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Sentenza 8 ottobre 2025
Sentenza 8 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 08/10/2025, n. 4697 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 4697 |
| Data del deposito : | 8 ottobre 2025 |
Testo completo
Ad ore 11.00 viene riaperto il verbale e la causa decisa come da provvedimento che segue.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VENEZIA
SEZIONE IMMIGRAZIONE
nella persona del giudice unico dott.ssa Anita Giuriolo ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 15882/2024 del ruolo generale promossa da:
nata il [...] in [...], Parte_1
assistita e rappresentata dall'Avv. Elisabetta Costa del Foro di Padova, con studio in Padova, alla Via
Ugo Foscolo, n. 13,
Ricorrente Contro
(C.F. – , in persona del Controparte_1 P.IVA_1 Controparte_2
Ministro pro tempore, rappresentato e difeso organicamente dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di presso cui è CP_2 ex lege domiciliato in Piazza San Marco n. 63, CP_2
Resistente
pagina 1 di 5 Oggetto: RICORSO contro provvedimento del Questore della Provincia di Venezia,
Cat.A.12/2024/Uff.Immigrazione-1° Sezione, emesso in data 28.05.2024 e notificato in data
24.07.2024, presso gli uffici del Commissariato P.S. di Chioggia (VE)
Conclusioni delle parti: come da verbale di udienza.
Esposizione in fatto ed in diritto delle ragioni della decisione
Il caso di specie tratta di ricorso per l'impugnazione, previa sospensione dell'efficacia, del provvedimento del Questore della , Cat.A.12/2024/Uff.Immigrazione-1° Sezione, Controparte_3 emesso in data 28.05.2024 e notificato in data 24.07.2024, presso gli uffici del Commissariato P.S. di
Chioggia (VE) / alla ricorrente Parte_1
§§§
In data 6.5.2023, la Signora presentava presso il Commissariato P.S. di Chioggia (VE) Parte_1 istanza volta al rilascio di un permesso di soggiorno per motivi di famiglia, ai sensi dell'art. 19, comma
2, lettera c) del D.Lgs. n. 286/1998 e successive modifiche, in quanto moglie convivente di cittadino italiano, Signor nato a [...] il [...]; tale richiesta veniva rigettata, da Persona_1 parte di Codesto Ufficio, in data 28.05.2024, con il provvedimento n.
Cat.A.12/2024/Uff.Immigrazione-1° Sezione, notificato in data 24.07.2024, per mancanza di convivenza con il marito (agli arresti domiciliari presso l'abitazione di Chioggia), verificata a seguito di due accertamenti con esito negativo, verificata la mancanza di segni di convivenza o effetti personali.
Precisava quindi la mancanza di motivazione del provvedimento impugnato e l'insufficiente disamina dei presupposti per la concessione del permesso di soggiorno, specificando di aver conosciuto il Per_1 tramite social network e di averlo sposato in data 06.04.2023;
[...]
Dava atto che al momento degli accessi il marito si trovava agli arresti domiciliari.
Si costitutiva il con comparsa del 27.6.2025 contestando quanto ex adverso dedotto e CP_1 chiedendo il rigetto del ricorso per i motivi indicati nel provvedimento di rigetto.
Specificava che malgrado la ricorrente avesse dichiarato di convivere con il marito in Chioggia (VE) in via Alga n. 16, gli accessi del 29.3.2024 ad ore 2.25 e del 1.4.2024 ad ore 1.35 davano esito negativo.
In ogni caso deferita all'A.G. da personale del Commissariato della P. di S. di Chioggia (VE) in data pagina 2 di 5 02.04.2025 per il reato di cui all'art. 73 c. 1 D.P.R. 309/90 (stupefacenti-produzione e traffico).
Ha dato atto che la ricorrente è stata rimpatriata in data 15.04.2025.
