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Sentenza 15 aprile 2025
Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 15/04/2025, n. 684 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 684 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. n. 2832/2020
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI CASTROVILLARI SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica, nella persona del dott. Raffaele Zibellini, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2832 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2020, vertente
TRA CF: ), in persona del l.r.p.t., Parte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Franco Camodeca. attriceE (CF: ), in qualità di titolare CP_1 C.F._1 dell'omonima azienda agricola, rappresentato e difeso dall'Avv. Damiano Bua. convenuto
OGGETTO: Vendita di cose mobili.
CONCLUSIONI All'udienza di precisazione delle conclusioni del 23.1.2025 le parti hanno concluso come da note scritte depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte, e con provvedimento depositato il 24.1.2025 la causa è stata trattenuta in decisione, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.. FATTO E DIRITTO
1. Con atto di citazione ritualmente notificato l ha Parte_1 convenuto in giudizio il sig. titolare della omonima azienda agricola, CP_1
1 esponendo che: -il 9.11.2018 le parti avevano stipulato un contratto con il quale l'Azienda Agricola del sig. vendeva in blocco all'attrice le CP_1 Parte_2 del proprio fondo sito in C.da Valle Palma nel comune di San Cosmo Albanese, per 450 q circa al prezzo di € 13.500,00 IVA compresa, da corrispondere con bonifico in data 10.3.2019; -il giorno successivo il titolare della Parte_1 era stato contattato dal tale sig. il quale gli aveva
[...] Testimone_1 comunicato che le clementine del sig. erano già state da egli CP_1 acquistate in precedenza, perché socio di fatto con il sig. nonché proprietario CP_1
e/o possessore di un fondo confinante;
aveva aderito Controparte_2 alle insistenti richieste del sig. e quindi non aveva raccolto il Testimone_1 prodotto né, soprattutto, il venditore aveva in qualche modo compulsato l'attrice o comunicato alcunché in ordine alla sua volontà di adempiere al contratto consegnando la cosa venduta, così confermando di avere venduto il prodotto ad altri;
-dopo la stipula del contratto del 9.11.2018, in particolare, la ditta CP_1 nulla aveva comunicato all'attrice in ordine alla mancata esecuzione del
[...] contratto e solo il 2.12.2020 (dopo oltre due anni e dopo tre stagioni agrumarie nel frattempo trascorse) era pervenuta una comunicazione con la quale il convenuto, per il tramite di un legale, richiamava l' alla esecuzione e al Parte_1 rispetto del contratto, richiedendo contestualmente il pagamento della somma di € 13.500,00. Ha quindi dedotto che i fatti descritti avevano determinato la tacita risoluzione consensuale del contratto del 9.11.2018 e che la prolungata inerzia del convenuto aveva ingenerato nell'attrice il legittimo affidamento circa l'abbandono della relativa pretesa. Sulla base di tali premesse ha chiesto: “Voglia l'adito Tribunale così provvedere: 1)- Accertare e dichiarare l'avvenuta risoluzione per mutuo consenso del contratto di vendita di stipulato il 9.11.2018 tra la e il sig. e, di Parte_2 Parte_1 CP_1 conseguenza, dichiarare che di nessuna somma è debitrice la del sig. Parte_1 CP_1 non avendo questi eseguito l'obbligo di consegna della cosa venduta, per le ragioni sopra
[...] illustrate 2) con vittoria di spese e compensi di lite.”.
2. Si è costituito in giudizio il sig. in qualità di titolare dell'omonima CP_1 azienda agricola, il quale ha contestato la fondatezza della domanda attorea chiedendone il rigetto.
