CA
Sentenza 14 novembre 2025
Sentenza 14 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 14/11/2025, n. 5710 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 5710 |
| Data del deposito : | 14 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE III CIVILE
Composta dai magistrati:
Dott. Giulio Cataldi Presidente
Dott. Michele Caccese Consigliere
Dott. Stefano Celentano Consigliere relatore
Riunita in camera di consiglio, ha pronunciato, la seguente
SENTENZA nella causa in grado di appello iscritta nel ruolo generale degli affari contenzioni al nr. 3142/2021
TRA
, (c.f. ), rappresentato e difeso dall'Avv.to Pasqualino Parte_1 C.F._1
NE (c.f. ), giusta delega in atti;
C.F._2
APPELLANTE
E
(c.f. ) e (c.f. Controparte_1 C.F._3 Pt_1 Parte_2
), entrambi rappresentati e difesi dall'Avv.to Marco Ferrari (c.f. C.F._4
), giusta delega in atti;
C.F._5
APPELLATI
NONCHÉ NEI CONFRONTI DI
(c.f. ); Controparte_2 C.F._6
APPELLATO CONTUMACE
OGGETTO: Appello avverso la sentenza n. 1292/2021 emessa dal Tribunale di Benevento, pubblicata il 17.06.2021;
Conclusioni di parte appellante: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Napoli, contrariis reiectis, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 1292/2021 pubblicata il
17/06/2021, resa inter partes dal Tribunale di Benevento sezione seconda civile, in persona del giudice monocratico dr. Flavio Cusani, accogliere le definitive richieste riportate nella parte volitiva dei rispettivi motivi e quindi:
1) riformare integralmente la sentenza impugnata dichiarando improcedibile la domanda in relazione al primo motivo;
2) riformare integralmente la sentenza impugnata rigettando le domande attoree proposte in primo grado poiché infondate in fatto ed in diritto, nonché inammissibili con ogni conseguenziale statuizione di legge anche in ordine all'affermazione di validità ed efficacia del contratto di compravendita al rogito del notaio dott. rep. n. 68900 del 5/07/2018 meglio Persona_1 decritto in premessa e la correlata procura notarile per notar Per_2
dell'8/11/1976 rep. n. 27372;
[...]
3) con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio. Salvo aggiungere o modificare. Salvi tutti i diritti.”
Conclusioni di parti appellate:
“Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello adita:
1) In via preliminare, accertare e dichiarare la contumacia del sig. ed ordinare Controparte_2 lo stralcio dal fascicolo del presente giudizio delle memorie ex art. 352 c.p.c. (secondo il nuovo rito) depositate da controparte in data 03.04.2025, 04.04.2025 e 14.04.2025, in quanto totalmente irrituali ed inammissibili;
2) Accertare e dichiarare la totale infondatezza, in fatto ed in diritto, dell'appello proposto e, per
l'effetto, dichiararne il totale rigetto;
3) Per l'effetto, condannare l'appellante alla refusione di spese ed onorari del secondo grado di giudizio, con attribuzione al sottoscritto procuratore che dichiara di averne fatto anticipo, con la maggiorazione del 30% ai sensi dell'art. 4 del d.m. n. 55/2014, come da nota spese che si allega alle presenti memorie;
4) In ogni caso, condannare l'appellante ex art. 96 c.p.c. ad un risarcimento in favore delle parti appellate, da determinarsi secondo equità, che sia compensativo, nella sua funzione di c.d. “danno punitivo”, del nocumento che le stesse sono costrette a patire per il temerario comportamento processuale del sig. .” Parte_1
RAGIONI DELLA DECISIONE ⸹1. Il giudizio di primo grado: conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Benevento, il fratello Controparte_3
ed il nipote , chiedendo che fosse dichiarata la nullità o, in Parte_1 Controparte_2 subordine, l'annullabilità del contratto di compravendita stipulato in data 5.07.2018 per atto del
Notaio mediante il quale il convenuto , in qualità di suo procuratore Persona_1 Pt_1 generale, aveva venduto al di lui figlio una serie di beni immobili situati nella provincia di CP_2
Avellino di proprietà di esso attore.
