TRIB
Sentenza 1 luglio 2025
Sentenza 1 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 01/07/2025, n. 3194 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 3194 |
| Data del deposito : | 1 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2024/15845
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO Nona Sezione Civile Il Tribunale, nella persona del Giudice Roberta Dotta, ha pronunciato la seguente SENTENZA ex art. 281 sexies c.p.c. nella causa iscritta al n. r.g. 15845/2024 promossa da:
nato in [...] il [...]; nato in Parte_1 Persona_1
Argentina il 24.06.1974; nata in [...] il Persona_2
03.10.1945; nata in [...] il [...]1980 in Persona_3 proprio e, unitamente a in qualità di genitori esercenti la Controparte_1 responsabilità genitoriale, per conto di nata in [...] il Persona_4
16.03.2010; nata in Argentina il [...] in [...] e, Controparte_2 unitamente a in qualità di genitori esercenti la Controparte_3 responsabilità genitoriale per conto di nato in [...] il Persona_5
18.11.2010, di nata in [...] il [...] e di Persona_6 [...]
nato in [...] il [...]; nata in Per_7 Persona_8
Argentina il 26.02.1983, in proprio e, unitamente a Controparte_4
, in qualità di genitori esercenti la responsabilità genitoriale per
[...] conto di nata in [...] il [...]; Persona_9 [...] nato in [...] il [...]; Parte_2 Parte_3 nata in [...] l'[...], tutti rappresentati e difesi dagli avv.ti Guido Giudice (C.F. e Daniela Tiani (C.F. CodiceFiscale_1
), entrambi del Foro di Roma, congiuntamente e C.F._2 disgiuntamente tra loro, fax.n. 06.3204958 e PEC:
Email_1 Email_2 come da procura in atti pagina 1 di 7 ricorrenti contro in persona del Ministro pro tempore Controparte_5 resistente non costituito
Con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Torino Oggetto: riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis Conclusioni di parte ricorrente:
“- accertare la sussistenza dei relativi presupposti per l'effetto dichiarare i ricorrenti, cittadini italiani “jure sanguinis“ dalla nascita con ogni conseguente e necessaria statuizione per la concreta attuazione di tale diritto, ordinando al
e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente, di Controparte_5 procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio oltre a IVA e CPA come per legge.”
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., ritualmente notificato, i ricorrenti convenivano in giudizio il chiedendo di accertare e Controparte_5 dichiarare il loro status di cittadini italiani iure sanguinis, deducendo di essere discendenti del cittadino italiano , cittadino Persona_10 italiano nato a [...] il [...], figlio dei cittadini italiani Per_11
e di (cfr. doc. in atti n. 2) con la precisazione che
[...] Persona_12
e/o e/o Persona_10 Persona_13 Persona_14
e/o e/o sono la medesima persona (cfr. doc. Persona_10 Persona_15 in atti n. 2.1), il quale emigrava in Argentina e non acquistava la cittadinanza argentina né mai iniziava le pratiche necessarie per acquistarla e, pertanto, non rinunciava alla cittadinanza italiana, come risulta dal Certificato di Non Naturalizzazione, rilasciato dal Potere Giudiziario della Nazione - Registro Nazionale degli Elettori prodotto in copia autentica nonché dotato di Apostille
- al pari di tutti i certificati esteri depositati - nel quale si legge quanto segue:
“CERTIFICO: che nell'Ufficio Nazionale degli Elettori, nel quale sono iscritti tutti i cittadini argentini, nativi e per opzione a partire dai 16 anni, e gli argentini naturalizzati a partire dai diciotto anni, a tutt'oggi non è registrato , Per_10
o o nato il Persona_10 Persona_13 Per_16 Per_17 Persona_18
23/07/1863 in ITALIA -Torino - Roure. Deceduto”, (cfr. doc. in atti n. 30). Conseguentemente, i ricorrenti chiedevano di ordinare al
[...]
e, per esso, all'ufficiale dello Stato Civile competente, di procedere CP_5 alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile, della cittadinanza.
pagina 2 di 7 Il non si costituiva in giudizio e veniva dichiarato Controparte_5 contumace. Il Pubblico Ministero in data 02/10/2024 nulla opponeva all'accoglimento del ricorso. All'udienza del 12/06/2025 i ricorrenti insistevano per l'accoglimento del ricorso riportandosi alle conclusioni del proprio atto introduttivo.
