bellinello, elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore sito in Rovigo, via Mazzini, 3, contro
(c.f. contumace, Controparte_1 C.F._1
La parte costituita ha concluso come risulta dagli atti. Oggetto: accertamento di acquisto ereditario. MOTIVI La Parte_1
(di seguito, ha introdotto
[...] Parte_1 questo processo, nelle forme del rito semplificato di cognizione, nei confronti di chiedendo l'accoglimento delle conclusioni che di Controparte_1 seguito si riportano: “I - Accertarsi e dichiararsi la qualità di erede in capo a
, nato a [...] il [...], C.F. Controparte_1
, residente in VIA ROMA 83 – CASTRONNO (VA) in C.F._1 forza di successione ab intestato in morte di (deceduto in Persona_1 data 03.02.2010) e, per l'effetto, accertarsi e dichiararsi la qualità di comproprietario di , per la quota di 1/3, degli Controparte_1 immobili siti nel Comune di Castronno (VA), in via Ceresio e in via Roma, identificati al Catasto Fabbricati del Comune di Castronno (VA), al Foglio 4, pagina 1 di 10 particella 1845, cat. C/7 (indirizzo Via Ceresio), Foglio 4, particella 5420, subalterno 501, cat. A/7 (indirizzo Via Roma n. 83), Foglio 4, particella 5501, cat. C/6 (indirizzo Via Roma n. 83), Foglio 4, particella 5420, subalterno 503, cat. C/1 (indirizzo Via Roma n. 83). II – Con vittoria di spese e compensi di lite”. La ricorrente ha dato atto di aver ottenuto da questo Tribunale, in proprio favore ed a carico dell'odierno resistente, l'emissione di un decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo (decreto ingiuntivo n. 82/2024 del 15.05.2024). L'ingiunzione di pagamento ha ad oggetto la somma di 107.140,23 euro, gli interessi “come da domanda”, le spese di lite liquidate in 2.500 euro, le spese generali, accessori di legge e “successive occorrende”. Il decreto ingiuntivo è stato notificato nel luglio 2024, assieme ad un atto di precetto, a presso quella che risulta essere la sua residenza CP_1 anagrafica, ovvero a Castronno, via Roma, 83. La notifica si è perfezionata ai sensi dell'art. 140 c.p.c. non è stato CP_1 infatti trovato presso quell'abitazione dall'ufficiale giudiziario il primo luglio 2024. La successiva raccomandata informativa del deposito dell'atto da notificare presso la casa comunale non è stata ritirata nell'ufficio postale dal destinatario. La Cassa di previdenza dei geometri ha in seguito notificato un precetto in rinnovazione a Tale notifica si è perfezionata il 4 novembre 2024: in CP_1 questo caso la raccomandata informativa prevista dall'art. 140 c.p.c. è stata ricevuta, presso il suddetto indirizzo, personalmente dal destinatario nel giorno sopra indicato. La Cassa di previdenza dei geometri ha poi provveduto ad un pignoramento immobiliare a danno di CP_1
La notifica dell'atto di pignoramento a Cervini si è perfezionata, ancora una volta ai sensi dell'art. 140 c.p.c., l'11 gennaio 2025, con consegna ad un
“delegato” del destinatario, sempre a Castronno, in via Roma, 83, della raccomandata informativa del deposito dell'atto da notificare presso la casa comunale. Il pignoramento ha ad oggetto la quota di un terzo della proprietà degli immobili siti in Castronno, via Ceresio e via Roma, 83. Tali immobili sono censiti nel catasto fabbricati di tale comune al foglio 4, part. 5420, sub. 501 e 503, part. 5501 e part. 1845.
pagina 2 di 10 La certificazione notarile prodotta ai sensi dell'art. 567 c.p.c. nel processo esecutivo iniziato con il pignoramento appena indicato consente di comprendere che tali immobili risultano, nei registri immobiliari tenuti presso la conservatoria di Varese e nel corrispondente catasto, di proprietà di
[...]
(c.f. , (c.f. Controparte_1 C.F._1 Parte_2
) e (c.f. ). C.F._2 Parte_3 C.F._3
Il notaio che ha redatto tale documento ha certificato che l'unica trascrizione che ha reperito, con la consultazione dei registri immobiliari, nel ventennio precedente il pignoramento, è quella relativa alla dichiarazione di successione riguardante l'eredità relitta da (c.f. ), Persona_1 C.F._4 deceduto il 3 febbraio 2010. La trascrizione è avvenuta quindi contro il suddetto de cuius e a favore di quelli che risultavano essere i suoi tre figli, sopra indicati. Il notaio ha certificato che la trascrizione in esame è stata eseguita il 28 febbraio 2012 e che il figlio del de cuius è stato indicato, con riferimento alla stessa, come non Il relativo codice CP_1 Controparte_1 fiscale è stato inoltre riportato con la lettera finale Q, invece della P. La certificazione in questione non riporta i dati della precedente trascrizione a favore del de cuius: il notaio si è limitato a scrivere che Persona_1 risultava essere “proprietario oltre ventennio” dei suddetti immobili. La certificazione riporta anche un'iscrizione ipotecaria eseguita contro
[...] il 17 settembre 2015. Controparte_1
Il giudice dell'esecuzione, con provvedimento del 5 marzo 2025, ha preso atto che la certificazione notarile non indicava i dati della trascrizione a favore di che dovrebbe risalire a più di venti anni prima Persona_1 della trascrizione del pignoramento. Ha inoltre evidenziato che la trascrizione della dichiarazione di successione, essendo una formalità imposta a carico dei chiamati all'eredità, non costituisce un atto di accettazione dell'eredità. Il giudice dell'esecuzione ha quindi invitato la creditrice procedente a provvedere agli incombenti necessari per ottenere la trascrizione dell'acquisto ereditario a favore dell'esecutato, eventualmente con l'introduzione di un giudizio destinato ad accertare tale acquisto e con la successiva trascrizione della sentenza di accoglimento della connessa domanda giudiziale. La Cassa di previdenza dei geometri ha quindi introdotto questo processo. La notifica del ricorso e del decreto di fissazione di udienza si è perfezionato ai sensi dell'art. 143 c.p.c. L'ufficiale giudiziario ha infatti attestato nella relata pagina 3 di 10 di notifica predisposta il 10 giugno 2025 che è risultato irreperibile CP_1 presso la suddetta residenza di Castronno, via Roma, 83, essendosi trasferito altrove. L'ufficiale giudiziario ha precisato di aver eseguito le ricerche di rito presso l'anagrafe comunale e di aver assunto informazioni presso il vicinato e di aver constatato che la residenza, il domicilio e la dimora del destinatario della notifica erano sconosciuti. Ha quindi provveduto al deposito dell'atto da notificare presso i competenti uffici del suddetto CP_2