*****************************
3. La domanda è infondata. Secondo i principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità in tema di contratto risolutorio (v. da ultimo Cassazione civile sez. II, 10/07/2024, n.18942):
2 -in linea generale, atteso il principio della libertà della forma, il contratto risolutorio non deve necessariamente risultare da accordo esplicito dei contraenti, ma può risultare anche dalla volontà delle parti di non dare ulteriore corso al rapporto, liberandosi dalle relative obbligazioni, emergente da fatti univoci posti in essere successivamente alla stipula e contrastanti con la volontà di mantenerlo in vita;
-anche nel caso in cui la forma scritta sia richiesta ad probationem la risoluzione per mutuo consenso può risultare per comportamenti concludenti;
è invece richiesta la forma scritta ad substantiam ove essa sia richiesta per il contratto da risolvere;
-la forma scritta può essere anche convenzionalmente stabilita dalle parti e in tal caso è indispensabile che il patto si riferisca in modo specifico allo scioglimento del rapporto;
quindi non è sufficiente che l'accordo preveda che ogni modifica debba avvenire per iscritto, essendo necessario che il patto riguardi espressamente il mutuo dissenso, disponendone la validità solo se risultante da atto scritto. In sostanza, il mutuo consenso deve rivestire forma scritta solo se questa sia prevista ad substantiam per il contratto da risolvere ovvero laddove l'utilizzo di tale forma si stato previsto espressamente dalle parti. Nel caso in disamina viene in rilievo un contratto di compravendita di beni mobili non registrati il quale può essere concluso finanche verbalmente;
in secondo luogo dalla lettura del contratto per cui è causa si evince che le parti non hanno assoggettato l'accordo risolutorio ad alcun onere di forma. Ne consegue che lo scioglimento per mutuo consenso potrebbe essere espresso dalle parti anche per facta concludentia. Detti fatti, come visto, devono esprimere univocamente la volontà delle parti di porre fine al rapporto negoziale perché incompatibili con l'originaria volontà manifestata nel contratto. In base a quanto previsto dall'art. 2697 c.c. si ritiene che l'onere di dimostrare tali fatti sopravvenuti alla stipula del contratto iniziale, e dunque l'intervento dell'accordo risolutorio, gravi sulla parte che ne invoca l'esistenza che nel nostro caso è la parte attrice Parte_1
Tuttavia tale prova non è stata fornita. Va ribadito che il comportamento delle parti manifestante la volontà di privare di efficacia un accordo deve intervenire necessariamente dopo la conclusione di quest'ultimo. Ciò è coerente con la ricostruzione offerta dalla Suprema Corte di Cassazione in base alla quale il mutuo dissenso, realizzando per concorde volontà delle parti la ritrattazione bilaterale del negozio, dà vita a un nuovo contratto (Cassazione civile sez. III, 31/10/2019, n.27999). Si tratta dunque di un ulteriore accordo che interviene su una situazione preesistente e che pone fine alla stessa o, per meglio dire, si sostituisce ad essa attraverso l'espressione di una volontà contraria a quella manifestata in precedenza.
3 Del resto, a rigor di logica, non può ritenersi che la volontà delle parti di porre fine ad un contratto possa essere fatta discendere da fatti antecedenti, ossia venuti in essere prima della stipula di quel contratto, quando ancora quest'ultimo non esisteva. Ebbene, la parte attrice ha invocato, quale fatto concludente da cui sarebbe desumibile la volontà del convenuto di non proseguire il rapporto originato dal contratto del 9.11.2018, la circostanza per cui egli avrebbe già venduto in precedenza i medesimi beni ad un terzo soggetto. Si tratta, a ben vedere, di un fatto antecedente e non successivo alla conclusione del contratto di cui si chiede venga accertata la risoluzione per mutuo dissenso;
