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Sentenza 17 aprile 2025
Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pescara, sentenza 17/04/2025, n. 187 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pescara |
| Numero : | 187 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
N. 305/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Carmine DI FULVIO Presidente Relatore dott.ssa Patrizia MEDICA Giudice dott.ssa Luigina Tiziana MARGANELLA Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 305/2025 v.g., promossa da:
, nato a [...] il [...], Parte_1
assistito e difeso dall'avv. LANCIANO GIANLUCA
e nata a [...] il [...], Controparte_1
assistita e difesa dall'avv. MARSILII FEDERICA
con l'intervento del Pubblico Ministero che non si è opposto.
OGGETTO: Separazione personale dei coniugi e divorzio congiunto (cessazione degli effetti civili)
pagina 1 di 4 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 13/02/2025, e Parte_1 CP_1
esponevano che in data 23/06/2001 avevano contratto matrimonio con
[...]
rito concordatario, in CEPAGATTI.
Tanto premesso, adivano il Tribunale di Pescara per ottenere la separazione personale ed il successivo divorzio.
L'udienza era sostituita, su richiesta delle parti, dal deposito di note scritte, in cui i ricorrenti si riportavano al ricorso introduttivo, deposito da avvenire entro la data del 20/03/2025 che sostituisce quella dell'udienza.
Il Presidente riservava di riferire al Collegio per la decisione.
Il Collegio letti gli artt. 473-bis.51, 473-bis.47, 473-bis.12, 473-bis.13 c.p.c., visto il ricorso congiunto dei coniugi, letto il parere favorevole del P.M., ritenuto che le condizioni della separazione non sono contrarie alla Legge, all'ordine pubblico ed al buon costume e che pertanto la domanda è fondata e deve essere accolta, con spese come da dispositivo. si dà atto che, salva preesistente separazione dei beni, ai sensi dell'art. 191 c.c., è cessato il regime patrimoniale della comunione legale dei beni a far tempo dalla data della comparizione dei coniugi (da aversi per il 20/03/2025); rilevato che i coniugi, oltre ad aver proposto domanda di separazione, hanno anche avanzato domanda di divorzio;
atteso quanto statuito dalla Corte Suprema di Cassazione – Sezioni Unite, con sentenza 11906/23 del 16/10/2023, in merito all'ammissibilità della domanda di divorzio unitamente alla domanda di separazione;
P. Q. M.
pagina 2 di 4 Il Tribunale di Pescara, riunito in Camera di Consiglio, udite le Parti ed il P.M., non definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dai coniugi Parte_1
e , provvede come segue:
[...] Controparte_1
O M O L O G A la separazione consensuale dei predetti coniugi alle condizioni, concordate e confermate:
1. I coniugi vivranno a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto.
2. L'abitazione familiare sita in Via Ennio Flaiano a Cepagatti, di proprietà di entrambi i coniugi per ½ ciscuno pro indiviso, meglio identificata in catasto al foglio
20, particella 1818, subalterni 13 (abitazione) e 47 (garage), resta assegnata alla sig.ra che vi continuerà a vivere con le figlie e Controparte_1 Per_1 [...]
sino a che le stesse non acquisiranno indipendenza economica e Per_2
lasceranno il nucleo familiare originario.
3. Il sig. si trasferirà in Loreto Aprutino presso altro Parte_1
appartamento sito in Via Luigia Chiola, che condurrà in locazione.
4. I coniugi, essendo economicamente indipendenti, rinunciano all'assegno di mantenimento l'uno nei confronti dell'altra e viceversa.
5. A titolo di concorso al mantenimento delle figlie e , Per_1 Persona_2
entrambe maggiorenni ma ancora non economicamente autonome in quanto studentesse universitarie, il sig. verserà alla sig.ra Parte_1 CP_1
la somma di € 250,00 al mese per ciascuna figlia e quindi € 500,00
[...]
complessivamente, assegno rivalutabile ex Istat a partire dal gennaio 2026;
6. Le spese straordinarie che si renderanno necessarie per le suddette figlie, così come individuate nel vigente protocollo del Tribunale di Pescara saranno suddivise al 50% tra i genitori i quali convengono, sin d'ora, che le figlie continueranno, entrambe, a frequentare la palestra il cui costo verrà suddiviso tra gli stessi.
pagina 3 di 4 7. L'assegno unico ed universale erogato da viene attribuito per intero alla CP sig.ra , la quale comunicherà all'Ente gli estremi del nuovo conto Parte_2
corrente su cui effettuare l'accredito.
8. I ricorrenti dichiarano che hanno già provveduto a suddividere tra loro i beni personali ed i risparmi, separando i conti correnti precedentemente cointestati.
Manda alla Cancelleria del Tribunale per l'inoltro di copia della presente sentenza, allorché definitiva, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di CEPAGATTI perché provveda alle annotazioni ed agli altri incombenti di legge anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale, dando atto che - salva preesistente separazione dei beni - ai sensi dell'art. 191 c.c., è cessato il regime patrimoniale della comunione legale dei beni a far tempo dalla data della comparizione dei coniugi (da aversi per il 20/03/2025);
Dispone la prosecuzione del giudizio per la domanda di divorzio, come da separata ordinanza del Presidente Relatore.
Spese compensate.
