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Sentenza 10 luglio 2025
Sentenza 10 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, sentenza 10/07/2025, n. 819 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | 819 |
| Data del deposito : | 10 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PAVIA
SEZIONE TERZA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Donatella Oneto ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 4853/2023 promossa da:
, P.I. con sede legale in Milano (MI), Via Parte_1 P.IVA_1 Nervesa n.10 e sede operativa in Fontanile, Strada Mussana n. 5, in persona del legale rappresentante , c.f. , Parte_2 C.F._1
rappresentata e difesa dagli Avv.ti Marco Venturino del Foro di Asti, c.f.
e MO PE SS del Foro di Alessandria,c.f. C.F._2
, ed elettivamente domiciliata presso lo Studio dell'Avv. Marco C.F._3
Venturino in Asti, corso V. Alfieri 381,
ATTRICE in opposizione contro
AVV. (codice fiscale – Controparte_1 CodiceFiscale_4 partita i.v.a. n. ), P.IVA_2
rappresentato e difeso dall'Avv. Giulio Tredici (Codice Fiscale ) CodiceFiscale_5 del Foro di Milano ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Milano, Viale
Tunisia n. 25
CONVENUTO opposto
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo n. 1667/2023, del Tribunale di Pavia
pagina 1 di 6 CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come in atti
Svolgimento del processo
Con ricorso ex art. 281-undecies cpc ritualmente notificato proponeva Parte_1 opposizione al decreto in epigrafe indicato con cui le si ingiungeva di pagare a parte opposta a titolo di compensi professionali e spese la somma di euro 40.858,82, oltre IVA, oltre interessi, spese e competenze liquidate in euro 286,00 per esborsi ed euro 1.370,00 oltre spese generali, c.p.a. ed i.v.a. sulla base di dieci parcelle accompagnate da parere di congruità rilasciato dall'Ordine degli Avvocati di Pavia, relative ad attività giudiziali e stragiudiziali, meglio trattate nel corpo del ricorso, che l'Avv. Controparte_1 avrebbe svolto in favore della Società ingiunta. In via preliminare eccepiva l'incompetenza territoriale del Parte_1
Tribunale di Pavia. Nel merito ,a sostegno della propria opposizione parte attrice rilevava che le cause per le quali il legale chiedeva il compenso avevano avuto esito infausto tranne una e comunque che le avversarie parcelle non tenevano conto della minima diligenza professionale e dei gravi inadempimenti del professionista in atti meglio specificati. Chiedeva pertanto revocarsi il decreto ingiuntivo ed in via riconvenzionale condannarsi controparte al risarcimento dei danni per responsabilità professionale che quantificava in
€ 9.523,78. Si costituiva parte opposta contestando gli assunti avversari e chiedendo il rigetto dell'opposizione. Concessa la provvisoria esecuzione parziale per l'importo di €26.797,82,interrogate liberamente le parti ed inutilmente tentata la conciliazione , scambiate le memorie di rito e precisate le conclusioni la causa,ritenuta dal Giudice documentalmente istruita ,veniva trattenuta in decisione all'esito dell'udienza del 18 giugno 2025.
Motivi della decisione
Preliminarmente deve essere rigettata l'eccezione di incompetenza territoriale posto che l' 637 c.p.c. comma 3°, cpc prevede: …” gli avvocati o i notai possono altresì proporre domanda d'ingiunzione contro i propri clienti al giudice competente per valore del luogo ove ha sede il consiglio dell'ordine al cui albo sono iscritti o il consiglio notarile dal quale dipendono”…;
pagina 2 di 6 L'Avv. risulta iscritto al Foro di Pavia (doc.77 parte Controparte_1 opposta). Nel merito l'opposizione è parzialmente fondata nei sensi di cui alla seguente motivazione. Il Giudice premette che l'obbligazione dell'Avvocato è pacificamente una prestazione di mezzi e non di risultato e che l'onere della prova sulla negligenza professionale è carico del cliente . L'omissione processuale non è sufficiente per configurare un obbligo risarcitorio e la valutazione deve sempre essere condotta in concreto analizzando il contesto e l'effettiva incidenza dell'errore sull'esito della controversia (Cfr. da ultimo Cass. Ordinanza n. 475/2025). La richiesta di prova orale di aver pagato in contanti il professionista non è ammissibile posto che i pagamenti agli Avvocati devono sempre essere tracciabili.