*** Preliminarmente va affermata la competenza della Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione Internazionale e Libera circolazione dei cittadini UE presso il Tribunale di Torino, ai sensi dall'art. 1 co. 36 e co. 37 L. 206/2021 che ha introdotto all'art. 4, comma 5, del d. l. n. 13/2017, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 46/2017 il seguente periodo: «Quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani». Nel merito ad avviso del Tribunale il ricorso è fondato e deve essere accolto, nonostante dall'esame della documentazione in atti, tradotta ed apostillata, emerga che la linea di discendenza che riconduce all'avo italiano contempli passaggi per via materna intervenuti prima dell'entrata in vigore della nostra Carta Costituzionale del 1948. Va osservato che, i ricorrenti deducevano che:
- l'avo o o o si Persona_10 Persona_13 Per_14 Per_17 Persona_18 coniugava con il 03/12/1888 (cfr. doc. in atti n. 3) e da tale Persona_19 unione nasceva in Argentina il 24.06.1893 (cfr. doc. in Persona_20 atti n. 4);
- in data 02.10.1909, contraeva matrimonio in Persona_20
Argentina con (cfr. doc. in atti n. 5) e dalla unione Persona_21 coniugale nascevano in Argentina due figlie: il Persona_22
14.07.1915 (cfr. doc. in atti n.6) e la Sig.ra il Persona_23
23.05.1923 (cfr. doc. in atti n. 7);
- in data 23.02.1939 si univa in matrimonio con Persona_22
(cfr. doc. in atti n. 8) e dall'unione coniugale Controparte_6 nascevano in Argentina due figli: il 03.10.1945 (cfr. Persona_2 doc. in atti n. 9), odierna ricorrente e il 10.11.1950 Parte_4
(cfr. doc. in atti n. 10);
- in data 23.02.1972 si univa in matrimonio con Persona_2 cfr. doc. in atti n. 11) e da tale unione nascevano due figli: Persona_24 il 24.06.1974 (cfr. doc. in atti n. 12) e Persona_1 Controparte_2 il 18.09.1978 (cfr. doc. in atti n.13), odierni ricorrenti;
- in data 15.03.2001 si univa in matrimonio con Persona_1 Per_25
(cfr. doc. in atti n. 14) e dalla unione coniugale nasceva in Argentina il
[...]
13.12.2005 (cfr. doc. in atti n. 15), odierno ricorrente;
Parte_1
- in data 05.05.2010 si univa in matrimonio con Controparte_2 [...]
(cfr. doc. in atti n. 16) e dall'unione coniugale nascevano in Controparte_3
pagina 3 di 7 Argentina tre figli: il 18.11.2010 (cfr. doc. in atti n. 17), Persona_5 il 04.07.2012 (cfr. doc. in atti n. 18) e il Persona_6 Persona_7
03.11.2014 (cfr. doc. in atti n. 19), odierni ricorrenti;
-in data 04.12.1978 si univa in matrimonio con Parte_4 [...]
(cfr. doc. in atti n. 20) e dalla unione nascevano in Argentina Persona_26 due figlie: il 07.02.1981(cfr. doc. in atti n. 21) e Persona_3
l'11.07.1982 (cfr. doc. in atti n. 22), odierne Parte_3 ricorrenti;
-dall'unione more uxorio di e Persona_3 Controparte_1 nasceva in Argentina, in data 16.03.2010, (cfr. doc. in atti n. Persona_4
23), odierna ricorrente;
-in data 14.02.1947 si univa in matrimonio con Persona_23 [...]
(cfr. doc. in atti n. 24) e dalla loro unione nasceva in Argentina, Parte_5 in data 04.03.1950, (cfr. doc. in atti n. 25); Parte_5
-in data 20.04.1978 si univa in matrimonio con Parte_5 [...]
(cfr. doc. in atti n. 26) e dalla loro unione nascevano in Persona_27
Argentina due figli: il 18.05.1979 (cfr. doc. in atti n. 27) Parte_2
e il 26.02.1983 (cfr. doc. in atti n. 28), odierni Persona_8 ricorrenti;
-dall'unione more uxorio di con Persona_8 Controparte_4
nasceva in Argentina, in data 26.03.2021,
[...] Persona_9
(cfr. doc. in atti n. 29), odierna ricorrente.
[...]
Nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del 1912 e dall'attuale legge n. 91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario iure sanguinis, e lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile e può essere riconosciuto in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano, occorrendo, quale unica condizione, che la catena di trasmissione della cittadinanza non si sia interrotta per naturalizzazione o per rinuncia di uno degli ascendenti (cfr. Cassazione, Sezioni Unite, sentenza n. 25317 del 24 agosto 2022). Pertanto, ai sensi dell'art. 1 della L. n. 91/1992 è cittadino italiano per nascita il figlio di genitori cittadini. In applicazione del predetto principio, il discendente di emigrato italiano, il quale non abbia conseguito la cittadinanza straniera, può rivendicare a sua volta la cittadinanza italiana jure sanguinis. Da ciò ne deriva la concreta possibilità che i discendenti di seconda, terza e quarta generazione, ed oltre, di emigrati italiani, siano dichiarati cittadini italiani per filiazione. A tal riguardo, è opportuno richiamare: 1) la sentenza n. 87 del 1975 della Corte Costituzionale con la quale dichiarava l'illegittimità costituzionale dell'art. 10 comma 3 della L. n. 555 del 1912 nella parte in cui prevedeva la perdita automatica della cittadinanza italiana della donna che si univa in pagina 4 di 7 matrimonio con un cittadino straniero, senza alcuna dichiarazione dalla quale emergesse la volontà di rinunciarvi;
2) la sentenza della Corte Costituzionale n. 30 del 9 del 1983, che dichiarava incostituzionale l'art. 1 della L. n. 555/1912, per la violazione degli artt. 3 e 29 della Cost., nella parte in cui non prevedeva che fosse cittadino italiano per nascita il figlio di madre cittadina. Il predetto principio costituzionale di equiparazione tra uomo e donna in materia di cittadinanza, oltre a porre fine ad una profonda discriminazione nei confronti del sesso femminile ed una evidente disuguaglianza morale e giuridica dei coniugi, veniva recepito a livello normativo dapprima con la Legge n. 123 del 1983, art. 5 -"E' cittadino italiano il figlio minorenne, anche adottivo, di padre cittadino o madre cittadina" -, e successivamente dall'art. 1, lettera a) della Legge n. 91 del 1992, il quale recita, più incisivamente, che "è cittadino italiano per nascita il figlio di padre o di madre cittadini". Pertanto, possono richiedere il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis anche i discendenti di madre italiana, purché nati dopo il 1° gennaio 1948, data di entrata in vigore della Costituzione, e a condizione che questa fosse in possesso dello status civitatis al momento della nascita dei figli. Tuttavia, la Corte di cassazione, con una sentenza a Sezioni Unite del 2009, riconosceva il diritto ad ottenere la cittadinanza italiana jure sanguinis in sede giudiziale anche per i discendenti per via materna nati prima del 1948. Inoltre, le Sezioni Unite, mutando orientamento rispetto alla pronuncia n. 3331 del 2004, stabilivano che, per effetto delle sentenze della Corte Costituzionale n. 87 del 1975 e n. 30 del 1983, deve essere riconosciuto il diritto allo “status” di cittadino italiano al richiedente nato all'estero da figlio di donna italiana coniugata con cittadino straniero nel vigore della L. n. 555 del 1912 che sia stata, di conseguenza, privata della cittadinanza italiana a causa del matrimonio. Ciò detto, per ottenere la cittadinanza italiana ius sanguinis occorrono due requisiti basilari: la discendenza da soggetto italiano, ovvero il dante causa (l'avo emigrato); l'assenza di interruzioni nella trasmissione della cittadinanza. Pertanto, fondamentale è che il richiedente dimostri la mancata naturalizzazione straniera non solo dell'avo italiano, prima della nascita del figlio, ma anche dei suoi discendenti in linea retta, prima della nascita della successiva generazione, fino ad arrivare al richiedente medesimo. La cittadinanza italiana di è dimostrata dal Persona_10 certificato di nascita nel quale si legge che fosse cittadino italiano (cfr. doc. in atti n. 2). In quanto italiano, dunque, trasmetteva Persona_10
“iure sanguinis” la cittadinanza alla figlia (cfr. doc. in Persona_20 atti n. 4), la quale contraeva matrimonio in Argentina con Persona_21
il 02.10.1909 (cfr. doc. in atti n. 5) e da tale matrimonio nascevano
[...] in Argentina due figlie: il 14.07.1915 (cfr. doc. in atti Persona_22
n.6) e la Sig.ra il 23.05.1923 (cfr. doc. in atti n. 7). Persona_23
pagina 5 di 7 Tuttavia, va rilevato che la trasmissione della cittadinanza italiana “iure sanguinis” dall'avo italiano sarebbe stata, in virtù Persona_10 delle leggi dell'epoca, preclusa a causa della mancanza di una “successiva” discendenza paterna. Ma l'art. 1 della L.555/1912 veniva dichiarato incostituzionale dalla nota sentenza della Corte Costituzionale del 9 febbraio 1983 n. 30 che ne dichiarava l'illegittimità costituzionale di tale articolo nella parte in cui non prevedeva che venisse riconosciuto cittadino italiano per nascita anche il figlio di madre cittadina italiana. Tale norma deve intendersi, pertanto, non più vigente nel nostro ordinamento nella parte in cui limitava al solo cittadino di sesso maschile il diritto di trasmettere iure sanguinis la cittadinanza ai propri figli. Detta normativa impediva, infatti, che la signora , Persona_20 cittadina italiana iure sanguinis, potesse trasmettere la cittadinanza italiana ai propri discendenti. L'illegittima privazione, per effetto di una norma dichiarata incostituzionale, si esaurisce con la perdita non volontaria dovuta al sorgere del vincolo coniugale, ma continua a produrre effetti anche dopo l'entrata in vigore della Costituzione, in violazione del principio fondamentale della parità tra i sessi e dell'uguaglianza giuridica e morale tra i coniugi, contenuti negli artt. 3 e 29 Cost.. Ciò detto, nel richiamare, sul punto, il costante orientamento giurisprudenziale, oggi, possiamo ritenere che , in Persona_20 quanto cittadina italiana “iure sanguinis” perché figlia del cittadino italiano trasmetteva a sua volta ai propri figli e anche ai Persona_10 relativi discendenti, compresi gli odierni ricorrenti, ovvero, Parte_1
, Persona_2 Persona_1 Controparte_2
, , , Persona_5 Persona_6 Persona_7 Persona_3
,
[...] Parte_3 Persona_4 [...]
