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Sentenza 17 aprile 2025
Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 17/04/2025, n. 3265 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 3265 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 17290 / 2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
Sezione Settima Civile
In funzione di giudice unico nella persona della dott.ssa Paola Condorelli, visto l'art. 281 sexies, co. 3, c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo sopra riportato, promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_1
DAVIDE BOLDINI, elettivamente domiciliato in CORSO CARLO E NELLO ROSSELLI 99/1,
TORINO, presso il difensore avv. DAVIDE BOLDINI;
- opponente-
CONTRO
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PAOLO ENRICO Controparte_2 P.IVA_2
CANTORE e dell'avv. FEDERICA ANNA MARIA PREMOSELLI, elettivamente domiciliato in
VIA A. MASSENA N. 4, MILANO, presso il difensore avv. PAOLO ENRICO CANTORE
- opposta-
Conclusioni: come da verbale del 18.3.2025;
Concise ragioni della decisione
Con ricorso depositato in data 16/02/2023 presso il Tribunale di Milano la ha CP_2
chiesto di ingiungere alla di pagare la somma di euro 6.715,86 a saldo delle fatture CP_1
nr. 22FVRW092791 del 23/06/2022, 22FVRW100728 del 30/06/2022 e 22FVRW118657 del
31/07/2022, oltre agli interessi di mora calcolati dalla scadenza delle singole fatture sino al saldo secondo il decreto legislativo n. 231/2002 e alle spese della procedura.
Con decreto ingiuntivo n. 5918/2023 pubblicato il 03/04/2023 il Tribunale di Milano e notificato telematicamente alla in data 04/04/2023, ha ingiunto alla di pagare alla CP_1 CP_1
parte ricorrente, per le causali di cui al ricorso, entro quaranta giorni dalla notificazione del decreto, € 6.715,86, oltre interessi come da domanda, nonché le spese della procedura liquidate in € 800,00 per compenso e € 145,50 per spese, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, Iva se dovuta e c.p.a. come per legge.
Con atto di citazione notificato in data 02/05/2023 ha Controparte_1 CP_1
proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 5918/2023, allegando, a sostegno delle proprie eccezioni e domande che: - con contratto di somministrazione di lavoro a tempo determinato n. del 15/06/2022 si è obbligata a fornire alla C.F._1 CP_2
n. 1 lavoratore con mansione di manovale edile di livello 2 del CCNL Edilizia dal CP_1
20/06/2022 al 29/07/2022 destinato all'impiego presso i cantieri di Rivalta (TO) Via Giaveno
72 e di Torino (TO) Corso Lione 85/8 per una missione della durata complessiva di circa un mese (doc. n. 1). La ha accettato l'incarico a fronte del pagamento della CP_2 complessiva somma di € 6.715,86, comprensiva della retribuzione lorda dovuta al lavoratore, quantificata in complessivi € 1.859,88 per l'intera missione, e selezionava il sig. Persona_1
doc. n. 2).
[...]
Il veniva destinato ai cantieri di Rivalta (TO) Via Giaveno 72 e di Torino (TO) Corso Per_1
Lione 85/8. Pochi giorni dopo, con lettera mail del 27/06/2022 la segnalava alla CP_1
che il suo dipendente, durante l'orario di lavoro, aveva sottratto un pacchetto di CP_2
sigarette ad un collega, mentre si trovavano in cantiere e aveva svuotato dalla sede della la cassetta contenente il denaro destinato all'acquisto delle cialde per il caffè dalla CP_1
sede operativa della (doc. n. 3), sottraendo 5,00 euro, ed, inoltre, segnalava che il CP_1 dipendente selezionato “già da un punto di vista lavorativo non era il massimo” e “il fatto della mancanza di fiducia” “non ci permettono di continuare ad andare avanti” e che per tutti tali motivi “sinceramente noi non vogliamo più tale risorsa nel nostro organico” (doc. n. 3). Dopo tale comunicazione il dipendente della non si presentava più sul lavoro (doc. n. 4); CP_2
quindi, con lettera mail del 29/06/2022 la chiedeva alla ulteriori CP_2 CP_1
chiarimenti in merito alla condotta del al fine di procedere con la contestazione Per_1
disciplinare (doc. n. 5).
In data 29/06/2022 la contestava al sig. di aver prelevato senza CP_2 Per_1 autorizzazione dalla sede della la somma di € 5,00 (doc. n. 6); successivamente, CP_1
con pec del 07/07/2022 la risolveva il contratto di somministrazione di lavoro con CP_1
effetto immediato per grave inadempimento della con salvezza del risarcimento di CP_2
tutti i danni subiti (doc. n. 7) e, con lettera 12/09/2022 la provvedeva CP_2
unilateralmente allo storno delle fatture nr. 22FVRW092791 del 23/06/2022, 22FVRW100728 del 30/06/2022 e 22FVRW118657 del 31/07/2022 e chiedeva alla l'invio delle sue CP_1
2 coordinate bancarie per l'eventuale rimborso dovuto (doc. n. 9), storno che veniva accettato da con lettera del 20/09/2022 la con la quale l'opponente inviava alla CP_1 CP_1
le proprie coordinate bancarie (doc. n. 10). Nonostante le superiori circostanze, CP_2
tornava quindi a chiedere il pagamento dell'intero corrispettivo previsto dal CP_2 contratto, che veniva negato dall'opponente in ragione dell'intervenuta risoluzione del contratto per inadempimento di . CP_2
L'opponente ha allegato, a sostegno della fondatezza delle proprie allegazioni, che il contratto concluso dalla e dalla mediante la sottoscrizione di un formulario redatto CP_1 CP_2
unilateralmente dalla stessa dispone, all'art. 3.5, che quest'ultima proceda CP_2
prontamente salvo comprovato e giustificato impedimento, previa richiesta dell'
[...]
, alla sostituzione dei lavoratori somministrati con altri soggetti del medesimo Parte_1
profilo professionale in caso di mancato superamento del periodo di prova, dimissioni, licenziamento per giusta causa, malattia infortunio ovvero per qualsiasi altra causa di interruzione o sospensione della prestazione dei lavoratori, che non sia imputabile all'
[...]
, protrattasi per oltre 5 giorni lavorativi. In caso di mancata richiesta da parte Parte_1
dell'Impresa Utilizzatrice, il contratto di somministrazione deve comunque intendersi risolto contestualmente alla cessazione del sotteso rapporto di lavoro per le cause sopra indicate.
