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Sentenza 21 marzo 2025
Sentenza 21 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 21/03/2025, n. 1081 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 1081 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO E DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA
composta dai magistrati:
1.dr.ssa Anna Carla Catalano Presidente
2.dr.ssa Rosa Bernardina Cristofano Consigliere
3.dott.ssa Laura Laureti Consigliere rel.
riunita in camera di consiglio all'esito della udienza del 13/03/2025, celebrata mediante il deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato in grado di appello la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 513/2022
T R A
, nata a [...] il [...] e residente in [...] Bellavista n. 150, figlia legittima del de cuius nato a [...] il Persona_1 09.12.1939 e deceduto il 23.10.2015, rappresentata e difesa dall'avv. Ezio Bonanni del Foro di Roma e con lui elettivamente domiciliata presso il suo studio in Latina in Via Cairoli n. 10;
Appellante
E
e , in persona dei Ministri p.t., Controparte_1 Controparte_2 ope legis rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, presso i cui uffici domiciliano alla via A. Diaz,11; Appellato
FATTO E DIRITTO
Il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, con la sentenza n. 5094/2021, pubblicata il
18.11.2021 (impugnata), ha rigettato il ricorso proposto da , figlia legittima di Parte_1
tendente alla liquidazione delle prestazioni quale orfana di vittima del dovere, status Persona_1 riconosciuto in favore del proprio genitore.
La ricorrente aveva esposto che il de cuius aveva prestato servizio militare presso il Persona_1
dall'8.07.1957 al 31.12.1963 e, svolgendo servizio a Controparte_3 bordo di unità navali e in sede arsenalizia a terra, con costante esposizione ad amianto e ad altre sostanze cancerogene in particolari condizioni ambientali ed operative eccedenti l'ordinarietà, aveva contratto una forma di mesotelioma polmonare destro con metastasi diffuse, per cui poi era deceduto in data 23.10.2015. Aveva osservato che il Comitato di Verifica per le Cause di Servizio, quale organo tecnico incaricato, con il parere n. 146212018 emesso nell'adunanza n. 1192 del 14.05.2018 e con il parere n. 240202018 emesso nell'adunanza n. 1391 del 25.09.2018, aveva espresso parere positivo circa la dipendenza della detta patologia da causa di servizio e circa la sussistenza delle “particolari condizioni ambientali od operative di missione, previste dall'art. 1, comma 1, lettera C, del D.P.R. 7 luglio 2006, n. 243”; con atto del 20.11.2018, poi, il aveva riconosciuto a Controparte_1 lo status di equiparato a vittima del dovere, cui seguiva la concessione dei relativi Persona_1 benefici al coniuge superstite Persona_2
La ricorrente aveva dedotto di essere figlia orfana di di non essere fiscalmente a carico Persona_1 del genitore al momento della sua morte e di aver presentato al domanda Controparte_1
(unitamente alle altre sorelle e , Per_1 Persona_3 Controparte_4 Controparte_5 anch'elle orfane) per il riconoscimento della qualità di orfana di vittima del dovere per ottenere le prestazioni previdenziali dovute, ai sensi dell'art. 1, commi 563 e 564, legge n. 266/05. Ha lamentato che l'Amministrazione aveva respinto la sua istanza adducendo il difetto del presupposto della vivenza a carico del de cuius alla data del decesso dello stesso.
L'istante aveva quindi chiesto al Tribunale di accertare il suo status di orfana di vittima del dovere con condanna delle convenute a costituire in suo favore lo speciale assegno vitalizio e l'assegno vitalizio nella misura di euro 500,00 con decorrenza dalla morte del padre e di tutto quanto dovuto e richiesto, già in sede amministrativa, e nella premessa in fatto e in diritto del presente ricorso;
di condannare altresì il all'aggiornamento della graduatoria unica ex art. 3 co. 3 Controparte_2
D.P.R. 234/06, con l'inserimento del nominativo nella sua qualità di orfana di Parte_1 vittima del dovere. In subordine, in caso di infondatezza della domanda, aveva chiesto di rivelarsi eccezione di illegittimità costituzionale delle norme per violazione dell'art. 3 commi 1 e 2 Cost. e 35,
36 e 38 Cost. con rinvio alla Corte Costituzionale;
e/o di disapplicare la normativa interna in forza della legislazione comunitaria per violazione del principio di uguaglianza formale e sostanziale, per ingiustificata discriminazione tra vittime e/o lavoratori allo stesso modo colpiti nell'adempimento di un dovere (in ragione della norma di cui all'art. 156 TFUE in tutela di coloro che sono vittime di infortuni e malattie professionali, oltre che per effetto del divieto di discriminazione ex art. 157
TFUE), ovvero la carenza di tutela rispetto agli infortuni sul lavoro, alle malattie professionale (artt.