Parte_2 Persona_8 Persona_9 determinando i rapporti di filiazione la trasmissione, senza
[...] interruzione, lo stato di cittadino italiano che sarebbe spettato agli odierni ricorrenti di diritto senza la legge discriminatoria n. 555 del 1912. È dunque provato che i ricorrenti siano discendenti di un avo italiano, ma che nella linea genealogica figuri un ascendente di sesso femminile, sposata con cittadino straniero e con cui aveva avuto un figlio prima della promulgazione della vigente Costituzione del 1948. Sussiste, altresì, l'interesse dei ricorrenti ad agire giudizialmente per l'accertamento della cittadinanza italiana dato il passaggio generazionale per linea femminile in epoca precostituzionale. Infatti, sul punto, si osserva che il problema della sorte di coloro che erano nati prima dell'entrata in vigore della Costituzione, veniva risolto definitivamente dalle sezioni unite con la sent. n. 4466 del 2009, la quale “Pur condividendo il principio dell'incostituzionalità sopravvenuta, secondo il quale la declaratoria d'incostituzionalità delle norme precostituzionali produce effetto soltanto sui rapporti e le situazioni non ancora esaurite alla data del 1° gennaio 1948, non potendo retroagire oltre l'entrata in
pagina 6 di 7 vigore della Costituzione, la Corte afferma che il diritto di cittadinanza in quanto
“status” permanente ed imprescrittibile, salva l'estinzione per effetto di rinuncia da parte del richiedente, è giustiziabile in ogni tempo (anche in caso di pregressa morte dell'ascendente o del genitore dai quali deriva il riconoscimento) per l'effetto perdurante anche dopo l'entrata in vigore della Costituzione dell'illegittima privazione dovuta alla norma discriminatoria dichiarata incostituzionale”. Pertanto, deve essere accolta la domanda dichiarando i ricorrenti cittadini italiani e disponendo l'adozione da parte del dei Controparte_5 provvedimenti conseguenti. Tenuto conto della natura della procedura e non essendovi stata costituzione in giudizio delle altre parti, sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, in composizione monocratica, ogni altra istanza, deduzione ed eccezione disattesa o assorbita, definitivamente pronunciando, così dispone:
- accoglie il ricorso e, per l'effetto, riconosce in capo ai ricorrenti nato in [...] il [...]; nato in Parte_1 Persona_1
Argentina il 24.06.1974; nata in [...] il Persona_2
03.10.1945; nata in [...] il [...]1980; Persona_3
nata in [...] il [...]; nata in Persona_4 Controparte_2
Argentina il 18.09.1978; nato in [...] il [...]; Persona_5
nata in [...] il [...]; nato in Persona_6 Persona_7
Argentina il 03.11.2014; nata in [...] il Persona_8
26.02.1983; nata in [...] il [...]; Persona_9 [...] nato in [...] il [...]; Parte_2 Parte_3 nata in [...] l'[...] il diritto alla cittadinanza italiana stante la sussistenza dei presupposti previsti ex lege per tutti i motivi dedotti in narrativa;
- ordina al o, per esso, all'Ufficiale dello Stato civile Controparte_7 competente di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile della cittadinanza provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
- compensa integralmente tra le parti le spese del presente giudizio. Così deciso in Torino, 12 giugno 2025
Il giudice unico
Dott.ssa Roberta Dotta
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO Nona Sezione Civile Il Tribunale, nella persona del Giudice Roberta Dotta, ha pronunciato la seguente SENTENZA ex art. 281 sexies c.p.c. nella causa iscritta al n. r.g. 15845/2024 promossa da:
nato in [...] il [...]; nato in Parte_1 Persona_1
Argentina il 24.06.1974; nata in [...] il Persona_2
03.10.1945; nata in [...] il [...]1980 in Persona_3 proprio e, unitamente a in qualità di genitori esercenti la Controparte_1 responsabilità genitoriale, per conto di nata in [...] il Persona_4
16.03.2010; nata in Argentina il [...] in [...] e, Controparte_2 unitamente a in qualità di genitori esercenti la Controparte_3 responsabilità genitoriale per conto di nato in [...] il Persona_5
18.11.2010, di nata in [...] il [...] e di Persona_6 [...]