L'opponente ha poi dedotto che, nel caso in esame, la missione del si è interrotta per Per_1
causa non imputabile alla e che, non essendo mai stata formulata alcuna richiesta CP_1
di sostituzione, il contratto di somministrazione doveva intendersi risolto sin dalla cessazione del sotteso rapporto di lavoro, precisando che, secondo quanto pattuito nel citato contratto di somministrazione, all'art. 5.2, le cause di sospensione dell'esecuzione del contratto imputabili all'impresa utilizzatrice sarebbero il fermo stabilimento, il fermo macchina, l'arresto del lavoro, le sospensioni dell'attività aziendale per procedure di CIGS e CIG;
ovverosia ipotesi non ricorrenti nel caso di specie. Dunque, il contratto di somministrazione di lavoro si è risolto in data 27/06/2022, dopo appena cinque giornate effettive di lavoro, per un gravissimo inadempimento esclusivamente imputabile all' per aver Controparte_3
malamente selezionato un lavoratore sleale, scorretto, disonesto e totalmente incapace di svolgere la mansione richiesta dall' . Parte_1
Pertanto, poiché alla non è dovuto alcun corrispettivo per le prestazioni eseguite, il CP_2
decreto ingiuntivo di pagamento delle relative fatture dovrà essere revocato e dichiarato privo di efficacia, con tutte le conseguenze di legge.
3 Con comparsa di costituzione e risposta si è costituita , contestando quanto dedotto CP_2 ex adverso ed eccependo di aver selezionato e poi – previa trasmissione del CV, colloquio e conferma di gradimento da parte del committente (doc. 4) – di aver somministrato a
Evoluzioni, il lavoratore con mansione di manovale edile per il periodo 20/6 Persona_1
– 29/7/2022 (cfr. doc. 2 fasc. mon); - che dopo qualche giorno di lavoro, segnalava CP_1 via whatsapp al di , di avere “un problema col ragazzo, voglia di Persona_2 CP_2 lavorare pari a 0…s'imbosca per non farsi vedere” (doc. 5) e che, successivamente, in data
27/6/2022 denunciava due episodi che definiva “gravi”, asseritamente occorsi sul CP_1
luogo di lavoro, ossia la sparizione di un pacchetto di sigarette dimenticato da un collega e di
5 euro da una cassetta dove venivano raccolti dai lavoratori i soldi per l'acquisto delle cialde di caffè (doc. 6), dichiarando di “non volere più tale risorsa nel nostro organico”; - che si attivava quindi contemporaneamente sia procedendo alla contestazione CP_2
disciplinare nei confronti del sia provvedendo alla ricerca di un altro lavoratore con cui Per_1
sostituirlo, se fosse risultato responsabile dei fatti addebitatigli e quindi passibile di sanzione disciplinare;
- che , in qualità di formale datore di lavoro, per poter procedere alla CP_2 contestazione, essendo la predetta l'esercente il potere disciplinare sui propri dipendenti, chiedeva a “maggiori informazioni riguardo la dinamica dei fatti e in particolar CP_1
modo al presunto furto (che mansione svolge il lavoratore, come facciamo a presumere che sia stato lui a prendere le sigarette ecc..)”( doc. 7/a); - che rispondeva però che, in CP_1 entrambi gli episodi, il lavoratore in questione non era stato “colto sul fatto” ma era stato ritenuto responsabile in forza di semplici congetture basate sul fatto che “l'azienda è nata nel
2002 e non è mai successo nulla di simile” e che la sparizione del pacchetto di sigarette sarebbe avvenuta dopo diverse ore dal momento in cui “il capocantiere l'aveva lasciato incustodito” (doc 7/b); - che nonostante le perplessità sorte in considerazione della mancanza di prove e basi fattuali in merito agli addebiti mossi dalla società utilizzatrice, il CP_2
medesimo giorno (ossia il 29.6.2022), formulava la contestazione al (doc. 8) il quale Per_1
respingeva ogni accusa, dichiarandosi assolutamente estraneo ai fatti addebitatigli (doc. 9); - che nel frattempo in data 28/6/2022, il comunicava via whatsapp al Sig. di CP_4 Per_2
di “fermarsi con la ricerca del personale” in quanto “il mio capo non vuole più CP_2 nessun esterno” aggiungendo anche “tienimi aggiornato sugli sviluppi con , così Per_1 poi saldiamo il dovuto” (cfr. doc. 5); - che dopo la denuncia dei “fatti”, il on veniva più Per_1
ammesso in cantiere, nonostante la disponibilità dallo stesso manifestata e le richieste di in tal senso;
- che non essendo emerse prove in ordine alla fondatezza degli CP_2
4 addebiti mossi all'indirizzo del lavoratore e avendo questo negato recisamente il proprio coinvolgimento, non poteva applicare alcuna sanzione disciplinare nei suoi CP_2
confronti, sanzione che, peraltro, non avrebbe dato luogo ad alcun licenziamento per giusta causa soggettiva, stante il carattere “bagatellare” degli illeciti asseritamente commessi, che avrebbe tutt'al più comportato qualche giorno di sospensione sanzionatoria non retribuita.
si vedeva quindi costretta a versare al lo stipendio sino al termine della CP_2 Per_1
missione ossia il 29.7.2023 (cfr. doc. 1 fasc. mon e doc. 10), essendo trascorso il periodo di prova che, a mente dell'art. 35 del CCNL somministrazione (doc. 11), è pari a 1 giorno ogni
15 giorni di missione (quindi, nel caso specifico 2 giorni).
Infatti, non avendo nemmeno formalizzato alcuna richiesta di sostituzione del CP_1 lavoratore, come previsto dall'art.
3.5 delle condizioni generali di contratto (in ossequio al quale “ pegna a procedere prontamente, salvo comprovato e giustificato CP_5 impedimento, previa richiesta dell'impresa utilizzatrice, alla sostituzione dei lavoratori somministrati con altri soggetti del medesimo profilo professionale in caso di non superamento del periodo di prova, dimissioni, licenziamento per giusta causa, malattia o infortunio ovvero per qualsiasi altra causa di interruzione o sospensione dei lavoratori che non sia imputabile all'impresa utilizzatrice protrattasi per oltre 5 giorni lavorativi. In caso di mancata richiesta da parte dell'impresa utilizzatrice, il contratto si intenderà risolto contestualmente alla cessazione del sotteso rapporto di lavoro, per le cause suindicate” cfr. doc. 1 fasc.mon.) peraltro per casi specifici in cui non rientra quello per cui è causa, trovava applicazione l'art.