Tale giudizio, invero, si affiancava ad un diverso procedimento già pendente tra le stesse parti dinanzi al medesimo Tribunale (R.G. 5002/2017), avente ad oggetto l'azione di rivendicazione ex art. 948 c.c. promossa sempre dall'attore nei confronti dei convenuti, accusati di esercitare illecitamente il possesso sine titulo sugli stessi beni immobili, successivamente alienati con l'atto rogato dal Notaio . Per_1
L'attore asseriva, infatti, che circa otto mesi dopo la proposizione dell'azione di rivendicazione, suo fratello , mentre il relativo giudizio era ancora pendente, utilizzando arbitrariamente Pt_1 un'antica procura generale conferitagli nel lontano 1976, vendeva, senza preavviso, gli stessi beni oggetto dell'azione di rivendica a suo figlio nonostante fosse cristallizzato e più che palese CP_2 il loro dissidio ed il conflitto di interessi tra le loro contrapposte ragioni.
e , costituitisi, sostenevano invece la validità della procura Parte_1 Controparte_2 generale, mai revocata formalmente dall'attore, e la legittimità della vendita, avvenuta a fronte del pagamento del prezzo di euro 66.000,00.
Nel corso del giudizio, stante il decesso dell'attore, la causa veniva interrotta;
successivamente si costituivano i suoi eredi, e che proseguivano il Controparte_1 Controparte_4 giudizio riportandosi alle domande del loro dante cause, e sposandone ogni deduzione ed allegazione.
Con sentenza n. 1292/2021, pubblicata in data 17.06.2021, il Tribunale dichiarava la nullità del contratto di compravendita stipulato il 5 luglio 2018 e condannava i convenuti, in solido, al pagamento delle spese processuali.
Il Tribunale, in sintesi e per quanto di interesse ai fini del presente giudizio di appello, specificava che la vendita dei beni alienati da al figlio era avvenuta sulla base di una Parte_1 CP_2 vecchia procura notarile generale rilasciatagli dall'attore nel 1976, ma che siccome i rapporti tra rappresentato e rappresentante, a partire dal 2014 erano divenuti conflittuali proprio per i contrapposti interessi sui beni oggetto di compravendita, in data 8.11.2017 l'attore aveva agito in rivendica, citando entrambi i convenuti in altro giudizio. Pertanto, ad avviso del Tribunale, a tale circostanza doveva riconoscersi il valore e l'efficacia di una revoca della procura generale conferita nel 1976, in considerazione del conclamato, inequivoco e sopravvenuto conflitto di interessi tra rappresentato e rappresentante, ormai parti confliggenti in plurimi giudizi.
Sulla base di tali motivi, il giudice di prime cure dichiarava la nullità del contratto stipulato in data
5.07.2018, con ogni effetto di legge.
⸹ 2. Il giudizio di appello:
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha proposto appello avverso la predetta Parte_1 sentenza censurando in toto la motivazione con cui il giudice di prime cure ha dichiarato la nullità del contratto di compravendita in esame, condannandolo, altresì, insieme a suo figlio CP_2
rimasto contumace nel presente giudizio di appello, al pagamento delle spese processuali.
[...]
In estrema sintesi, l'appellante ha dedotto le seguenti censure.
Mediante il primo motivo, egli ha affermato che il giudice di prime cure avrebbe dovuto dichiarare improcedibile la domanda attorea, per mancato procedimento di mediazione.
Con il secondo motivo l'appellante ha rilevato che, in caso di contratto concluso da un “falsus procurator”, l'atto non sarebbe affetto da nullità ma da semplice inefficacia, e che conseguentemente il giudice di prime cure, avendo individuato un difetto del potere rappresentativo, avrebbe dovuto sanzionare l'atto in questione dichiarandolo inefficace, anziché nullo.
Con il terzo motivo, l'appellante ha affermato che il procedimento recante numero di r.g. 5002/2017 avente ad oggetto l'azione di rivendica da parte del de cuius non era relativo ai beni Pt_1 oggetto della compravendita e che la procura generale rilasciatagli da suo fratello era cessata solo in seguito alla sua morte, poiché egli, prima di tale avvenimento, non l'aveva mai formalmente revocata, né aveva compiuto atti giuridicamente incompatibili con la stessa.
Con il quarto motivo, l'appellante ha affermato che la revoca della procura generale conferitagli dal fratello nel 1976, per poter essere valida ed efficace, ai sensi del principio di simmetria delle forme, avrebbe dovuto avere la stessa forma dell'atto con cui gli era stato conferito il potere rappresentativo.
Con il quinto motivo di appello, l'appellante ha contestato la prova dell'esistenza del diritto di proprietà dell'attore in primo grado sui beni oggetto del contratto di compravendita immobiliare, affermando di non comprendere su quali basi il Tribunale abbia ritenuto “incontestato e documentato” tale diritto.
