TRIB
Sentenza 4 marzo 2025
Sentenza 4 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 04/03/2025, n. 2651 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 2651 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI ROMA
SECONDA SEZIONE LAVORO
N.R.G. 28834/2024
Il Giudice Rossella Masi, a seguito dell'udienza del 26.02.2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa proposta da
( ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dall'Avv. GUIDO ROSSI
ricorrente contro
(P.IVA Controparte_1
), rappresentata e difesa dall'Avv. CRISTIANA FABBRIZI P.IVA_1
resistente
OGGETTO: licenziamento disciplinare
Conclusioni
Per la parte ricorrente: “a) accertare e dichiarare l'illegittimità del licenziamento disciplinare impugnato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 18, quarto comma, della legge n. 300 del 1970 e per l'effetto, annullarlo, ed ordinare la reintegra del ricorrente nel posto di lavoro e condannare
[...]
in persona del legale rappresentante pro tempore, al risarcimento CP_1
del danno nella misura di €. 3.307,87(tremilatrecentosette/87) per ogni mese di illegittima estromissione dal servizio fino all'effettiva reintegra, con condanna al pagamento dei contributi assistenziale e previdenziali;
- b) in subordine, accertare e dichiarare l'illegittimità del licenziamento disciplinare impugnato ai sensi e per gli effetti dell'art. 18, quinto comma, della legge n. 300 del 1970 e, per l'effetto, dichiarare l'estinzione del rapporto di lavoro e condannare in persona del legale CP_1
rappresentante pro tempore, al pagamento dell'indennità risarcitoria nella misura di €. 79.388,88 (settantanovemilatrecentoottantotto/88), o nella diversa misura ritenuta di giustizia;
- c) in ulteriore subordine, accertare e dichiarare l'illegittimità del licenziamento disciplinare impugnato ai sensi
e per gli effetti dell'art. 18, sesto comma, della legge n. 300 del 1970 e, per
l'effetto, dichiarare l'estinzione del rapporto di lavoro e condannare
[...]
in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento CP_1
dell'indennità risarcitoria nella misura di €. 39.694,44
(trentanovemilaseicentonovantaquattro/44);- d) accertare e dichiarare
l'illegittimità della sospensione cautelare disposta nei confronti del ricorrente per il periodo dal 19 ottobre 2023 al 26 gennaio 2024 e, per
l'effetto, condannare in persona del legale rappresentante pro CP_1
tempore, al pagamento delle retribuzioni maturate nel suddetto periodo, nella misura di €. 10.430,33 (diecimilaquattrocentotrenta/33), con riserva di agire in separato giudizio per la regolarizzazione contributiva di tale periodo;
- e) in ogni caso, accertare e dichiarare l'estinzione del procedimento disciplinare avviato nell'aprile 2017, per effetto della instaurazione del procedimento disciplinare dell'ottobre 2023; - f) per
l'effetto, e in ogni caso, accertare e dichiarare il diritto del ricorrente al pagamento delle retribuzioni maturate nel periodo di relativa sospensione cautelare, dal 13 ottobre 2022 al 18 ottobre 2023, condannando
[...]
in persona del legale rappresentante pro tempore, al relativo CP_1
Pag. 2 di 28 pagamento, sulla base di una retribuzione globale di fatto pari ad €.
3.288,76, e quindi nella misura di €. 40.013,24 (quarantamilatredici/24), con riserva di agire in separato giudizio per la regolarizzazione contributiva di tale periodo. Con condanna al pagamento delle spese di giudizio.”
Per la parte resistente: “In via preliminare: Dichiarare l'improcedibilità del ricorso per difetto di chiarezza e sinteticità. In via principale: -rigettare le domande tutte di parte ricorrente, formulate sia in via principale che subordinata (pag 47-48 lett da a) ad f) ricorso) in quanto infondate in fatto
e diritto per i motivi di cui alla presente memoria e, per l'effetto, dichiarare legittimo il licenziamento intimato e che nulla è dovuto al ricorrente da parte di In ogni caso, con vittoria di spese, CP_1
competenze ed onorari di legge oltre spese generali.”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. L'eccezione preliminare di “improcedibilità del ricorso per difetto di chiarezza e sinteticità”
Il decreto 7 agosto 2023, n. 110 (Regolamento per la definizione dei criteri di redazione, dei limiti e degli schemi informatici degli atti giudiziari con la strutturazione dei campi necessari per l'inserimento delle informazioni nei registri del processo, ai sensi dell'articolo 46 delle disposizioni per
l'attuazione del codice di procedura civile) ha delineato i criteri di redazione degli atti del processo civile, in attuazione dell'art. 46 disp. att.
c.p.c. (Forma e criteri di redazione degli atti giudiziari), che aveva demandato al Ministro della giustizia (sentiti il Consiglio superiore della magistratura e il Consiglio nazionale forense) di definire con decreto gli schemi informatici degli atti giudiziari con la strutturazione dei campi
Pag. 3 di 28 necessari per l'inserimento delle informazioni nei registri del processo e i limiti degli atti processuali.
Nell'ambito della stessa norma è espressamente chiarito che “Il mancato rispetto delle specifiche tecniche sulla forma e sullo schema informatico e dei criteri e limiti di redazione dell'atto non comporta invalidità, ma può essere valutato dal giudice ai fini della decisione sulle spese del processo”.
Il legislatore ha così precisato che la violazione dei criteri di chiarezza e sinteticità, come declinati nel decreto di attuazione, non può avere alcuna conseguenza sulla valenza processuale degli atti, potendo soltanto incidere sulla decisione in merito alle spese del giudizio.
L'eccezione di improcedibilità è dunque infondata.
2. Nel merito: il quadro fattuale
Al fine della valutazione della fattispecie, occorre in primo luogo delineare il quadro fattuale oggetto di esame, in relazione alle circostanze pacifiche ovvero emergenti dalla documentazione processuale, come di seguito esposte:
- ha lavorato alle dipendenze di dal 7 maggio Parte_1 CP_1
2006, con qualifica di operaio e profilo professionale di addetto spazzamento /raccolta;
- con nota del 19.10.2023, ricevuta dal lavoratore in data 23.10.2023, la società ha comunicato la seguente contestazione disciplinare: “…In data
20/09/2023 apprendeva da articoli di stampa dello CP_1
svolgimento di indagini da parte della Guardia di Finanza a seguito delle quali erano stati indagati alcuni propri dipendenti per illeciti derivanti dall'utilizzo di carte carburante aziendali. A seguito di accesso presso la
Procura della Repubblica del Tribunale di Roma, il 10/10/2023, la
Pag. 4 di 28 scrivente società ha acquisito la documentazione agli atti del procedimento penale RGNR 12404/2022, instaurato al fine di accertare la sussistenza di Contro possibili condotte fraudolente commesse da dipendenti di e realizzate attraverso l'indebito utilizzo di carte carburante presso distributori stradali per l'approvvigionamento di gasolio, facendo apparire che tali strumenti di pagamento fossero stati adoperati per il rifornimento di mezzi aziendali. Alla luce delle attività investigative sino ad oggi svolte nell'ambito di tale procedimento penale, nel quale risulta indagato per i reati di cui agli artt. 314 e 493 ter c.p., è emerso che Lei, nelle circostanze di tempo e di luogo sotto riportate, avrebbe eseguito operazioni di rifornimento associate a carte carburante di mezzi aziendali che non Le risultavano assegnati per lo svolgimento del servizio, omettendo di consegnare lo scontrino attestante l'avvenuta transazione commerciale per le successive fasi di rendicontazione e contabilizzazione, così come invece previsto dalla procedura aziendale in materia. Tali mezzi, inoltre, nelle medesime date delle operazioni di rifornimento segnalate, risultavano in condizioni di non operatività per fermo manutentivo ed in nessuno dei casi segnalati sono rinvenibili ordini di marcia autorizzativi all'utilizzo del veicolo. Nella tabella seguente sono analiticamente riportati gli estremi dei singoli rifornimenti contestati, con evidenza: a) della data dell'operazione;
b) degli estremi del veicolo associato alla carta carburante utilizzata;
c) del volume del rifornimento;
d) del valore del rifornimento. Lei risulta essere recidivo generico in quanto per precedenti mancanze Le sono state irrogate le sanzioni disciplinari riportate in allegato… tenuto conto, infine, che nell'ambito del procedimento penale sopra richiamato, Lei risulta indagato per ipotesi di reati commessi in qualità di incaricato di pubblico
Pag. 5 di 28 servizio ed in danno di Le comunichiamo l'immediata CP_1
adozione della sospensione cautelare non disciplinare ai sensi dell'art. 68 comma 5 del CCNL UTILITALIA/ Igiene Ambientale vigente”; nell'ambito della comunicazione risultano riportate n. 46 operazioni relative al periodo
3 febbraio 2017-15 marzo 2017, con indicazione del giorno in cui risultavano effettuate (3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 18, 19, 20, 21, 22, 23,
24, 25, 26, 27, 28 febbraio e 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15 marzo
2017), degli estremi del veicolo associato alla carta carburante utilizzata, del volume e del valore del rifornimento (doc. n. 14 fasc. ric.; doc. 2 fasc. res.);
- in data 15.11.2023 il lavoratore ha presentato le sue giustificazioni:
“…Con riferimento alla lettera di contestazione disciplinare del 19 ottobre
2023, ricevuta in data 23 ottobre, dichiaro quanto segue. Preliminarmente, ricordo che sono già soggetto ad altro procedimento disciplinare, avviato con nota del 6 aprile 2017, per n. 4 rifornimenti che veniva contestato sarebbero stati effettuati dal sottoscritto con utilizzo della matricola del
. A fronte delle mie difese, Parte_2 Parte_3
disponeva la sospensione del procedimento disciplinare, e, in data 6 giugno 2017, provvedeva alla presentazione di denuncia querela dell'Amministratore delegato. Tale denuncia non riguardava unicamente i
4 rifornimenti oggetto di contestazione, ma una serie ulteriore di pretese anomalie per rifornimenti effettuati nel mese di marzo 2017 presso la stazione Totalerg di Roma, via Trionfale n. 11340, anche abbinate ad altri numeri di matricola, tra i quali quella del sottoscritto. Successivamente, con nota del 13 ottobre 2022, a seguito del deposito, in data 4 ottobre
2022, da parte del Procuratore della Repubblica, dell'avviso di termine
Pag. 6 di 28 delle indagini preliminari, Codesta Azienda disponeva la mia sospensione cautelativa dal servizio e dalla retribuzione, a decorrere dal 13 ottobre
2022. Ciò premesso, i fatti che solo oggi, per la prima volta, mi vengono contestati, sembrano in buona parte i medesimi che erano stati rilevati da
sin dall'epoca della denuncia querela del 6 giugno 2017 Parte_3
(si richiamano, a titolo di esempio, tutte le odierne contestazioni relative ai mezzi CR1056 e CR122) e comunque riguardano fatti e situazioni già analizzati nel procedimento penale R.G. N. 20669/2020. In ogni caso, le odierne contestazioni riguardano fatti risalenti a sei anni e mezzo or sono, rispetto ai quali ogni ulteriore contestazione è preclusa e comunque tardiva, anche in quanto dal tenore della stessa si evince che è stata formulata sulla base esclusiva di documentazione aziendale, e non delle indagini penali e degli articoli di stampa richiamati nella Vostra nota.