5.2. delle condizioni generali di contratto, a mente del quale in caso di recesso anticipato esercitato dall' , quest'ultima corrisponderà a Parte_1 CP_2
l'intero importo dovuto ai sensi del presente accordo, fino al termine della missione riportata sul frontespizio.
provvedeva, quindi, ad emettere ed inviare a le fatture azionate in via CP_2 CP_1 monitoria (cfr. docc. 3-5) calcolate in base al contratto, per l'intera durata della missione.
Dopo aver emesso le fatture, con e-mail del 12.09.2022 (doc. 12/a) chiedeva CP_2
erroneamente a di comunicare il proprio IBAN, per ottenere il rimborso delle note CP_1 di credito elencate;
resasi conto dell'errore commesso, la signora CP_6 CP_2 provvedeva, qualche giorno dopo, ad inviare una rettifica (doc. 12/b), spiegando che “non si tratta di note di credito da rimborsare, ma di fatture emesse a Vostro favore di cui attendiamo il pagamento”, errore di cui peraltro l'opponente avrebbe facilmente potuto accorgersi,
5 giacché non avendo mai pagato nemmeno una fattura, non vi sarebbero state somme da rimborsare.
Il difensore della controparte, in data 7/7/2022, ha comunicato a la risoluzione CP_2 immediata del contratto a causa del “suo grave inadempimento” per non aver sostituito il lavoratore che non si era più presentato in cantiere, minacciando la richiesta di risarcimento di “danni patrimoniali e non” asseritamente subiti dalla propria patrocinata (doc. 13); a tale missiva ha l'opposta replicava spiegando la legittimità dell'emissione delle fatture e respingendo ogni richiesta di danni “patrimoniali e non”, per le ragioni ivi esposte (doc. 14).
Respinta in un primo momento l'istanza di concessione della provvisoria esecuzione e formulata una proposta conciliativa, alla quale le parti non hanno inteso aderire, la giudice, con ordinanza dell'8.7.2024 ha concesso la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto;
quindi, la causa, la cui istruzione si è esaurita con sola acquisizione delle produzioni documentali delle parti, è stata assunta in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies, co. 3 c.p.c. all'udienza del 18.03.2025.
***
L'opposizione proposta da di è infondata e va rigettata, per le Controparte_1 CP_1
ragioni che di seguito si illustrano.
Dalla documentazione in atti emerge la prova che le parti dell'odierno giudizi hanno concluso, in data 15.06.2022, un contratto di somministrazione di manodopera, con il quale , CP_2
in qualità di somministratore, si è obbligata, verso il corrispettivo del prezzo indicato in atti, a fornire a intesa qui come utilizzatrice, prestazioni di lavoro continuative o CP_1
periodiche rese da terzi lavoratori, c.d. somministrati, senza che tra il lavoratore somministrato e l'utilizzatore si avvii un rapporto di lavoro subordinato, che invece si instaura direttamente con il somministrante, secondo quanto previsto e disciplinato dagli artt. 4-7, 20-
18 e 86 del D.Lgs 276/2003 e ss.mm. (art. 1/46 L. 247/2007, recentemente sostituiti dagli analoghi artt. 30 - 40 e segg. del DLgs 81/15).
I lavoratori somministrati, secondo quanto disposto dalla succitata disciplina normativa, svolgono la propria attività “nell'interesse nonché sotto la direzione e il controllo dell'utilizzatore”, mentre il potere disciplinare sullo stesso è esercitato dal somministratore sulla base di segnalazioni dell'utilizzatore.
Nell'atto di opposizione, sostiene di non dovere nulla a in relazione al CP_1 CP_2
dipendente in quanto il predetto è stato allontanato dal luogo del lavoro e non più Per_1
riammesso a causa di gravissimi episodi di cui si sarebbe reso responsabile (sottrazione di
6 pacchetto di sigarette e di 5 euro dalla cassetta delle cialde) che avrebbe CP_2
riconosciuto, sia per aver mosso al lavoratore una contestazione disciplinare, sia per aver stornato le fatture emesse (e mai pagate da ), offrendone il rimborso, salvo poi CP_1
cambiare idea e insistere per il pagamento.
La tesi di parte opponente non coglie nel segno e risulta, quanto meno in parte, non fondata anche sotto il profilo della ricostruzione dei fatti oggetto del contendere.
Deve in primo luogo osservarsi che, dal contratto versato in atti, si ricava che, all'art.
3.5 delle condizioni generali, invocato da a fondamento della propria opposizione, è previsto CP_1 che pegna a procedere prontamente, salvo comprovato e giustificato CP_5 impedimento, previa richiesta dell'impresa utilizzatrice, alla sostituzione dei lavoratori somministrati con altri soggetti del medesimo profilo professionale in caso di non superamento del periodo di prova, dimissioni, licenziamento per giusta causa, malattia
o infortunio ovvero per qualsiasi altra causa di interruzione o sospensione dei lavoratori che non sia imputabile all'impresa utilizzatrice protrattasi per oltre 5 giorni lavorativi. In caso di mancata richiesta da parte dell'impresa utilizzatrice, il contratto si intenderà risolto contestualmente alla cessazione del sotteso rapporto di lavoro, per le cause suindicate” cfr. doc. 1 fasc.mon.).
Nel caso di specie, come correttamente eccepito da , le circostanze che CP_7 CP_1
asserisce essersi verificate e a seguito delle quali è stata disposta la sospensione del lavoratore, il quale non è poi più stato riammesso a lavorare presso l'impresa opponente, non risulta inquadrabile in nessuna delle ipotesi contemplate dall'art.
3.5 e in presenza delle quali sorge l'obbligo della somministrante di sostituire il lavoratore, su richiesta dell'utilizzatrice o, in mancanza di richiesta, si dà luogo alla risoluzione del contratto e alla cessazione del rapporto di lavoro.
I fatti occorsi, così come allegati dalla stessa opponente, si riferiscono a delle circostanze che solo in via presuntiva sono state addebitate al lavoratore – la sparizione di un pacchetto di sigarette e la sottrazione di cinque euro – contro il quale nessuna prova concreta in ordine all'avvenuta commissione di tali fatti è stata addotta dall'utilizzatrice (Evoluzioi), né a fronte della richiesta di chiarimenti da parte della somministrante, né nel presente giudizio.