nato in [...] il [...]; nata in Per_7 Persona_8
Argentina il 26.02.1983, in proprio e, unitamente a Controparte_4
, in qualità di genitori esercenti la responsabilità genitoriale per
[...] conto di nata in [...] il [...]; Persona_9 [...] nato in [...] il [...]; Parte_2 Parte_3 nata in [...] l'[...], tutti rappresentati e difesi dagli avv.ti Guido Giudice (C.F. e Daniela Tiani (C.F. CodiceFiscale_1
), entrambi del Foro di Roma, congiuntamente e C.F._2 disgiuntamente tra loro, fax.n. 06.3204958 e PEC:
Email_1 Email_2 come da procura in atti pagina 1 di 7 ricorrenti contro in persona del Ministro pro tempore Controparte_5 resistente non costituito
Con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Torino Oggetto: riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis Conclusioni di parte ricorrente:
“- accertare la sussistenza dei relativi presupposti per l'effetto dichiarare i ricorrenti, cittadini italiani “jure sanguinis“ dalla nascita con ogni conseguente e necessaria statuizione per la concreta attuazione di tale diritto, ordinando al
e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente, di Controparte_5 procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio oltre a IVA e CPA come per legge.”
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., ritualmente notificato, i ricorrenti convenivano in giudizio il chiedendo di accertare e Controparte_5 dichiarare il loro status di cittadini italiani iure sanguinis, deducendo di essere discendenti del cittadino italiano , cittadino Persona_10 italiano nato a [...] il [...], figlio dei cittadini italiani Per_11
e di (cfr. doc. in atti n. 2) con la precisazione che
[...] Persona_12
e/o e/o Persona_10 Persona_13 Persona_14
e/o e/o sono la medesima persona (cfr. doc. Persona_10 Persona_15 in atti n. 2.1), il quale emigrava in Argentina e non acquistava la cittadinanza argentina né mai iniziava le pratiche necessarie per acquistarla e, pertanto, non rinunciava alla cittadinanza italiana, come risulta dal Certificato di Non Naturalizzazione, rilasciato dal Potere Giudiziario della Nazione - Registro Nazionale degli Elettori prodotto in copia autentica nonché dotato di Apostille
- al pari di tutti i certificati esteri depositati - nel quale si legge quanto segue:
“CERTIFICO: che nell'Ufficio Nazionale degli Elettori, nel quale sono iscritti tutti i cittadini argentini, nativi e per opzione a partire dai 16 anni, e gli argentini naturalizzati a partire dai diciotto anni, a tutt'oggi non è registrato , Per_10
o o nato il Persona_10 Persona_13 Per_16 Per_17 Persona_18
23/07/1863 in ITALIA -Torino - Roure. Deceduto”, (cfr. doc. in atti n. 30). Conseguentemente, i ricorrenti chiedevano di ordinare al
[...]
e, per esso, all'ufficiale dello Stato Civile competente, di procedere CP_5 alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile, della cittadinanza.
pagina 2 di 7 Il non si costituiva in giudizio e veniva dichiarato Controparte_5 contumace. Il Pubblico Ministero in data 02/10/2024 nulla opponeva all'accoglimento del ricorso. All'udienza del 12/06/2025 i ricorrenti insistevano per l'accoglimento del ricorso riportandosi alle conclusioni del proprio atto introduttivo.