Nella Vostra nota viene comunque fatto riferimento ad un procedimento penale RGNR 12404/2022 che al sottoscritto è attualmente ignoto, ed ai cui atti il sottoscritto, a differenza della Vostra Società, non ha mai potuto accedere. Ed ancora, in considerazione del lasso di tempo intercorso, della sua condizione di sospensione e della indisponibilità della documentazione sulla base della quale la contestazione è stata asseritamente formulata, non sono qui messo nelle condizioni di formulare alcuna seria e specifica analisi degli addebiti contestati, e non posso quindi esercitare il mio diritto di difesa. In ogni caso, respingo ogni addebito, e ribadisco di non aver posto in essere alcuna irregolarità. Faccio presente l'insostenibilità della attuale situazione, mia e della mia famiglia, in quanto, privato del lavoro e della retribuzione da oramai un anno, mi trovo oggi sottoposto, in sostanza per i medesimi fatti e situazioni, ad un nuovo procedimento disciplinare, e,
Pag. 7 di 28 addirittura, ad un nuovo provvedimento di sospensione cautelare che si sovrappone al precedente, mai revocato. Chiedo pertanto l'archiviazione del presente procedimento disciplinare, confermando in ogni caso la messa
a disposizione di Codesta Azienda delle energie lavorative”. (v. doc. 15 fasc. ric.; doc. 2 fasc. res.);
- con nota del 23.12.2023, consegnata al ricorrente in data 26.1.2024,
[...]
ha applicato la sanzione del licenziamento per giusta causa, CP_1
“…facendo seguito alla lettera di contestazione disciplinare del
19.10.2023, prot. 0163545, valutata la memoria prodotta dal delegato sindacale in sede di audizione in data 15/11/2023, le Persona_1
comunichiamo l'adozione del provvedimento del licenziamento senza preavviso, ai sensi dell'art. 68, comma 3, punto G) lettera a) del CCNL
UTILITALIA” (v. doc.16 fasc. ric.; doc. 2 fasc. res.).
3. L'asserita illegittimità del licenziamento per genericità della contestazione e “violazione del principio di immutabilità del fatto contestato”
3.1. Il ricorrente ha lamentato la violazione del principio di specificità, rilevando in particolare che “la contestazione di aver operato in modo difforme rispetto a quanto “invece previsto dalla procedura aziendale in materia” risulta estremamente generica”.
La specificità è requisito essenziale di legittimità della contestazione disciplinare, in quanto consente al lavoratore di esercitare il suo diritto di difesa e assicura l'immutabilità dei fatti addebitati. Al riguardo, i giudici di legittimità hanno più volte precisato che il requisito della specificità è integrato dall'idoneità della contestazione a consentire al lavoratore una puntuale difesa;
a tal fine si richiede che la contestazione individui i fatti
Pag. 8 di 28 addebitati con sufficiente precisione, anche se sinteticamente, perché risulti senza incertezza l'ambito delle questioni sulle quali il lavoratore è chiamato a difendersi (vd., tra le numerose altre, Cass. Sez. L., Sentenza n.
23771 del 01/10/2018).
Nel caso in esame, nell'ambito della lettera di contestazione risulta dettagliatamente descritta la condotta ritenuta rilevante sotto il profilo disciplinare, essendo state indicate precisamente le circostanze di fatto ritenute rilevanti (operazioni di rifornimento associate a carte carburante di mezzi aziendali non assegnati al lavoratore per lo svolgimento del servizio ed in condizioni di non operatività, omessa consegna dello scontrino attestante l'avvenuta transazione commerciale) con indicazione analitica dei singoli rifornimenti contestati e dei relativi dati;
gli elementi riportati nella lettera di contestazione appaiono indubbiamente sufficienti a consentire l'espletamento di una adeguata difesa, essendo state fornite le informazioni necessarie ed essenziali per individuare i fatti nei quali il datore di lavoro ha ravvisato infrazioni disciplinari.
Diversamente poi da quanto sostenuto dal ricorrente, il richiamo alla procedura aziendale in materia non appare effettuato in via generica, ma specificamente riferito alle previsioni di consegna dello scontrino attestante l'avvenuta transazione commerciale (“…omettendo di consegnare lo scontrino attestante l'avvenuta transazione commerciale per le successive fasi di rendicontazione e contabilizzazione, così come invece previsto dalla procedura aziendale in materia”), essendo stata così contestata la violazione della regolamentazione vigente in azienda in merito ai rifornimenti, che prevedeva la consegna, da parte di chi operava il rifornimento, del relativo scontrino al responsabile, affinché l'operazione
Pag. 9 di 28 fosse registrata nel sistema aziendale (come infra descritto più dettagliatamente – v. punto 5).
3.2. La parte ricorrente ha inoltre affermato che sarebbe stato violato il principio di immutabilità della contestazione, in quanto il fatto contestato con la lettera del 19 ottobre 2023 sarebbe diverso dal fatto sanzionato con il licenziamento del 13 dicembre 2023; in particolare, ha rilevato che “…il fatto contestato è stato decisivamente modificato, in quanto, mentre la contestazione era quella di “aver eseguito operazioni di rifornimento associate” a determinati mezzi, diversi da quelli che risultavano assegnati,
“omettendo di consegnare lo scontrino attestante l'avvenuta transazione commerciale per le successive fasi di rendicontazione e contabilizzazione, così come invece prevista dalla procedura aziendale in materia ”, invece il licenziamento è stato comminato per aver posto in essere un “furto” di
“carburante”; addebito che, nei suoi necessari requisiti sia oggettivi che soggettivi, avrebbe dovuto essere specificamente contestato.”.
Il rilievo non è condivisibile.
Il principio di immutabilità attiene al complesso degli elementi materiali connessi all'azione del dipendente e può dirsi violato solo ove venga adottato un provvedimento sanzionatorio che presupponga circostanze di fatto nuove o diverse rispetto a quelle contestate, così da determinare una concreta menomazione del diritto di difesa dell'incolpato, e non quando il datore di lavoro ponga a base della sua valutazione elementi che incidono sull'apprezzamento o sulla qualificazione del medesimo fatto.
L'art. 68 co. 3 del CCNL Utilitalia, richiamato nella comunicazione di licenziamento, prevede che la sanzione del licenziamento senza preavviso
(art. 68 co. 1 lett f) possa essere applicata “…nei confronti del personale
Pag. 10 di 28 colpevole di mancanze relative a doveri, anche non espressamente richiamati nel presente contratto, le quali siano di tale entità da non consentire la prosecuzione anche provvisoria del rapporto di lavoro, come ad esempio: insubordinazione seguita da vie di fatto, furto e/o appropriazione nel luogo di lavoro di beni aziendali o di terzi;
condanne per reati riferiti a comportamenti contrari all'etica e al vivere comune, quali i reati associativi, i delitti aggravati dalla finalità mafiosa o terroristica ed i reati per i quali è prevista la pena della reclusione non inferiore a 5 anni;
danneggiamento volontario di beni aziendali o di terzi…”.
Si prospetta dunque evidente che la previsione riguardi, in via generale, tutte le violazioni del lavoratore relative a doveri anche non espressamente richiamati nel presente contratto, di gravità tale da non consentire la prosecuzione anche provvisoria del rapporto di lavoro, di cui riporta una elencazione meramente esemplificativa (“come ad esempio”).
Nel menzionare l'art. 68 co. 3 del CCNL, la parte datoriale ha così valutato i fatti delineati nella lettera di contestazione disciplinare (espressamente richiamata nel contesto della comunicazione di licenziamento) di entità tale da giustificare il licenziamento immediato e, quindi, come riconducibili alla predetta previsione.
L'esame comparato della lettera di contestazione e della comunicazione di licenziamento evidenzia così chiaramente come le ragioni che hanno determinato l'applicazione della sanzione siano riferite ai medesimi fatti, come dettagliatamente descritti nella contestazione, riportata nella comunicazione di licenziamento ed espressamente qualificati come sufficienti a fondare il recesso per giusta causa.
Pag. 11 di 28
4. L'asserita violazione del principio di immediatezza della contestazione
4.1. Il ricorrente ha affermato che i fatti contestati nel 2023 sarebbero stati conosciuti o comunque conoscibili dalla società già nel 2017, in quanto inclusi nella nota allegata alla denuncia querela del 6 giugno 2017 o perché ad essi identici e coevi;
ha inoltre rilevato che, già nell'ottobre 2022, all'epoca della chiusura delle indagini preliminari del procedimento
R.G.N.R. 20669/2020, sarebbe stata disponibile la CTU che riguardava tutti i fatti contestati nel 2023.
4.2. Occorre al riguardo innanzitutto precisare che il requisito dell'immediatezza della contestazione va inteso in senso relativo, poiché, sebbene il datore di lavoro debba procedere alla formale contestazione dei fatti addebitabili al lavoratore dipendente non appena ne venga a conoscenza ed appaiano ragionevolmente sussistenti, occorre tuttavia considerare il tempo occorrente per l'espletamento delle indagini, maggiore in relazione alla complessità della struttura organizzativa dell'impresa, ovvero qualora sia necessario valutare la sistematicità o la dolosità di un insieme di atti, verificare condotte di natura peculiare o il cui accertamento richiede comunque verifiche articolate.
4.3. Tanto premesso, non si ritiene condivisibile quanto affermato dal ricorrente in merito alla conoscenza o conoscibilità dei fatti contestati già nel 2017.
La contestazione disciplinare del 6 aprile 2017 aveva ad oggetto l'uso della matricola e del pin di altro dipendente assente dal servizio,
[...]
per effettuare rifornimenti di carburante nei giorni 18, 19, 22 e Parte_2
Pag. 12 di 28 assegnati al senza che nessuno di tali rifornimenti fosse stato Parte_1
comunicato e documentato con ricevuta (doc. n. 1 fasc. ric.).
Si tratta dunque di fatti diversi da quelli riportati nella contestazione del
2023, collocati temporalmente tra il 3 febbraio e il 15 marzo 2017.
A seguito delle giustificazioni presentate dal ricorrente, con nota del 14 Controp giugno 2017 l ha comunicato che “Al fine di poter verificare le Sue giustificazioni e cioè di poter confermare – come da Lei affermato – che i mezzi a Lei assegnati non si trovassero presso il distributore Totalerg di
Via Trionfale 11340 nei giorni e negli orari in cui sono stati effettuati i rifornimenti avvenuti con le carte assegnate a tali mezzi, rifornimenti che
Le sono stati contestati con nota prot. 790 del 06/04/2017, l' ha Pt_3
provveduto a presentare querela contro ignoti;
il procedimento disciplinare nei Suoi confronti avviato con la nota sopra citata deve intendersi quindi sospeso in attesa dell'esito degli accertamenti che verranno effettuati dai Carabinieri” (doc. n. 3 fasc. ric.). Contro Nella menzionata denuncia querela, presentata dall l 6 giugno 2017, era inserito un prospetto, relativo ad alcuni rifornimenti definiti anomali
(non essendo stati rinvenuti i relativi scontrini, oppure perché effettuati con carte di cui era stato denunciato lo smarrimento o su mezzi in stato di fermo, o di importo superiore ai limiti fissati o alla capacità dei mezzi) nel periodo tra il 1° ed il 27 marzo 2017; tra questi, quelli associati al pin del ricorrente (5252) risultavano operati nei giorni 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11,
13, 14, 15 marzo 2017 (doc. 4,5 fasc. ric.).
Deve dunque sottolinearsi che non solo i rifornimenti riportati nella denuncia del 2017 e nella contestazione del 2023 coincidono solo parzialmente (la contestazione si riferisce anche ad una molteplicità di altri
Pag. 13 di 28 episodi non indicati nella denuncia 2017: 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 18,
19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 febbraio e 6 marzo 2017) ma soprattutto che - anche qualora fossero stati completamente sovrapponibili - la mera segnalazione di anomalie, contenuta nella denuncia, non può essere considerata quale conoscenza del fatto disciplinarmente rilevante: il riscontro di incongruenze da parte del datore di lavoro costituiva solo il dato di partenza, la base delle investigazioni necessarie a verificare se tali incongruenze potessero essere effettivamente ricondotte alla responsabilità dei lavoratori coinvolti.
Soltanto a seguito dell'indagine effettuata attraverso gli articolati accertamenti compiuti in sede penale (con l'esame comparato dei dati relativi a matricole dei dipendenti, codici identificativi dei veicoli, stato operativo o di fermo degli stessi, carte di rifornimento utilizzate, date dei rifornimenti, schede carburante compilate, scontrini consegnati ai responsabili, identificativi degli impianti di erogazione) la società ha potuto acquisire i necessari elementi per operare una contestazione puntuale degli addebiti, in linea con il principio di immediatezza, che, nella sua necessaria accezione relativa, è volto a realizzare l'indispensabile contemperamento tra l'esigenza della rapidità della contestazione e quella di garantire al datore di lavoro un intervallo di tempo utile per il preciso accertamento delle infrazioni, affinché la contestazione non si riduca ad allusioni o vaghi sospetti, o concerna episodi scarsamente rilevanti, ma si esprima nell'attribuzione di fatti specifici e disciplinarmente significativi, anche per non penalizzare il dipendente con una sanzione disciplinare superficiale e immotivata.