Analogamente, nessuna ammissione in ordine alla fondatezza delle accuse mosse nei confronti del isulta configurabile in capo a in ragione del suo comportamento Per_1 CP_2
con CP_1
7 Invero l'opposta, nella propria qualità di datrice di lavoro del – pur priva del potere di Per_1 controllo e di direzione sul lavoratore (spettante all'utilizzatrice) – a fronte della segnalazione ricevuta da (doc. 6 e 8), ha mosso una contestazione nei confronti del lavoratore CP_1
senza però potervi poi dare seguito, sia in ragione della contraria dichiarazione del Per_1 lavoratore (cfr. doc. 9), sia – quel che più rileva – a causa della predetta assoluta mancanza di prove in ordine alla fondatezza degli addebiti mossi al dipendente, avendo la stessa utilizzatrice opponente ammesso di averlo accusato sulla scorta di mere presunzioni (cfr. ns doc. 7/b).
Nessuna ammissione in ordine al grave inadempimento ascrivibile al dipendente somministrato o al proprio operato appare configurabile in capo a . CP_2
Pertanto, non solo non risulta essersi verificata alcuna delle ipotesi quali “non superamento del periodo di prova, dimissioni, licenziamento per giusta causa, malattia o infortunio”, ma neppure si verte nell'ipotesi residuale di “altra causa di interruzione o sospensione dei lavoratori che non sia imputabile all'impresa utilizzatrice protrattasi per oltre 5 giorni lavorativi”, dovendosi ritenere che, in mancanza di più precise deduzioni probatorie, la scelta di non avvalersi delle prestazioni del lavoratore sia meramente imputabile all'utilizzatrice, a nulla rilevando, dunque, che a fronte della proposta della somministrante di adoperarsi per sostituire il lavoratore, la stessa non ne abbia fatto richiesta e abbia anzi deciso di non chiederne ulteriori.
Del pari priva di alcun rilievo appare la circostanza allegata dall'opponente e inerente all'avvenuto storno delle fatture emesse nei confronti di con asserita proposta di CP_1
rimborsare il corrispettivo, essendo tale fatto stato smentito dalla documentazione versata in atti, in particolare mail del 20.9.2022, con la quale , comunica prontamente di aver CP_2
erroneamente indicato il contenuto della mail inviata il 12.9.2022, non trattandosi di note di credito, ma di fatture emesse nei confronti di di cui si attende il pagamento (cfr CP_1
doc. 12b opposta).
Nessuna inadempienza risulta essere dunque imputabile a , né al lavoratore dalla CP_2
stessa somministrato, il quale ha effettivamente lavorato per cinque giorni nel CP_1
mese di giugno, avendo quindi maturato il diritto di percepire lo stipendio (e di di CP_2
percepirne il rimborso da e non avendo poi il più potuto lavorare presso CP_1 Per_1
nei successivi giorni di giugno e luglio, non per fatto proprio o della CP_1 somministrante, ma in ragione del diniego da parte di (cfr. doc. 7/a e 7/b) – la CP_1
quale, sul punto, non avrebbe nemmeno rispettato le procedure previste dalla legge a
8 garanzia dei lavoratori (contestazione disciplinare, successivo procedimento ed eventuale irrogazione della sanzione) per l'avvio delle quali l'opposta si era attivata.
Con riguardo a tali giorni non lavorati, resta il diritto del lavoratore di percepire lo stipendio e,
a mente dell'art. 35 DLgs 81/15 vi è parità normativa tra i lavoratori somministrati e direttamente assunti, non si vede perché mai dovrebbe sottrarsi all'obbligo di CP_1
retribuzione e contribuzione, che invece ha dovuto assolvere in sua vece e che la CP_2
stessa si è impegnata a rimborsare sottoscrivendo il relativo contratto (cfr. art.
2.4. ns doc. 2).
È dunque infondata l'allegata risoluzione del contratto di somministrazione ai sensi e per gli effetti dell'art.
3.5. delle condizioni generali di contratto , che invoca CP_2 CP_1 sull'assunto che sarebbe “evidente che la missione del si è interrotta per causa non Per_1
imputabile a e che, non essendo stata mai formulata alcuna richiesta di CP_1
sostituzione, il contratto di somministrazione doveva intendersi risolto sin dalla cessazione del sotteso rapporto di lavoro”.
Oltre a quanto già sopra esposto in merito all'inapplicabilità della clausola in questione al caso de quo, deve osservarsi che, nell'ipotesi in oggetto, il periodo di prova del lavoratore era già decorso essendo pari a 2 giorni lavorativi dall'inizio della missione (cfr. doc. 11 opposta) e il lavoratore non si è né dimesso, né è stato licenziato per giusta causa, né è stato malato o infortunato, essendo stato allontanato dal luogo di lavoro perché non più gradito al titolare
(cfr. doc. 5).
Sussiste pertanto l'obbligo, in capo a di corrispondere a l'intero CP_1 CP_2 corrispettivo sino al termine della missione previsto dall'art. 5.2; obbligo che, giova ribadirlo, si applica al caso in oggetto, in cui la causa del recesso è imputabile alla scelta di CP_1
Vale la pena di precisare, infatti, che a mente dell'art.
5.2 del contratto “In caso di recesso anticipato esercitato dall' , ovvero in caso di sospensione dell'esecuzione Parte_1 del presente accordo per causa imputabile all' (quali ad esempio il fermo Parte_1 stabilimento, il fermo macchina, l'arresto di lavoro, sospensione dell'attività aziendale per procedure di CIGS e CIG) quest'ultima corrisponderà a l'intero corrispettivo dovuto CP_2 ai sensi del presente accordo, fino al termine della missione, riportato sul frontespizio”.
Pertanto, come correttamente dedotto dall'opposta, deve ritenersi che effettivamente la casistica riportata all'art.
5.2. per l'esclusione dell'imputabilità all'utilizzatore del recesso sia meramente esemplificativa e inidonea a escludere la debenza del corrispettivo nell'ipotesi in esame.
9 Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, sulla scorta del D.M. 55/14 e tenuto conto del valore della controversia e dell'attività processuale effettivamente svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano ogni altra istanza, eccezione o deduzione disattesa, definitivamente pronunciando, così decide:
1) rigetta l'opposizione di di Controparte_1 CP_1
2) conferma il decreto ingiuntivo opposto n. 5918/2023 pubblicato il 03/04/2023, che acquista definitivamente efficacia esecutiva ai sensi dell'art. 653 c.p.c.;
3) condanna alla rifusione delle spese di lite in favore di Controparte_1 CP_1
che si liquidano in € 3.800,00 per compensi professionali, oltre Controparte_2
rimborso forfetario spese generali al 15%, oltre IVA se e in quanto dovuta e CPA come per legge.
