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Sentenza 8 ottobre 2025
Sentenza 8 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 08/10/2025, n. 5712 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 5712 |
| Data del deposito : | 8 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
Settima Sezione Civile
Composta dai seguenti Magistrati:
MA IA RI Presidente
MA AN ER Consigliere relatore
Paolo Caliman Consigliere ausiliario
Riunita in Camera di Consiglio ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Nella causa in materia in materia locatizia in grado di appello iscritta al n. 4818 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2021 trattenuta in decisione all'esito dell'udienza del 08/10/2025, a seguito del deposito delle note telematiche ex art. 127-ter c.p.c., vertente
TRA
(c.f. in Parte_1 P.IVA_1 persona del legale rappresentante pro tempore
Elettivamente domiciliata, anche in indirizzo telematico, presso gli avvocati Alfredo
AV (c.f. ), GI MI (c.f. ) ed C.F._1 C.F._2
EL LA (c.f. ) che la rappresentano e difendono per C.F._3 procura in atti - APPELLANTE -
E
(c.f. ) in persona Controparte_1 P.IVA_2 del legale rappresentante pro tempore
Elettivamente domiciliata, anche in indirizzo telematico, presso l'avvocato Gianluca
ON (c.f. ) che la rappresenta e difende per procura in atti - C.F._4
APPELLATA-
OGGETTO: Appello proposto da nei Parte_2 confronti di avverso la sentenza, resa tra le parti, Controparte_1 dal Tribunale Ordinario di Roma n. 3833/2021, il 25/02/2021, a definizione del giudizio r.g. n. «numero_ruolo»/«anno_ruolo» 1 recante n° R.G. 50657/2019 promosso dalla nei confronti della Cooperativa- Parte_2 finita locazione di immobile a uso diverso -
CONCLUSIONI: come in atti
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La , con atto di intimazione notificato in Parte_2 data 15.06.2019 (iscritto al n. R.G. 46765/2019), conviene in giudizio, dinanzi il primo
Giudice, la , per la convalida dello sfratto per finita Controparte_1 locazione e la emissione di ordinanza di rilascio.
L'intimante, proprietaria di due locali commerciali all'interno della Città Universitaria per trasferimento dall' in data 21.01.2008, allega di essere Controparte_2 subentrata, in qualità di locatore, nel contratto sottoscritto ai sensi del D.P.R. 296/2005 in data 29.03.2007 stipulato dall' con la Controparte_2 Controparte_1
della durata di 6 anni (dal 01.04.2007 al 30.03.2013); richiama l'art. 3
[...] del contratto, per il quale non è richiesta disdetta per porre fine alla locazione, al suo termine;
richiama la transazione del 21.11.2011 con cui le parti hanno modificato il contratto unicamente con riferimento al canone di locazione e alla durata, prorogandola alla successiva scadenza del 30.03.2019, ferme le altre condizioni contrattuali;
allega la richiesta di riconsegna degli immobili con nota del 07.12.2018 e il mancato rilascio degli stessi.
Con comparsa del 12.07.2019 si costituisce;
si Controparte_1 oppone alla convalida e rassegna le seguenti conclusioni:
“1. rigettare, perché inammissibili ed infondate, le domande tutte formulate dall'attrice, con l'atto esattamente descritto in narrativa e, per l'effetto, accertare e dichiarare l'illegittimità dell'intimazione di sfratto notificata, nonché la perdurante vigenza ed efficacia del contratto di locazione inter-partes.
2. in ogni caso, accertare e dichiarare l'esistenza dei gravi motivi di cui all'art. 665 cod. proc. civ. ostativi alla pronuncia dell'ordinanza di rilascio, con riserva delle eccezioni del convenuto;
3. in via di ulteriore subordine, accertare e dichiarare il diritto della conduttrice al pagamento della indennità per la perdita dell'avviamento e condannare l'Amministrazione al pagamento, a tale titolo, della somma di € 49.133,52, condizionando l'esecuzione dell'eventuale provvedimento di rilascio al versamento integrale di tale importo. Con condanna dell'intimante al rimborso in favore del convenuto delle spese di lite”.
Disposto il mutamento del rito, alle parti sono assegnati termini per integrare gli atti.
r.g. n. «numero_ruolo»/«anno_ruolo» 2 Con la memoria integrativa depositata il 18.11.2019, l'Università rassegna le seguenti conclusioni:
“(…): - condannare la al rilascio dei due locali Controparte_1 commerciali all'interno della Città Universitaria, distinta al Catasto Terreni del
Comune di al foglio 597, particella 25; - dichiarare che nulla è dovuto Pt_2 dall'Ateneo a titolo di indennità per la perdita dell'avviamento”.
Con la memoria integrativa depositata il 06.12.2019, la rassegna le CP_1 seguenti conclusioni:
“1. rigettare, perché inammissibili ed infondate, le domande tutte formulate dall'attrice e, per l'effetto, accertare e dichiarare l'illegittimità dell'intimazione di sfratto notificata, nonché la perdurante vigenza ed efficacia del contratto di locazione inter- partes.
2. in via di subordine, accertare e dichiarare il diritto della conduttrice al pagamento della indennità per la perdita dell'avviamento e condannare l'Amministrazione al pagamento, a tale titolo, della somma di € 49.133,52, eventualmente maggiorata ex lege nel ricorrere delle condizioni di cui all'art.34, secondo comma, l. 392/1978, condizionando l'esecuzione dell'eventuale provvedimento di rilascio al versamento integrale di tale importo”.