in quanto tale non può assumere la valenza di un fatto contrastante con la volontà di mantenere in vita il contratto in oggetto. Riprendendo i concetti espressi sopra, basti la elementare constatazione per cui quando il sig. -secondo le prospettazioni di parte attrice- concludeva la CP_1 vendita con tale sig. il contratto con l' Testimone_1 Parte_1 non era ancora venuto in essere. La situazione così delineata potrebbe sollevare tutt'al più, in ipotesi, un problema di doppia alienazione di beni mobili, ma si tratta di una fattispecie in alcun modo allegata dall'odierna attrice. Il risultato non cambia laddove si voglia interpretare la pregressa alienazione del medesimo bene quale un “contrarius actus” piuttosto che un fatto costitutivo di un contratto risolutorio: anche in tal caso dovrebbe trattarsi di una condotta sopravvenuta che interviene su una manifestazione di volontà precedente. Quanto alla presunta inerzia attribuita al convenuto il quale, a dire della società attrice, nulla avrebbe fatto per manifestare la sua volontà di adempiere
“consegnando la cosa venduta”, v'è da dire che in base al contratto di compravendita del 9.11.2018 erano “a carico dell'acquirente le operazioni di raccolta e di trasporto presso suo opificio”; inoltre anche “il momento della raccolta” sarebbe dovuto essere indicato dall'acquirente o da un suo responsabile. Il contratto in questione, quindi, non poneva alcun onere di attivazione a carico del sig. successivo alla stipula dalla cui omissione potrebbe essere CP_1 desunta una volontà implicita di non proseguire nel rapporto;
né sanciva a carico dello stesso l'obbligazione di consegnare la cosa venduta. Stando alle pattuizioni sopra riportate gravava invece sull'acquirente, vale a dire sull' l'onere di attivarsi innanzitutto per comunicare il Parte_1 giorno prescelto per l'inizio delle operazioni di raccolta. Ancora, la società attrice ha dedotto che il convenuto, dopo la stipula del contratto avvenuta il 9.11.2018, nulla avrebbe comunicato alla in ordine Parte_1 alla mancata esecuzione del contratto. Si tratta di un assunto che ha trovato una palese smentita nell'istruttoria orale espletata.
4 Invero, il testimone di parte convenuta sig. sentito all'udienza del Testimone_2 del 18.9.2023, ha riferito che il sig. dopo la sottoscrizione del CP_1 contratto per cui è giudizio ha richiesto in più occasioni ai sig.ri e Pt_3
il versamento degli € 13.500,00 pattuiti quale prezzo della Parte_4 vendita delle clementine e che tale richiesta era stata avanzata già alla fine della campagna di raccolta, ad aprile/maggio del 2019. Lo stesso teste di parte attrice sig. escusso nel corso della Testimone_3 medesima udienza, ha smentito la ricostruzione dell' – Parte_1 secondo la quale la prima richiesta di pagamento sarebbe pervenuta da parte dell' dopo oltre due anni- dichiarando che il Parte_5 sollecito a corrispondere gli € 13.500,00 era stato avanzato dopo un anno dalla stipula del contratto. Pur volendo, in teoria, assumere quale riferimento unicamente quanto narrato sul punto dal citato testimone di parte attrice, va rilevato che un'inerzia protrattasi per un solo anno non è di certo idonea di per sé ad ingenerare un affidamento legittimo circa la totale rinuncia del creditore a far valere le proprie pretese. In conclusione, alla luce delle superiori argomentazioni, la domanda di parte attrice merita di essere rigettata.
4. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo, in applicazione del D.M. n. 55/2014 e successivi aggiornamenti, in base al valore del giudizio. Viste le peculiarità della vicenda esaminata non appaiono sussistere i presupposti della “lite temeraria” ex art. 96 c.p.c. invocata dal convenuto.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, ogni diversa istanza ed eccezione rigettata ed assorbita:
RIGETTA la domanda proposta dall Parte_1
CONDANNA la parte attrice al pagamento delle spese del giudizio in favore della parte convenuta, che si liquidano in complessivi € 5.000,00, oltre spese generali, I.V.A. se dovuta e C.A.P. come per legge, da distrarsi in favore del difensore anticipatario.
Castrovillari, 15/04/2025. Il Giudice Dott. Raffaele Zibellini
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI CASTROVILLARI SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica, nella persona del dott. Raffaele Zibellini, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2832 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2020, vertente
TRA CF: ), in persona del l.r.p.t., Parte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Franco Camodeca. attriceE (CF: ), in qualità di titolare CP_1 C.F._1 dell'omonima azienda agricola, rappresentato e difeso dall'Avv. Damiano Bua. convenuto
OGGETTO: Vendita di cose mobili.