Si deve ora evidenziare che, con riferimento a questo processo, l'interesse ad agire in capo alla geometri sussiste soltanto con Parte_1 riferimento alla necessità di ottenere un provvedimento idoneo alla trascrizione occorrente per far proseguire la descritta procedura esecutiva. Ebbene, l'interesse ad agire deve ritenersi esistente soltanto con riferimento alla domanda diretta a far accertare l'accettazione da parte di CP_1 dell'eredità relitta da nei termini indicati nella
[...] Persona_1 certificazione notarile prodotta. L'interesse ad agire non sussiste invece con riferimento alla domanda diretta a far accertare, con efficacia di giudicato, che ha Controparte_1 acquistato una quota di un terzo dei suddetti immobili. Infatti, quello che conta, nel processo esecutivo, è soltanto che l'esecutato risulti titolare, nei registri immobiliari, del diritto pignorato in base ad una serie continua di trascrizioni risalenti ad almeno un ventennio prima della trascrizione del pignoramento e risultanti dagli atti previsti nell'art. 567 c.p.c., ovvero i certificati rilasciati dal conservatore dei registri immobiliari ai sensi dell'art. 2673 c.c. o una certificazione notarile sostitutiva degli stessi. Questo è sufficiente per la prosecuzione del processo esecutivo. Non occorre quindi che la proprietà dell'immobile pignorato in capo all'esecutato per un acquisto ereditario risulti da una sentenza passata in giudicato. L'art. 2648, terzo comma, c.c. si limita infatti a prevedere che può essere trascritta la sentenza dalla quale risulta che il chiamato ha compiuto uno degli atti che importano accettazione tacita dell'eredità. Tale tipo di sentenza può essere trascritta contro il de cuius e a favore dell'erede con riferimento a tutti gli immobili da considerare compresi nell'eredità, dei quali quindi il de cuius risulti titolare nei registri immobiliari. Non occorre che tali immobili siano menzionati nella sentenza (la relativa menzione sarà ovviamente necessaria nella nota di trascrizione, come previsto dall'art. 2659 c.c.). pagina 4 di 10 È appena il caso di precisare comunque che se la domanda diretta ad accertare l'intervenuto acquisto da parte di della Controparte_1 proprietà di una quota dei suddetti immobili fosse stata ammissibile, la stessa avrebbe dovuto essere respinta nel merito. Infatti, la ricorrente non ha fornito una prova idonea sul punto. La certificazione notarile prodotta non indica il titolo in base al quale Per_1 avrebbe acquistato la proprietà degli immobili de quibus. Inoltre,
[...] come noto, l'accertamento in sede giudiziale del diritto di proprietà di un immobile con efficacia di giudicato in capo ad un determinato soggetto impone che sia data la prova di un acquisto della proprietà a titolo originario da parte di tale soggetto o a favore del suo dante causa (o comunque di un soggetto risultante dalla catena degli acquirenti che emerge dai registri immobiliari). Nessuna prova idonea a questo fine è stata fornita. In ogni caso, come detto, la questione avrebbe scarso rilievo per la procedente, se fosse possibile accogliere la domanda diretta ad accertare che è divenuto erede (evidentemente per la quota di un Controparte_1 terzo, stando a quanto esposto nel ricorso) di per aver Persona_1 accettato l'eredità da quest'ultimo relitta. Deve però essere respinta tale domanda. La ricorrente, infatti, chiede che sia accertato un acquisto ereditario. In particolare, chiede che sia accertato che è divenuto Controparte_1 erede di Persona_1
L'accertamento della fattispecie prospettata dalla ricorrente richiede ovviamente che si consideri dimostrato che si sia aperta la successione ereditaria a seguito della morte di Persona_1
Ebbene, ai sensi dell'art. 452 c.c., la prova della morte di una persona deve essere costituita, di regola, soltanto dall'atto di morte risultante nei registri dello stato civile (ovviamente, la parte processuale tenuta a dimostrare l'evento morte produrrà un estratto, anche soltanto per riassunto, di tale atto,
o un certificato di morte rilasciato dal competente ufficio). Deve inoltre essere precisato che, a rigore, per le cause ereditarie, nelle quali, in assenza di testamento, occorre provare il rapporto di parentela tra il de cuius e chi assume di essere erede legittimo, non potrà essere prodotto soltanto un certificato di morte, dato che dallo stesso non risultano i parenti del defunto: sarà necessario produrre anche un altro atto che dimostri il rapporto di parentela tra il preteso erede e il de cuius ( la Cassazione ha pagina 5 di 10 infatti avuto modo di precisare che “nella successione legittima, il rapporto di parentela con il de cuius, che conferisce la qualità di erede, deve essere provato mediante la produzione degli atti dello stato civile. Tuttavia, nel caso che essi manchino o siano andati distrutti o smarriti ovvero omettano la registrazione di un atto, la prova dei fatti oggetto di registrazione può essere dato con qualsiasi mezzo, ai sensi dell'art. 452 c.c.”: v., ad es., Cass. civ., Sez. II, ord. 14 ottobre 2020, n. 22192). La prova della morte di una persona può essere fornita con mezzi diversi da un estratto dell'atto di morte o da un certificato di morte rilasciato dagli uffici che tengono i registri dello stato civile soltanto “se non si sono tenuti i registri o sono andati distrutti o smarriti o se, per qualunque altra causa, manca in tutto o in parte la registrazione dell'atto”, come previsto proprio dall'art. 452 c.c. La Cassazione, in modo assolutamente costante da più di mezzo secolo, è solita sottolineare, al riguardo, che “perché possa ricorrersi alla prova suppletiva della nascita o della morte, che può essere data con qualunque mezzo, ai sensi dell'art. 452 c.c., nel caso di mancanza, distruzione o smarrimento di registri dello stato civile o di mancanza di registrazione dell'atto per qualsiasi altra causa, è necessario dimostrare anzitutto l'inesistenza della relativa registrazione. A ciò si provvede con apposito certificato da rilasciarsi dall'ufficio dello stato civile che sarebbe stato competente a formare l'atto mancante o, per il caso di nascita o morte verificatasi all'estero, dall'autorità diplomatica o consolare italiana oppure dalla competente autorità locale estera” (principio di diritto espresso da Cass. civ., 6 dicembre 1957, n. 4590, e poi ripreso nelle sentenze della Suprema Corte che si sono occupate della materia negli ultimi sessant'anni). La ricorrente non ha prodotto un estratto dell'atto di morte di Per_1