Così deciso in Pescara il 17/04/2025
Il Presidente
Dott. Carmine Di Fulvio
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Carmine DI FULVIO Presidente Relatore dott.ssa Patrizia MEDICA Giudice dott.ssa Luigina Tiziana MARGANELLA Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 305/2025 v.g., promossa da:
, nato a [...] il [...], Parte_1
assistito e difeso dall'avv. LANCIANO GIANLUCA
e nata a [...] il [...], Controparte_1
assistita e difesa dall'avv. MARSILII FEDERICA
con l'intervento del Pubblico Ministero che non si è opposto.
OGGETTO: Separazione personale dei coniugi e divorzio congiunto (cessazione degli effetti civili)
pagina 1 di 4 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 13/02/2025, e Parte_1 CP_1
esponevano che in data 23/06/2001 avevano contratto matrimonio con
[...]
rito concordatario, in CEPAGATTI.
Tanto premesso, adivano il Tribunale di Pescara per ottenere la separazione personale ed il successivo divorzio.
L'udienza era sostituita, su richiesta delle parti, dal deposito di note scritte, in cui i ricorrenti si riportavano al ricorso introduttivo, deposito da avvenire entro la data del 20/03/2025 che sostituisce quella dell'udienza.
Il Presidente riservava di riferire al Collegio per la decisione.
Il Collegio letti gli artt. 473-bis.51, 473-bis.47, 473-bis.12, 473-bis.13 c.p.c., visto il ricorso congiunto dei coniugi, letto il parere favorevole del P.M., ritenuto che le condizioni della separazione non sono contrarie alla Legge, all'ordine pubblico ed al buon costume e che pertanto la domanda è fondata e deve essere accolta, con spese come da dispositivo. si dà atto che, salva preesistente separazione dei beni, ai sensi dell'art. 191 c.c., è cessato il regime patrimoniale della comunione legale dei beni a far tempo dalla data della comparizione dei coniugi (da aversi per il 20/03/2025); rilevato che i coniugi, oltre ad aver proposto domanda di separazione, hanno anche avanzato domanda di divorzio;
atteso quanto statuito dalla Corte Suprema di Cassazione – Sezioni Unite, con sentenza 11906/23 del 16/10/2023, in merito all'ammissibilità della domanda di divorzio unitamente alla domanda di separazione;
P. Q. M.
pagina 2 di 4 Il Tribunale di Pescara, riunito in Camera di Consiglio, udite le Parti ed il P.M., non definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dai coniugi Parte_1
e , provvede come segue:
[...] Controparte_1
O M O L O G A la separazione consensuale dei predetti coniugi alle condizioni, concordate e confermate:
1. I coniugi vivranno a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto.
2. L'abitazione familiare sita in Via Ennio Flaiano a Cepagatti, di proprietà di entrambi i coniugi per ½ ciscuno pro indiviso, meglio identificata in catasto al foglio
20, particella 1818, subalterni 13 (abitazione) e 47 (garage), resta assegnata alla sig.ra che vi continuerà a vivere con le figlie e Controparte_1 Per_1 [...]
sino a che le stesse non acquisiranno indipendenza economica e Per_2
lasceranno il nucleo familiare originario.
3. Il sig. si trasferirà in Loreto Aprutino presso altro Parte_1
appartamento sito in Via Luigia Chiola, che condurrà in locazione.
4. I coniugi, essendo economicamente indipendenti, rinunciano all'assegno di mantenimento l'uno nei confronti dell'altra e viceversa.
5. A titolo di concorso al mantenimento delle figlie e , Per_1 Persona_2
entrambe maggiorenni ma ancora non economicamente autonome in quanto studentesse universitarie, il sig. verserà alla sig.ra Parte_1 CP_1
la somma di € 250,00 al mese per ciascuna figlia e quindi € 500,00
[...]
complessivamente, assegno rivalutabile ex Istat a partire dal gennaio 2026;
6. Le spese straordinarie che si renderanno necessarie per le suddette figlie, così come individuate nel vigente protocollo del Tribunale di Pescara saranno suddivise al 50% tra i genitori i quali convengono, sin d'ora, che le figlie continueranno, entrambe, a frequentare la palestra il cui costo verrà suddiviso tra gli stessi.
pagina 3 di 4 7. L'assegno unico ed universale erogato da viene attribuito per intero alla CP sig.ra , la quale comunicherà all'Ente gli estremi del nuovo conto Parte_2
corrente su cui effettuare l'accredito.
8. I ricorrenti dichiarano che hanno già provveduto a suddividere tra loro i beni personali ed i risparmi, separando i conti correnti precedentemente cointestati.
Manda alla Cancelleria del Tribunale per l'inoltro di copia della presente sentenza, allorché definitiva, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di CEPAGATTI perché provveda alle annotazioni ed agli altri incombenti di legge anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale, dando atto che - salva preesistente separazione dei beni - ai sensi dell'art. 191 c.c., è cessato il regime patrimoniale della comunione legale dei beni a far tempo dalla data della comparizione dei coniugi (da aversi per il 20/03/2025);
Dispone la prosecuzione del giudizio per la domanda di divorzio, come da separata ordinanza del Presidente Relatore.
Spese compensate.
Così deciso in Pescara il 17/04/2025
Il Presidente
Dott. Carmine Di Fulvio
pagina 4 di 4