In relazione a quanto contestato in ricorso dal legale Elisabetta Costa, ha precisato che già nel primo accertamento di convivenza effettuato in via Nettuno n. 15, dove veniva rintracciata la sola ricorrente e non il coniuge italiano, il personale intervenuto constatava e redigeva relazione in merito all'assenza in quella casa di effetti personali di idonei a dimostrare un'effettiva convivenza con la Parte_2 moglie;
la stessa invero non veniva rintracciata poi nell'abitazione di via Alga n. 16 durante le verifiche atte sia al controllo relativo all'osservanza della misura cautelare in capo al Pt_2
Ed ancora, il coniuge cittadino italiano risulterebbe privo di attività lavorativa dipendente o autonoma, né titolare di pensione, sprovvisto di risorse economiche.
§§§
Premesso che l'art.30 comma 6 TU sull'immigrazione (D.Lgs. 286/1998) dispone che “contro il diniego del nulla osta al ricongiungimento familiare e del permesso di soggiorno per motivi familiari, nonché contro gli altri provvedimenti dell'autorità amministrativa in materia di diritto all'unità familiare, l'interessato può presentare ricorso al Tribunale in composizione monocratica del luogo in cui risiede, il quale provvede, sentito l'interessato, nei modi di cui agli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile”, tenuto conto dell'ampiezza della formulazione impiegata dalla norma, che tutte le controversie riguardanti il rilascio di un nulla osta relativo a ricongiungimento familiare, come al rilascio o al rinnovo di un permesso di soggiorno per motivi familiari sono sottratte alla giurisdizione del giudice amministrativo e rientrano in quella del giudice ordinario (ex multis TAR Veneto-Venezia,
Sez. III, 14 maggio 2009, n. 1470; T.A.R. Lazio Roma, Sez. II, 10 novembre 2008, n. 9982), il giudice ordinario può essere adito non solo in sede di impugnazione del provvedimento di diniego di nulla osta al ricongiungimento familiare o di rifiuto di rilascio, o di rinnovo, del permesso per motivi di famiglia, ma anche in sede di autonomo giudizio di accertamento del diritto di conseguire il nulla osta oppure il permesso per motivi di famiglia suddetti.
Posto questo si passa ad esaminare la fondatezza o meno del ricorso proposto.
La ricorrente è giunta in Italia con un permesso visto turistico.
Non contestato il matrimonio con , in atti l'atto di matrimonio del 6.4.2023. Parte_3
I coniugi risultano essere residenti come da certificato di stato di famiglia rilasciato in atti, in Chioggia
Via Nettuno 15.
E' in atti dichiarazione in cui si evince che il marito si trova agli arresti domiciliari presso l'abitazione pagina 3 di 5 del padre, in Chioggia via Alga 16.
L'amministrazione chiede il rigetto del ricorso sulla base della mancata effettiva convivenza dei coniugi a seguito di due accessi negativi nell'abitazione dove il marito si trovava agli arresti domiciliari.
In ordine alla mancata convivenza, si evidenzia invece come non sia mai stata contestata la costanza dell'affectio maritalis, in quanto il matrimonio è in essere non essendo intervenuta alcuna separazione legale tra i coniugi anche al momento della domanda presentata dal ricorrente.
A tal proposito il requisito dell'effettiva convivenza è de tutto estraneo alla disciplina del D.
Lgs.30/2007 mentre permane vigente, anche perché espressamente previsto dall'art. 35 Direttiva
2004/38/CE il divieto di abuso del diritto e di frode, realizzabile mediante matrimoni fittizi contratti nell'esclusivo fine di aggirare la normativa pubblicistica in tema di immigrazione (Cass.
Civ.12745/2013).
Si ritiene quindi che il requisito della convivenza dello straniero con il coniuge (qui cittadino italiano) non sia richiesto anche ai fini del mantenimento del permesso di soggiorno per motivi di coesione familiare ove non sia contestata la natura fraudolenta o fittizia del vicolo coniugale
Va osservato a tal proposito come la mancata convivenza rilevi come indice del fatto che il matrimonio
è stato contratto esclusivamente per consentire al coniuge straniero di soggiornare nel territorio dello
Stato.
Nel caso di specie invece, non è stata contestata la natura fittizia del rapporto di coniugio.