Vanno esaminate le dieci vicende su cui si fonda l'opposizione alle parcelle. 1) CONTRATTO Controparte_2
[...]
E' la stessa parte opponente a riconoscere che l'opposto ha controllato il nuovo testo del contratto di locazione per cui è causa. L'attività pertanto è stata svolta e il compenso risulta congruo in base alle tariffe professionali in difetto della prova di specifici accordi fra le parti.
2)CAUSA CIVILE CONTRO per Controparte_3 compensi – GIUDICE DI PACE DI MILANO per competenze professionali relative alla tenuta della contabilità L'attività dell'Avv. non risulta collegata all'esito Controparte_1 sfavorevole della causa posto che i compensi professionali dovevano comunque essere pagati. non ha provato né si è offerta di provare che il legale sia incorso in Parte_1 omissioni dell'attività difensiva che,pur sulla base di criteri nessariamente probabilistici risultino tali da aver impedito di conseguire un esito della lite altrimenti ottenibile (Cfr. Cass. Civ. Sez. II ,Sent. 22 marzo 2017 n. 7309). L'attività pertanto è stata svolta e il compenso risulta congruo in base alle tariffe professionali in difetto della prova di specifici accordi fra le parti.
3)RICORSO ALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI MILANO
CONTRO
Si tratta di un Controparte_4 ricorso avverso una cartella di pagamento emessa dall' Controparte_4
di euro 1.033,05 (doc. 9), dichiarato inammissibile con sentenza della
[...] C.T.P. di Milano 21.12.2020 (doc. 10) per difetto di giurisdizione del Giudice Tributario “. Anche in questo caso non vi è la prova che proponendo opposizione davanti al Giudice ordinario ,competente per le sanzioni CDS, la causa sarebbe stata vinta. L'attività del legale è stata svolta e il compenso risulta congruo in base alle tariffe professionali in difetto della prova di specifici accordi fra le parti.
pagina 3 di 6 4)CAUSA CIVILE CONTRO per Controparte_5 contratto di fornitura uve. Anche in questo caso non vi è la prova che con una diversa attività dell'Avv.
,peraltro subentrato ad altro professionista, la causa Controparte_1 sarebbe stata vinta. L'attività del legale è stata svolta e il compenso risulta congruo in base alle tariffe professionali in difetto della prova di specifici accordi fra le parti 5)ASSISTENZA STRAGIUDIZIALE E CAUSA CIVILE AVANTI AL TRIBUNALE DI MILANO CONTRO Controparte_6 In questo caso la vicenda doveva chiudersi in sede stragiudiziale ,per cui già risulta pagata l'attività(doc. 19 parte opponente). Una corretta lettura della documentazione condominiale ,come evidenziato dalla sentenza relativa alla causa, rendeva evidente l'infondatezza della causa e doveva portare alla semplice decisione di non impugnare o comunque non coltivare l'impugnazione della delibera assembleare. La parcella non è dovuta e in accoglimento della domanda riconvenzionale l'Avv.
dovrà risarcire ad i danni pari ad € 9123,78 per Controparte_1 Pt_1 le spese legali sopportate (doc. 18 parte opponente).
6. RICORSO ALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI MILANO CONTRO . Controparte_7 In questo caso l'esito del ricorso è stato favorevole e la parcella va pagata non essendo imputabile al legale l'eventuale antieconomicità della prestazione resa sulla base delle vigenti tariffe professionali.
7. ASSISTENZA STRAGIUDIZIALE CONTRO Controparte_8 L'attività è stata svolta e non è imputabile al professionista il mancato esito positivo delle trattative svolte. L'attività pertanto è stata svolta e il compenso risulta congruo in base alle tariffe professionali in difetto della prova di specifici accordi fra le parti.
8. ASSISTENZA STRAGIUDIZIALE CONTRO CP_9 L'importo non è dovuto posto che come lamentato dall'opponente l'attività in base alla documentazione in atti risulta svolta soltanto dall'Avv. Giulio Tredici.
