TRIB
Sentenza 20 maggio 2025
Sentenza 20 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Massa, sentenza 20/05/2025, n. 260 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Massa |
| Numero : | 260 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI MASSA
SETTORE CIVILE
VERBALE DI UDIENZA CON PRONUNCIA DI
SENTENZA CONTESTUALE A NORMA DELL'ART. 281 SEXIES C.P.C. nel
PROCEDIMENTO
NR. 1795/2021 R.G.A.C.C.
Promosso da
(C.F. ) Parte_1 C.F._1
DIFENSORE: Avv. MARCO MORA
DOMICILIO ELETTO: come in atti
PARTE ATTRICE
contro
(C.F. ), Controparte_1 C.F._2
(C.F. ) CP_2 C.F._3
DIFENSORE: Avv. MAURIZIO MASTROIANNI, Avv. PAOLO MASTROIANNI
DOMICILIO ELETTO: come in atti
PARTE CONVENUTA
contro
All'udienza del giorno 20/05/2025 alle ore 08.50 circa, in presenza, nella stanza n. 19 del Palazzo di Giustizia assegnata allo scrivente, davanti al giudice Dott. ES LE viene chiamata la causa specificata in epigrafe. Compaiono:
Per , l'Avv. MARCO MORA;
Parte_1
Per e , compaiono , Controparte_1 CP_2 Controparte_1 CP_2
, entrambi personalmente, e l'Avv. MAURIZIO MASTROIANNI.
[...]
IL GIUDICE
Invita alla discussione orale della causa.
L'Avv. MARCO MORA discute la causa riportandosi ai propri atti e documenti ed insistendo come negli stessi.
1 L'Avv. MAURIZIO MASTROIANNI discute la causa riportandosi ai propri atti e documenti ed insistendo come negli stessi.
Tutte le parti rinunciano a presenziare alla lettura della sentenza in udienza
Il giudice si ritira in camera di consiglio alle ore 09.00 circa.
All'esito della camera di consiglio, alle ore 11.40 circa, il Giudice pronuncia la seguente sentenza dandone lettura:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI MASSA
Sezione civile unica
* * * * * * * * * * * *
in composizione monocratica, nella persona del Dr. ES LE, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Art. 281 sexies c.p.c. nel processo civile di cognizione ordinaria, in primo grado, iscritto al N. 1795 R.G. A.C.C.
(Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi) dell'anno 2021, promosso da:
(C.F. ) Parte_1 C.F._4
DIFENSORE: Avv. MARCO MORA
DOMICILIO ELETTO: come in atti
PARTE ATTRICE
contro
(C.F. ), Controparte_1 C.F._2
(C.F. ) CP_2 C.F._3
DIFENSORE: Avv. MAURIZIO MASTROIANNI, Avv. PAOLO MASTROIANNI
DOMICILIO ELETTO: come in atti
PARTE CONVENUTA
2 * * * * * * * * * * * *
Oggetto: risarcimento del danno da fatto illecito.
* * * * * * * * * * * *
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Si premette – quale parte fissa della sentenza facente parte del modello – che la presente sentenza è redatta senza trascrizione letterale delle conclusioni delle parti, ma con indicazione delle medesime mediante rinvio specifico agli atti in cui sono contenute le conclusioni definitive, conformemente ad orientamento consolidato, espresso dalla Corte di Cassazione (e seguito altresì da altri tribunali, quali il Tribunale Ordinario di Genova) sintetizzabile nella seguente massima:
«La mancata o incompleta trascrizione nella sentenza delle conclusioni delle parti costituisce, di norma, una mera irregolarità formale irrilevante ai fini della sua validità, occorrendo, perché siffatta omissione od incompletezza possa tradursi in vizio tale da determinare un effetto invalidante della sentenza stessa, che l'omissione abbia in concreto inciso sull'attività del giudice, nel senso di averne comportato o un'omissione di pronuncia sulle domande o sulle eccezioni delle parti, oppure un difetto di motivazione in ordine a punti decisivi prospettati dalle parti medesime» (Cass., Sez. 2, Sentenza n. 10853 del
05/05/2010; precedenti conformi: Sez. 1, Sentenza n. 16999 del 02/08/2007; Sez. 3,
Sentenza n. 4208 del 23/02/2007; Sez. 3, Sentenza n. 12991 del 31/05/2006; Sez. 2,
Sentenza n. 13785 del 22/07/2004).
La presente sentenza è altresì redatta senza esposizione dello svolgimento del processo.
L'art. 45, comma 17, della Legge 18 giugno 2009, n. 69 ha modificato l'art. 132 comma secondo n. 4) c.p.c., espungendo l'esposizione dello svolgimento del processo dal contenuto della sentenza.
Per espressa disposizione dell'art. 58, comma 2, della Legge 18 giugno 2009, n. 69 la novella è applicabile ai giudizi pendenti in primo grado alla data di entrata in vigore di tale legge, 4 luglio 2009 (e, conseguentemente, a maggior ragione ai processi instaurati in data successiva).
Pertanto il testo dell'art. 132 comma secondo n. 4) c.p.c. vigente ed applicabile al presente giudizio è il seguente: «4) la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione».