Pag. 14 di 28 La complessità delle verifiche necessarie al riguardo appare confermata anche dal fatto che, nell'ambito delle indagini svolte nel corso del procedimento penale scaturito da tale denuncia (RG. 20669/2020), è stato ritenuto necessario espletare una consulenza tecnica, volta a verificare le anomalie dei rifornimenti di carburante e la riconducibilità di tali operazioni ai dipendenti coinvolti;
in seguito all'incarico affidato il 5 maggio 2021, il consulente ha depositato la relazione definitiva in data 3 febbraio 2022, dopo aver analizzato la copiosa documentazione acquisita dalla polizia giudiziaria (e non soltanto, come sostenuto dal ricorrente, Contro quella offerta all' ed effettuato i calcoli tecnici relativi ai consumi di carburante in rapporto ai rifornimenti (v. doc. 10 e 25 fasc. ric.); nell'ambito della consulenza è stata evidenziata l'esistenza di rifornimenti plurimi per la stessa giornata lavorativa a distanza di pochi minuti su mezzi diversi da parte dei medesimi operatori e numerosi rifornimenti attribuiti a mezzi in stato di fermo (tra cui quelli poi contestati al ricorrente). In data
4.10.2022 è stato emesso avviso di conclusione delle indagini preliminari ex art. 415 bis c.p.p. nei confronti di 26 soggetti, tra cui il ricorrente, indagato “per i fatti commessi in Roma il 18, 19, 22, e 27 marzo 2017 e per complessive n. 69 volte nel corso del 2017” ; in data 25.11.22 è stata depositata la relativa richiesta di rinvio a giudizio nei confronti del ricorrente, per il delitto di cui agli artt. 81 cpv 314 e 493 ter c.p. in relazione ai predetti episodi. Con decreto del 6.7.2023 è stato disposto il giudizio nei confronti del ricorrente (fra gli altri).
La peculiarità della vicenda appare confermata anche dal fatto che gli elementi emersi a seguito delle indagini effettuate nel richiamato procedimento penale hanno portato all'apertura di un nuovo procedimento
Pag. 15 di 28 (n 12404/2022 RG) in relazione alla quale il Nucleo di Polizia Economico
– Finanziaria di Roma ha trasmesso alla Procura della Repubblica comunicazione di notizia di reato datata 27.4.2023, nell'ambito della quale
è stata affermata l'esistenza di “un'associazione per delinquere dedita alla sistematica fraudolenta sottrazione di ingenti quantitativi di carburante dai mezzi dell' attraverso il prelievo diretto e di identificare i vari CP_1
acquirenti del combustibile illecitamente sottratto, nonché di individuare altri dipendenti dell'azienda, estranei all'associazione, dediti ad un'ulteriore casistica di peculato, posta in essere mediante l'utilizzo delle schede carburante loro assegnate da per l'espletamento del turno CP_1
di servizio, al fine di approvvigionarsi indebitamente il gasolio, facendo risultare che lo stesso fosse stato utilizzato per il rifornimento dei mezzi della società”.
4.4. Del resto, sebbene il ricorrente abbia affermato che già nell'ottobre
2022 (all'epoca della chiusura delle indagini preliminari del procedimento
R.G.N.R. 20669/2020) la società avrebbe potuto conoscere i dati contenuti nella CTU, va evidenziato che l'avviso di chiusura indagini è indirizzato esclusivamente ai soggetti indagati e ai loro difensori, non emergendo Contro alcun elemento idoneo a provare che l ne sia venuta a conoscenza all'epoca o successivamente, fino al momento dell'accesso agli atti del procedimento penale n. 2404/2022 RG presso la Procura della Repubblica di Roma (e dell'acquisizione della menzionata comunicazione della notizia di reato del Nucleo di Polizia Economico – Finanziaria di Roma, che riportava a sua volta i dati emersi dal precedente procedimento e dalla ctu espletata), nell'ottobre 2023, come indicato nella lettera di contestazione disciplinare.
Pag. 16 di 28
5. La censura di illegittimità del licenziamento per insussistenza del fatto contestato
5.1. Il ricorrente ha affermato l'inesistenza di elementi probatori adeguati a riscontrare la fondatezza dei fatti posti a base del licenziamento, evidenziando l'inidoneità dei dati forniti dall'azienda al consulente a ricostruire in modo oggettivo ed accurato le operazioni di rifornimento contestate.
In merito è stato richiamato, in particolare, l'Audit Report n. 4/2017 dell'8 Contro giugno 2017 operato dalla stessa sulla “Gestione rifornimento carburante e analisi dei consumi”, che aveva evidenziato rilevanti criticità nella registrazione delle operazioni di rifornimento nel sistema aziendale.
In particolare, nell'Audit, relativo ad attività di verifica compiute nel periodo 4.5.2017-8.7.2017, è stato evidenziato che, nonostante la procedura di gestione e registrazione delle operazioni di rifornimento all'epoca vigente prevedesse precisi adempimenti che l'operatore e i responsabili superiori avrebbero dovuto effettuare in relazione al rifornimento e alla sua registrazione nel sistema aziendale (l'acquisto di carburante presso stazioni di rifornimento stradali di società distributrice convenzionata doveva avvenire mediante singole transazioni elettroniche generate da carte carburante, ciascuna univocamente associata ad uno specifico automezzo attraverso il numero di targa e di sportello, il cui valore di spesa giornaliero era limitato, sulla base dei consumi complessivi giornalieri di servizio presunti per l'automezzo cui la carta era associata;
la transazione elettronica di acquisto con le carte carburante si perfezionava attraverso l'uso, da parte del soggetto che operava la transazione, di un codice pin strettamente personale;
ai direttori/responsabili di Servizio potevano essere assegnate, per la gestione di situazioni particolari, carte carburante non univocamente associate ad uno specifico automezzo, cd. carte "jolly", ad impiego comunque soggetto ad utilizzo di pin personale;
tutte le operazioni di rifornimento dovevano essere correttamente e completamente registrate:
Pag. 17 di 28 tutti i dati, in particolare quelli eventualmente acquisiti su supporto cartaceo, dovevano essere riversati in elettronico, onde consentirne l'acquisizione permanente su data base aziendali;
era indicata come fondamentale, in tutte le situazioni sopra descritte, la corretta registrazione dei dati relativi alle quantità rifornite, ai km percorsi/ore di servizio svolte al momento del rifornimento, alla data ed ora dell'effettiva operazione di prelievo carburante nonché allo specifico veicolo rifornito. La corretta e completa registrazione dei dati era prescritta in quanto funzionale agli obblighi aziendali di: monitoraggio dei prelievi e dei consumi di carburante e delle relative anomalie, del livello di impiego e di resa delle attività svolte dagli automezzi, macchine d'opera, attrezzature aziendali;
documentazione degli impieghi di carburante da parte dei mezzi strumentali alle attività di servizio dell'azienda; separata e specifica documentazione degli impieghi di carburante da parte di automezzi destinati al trasporto di persone o ad essi fiscalmente assimilati;
separata e specifica documentazione degli impieghi di carburante da parte di automezzi, alimentati a gasolio, aventi massa massima complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate, i cui consumi sono associabili a recupero accisa), tali procedure non fossero tuttavia in concreto osservate, per mancanza di personale o carenze organizzative: “…i referenti SFGO hanno evidenziato come le due procedure sopra menzionate non siano completamente rispettate e, conseguentemente, nella realtà operativa vigono prassi che si discostano dalla regolamentazione interna… la parziale applicazione delle procedure è ascrivibile, in primo luogo, alla carenza di personale da dedicare…ulteriore causa è riconducibile alle già enunciate carenze organizzative… … I dati relativi ai rifornimenti di carburante inseriti a sistema non risultano completi/corretti per mancati/errati inserimenti”; Pertanto, gli Auditor avevano rilevato che
“non è stato possibile procedere ad una quadratura delle operazioni di prelievo fatturate con i dati presenti nel data base aziendale Info PMS, in quanto quest'ultimo non riporta tutte le operazioni in oggetto…non tutti i
Pag. 18 di 28 dati relativi alle transazioni di rifornimento, sia interne sia esterne, sono state registrate. …Dalle verifiche svolte e dalle informazioni acquisite dai referenti aziendali, sono presenti criticità nel riversamento dei dati sul sistema gestionale aziendale…le verifiche svolte hanno evidenziato che, i dati relativi ai rifornimenti di carburante presenti a sistema (soprattutto le quantità di carburante e la lettura dei KM/ore) non risultano completi/corretti o per carente documentazione a supporto (es. Mod. 75) o per mancati/errati inserimenti. Di fatto, dunque, i dati sia dei rifornimenti interni (presso le sedi aziendali) sia dei rifornimenti esterni (presso i distributori convenzionati, tramite le Carte carburante) sono parziali e non tutte le operazioni vengono regolarmente registrate, come richiesto dalle procedure aziendali, rendendo difficoltose le operazioni di controllo e monitoraggio sui prelievi, consumi (ed eventuali anomalie) e relativi costi”
(doc. 20 fasc. ric.).
Anche nell'ambito delle relazioni peritali depositate il CTU ha evidenziato l'esistenza di “carenze info-documentali”, e riportato, all'esito dell'analisi definitiva dei dati, 38.126,38 litri di carburante come non attribuibili ad alcun “driver” (v. docc. 10 e 25 fasc. ric.).
A fronte di tali rilievi, fondati sulle risultanze della documentazione allegata e sopra riportati, la società resistente non ha effettuato alcuna puntuale deduzione volta ad affermare la correttezza dei dati relativi alle registrazioni delle operazioni di rifornimento, né ha chiesto l'ammissione di mezzi istruttori, limitandosi ad affermare che “ La circostanza eccepita dalla difesa di parte ricorrente sulle criticità del sistema di registrazione può portare a mancanze nelle registrazioni, ma di certo non
Pag. 19 di 28 all'associazione di carte carburante dichiarate smarrite con la matricola di un dipendente…”.
Non essendo stati offerti elementi idonei a confutare le criticità rilevate e a confermare la correttezza e completezza dei dati di registrazione delle operazioni di rifornimento, non può ritenersi provata la condotta contestata relativamente all'omessa consegna dello scontrino ( “…è emerso che
Lei…avrebbe eseguito operazioni di rifornimento…omettendo di consegnare lo scontrino attestante l'avvenuta transazione commerciale per le successive fasi di rendicontazione e contabilizzazione, così come invece previsto dalla procedura aziendale in materia”), considerato che, non essendovi certezza della effettiva registrazione degli scontrini consegnati dai lavoratori, non poteva essere contestata al ricorrente una carenza potenzialmente riconducibile non alla sua omissione, ma ad una mancata registrazione, il cui onere non incombeva sul lavoratore.
5.2. La rilevata incompletezza e erroneità nell'inserimento dei dati relativi ai rifornimenti di carburante presenti a sistema incide inevitabilmente anche sulla prova delle ulteriori condotte contestate, relative all'uso di carte carburante associate a mezzi aziendali che non risultavano assegnati al ricorrente per lo svolgimento del servizio e che si trovavano in stato di fermo, non potendosi contare sulla circostanza che tutti i dati estrapolati e valutati (prima dal Ctu in sede penale e poi) in sede disciplinare siano stati registrati in modo corretto.