9.ASSISTENZA STRAGIUDIZIALE CONTRO Controparte_10
Afferma l'avv. di avere svolto attività di consulenza in Controparte_1 favore di nei rapporti con la Tre Secoli società Parte_1 cooperativa nel giugno 2018.
eccepisce l'avvenuto pagamento e l'intervenuta Parte_1 prescrizione triennale a norma dell'articolo 2956 punto 2 c.c., dal momento che sino alla PEC 15 giugno 2023 non è intervenuto nessun atto interruttivo del decorso del termine di detta prescrizione. Controparte non ha prodotto atti interruttivi della prescrizione e l'eccezione va pertanto accolta anche perché in base all'art. 2969 c.c. la prescrizione presuntiva non opera quando il debitore abbia comunque ammesso in giudizio che pagina 4 di 6 l'obbligazione non è stata estinta e non quando come nel caso di specie sostenga di aver pagato e quindi di avere estinto l'obbligazione. 10. ASSISTENZA STRAGIUDIZIALE CONTRO CP_11
Afferma l'avv. di avere svolto attività di consulenza in Controparte_1 favore di nei rapporti stragiudiziali con il sig. nel Parte_1 CP_11 febbraio 2019.
eccepisce l'avvenuto pagamento e l'intervenuta Parte_1 prescrizione triennale a norma dell'articolo 2956 punto 2 c.c., dal momento che sino alla PEC 15 giugno 2023 non è intervenuto nessun atto interruttivo del decorso del termine di detta prescrizione. Controparte non ha prodotto atti interruttivi della prescrizione e l'eccezione va pertanto accolta anche perché in base all'art. 2969 c.c.la prescrizione presuntiva non opera quando il debitore abbia comunque ammesso in giudizio che l'obbligazione non è stata estinta e non quando come nel caso di specie sostenga di aver pagato e quindi di avere estinto l'obbligazione. L'opposizione deve pertanto essere accolta con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto e con condanna di alle somme Parte_1 indicate nelle parcelle con relativa liquidazione del Coniglio dell'Ordine poste a base del decreto ingiuntivo per le seguenti pratiche: 1)CONTRATTO
[...]
, 2) CIVILE CONTRO Controparte_12 CP_13
3)RICORSO ALLA COMMISSIONE Controparte_3 TRIBUTARIA PROVINCIALE DI MILANO CONTRO Controparte_4
;4) CAUSA CIVILE CONTRO
[...] Controparte_5 per contratto di fornitura uve.5) RICORSO ALLA COMMISSIONE
[...] TRIBUTARIA PROVINCIALE DI MILANO CONTRO Controparte_14
ASSISTENZA STRAGIUDIZIALE CONTRO
[...]
. Controparte_8
Oltre interessi dal dovuto al saldo. L' AVV. in accoglimento della domanda Controparte_1 riconvenzionale di controparte viene condannato a pagare a titolo risarcimento danni in relazione alla pratica CAUSA CIVILE AVANTI AL TRIBUNALE DI MILANO CONTRO 'importo di €9123,78 oltre Controparte_6 interessi dal dovuto al saldo . Le spese in ragione dell'esito della causa e del comportamento delle parti in sede di tentativo di conciliazione vengono compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pavia, definitivamente pronunciando ,contrariis reiectis, in accoglimento dell'opposizione.
REVOCA L'impugnato decreto ingiuntivo n. 1667/2023, del Tribunale di Pavia
ON
a versare all'Avv. Parte_1 Controparte_1
i compensi professionali indicati nelle parcelle con relativa liquidazione del
[...]
pagina 5 di 6 Coniglio dell'Ordine poste a base del decreto ingiuntivo per le seguenti pratiche: 1)CONTRATTO , 2) Controparte_12 CP_13 CIVILE CONTRO 3)RICORSO ALLA Controparte_3 COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI MILANO CONTRO
[...] ;4) CAUSA CIVILE CONTRO Controparte_15 Controparte_5 per contratto di fornitura uve.5) RICORSO ALLA COMMISSIONE
[...] TRIBUTARIA PROVINCIALE DI MILANO CONTRO Controparte_14
ASSISTENZA STRAGIUDIZIALE CONTRO
[...] [...]
. CP_8 Oltre interessi dal dovuto al saldo. In accoglimento della domanda riconvenzionale di Pt_1 Parte_1
ON Per la causale di cui in motivazione l'Avv. a Controparte_1 risarcire ad i danni nella misura di €9123,78 oltre Parte_1 interessi dal dovuto al saldo .