o un certificato di morte di quest'ultimo.
[...]
La ricorrente non ha neanche prodotto un certificato dal quale risulti che l'atto di morte di non è stato redatto o che non è stato Persona_1 registrato. La ricorrente non ha neppure allegato (e, di conseguenza, non ha provato) la mancanza o la distruzione o lo smarrimento di registri dello stato civile dove doveva risultare la morte di Persona_1
Manca quindi una valida prova della morte di tale soggetto. Deve ora essere compiuto un breve approfondimento per escludere che la conclusione appena raggiunta possa risultare come meramente formalistica, pagina 6 di 10 in presenza di una certificazione notarile dalla quale emerge che la morte di è avvenuta il 3 febbraio 2010 e che è stata trascritta la Persona_1 prevista dichiarazione di successione. È infatti notorio che la pratica amministrativa relativa alla dichiarazione di successione presuppone che quantomeno un certificato di morte sia stato ottenuto. Si può quindi concludere che vi siano elementi che portano a presumere che, salvo disguidi o errori imputabili a soggetti coinvolti in tale pratica amministrativa, vi sia stata la registrazione dell'atto di morte di Per_1
[...]
Il problema è però che l'art. 452 c.c. esclude che la morte di una persona, quando deve essere considerata per far derivare dalla stessa degli effetti giuridici, possa risultare provata soltanto da presunzioni. Deve anche essere considerato che la certificazione notarile ai sensi dell'art. 567 c.p.c. dimostra soltanto che il notaio che l'ha redatta ha consultato i registri immobiliari e che ha appurato che dagli stessi risulta la trascrizione della citata dichiarazione di successione. Deve ragionevolmente escludersi che il notaio abbia visionato direttamente tale dichiarazione di successione e i suoi allegati. Deve anche essere sottolineato che la certificazione notarile ammessa dall'art. 567 c.p.c., secondo autorevole dottrina, non costituisce neppure prova fino a querela di falso con riferimento a quanto il notaio dichiara di aver riscontrato dall'esame dei registri immobiliari e delle visure catastali (la dottrina rileva infatti che i certificati del conservatore che l'atto del notaio è destinato a sostituire costituiscono certo prova di quanto risulta dai registri immobiliari, ma non fino a querela di falso, considerato quanto dispone l'art. 2676 c.c.). Non a caso il falso compiuto dal notaio in queste attività è, per giurisprudenza costante, ritenuto punibile ai sensi dell'art. 480 c.p., non ai sensi dell'art. 479 c.p. È importante sottolineare che la suddetta certificazione notarile non può consentire neppure la base giustificativa per una richiesta d'ufficio di informazioni al comune di nascita di (in tale certificazione Persona_1 risulta che il luogo di nascita è Castronno), ai sensi dell'art. 213 c.p.c., diretta ad ottenere chiarimenti sull'effettiva registrazione dell'atto di morte in relazione al quale non è stato prodotto il previsto estratto dalla ricorrente. È noto infatti che la giurisprudenza della Cassazione è nel senso che “la richiesta alla pubblica amministrazione di fornire le informazioni relative ad pagina 7 di 10 atti e documenti della stessa che sia necessario acquisire al processo, ai sensi dell'art. 213 c.p.c., rientra nella discrezionalità del giudice il quale, non potendosi sostituire all'onere probatorio incombente sulla parte, deve attivare i relativi poteri inquisitori soltanto quando, in relazione a fatti specifici già allegati, sia necessario acquisire informazioni relative ad atti o documenti della pubblica amministrazione che la parte sia impossibilitata a fornire e dei quali solo l'amministrazione sia in possesso proprio in relazione all'attività da essa svolta” (in questi termini, di recente, Cass. civ., Sez. III, ord. 11 ottobre 2024, n. 26547). Nel caso in esame, era onere della ricorrente produrre il necessario estratto dell'atto di morte o un certificato di morte o la certificazione della mancata registrazione dell'atto di morte (quest'ultima necessaria per la conseguente prova con ogni mezzo del decesso di ai sensi dell'art. 452 Persona_1
c.c.). È inoltre opportuno precisare che nessun rilievo può essere dato al contegno di in questa vicenda, diversamente da quanto Controparte_1 sostenuto dal ricorrente. È opportuno ricordare che la mancata contestazione dei fatti allegati dall'attore non può essere considerata dal giudice quando sia riferibile al convenuto non costituito, come imposto dall'art. 115 c.p.c. In questo caso, del resto, la notifica del ricorso e del decreto di fissazione di udienza a Cervini si è perfezionata ai sensi dell'art. 143 c.p.c. ed è quindi probabile che il resistente non sia venuto effettivamente a conoscenza dell'iniziativa della sua creditrice volta ad accertare l'acquisto da parte sua dell'eredità sopra indicata. Si deve inoltre rilevare che, a rigore, la parte attrice non ha prodotto neppure gli estratti degli atti dello stato civile o i certificati idonei a dimostrare il rapporto di parentela che costituisce un altro elemento dell'acquisto ereditario che ha voluto far accertare, documenti che, come visto, sono necessari in casi come questo, seguendo l'insegnamento della Cassazione. Si deve anche sottolineare che, secondo l'attrice, Controparte_1 avrebbe acquistato l'eredità relitta da ai sensi dell'art. 485 Persona_1
c.c., perché sarebbe stato nel possesso di un immobile compreso nell'eredità per più di tre mesi. L'immobile in questione sarebbe quello indicato nella citata certificazione notarile e sito in Castronno, via Roma, 83.