Ciò posto, il Giudice,
RILEVATO CHE:
parte attrice, , allegava che, in data 11/06/2020, la signora Parte_1
aveva presentato querela nei suoi confronti per il reato di cui all'art. 660 Controparte_1
c.p. e che, con provvedimento del 19/02/2021, su richiesta del P.M., il G.I.P. aveva disposto l'archiviazione del procedimento ex art. 408 e ss. c.p.p.
Secondo la ricostruzione fornita dall'attore, la sottoposizione a procedimento penale, iniziato per accuse rivelatesi poi infondate, gli avrebbe causato insonnia, difficoltà di concentrazione, ansia, disturbo dell'adattamento e umore depresso misti, che avrebbero comportato un'invalidità permanente pari al 16% e costringerebbero il sig. ad Parte_1
3 assumere terapia farmacologica. A sostegno della propria tesi produceva documentazione medico-psichiatrica.
Chiedeva: la condanna al risarcimento del danno non patrimoniale per complessivi Euro
64.409,00, oltre rivalutazione monetaria ed interessi. Con condanna alla refusione delle spese legali del procedimento.
parti convenute, e , si costituivano contestando i Controparte_1 CP_2 fatti per come allegati dall'attore. Secondo i convenuti la querela nei confronti del sig.
sarebbe stata fondata, in quanto lo stesso, in data 16/04/2020, avrebbe Parte_1 ingiustificatamente insultato la signora e l'avrebbe colpita con delle arance. CP_1
L'attore, inoltre, avrebbe messo in atto diverse condotte moleste nei confronti dei condomini ed in particolare dei convenuti, quali: minacce, lancio di barattoli di vetro dal proprio terrazzo, continui movimenti dell'ascensore, spargimento di caffè ed altre sostanze.
Questi comportamenti avrebbero ingenerato nei convenuti uno stato patologico di ansia e sofferenza, tale da modificare radicalmente le proprie abitudini di vita e da causare un danno biologico.
Chiedevano: il rigetto della domanda attorea;
in via riconvenzionale, la condanna di al risarcimento del danno non patrimoniale patito dai convenuti. Parte_1
OSSERVA
Sulla domanda principale proposta da Parte_1
Secondo la giurisprudenza di legittimità: “La denuncia o la proposizione di una querela per un reato perseguibile d'ufficio possono costituire fonte di responsabilità civile a carico del denunciante o del querelante, in caso di successivo proscioglimento o assoluzione del denunciato (o querelato), solo ove contengano gli elementi costitutivi (oggettivo e soggettivo) del reato di calunnia, poiché, al di fuori di tale ipotesi, l'attività del pubblico ministero titolare dell'azione penale si sovrappone all'iniziativa del denunciante-querelante, interrompendo ogni nesso causale tra denuncia calunniosa e danno eventualmente subito dal denunciato (o querelato)” (Cassazione civile sez. III, 13/05/2024, n.13093).
Nel caso di specie, sebbene non sia contestato che il procedimento penale scaturito dalla querela sporta dagli odierni convenuti nei confronti del sig. sia stato archiviato, Parte_1 quest'ultimo non ha provato in alcun modo che la querela proposta integrasse gli elementi costituitivi della calunnia.
Anche i testi escussi sui capitoli di prova di cui alla memoria ex art. 183 comma 6 n. 2
c.p.c. del 27/04/2022, non hanno confermato la natura calunniosa della querela, non
4 essendo tali capitoli di prova idonei a provare la natura calunniosa delle accuse rivolte all'odierno attore.
Per questi motivi
la domanda di risarcimento non può che essere respinta
Sulla domanda riconvenzionale proposta dai convenuti
Ai sensi dell'art. 2697 c.c. comma 1, “Chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento”.
Nel caso di specie, le prove testimoniali richieste dai convenuti per dimostrare i fatti posti a fondamento della domanda riconvenzionale sono da considerarsi inammissibili ai sensi dell'art. 244 c.p.c., in quanto i relativi capitoli risultano formulati in forma dubitativa, valutativa, suggestiva, negativa e de relato, risultano inoltre giuridicamente inammissibili poiché volti ad esaminare il testimone su fatti diversi, senza formulare capitoli separati.
Non avendo soddisfatto l'onere della prova sulle presunte condotte illecite realizzate dall'attore e poste a fondamento della pretesa risarcitoria, la domanda riconvenzionale non può che essere rigettata.
Sulle Spese Processuali
Ai sensi dell'art. 92 comma 2 c.p.c., “Se vi è soccombenza reciproca ovvero nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti, il giudice può compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero”.
In considerazione del fatto che tanto la domanda principale, quanto le domande riconvenzionali sono state rigettate, si ritiene integrata la soccombenza reciproca e giustificato procedere con l'integrale compensazione delle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Massa, Sezione civile unica, in composizione monocratica, nella persona del dr. ES LE, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni contraria o diversa domanda, istanza, azione, eccezione, deduzione e difesa, decide, ciò che segue:
1. RIGETTA le domande proposte da parte attrice;
2. RIGETTA le domande riconvenzionali proposte dai convenuti;
3. COMPENSA integralmente le spese di lite tra tutte le parti.
Massa, 20/05/2025
Il GIUDICE MONOCRATICO
Dr. ES PELLEGRI
5