Relativamente al principio generale del diritto all'unità familiare garantito costituzionalmente (art.29) e ci si riporta al consolidato filone giurisprudenziale ai più alti livelli, dalla Cassazione alla Corte
Costituzionale, fino ad alcune statuizioni del Consiglio di Stato;
in particolare, la Corte ha costantemente affermato che al legislatore è riconosciuta un'ampia discrezionalità nella regolamentazione dell'ingresso e del soggiorno dello straniero nel territorio nazionale, in considerazione della pluralità degli interessi che tale regolazione riguarda;
peraltro, si deve altresì sottolineare che ha regolarmente ribadito che tale discrezionalità legislativa non è assoluta, dovendo rispecchiare un ragionevole e proporzionato bilanciamento di tutti i diritti e gli interessi coinvolti, soprattutto quando la disciplina dell'immigrazione sia suscettibile di incidere sui diritti fondamentali, che la Costituzione protegge egualmente nei confronti del cittadino e del non cittadino (sentenze n. 172 del 2012, n. 245 del 2011, nn. 299 e 249 del 2010, n. 148 del 2008, n. 206 del 2006, n. 78 del 2005).
Per i motivi dedotti, il ricorso deve essere accolto.
pagina 4 di 5 In considerazione della natura delle questioni affrontate si ritengono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese.
PQM
Il Tribunale di Venezia, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, ogni diversa e/o contraria domanda, istanza ed eccezione disattesa e/o assorbita, così decide: accoglie il ricorso e annulla il provvedimento del Questore della Provincia di Venezia,
Cat.A.12/2024/Uff.Immigrazione-1° Sez, emesso nei confronti della ricorrente Parte_1
nata il [...] in [...], del 28.05.2024 e notificato in data 24.07.2024 presso
[...] gli uffici del Commissariato P.S. di Chioggia (VE) e contestualmente accerta il diritto della ricorrente ad ottenere un permesso di soggiorno per motivi di famiglia, previsto dagli artt. 19, comma 2, lettera c)
D.Lgs 286/1998.
Spese compensate attesa la peculiarità della materia.
Sentenza resa ai sensi dell'art.281 c.p.c.
Venezia, 11 settembre 2025 Il GOP Dott.ssa Anita Giuriolo
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VENEZIA
SEZIONE IMMIGRAZIONE
nella persona del giudice unico dott.ssa Anita Giuriolo ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 15882/2024 del ruolo generale promossa da:
nata il [...] in [...], Parte_1
assistita e rappresentata dall'Avv. Elisabetta Costa del Foro di Padova, con studio in Padova, alla Via
Ugo Foscolo, n. 13,
Ricorrente Contro
(C.F. – , in persona del Controparte_1 P.IVA_1 Controparte_2
Ministro pro tempore, rappresentato e difeso organicamente dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di presso cui è CP_2 ex lege domiciliato in Piazza San Marco n. 63, CP_2
Resistente
pagina 1 di 5 Oggetto: RICORSO contro provvedimento del Questore della Provincia di Venezia,
Cat.A.12/2024/Uff.Immigrazione-1° Sezione, emesso in data 28.05.2024 e notificato in data
24.07.2024, presso gli uffici del Commissariato P.S. di Chioggia (VE)
Conclusioni delle parti: come da verbale di udienza.
Esposizione in fatto ed in diritto delle ragioni della decisione
Il caso di specie tratta di ricorso per l'impugnazione, previa sospensione dell'efficacia, del provvedimento del Questore della , Cat.A.12/2024/Uff.Immigrazione-1° Sezione, Controparte_3 emesso in data 28.05.2024 e notificato in data 24.07.2024, presso gli uffici del Commissariato P.S. di
Chioggia (VE) / alla ricorrente Parte_1
§§§
In data 6.5.2023, la Signora presentava presso il Commissariato P.S. di Chioggia (VE) Parte_1 istanza volta al rilascio di un permesso di soggiorno per motivi di famiglia, ai sensi dell'art. 19, comma
2, lettera c) del D.Lgs. n. 286/1998 e successive modifiche, in quanto moglie convivente di cittadino italiano, Signor nato a [...] il [...]; tale richiesta veniva rigettata, da Persona_1 parte di Codesto Ufficio, in data 28.05.2024, con il provvedimento n.