pagina 8 di 10 La prova di tale possesso sarebbe data da certificati di residenza (non storici) e dalle relate di notifica dei precetti e del pignoramento rivolti all'odierno convenuto. Ora, a parte il fatto che non vi è la prova che in Castronno, via Roma, 83, vi sia una sola abitazione (pertanto non è possibile a rigore escludere che il convenuto abbia abitato in un immobile diverso da quello risultante dalla suddetta certificazione notarile), non vi è la prova compiuta che tale ultimo immobile sia stato di proprietà di Persona_1
È vero, infatti, che la prova della proprietà di un immobile in capo al de cuius in un processo destinato all'accertamento di un'accettazione dell'eredità per possesso di un bene ereditario ai sensi dell'art. 485 c.c. può essere meno rigorosa di quanto sarebbe imposto per la prova della proprietà in un processo destinato ad accertare tale diritto con efficacia di giudicato. È però anche vero che, come si è visto, nella certificazione notarile che è stata prodotta, non è neppure indicato il titolo di acquisto del diritto di proprietà in capo al de cuius degli immobili sopra descritti. Proprio per questa ragione il giudice dell'esecuzione, facendo corretto uso delle indicazioni della Cassazione in materia, ha chiesto che fosse data la prova dell'esistenza di tale titolo di acquisto. La Cassazione ha infatti previsto che “in tema di espropriazione forzata immobiliare, è doverosa la richiesta, da parte del giudice dell'esecuzione ai fini della vendita forzata, della certificazione attestante che, in base alle risultanze dei registri immobiliari, il bene pignorato appaia di proprietà del debitore esecutato sulla base di una serie continua di trascrizioni d'idonei atti di acquisto riferibili al periodo che va dalla data di trascrizione del pignoramento fino al primo atto di acquisto precedente al ventennio a decorrere dalla stessa. All'ordinanza di richiesta del primo atto di acquisto ultraventennale effettuata dal giudice dell'esecuzione si applica il regime degli artt. 484, 175, 152 e 154 c.p.c. e alla mancata produzione del suddetto titolo, imputabile al soggetto richiesto, consegue la dichiarazione di chiusura anticipata del processo esecutivo” (Cass. civ., Sez. III, 11 giugno 2019, n. 15597). La prova dell'acquisto della proprietà in capo al de cuius dell'immobile nel quale avrebbe abitato il preteso erede, almeno in base ad un acquisto a titolo derivativo, avrebbe dovuto a fortiori essere fornita in questo processo, nel quale la proprietà in questione doveva essere oggetto di un accertamento incidentale per giungere all'accertamento dell'accettazione ereditaria in base alla fattispecie prevista dall'art. 485 c.c. È appena il caso di rilevare che la pagina 9 di 10 dichiarazione del notaio che ha redatto la suddetta certificazione relativa al fatto che sarebbe stato “proprietario oltre ventennio” dei Persona_1 suddetti immobili, in mancanza di riferimenti ai dati di un titolo di acquisto della proprietà a favore dello stesso costituisce soltanto una Persona_1 valutazione (comunque priva di motivazione idonea a giustificarla) del suddetto pubblico ufficiale, valutazione che non può avere rilievo in questo processo. Considerati l'esito del giudizio e la contumacia del convenuto, non devono essere presi provvedimenti sulle spese di lite, che restano a carico dell'attrice che le ha sostenute.
P.Q.M.
il Tribunale di Varese, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando su tutte le domande formulate, così provvede: dichiara inammissibile per carenza di interesse ad agire la domanda di
[...]