Così deciso in Milano il 17.04.2025
La Giudice
(Paola Condorelli)
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
Sezione Settima Civile
In funzione di giudice unico nella persona della dott.ssa Paola Condorelli, visto l'art. 281 sexies, co. 3, c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo sopra riportato, promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_1
DAVIDE BOLDINI, elettivamente domiciliato in CORSO CARLO E NELLO ROSSELLI 99/1,
TORINO, presso il difensore avv. DAVIDE BOLDINI;
- opponente-
CONTRO
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PAOLO ENRICO Controparte_2 P.IVA_2
CANTORE e dell'avv. FEDERICA ANNA MARIA PREMOSELLI, elettivamente domiciliato in
VIA A. MASSENA N. 4, MILANO, presso il difensore avv. PAOLO ENRICO CANTORE
- opposta-
Conclusioni: come da verbale del 18.3.2025;
Concise ragioni della decisione
Con ricorso depositato in data 16/02/2023 presso il Tribunale di Milano la ha CP_2
chiesto di ingiungere alla di pagare la somma di euro 6.715,86 a saldo delle fatture CP_1
nr. 22FVRW092791 del 23/06/2022, 22FVRW100728 del 30/06/2022 e 22FVRW118657 del
31/07/2022, oltre agli interessi di mora calcolati dalla scadenza delle singole fatture sino al saldo secondo il decreto legislativo n. 231/2002 e alle spese della procedura.
Con decreto ingiuntivo n. 5918/2023 pubblicato il 03/04/2023 il Tribunale di Milano e notificato telematicamente alla in data 04/04/2023, ha ingiunto alla di pagare alla CP_1 CP_1
parte ricorrente, per le causali di cui al ricorso, entro quaranta giorni dalla notificazione del decreto, € 6.715,86, oltre interessi come da domanda, nonché le spese della procedura liquidate in € 800,00 per compenso e € 145,50 per spese, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, Iva se dovuta e c.p.a. come per legge.
Con atto di citazione notificato in data 02/05/2023 ha Controparte_1 CP_1
proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 5918/2023, allegando, a sostegno delle proprie eccezioni e domande che: - con contratto di somministrazione di lavoro a tempo determinato n. del 15/06/2022 si è obbligata a fornire alla C.F._1 CP_2
n. 1 lavoratore con mansione di manovale edile di livello 2 del CCNL Edilizia dal CP_1
20/06/2022 al 29/07/2022 destinato all'impiego presso i cantieri di Rivalta (TO) Via Giaveno
72 e di Torino (TO) Corso Lione 85/8 per una missione della durata complessiva di circa un mese (doc. n. 1). La ha accettato l'incarico a fronte del pagamento della CP_2 complessiva somma di € 6.715,86, comprensiva della retribuzione lorda dovuta al lavoratore, quantificata in complessivi € 1.859,88 per l'intera missione, e selezionava il sig. Persona_1
doc. n. 2).
[...]
Il veniva destinato ai cantieri di Rivalta (TO) Via Giaveno 72 e di Torino (TO) Corso Per_1
Lione 85/8. Pochi giorni dopo, con lettera mail del 27/06/2022 la segnalava alla CP_1
che il suo dipendente, durante l'orario di lavoro, aveva sottratto un pacchetto di CP_2
sigarette ad un collega, mentre si trovavano in cantiere e aveva svuotato dalla sede della la cassetta contenente il denaro destinato all'acquisto delle cialde per il caffè dalla CP_1
sede operativa della (doc. n. 3), sottraendo 5,00 euro, ed, inoltre, segnalava che il CP_1 dipendente selezionato “già da un punto di vista lavorativo non era il massimo” e “il fatto della mancanza di fiducia” “non ci permettono di continuare ad andare avanti” e che per tutti tali motivi “sinceramente noi non vogliamo più tale risorsa nel nostro organico” (doc. n. 3). Dopo tale comunicazione il dipendente della non si presentava più sul lavoro (doc. n. 4); CP_2
quindi, con lettera mail del 29/06/2022 la chiedeva alla ulteriori CP_2 CP_1
chiarimenti in merito alla condotta del al fine di procedere con la contestazione Per_1
disciplinare (doc. n. 5).
In data 29/06/2022 la contestava al sig. di aver prelevato senza CP_2 Per_1 autorizzazione dalla sede della la somma di € 5,00 (doc. n. 6); successivamente, CP_1
con pec del 07/07/2022 la risolveva il contratto di somministrazione di lavoro con CP_1
effetto immediato per grave inadempimento della con salvezza del risarcimento di CP_2
tutti i danni subiti (doc. n. 7) e, con lettera 12/09/2022 la provvedeva CP_2
unilateralmente allo storno delle fatture nr. 22FVRW092791 del 23/06/2022, 22FVRW100728 del 30/06/2022 e 22FVRW118657 del 31/07/2022 e chiedeva alla l'invio delle sue CP_1
2 coordinate bancarie per l'eventuale rimborso dovuto (doc. n. 9), storno che veniva accettato da con lettera del 20/09/2022 la con la quale l'opponente inviava alla CP_1 CP_1
le proprie coordinate bancarie (doc. n. 10). Nonostante le superiori circostanze, CP_2
tornava quindi a chiedere il pagamento dell'intero corrispettivo previsto dal CP_2 contratto, che veniva negato dall'opponente in ragione dell'intervenuta risoluzione del contratto per inadempimento di . CP_2
L'opponente ha allegato, a sostegno della fondatezza delle proprie allegazioni, che il contratto concluso dalla e dalla mediante la sottoscrizione di un formulario redatto CP_1 CP_2
unilateralmente dalla stessa dispone, all'art. 3.5, che quest'ultima proceda CP_2
prontamente salvo comprovato e giustificato impedimento, previa richiesta dell'
[...]
, alla sostituzione dei lavoratori somministrati con altri soggetti del medesimo Parte_1
profilo professionale in caso di mancato superamento del periodo di prova, dimissioni, licenziamento per giusta causa, malattia infortunio ovvero per qualsiasi altra causa di interruzione o sospensione della prestazione dei lavoratori, che non sia imputabile all'
[...]
, protrattasi per oltre 5 giorni lavorativi. In caso di mancata richiesta da parte Parte_1
dell'Impresa Utilizzatrice, il contratto di somministrazione deve comunque intendersi risolto contestualmente alla cessazione del sotteso rapporto di lavoro per le cause sopra indicate.