La sentenza impugnata definisce come di seguito la controversia.
<< (…) respinge la domanda formulata da parte attrice e per l'effetto dichiara vigente il contratto di locazione tra le parti, in caso di mancata disdetta comunicata nei termini di legge, fino alla data del 29 marzo 2025; condanna parte attrice al pagamento delle spese di lite che quantifica in complessive Euro 2.400.,00 di cui Euro 400,00 per esborsi ed Euro 2.000,00 per compensi, oltre oneri di legge>>.
Con l'atto di appello, l' rassegna le Parte_2 seguenti conclusioni:
<< A) - Accertare e dichiarare la cessazione del rapporto locatizio inter partes, per cui
è causa, alla data del 30.03.2019; B) - Condannare, per l'effetto, la
[...]
al rilascio dei due locali commerciali all'interno della Città Controparte_1
Universitaria, distinta al Catasto Terreni del Comune di al foglio 597, particella Pt_2
25; C)- Dichiarare che nulla è dovuto dall'Ateneo a titolo di indennità per la perdita dell'avviamento”. D) – Condannare parte appellata alla rifusione delle spese di lite per entrambi i gradi di giudizio, come per legge, oltre il rimborso forfettario del 15% ex art. 15 L.P. ed il rimborso degli oneri dovuti per compensi corrisposti agli avvocati difensori dell'Ufficio Legale interno dell' , pari al 24,2%”>> Parte_2
r.g. n. «numero_ruolo»/«anno_ruolo» 3 Con comparsa depositata in data 21.01.2022, la Cooperativa resiste alle censure e rassegna le seguenti conclusioni:
<<
1. rigettare integralmente l'appello proposto dall' Parte_2
, per tutti i motivi di inammissibilità ed infondatezza illustrati e, per
[...]
l'effetto, confermare la sentenza impugnata nella parte in cui ha rigettato le domande formulate dall'allora ricorrente ed ha accertato e dichiarato la perdurante vigenza ed efficacia del contratto di locazione inter partes;
2. in subordine, accertare e dichiarare, in accoglimento dell'eccezione riproposta ex art. 346 c.p.c., la nullità dell'art. 3 del contratto di locazione, nella sua originaria formulazione, nella parte in cui prevedeva l'automatica cessazione del rapporto alla sua prima scadenza, in assenza di rituale disdetta, e per l'effetto accertare e dichiarare la perdurante vigenza ed efficacia del contratto di locazione inter partes;
3. in via di ulteriore subordine, accertare e dichiarare il diritto della conduttrice al pagamento della indennità per la perdita dell'avviamento e condannare l'Amministrazione al pagamento, a tale titolo, della somma di € 49.133,52 eventualmente maggiorata ex lege, condizionando l'esecuzione dell'eventuale provvedimento di rilascio al versamento integrale di tale importo. Con condanna dell'appellante al rimborso in favore dell'appellata delle spese di lite.>>.
L'appellante articola due motivi di appello.
1) Rubricato: “Error in iudicando: Sulla erroneità della sentenza impugnata laddove non ha tenuto conto che le parti pur prorogando la scadenza del contratto al 30.03.2019, per il resto, hanno voluto confermare la disciplina del
DPR 296/2001, che esclude il rinnovo tacito e deroga a quanto stabilito dall'art. 28 della L. 392/1978, non applicabile al caso di specie”.
2) Rubricato: “Error in iudicando: sulla erroneità della sentenza impugnata laddove ha interpretato la volontà delle parti nel senso di voler sostituire la precedente pattuizione (art. 3 del contratto originario) dell'automatica cessazione del contratto alla prima scadenza (30 marzo 2013), con quella del suo rinnovo a termini di legge, ovvero ai sensi dell'art. 28 l. 392/1978”.
Con le note autorizzate ai sensi dell'art.127 ter c.p.c., entrambe le parti danno atto di aver raggiunto e sottoscritto, il 26.06.2025, l'accordo transattivo che versano in atti;
dichiarano di non avere più alcunché a pretendere l'una dall'altra.
La , premesso di aver perso interesse alla prosecuzione del giudizio, essendo Parte_2 cessata tra le parti la materia del contendere concernente il giudizio pendente dinanzi r.g. n. «numero_ruolo»/«anno_ruolo» 4 alla Corte di Appello di Roma al n.r.g. 4818/2021, “ DICHIARA di rinunciare all'azione e agli atti del giudizio di appello pendente dinanzi all'intestata Corte, recante R.G. 4818/2021 la cui prossima udienza è fissata per la precisazione delle conclusioni all' 8.10.2025 e contestualmente di accettare la rinuncia di parte appellata e chiedono che l'Ecc.ma Corte d'appello adita dichiari la cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese legali.>>
La chiede;
<dichiarare cessata la materia del contendere per intervenuta cp_1 transazione tra le parti e comunque porre termine al presente giudizio, con compensazione integrale delle spese di lite, come da accordo raggiunto>>
Ciò detto, deve dichiararsi la cessazione della materia del contendere, così riformandosi l'appellata sentenza di primo grado.
Le spese processuali vanno interamente compensate come da accordo delle parti.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...]
nei confronti di Parte_1 [...]
contro la sentenza indicata in oggetto, ogni diversa Controparte_1 conclusione disattesa, così provvede:
a) dichiara cessata la materia del contendere, così riformando l'appellata sentenza;
b) dichiara interamente compensate fra le parti le spese processuali.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 08/10/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
MA AN ER MA IA RI
r.g. n. «numero_ruolo»/«anno_ruolo» 5