Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 16/10/2024, n. 26908
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Sentenza 16 ottobre 2024

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I compensi incentivanti sono voci accessorie della retribuzione e non spettano al dipendente pubblico in distacco sindacale a tempo pieno, in applicazione dell'art. 7, comma 5, d.lgs. n. 165 del 2001 (disposizione di carattere imperativo ai sensi dell'art. 2, comma 2, del medesimo decreto), come riformulato dal d.lgs. n. 150 del 2009, secondo cui detti emolumenti sono erogati solo a fronte di prestazioni effettivamente rese in relazione al sinallagma contrattuale, nel cui alveo non ricade l'attività sindacale: perciò, devono considerarsi nulle tutte le contrastanti clausole pattizie, dovendosi anche escludere che la citata disposizione costituisca un impedimento all'esercizio della libertà di cui all'art. 39 Cost., in quanto l'impegno rispetto al raggiungimento di una performance costituisce ragione obiettiva per negare ai rappresentanti delle organizzazioni di categoria detta voce della retribuzione.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 16/10/2024, n. 26908
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 26908
    Data del deposito : 16 ottobre 2024

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