*** Preliminarmente va affermata la competenza della Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione Internazionale e Libera circolazione dei cittadini UE presso il Tribunale di Torino, ai sensi dall'art. 1 co. 36 e co. 37 L. 206/2021 che ha introdotto all'art. 4, comma 5, del d. l. n. 13/2017, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 46/2017 il seguente periodo: «Quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani». Nel merito ad avviso del Tribunale il ricorso è fondato e deve essere accolto, nonostante dall'esame della documentazione in atti, tradotta ed apostillata, emerga che la linea di discendenza che riconduce all'avo italiano contempli passaggi per via materna intervenuti prima dell'entrata in vigore della nostra Carta Costituzionale del 1948. Va osservato che, i ricorrenti deducevano che:
- l'avo o o o si Persona_10 Persona_13 Per_14 Per_17 Persona_18 coniugava con il 03/12/1888 (cfr. doc. in atti n. 3) e da tale Persona_19 unione nasceva in Argentina il 24.06.1893 (cfr. doc. in Persona_20 atti n. 4);
- in data 02.10.1909, contraeva matrimonio in Persona_20
Argentina con (cfr. doc. in atti n. 5) e dalla unione Persona_21 coniugale nascevano in Argentina due figlie: il Persona_22
14.07.1915 (cfr. doc. in atti n.6) e la Sig.ra il Persona_23
23.05.1923 (cfr. doc. in atti n. 7);
- in data 23.02.1939 si univa in matrimonio con Persona_22
(cfr. doc. in atti n. 8) e dall'unione coniugale Controparte_6 nascevano in Argentina due figli: il 03.10.1945 (cfr. Persona_2 doc. in atti n. 9), odierna ricorrente e il 10.11.1950 Parte_4
(cfr. doc. in atti n. 10);
- in data 23.02.1972 si univa in matrimonio con Persona_2 cfr. doc. in atti n. 11) e da tale unione nascevano due figli: Persona_24 il 24.06.1974 (cfr. doc. in atti n. 12) e Persona_1 Controparte_2 il 18.09.1978 (cfr. doc. in atti n.13), odierni ricorrenti;
- in data 15.03.2001 si univa in matrimonio con Persona_1 Per_25
(cfr. doc. in atti n. 14) e dalla unione coniugale nasceva in Argentina il
[...]
13.12.2005 (cfr. doc. in atti n. 15), odierno ricorrente;
Parte_1
- in data 05.05.2010 si univa in matrimonio con Controparte_2 [...]
(cfr. doc. in atti n. 16) e dall'unione coniugale nascevano in Controparte_3
pagina 3 di 7 Argentina tre figli: il 18.11.2010 (cfr. doc. in atti n. 17), Persona_5 il 04.07.2012 (cfr. doc. in atti n. 18) e il Persona_6 Persona_7
03.11.2014 (cfr. doc. in atti n. 19), odierni ricorrenti;
-in data 04.12.1978 si univa in matrimonio con Parte_4 [...]
(cfr. doc. in atti n. 20) e dalla unione nascevano in Argentina Persona_26 due figlie: il 07.02.1981(cfr. doc. in atti n. 21) e Persona_3
l'11.07.1982 (cfr. doc. in atti n. 22), odierne Parte_3 ricorrenti;
-dall'unione more uxorio di e Persona_3 Controparte_1 nasceva in Argentina, in data 16.03.2010, (cfr. doc. in atti n. Persona_4
23), odierna ricorrente;
-in data 14.02.1947 si univa in matrimonio con Persona_23 [...]
(cfr. doc. in atti n. 24) e dalla loro unione nasceva in Argentina, Parte_5 in data 04.03.1950, (cfr. doc. in atti n. 25); Parte_5
-in data 20.04.1978 si univa in matrimonio con Parte_5 [...]
(cfr. doc. in atti n. 26) e dalla loro unione nascevano in Persona_27
Argentina due figli: il 18.05.1979 (cfr. doc. in atti n. 27) Parte_2
e il 26.02.1983 (cfr. doc. in atti n. 28), odierni Persona_8 ricorrenti;
-dall'unione more uxorio di con Persona_8 Controparte_4
nasceva in Argentina, in data 26.03.2021,
[...] Persona_9
(cfr. doc. in atti n. 29), odierna ricorrente.
[...]
Nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del 1912 e dall'attuale legge n. 91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario iure sanguinis, e lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile e può essere riconosciuto in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano, occorrendo, quale unica condizione, che la catena di trasmissione della cittadinanza non si sia interrotta per naturalizzazione o per rinuncia di uno degli ascendenti (cfr. Cassazione, Sezioni Unite, sentenza n. 25317 del 24 agosto 2022). Pertanto, ai sensi dell'art. 1 della L. n. 91/1992 è cittadino italiano per nascita il figlio di genitori cittadini. In applicazione del predetto principio, il discendente di emigrato italiano, il quale non abbia conseguito la cittadinanza straniera, può rivendicare a sua volta la cittadinanza italiana jure sanguinis. Da ciò ne deriva la concreta possibilità che i discendenti di seconda, terza e quarta generazione, ed oltre, di emigrati italiani, siano dichiarati cittadini italiani per filiazione. A tal riguardo, è opportuno richiamare: 1) la sentenza n. 87 del 1975 della Corte Costituzionale con la quale dichiarava l'illegittimità costituzionale dell'art. 10 comma 3 della L. n. 555 del 1912 nella parte in cui prevedeva la perdita automatica della cittadinanza italiana della donna che si univa in pagina 4 di 7 matrimonio con un cittadino straniero, senza alcuna dichiarazione dalla quale emergesse la volontà di rinunciarvi;
2) la sentenza della Corte Costituzionale n. 30 del 9 del 1983, che dichiarava incostituzionale l'art. 1 della L. n. 555/1912, per la violazione degli artt. 3 e 29 della Cost., nella parte in cui non prevedeva che fosse cittadino italiano per nascita il figlio di madre cittadina. Il predetto principio costituzionale di equiparazione tra uomo e donna in materia di cittadinanza, oltre a porre fine ad una profonda discriminazione nei confronti del sesso femminile ed una evidente disuguaglianza morale e giuridica dei coniugi, veniva recepito a livello normativo dapprima con la Legge n. 123 del 1983, art. 5 -"E' cittadino italiano il figlio minorenne, anche adottivo, di padre cittadino o madre cittadina" -, e successivamente dall'art. 1, lettera a) della Legge n. 91 del 1992, il quale recita, più incisivamente, che "è cittadino italiano per nascita il figlio di padre o di madre cittadini". Pertanto, possono richiedere il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis anche i discendenti di madre italiana, purché nati dopo il 1° gennaio 1948, data di entrata in vigore della Costituzione, e a condizione che questa fosse in possesso dello status civitatis al momento della nascita dei figli. Tuttavia, la Corte di cassazione, con una sentenza a Sezioni Unite del 2009, riconosceva il diritto ad ottenere la cittadinanza italiana jure sanguinis in sede giudiziale anche per i discendenti per via materna nati prima del 1948. Inoltre, le Sezioni Unite, mutando orientamento rispetto alla pronuncia n. 3331 del 2004, stabilivano che, per effetto delle sentenze della Corte Costituzionale n. 87 del 1975 e n. 30 del 1983, deve essere riconosciuto il diritto allo “status” di cittadino italiano al richiedente nato all'estero da figlio di donna italiana coniugata con cittadino straniero nel vigore della L. n. 555 del 1912 che sia stata, di conseguenza, privata della cittadinanza italiana a causa del matrimonio. Ciò detto, per ottenere la cittadinanza italiana ius sanguinis occorrono due requisiti basilari: la discendenza da soggetto italiano, ovvero il dante causa (l'avo emigrato); l'assenza di interruzioni nella trasmissione della cittadinanza. Pertanto, fondamentale è che il richiedente dimostri la mancata naturalizzazione straniera non solo dell'avo italiano, prima della nascita del figlio, ma anche dei suoi discendenti in linea retta, prima della nascita della successiva generazione, fino ad arrivare al richiedente medesimo. La cittadinanza italiana di è dimostrata dal Persona_10 certificato di nascita nel quale si legge che fosse cittadino italiano (cfr. doc. in atti n. 2). In quanto italiano, dunque, trasmetteva Persona_10
“iure sanguinis” la cittadinanza alla figlia (cfr. doc. in Persona_20 atti n. 4), la quale contraeva matrimonio in Argentina con Persona_21
il 02.10.1909 (cfr. doc. in atti n. 5) e da tale matrimonio nascevano
[...] in Argentina due figlie: il 14.07.1915 (cfr. doc. in atti Persona_22
n.6) e la Sig.ra il 23.05.1923 (cfr. doc. in atti n. 7). Persona_23
pagina 5 di 7 Tuttavia, va rilevato che la trasmissione della cittadinanza italiana “iure sanguinis” dall'avo italiano sarebbe stata, in virtù Persona_10 delle leggi dell'epoca, preclusa a causa della mancanza di una “successiva” discendenza paterna. Ma l'art. 1 della L.555/1912 veniva dichiarato incostituzionale dalla nota sentenza della Corte Costituzionale del 9 febbraio 1983 n. 30 che ne dichiarava l'illegittimità costituzionale di tale articolo nella parte in cui non prevedeva che venisse riconosciuto cittadino italiano per nascita anche il figlio di madre cittadina italiana. Tale norma deve intendersi, pertanto, non più vigente nel nostro ordinamento nella parte in cui limitava al solo cittadino di sesso maschile il diritto di trasmettere iure sanguinis la cittadinanza ai propri figli. Detta normativa impediva, infatti, che la signora , Persona_20 cittadina italiana iure sanguinis, potesse trasmettere la cittadinanza italiana ai propri discendenti. L'illegittima privazione, per effetto di una norma dichiarata incostituzionale, si esaurisce con la perdita non volontaria dovuta al sorgere del vincolo coniugale, ma continua a produrre effetti anche dopo l'entrata in vigore della Costituzione, in violazione del principio fondamentale della parità tra i sessi e dell'uguaglianza giuridica e morale tra i coniugi, contenuti negli artt. 3 e 29 Cost.. Ciò detto, nel richiamare, sul punto, il costante orientamento giurisprudenziale, oggi, possiamo ritenere che , in Persona_20 quanto cittadina italiana “iure sanguinis” perché figlia del cittadino italiano trasmetteva a sua volta ai propri figli e anche ai Persona_10 relativi discendenti, compresi gli odierni ricorrenti, ovvero, Parte_1
, Persona_2 Persona_1 Controparte_2
, , , Persona_5 Persona_6 Persona_7 Persona_3
,
[...] Parte_3 Persona_4 [...]