Peraltro, il ricorrente ha affermato che “nella prassi quotidiana, accadeva sia che un mezzo risultante fermo fosse in realtà funzionante (ad esempio perché il guasto era di modesta entità ) sia che la carta di un mezzo diverso da quello assegnato fosse data dal capo zona all'autista per rifornire un
Pag. 20 di 28 mezzo funzionante”, precisando che gli autisti non avevano accesso al sistema informatico aziendale e non potevano conoscere quale fosse il mezzo loro assegnato, non sapevano cosa venisse inserito nel sistema stesso, né avevano possibilità di rettificare eventuali discrasie fra i dati reali e quelli inseriti nel sistema;
ha aggiunto che in ciascuna unità operativa vi erano a disposizione diversi mezzi, alcuni dei quali fermi da diverso tempo, in attesa di interventi di manutenzione, ed altri a disposizione e utilizzabili, che potevano comunque avere malfunzionamenti temporanei durante il turno e rimanevano bloccati;
i mezzi in questione potevano rimanere accesi per tutta la durata del turno e consumare la quasi totalità di carburante presente nel serbatoio, così da rendere necessario il rifornimento a fine turno;
ha altresì dedotto che in ciascun deposito il capo squadra compilava un “foglio turno di lavoro” cartaceo in cui era indicato l'automezzo assegnato al singolo lavoratore, ma che comunque spesso accadeva che mutasse le mansioni e l'utilizzo dei mezzi, cambiando autista, e/o facendo svolgere attività manuali a seconda della necessità, eventualmente consentendo lo scambio delle carte carburante;
inoltre, frequentemente nel sistema veniva inserita la sigla di un mezzo qualunque, in quanto l'addetto all'uopo incaricato non riusciva a variare la sigla nel sistema informatico o questo non prevedeva variazioni. Ha rilevato che il sistema informatico aziendale non consentiva di modificare il mezzo aziendale assegnato al singolo addetto, nemmeno in caso di malfunzionamento e/o blocco del mezzo;
per evitare il blocco del sistema il personale amministrativo della sede della unità di riferimento inseriva il rifornimento per il relativo mezzo
(ancorché fermo e/o non in uso) originariamente assegnato;
pertanto gli autisti utilizzavano la carta carburante del mezzo effettivamente in uso (e
Pag. 21 di 28 funzionante), lasciando al personale amministrativo la verifica e l'inserimento della variante, non essendo questo un loro compito.
A conferma di quanto dedotto, ha infine osservato che lo stesso Ctu aveva evidenziato come, tra l'anno 2017 e il 2020, 2107 driver avessero effettuato almeno un rifornimento con la card di un mezzo fermo (per un totale di
293.858,19 litri di carburante – v. pag. 9 relazione Ctu – doc. 35 fasc. ric.). così riscontrando l'esistenza di una prassi generalizzata di uso di carte carburante relativa a mezzi fermi, dovuta ad una serie di esigenze organizzative.
La ricostruzione fattuale così dettagliatamente operata dalla parte ricorrente Contro non è stata contestata dall che non ha negato l'esistenza di tali prassi, limitandosi a richiamare le procedure aziendali in materia di rifornimenti, la cui osservanza peraltro, come già evidenziato, era stata posta in dubbio già in ambito aziendale nel contesto dell'audit richiamato.
La parte resistente ha poi fatto riferimento a condotte anomale del ricorrente - quali l'uso di carte di cui era stato denunciato lo smarrimento,
l'attuazione di rifornimenti di importo superiore al limite fissato dal
Capozona e comunque superiori al limite di capienza /capacità dei mezzi
(v. memoria: “…Le anomalie che sono emerse riguardano la mancata consegna degli scontrini del rifornimento – il rifornimento con carte di cui era stato denunciato lo smarrimento- i rifornimenti con carte assegnate a mezzi guasti che non erano in circolazione ed in ogni caso tutti i rifornimenti erano di importo superiore al limite fissato dal Capozona e comunque superiori al limite di capienza /capacità dei mezzi) – che, tuttavia, non sono state oggetto della contestazione disciplinare che ha poi fondato il licenziamento, essendo state considerate solo operazioni di
Pag. 22 di 28 rifornimento associate a carte carburante di mezzi aziendali non assegnati al lavoratore per lo svolgimento del servizio ed in condizioni di non operatività, nonché l'omessa consegna dello scontrino attestante l'avvenuta transazione commerciale.
6. L'illegittimità del licenziamento
6.1. Alla luce di quanto esposto, si prospetta chiaramente come, a fronte delle puntuali contestazioni e dei dati offerti dalla parte ricorrente, la società resistente non abbia svolto precise deduzioni né abbia fornito elementi probatori adeguati a supportare l'esistenza effettiva dei fatti contestati.
Giova sottolineare al riguardo che, nell'ipotesi di licenziamento
“disciplinare”, il datore di lavoro ha l'onere di dedurre specificamente e provare la sussistenza di una grave negazione degli elementi essenziali del rapporto di lavoro ed, in particolare, di quello fiduciario: considerata l'entità della sanzione, volta ad incidere sulla stessa esistenza del rapporto lavorativo, la valutazione del fatto va operata in maniera rigorosa e con riferimento a tutti gli aspetti concreti del fatto e del suo verificarsi e alla sua portata soggettiva.
Pertanto, deve ritenersi l'illegittimità del licenziamento disciplinare per insussistenza del fatto contestato.
6.2. Non possono invece condividersi i rilievi del ricorrente concernenti il presunto carattere discriminatorio del licenziamento.
Per affermare il carattere discriminatorio del provvedimento espulsivo occorre specificamente allegare e dimostrare, con onere a carico del lavoratore, che il recesso è stato cagionato da tale causa;
tuttavia, nella specie, in assenza di altri elementi probatoriamente significativi, il dato
Pag. 23 di 28 relativo all'adozione di misure sanzionatorie diverse e meno afflittive o alla mancata adozione di tali misure per altri lavoratori non può automaticamente fondare l'accertamento del carattere discriminatorio del licenziamento, in carenza di indicazioni relative alla effettiva sovrapponibilità delle condotte degli altri dipendenti con quella oggi in esame.
7. La tutela applicabile
La fattispecie risulta rientrare nell'ipotesi prevista dall'art. 18 co. 4 l.
300/1970: “Il giudice, nelle ipotesi in cui accerta che non ricorrono gli estremi del giustificato motivo soggettivo o della giusta causa addotti dal datore di lavoro, per insussistenza del fatto contestato ovvero perché il fatto rientra tra le condotte punibili con una sanzione conservativa sulla base delle previsioni dei contratti collettivi ovvero dei codici disciplinari applicabili, annulla il licenziamento e condanna il datore di lavoro alla reintegrazione nel posto di lavoro di cui al primo comma e al pagamento di un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione, dedotto quanto il lavoratore ha percepito, nel periodo di estromissione, per lo svolgimento di altre attività lavorative, nonché quanto avrebbe potuto percepire dedicandosi con diligenza alla ricerca di una nuova occupazione. In ogni caso la misura dell'indennità risarcitoria non può essere superiore a dodici mensilità della retribuzione globale di fatto.”
Nella specie dunque - in cui risulta incontestato il requisito dimensionale necessario per l'applicazione della tutela - il provvedimento di licenziamento va annullato ed il datore di lavoro va condannato alla
Pag. 24 di 28 reintegrazione del lavoratore e al pagamento di un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione.
La norma citata prevede che “…in ogni caso la misura dell'indennità risarcitoria non può essere superiore a dodici mensilità della retribuzione globale di fatto”; nella fattispecie, il licenziamento è stato comunicato in data 26.1.2024, quindi, essendo ad oggi intercorso un periodo superiore ai
12 mesi, previsti quale limite per la determinazione dell'indennità risarcitoria, deve affermarsi il diritto del ricorrente all'indennità risarcitoria commisurata a dodici mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, pari ad euro 2.842,46, come indicata dalla parte ricorrente, in assenza di contestazioni della controparte.
La carenza di deduzioni specifiche della parte resistente in merito alla prestazione di attività lavorativa alle dipendenze di terzi e l'insussistenza di elementi emergenti al riguardo dagli atti processuali escludono la possibilità di applicare il criterio dell'aliunde perceptum.
Il datore di lavoro è condannato, altresì, al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dal giorno del licenziamento fino a quello della effettiva reintegrazione, maggiorati degli interessi nella misura legale.
8. La sospensione cautelare disposta dal 19.10.2023 al 26 gennaio 2024
Da quanto evidenziato consegue anche l'illegittimità della sospensione cautelare disposta nei confronti del ricorrente per il periodo dal 19 ottobre
2023 al 26 gennaio 2024. L va dunque condannata al CP_1
pagamento, in favore del ricorrente, delle retribuzioni maturate nel suddetto periodo, pari a €. 10.430,33, come indicato dalla parte ricorrente, in assenza di contestazioni della controparte.
Pag. 25 di 28
9. La sospensione cautelare disposta dal 13.10.2022 al 18.10.2023
Non si ritengono fondate le deduzioni svolte dal ricorrente in ordine alla
“sopravvenuta illegittimità della sospensione cautelare del ottobre 2022”.
La decisione datoriale di avviare e concludere il procedimento disciplinare oggetto del presente giudizio non può ritenersi indicativo della volontà di rinunciare all'azione disciplinare iniziata precedentemente, nel 2017, né di determinare la decadenza degli effetti della precedente sospensione cautelare.
Come evidenziato dalla stessa parte ricorrente, i due procedimenti sono diversi ed autonomi, essendo stata avviati in momenti differenti, in relazione a fatti distinti, con specifici provvedimenti;
pertanto,
l'instaurazione del procedimento del 2023 non può incidere sugli effetti del procedimento del 2017, in assenza di esplicita indicazione al riguardo dalla parte datoriale.
La Suprema Corte ha costantemente ribadito la possibilità che il datore di lavoro possa instaurare diversi procedimenti disciplinari in relazione a fatti autonomi, e finanche legittimamente intimare un secondo licenziamento dopo un primo recesso : “…vale il principio consolidato per cui, in tema di rapporto di lavoro subordinato, il datore di lavoro, qualora abbia già intimato al lavoratore il licenziamento per una determinata causa o motivo, può legittimamente intimargli un secondo licenziamento, fondato su una diversa causa o motivo, restando quest'ultimo del tutto autonomo e distinto rispetto al primo, sicché entrambi gli atti di recesso sono in sé astrattamente idonei a raggiungere lo scopo della risoluzione del rapporto…” (Cass. Sez. L, Sentenza n. 2274 del 2024). Solo qualora il datore di lavoro abbia esercitato il potere disciplinare nei confronti del
Pag. 26 di 28 prestatore di lavoro in relazione a determinati fatti, non può farlo una seconda volta in relazione agli stessi fatti, nemmeno ove provveda ad una diversa valutazione o configurazione giuridica della fattispecie;
avendo ormai consumato il potere disciplinare, gli è consentito solo di tener conto delle sanzioni eventualmente applicate ai fini della recidiva (Cass. Sez. L - ,
Sentenza n. 12321 del 14/04/2022).
Nella fattispecie, l'esame degli atti procedimentali evidenzia, come già rilevato, la diversità dei fatti contestati rispettivamente nel 2017 e nel 2023; il solo riferimento a procedimenti pregressi contenuto nella contestazione del 2023 è quello della “recidiva generica” con riguardo a provvedimenti disciplinari degli anni 2021,2022,2023.
10. Le spese processuali
In ragione della complessità della vicenda esaminata - peculiare per l'evidenziata diversità tra regolamenti e prassi aziendali - nonché dell'infondatezza di vari rilievi e domande della parte ricorrente, si ritiene equo disporre la compensazione delle spese processuali
Per tali i motivi, ritenuta superflua ogni ulteriore considerazione sulle diverse istanze, deduzioni ed eccezioni delle parti, in applicazione del criterio della “ragione più liquida”.
P.Q.M.
- dichiara l'illegittimità del licenziamento intimato a e ordina Parte_1
ad di reintegrarlo nel posto di lavoro;
condanna al CP_1 CP_1
pagamento di una indennità risarcitoria commisurata a dodici mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto (pari a euro 2.842,46) e al versamento dei contributi previdenziali
Pag. 27 di 28 e assistenziali dal giorno del licenziamento fino a quello dell'effettiva reintegrazione;
- dichiara l'illegittimità della sospensione cautelare disposta nei confronti del ricorrente per il periodo dal 19 ottobre 2023 al 26 gennaio 2024 e, per l'effetto, condanna al pagamento, in favore del ricorrente, CP_1
delle retribuzioni maturate nel suddetto periodo, pari a €. 10.430,33;
- rigetta, nel resto, il ricorso;
- dichiara interamente compensate le spese processuali.