L'opponente ha poi dedotto che, nel caso in esame, la missione del si è interrotta per Per_1
causa non imputabile alla e che, non essendo mai stata formulata alcuna richiesta CP_1
di sostituzione, il contratto di somministrazione doveva intendersi risolto sin dalla cessazione del sotteso rapporto di lavoro, precisando che, secondo quanto pattuito nel citato contratto di somministrazione, all'art. 5.2, le cause di sospensione dell'esecuzione del contratto imputabili all'impresa utilizzatrice sarebbero il fermo stabilimento, il fermo macchina, l'arresto del lavoro, le sospensioni dell'attività aziendale per procedure di CIGS e CIG;
ovverosia ipotesi non ricorrenti nel caso di specie. Dunque, il contratto di somministrazione di lavoro si è risolto in data 27/06/2022, dopo appena cinque giornate effettive di lavoro, per un gravissimo inadempimento esclusivamente imputabile all' per aver Controparte_3
malamente selezionato un lavoratore sleale, scorretto, disonesto e totalmente incapace di svolgere la mansione richiesta dall' . Parte_1
Pertanto, poiché alla non è dovuto alcun corrispettivo per le prestazioni eseguite, il CP_2
decreto ingiuntivo di pagamento delle relative fatture dovrà essere revocato e dichiarato privo di efficacia, con tutte le conseguenze di legge.
3 Con comparsa di costituzione e risposta si è costituita , contestando quanto dedotto CP_2 ex adverso ed eccependo di aver selezionato e poi – previa trasmissione del CV, colloquio e conferma di gradimento da parte del committente (doc. 4) – di aver somministrato a
Evoluzioni, il lavoratore con mansione di manovale edile per il periodo 20/6 Persona_1
– 29/7/2022 (cfr. doc. 2 fasc. mon); - che dopo qualche giorno di lavoro, segnalava CP_1 via whatsapp al di , di avere “un problema col ragazzo, voglia di Persona_2 CP_2 lavorare pari a 0…s'imbosca per non farsi vedere” (doc. 5) e che, successivamente, in data
27/6/2022 denunciava due episodi che definiva “gravi”, asseritamente occorsi sul CP_1
luogo di lavoro, ossia la sparizione di un pacchetto di sigarette dimenticato da un collega e di
5 euro da una cassetta dove venivano raccolti dai lavoratori i soldi per l'acquisto delle cialde di caffè (doc. 6), dichiarando di “non volere più tale risorsa nel nostro organico”; - che si attivava quindi contemporaneamente sia procedendo alla contestazione CP_2
disciplinare nei confronti del sia provvedendo alla ricerca di un altro lavoratore con cui Per_1
sostituirlo, se fosse risultato responsabile dei fatti addebitatigli e quindi passibile di sanzione disciplinare;
- che , in qualità di formale datore di lavoro, per poter procedere alla CP_2 contestazione, essendo la predetta l'esercente il potere disciplinare sui propri dipendenti, chiedeva a “maggiori informazioni riguardo la dinamica dei fatti e in particolar CP_1
modo al presunto furto (che mansione svolge il lavoratore, come facciamo a presumere che sia stato lui a prendere le sigarette ecc..)”( doc. 7/a); - che rispondeva però che, in CP_1 entrambi gli episodi, il lavoratore in questione non era stato “colto sul fatto” ma era stato ritenuto responsabile in forza di semplici congetture basate sul fatto che “l'azienda è nata nel
2002 e non è mai successo nulla di simile” e che la sparizione del pacchetto di sigarette sarebbe avvenuta dopo diverse ore dal momento in cui “il capocantiere l'aveva lasciato incustodito” (doc 7/b); - che nonostante le perplessità sorte in considerazione della mancanza di prove e basi fattuali in merito agli addebiti mossi dalla società utilizzatrice, il CP_2
medesimo giorno (ossia il 29.6.2022), formulava la contestazione al (doc. 8) il quale Per_1
respingeva ogni accusa, dichiarandosi assolutamente estraneo ai fatti addebitatigli (doc. 9); - che nel frattempo in data 28/6/2022, il comunicava via whatsapp al Sig. di CP_4 Per_2
di “fermarsi con la ricerca del personale” in quanto “il mio capo non vuole più CP_2 nessun esterno” aggiungendo anche “tienimi aggiornato sugli sviluppi con , così Per_1 poi saldiamo il dovuto” (cfr. doc. 5); - che dopo la denuncia dei “fatti”, il on veniva più Per_1
ammesso in cantiere, nonostante la disponibilità dallo stesso manifestata e le richieste di in tal senso;
- che non essendo emerse prove in ordine alla fondatezza degli CP_2
4 addebiti mossi all'indirizzo del lavoratore e avendo questo negato recisamente il proprio coinvolgimento, non poteva applicare alcuna sanzione disciplinare nei suoi CP_2
confronti, sanzione che, peraltro, non avrebbe dato luogo ad alcun licenziamento per giusta causa soggettiva, stante il carattere “bagatellare” degli illeciti asseritamente commessi, che avrebbe tutt'al più comportato qualche giorno di sospensione sanzionatoria non retribuita.
si vedeva quindi costretta a versare al lo stipendio sino al termine della CP_2 Per_1
missione ossia il 29.7.2023 (cfr. doc. 1 fasc. mon e doc. 10), essendo trascorso il periodo di prova che, a mente dell'art. 35 del CCNL somministrazione (doc. 11), è pari a 1 giorno ogni
15 giorni di missione (quindi, nel caso specifico 2 giorni).
Infatti, non avendo nemmeno formalizzato alcuna richiesta di sostituzione del CP_1 lavoratore, come previsto dall'art.
3.5 delle condizioni generali di contratto (in ossequio al quale “ pegna a procedere prontamente, salvo comprovato e giustificato CP_5 impedimento, previa richiesta dell'impresa utilizzatrice, alla sostituzione dei lavoratori somministrati con altri soggetti del medesimo profilo professionale in caso di non superamento del periodo di prova, dimissioni, licenziamento per giusta causa, malattia o infortunio ovvero per qualsiasi altra causa di interruzione o sospensione dei lavoratori che non sia imputabile all'impresa utilizzatrice protrattasi per oltre 5 giorni lavorativi. In caso di mancata richiesta da parte dell'impresa utilizzatrice, il contratto si intenderà risolto contestualmente alla cessazione del sotteso rapporto di lavoro, per le cause suindicate” cfr. doc. 1 fasc.mon.) peraltro per casi specifici in cui non rientra quello per cui è causa, trovava applicazione l'art.