CONCLUSIONI All'udienza di precisazione delle conclusioni del 23.1.2025 le parti hanno concluso come da note scritte depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte, e con provvedimento depositato il 24.1.2025 la causa è stata trattenuta in decisione, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.. FATTO E DIRITTO
1. Con atto di citazione ritualmente notificato l ha Parte_1 convenuto in giudizio il sig. titolare della omonima azienda agricola, CP_1
1 esponendo che: -il 9.11.2018 le parti avevano stipulato un contratto con il quale l'Azienda Agricola del sig. vendeva in blocco all'attrice le CP_1 Parte_2 del proprio fondo sito in C.da Valle Palma nel comune di San Cosmo Albanese, per 450 q circa al prezzo di € 13.500,00 IVA compresa, da corrispondere con bonifico in data 10.3.2019; -il giorno successivo il titolare della Parte_1 era stato contattato dal tale sig. il quale gli aveva
[...] Testimone_1 comunicato che le clementine del sig. erano già state da egli CP_1 acquistate in precedenza, perché socio di fatto con il sig. nonché proprietario CP_1
e/o possessore di un fondo confinante;
aveva aderito Controparte_2 alle insistenti richieste del sig. e quindi non aveva raccolto il Testimone_1 prodotto né, soprattutto, il venditore aveva in qualche modo compulsato l'attrice o comunicato alcunché in ordine alla sua volontà di adempiere al contratto consegnando la cosa venduta, così confermando di avere venduto il prodotto ad altri;
-dopo la stipula del contratto del 9.11.2018, in particolare, la ditta CP_1 nulla aveva comunicato all'attrice in ordine alla mancata esecuzione del
[...] contratto e solo il 2.12.2020 (dopo oltre due anni e dopo tre stagioni agrumarie nel frattempo trascorse) era pervenuta una comunicazione con la quale il convenuto, per il tramite di un legale, richiamava l' alla esecuzione e al Parte_1 rispetto del contratto, richiedendo contestualmente il pagamento della somma di € 13.500,00. Ha quindi dedotto che i fatti descritti avevano determinato la tacita risoluzione consensuale del contratto del 9.11.2018 e che la prolungata inerzia del convenuto aveva ingenerato nell'attrice il legittimo affidamento circa l'abbandono della relativa pretesa. Sulla base di tali premesse ha chiesto: “Voglia l'adito Tribunale così provvedere: 1)- Accertare e dichiarare l'avvenuta risoluzione per mutuo consenso del contratto di vendita di stipulato il 9.11.2018 tra la e il sig. e, di Parte_2 Parte_1 CP_1 conseguenza, dichiarare che di nessuna somma è debitrice la del sig. Parte_1 CP_1 non avendo questi eseguito l'obbligo di consegna della cosa venduta, per le ragioni sopra
[...] illustrate 2) con vittoria di spese e compensi di lite.”.
2. Si è costituito in giudizio il sig. in qualità di titolare dell'omonima CP_1 azienda agricola, il quale ha contestato la fondatezza della domanda attorea chiedendone il rigetto.