Infine, con il sesto motivo di gravame, l'appellante ha affermato che nel giudizio di primo grado gli appellati non hanno dimostrato adeguatamente la loro qualità di eredi di suo fratello
[...]
condizione necessaria per intervenire in riassunzione. Controparte_3 Costituitisi in giudizio, gli appellati hanno innanzitutto evidenziato l'inammissibilità del primo, del quinto e del sesto motivo di gravame per violazione dell'art. 345 c.p.c. asserendo che le eccezioni in essi sollevate, non essendo mai state proposte nel corso del procedimento di primo grado, non possano essere proposte per la prima volta in appello.
Quanto al secondo motivo di gravame, gli appellati hanno specificato che la declaratoria di nullità del contratto di compravendita da parte del Tribunale era stata motivata da una pluralità di comprovate circostanze in fatto, tra cui il conflitto di interessi tra rappresentato e rappresentante,
l'irrisorietà del prezzo della compravendita, l'omessa rimessione del prezzo al rappresentato e, infine, la cattiva fede del terzo acquirente, . Controparte_2
Quanto al terzo motivo, gli appellati, contrariamente a quanto asserito dall'appellante, hanno affermato che, in realtà, i beni acquistati da mediante il contratto di Controparte_2 compravendita del 5.07.2018 erano gli stessi beni oggetto del giudizio di rivendica recante n. di r. g.
5002/2017, conclusosi con sentenza di accoglimento n. 364/2022, circostanza facilmente riscontrabile dal confronto della documentazione prodotta in atti.
Quanto al quarto motivo di gravame, gli appellati hanno evidenziato che la proposizione in data antecedente alla stipula del contratto di compravendita immobiliare del 5.07.2018 da parte di dell'azione di rivendicazione avente ad oggetto i medesimi beni poi Controparte_3 venduti dall'appellante al figlio costituiva mezzo idoneo mediante il quale il rappresentato CP_2 aveva manifestato il proprio dissenso al possesso esercitato dal fratello sui suoi beni Pt_1 immobili e che di tale dissenso era inevitabilmente a conoscenza anche l'acquirente, anch'egli convenuto nel giudizio di rivendica, il quale non curante della contraria volontà dello zio ed in pendenza del giudizio di rivendica, acquistava - in evidente mala fede - da suo padre i beni Pt_1 rivendicati.
Alla udienza del 9.07.2025, la Corte ha riservato la causa in decisione, concedendo termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica ex art.190 c.p.c..
ANALISI DEI MOTIVI DI APPELLO
In via del tutto preliminare, va rilevato, per quanto di interesse ai sensi dell'art. 345 c.p.c., che il primo, il quinto e il sesto motivo di gravame contengono censure ed obiezioni mosse per la prima volta in questa sede.
La giurisprudenza, infatti, interpretando il disposto di cui all'art. 345 c.p.c., ha affermato che “Il divieto di nova, sancito dall'art. 345 c.p.c., riguarda non soltanto le domande e le eccezioni in senso stretto, ma anche le contestazioni nuove, ossia quelle non esplicate in primo grado, le quali pertanto, se formulate dopo il primo grado, sono inammissibili. (Cass., sez. VI, 1 febbraio 2018, n.
2529). Ebbene, applicando tale principio al caso in esame, è pacifico che il divieto sancito dall'art. 345
c.p.c. sia stato violato dall'appellante il quale ha chiesto, nei menzionati motivi di appello, di accertare e valutare fatti inediti rispetto a quelli già allegati e dedotti in primo grado, ivi compresa la eccezione relativa alla asserita mancanza di mediazione obbligatoria, mai formulata tempestivamente in primo grado (cfr. Cass. ord. 5474/2025), e comunque del tutto destituita di fondamento atteso il richiamo al tentativo di mediazione ed al relativo verbale negativo, contenuto negli atti di primo grado.
Conseguentemente, tali motivi di appello vanno respinti.
Solo per completezza di trattazione e ferme le osservazioni sin qui evidenziate, quanto alla questione relativa alla legittimazione sostanziale e processuale degli appellati, deve comunque rilevarsi che in primo grado, al momento della riassunzione del giudizio a seguito del decesso del dante causa, essi hanno ritualmente prodotto tutta la documentazione utile, secondo la giurisprudenza prevalente (Cass. 16594/2025), a provare la loro legittimazione ed il loro status di eredi, così come ampiamente dimostrato in atti (cfr. copiosa certificazione anagrafica in atti in relazione ad entrambi gli appellati).