Parte_2 Persona_8 Persona_9 determinando i rapporti di filiazione la trasmissione, senza
[...] interruzione, lo stato di cittadino italiano che sarebbe spettato agli odierni ricorrenti di diritto senza la legge discriminatoria n. 555 del 1912. È dunque provato che i ricorrenti siano discendenti di un avo italiano, ma che nella linea genealogica figuri un ascendente di sesso femminile, sposata con cittadino straniero e con cui aveva avuto un figlio prima della promulgazione della vigente Costituzione del 1948. Sussiste, altresì, l'interesse dei ricorrenti ad agire giudizialmente per l'accertamento della cittadinanza italiana dato il passaggio generazionale per linea femminile in epoca precostituzionale. Infatti, sul punto, si osserva che il problema della sorte di coloro che erano nati prima dell'entrata in vigore della Costituzione, veniva risolto definitivamente dalle sezioni unite con la sent. n. 4466 del 2009, la quale “Pur condividendo il principio dell'incostituzionalità sopravvenuta, secondo il quale la declaratoria d'incostituzionalità delle norme precostituzionali produce effetto soltanto sui rapporti e le situazioni non ancora esaurite alla data del 1° gennaio 1948, non potendo retroagire oltre l'entrata in
pagina 6 di 7 vigore della Costituzione, la Corte afferma che il diritto di cittadinanza in quanto
“status” permanente ed imprescrittibile, salva l'estinzione per effetto di rinuncia da parte del richiedente, è giustiziabile in ogni tempo (anche in caso di pregressa morte dell'ascendente o del genitore dai quali deriva il riconoscimento) per l'effetto perdurante anche dopo l'entrata in vigore della Costituzione dell'illegittima privazione dovuta alla norma discriminatoria dichiarata incostituzionale”. Pertanto, deve essere accolta la domanda dichiarando i ricorrenti cittadini italiani e disponendo l'adozione da parte del dei Controparte_5 provvedimenti conseguenti. Tenuto conto della natura della procedura e non essendovi stata costituzione in giudizio delle altre parti, sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, in composizione monocratica, ogni altra istanza, deduzione ed eccezione disattesa o assorbita, definitivamente pronunciando, così dispone:
- accoglie il ricorso e, per l'effetto, riconosce in capo ai ricorrenti nato in [...] il [...]; nato in Parte_1 Persona_1
Argentina il 24.06.1974; nata in [...] il Persona_2
03.10.1945; nata in [...] il [...]1980; Persona_3
nata in [...] il [...]; nata in Persona_4 Controparte_2
Argentina il 18.09.1978; nato in [...] il [...]; Persona_5
nata in [...] il [...]; nato in Persona_6 Persona_7
Argentina il 03.11.2014; nata in [...] il Persona_8
26.02.1983; nata in [...] il [...]; Persona_9 [...] nato in [...] il [...]; Parte_2 Parte_3 nata in [...] l'[...] il diritto alla cittadinanza italiana stante la sussistenza dei presupposti previsti ex lege per tutti i motivi dedotti in narrativa;
- ordina al o, per esso, all'Ufficiale dello Stato civile Controparte_7 competente di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile della cittadinanza provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
- compensa integralmente tra le parti le spese del presente giudizio. Così deciso in Torino, 12 giugno 2025
Il giudice unico
Dott.ssa Roberta Dotta
pagina 7 di 7