Cat.A.12/2024/Uff.Immigrazione-1° Sezione, notificato in data 24.07.2024, per mancanza di convivenza con il marito (agli arresti domiciliari presso l'abitazione di Chioggia), verificata a seguito di due accertamenti con esito negativo, verificata la mancanza di segni di convivenza o effetti personali.
Precisava quindi la mancanza di motivazione del provvedimento impugnato e l'insufficiente disamina dei presupposti per la concessione del permesso di soggiorno, specificando di aver conosciuto il Per_1 tramite social network e di averlo sposato in data 06.04.2023;
[...]
Dava atto che al momento degli accessi il marito si trovava agli arresti domiciliari.
Si costitutiva il con comparsa del 27.6.2025 contestando quanto ex adverso dedotto e CP_1 chiedendo il rigetto del ricorso per i motivi indicati nel provvedimento di rigetto.
Specificava che malgrado la ricorrente avesse dichiarato di convivere con il marito in Chioggia (VE) in via Alga n. 16, gli accessi del 29.3.2024 ad ore 2.25 e del 1.4.2024 ad ore 1.35 davano esito negativo.
In ogni caso deferita all'A.G. da personale del Commissariato della P. di S. di Chioggia (VE) in data pagina 2 di 5 02.04.2025 per il reato di cui all'art. 73 c. 1 D.P.R. 309/90 (stupefacenti-produzione e traffico).
Ha dato atto che la ricorrente è stata rimpatriata in data 15.04.2025.
In relazione a quanto contestato in ricorso dal legale Elisabetta Costa, ha precisato che già nel primo accertamento di convivenza effettuato in via Nettuno n. 15, dove veniva rintracciata la sola ricorrente e non il coniuge italiano, il personale intervenuto constatava e redigeva relazione in merito all'assenza in quella casa di effetti personali di idonei a dimostrare un'effettiva convivenza con la Parte_2 moglie;
la stessa invero non veniva rintracciata poi nell'abitazione di via Alga n. 16 durante le verifiche atte sia al controllo relativo all'osservanza della misura cautelare in capo al Pt_2
Ed ancora, il coniuge cittadino italiano risulterebbe privo di attività lavorativa dipendente o autonoma, né titolare di pensione, sprovvisto di risorse economiche.
§§§
Premesso che l'art.30 comma 6 TU sull'immigrazione (D.Lgs. 286/1998) dispone che “contro il diniego del nulla osta al ricongiungimento familiare e del permesso di soggiorno per motivi familiari, nonché contro gli altri provvedimenti dell'autorità amministrativa in materia di diritto all'unità familiare, l'interessato può presentare ricorso al Tribunale in composizione monocratica del luogo in cui risiede, il quale provvede, sentito l'interessato, nei modi di cui agli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile”, tenuto conto dell'ampiezza della formulazione impiegata dalla norma, che tutte le controversie riguardanti il rilascio di un nulla osta relativo a ricongiungimento familiare, come al rilascio o al rinnovo di un permesso di soggiorno per motivi familiari sono sottratte alla giurisdizione del giudice amministrativo e rientrano in quella del giudice ordinario (ex multis TAR Veneto-Venezia,
Sez. III, 14 maggio 2009, n. 1470; T.A.R. Lazio Roma, Sez. II, 10 novembre 2008, n. 9982), il giudice ordinario può essere adito non solo in sede di impugnazione del provvedimento di diniego di nulla osta al ricongiungimento familiare o di rifiuto di rilascio, o di rinnovo, del permesso per motivi di famiglia, ma anche in sede di autonomo giudizio di accertamento del diritto di conseguire il nulla osta oppure il permesso per motivi di famiglia suddetti.
Posto questo si passa ad esaminare la fondatezza o meno del ricorso proposto.
La ricorrente è giunta in Italia con un permesso visto turistico.