Ciò posto, va ora esaminato congiuntamente il merito del secondo, terzo e quarto motivo di gravame, i quali risultano tutti infondati per le considerazioni che seguono.
Come correttamente prospettato dal giudice di prime cure, la vendita da parte dell'appellante dei beni che all'epoca della stipula erano del fratello è stata effettuata in virtù di CP_3 una procura generale rilasciatagli dallo stesso nel lontano 1976; tuttavia, la notifica in suo favore dell'atto di citazione del novembre 2017 da parte del rappresentato, con cui egli rivendicava dal fratello i propri beni immobili, ha reso palese il venir meno del rapporto fiduciario tra rappresentante e rappresentato, configurando il successivo atto di compravendita di cui è causa come una tipica fattispecie di contratto concluso in conflitto di interessi col rappresentato.
Dunque, tra le plurime ipotesi di patologia dell'atto in questione, sinteticamente riferite nella comparsa di costituzione e risposta della parte appellata (e segnatamente la formale revoca della procura del 1976, il conflitto di interessi tra rappresentato e rappresentante, l'irrisorietà del prezzo della compravendita, l'omessa rimessione del prezzo al rappresentato e la cattiva fede del terzo acquirente), la valutazione della specifica questione sul confitto di interessi tra rappresentante e rappresentato è idonea a definire il giudizio con piena conferma della decisione demolitoria del contratto in esame.
Ed infatti, ai sensi dell'art. 1394 c.c. “il contratto concluso dal rappresentante in conflitto di interessi col rappresentato può essere annullato su domanda del rappresentato, se il conflitto era conosciuto o riconoscibile dal terzo”. Ebbene, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, “il conflitto di interessi che, se conosciuto
o conoscibile dal terzo, rende annullabile il contratto concluso dal rappresentante ai sensi dell'art.
1394 c.c., ricorre quando il rappresentante, anziché tendere alla tutela degli interessi del rappresentato, persegua interessi suoi propri o altrui, incompatibili con quelli del rappresentato.”
(Cass. Civile sez. II, 13/06/2025, n. 15840).
Tale situazione di conflitto, riferendosi ad un vizio della volontà negoziale, deve essere riscontrabile al momento perfezionativo del contratto, restando irrilevanti eventuali accadimenti successivi potenzialmente modificativi dell'iniziale convergenza di interessi.
Il principio di salvaguardia dell'interesse del rappresentato, richiede dunque che il rappresentante tuteli esclusivamente l'interesse del rappresentato, evitando interferenze con i propri interessi personali.
Pertanto, tutte le volte in cui il rappresentante persegua fini incompatibili con quelli del dominus, si configura un conflitto di interessi e laddove tale situazione poteva essere conosciuta o conoscibile dalla controparte contrattuale, il contratto può essere annullato indipendentemente dalle conseguenze favorevoli o sfavorevoli per il rappresentato.
Orbene, nel caso di specie la prova del conflitto è lampante, così come quella della conoscibilità dello stesso da parte del terzo acquirente.
Ed infatti, l'appellante, al momento della stipula del contratto di compravendita immobiliare, pur consapevole della contrarietà del fratello, il quale lo aveva già convenuto in giudizio per spossessarlo dei beni di sua proprietà, senza alcuna autorizzazione da parte dello stesso e ad un prezzo palesemente irrisorio, ha comunque deciso di alienare detti beni al proprio figlio convivente,
(e dunque non ad un soggetto estraneo e verosimilmente inconsapevole del Controparte_2 conflitto già in corso tra rappresentante e rappresentato).
La specifica scelta del soggetto acquirente, l'assenza di corrispettivo reale (fissato in soli 66.000,00 euro, prezzo sottodimensionato rispetto al valore di mercato dei beni), la tempistica dell'atto
(intervenuto pochi mesi dopo l'instaurazione del giudizio di rivendicazione) e la mancata corresponsione al legittimo proprietario, e dunque al rappresentato, del prezzo della vendita sono tutte circostanze in grado di dimostrare che l'intento del rappresentante non fosse quello di disporre nell'interesse del dominus, bensì di sottrargli, contro la sua volontà, la disponibilità dei suoi beni, il cui possesso era già oggetto di disputa proprio tra rappresentante e rappresentato.