153 e 156 TFUE); e/o di disporre il rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea, ove ritenuta sussistente la discriminazione nei confronti dei militari delle Forze Armate Italiane ammalati e vittime di mesotelioma e di altre patologie asbesto correlate. Vinte le spese, con distrazione.
Il giudice di primo grado, preso atto delle contestazioni mosse dai convenuti ed applicato Parte_2 un principio che aveva trovato espressione in diversi arresti della Suprema Corte, ha respinto la domanda avendo riscontrato l'assenza dell'elemento costitutivo del diritto alle prestazioni rivendicate, costituito per l'appunto dalla vivenza a carico.
Avverso tale pronuncia ha proposto appello la , che ha contestato l'interpretazione effettuata Per_1 dal giudice di prime cure sottolineando come la stessa finisse per determinare un'ingiustificata disparità di trattamento fra i congiunti delle vittime del dovere (ed equiparati) e delle vittime del terrorismo, implicante questioni di legittimità costituzionale oltre che di compatibilità con la normativa europea. Tanto premesso ha invocato l'accoglimento della propria domanda, conseguente alla riforma integrale della sentenza impugnata.
I appellati, nel costituirsi in giudizio, hanno resistito al gravame di cui hanno chiesto il Parte_2 rigetto.
Nelle more dell'udienza di discussione è stata disposta la trattazione scritta del procedimento ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. con sostituzione, da ultimo, dell'udienza del 13 marzo 2025. Quindi, acquisite le note di trattazione e riservata la decisione, all'esito della camera di consiglio, la Corte - disattendendo la richiesta di rinvio formulata dall'avv. Ezio Bonanni in ragione della rimessione della questione in esame alle Sezioni Unite della Suprema Corte - ha deciso nei termini di seguito espressi.
Preliminarmente si evidenzia che la richiesta di rinvio deve essere disattesa poiché, in assenza di indicazioni circa la data in cui la questione sarà dibattuta in sede di legittimità, risulta necessario far prevalere le esigenze di pronta definizione del giudizio iscritto a ruolo sin dal 2022.
Nel merito, l'appello è infondato e va respinto.
L'odierno Collegio non può che conformarsi all'orientamento già espresso da questa Corte con le sentenze del 12.06.2023, procedimento n. 728/2021 RG (Presidente estensore dr.ssa Catalano) e del 23.01.2025, procedimento n. 2905/2022 RG (estensore dott.ssa Agostinacchio), condividendolo appieno (art.118 disp. att. cpc).
La questione oggetto di esame riguarda il diritto della appellante – figlia di deceduto Persona_1 per mesotelioma per motivi di servizio, ovvero per esposizione ad amianto, e riconosciuto “vittima del dovere” – ad ottenere le prestazioni rivendicate pur se all'epoca del decesso la figlia era maggiorenne e non più a carico fiscale del de cuius.
Si controverte, dunque, del diritto della istante, “figlia non a carico” di una vittime del dovere, a percepire i benefici di legge previsti per i familiari superstiti .
Questa Corte aderisce al principio affermato da Cass. n. 11181 del 2022 (ribadito nell'ordinanza n.
6347/2023) secondo cui “i superstiti delle vittime del dovere, aventi titolo -in virtù di quanto disposto dall'art. 2, comma 105, della legge n. 244 del 2007 - al beneficio di cui all'art. 5, commi 3 e 4, della legge n. 206 del 2004, come modificato dal comma 106 del citato art. 2, sono quelli individuati dall'art. 6 della legge n. 466 del 1980, ai sensi del quale il beneficio non compete ai figli non a carico fiscale della vittima all'epoca del decesso ove il coniuge avente diritto sia vivente”.
Ed invero dal quadro normativo di riferimento, e in particolare dall'art. 2, commi 105 e 106, della legge n. 244 del 2007, si rileva che il Legislatore è intervenuto sul solo profilo delle prestazioni dovute alle vittime del dovere, ma non ha anche inteso modificare l'originaria “categorizzazione” dei familiari superstiti aventi diritto, prevista dalla legge n. 466 del 1980, art. 6, la quale è rimasta immutata.