Non contestato il matrimonio con , in atti l'atto di matrimonio del 6.4.2023. Parte_3
I coniugi risultano essere residenti come da certificato di stato di famiglia rilasciato in atti, in Chioggia
Via Nettuno 15.
E' in atti dichiarazione in cui si evince che il marito si trova agli arresti domiciliari presso l'abitazione pagina 3 di 5 del padre, in Chioggia via Alga 16.
L'amministrazione chiede il rigetto del ricorso sulla base della mancata effettiva convivenza dei coniugi a seguito di due accessi negativi nell'abitazione dove il marito si trovava agli arresti domiciliari.
In ordine alla mancata convivenza, si evidenzia invece come non sia mai stata contestata la costanza dell'affectio maritalis, in quanto il matrimonio è in essere non essendo intervenuta alcuna separazione legale tra i coniugi anche al momento della domanda presentata dal ricorrente.
A tal proposito il requisito dell'effettiva convivenza è de tutto estraneo alla disciplina del D.
Lgs.30/2007 mentre permane vigente, anche perché espressamente previsto dall'art. 35 Direttiva
2004/38/CE il divieto di abuso del diritto e di frode, realizzabile mediante matrimoni fittizi contratti nell'esclusivo fine di aggirare la normativa pubblicistica in tema di immigrazione (Cass.
Civ.12745/2013).
Si ritiene quindi che il requisito della convivenza dello straniero con il coniuge (qui cittadino italiano) non sia richiesto anche ai fini del mantenimento del permesso di soggiorno per motivi di coesione familiare ove non sia contestata la natura fraudolenta o fittizia del vicolo coniugale
Va osservato a tal proposito come la mancata convivenza rilevi come indice del fatto che il matrimonio
è stato contratto esclusivamente per consentire al coniuge straniero di soggiornare nel territorio dello
Stato.
Nel caso di specie invece, non è stata contestata la natura fittizia del rapporto di coniugio.
Relativamente al principio generale del diritto all'unità familiare garantito costituzionalmente (art.29) e ci si riporta al consolidato filone giurisprudenziale ai più alti livelli, dalla Cassazione alla Corte
Costituzionale, fino ad alcune statuizioni del Consiglio di Stato;
in particolare, la Corte ha costantemente affermato che al legislatore è riconosciuta un'ampia discrezionalità nella regolamentazione dell'ingresso e del soggiorno dello straniero nel territorio nazionale, in considerazione della pluralità degli interessi che tale regolazione riguarda;
peraltro, si deve altresì sottolineare che ha regolarmente ribadito che tale discrezionalità legislativa non è assoluta, dovendo rispecchiare un ragionevole e proporzionato bilanciamento di tutti i diritti e gli interessi coinvolti, soprattutto quando la disciplina dell'immigrazione sia suscettibile di incidere sui diritti fondamentali, che la Costituzione protegge egualmente nei confronti del cittadino e del non cittadino (sentenze n. 172 del 2012, n. 245 del 2011, nn. 299 e 249 del 2010, n. 148 del 2008, n. 206 del 2006, n. 78 del 2005).
Per i motivi dedotti, il ricorso deve essere accolto.
pagina 4 di 5 In considerazione della natura delle questioni affrontate si ritengono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese.
PQM
Il Tribunale di Venezia, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, ogni diversa e/o contraria domanda, istanza ed eccezione disattesa e/o assorbita, così decide: accoglie il ricorso e annulla il provvedimento del Questore della Provincia di Venezia,
Cat.A.12/2024/Uff.Immigrazione-1° Sez, emesso nei confronti della ricorrente Parte_1
nata il [...] in [...], del 28.05.2024 e notificato in data 24.07.2024 presso
[...] gli uffici del Commissariato P.S. di Chioggia (VE) e contestualmente accerta il diritto della ricorrente ad ottenere un permesso di soggiorno per motivi di famiglia, previsto dagli artt. 19, comma 2, lettera c)
D.Lgs 286/1998.
Spese compensate attesa la peculiarità della materia.
Sentenza resa ai sensi dell'art.281 c.p.c.
Venezia, 11 settembre 2025 Il GOP Dott.ssa Anita Giuriolo
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