COMPENSA Fra le parti le spese di giudizio. Pavia, 10 luglio 2025
Il Giudice
Dott. Donatella Oneto
pagina 6 di 6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PAVIA
SEZIONE TERZA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Donatella Oneto ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 4853/2023 promossa da:
, P.I. con sede legale in Milano (MI), Via Parte_1 P.IVA_1 Nervesa n.10 e sede operativa in Fontanile, Strada Mussana n. 5, in persona del legale rappresentante , c.f. , Parte_2 C.F._1
rappresentata e difesa dagli Avv.ti Marco Venturino del Foro di Asti, c.f.
e MO PE SS del Foro di Alessandria,c.f. C.F._2
, ed elettivamente domiciliata presso lo Studio dell'Avv. Marco C.F._3
Venturino in Asti, corso V. Alfieri 381,
ATTRICE in opposizione contro
AVV. (codice fiscale – Controparte_1 CodiceFiscale_4 partita i.v.a. n. ), P.IVA_2
rappresentato e difeso dall'Avv. Giulio Tredici (Codice Fiscale ) CodiceFiscale_5 del Foro di Milano ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Milano, Viale
Tunisia n. 25
CONVENUTO opposto
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo n. 1667/2023, del Tribunale di Pavia
pagina 1 di 6 CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come in atti
Svolgimento del processo
Con ricorso ex art. 281-undecies cpc ritualmente notificato proponeva Parte_1 opposizione al decreto in epigrafe indicato con cui le si ingiungeva di pagare a parte opposta a titolo di compensi professionali e spese la somma di euro 40.858,82, oltre IVA, oltre interessi, spese e competenze liquidate in euro 286,00 per esborsi ed euro 1.370,00 oltre spese generali, c.p.a. ed i.v.a. sulla base di dieci parcelle accompagnate da parere di congruità rilasciato dall'Ordine degli Avvocati di Pavia, relative ad attività giudiziali e stragiudiziali, meglio trattate nel corpo del ricorso, che l'Avv. Controparte_1 avrebbe svolto in favore della Società ingiunta. In via preliminare eccepiva l'incompetenza territoriale del Parte_1
Tribunale di Pavia. Nel merito ,a sostegno della propria opposizione parte attrice rilevava che le cause per le quali il legale chiedeva il compenso avevano avuto esito infausto tranne una e comunque che le avversarie parcelle non tenevano conto della minima diligenza professionale e dei gravi inadempimenti del professionista in atti meglio specificati. Chiedeva pertanto revocarsi il decreto ingiuntivo ed in via riconvenzionale condannarsi controparte al risarcimento dei danni per responsabilità professionale che quantificava in
€ 9.523,78. Si costituiva parte opposta contestando gli assunti avversari e chiedendo il rigetto dell'opposizione. Concessa la provvisoria esecuzione parziale per l'importo di €26.797,82,interrogate liberamente le parti ed inutilmente tentata la conciliazione , scambiate le memorie di rito e precisate le conclusioni la causa,ritenuta dal Giudice documentalmente istruita ,veniva trattenuta in decisione all'esito dell'udienza del 18 giugno 2025.
Motivi della decisione
Preliminarmente deve essere rigettata l'eccezione di incompetenza territoriale posto che l' 637 c.p.c. comma 3°, cpc prevede: …” gli avvocati o i notai possono altresì proporre domanda d'ingiunzione contro i propri clienti al giudice competente per valore del luogo ove ha sede il consiglio dell'ordine al cui albo sono iscritti o il consiglio notarile dal quale dipendono”…;
pagina 2 di 6 L'Avv. risulta iscritto al Foro di Pavia (doc.77 parte Controparte_1 opposta). Nel merito l'opposizione è parzialmente fondata nei sensi di cui alla seguente motivazione. Il Giudice premette che l'obbligazione dell'Avvocato è pacificamente una prestazione di mezzi e non di risultato e che l'onere della prova sulla negligenza professionale è carico del cliente . L'omissione processuale non è sufficiente per configurare un obbligo risarcitorio e la valutazione deve sempre essere condotta in concreto analizzando il contesto e l'effettiva incidenza dell'errore sull'esito della controversia (Cfr. da ultimo Cass. Ordinanza n. 475/2025). La richiesta di prova orale di aver pagato in contanti il professionista non è ammissibile posto che i pagamenti agli Avvocati devono sempre essere tracciabili.