Il Giudice
Rossella Masi
Pag. 28 di 28 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
27 marzo 2017 con carta abbinata a mezzi aziendali che risultavano
SECONDA SEZIONE LAVORO
N.R.G. 28834/2024
Il Giudice Rossella Masi, a seguito dell'udienza del 26.02.2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa proposta da
( ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dall'Avv. GUIDO ROSSI
ricorrente contro
(P.IVA Controparte_1
), rappresentata e difesa dall'Avv. CRISTIANA FABBRIZI P.IVA_1
resistente
OGGETTO: licenziamento disciplinare
Conclusioni
Per la parte ricorrente: “a) accertare e dichiarare l'illegittimità del licenziamento disciplinare impugnato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 18, quarto comma, della legge n. 300 del 1970 e per l'effetto, annullarlo, ed ordinare la reintegra del ricorrente nel posto di lavoro e condannare
[...]
in persona del legale rappresentante pro tempore, al risarcimento CP_1
del danno nella misura di €. 3.307,87(tremilatrecentosette/87) per ogni mese di illegittima estromissione dal servizio fino all'effettiva reintegra, con condanna al pagamento dei contributi assistenziale e previdenziali;
- b) in subordine, accertare e dichiarare l'illegittimità del licenziamento disciplinare impugnato ai sensi e per gli effetti dell'art. 18, quinto comma, della legge n. 300 del 1970 e, per l'effetto, dichiarare l'estinzione del rapporto di lavoro e condannare in persona del legale CP_1
rappresentante pro tempore, al pagamento dell'indennità risarcitoria nella misura di €. 79.388,88 (settantanovemilatrecentoottantotto/88), o nella diversa misura ritenuta di giustizia;
- c) in ulteriore subordine, accertare e dichiarare l'illegittimità del licenziamento disciplinare impugnato ai sensi
e per gli effetti dell'art. 18, sesto comma, della legge n. 300 del 1970 e, per
l'effetto, dichiarare l'estinzione del rapporto di lavoro e condannare
[...]
in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento CP_1
dell'indennità risarcitoria nella misura di €. 39.694,44
(trentanovemilaseicentonovantaquattro/44);- d) accertare e dichiarare
l'illegittimità della sospensione cautelare disposta nei confronti del ricorrente per il periodo dal 19 ottobre 2023 al 26 gennaio 2024 e, per
l'effetto, condannare in persona del legale rappresentante pro CP_1
tempore, al pagamento delle retribuzioni maturate nel suddetto periodo, nella misura di €. 10.430,33 (diecimilaquattrocentotrenta/33), con riserva di agire in separato giudizio per la regolarizzazione contributiva di tale periodo;
- e) in ogni caso, accertare e dichiarare l'estinzione del procedimento disciplinare avviato nell'aprile 2017, per effetto della instaurazione del procedimento disciplinare dell'ottobre 2023; - f) per
l'effetto, e in ogni caso, accertare e dichiarare il diritto del ricorrente al pagamento delle retribuzioni maturate nel periodo di relativa sospensione cautelare, dal 13 ottobre 2022 al 18 ottobre 2023, condannando
[...]
in persona del legale rappresentante pro tempore, al relativo CP_1
Pag. 2 di 28 pagamento, sulla base di una retribuzione globale di fatto pari ad €.
3.288,76, e quindi nella misura di €. 40.013,24 (quarantamilatredici/24), con riserva di agire in separato giudizio per la regolarizzazione contributiva di tale periodo. Con condanna al pagamento delle spese di giudizio.”
Per la parte resistente: “In via preliminare: Dichiarare l'improcedibilità del ricorso per difetto di chiarezza e sinteticità. In via principale: -rigettare le domande tutte di parte ricorrente, formulate sia in via principale che subordinata (pag 47-48 lett da a) ad f) ricorso) in quanto infondate in fatto
e diritto per i motivi di cui alla presente memoria e, per l'effetto, dichiarare legittimo il licenziamento intimato e che nulla è dovuto al ricorrente da parte di In ogni caso, con vittoria di spese, CP_1
competenze ed onorari di legge oltre spese generali.”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. L'eccezione preliminare di “improcedibilità del ricorso per difetto di chiarezza e sinteticità”
Il decreto 7 agosto 2023, n. 110 (Regolamento per la definizione dei criteri di redazione, dei limiti e degli schemi informatici degli atti giudiziari con la strutturazione dei campi necessari per l'inserimento delle informazioni nei registri del processo, ai sensi dell'articolo 46 delle disposizioni per
l'attuazione del codice di procedura civile) ha delineato i criteri di redazione degli atti del processo civile, in attuazione dell'art. 46 disp. att.
c.p.c. (Forma e criteri di redazione degli atti giudiziari), che aveva demandato al Ministro della giustizia (sentiti il Consiglio superiore della magistratura e il Consiglio nazionale forense) di definire con decreto gli schemi informatici degli atti giudiziari con la strutturazione dei campi
Pag. 3 di 28 necessari per l'inserimento delle informazioni nei registri del processo e i limiti degli atti processuali.
Nell'ambito della stessa norma è espressamente chiarito che “Il mancato rispetto delle specifiche tecniche sulla forma e sullo schema informatico e dei criteri e limiti di redazione dell'atto non comporta invalidità, ma può essere valutato dal giudice ai fini della decisione sulle spese del processo”.
Il legislatore ha così precisato che la violazione dei criteri di chiarezza e sinteticità, come declinati nel decreto di attuazione, non può avere alcuna conseguenza sulla valenza processuale degli atti, potendo soltanto incidere sulla decisione in merito alle spese del giudizio.
L'eccezione di improcedibilità è dunque infondata.
2. Nel merito: il quadro fattuale
Al fine della valutazione della fattispecie, occorre in primo luogo delineare il quadro fattuale oggetto di esame, in relazione alle circostanze pacifiche ovvero emergenti dalla documentazione processuale, come di seguito esposte:
- ha lavorato alle dipendenze di dal 7 maggio Parte_1 CP_1
2006, con qualifica di operaio e profilo professionale di addetto spazzamento /raccolta;
- con nota del 19.10.2023, ricevuta dal lavoratore in data 23.10.2023, la società ha comunicato la seguente contestazione disciplinare: “…In data
20/09/2023 apprendeva da articoli di stampa dello CP_1
svolgimento di indagini da parte della Guardia di Finanza a seguito delle quali erano stati indagati alcuni propri dipendenti per illeciti derivanti dall'utilizzo di carte carburante aziendali. A seguito di accesso presso la
Procura della Repubblica del Tribunale di Roma, il 10/10/2023, la
Pag. 4 di 28 scrivente società ha acquisito la documentazione agli atti del procedimento penale RGNR 12404/2022, instaurato al fine di accertare la sussistenza di Contro possibili condotte fraudolente commesse da dipendenti di e realizzate attraverso l'indebito utilizzo di carte carburante presso distributori stradali per l'approvvigionamento di gasolio, facendo apparire che tali strumenti di pagamento fossero stati adoperati per il rifornimento di mezzi aziendali. Alla luce delle attività investigative sino ad oggi svolte nell'ambito di tale procedimento penale, nel quale risulta indagato per i reati di cui agli artt. 314 e 493 ter c.p., è emerso che Lei, nelle circostanze di tempo e di luogo sotto riportate, avrebbe eseguito operazioni di rifornimento associate a carte carburante di mezzi aziendali che non Le risultavano assegnati per lo svolgimento del servizio, omettendo di consegnare lo scontrino attestante l'avvenuta transazione commerciale per le successive fasi di rendicontazione e contabilizzazione, così come invece previsto dalla procedura aziendale in materia. Tali mezzi, inoltre, nelle medesime date delle operazioni di rifornimento segnalate, risultavano in condizioni di non operatività per fermo manutentivo ed in nessuno dei casi segnalati sono rinvenibili ordini di marcia autorizzativi all'utilizzo del veicolo. Nella tabella seguente sono analiticamente riportati gli estremi dei singoli rifornimenti contestati, con evidenza: a) della data dell'operazione;
b) degli estremi del veicolo associato alla carta carburante utilizzata;
c) del volume del rifornimento;
d) del valore del rifornimento. Lei risulta essere recidivo generico in quanto per precedenti mancanze Le sono state irrogate le sanzioni disciplinari riportate in allegato… tenuto conto, infine, che nell'ambito del procedimento penale sopra richiamato, Lei risulta indagato per ipotesi di reati commessi in qualità di incaricato di pubblico
Pag. 5 di 28 servizio ed in danno di Le comunichiamo l'immediata CP_1
adozione della sospensione cautelare non disciplinare ai sensi dell'art. 68 comma 5 del CCNL UTILITALIA/ Igiene Ambientale vigente”; nell'ambito della comunicazione risultano riportate n. 46 operazioni relative al periodo
3 febbraio 2017-15 marzo 2017, con indicazione del giorno in cui risultavano effettuate (3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 18, 19, 20, 21, 22, 23,
24, 25, 26, 27, 28 febbraio e 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15 marzo
2017), degli estremi del veicolo associato alla carta carburante utilizzata, del volume e del valore del rifornimento (doc. n. 14 fasc. ric.; doc. 2 fasc. res.);
- in data 15.11.2023 il lavoratore ha presentato le sue giustificazioni:
“…Con riferimento alla lettera di contestazione disciplinare del 19 ottobre
2023, ricevuta in data 23 ottobre, dichiaro quanto segue. Preliminarmente, ricordo che sono già soggetto ad altro procedimento disciplinare, avviato con nota del 6 aprile 2017, per n. 4 rifornimenti che veniva contestato sarebbero stati effettuati dal sottoscritto con utilizzo della matricola del
. A fronte delle mie difese, Parte_2 Parte_3
disponeva la sospensione del procedimento disciplinare, e, in data 6 giugno 2017, provvedeva alla presentazione di denuncia querela dell'Amministratore delegato. Tale denuncia non riguardava unicamente i
4 rifornimenti oggetto di contestazione, ma una serie ulteriore di pretese anomalie per rifornimenti effettuati nel mese di marzo 2017 presso la stazione Totalerg di Roma, via Trionfale n. 11340, anche abbinate ad altri numeri di matricola, tra i quali quella del sottoscritto. Successivamente, con nota del 13 ottobre 2022, a seguito del deposito, in data 4 ottobre
2022, da parte del Procuratore della Repubblica, dell'avviso di termine
Pag. 6 di 28 delle indagini preliminari, Codesta Azienda disponeva la mia sospensione cautelativa dal servizio e dalla retribuzione, a decorrere dal 13 ottobre
2022. Ciò premesso, i fatti che solo oggi, per la prima volta, mi vengono contestati, sembrano in buona parte i medesimi che erano stati rilevati da
sin dall'epoca della denuncia querela del 6 giugno 2017 Parte_3
(si richiamano, a titolo di esempio, tutte le odierne contestazioni relative ai mezzi CR1056 e CR122) e comunque riguardano fatti e situazioni già analizzati nel procedimento penale R.G. N. 20669/2020. In ogni caso, le odierne contestazioni riguardano fatti risalenti a sei anni e mezzo or sono, rispetto ai quali ogni ulteriore contestazione è preclusa e comunque tardiva, anche in quanto dal tenore della stessa si evince che è stata formulata sulla base esclusiva di documentazione aziendale, e non delle indagini penali e degli articoli di stampa richiamati nella Vostra nota.