Parte_4 all'accertamento che è proprietario per la quota di un Controparte_1 terzo degli immobili sopra descritti. Respinge la domanda di Parte_1 diretta ad ottenere l'accertamento che
[...] [...] ha acquistato, per la quota di un terzo, l'eredità sopra Controparte_1 descritta. Nulla sulle spese. Varese, 21 novembre 2024
Il Giudice
dott. Giacomo Puricelli
pagina 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VARESE
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in persona del Giudice dott. Giacomo Puricelli in funzione di giudice unico, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 terdecies c.p.c., la seguente SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 879/2025 R.G. promossa da Parte_1
(c.f. , in persona del Presidente e legale rappresentante pro P.IVA_1 tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Massimo Bellinello, elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore sito in Rovigo, via Mazzini, 3, contro
(c.f. contumace, Controparte_1 C.F._1
La parte costituita ha concluso come risulta dagli atti. Oggetto: accertamento di acquisto ereditario. MOTIVI La Parte_1
(di seguito, ha introdotto
[...] Parte_1 questo processo, nelle forme del rito semplificato di cognizione, nei confronti di chiedendo l'accoglimento delle conclusioni che di Controparte_1 seguito si riportano: “I - Accertarsi e dichiararsi la qualità di erede in capo a
, nato a [...] il [...], C.F. Controparte_1
, residente in VIA ROMA 83 – CASTRONNO (VA) in C.F._1 forza di successione ab intestato in morte di (deceduto in Persona_1 data 03.02.2010) e, per l'effetto, accertarsi e dichiararsi la qualità di comproprietario di , per la quota di 1/3, degli Controparte_1 immobili siti nel Comune di Castronno (VA), in via Ceresio e in via Roma, identificati al Catasto Fabbricati del Comune di Castronno (VA), al Foglio 4, pagina 1 di 10 particella 1845, cat. C/7 (indirizzo Via Ceresio), Foglio 4, particella 5420, subalterno 501, cat. A/7 (indirizzo Via Roma n. 83), Foglio 4, particella 5501, cat. C/6 (indirizzo Via Roma n. 83), Foglio 4, particella 5420, subalterno 503, cat. C/1 (indirizzo Via Roma n. 83). II – Con vittoria di spese e compensi di lite”. La ricorrente ha dato atto di aver ottenuto da questo Tribunale, in proprio favore ed a carico dell'odierno resistente, l'emissione di un decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo (decreto ingiuntivo n. 82/2024 del 15.05.2024). L'ingiunzione di pagamento ha ad oggetto la somma di 107.140,23 euro, gli interessi “come da domanda”, le spese di lite liquidate in 2.500 euro, le spese generali, accessori di legge e “successive occorrende”. Il decreto ingiuntivo è stato notificato nel luglio 2024, assieme ad un atto di precetto, a presso quella che risulta essere la sua residenza CP_1 anagrafica, ovvero a Castronno, via Roma, 83. La notifica si è perfezionata ai sensi dell'art. 140 c.p.c. non è stato CP_1 infatti trovato presso quell'abitazione dall'ufficiale giudiziario il primo luglio 2024. La successiva raccomandata informativa del deposito dell'atto da notificare presso la casa comunale non è stata ritirata nell'ufficio postale dal destinatario. La Cassa di previdenza dei geometri ha in seguito notificato un precetto in rinnovazione a Tale notifica si è perfezionata il 4 novembre 2024: in CP_1 questo caso la raccomandata informativa prevista dall'art. 140 c.p.c. è stata ricevuta, presso il suddetto indirizzo, personalmente dal destinatario nel giorno sopra indicato. La Cassa di previdenza dei geometri ha poi provveduto ad un pignoramento immobiliare a danno di CP_1
La notifica dell'atto di pignoramento a Cervini si è perfezionata, ancora una volta ai sensi dell'art. 140 c.p.c., l'11 gennaio 2025, con consegna ad un
“delegato” del destinatario, sempre a Castronno, in via Roma, 83, della raccomandata informativa del deposito dell'atto da notificare presso la casa comunale. Il pignoramento ha ad oggetto la quota di un terzo della proprietà degli immobili siti in Castronno, via Ceresio e via Roma, 83. Tali immobili sono censiti nel catasto fabbricati di tale comune al foglio 4, part. 5420, sub. 501 e 503, part. 5501 e part. 1845.
pagina 2 di 10 La certificazione notarile prodotta ai sensi dell'art. 567 c.p.c. nel processo esecutivo iniziato con il pignoramento appena indicato consente di comprendere che tali immobili risultano, nei registri immobiliari tenuti presso la conservatoria di Varese e nel corrispondente catasto, di proprietà di
[...]