Vanno esaminate le dieci vicende su cui si fonda l'opposizione alle parcelle. 1) CONTRATTO Controparte_2
[...]
E' la stessa parte opponente a riconoscere che l'opposto ha controllato il nuovo testo del contratto di locazione per cui è causa. L'attività pertanto è stata svolta e il compenso risulta congruo in base alle tariffe professionali in difetto della prova di specifici accordi fra le parti.
2)CAUSA CIVILE CONTRO per Controparte_3 compensi – GIUDICE DI PACE DI MILANO per competenze professionali relative alla tenuta della contabilità L'attività dell'Avv. non risulta collegata all'esito Controparte_1 sfavorevole della causa posto che i compensi professionali dovevano comunque essere pagati. non ha provato né si è offerta di provare che il legale sia incorso in Parte_1 omissioni dell'attività difensiva che,pur sulla base di criteri nessariamente probabilistici risultino tali da aver impedito di conseguire un esito della lite altrimenti ottenibile (Cfr. Cass. Civ. Sez. II ,Sent. 22 marzo 2017 n. 7309). L'attività pertanto è stata svolta e il compenso risulta congruo in base alle tariffe professionali in difetto della prova di specifici accordi fra le parti.
3)RICORSO ALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI MILANO
CONTRO
Si tratta di un Controparte_4 ricorso avverso una cartella di pagamento emessa dall' Controparte_4
di euro 1.033,05 (doc. 9), dichiarato inammissibile con sentenza della
[...] C.T.P. di Milano 21.12.2020 (doc. 10) per difetto di giurisdizione del Giudice Tributario “. Anche in questo caso non vi è la prova che proponendo opposizione davanti al Giudice ordinario ,competente per le sanzioni CDS, la causa sarebbe stata vinta. L'attività del legale è stata svolta e il compenso risulta congruo in base alle tariffe professionali in difetto della prova di specifici accordi fra le parti.
pagina 3 di 6 4)CAUSA CIVILE CONTRO per Controparte_5 contratto di fornitura uve. Anche in questo caso non vi è la prova che con una diversa attività dell'Avv.
,peraltro subentrato ad altro professionista, la causa Controparte_1 sarebbe stata vinta. L'attività del legale è stata svolta e il compenso risulta congruo in base alle tariffe professionali in difetto della prova di specifici accordi fra le parti 5)ASSISTENZA STRAGIUDIZIALE E CAUSA CIVILE AVANTI AL TRIBUNALE DI MILANO CONTRO Controparte_6 In questo caso la vicenda doveva chiudersi in sede stragiudiziale ,per cui già risulta pagata l'attività(doc. 19 parte opponente). Una corretta lettura della documentazione condominiale ,come evidenziato dalla sentenza relativa alla causa, rendeva evidente l'infondatezza della causa e doveva portare alla semplice decisione di non impugnare o comunque non coltivare l'impugnazione della delibera assembleare. La parcella non è dovuta e in accoglimento della domanda riconvenzionale l'Avv.
dovrà risarcire ad i danni pari ad € 9123,78 per Controparte_1 Pt_1 le spese legali sopportate (doc. 18 parte opponente).
6. RICORSO ALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI MILANO CONTRO . Controparte_7 In questo caso l'esito del ricorso è stato favorevole e la parcella va pagata non essendo imputabile al legale l'eventuale antieconomicità della prestazione resa sulla base delle vigenti tariffe professionali.
7. ASSISTENZA STRAGIUDIZIALE CONTRO Controparte_8 L'attività è stata svolta e non è imputabile al professionista il mancato esito positivo delle trattative svolte. L'attività pertanto è stata svolta e il compenso risulta congruo in base alle tariffe professionali in difetto della prova di specifici accordi fra le parti.
8. ASSISTENZA STRAGIUDIZIALE CONTRO CP_9 L'importo non è dovuto posto che come lamentato dall'opponente l'attività in base alla documentazione in atti risulta svolta soltanto dall'Avv. Giulio Tredici.