Nella Vostra nota viene comunque fatto riferimento ad un procedimento penale RGNR 12404/2022 che al sottoscritto è attualmente ignoto, ed ai cui atti il sottoscritto, a differenza della Vostra Società, non ha mai potuto accedere. Ed ancora, in considerazione del lasso di tempo intercorso, della sua condizione di sospensione e della indisponibilità della documentazione sulla base della quale la contestazione è stata asseritamente formulata, non sono qui messo nelle condizioni di formulare alcuna seria e specifica analisi degli addebiti contestati, e non posso quindi esercitare il mio diritto di difesa. In ogni caso, respingo ogni addebito, e ribadisco di non aver posto in essere alcuna irregolarità. Faccio presente l'insostenibilità della attuale situazione, mia e della mia famiglia, in quanto, privato del lavoro e della retribuzione da oramai un anno, mi trovo oggi sottoposto, in sostanza per i medesimi fatti e situazioni, ad un nuovo procedimento disciplinare, e,
Pag. 7 di 28 addirittura, ad un nuovo provvedimento di sospensione cautelare che si sovrappone al precedente, mai revocato. Chiedo pertanto l'archiviazione del presente procedimento disciplinare, confermando in ogni caso la messa
a disposizione di Codesta Azienda delle energie lavorative”. (v. doc. 15 fasc. ric.; doc. 2 fasc. res.);
- con nota del 23.12.2023, consegnata al ricorrente in data 26.1.2024,
[...]
ha applicato la sanzione del licenziamento per giusta causa, CP_1
“…facendo seguito alla lettera di contestazione disciplinare del
19.10.2023, prot. 0163545, valutata la memoria prodotta dal delegato sindacale in sede di audizione in data 15/11/2023, le Persona_1
comunichiamo l'adozione del provvedimento del licenziamento senza preavviso, ai sensi dell'art. 68, comma 3, punto G) lettera a) del CCNL
UTILITALIA” (v. doc.16 fasc. ric.; doc. 2 fasc. res.).
3. L'asserita illegittimità del licenziamento per genericità della contestazione e “violazione del principio di immutabilità del fatto contestato”
3.1. Il ricorrente ha lamentato la violazione del principio di specificità, rilevando in particolare che “la contestazione di aver operato in modo difforme rispetto a quanto “invece previsto dalla procedura aziendale in materia” risulta estremamente generica”.
La specificità è requisito essenziale di legittimità della contestazione disciplinare, in quanto consente al lavoratore di esercitare il suo diritto di difesa e assicura l'immutabilità dei fatti addebitati. Al riguardo, i giudici di legittimità hanno più volte precisato che il requisito della specificità è integrato dall'idoneità della contestazione a consentire al lavoratore una puntuale difesa;
a tal fine si richiede che la contestazione individui i fatti
Pag. 8 di 28 addebitati con sufficiente precisione, anche se sinteticamente, perché risulti senza incertezza l'ambito delle questioni sulle quali il lavoratore è chiamato a difendersi (vd., tra le numerose altre, Cass. Sez. L., Sentenza n.
23771 del 01/10/2018).
Nel caso in esame, nell'ambito della lettera di contestazione risulta dettagliatamente descritta la condotta ritenuta rilevante sotto il profilo disciplinare, essendo state indicate precisamente le circostanze di fatto ritenute rilevanti (operazioni di rifornimento associate a carte carburante di mezzi aziendali non assegnati al lavoratore per lo svolgimento del servizio ed in condizioni di non operatività, omessa consegna dello scontrino attestante l'avvenuta transazione commerciale) con indicazione analitica dei singoli rifornimenti contestati e dei relativi dati;
gli elementi riportati nella lettera di contestazione appaiono indubbiamente sufficienti a consentire l'espletamento di una adeguata difesa, essendo state fornite le informazioni necessarie ed essenziali per individuare i fatti nei quali il datore di lavoro ha ravvisato infrazioni disciplinari.
Diversamente poi da quanto sostenuto dal ricorrente, il richiamo alla procedura aziendale in materia non appare effettuato in via generica, ma specificamente riferito alle previsioni di consegna dello scontrino attestante l'avvenuta transazione commerciale (“…omettendo di consegnare lo scontrino attestante l'avvenuta transazione commerciale per le successive fasi di rendicontazione e contabilizzazione, così come invece previsto dalla procedura aziendale in materia”), essendo stata così contestata la violazione della regolamentazione vigente in azienda in merito ai rifornimenti, che prevedeva la consegna, da parte di chi operava il rifornimento, del relativo scontrino al responsabile, affinché l'operazione
Pag. 9 di 28 fosse registrata nel sistema aziendale (come infra descritto più dettagliatamente – v. punto 5).
3.2. La parte ricorrente ha inoltre affermato che sarebbe stato violato il principio di immutabilità della contestazione, in quanto il fatto contestato con la lettera del 19 ottobre 2023 sarebbe diverso dal fatto sanzionato con il licenziamento del 13 dicembre 2023; in particolare, ha rilevato che “…il fatto contestato è stato decisivamente modificato, in quanto, mentre la contestazione era quella di “aver eseguito operazioni di rifornimento associate” a determinati mezzi, diversi da quelli che risultavano assegnati,
“omettendo di consegnare lo scontrino attestante l'avvenuta transazione commerciale per le successive fasi di rendicontazione e contabilizzazione, così come invece prevista dalla procedura aziendale in materia ”, invece il licenziamento è stato comminato per aver posto in essere un “furto” di
“carburante”; addebito che, nei suoi necessari requisiti sia oggettivi che soggettivi, avrebbe dovuto essere specificamente contestato.”.
Il rilievo non è condivisibile.
Il principio di immutabilità attiene al complesso degli elementi materiali connessi all'azione del dipendente e può dirsi violato solo ove venga adottato un provvedimento sanzionatorio che presupponga circostanze di fatto nuove o diverse rispetto a quelle contestate, così da determinare una concreta menomazione del diritto di difesa dell'incolpato, e non quando il datore di lavoro ponga a base della sua valutazione elementi che incidono sull'apprezzamento o sulla qualificazione del medesimo fatto.
L'art. 68 co. 3 del CCNL Utilitalia, richiamato nella comunicazione di licenziamento, prevede che la sanzione del licenziamento senza preavviso
(art. 68 co. 1 lett f) possa essere applicata “…nei confronti del personale
Pag. 10 di 28 colpevole di mancanze relative a doveri, anche non espressamente richiamati nel presente contratto, le quali siano di tale entità da non consentire la prosecuzione anche provvisoria del rapporto di lavoro, come ad esempio: insubordinazione seguita da vie di fatto, furto e/o appropriazione nel luogo di lavoro di beni aziendali o di terzi;
condanne per reati riferiti a comportamenti contrari all'etica e al vivere comune, quali i reati associativi, i delitti aggravati dalla finalità mafiosa o terroristica ed i reati per i quali è prevista la pena della reclusione non inferiore a 5 anni;
danneggiamento volontario di beni aziendali o di terzi…”.
Si prospetta dunque evidente che la previsione riguardi, in via generale, tutte le violazioni del lavoratore relative a doveri anche non espressamente richiamati nel presente contratto, di gravità tale da non consentire la prosecuzione anche provvisoria del rapporto di lavoro, di cui riporta una elencazione meramente esemplificativa (“come ad esempio”).
Nel menzionare l'art. 68 co. 3 del CCNL, la parte datoriale ha così valutato i fatti delineati nella lettera di contestazione disciplinare (espressamente richiamata nel contesto della comunicazione di licenziamento) di entità tale da giustificare il licenziamento immediato e, quindi, come riconducibili alla predetta previsione.
L'esame comparato della lettera di contestazione e della comunicazione di licenziamento evidenzia così chiaramente come le ragioni che hanno determinato l'applicazione della sanzione siano riferite ai medesimi fatti, come dettagliatamente descritti nella contestazione, riportata nella comunicazione di licenziamento ed espressamente qualificati come sufficienti a fondare il recesso per giusta causa.
Pag. 11 di 28
4. L'asserita violazione del principio di immediatezza della contestazione
4.1. Il ricorrente ha affermato che i fatti contestati nel 2023 sarebbero stati conosciuti o comunque conoscibili dalla società già nel 2017, in quanto inclusi nella nota allegata alla denuncia querela del 6 giugno 2017 o perché ad essi identici e coevi;
ha inoltre rilevato che, già nell'ottobre 2022, all'epoca della chiusura delle indagini preliminari del procedimento
R.G.N.R. 20669/2020, sarebbe stata disponibile la CTU che riguardava tutti i fatti contestati nel 2023.
4.2. Occorre al riguardo innanzitutto precisare che il requisito dell'immediatezza della contestazione va inteso in senso relativo, poiché, sebbene il datore di lavoro debba procedere alla formale contestazione dei fatti addebitabili al lavoratore dipendente non appena ne venga a conoscenza ed appaiano ragionevolmente sussistenti, occorre tuttavia considerare il tempo occorrente per l'espletamento delle indagini, maggiore in relazione alla complessità della struttura organizzativa dell'impresa, ovvero qualora sia necessario valutare la sistematicità o la dolosità di un insieme di atti, verificare condotte di natura peculiare o il cui accertamento richiede comunque verifiche articolate.
4.3. Tanto premesso, non si ritiene condivisibile quanto affermato dal ricorrente in merito alla conoscenza o conoscibilità dei fatti contestati già nel 2017.
La contestazione disciplinare del 6 aprile 2017 aveva ad oggetto l'uso della matricola e del pin di altro dipendente assente dal servizio,
[...]
per effettuare rifornimenti di carburante nei giorni 18, 19, 22 e Parte_2
Pag. 12 di 28 assegnati al senza che nessuno di tali rifornimenti fosse stato Parte_1
comunicato e documentato con ricevuta (doc. n. 1 fasc. ric.).
Si tratta dunque di fatti diversi da quelli riportati nella contestazione del
2023, collocati temporalmente tra il 3 febbraio e il 15 marzo 2017.
A seguito delle giustificazioni presentate dal ricorrente, con nota del 14 Controp giugno 2017 l ha comunicato che “Al fine di poter verificare le Sue giustificazioni e cioè di poter confermare – come da Lei affermato – che i mezzi a Lei assegnati non si trovassero presso il distributore Totalerg di
Via Trionfale 11340 nei giorni e negli orari in cui sono stati effettuati i rifornimenti avvenuti con le carte assegnate a tali mezzi, rifornimenti che
Le sono stati contestati con nota prot. 790 del 06/04/2017, l' ha Pt_3
provveduto a presentare querela contro ignoti;
il procedimento disciplinare nei Suoi confronti avviato con la nota sopra citata deve intendersi quindi sospeso in attesa dell'esito degli accertamenti che verranno effettuati dai Carabinieri” (doc. n. 3 fasc. ric.). Contro Nella menzionata denuncia querela, presentata dall l 6 giugno 2017, era inserito un prospetto, relativo ad alcuni rifornimenti definiti anomali
(non essendo stati rinvenuti i relativi scontrini, oppure perché effettuati con carte di cui era stato denunciato lo smarrimento o su mezzi in stato di fermo, o di importo superiore ai limiti fissati o alla capacità dei mezzi) nel periodo tra il 1° ed il 27 marzo 2017; tra questi, quelli associati al pin del ricorrente (5252) risultavano operati nei giorni 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11,
13, 14, 15 marzo 2017 (doc. 4,5 fasc. ric.).
Deve dunque sottolinearsi che non solo i rifornimenti riportati nella denuncia del 2017 e nella contestazione del 2023 coincidono solo parzialmente (la contestazione si riferisce anche ad una molteplicità di altri
Pag. 13 di 28 episodi non indicati nella denuncia 2017: 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 18,
19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 febbraio e 6 marzo 2017) ma soprattutto che - anche qualora fossero stati completamente sovrapponibili - la mera segnalazione di anomalie, contenuta nella denuncia, non può essere considerata quale conoscenza del fatto disciplinarmente rilevante: il riscontro di incongruenze da parte del datore di lavoro costituiva solo il dato di partenza, la base delle investigazioni necessarie a verificare se tali incongruenze potessero essere effettivamente ricondotte alla responsabilità dei lavoratori coinvolti.
Soltanto a seguito dell'indagine effettuata attraverso gli articolati accertamenti compiuti in sede penale (con l'esame comparato dei dati relativi a matricole dei dipendenti, codici identificativi dei veicoli, stato operativo o di fermo degli stessi, carte di rifornimento utilizzate, date dei rifornimenti, schede carburante compilate, scontrini consegnati ai responsabili, identificativi degli impianti di erogazione) la società ha potuto acquisire i necessari elementi per operare una contestazione puntuale degli addebiti, in linea con il principio di immediatezza, che, nella sua necessaria accezione relativa, è volto a realizzare l'indispensabile contemperamento tra l'esigenza della rapidità della contestazione e quella di garantire al datore di lavoro un intervallo di tempo utile per il preciso accertamento delle infrazioni, affinché la contestazione non si riduca ad allusioni o vaghi sospetti, o concerna episodi scarsamente rilevanti, ma si esprima nell'attribuzione di fatti specifici e disciplinarmente significativi, anche per non penalizzare il dipendente con una sanzione disciplinare superficiale e immotivata.