Va, inoltre, evidenziata anche la certa mala fede del terzo acquirente, e comunque la sua piena conoscenza della esistenza del conflitto di interessi tra rappresentante e rappresentato;
quest'ultimo, infatti, figlio convivente del procuratore, era certamente a conoscenza del conflitto di interessi tra il padre (rappresentante) e lo zio (rappresentato), avendo anch'egli ricevuto la notifica dell'azione di rivendica da parte dello zio, ed essendo convenuto nel relativo giudizio.
È, dunque, evidente come, nel caso di specie, si sia in presenza di una condotta fraudolenta e sicuramente concertata tra padre (venditore/procuratore) e figlio (terzo acquirente), i quali, essendo stati entrambi citati con l'azione di rivendica ex art. 948 c.p.c. che aveva dato inizio al giudizio recante n. di r. g. 5002/2017, erano perfettamente a conoscenza dell'animus del rappresentato di voler trattenere i beni nella propria sfera patrimoniale, circostanza Controparte_3 senz'altro e del tutto incompatibile e fortemente contraria con qualsiasi volontà di alienazione.
Alla luce di tali dati, il Tribunale ha correttamente ritenuto violati i principi in tema di rappresentanza volontaria che impongono al procuratore di agire in conformità all'interesse e alla volontà del rappresentato, a maggior ragione in presenza di una procura risalente nel tempo, come nel caso di specie.
Il contratto di compravendita del 5.07.2018 integra, dunque, una palese violazione delle più elementari regole sulla spendita del potere rappresentativo ed infatti il Tribunale, a conferma di tale ricostruzione, ha correttamente evidenziato anche le criticità sostanziali e formali commesse dal notaio rogante nella preliminare verifica della validità della spendita del nome del rappresentato, avendo egli omesso ogni verifica sulla validità effettiva di una procura risalente nel tempo e sulla reale volontà del rappresentato, residente da decenni all'estero.
Inoltre - e sotto ulteriore e complementare ambito di valutazione - la circostanza che la procura generale fosse stata rilasciata oltre quarant'anni prima della stipula, imponeva anche all'appellante, in qualità di procuratore, di verificare la reale volontà del rappresentato.
Come, infatti, ribadito dalla giurisprudenza di legittimità, il conferimento del potere rappresentativo, attraverso il rilascio di una procura generale, implica un dovere di lealtà e verifica constante dell'interesse del dominus, altrimenti, il suo esercizio in contrasto con tale interesse, integrando una violazione del mandato, è causa di annullabilità dell'atto posto in essere dal rappresentante.
Conseguentemente, la Corte - in applicazione dei principi esposti al caso in esame e in parziale riforma della sentenza di primo grado - ritiene che la fattispecie in esame ricada nel campo di applicazione dell'art. 1394 c.c., norma che consente di annullare il contratto concluso dal rappresentante in conflitto di interessi col rappresentato.
Le ulteriori censure dell'appellante non scalfiscono l'impianto motivazionale restando acclarata la coincidenza dei beni oggetto del contratto di compravendita immobiliare del 05.07.2018 con quelli oggetto del giudizio petitorio recante n. di r. g. 5002/2017, conclusosi con sentenza n. 364/2022, ragion per cui restano definitivamente assorbite. Le spese di lite:
Le spese di lite del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo facendo riferimento ai parametri medi stabiliti dal D.M. 147/2022 per le controversie civili davanti alla Corte d'Appello per lo scaglione relativo al valore della controversia (e, quindi, rientrante nello scaglione per le cause di valore indeterminato a bassa complessità) e all'attività concretamente esercitata dal difensore costituito per le parti appellate.
Sussistono, infine, quanto all'appello proposto, i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, del
D.P.R. n. 115 del 2002, introdotto dall'art. 1, comma 17, della L. n. 228 del 24 dicembre 2012 secondo cui “Quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso”.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Napoli, Terza Sezione Civile, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. Rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza n. 1292/2021 pubblicata in Parte_1 data 17.06.2021 dal Tribunale di Benevento.
2. Condanna, altresì, l'appellante al pagamento, in favore delle parti appellate, delle spese processuali che liquida, per il secondo grado di giudizio in € 5.809,00, oltre rimborso spese generali, CPA e IVA se dovute;
3. Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, co. 1- quater, D.P.R. n. 115 del 2002, per il pagamento, a carico dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato per l'appello proposto.
Così deciso in Napoli il 5.11.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Dott. Stefano Celentano Dott. Giulio Cataldi