Il citato art. 6, che “disegna i confini del ̀rapporto di familiarità ́ con riferimento ai superstiti delle vittime del dovere, ai fini del godimento dei benefici di legge derivanti dal dante causa”, rimane insensibile al richiamo ai “familiari superstiti” da parte della legge n. 244 del 2007, art. 2, comma
105, il quale rinvia alla legge n. 206 del 2004, art. 5, commi 3 e 4, limitatamente all'estensione, ai familiari delle vittime del dovere, delle prestazioni riconosciute ai familiari delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata (cd. “rinvio oggettivo”).
L'interpretazione del (mero) “rinvio oggettivo”, d'altronde, si rileva coerente con i passaggi motivazionali di Cass., Sez.Un., n. 22753 del 2018.
Le sezioni unite, sia pure argomentando in relazione alla diversa categoria dei fratelli e delle sorelle superstiti delle vittime del dovere, hanno osservato come il progressivo raggiungimento del fine, voluto dal Legislatore, di uniformare i benefici spettanti ai superstiti delle vittime del dovere con quelli spettanti ai superstiti delle vittime della criminalità non necessariamente contrasta con una modulazione differenziata per categorie della sfera dei superstiti beneficiari la quale può ben essere giustificata da peculiari considerazioni legate, ad esempio, al particolare allarme e rilievo sociale che assume l'atto terroristico, oppure, diversamente, dal bene che si ritiene il legislatore abbia voluto tutelare.
Mentre nel caso delle vittime del terrorismo e della criminalità il soggetto offeso è lo Stato nella sua integrità, il che giustifica l'ampliamento della platea dei beneficiari delle elargizioni, nel caso delle vittime del dovere l'evento imprevedibile deriva da un servizio prestato in favore di una pubblica amministrazione, e, pertanto, il ristoro, concesso in funzione assistenziale, va riconosciuto soltanto a quei superstiti i quali confidavano sul reddito del soggetto colpito dall'evento; di tal che, diversamente da quanto previsto in favore dei superstiti delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata, nel caso delle vittime del dovere si giustifica (e non contrasta col principio di eguaglianza) il riconoscimento dei benefici ai soli superstiti che all'atto dell'evento erano a carico fiscale del dante causa.
La Suprema Corte ha ribadito recentemente questo orientamento nella decisione n. 6351/2023 rilevando che il Legislatore era intervenuto sul solo profilo delle prestazioni dovute alle vittime del dovere, senza modificare l'originaria categorizzazione dei familiari superstiti aventi diritto, prevista dall'art. 6 della L. n. 466 del 1980 la quale è rimasta, pertanto, immutata.
L'art. 6 citato recita: "La speciale elargizione di cui alla presente legge e alle altre in essa richiamate, nei casi in cui compete alle famiglie, è corrisposta secondo il seguente ordine:
1) coniuge superstite e figli se a carico;
2) figli, in mancanza di coniuge superstite o se lo stesso non abbia diritto alla pensione;
3) genitori;
4) fratelli e sorelle se conviventi a carico”.
Dall'interpretazione letterale della disposizione sopra richiamata si ricava una regola di carattere generale, che, in assenza di un'espressa modifica legislativa, rimane tuttora l'unica vigente.
L'appello deve essere quindi respinto con conseguente conferma della sentenza gravata.
Le spese del doppio grado, attesa la particolare complessità della materia e l'esistenza di contrasti giurisprudenziali cristallizzati nell'ordinanza interlocutoria della Suprema Corte, si compensano tra le parti.
Nella fattispecie è applicabile ratione temporis l'art. 1 comma 17 della legge 24 dicembre 2012
n. 228 che ha modificato il DPR 115/2002 (Testo unico in materia di spese di giustizia, inserendo all'articolo 13, dopo il comma 1-ter, il comma 1-quater), in ordine al pagamento del doppio del contributo unificato previsto per il caso in cui l'impugnazione, anche incidentale, sia respinta integralmente o dichiarata inammissibile o improcedibile: il successivo comma 18 stabilisce infatti che le disposizioni di cui al comma 17 – riferite testualmente alle impugnazioni - si applicano ai procedimenti – evidentemente di appello - iniziati dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata della medesima legge n. 228/12 (primo gennaio 2013). Il comma 17 riguarda quindi i casi – come quello di specie - di procedimenti pendenti a decorrere dal 31 gennaio 2013.
P.Q.M.