Pag. 14 di 28 La complessità delle verifiche necessarie al riguardo appare confermata anche dal fatto che, nell'ambito delle indagini svolte nel corso del procedimento penale scaturito da tale denuncia (RG. 20669/2020), è stato ritenuto necessario espletare una consulenza tecnica, volta a verificare le anomalie dei rifornimenti di carburante e la riconducibilità di tali operazioni ai dipendenti coinvolti;
in seguito all'incarico affidato il 5 maggio 2021, il consulente ha depositato la relazione definitiva in data 3 febbraio 2022, dopo aver analizzato la copiosa documentazione acquisita dalla polizia giudiziaria (e non soltanto, come sostenuto dal ricorrente, Contro quella offerta all' ed effettuato i calcoli tecnici relativi ai consumi di carburante in rapporto ai rifornimenti (v. doc. 10 e 25 fasc. ric.); nell'ambito della consulenza è stata evidenziata l'esistenza di rifornimenti plurimi per la stessa giornata lavorativa a distanza di pochi minuti su mezzi diversi da parte dei medesimi operatori e numerosi rifornimenti attribuiti a mezzi in stato di fermo (tra cui quelli poi contestati al ricorrente). In data
4.10.2022 è stato emesso avviso di conclusione delle indagini preliminari ex art. 415 bis c.p.p. nei confronti di 26 soggetti, tra cui il ricorrente, indagato “per i fatti commessi in Roma il 18, 19, 22, e 27 marzo 2017 e per complessive n. 69 volte nel corso del 2017” ; in data 25.11.22 è stata depositata la relativa richiesta di rinvio a giudizio nei confronti del ricorrente, per il delitto di cui agli artt. 81 cpv 314 e 493 ter c.p. in relazione ai predetti episodi. Con decreto del 6.7.2023 è stato disposto il giudizio nei confronti del ricorrente (fra gli altri).
La peculiarità della vicenda appare confermata anche dal fatto che gli elementi emersi a seguito delle indagini effettuate nel richiamato procedimento penale hanno portato all'apertura di un nuovo procedimento
Pag. 15 di 28 (n 12404/2022 RG) in relazione alla quale il Nucleo di Polizia Economico
– Finanziaria di Roma ha trasmesso alla Procura della Repubblica comunicazione di notizia di reato datata 27.4.2023, nell'ambito della quale
è stata affermata l'esistenza di “un'associazione per delinquere dedita alla sistematica fraudolenta sottrazione di ingenti quantitativi di carburante dai mezzi dell' attraverso il prelievo diretto e di identificare i vari CP_1
acquirenti del combustibile illecitamente sottratto, nonché di individuare altri dipendenti dell'azienda, estranei all'associazione, dediti ad un'ulteriore casistica di peculato, posta in essere mediante l'utilizzo delle schede carburante loro assegnate da per l'espletamento del turno CP_1
di servizio, al fine di approvvigionarsi indebitamente il gasolio, facendo risultare che lo stesso fosse stato utilizzato per il rifornimento dei mezzi della società”.
4.4. Del resto, sebbene il ricorrente abbia affermato che già nell'ottobre
2022 (all'epoca della chiusura delle indagini preliminari del procedimento
R.G.N.R. 20669/2020) la società avrebbe potuto conoscere i dati contenuti nella CTU, va evidenziato che l'avviso di chiusura indagini è indirizzato esclusivamente ai soggetti indagati e ai loro difensori, non emergendo Contro alcun elemento idoneo a provare che l ne sia venuta a conoscenza all'epoca o successivamente, fino al momento dell'accesso agli atti del procedimento penale n. 2404/2022 RG presso la Procura della Repubblica di Roma (e dell'acquisizione della menzionata comunicazione della notizia di reato del Nucleo di Polizia Economico – Finanziaria di Roma, che riportava a sua volta i dati emersi dal precedente procedimento e dalla ctu espletata), nell'ottobre 2023, come indicato nella lettera di contestazione disciplinare.
Pag. 16 di 28
5. La censura di illegittimità del licenziamento per insussistenza del fatto contestato
5.1. Il ricorrente ha affermato l'inesistenza di elementi probatori adeguati a riscontrare la fondatezza dei fatti posti a base del licenziamento, evidenziando l'inidoneità dei dati forniti dall'azienda al consulente a ricostruire in modo oggettivo ed accurato le operazioni di rifornimento contestate.
In merito è stato richiamato, in particolare, l'Audit Report n. 4/2017 dell'8 Contro giugno 2017 operato dalla stessa sulla “Gestione rifornimento carburante e analisi dei consumi”, che aveva evidenziato rilevanti criticità nella registrazione delle operazioni di rifornimento nel sistema aziendale.
In particolare, nell'Audit, relativo ad attività di verifica compiute nel periodo 4.5.2017-8.7.2017, è stato evidenziato che, nonostante la procedura di gestione e registrazione delle operazioni di rifornimento all'epoca vigente prevedesse precisi adempimenti che l'operatore e i responsabili superiori avrebbero dovuto effettuare in relazione al rifornimento e alla sua registrazione nel sistema aziendale (l'acquisto di carburante presso stazioni di rifornimento stradali di società distributrice convenzionata doveva avvenire mediante singole transazioni elettroniche generate da carte carburante, ciascuna univocamente associata ad uno specifico automezzo attraverso il numero di targa e di sportello, il cui valore di spesa giornaliero era limitato, sulla base dei consumi complessivi giornalieri di servizio presunti per l'automezzo cui la carta era associata;
la transazione elettronica di acquisto con le carte carburante si perfezionava attraverso l'uso, da parte del soggetto che operava la transazione, di un codice pin strettamente personale;
ai direttori/responsabili di Servizio potevano essere assegnate, per la gestione di situazioni particolari, carte carburante non univocamente associate ad uno specifico automezzo, cd. carte "jolly", ad impiego comunque soggetto ad utilizzo di pin personale;
tutte le operazioni di rifornimento dovevano essere correttamente e completamente registrate:
Pag. 17 di 28 tutti i dati, in particolare quelli eventualmente acquisiti su supporto cartaceo, dovevano essere riversati in elettronico, onde consentirne l'acquisizione permanente su data base aziendali;
era indicata come fondamentale, in tutte le situazioni sopra descritte, la corretta registrazione dei dati relativi alle quantità rifornite, ai km percorsi/ore di servizio svolte al momento del rifornimento, alla data ed ora dell'effettiva operazione di prelievo carburante nonché allo specifico veicolo rifornito. La corretta e completa registrazione dei dati era prescritta in quanto funzionale agli obblighi aziendali di: monitoraggio dei prelievi e dei consumi di carburante e delle relative anomalie, del livello di impiego e di resa delle attività svolte dagli automezzi, macchine d'opera, attrezzature aziendali;
documentazione degli impieghi di carburante da parte dei mezzi strumentali alle attività di servizio dell'azienda; separata e specifica documentazione degli impieghi di carburante da parte di automezzi destinati al trasporto di persone o ad essi fiscalmente assimilati;
separata e specifica documentazione degli impieghi di carburante da parte di automezzi, alimentati a gasolio, aventi massa massima complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate, i cui consumi sono associabili a recupero accisa), tali procedure non fossero tuttavia in concreto osservate, per mancanza di personale o carenze organizzative: “…i referenti SFGO hanno evidenziato come le due procedure sopra menzionate non siano completamente rispettate e, conseguentemente, nella realtà operativa vigono prassi che si discostano dalla regolamentazione interna… la parziale applicazione delle procedure è ascrivibile, in primo luogo, alla carenza di personale da dedicare…ulteriore causa è riconducibile alle già enunciate carenze organizzative… … I dati relativi ai rifornimenti di carburante inseriti a sistema non risultano completi/corretti per mancati/errati inserimenti”; Pertanto, gli Auditor avevano rilevato che
“non è stato possibile procedere ad una quadratura delle operazioni di prelievo fatturate con i dati presenti nel data base aziendale Info PMS, in quanto quest'ultimo non riporta tutte le operazioni in oggetto…non tutti i
Pag. 18 di 28 dati relativi alle transazioni di rifornimento, sia interne sia esterne, sono state registrate. …Dalle verifiche svolte e dalle informazioni acquisite dai referenti aziendali, sono presenti criticità nel riversamento dei dati sul sistema gestionale aziendale…le verifiche svolte hanno evidenziato che, i dati relativi ai rifornimenti di carburante presenti a sistema (soprattutto le quantità di carburante e la lettura dei KM/ore) non risultano completi/corretti o per carente documentazione a supporto (es. Mod. 75) o per mancati/errati inserimenti. Di fatto, dunque, i dati sia dei rifornimenti interni (presso le sedi aziendali) sia dei rifornimenti esterni (presso i distributori convenzionati, tramite le Carte carburante) sono parziali e non tutte le operazioni vengono regolarmente registrate, come richiesto dalle procedure aziendali, rendendo difficoltose le operazioni di controllo e monitoraggio sui prelievi, consumi (ed eventuali anomalie) e relativi costi”
(doc. 20 fasc. ric.).
Anche nell'ambito delle relazioni peritali depositate il CTU ha evidenziato l'esistenza di “carenze info-documentali”, e riportato, all'esito dell'analisi definitiva dei dati, 38.126,38 litri di carburante come non attribuibili ad alcun “driver” (v. docc. 10 e 25 fasc. ric.).
A fronte di tali rilievi, fondati sulle risultanze della documentazione allegata e sopra riportati, la società resistente non ha effettuato alcuna puntuale deduzione volta ad affermare la correttezza dei dati relativi alle registrazioni delle operazioni di rifornimento, né ha chiesto l'ammissione di mezzi istruttori, limitandosi ad affermare che “ La circostanza eccepita dalla difesa di parte ricorrente sulle criticità del sistema di registrazione può portare a mancanze nelle registrazioni, ma di certo non
Pag. 19 di 28 all'associazione di carte carburante dichiarate smarrite con la matricola di un dipendente…”.
Non essendo stati offerti elementi idonei a confutare le criticità rilevate e a confermare la correttezza e completezza dei dati di registrazione delle operazioni di rifornimento, non può ritenersi provata la condotta contestata relativamente all'omessa consegna dello scontrino ( “…è emerso che
Lei…avrebbe eseguito operazioni di rifornimento…omettendo di consegnare lo scontrino attestante l'avvenuta transazione commerciale per le successive fasi di rendicontazione e contabilizzazione, così come invece previsto dalla procedura aziendale in materia”), considerato che, non essendovi certezza della effettiva registrazione degli scontrini consegnati dai lavoratori, non poteva essere contestata al ricorrente una carenza potenzialmente riconducibile non alla sua omissione, ma ad una mancata registrazione, il cui onere non incombeva sul lavoratore.
5.2. La rilevata incompletezza e erroneità nell'inserimento dei dati relativi ai rifornimenti di carburante presenti a sistema incide inevitabilmente anche sulla prova delle ulteriori condotte contestate, relative all'uso di carte carburante associate a mezzi aziendali che non risultavano assegnati al ricorrente per lo svolgimento del servizio e che si trovavano in stato di fermo, non potendosi contare sulla circostanza che tutti i dati estrapolati e valutati (prima dal Ctu in sede penale e poi) in sede disciplinare siano stati registrati in modo corretto.