5.2. delle condizioni generali di contratto, a mente del quale in caso di recesso anticipato esercitato dall' , quest'ultima corrisponderà a Parte_1 CP_2
l'intero importo dovuto ai sensi del presente accordo, fino al termine della missione riportata sul frontespizio.
provvedeva, quindi, ad emettere ed inviare a le fatture azionate in via CP_2 CP_1 monitoria (cfr. docc. 3-5) calcolate in base al contratto, per l'intera durata della missione.
Dopo aver emesso le fatture, con e-mail del 12.09.2022 (doc. 12/a) chiedeva CP_2
erroneamente a di comunicare il proprio IBAN, per ottenere il rimborso delle note CP_1 di credito elencate;
resasi conto dell'errore commesso, la signora CP_6 CP_2 provvedeva, qualche giorno dopo, ad inviare una rettifica (doc. 12/b), spiegando che “non si tratta di note di credito da rimborsare, ma di fatture emesse a Vostro favore di cui attendiamo il pagamento”, errore di cui peraltro l'opponente avrebbe facilmente potuto accorgersi,
5 giacché non avendo mai pagato nemmeno una fattura, non vi sarebbero state somme da rimborsare.
Il difensore della controparte, in data 7/7/2022, ha comunicato a la risoluzione CP_2 immediata del contratto a causa del “suo grave inadempimento” per non aver sostituito il lavoratore che non si era più presentato in cantiere, minacciando la richiesta di risarcimento di “danni patrimoniali e non” asseritamente subiti dalla propria patrocinata (doc. 13); a tale missiva ha l'opposta replicava spiegando la legittimità dell'emissione delle fatture e respingendo ogni richiesta di danni “patrimoniali e non”, per le ragioni ivi esposte (doc. 14).
Respinta in un primo momento l'istanza di concessione della provvisoria esecuzione e formulata una proposta conciliativa, alla quale le parti non hanno inteso aderire, la giudice, con ordinanza dell'8.7.2024 ha concesso la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto;
quindi, la causa, la cui istruzione si è esaurita con sola acquisizione delle produzioni documentali delle parti, è stata assunta in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies, co. 3 c.p.c. all'udienza del 18.03.2025.
***
L'opposizione proposta da di è infondata e va rigettata, per le Controparte_1 CP_1
ragioni che di seguito si illustrano.
Dalla documentazione in atti emerge la prova che le parti dell'odierno giudizi hanno concluso, in data 15.06.2022, un contratto di somministrazione di manodopera, con il quale , CP_2
in qualità di somministratore, si è obbligata, verso il corrispettivo del prezzo indicato in atti, a fornire a intesa qui come utilizzatrice, prestazioni di lavoro continuative o CP_1
periodiche rese da terzi lavoratori, c.d. somministrati, senza che tra il lavoratore somministrato e l'utilizzatore si avvii un rapporto di lavoro subordinato, che invece si instaura direttamente con il somministrante, secondo quanto previsto e disciplinato dagli artt. 4-7, 20-
18 e 86 del D.Lgs 276/2003 e ss.mm. (art. 1/46 L. 247/2007, recentemente sostituiti dagli analoghi artt. 30 - 40 e segg. del DLgs 81/15).
I lavoratori somministrati, secondo quanto disposto dalla succitata disciplina normativa, svolgono la propria attività “nell'interesse nonché sotto la direzione e il controllo dell'utilizzatore”, mentre il potere disciplinare sullo stesso è esercitato dal somministratore sulla base di segnalazioni dell'utilizzatore.
Nell'atto di opposizione, sostiene di non dovere nulla a in relazione al CP_1 CP_2
dipendente in quanto il predetto è stato allontanato dal luogo del lavoro e non più Per_1
riammesso a causa di gravissimi episodi di cui si sarebbe reso responsabile (sottrazione di
6 pacchetto di sigarette e di 5 euro dalla cassetta delle cialde) che avrebbe CP_2
riconosciuto, sia per aver mosso al lavoratore una contestazione disciplinare, sia per aver stornato le fatture emesse (e mai pagate da ), offrendone il rimborso, salvo poi CP_1
cambiare idea e insistere per il pagamento.
La tesi di parte opponente non coglie nel segno e risulta, quanto meno in parte, non fondata anche sotto il profilo della ricostruzione dei fatti oggetto del contendere.
Deve in primo luogo osservarsi che, dal contratto versato in atti, si ricava che, all'art.
3.5 delle condizioni generali, invocato da a fondamento della propria opposizione, è previsto CP_1 che pegna a procedere prontamente, salvo comprovato e giustificato CP_5 impedimento, previa richiesta dell'impresa utilizzatrice, alla sostituzione dei lavoratori somministrati con altri soggetti del medesimo profilo professionale in caso di non superamento del periodo di prova, dimissioni, licenziamento per giusta causa, malattia
o infortunio ovvero per qualsiasi altra causa di interruzione o sospensione dei lavoratori che non sia imputabile all'impresa utilizzatrice protrattasi per oltre 5 giorni lavorativi. In caso di mancata richiesta da parte dell'impresa utilizzatrice, il contratto si intenderà risolto contestualmente alla cessazione del sotteso rapporto di lavoro, per le cause suindicate” cfr. doc. 1 fasc.mon.).
Nel caso di specie, come correttamente eccepito da , le circostanze che CP_7 CP_1
asserisce essersi verificate e a seguito delle quali è stata disposta la sospensione del lavoratore, il quale non è poi più stato riammesso a lavorare presso l'impresa opponente, non risulta inquadrabile in nessuna delle ipotesi contemplate dall'art.
3.5 e in presenza delle quali sorge l'obbligo della somministrante di sostituire il lavoratore, su richiesta dell'utilizzatrice o, in mancanza di richiesta, si dà luogo alla risoluzione del contratto e alla cessazione del rapporto di lavoro.
I fatti occorsi, così come allegati dalla stessa opponente, si riferiscono a delle circostanze che solo in via presuntiva sono state addebitate al lavoratore – la sparizione di un pacchetto di sigarette e la sottrazione di cinque euro – contro il quale nessuna prova concreta in ordine all'avvenuta commissione di tali fatti è stata addotta dall'utilizzatrice (Evoluzioi), né a fronte della richiesta di chiarimenti da parte della somministrante, né nel presente giudizio.