(c.f. , (c.f. Controparte_1 C.F._1 Parte_2
) e (c.f. ). C.F._2 Parte_3 C.F._3
Il notaio che ha redatto tale documento ha certificato che l'unica trascrizione che ha reperito, con la consultazione dei registri immobiliari, nel ventennio precedente il pignoramento, è quella relativa alla dichiarazione di successione riguardante l'eredità relitta da (c.f. ), Persona_1 C.F._4 deceduto il 3 febbraio 2010. La trascrizione è avvenuta quindi contro il suddetto de cuius e a favore di quelli che risultavano essere i suoi tre figli, sopra indicati. Il notaio ha certificato che la trascrizione in esame è stata eseguita il 28 febbraio 2012 e che il figlio del de cuius è stato indicato, con riferimento alla stessa, come non Il relativo codice CP_1 Controparte_1 fiscale è stato inoltre riportato con la lettera finale Q, invece della P. La certificazione in questione non riporta i dati della precedente trascrizione a favore del de cuius: il notaio si è limitato a scrivere che Persona_1 risultava essere “proprietario oltre ventennio” dei suddetti immobili. La certificazione riporta anche un'iscrizione ipotecaria eseguita contro
[...] il 17 settembre 2015. Controparte_1
Il giudice dell'esecuzione, con provvedimento del 5 marzo 2025, ha preso atto che la certificazione notarile non indicava i dati della trascrizione a favore di che dovrebbe risalire a più di venti anni prima Persona_1 della trascrizione del pignoramento. Ha inoltre evidenziato che la trascrizione della dichiarazione di successione, essendo una formalità imposta a carico dei chiamati all'eredità, non costituisce un atto di accettazione dell'eredità. Il giudice dell'esecuzione ha quindi invitato la creditrice procedente a provvedere agli incombenti necessari per ottenere la trascrizione dell'acquisto ereditario a favore dell'esecutato, eventualmente con l'introduzione di un giudizio destinato ad accertare tale acquisto e con la successiva trascrizione della sentenza di accoglimento della connessa domanda giudiziale. La Cassa di previdenza dei geometri ha quindi introdotto questo processo. La notifica del ricorso e del decreto di fissazione di udienza si è perfezionato ai sensi dell'art. 143 c.p.c. L'ufficiale giudiziario ha infatti attestato nella relata pagina 3 di 10 di notifica predisposta il 10 giugno 2025 che è risultato irreperibile CP_1 presso la suddetta residenza di Castronno, via Roma, 83, essendosi trasferito altrove. L'ufficiale giudiziario ha precisato di aver eseguito le ricerche di rito presso l'anagrafe comunale e di aver assunto informazioni presso il vicinato e di aver constatato che la residenza, il domicilio e la dimora del destinatario della notifica erano sconosciuti. Ha quindi provveduto al deposito dell'atto da notificare presso i competenti uffici del suddetto CP_2
Si deve ora evidenziare che, con riferimento a questo processo, l'interesse ad agire in capo alla geometri sussiste soltanto con Parte_1 riferimento alla necessità di ottenere un provvedimento idoneo alla trascrizione occorrente per far proseguire la descritta procedura esecutiva. Ebbene, l'interesse ad agire deve ritenersi esistente soltanto con riferimento alla domanda diretta a far accertare l'accettazione da parte di CP_1 dell'eredità relitta da nei termini indicati nella
[...] Persona_1 certificazione notarile prodotta. L'interesse ad agire non sussiste invece con riferimento alla domanda diretta a far accertare, con efficacia di giudicato, che ha Controparte_1 acquistato una quota di un terzo dei suddetti immobili. Infatti, quello che conta, nel processo esecutivo, è soltanto che l'esecutato risulti titolare, nei registri immobiliari, del diritto pignorato in base ad una serie continua di trascrizioni risalenti ad almeno un ventennio prima della trascrizione del pignoramento e risultanti dagli atti previsti nell'art. 567 c.p.c., ovvero i certificati rilasciati dal conservatore dei registri immobiliari ai sensi dell'art. 2673 c.c. o una certificazione notarile sostitutiva degli stessi. Questo è sufficiente per la prosecuzione del processo esecutivo. Non occorre quindi che la proprietà dell'immobile pignorato in capo all'esecutato per un acquisto ereditario risulti da una sentenza passata in giudicato. L'art. 2648, terzo comma, c.c. si limita infatti a prevedere che può essere trascritta la sentenza dalla quale risulta che il chiamato ha compiuto uno degli atti che importano accettazione tacita dell'eredità. Tale tipo di sentenza può essere trascritta contro il de cuius e a favore dell'erede con riferimento a tutti gli immobili da considerare compresi nell'eredità, dei quali quindi il de cuius risulti titolare nei registri immobiliari. Non occorre che tali immobili siano menzionati nella sentenza (la relativa menzione sarà ovviamente necessaria nella nota di trascrizione, come previsto dall'art. 2659 c.c.). pagina 4 di 10 È appena il caso di precisare comunque che se la domanda diretta ad accertare l'intervenuto acquisto da parte di della Controparte_1 proprietà di una quota dei suddetti immobili fosse stata ammissibile, la stessa avrebbe dovuto essere respinta nel merito. Infatti, la ricorrente non ha fornito una prova idonea sul punto. La certificazione notarile prodotta non indica il titolo in base al quale Per_1 avrebbe acquistato la proprietà degli immobili de quibus. Inoltre,
[...] come noto, l'accertamento in sede giudiziale del diritto di proprietà di un immobile con efficacia di giudicato in capo ad un determinato soggetto impone che sia data la prova di un acquisto della proprietà a titolo originario da parte di tale soggetto o a favore del suo dante causa (o comunque di un soggetto risultante dalla catena degli acquirenti che emerge dai registri immobiliari). Nessuna prova idonea a questo fine è stata fornita. In ogni caso, come detto, la questione avrebbe scarso rilievo per la procedente, se fosse possibile accogliere la domanda diretta ad accertare che è divenuto erede (evidentemente per la quota di un Controparte_1 terzo, stando a quanto esposto nel ricorso) di per aver Persona_1 accettato l'eredità da quest'ultimo relitta. Deve però essere respinta tale domanda. La ricorrente, infatti, chiede che sia accertato un acquisto ereditario. In particolare, chiede che sia accertato che è divenuto Controparte_1 erede di Persona_1