La Corte così provvede:
-rigetta l'appello e, per l'effetto conferma la sentenza gravata;
-compensa le spese del grado;
-dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Napoli, 13/03/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dott.ssa Laura Laureti dott.ssa Anna Carla Catalano
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO E DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA
composta dai magistrati:
1.dr.ssa Anna Carla Catalano Presidente
2.dr.ssa Rosa Bernardina Cristofano Consigliere
3.dott.ssa Laura Laureti Consigliere rel.
riunita in camera di consiglio all'esito della udienza del 13/03/2025, celebrata mediante il deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato in grado di appello la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 513/2022
T R A
, nata a [...] il [...] e residente in [...] Bellavista n. 150, figlia legittima del de cuius nato a [...] il Persona_1 09.12.1939 e deceduto il 23.10.2015, rappresentata e difesa dall'avv. Ezio Bonanni del Foro di Roma e con lui elettivamente domiciliata presso il suo studio in Latina in Via Cairoli n. 10;
Appellante
E
e , in persona dei Ministri p.t., Controparte_1 Controparte_2 ope legis rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, presso i cui uffici domiciliano alla via A. Diaz,11; Appellato
FATTO E DIRITTO
Il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, con la sentenza n. 5094/2021, pubblicata il
18.11.2021 (impugnata), ha rigettato il ricorso proposto da , figlia legittima di Parte_1
tendente alla liquidazione delle prestazioni quale orfana di vittima del dovere, status Persona_1 riconosciuto in favore del proprio genitore.
La ricorrente aveva esposto che il de cuius aveva prestato servizio militare presso il Persona_1
dall'8.07.1957 al 31.12.1963 e, svolgendo servizio a Controparte_3 bordo di unità navali e in sede arsenalizia a terra, con costante esposizione ad amianto e ad altre sostanze cancerogene in particolari condizioni ambientali ed operative eccedenti l'ordinarietà, aveva contratto una forma di mesotelioma polmonare destro con metastasi diffuse, per cui poi era deceduto in data 23.10.2015. Aveva osservato che il Comitato di Verifica per le Cause di Servizio, quale organo tecnico incaricato, con il parere n. 146212018 emesso nell'adunanza n. 1192 del 14.05.2018 e con il parere n. 240202018 emesso nell'adunanza n. 1391 del 25.09.2018, aveva espresso parere positivo circa la dipendenza della detta patologia da causa di servizio e circa la sussistenza delle “particolari condizioni ambientali od operative di missione, previste dall'art. 1, comma 1, lettera C, del D.P.R. 7 luglio 2006, n. 243”; con atto del 20.11.2018, poi, il aveva riconosciuto a Controparte_1 lo status di equiparato a vittima del dovere, cui seguiva la concessione dei relativi Persona_1 benefici al coniuge superstite Persona_2
La ricorrente aveva dedotto di essere figlia orfana di di non essere fiscalmente a carico Persona_1 del genitore al momento della sua morte e di aver presentato al domanda Controparte_1
(unitamente alle altre sorelle e , Per_1 Persona_3 Controparte_4 Controparte_5 anch'elle orfane) per il riconoscimento della qualità di orfana di vittima del dovere per ottenere le prestazioni previdenziali dovute, ai sensi dell'art. 1, commi 563 e 564, legge n. 266/05. Ha lamentato che l'Amministrazione aveva respinto la sua istanza adducendo il difetto del presupposto della vivenza a carico del de cuius alla data del decesso dello stesso.
L'istante aveva quindi chiesto al Tribunale di accertare il suo status di orfana di vittima del dovere con condanna delle convenute a costituire in suo favore lo speciale assegno vitalizio e l'assegno vitalizio nella misura di euro 500,00 con decorrenza dalla morte del padre e di tutto quanto dovuto e richiesto, già in sede amministrativa, e nella premessa in fatto e in diritto del presente ricorso;
di condannare altresì il all'aggiornamento della graduatoria unica ex art. 3 co. 3 Controparte_2
D.P.R. 234/06, con l'inserimento del nominativo nella sua qualità di orfana di Parte_1 vittima del dovere. In subordine, in caso di infondatezza della domanda, aveva chiesto di rivelarsi eccezione di illegittimità costituzionale delle norme per violazione dell'art. 3 commi 1 e 2 Cost. e 35,
36 e 38 Cost. con rinvio alla Corte Costituzionale;
e/o di disapplicare la normativa interna in forza della legislazione comunitaria per violazione del principio di uguaglianza formale e sostanziale, per ingiustificata discriminazione tra vittime e/o lavoratori allo stesso modo colpiti nell'adempimento di un dovere (in ragione della norma di cui all'art. 156 TFUE in tutela di coloro che sono vittime di infortuni e malattie professionali, oltre che per effetto del divieto di discriminazione ex art. 157
TFUE), ovvero la carenza di tutela rispetto agli infortuni sul lavoro, alle malattie professionale (artt.