Analogamente, nessuna ammissione in ordine alla fondatezza delle accuse mosse nei confronti del isulta configurabile in capo a in ragione del suo comportamento Per_1 CP_2
con CP_1
7 Invero l'opposta, nella propria qualità di datrice di lavoro del – pur priva del potere di Per_1 controllo e di direzione sul lavoratore (spettante all'utilizzatrice) – a fronte della segnalazione ricevuta da (doc. 6 e 8), ha mosso una contestazione nei confronti del lavoratore CP_1
senza però potervi poi dare seguito, sia in ragione della contraria dichiarazione del Per_1 lavoratore (cfr. doc. 9), sia – quel che più rileva – a causa della predetta assoluta mancanza di prove in ordine alla fondatezza degli addebiti mossi al dipendente, avendo la stessa utilizzatrice opponente ammesso di averlo accusato sulla scorta di mere presunzioni (cfr. ns doc. 7/b).
Nessuna ammissione in ordine al grave inadempimento ascrivibile al dipendente somministrato o al proprio operato appare configurabile in capo a . CP_2
Pertanto, non solo non risulta essersi verificata alcuna delle ipotesi quali “non superamento del periodo di prova, dimissioni, licenziamento per giusta causa, malattia o infortunio”, ma neppure si verte nell'ipotesi residuale di “altra causa di interruzione o sospensione dei lavoratori che non sia imputabile all'impresa utilizzatrice protrattasi per oltre 5 giorni lavorativi”, dovendosi ritenere che, in mancanza di più precise deduzioni probatorie, la scelta di non avvalersi delle prestazioni del lavoratore sia meramente imputabile all'utilizzatrice, a nulla rilevando, dunque, che a fronte della proposta della somministrante di adoperarsi per sostituire il lavoratore, la stessa non ne abbia fatto richiesta e abbia anzi deciso di non chiederne ulteriori.
Del pari priva di alcun rilievo appare la circostanza allegata dall'opponente e inerente all'avvenuto storno delle fatture emesse nei confronti di con asserita proposta di CP_1
rimborsare il corrispettivo, essendo tale fatto stato smentito dalla documentazione versata in atti, in particolare mail del 20.9.2022, con la quale , comunica prontamente di aver CP_2
erroneamente indicato il contenuto della mail inviata il 12.9.2022, non trattandosi di note di credito, ma di fatture emesse nei confronti di di cui si attende il pagamento (cfr CP_1
doc. 12b opposta).
Nessuna inadempienza risulta essere dunque imputabile a , né al lavoratore dalla CP_2
stessa somministrato, il quale ha effettivamente lavorato per cinque giorni nel CP_1
mese di giugno, avendo quindi maturato il diritto di percepire lo stipendio (e di di CP_2
percepirne il rimborso da e non avendo poi il più potuto lavorare presso CP_1 Per_1
nei successivi giorni di giugno e luglio, non per fatto proprio o della CP_1 somministrante, ma in ragione del diniego da parte di (cfr. doc. 7/a e 7/b) – la CP_1
quale, sul punto, non avrebbe nemmeno rispettato le procedure previste dalla legge a
8 garanzia dei lavoratori (contestazione disciplinare, successivo procedimento ed eventuale irrogazione della sanzione) per l'avvio delle quali l'opposta si era attivata.
Con riguardo a tali giorni non lavorati, resta il diritto del lavoratore di percepire lo stipendio e,
a mente dell'art. 35 DLgs 81/15 vi è parità normativa tra i lavoratori somministrati e direttamente assunti, non si vede perché mai dovrebbe sottrarsi all'obbligo di CP_1
retribuzione e contribuzione, che invece ha dovuto assolvere in sua vece e che la CP_2
stessa si è impegnata a rimborsare sottoscrivendo il relativo contratto (cfr. art.
2.4. ns doc. 2).
È dunque infondata l'allegata risoluzione del contratto di somministrazione ai sensi e per gli effetti dell'art.
3.5. delle condizioni generali di contratto , che invoca CP_2 CP_1 sull'assunto che sarebbe “evidente che la missione del si è interrotta per causa non Per_1
imputabile a e che, non essendo stata mai formulata alcuna richiesta di CP_1
sostituzione, il contratto di somministrazione doveva intendersi risolto sin dalla cessazione del sotteso rapporto di lavoro”.
Oltre a quanto già sopra esposto in merito all'inapplicabilità della clausola in questione al caso de quo, deve osservarsi che, nell'ipotesi in oggetto, il periodo di prova del lavoratore era già decorso essendo pari a 2 giorni lavorativi dall'inizio della missione (cfr. doc. 11 opposta) e il lavoratore non si è né dimesso, né è stato licenziato per giusta causa, né è stato malato o infortunato, essendo stato allontanato dal luogo di lavoro perché non più gradito al titolare
(cfr. doc. 5).
Sussiste pertanto l'obbligo, in capo a di corrispondere a l'intero CP_1 CP_2 corrispettivo sino al termine della missione previsto dall'art. 5.2; obbligo che, giova ribadirlo, si applica al caso in oggetto, in cui la causa del recesso è imputabile alla scelta di CP_1
Vale la pena di precisare, infatti, che a mente dell'art.
5.2 del contratto “In caso di recesso anticipato esercitato dall' , ovvero in caso di sospensione dell'esecuzione Parte_1 del presente accordo per causa imputabile all' (quali ad esempio il fermo Parte_1 stabilimento, il fermo macchina, l'arresto di lavoro, sospensione dell'attività aziendale per procedure di CIGS e CIG) quest'ultima corrisponderà a l'intero corrispettivo dovuto CP_2 ai sensi del presente accordo, fino al termine della missione, riportato sul frontespizio”.
Pertanto, come correttamente dedotto dall'opposta, deve ritenersi che effettivamente la casistica riportata all'art.
5.2. per l'esclusione dell'imputabilità all'utilizzatore del recesso sia meramente esemplificativa e inidonea a escludere la debenza del corrispettivo nell'ipotesi in esame.
9 Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, sulla scorta del D.M. 55/14 e tenuto conto del valore della controversia e dell'attività processuale effettivamente svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano ogni altra istanza, eccezione o deduzione disattesa, definitivamente pronunciando, così decide:
1) rigetta l'opposizione di di Controparte_1 CP_1
2) conferma il decreto ingiuntivo opposto n. 5918/2023 pubblicato il 03/04/2023, che acquista definitivamente efficacia esecutiva ai sensi dell'art. 653 c.p.c.;
3) condanna alla rifusione delle spese di lite in favore di Controparte_1 CP_1
che si liquidano in € 3.800,00 per compensi professionali, oltre Controparte_2
rimborso forfetario spese generali al 15%, oltre IVA se e in quanto dovuta e CPA come per legge.
Così deciso in Milano il 17.04.2025
La Giudice
(Paola Condorelli)
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