Peraltro, il ricorrente ha affermato che “nella prassi quotidiana, accadeva sia che un mezzo risultante fermo fosse in realtà funzionante (ad esempio perché il guasto era di modesta entità ) sia che la carta di un mezzo diverso da quello assegnato fosse data dal capo zona all'autista per rifornire un
Pag. 20 di 28 mezzo funzionante”, precisando che gli autisti non avevano accesso al sistema informatico aziendale e non potevano conoscere quale fosse il mezzo loro assegnato, non sapevano cosa venisse inserito nel sistema stesso, né avevano possibilità di rettificare eventuali discrasie fra i dati reali e quelli inseriti nel sistema;
ha aggiunto che in ciascuna unità operativa vi erano a disposizione diversi mezzi, alcuni dei quali fermi da diverso tempo, in attesa di interventi di manutenzione, ed altri a disposizione e utilizzabili, che potevano comunque avere malfunzionamenti temporanei durante il turno e rimanevano bloccati;
i mezzi in questione potevano rimanere accesi per tutta la durata del turno e consumare la quasi totalità di carburante presente nel serbatoio, così da rendere necessario il rifornimento a fine turno;
ha altresì dedotto che in ciascun deposito il capo squadra compilava un “foglio turno di lavoro” cartaceo in cui era indicato l'automezzo assegnato al singolo lavoratore, ma che comunque spesso accadeva che mutasse le mansioni e l'utilizzo dei mezzi, cambiando autista, e/o facendo svolgere attività manuali a seconda della necessità, eventualmente consentendo lo scambio delle carte carburante;
inoltre, frequentemente nel sistema veniva inserita la sigla di un mezzo qualunque, in quanto l'addetto all'uopo incaricato non riusciva a variare la sigla nel sistema informatico o questo non prevedeva variazioni. Ha rilevato che il sistema informatico aziendale non consentiva di modificare il mezzo aziendale assegnato al singolo addetto, nemmeno in caso di malfunzionamento e/o blocco del mezzo;
per evitare il blocco del sistema il personale amministrativo della sede della unità di riferimento inseriva il rifornimento per il relativo mezzo
(ancorché fermo e/o non in uso) originariamente assegnato;
pertanto gli autisti utilizzavano la carta carburante del mezzo effettivamente in uso (e
Pag. 21 di 28 funzionante), lasciando al personale amministrativo la verifica e l'inserimento della variante, non essendo questo un loro compito.
A conferma di quanto dedotto, ha infine osservato che lo stesso Ctu aveva evidenziato come, tra l'anno 2017 e il 2020, 2107 driver avessero effettuato almeno un rifornimento con la card di un mezzo fermo (per un totale di
293.858,19 litri di carburante – v. pag. 9 relazione Ctu – doc. 35 fasc. ric.). così riscontrando l'esistenza di una prassi generalizzata di uso di carte carburante relativa a mezzi fermi, dovuta ad una serie di esigenze organizzative.
La ricostruzione fattuale così dettagliatamente operata dalla parte ricorrente Contro non è stata contestata dall che non ha negato l'esistenza di tali prassi, limitandosi a richiamare le procedure aziendali in materia di rifornimenti, la cui osservanza peraltro, come già evidenziato, era stata posta in dubbio già in ambito aziendale nel contesto dell'audit richiamato.
La parte resistente ha poi fatto riferimento a condotte anomale del ricorrente - quali l'uso di carte di cui era stato denunciato lo smarrimento,
l'attuazione di rifornimenti di importo superiore al limite fissato dal
Capozona e comunque superiori al limite di capienza /capacità dei mezzi
(v. memoria: “…Le anomalie che sono emerse riguardano la mancata consegna degli scontrini del rifornimento – il rifornimento con carte di cui era stato denunciato lo smarrimento- i rifornimenti con carte assegnate a mezzi guasti che non erano in circolazione ed in ogni caso tutti i rifornimenti erano di importo superiore al limite fissato dal Capozona e comunque superiori al limite di capienza /capacità dei mezzi) – che, tuttavia, non sono state oggetto della contestazione disciplinare che ha poi fondato il licenziamento, essendo state considerate solo operazioni di
Pag. 22 di 28 rifornimento associate a carte carburante di mezzi aziendali non assegnati al lavoratore per lo svolgimento del servizio ed in condizioni di non operatività, nonché l'omessa consegna dello scontrino attestante l'avvenuta transazione commerciale.
6. L'illegittimità del licenziamento
6.1. Alla luce di quanto esposto, si prospetta chiaramente come, a fronte delle puntuali contestazioni e dei dati offerti dalla parte ricorrente, la società resistente non abbia svolto precise deduzioni né abbia fornito elementi probatori adeguati a supportare l'esistenza effettiva dei fatti contestati.
Giova sottolineare al riguardo che, nell'ipotesi di licenziamento
“disciplinare”, il datore di lavoro ha l'onere di dedurre specificamente e provare la sussistenza di una grave negazione degli elementi essenziali del rapporto di lavoro ed, in particolare, di quello fiduciario: considerata l'entità della sanzione, volta ad incidere sulla stessa esistenza del rapporto lavorativo, la valutazione del fatto va operata in maniera rigorosa e con riferimento a tutti gli aspetti concreti del fatto e del suo verificarsi e alla sua portata soggettiva.
Pertanto, deve ritenersi l'illegittimità del licenziamento disciplinare per insussistenza del fatto contestato.
6.2. Non possono invece condividersi i rilievi del ricorrente concernenti il presunto carattere discriminatorio del licenziamento.
Per affermare il carattere discriminatorio del provvedimento espulsivo occorre specificamente allegare e dimostrare, con onere a carico del lavoratore, che il recesso è stato cagionato da tale causa;
tuttavia, nella specie, in assenza di altri elementi probatoriamente significativi, il dato
Pag. 23 di 28 relativo all'adozione di misure sanzionatorie diverse e meno afflittive o alla mancata adozione di tali misure per altri lavoratori non può automaticamente fondare l'accertamento del carattere discriminatorio del licenziamento, in carenza di indicazioni relative alla effettiva sovrapponibilità delle condotte degli altri dipendenti con quella oggi in esame.
7. La tutela applicabile
La fattispecie risulta rientrare nell'ipotesi prevista dall'art. 18 co. 4 l.
300/1970: “Il giudice, nelle ipotesi in cui accerta che non ricorrono gli estremi del giustificato motivo soggettivo o della giusta causa addotti dal datore di lavoro, per insussistenza del fatto contestato ovvero perché il fatto rientra tra le condotte punibili con una sanzione conservativa sulla base delle previsioni dei contratti collettivi ovvero dei codici disciplinari applicabili, annulla il licenziamento e condanna il datore di lavoro alla reintegrazione nel posto di lavoro di cui al primo comma e al pagamento di un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione, dedotto quanto il lavoratore ha percepito, nel periodo di estromissione, per lo svolgimento di altre attività lavorative, nonché quanto avrebbe potuto percepire dedicandosi con diligenza alla ricerca di una nuova occupazione. In ogni caso la misura dell'indennità risarcitoria non può essere superiore a dodici mensilità della retribuzione globale di fatto.”
Nella specie dunque - in cui risulta incontestato il requisito dimensionale necessario per l'applicazione della tutela - il provvedimento di licenziamento va annullato ed il datore di lavoro va condannato alla
Pag. 24 di 28 reintegrazione del lavoratore e al pagamento di un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione.
La norma citata prevede che “…in ogni caso la misura dell'indennità risarcitoria non può essere superiore a dodici mensilità della retribuzione globale di fatto”; nella fattispecie, il licenziamento è stato comunicato in data 26.1.2024, quindi, essendo ad oggi intercorso un periodo superiore ai
12 mesi, previsti quale limite per la determinazione dell'indennità risarcitoria, deve affermarsi il diritto del ricorrente all'indennità risarcitoria commisurata a dodici mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, pari ad euro 2.842,46, come indicata dalla parte ricorrente, in assenza di contestazioni della controparte.
La carenza di deduzioni specifiche della parte resistente in merito alla prestazione di attività lavorativa alle dipendenze di terzi e l'insussistenza di elementi emergenti al riguardo dagli atti processuali escludono la possibilità di applicare il criterio dell'aliunde perceptum.
Il datore di lavoro è condannato, altresì, al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dal giorno del licenziamento fino a quello della effettiva reintegrazione, maggiorati degli interessi nella misura legale.
8. La sospensione cautelare disposta dal 19.10.2023 al 26 gennaio 2024
Da quanto evidenziato consegue anche l'illegittimità della sospensione cautelare disposta nei confronti del ricorrente per il periodo dal 19 ottobre
2023 al 26 gennaio 2024. L va dunque condannata al CP_1
pagamento, in favore del ricorrente, delle retribuzioni maturate nel suddetto periodo, pari a €. 10.430,33, come indicato dalla parte ricorrente, in assenza di contestazioni della controparte.
Pag. 25 di 28
9. La sospensione cautelare disposta dal 13.10.2022 al 18.10.2023
Non si ritengono fondate le deduzioni svolte dal ricorrente in ordine alla
“sopravvenuta illegittimità della sospensione cautelare del ottobre 2022”.
La decisione datoriale di avviare e concludere il procedimento disciplinare oggetto del presente giudizio non può ritenersi indicativo della volontà di rinunciare all'azione disciplinare iniziata precedentemente, nel 2017, né di determinare la decadenza degli effetti della precedente sospensione cautelare.
Come evidenziato dalla stessa parte ricorrente, i due procedimenti sono diversi ed autonomi, essendo stata avviati in momenti differenti, in relazione a fatti distinti, con specifici provvedimenti;
pertanto,
l'instaurazione del procedimento del 2023 non può incidere sugli effetti del procedimento del 2017, in assenza di esplicita indicazione al riguardo dalla parte datoriale.
La Suprema Corte ha costantemente ribadito la possibilità che il datore di lavoro possa instaurare diversi procedimenti disciplinari in relazione a fatti autonomi, e finanche legittimamente intimare un secondo licenziamento dopo un primo recesso : “…vale il principio consolidato per cui, in tema di rapporto di lavoro subordinato, il datore di lavoro, qualora abbia già intimato al lavoratore il licenziamento per una determinata causa o motivo, può legittimamente intimargli un secondo licenziamento, fondato su una diversa causa o motivo, restando quest'ultimo del tutto autonomo e distinto rispetto al primo, sicché entrambi gli atti di recesso sono in sé astrattamente idonei a raggiungere lo scopo della risoluzione del rapporto…” (Cass. Sez. L, Sentenza n. 2274 del 2024). Solo qualora il datore di lavoro abbia esercitato il potere disciplinare nei confronti del
Pag. 26 di 28 prestatore di lavoro in relazione a determinati fatti, non può farlo una seconda volta in relazione agli stessi fatti, nemmeno ove provveda ad una diversa valutazione o configurazione giuridica della fattispecie;
avendo ormai consumato il potere disciplinare, gli è consentito solo di tener conto delle sanzioni eventualmente applicate ai fini della recidiva (Cass. Sez. L - ,
Sentenza n. 12321 del 14/04/2022).
Nella fattispecie, l'esame degli atti procedimentali evidenzia, come già rilevato, la diversità dei fatti contestati rispettivamente nel 2017 e nel 2023; il solo riferimento a procedimenti pregressi contenuto nella contestazione del 2023 è quello della “recidiva generica” con riguardo a provvedimenti disciplinari degli anni 2021,2022,2023.
10. Le spese processuali
In ragione della complessità della vicenda esaminata - peculiare per l'evidenziata diversità tra regolamenti e prassi aziendali - nonché dell'infondatezza di vari rilievi e domande della parte ricorrente, si ritiene equo disporre la compensazione delle spese processuali
Per tali i motivi, ritenuta superflua ogni ulteriore considerazione sulle diverse istanze, deduzioni ed eccezioni delle parti, in applicazione del criterio della “ragione più liquida”.
P.Q.M.
- dichiara l'illegittimità del licenziamento intimato a e ordina Parte_1
ad di reintegrarlo nel posto di lavoro;
condanna al CP_1 CP_1
pagamento di una indennità risarcitoria commisurata a dodici mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto (pari a euro 2.842,46) e al versamento dei contributi previdenziali
Pag. 27 di 28 e assistenziali dal giorno del licenziamento fino a quello dell'effettiva reintegrazione;
- dichiara l'illegittimità della sospensione cautelare disposta nei confronti del ricorrente per il periodo dal 19 ottobre 2023 al 26 gennaio 2024 e, per l'effetto, condanna al pagamento, in favore del ricorrente, CP_1
delle retribuzioni maturate nel suddetto periodo, pari a €. 10.430,33;
- rigetta, nel resto, il ricorso;
- dichiara interamente compensate le spese processuali.
Il Giudice
Rossella Masi
Pag. 28 di 28 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
27 marzo 2017 con carta abbinata a mezzi aziendali che risultavano