153 e 156 TFUE); e/o di disporre il rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea, ove ritenuta sussistente la discriminazione nei confronti dei militari delle Forze Armate Italiane ammalati e vittime di mesotelioma e di altre patologie asbesto correlate. Vinte le spese, con distrazione.
Il giudice di primo grado, preso atto delle contestazioni mosse dai convenuti ed applicato Parte_2 un principio che aveva trovato espressione in diversi arresti della Suprema Corte, ha respinto la domanda avendo riscontrato l'assenza dell'elemento costitutivo del diritto alle prestazioni rivendicate, costituito per l'appunto dalla vivenza a carico.
Avverso tale pronuncia ha proposto appello la , che ha contestato l'interpretazione effettuata Per_1 dal giudice di prime cure sottolineando come la stessa finisse per determinare un'ingiustificata disparità di trattamento fra i congiunti delle vittime del dovere (ed equiparati) e delle vittime del terrorismo, implicante questioni di legittimità costituzionale oltre che di compatibilità con la normativa europea. Tanto premesso ha invocato l'accoglimento della propria domanda, conseguente alla riforma integrale della sentenza impugnata.
I appellati, nel costituirsi in giudizio, hanno resistito al gravame di cui hanno chiesto il Parte_2 rigetto.
Nelle more dell'udienza di discussione è stata disposta la trattazione scritta del procedimento ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. con sostituzione, da ultimo, dell'udienza del 13 marzo 2025. Quindi, acquisite le note di trattazione e riservata la decisione, all'esito della camera di consiglio, la Corte - disattendendo la richiesta di rinvio formulata dall'avv. Ezio Bonanni in ragione della rimessione della questione in esame alle Sezioni Unite della Suprema Corte - ha deciso nei termini di seguito espressi.
Preliminarmente si evidenzia che la richiesta di rinvio deve essere disattesa poiché, in assenza di indicazioni circa la data in cui la questione sarà dibattuta in sede di legittimità, risulta necessario far prevalere le esigenze di pronta definizione del giudizio iscritto a ruolo sin dal 2022.
Nel merito, l'appello è infondato e va respinto.
L'odierno Collegio non può che conformarsi all'orientamento già espresso da questa Corte con le sentenze del 12.06.2023, procedimento n. 728/2021 RG (Presidente estensore dr.ssa Catalano) e del 23.01.2025, procedimento n. 2905/2022 RG (estensore dott.ssa Agostinacchio), condividendolo appieno (art.118 disp. att. cpc).
La questione oggetto di esame riguarda il diritto della appellante – figlia di deceduto Persona_1 per mesotelioma per motivi di servizio, ovvero per esposizione ad amianto, e riconosciuto “vittima del dovere” – ad ottenere le prestazioni rivendicate pur se all'epoca del decesso la figlia era maggiorenne e non più a carico fiscale del de cuius.
Si controverte, dunque, del diritto della istante, “figlia non a carico” di una vittime del dovere, a percepire i benefici di legge previsti per i familiari superstiti .
Questa Corte aderisce al principio affermato da Cass. n. 11181 del 2022 (ribadito nell'ordinanza n.
6347/2023) secondo cui “i superstiti delle vittime del dovere, aventi titolo -in virtù di quanto disposto dall'art. 2, comma 105, della legge n. 244 del 2007 - al beneficio di cui all'art. 5, commi 3 e 4, della legge n. 206 del 2004, come modificato dal comma 106 del citato art. 2, sono quelli individuati dall'art. 6 della legge n. 466 del 1980, ai sensi del quale il beneficio non compete ai figli non a carico fiscale della vittima all'epoca del decesso ove il coniuge avente diritto sia vivente”.
Ed invero dal quadro normativo di riferimento, e in particolare dall'art. 2, commi 105 e 106, della legge n. 244 del 2007, si rileva che il Legislatore è intervenuto sul solo profilo delle prestazioni dovute alle vittime del dovere, ma non ha anche inteso modificare l'originaria “categorizzazione” dei familiari superstiti aventi diritto, prevista dalla legge n. 466 del 1980, art. 6, la quale è rimasta immutata.