9.ASSISTENZA STRAGIUDIZIALE CONTRO Controparte_10
Afferma l'avv. di avere svolto attività di consulenza in Controparte_1 favore di nei rapporti con la Tre Secoli società Parte_1 cooperativa nel giugno 2018.
eccepisce l'avvenuto pagamento e l'intervenuta Parte_1 prescrizione triennale a norma dell'articolo 2956 punto 2 c.c., dal momento che sino alla PEC 15 giugno 2023 non è intervenuto nessun atto interruttivo del decorso del termine di detta prescrizione. Controparte non ha prodotto atti interruttivi della prescrizione e l'eccezione va pertanto accolta anche perché in base all'art. 2969 c.c. la prescrizione presuntiva non opera quando il debitore abbia comunque ammesso in giudizio che pagina 4 di 6 l'obbligazione non è stata estinta e non quando come nel caso di specie sostenga di aver pagato e quindi di avere estinto l'obbligazione. 10. ASSISTENZA STRAGIUDIZIALE CONTRO CP_11
Afferma l'avv. di avere svolto attività di consulenza in Controparte_1 favore di nei rapporti stragiudiziali con il sig. nel Parte_1 CP_11 febbraio 2019.
eccepisce l'avvenuto pagamento e l'intervenuta Parte_1 prescrizione triennale a norma dell'articolo 2956 punto 2 c.c., dal momento che sino alla PEC 15 giugno 2023 non è intervenuto nessun atto interruttivo del decorso del termine di detta prescrizione. Controparte non ha prodotto atti interruttivi della prescrizione e l'eccezione va pertanto accolta anche perché in base all'art. 2969 c.c.la prescrizione presuntiva non opera quando il debitore abbia comunque ammesso in giudizio che l'obbligazione non è stata estinta e non quando come nel caso di specie sostenga di aver pagato e quindi di avere estinto l'obbligazione. L'opposizione deve pertanto essere accolta con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto e con condanna di alle somme Parte_1 indicate nelle parcelle con relativa liquidazione del Coniglio dell'Ordine poste a base del decreto ingiuntivo per le seguenti pratiche: 1)CONTRATTO
[...]
, 2) CIVILE CONTRO Controparte_12 CP_13
3)RICORSO ALLA COMMISSIONE Controparte_3 TRIBUTARIA PROVINCIALE DI MILANO CONTRO Controparte_4
;4) CAUSA CIVILE CONTRO
[...] Controparte_5 per contratto di fornitura uve.5) RICORSO ALLA COMMISSIONE
[...] TRIBUTARIA PROVINCIALE DI MILANO CONTRO Controparte_14
ASSISTENZA STRAGIUDIZIALE CONTRO
[...]
. Controparte_8
Oltre interessi dal dovuto al saldo. L' AVV. in accoglimento della domanda Controparte_1 riconvenzionale di controparte viene condannato a pagare a titolo risarcimento danni in relazione alla pratica CAUSA CIVILE AVANTI AL TRIBUNALE DI MILANO CONTRO 'importo di €9123,78 oltre Controparte_6 interessi dal dovuto al saldo . Le spese in ragione dell'esito della causa e del comportamento delle parti in sede di tentativo di conciliazione vengono compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pavia, definitivamente pronunciando ,contrariis reiectis, in accoglimento dell'opposizione.
REVOCA L'impugnato decreto ingiuntivo n. 1667/2023, del Tribunale di Pavia
ON
a versare all'Avv. Parte_1 Controparte_1
i compensi professionali indicati nelle parcelle con relativa liquidazione del
[...]
pagina 5 di 6 Coniglio dell'Ordine poste a base del decreto ingiuntivo per le seguenti pratiche: 1)CONTRATTO , 2) Controparte_12 CP_13 CIVILE CONTRO 3)RICORSO ALLA Controparte_3 COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI MILANO CONTRO
[...] ;4) CAUSA CIVILE CONTRO Controparte_15 Controparte_5 per contratto di fornitura uve.5) RICORSO ALLA COMMISSIONE
[...] TRIBUTARIA PROVINCIALE DI MILANO CONTRO Controparte_14
ASSISTENZA STRAGIUDIZIALE CONTRO
[...] [...]
. CP_8 Oltre interessi dal dovuto al saldo. In accoglimento della domanda riconvenzionale di Pt_1 Parte_1
ON Per la causale di cui in motivazione l'Avv. a Controparte_1 risarcire ad i danni nella misura di €9123,78 oltre Parte_1 interessi dal dovuto al saldo .
COMPENSA Fra le parti le spese di giudizio. Pavia, 10 luglio 2025
Il Giudice
Dott. Donatella Oneto
pagina 6 di 6