L'accertamento della fattispecie prospettata dalla ricorrente richiede ovviamente che si consideri dimostrato che si sia aperta la successione ereditaria a seguito della morte di Persona_1
Ebbene, ai sensi dell'art. 452 c.c., la prova della morte di una persona deve essere costituita, di regola, soltanto dall'atto di morte risultante nei registri dello stato civile (ovviamente, la parte processuale tenuta a dimostrare l'evento morte produrrà un estratto, anche soltanto per riassunto, di tale atto,
o un certificato di morte rilasciato dal competente ufficio). Deve inoltre essere precisato che, a rigore, per le cause ereditarie, nelle quali, in assenza di testamento, occorre provare il rapporto di parentela tra il de cuius e chi assume di essere erede legittimo, non potrà essere prodotto soltanto un certificato di morte, dato che dallo stesso non risultano i parenti del defunto: sarà necessario produrre anche un altro atto che dimostri il rapporto di parentela tra il preteso erede e il de cuius ( la Cassazione ha pagina 5 di 10 infatti avuto modo di precisare che “nella successione legittima, il rapporto di parentela con il de cuius, che conferisce la qualità di erede, deve essere provato mediante la produzione degli atti dello stato civile. Tuttavia, nel caso che essi manchino o siano andati distrutti o smarriti ovvero omettano la registrazione di un atto, la prova dei fatti oggetto di registrazione può essere dato con qualsiasi mezzo, ai sensi dell'art. 452 c.c.”: v., ad es., Cass. civ., Sez. II, ord. 14 ottobre 2020, n. 22192). La prova della morte di una persona può essere fornita con mezzi diversi da un estratto dell'atto di morte o da un certificato di morte rilasciato dagli uffici che tengono i registri dello stato civile soltanto “se non si sono tenuti i registri o sono andati distrutti o smarriti o se, per qualunque altra causa, manca in tutto o in parte la registrazione dell'atto”, come previsto proprio dall'art. 452 c.c. La Cassazione, in modo assolutamente costante da più di mezzo secolo, è solita sottolineare, al riguardo, che “perché possa ricorrersi alla prova suppletiva della nascita o della morte, che può essere data con qualunque mezzo, ai sensi dell'art. 452 c.c., nel caso di mancanza, distruzione o smarrimento di registri dello stato civile o di mancanza di registrazione dell'atto per qualsiasi altra causa, è necessario dimostrare anzitutto l'inesistenza della relativa registrazione. A ciò si provvede con apposito certificato da rilasciarsi dall'ufficio dello stato civile che sarebbe stato competente a formare l'atto mancante o, per il caso di nascita o morte verificatasi all'estero, dall'autorità diplomatica o consolare italiana oppure dalla competente autorità locale estera” (principio di diritto espresso da Cass. civ., 6 dicembre 1957, n. 4590, e poi ripreso nelle sentenze della Suprema Corte che si sono occupate della materia negli ultimi sessant'anni). La ricorrente non ha prodotto un estratto dell'atto di morte di Per_1
o un certificato di morte di quest'ultimo.
[...]
La ricorrente non ha neanche prodotto un certificato dal quale risulti che l'atto di morte di non è stato redatto o che non è stato Persona_1 registrato. La ricorrente non ha neppure allegato (e, di conseguenza, non ha provato) la mancanza o la distruzione o lo smarrimento di registri dello stato civile dove doveva risultare la morte di Persona_1
Manca quindi una valida prova della morte di tale soggetto. Deve ora essere compiuto un breve approfondimento per escludere che la conclusione appena raggiunta possa risultare come meramente formalistica, pagina 6 di 10 in presenza di una certificazione notarile dalla quale emerge che la morte di è avvenuta il 3 febbraio 2010 e che è stata trascritta la Persona_1 prevista dichiarazione di successione. È infatti notorio che la pratica amministrativa relativa alla dichiarazione di successione presuppone che quantomeno un certificato di morte sia stato ottenuto. Si può quindi concludere che vi siano elementi che portano a presumere che, salvo disguidi o errori imputabili a soggetti coinvolti in tale pratica amministrativa, vi sia stata la registrazione dell'atto di morte di Per_1
[...]
Il problema è però che l'art. 452 c.c. esclude che la morte di una persona, quando deve essere considerata per far derivare dalla stessa degli effetti giuridici, possa risultare provata soltanto da presunzioni. Deve anche essere considerato che la certificazione notarile ai sensi dell'art. 567 c.p.c. dimostra soltanto che il notaio che l'ha redatta ha consultato i registri immobiliari e che ha appurato che dagli stessi risulta la trascrizione della citata dichiarazione di successione. Deve ragionevolmente escludersi che il notaio abbia visionato direttamente tale dichiarazione di successione e i suoi allegati. Deve anche essere sottolineato che la certificazione notarile ammessa dall'art. 567 c.p.c., secondo autorevole dottrina, non costituisce neppure prova fino a querela di falso con riferimento a quanto il notaio dichiara di aver riscontrato dall'esame dei registri immobiliari e delle visure catastali (la dottrina rileva infatti che i certificati del conservatore che l'atto del notaio è destinato a sostituire costituiscono certo prova di quanto risulta dai registri immobiliari, ma non fino a querela di falso, considerato quanto dispone l'art. 2676 c.c.). Non a caso il falso compiuto dal notaio in queste attività è, per giurisprudenza costante, ritenuto punibile ai sensi dell'art. 480 c.p., non ai sensi dell'art. 479 c.p. È importante sottolineare che la suddetta certificazione notarile non può consentire neppure la base giustificativa per una richiesta d'ufficio di informazioni al comune di nascita di (in tale certificazione Persona_1 risulta che il luogo di nascita è Castronno), ai sensi dell'art. 213 c.p.c., diretta ad ottenere chiarimenti sull'effettiva registrazione dell'atto di morte in relazione al quale non è stato prodotto il previsto estratto dalla ricorrente. È noto infatti che la giurisprudenza della Cassazione è nel senso che “la richiesta alla pubblica amministrazione di fornire le informazioni relative ad pagina 7 di 10 atti e documenti della stessa che sia necessario acquisire al processo, ai sensi dell'art. 213 c.p.c., rientra nella discrezionalità del giudice il quale, non potendosi sostituire all'onere probatorio incombente sulla parte, deve attivare i relativi poteri inquisitori soltanto quando, in relazione a fatti specifici già allegati, sia necessario acquisire informazioni relative ad atti o documenti della pubblica amministrazione che la parte sia impossibilitata a fornire e dei quali solo l'amministrazione sia in possesso proprio in relazione all'attività da essa svolta” (in questi termini, di recente, Cass. civ., Sez. III, ord. 11 ottobre 2024, n. 26547). Nel caso in esame, era onere della ricorrente produrre il necessario estratto dell'atto di morte o un certificato di morte o la certificazione della mancata registrazione dell'atto di morte (quest'ultima necessaria per la conseguente prova con ogni mezzo del decesso di ai sensi dell'art. 452 Persona_1