Il citato art. 6, che “disegna i confini del ̀rapporto di familiarità ́ con riferimento ai superstiti delle vittime del dovere, ai fini del godimento dei benefici di legge derivanti dal dante causa”, rimane insensibile al richiamo ai “familiari superstiti” da parte della legge n. 244 del 2007, art. 2, comma
105, il quale rinvia alla legge n. 206 del 2004, art. 5, commi 3 e 4, limitatamente all'estensione, ai familiari delle vittime del dovere, delle prestazioni riconosciute ai familiari delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata (cd. “rinvio oggettivo”).
L'interpretazione del (mero) “rinvio oggettivo”, d'altronde, si rileva coerente con i passaggi motivazionali di Cass., Sez.Un., n. 22753 del 2018.
Le sezioni unite, sia pure argomentando in relazione alla diversa categoria dei fratelli e delle sorelle superstiti delle vittime del dovere, hanno osservato come il progressivo raggiungimento del fine, voluto dal Legislatore, di uniformare i benefici spettanti ai superstiti delle vittime del dovere con quelli spettanti ai superstiti delle vittime della criminalità non necessariamente contrasta con una modulazione differenziata per categorie della sfera dei superstiti beneficiari la quale può ben essere giustificata da peculiari considerazioni legate, ad esempio, al particolare allarme e rilievo sociale che assume l'atto terroristico, oppure, diversamente, dal bene che si ritiene il legislatore abbia voluto tutelare.
Mentre nel caso delle vittime del terrorismo e della criminalità il soggetto offeso è lo Stato nella sua integrità, il che giustifica l'ampliamento della platea dei beneficiari delle elargizioni, nel caso delle vittime del dovere l'evento imprevedibile deriva da un servizio prestato in favore di una pubblica amministrazione, e, pertanto, il ristoro, concesso in funzione assistenziale, va riconosciuto soltanto a quei superstiti i quali confidavano sul reddito del soggetto colpito dall'evento; di tal che, diversamente da quanto previsto in favore dei superstiti delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata, nel caso delle vittime del dovere si giustifica (e non contrasta col principio di eguaglianza) il riconoscimento dei benefici ai soli superstiti che all'atto dell'evento erano a carico fiscale del dante causa.
La Suprema Corte ha ribadito recentemente questo orientamento nella decisione n. 6351/2023 rilevando che il Legislatore era intervenuto sul solo profilo delle prestazioni dovute alle vittime del dovere, senza modificare l'originaria categorizzazione dei familiari superstiti aventi diritto, prevista dall'art. 6 della L. n. 466 del 1980 la quale è rimasta, pertanto, immutata.
L'art. 6 citato recita: "La speciale elargizione di cui alla presente legge e alle altre in essa richiamate, nei casi in cui compete alle famiglie, è corrisposta secondo il seguente ordine:
1) coniuge superstite e figli se a carico;
2) figli, in mancanza di coniuge superstite o se lo stesso non abbia diritto alla pensione;
3) genitori;
4) fratelli e sorelle se conviventi a carico”.
Dall'interpretazione letterale della disposizione sopra richiamata si ricava una regola di carattere generale, che, in assenza di un'espressa modifica legislativa, rimane tuttora l'unica vigente.
L'appello deve essere quindi respinto con conseguente conferma della sentenza gravata.
Le spese del doppio grado, attesa la particolare complessità della materia e l'esistenza di contrasti giurisprudenziali cristallizzati nell'ordinanza interlocutoria della Suprema Corte, si compensano tra le parti.
Nella fattispecie è applicabile ratione temporis l'art. 1 comma 17 della legge 24 dicembre 2012
n. 228 che ha modificato il DPR 115/2002 (Testo unico in materia di spese di giustizia, inserendo all'articolo 13, dopo il comma 1-ter, il comma 1-quater), in ordine al pagamento del doppio del contributo unificato previsto per il caso in cui l'impugnazione, anche incidentale, sia respinta integralmente o dichiarata inammissibile o improcedibile: il successivo comma 18 stabilisce infatti che le disposizioni di cui al comma 17 – riferite testualmente alle impugnazioni - si applicano ai procedimenti – evidentemente di appello - iniziati dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata della medesima legge n. 228/12 (primo gennaio 2013). Il comma 17 riguarda quindi i casi – come quello di specie - di procedimenti pendenti a decorrere dal 31 gennaio 2013.
P.Q.M.
La Corte così provvede:
-rigetta l'appello e, per l'effetto conferma la sentenza gravata;
-compensa le spese del grado;
-dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Napoli, 13/03/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dott.ssa Laura Laureti dott.ssa Anna Carla Catalano