c.c.). È inoltre opportuno precisare che nessun rilievo può essere dato al contegno di in questa vicenda, diversamente da quanto Controparte_1 sostenuto dal ricorrente. È opportuno ricordare che la mancata contestazione dei fatti allegati dall'attore non può essere considerata dal giudice quando sia riferibile al convenuto non costituito, come imposto dall'art. 115 c.p.c. In questo caso, del resto, la notifica del ricorso e del decreto di fissazione di udienza a Cervini si è perfezionata ai sensi dell'art. 143 c.p.c. ed è quindi probabile che il resistente non sia venuto effettivamente a conoscenza dell'iniziativa della sua creditrice volta ad accertare l'acquisto da parte sua dell'eredità sopra indicata. Si deve inoltre rilevare che, a rigore, la parte attrice non ha prodotto neppure gli estratti degli atti dello stato civile o i certificati idonei a dimostrare il rapporto di parentela che costituisce un altro elemento dell'acquisto ereditario che ha voluto far accertare, documenti che, come visto, sono necessari in casi come questo, seguendo l'insegnamento della Cassazione. Si deve anche sottolineare che, secondo l'attrice, Controparte_1 avrebbe acquistato l'eredità relitta da ai sensi dell'art. 485 Persona_1
c.c., perché sarebbe stato nel possesso di un immobile compreso nell'eredità per più di tre mesi. L'immobile in questione sarebbe quello indicato nella citata certificazione notarile e sito in Castronno, via Roma, 83.
pagina 8 di 10 La prova di tale possesso sarebbe data da certificati di residenza (non storici) e dalle relate di notifica dei precetti e del pignoramento rivolti all'odierno convenuto. Ora, a parte il fatto che non vi è la prova che in Castronno, via Roma, 83, vi sia una sola abitazione (pertanto non è possibile a rigore escludere che il convenuto abbia abitato in un immobile diverso da quello risultante dalla suddetta certificazione notarile), non vi è la prova compiuta che tale ultimo immobile sia stato di proprietà di Persona_1
È vero, infatti, che la prova della proprietà di un immobile in capo al de cuius in un processo destinato all'accertamento di un'accettazione dell'eredità per possesso di un bene ereditario ai sensi dell'art. 485 c.c. può essere meno rigorosa di quanto sarebbe imposto per la prova della proprietà in un processo destinato ad accertare tale diritto con efficacia di giudicato. È però anche vero che, come si è visto, nella certificazione notarile che è stata prodotta, non è neppure indicato il titolo di acquisto del diritto di proprietà in capo al de cuius degli immobili sopra descritti. Proprio per questa ragione il giudice dell'esecuzione, facendo corretto uso delle indicazioni della Cassazione in materia, ha chiesto che fosse data la prova dell'esistenza di tale titolo di acquisto. La Cassazione ha infatti previsto che “in tema di espropriazione forzata immobiliare, è doverosa la richiesta, da parte del giudice dell'esecuzione ai fini della vendita forzata, della certificazione attestante che, in base alle risultanze dei registri immobiliari, il bene pignorato appaia di proprietà del debitore esecutato sulla base di una serie continua di trascrizioni d'idonei atti di acquisto riferibili al periodo che va dalla data di trascrizione del pignoramento fino al primo atto di acquisto precedente al ventennio a decorrere dalla stessa. All'ordinanza di richiesta del primo atto di acquisto ultraventennale effettuata dal giudice dell'esecuzione si applica il regime degli artt. 484, 175, 152 e 154 c.p.c. e alla mancata produzione del suddetto titolo, imputabile al soggetto richiesto, consegue la dichiarazione di chiusura anticipata del processo esecutivo” (Cass. civ., Sez. III, 11 giugno 2019, n. 15597). La prova dell'acquisto della proprietà in capo al de cuius dell'immobile nel quale avrebbe abitato il preteso erede, almeno in base ad un acquisto a titolo derivativo, avrebbe dovuto a fortiori essere fornita in questo processo, nel quale la proprietà in questione doveva essere oggetto di un accertamento incidentale per giungere all'accertamento dell'accettazione ereditaria in base alla fattispecie prevista dall'art. 485 c.c. È appena il caso di rilevare che la pagina 9 di 10 dichiarazione del notaio che ha redatto la suddetta certificazione relativa al fatto che sarebbe stato “proprietario oltre ventennio” dei Persona_1 suddetti immobili, in mancanza di riferimenti ai dati di un titolo di acquisto della proprietà a favore dello stesso costituisce soltanto una Persona_1 valutazione (comunque priva di motivazione idonea a giustificarla) del suddetto pubblico ufficiale, valutazione che non può avere rilievo in questo processo. Considerati l'esito del giudizio e la contumacia del convenuto, non devono essere presi provvedimenti sulle spese di lite, che restano a carico dell'attrice che le ha sostenute.
P.Q.M.
il Tribunale di Varese, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando su tutte le domande formulate, così provvede: dichiara inammissibile per carenza di interesse ad agire la domanda di
[...]
Parte_4 all'accertamento che è proprietario per la quota di un Controparte_1 terzo degli immobili sopra descritti. Respinge la domanda di Parte_1 diretta ad ottenere l'accertamento che
[...] [...] ha acquistato, per la quota di un terzo, l'eredità sopra Controparte_1 descritta. Nulla sulle spese. Varese, 21 novembre 2024
Il Giudice
dott. Giacomo Puricelli
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