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3. La domanda è infondata. Secondo i principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità in tema di contratto risolutorio (v. da ultimo Cassazione civile sez. II, 10/07/2024, n.18942):
2 -in linea generale, atteso il principio della libertà della forma, il contratto risolutorio non deve necessariamente risultare da accordo esplicito dei contraenti, ma può risultare anche dalla volontà delle parti di non dare ulteriore corso al rapporto, liberandosi dalle relative obbligazioni, emergente da fatti univoci posti in essere successivamente alla stipula e contrastanti con la volontà di mantenerlo in vita;
-anche nel caso in cui la forma scritta sia richiesta ad probationem la risoluzione per mutuo consenso può risultare per comportamenti concludenti;
è invece richiesta la forma scritta ad substantiam ove essa sia richiesta per il contratto da risolvere;
-la forma scritta può essere anche convenzionalmente stabilita dalle parti e in tal caso è indispensabile che il patto si riferisca in modo specifico allo scioglimento del rapporto;
quindi non è sufficiente che l'accordo preveda che ogni modifica debba avvenire per iscritto, essendo necessario che il patto riguardi espressamente il mutuo dissenso, disponendone la validità solo se risultante da atto scritto. In sostanza, il mutuo consenso deve rivestire forma scritta solo se questa sia prevista ad substantiam per il contratto da risolvere ovvero laddove l'utilizzo di tale forma si stato previsto espressamente dalle parti. Nel caso in disamina viene in rilievo un contratto di compravendita di beni mobili non registrati il quale può essere concluso finanche verbalmente;
in secondo luogo dalla lettura del contratto per cui è causa si evince che le parti non hanno assoggettato l'accordo risolutorio ad alcun onere di forma. Ne consegue che lo scioglimento per mutuo consenso potrebbe essere espresso dalle parti anche per facta concludentia. Detti fatti, come visto, devono esprimere univocamente la volontà delle parti di porre fine al rapporto negoziale perché incompatibili con l'originaria volontà manifestata nel contratto. In base a quanto previsto dall'art. 2697 c.c. si ritiene che l'onere di dimostrare tali fatti sopravvenuti alla stipula del contratto iniziale, e dunque l'intervento dell'accordo risolutorio, gravi sulla parte che ne invoca l'esistenza che nel nostro caso è la parte attrice Parte_1
Tuttavia tale prova non è stata fornita. Va ribadito che il comportamento delle parti manifestante la volontà di privare di efficacia un accordo deve intervenire necessariamente dopo la conclusione di quest'ultimo. Ciò è coerente con la ricostruzione offerta dalla Suprema Corte di Cassazione in base alla quale il mutuo dissenso, realizzando per concorde volontà delle parti la ritrattazione bilaterale del negozio, dà vita a un nuovo contratto (Cassazione civile sez. III, 31/10/2019, n.27999). Si tratta dunque di un ulteriore accordo che interviene su una situazione preesistente e che pone fine alla stessa o, per meglio dire, si sostituisce ad essa attraverso l'espressione di una volontà contraria a quella manifestata in precedenza.
3 Del resto, a rigor di logica, non può ritenersi che la volontà delle parti di porre fine ad un contratto possa essere fatta discendere da fatti antecedenti, ossia venuti in essere prima della stipula di quel contratto, quando ancora quest'ultimo non esisteva. Ebbene, la parte attrice ha invocato, quale fatto concludente da cui sarebbe desumibile la volontà del convenuto di non proseguire il rapporto originato dal contratto del 9.11.2018, la circostanza per cui egli avrebbe già venduto in precedenza i medesimi beni ad un terzo soggetto. Si tratta, a ben vedere, di un fatto antecedente e non successivo alla conclusione del contratto di cui si chiede venga accertata la risoluzione per mutuo dissenso;
in quanto tale non può assumere la valenza di un fatto contrastante con la volontà di mantenere in vita il contratto in oggetto. Riprendendo i concetti espressi sopra, basti la elementare constatazione per cui quando il sig. -secondo le prospettazioni di parte attrice- concludeva la CP_1 vendita con tale sig. il contratto con l' Testimone_1 Parte_1 non era ancora venuto in essere. La situazione così delineata potrebbe sollevare tutt'al più, in ipotesi, un problema di doppia alienazione di beni mobili, ma si tratta di una fattispecie in alcun modo allegata dall'odierna attrice. Il risultato non cambia laddove si voglia interpretare la pregressa alienazione del medesimo bene quale un “contrarius actus” piuttosto che un fatto costitutivo di un contratto risolutorio: anche in tal caso dovrebbe trattarsi di una condotta sopravvenuta che interviene su una manifestazione di volontà precedente. Quanto alla presunta inerzia attribuita al convenuto il quale, a dire della società attrice, nulla avrebbe fatto per manifestare la sua volontà di adempiere
“consegnando la cosa venduta”, v'è da dire che in base al contratto di compravendita del 9.11.2018 erano “a carico dell'acquirente le operazioni di raccolta e di trasporto presso suo opificio”; inoltre anche “il momento della raccolta” sarebbe dovuto essere indicato dall'acquirente o da un suo responsabile. Il contratto in questione, quindi, non poneva alcun onere di attivazione a carico del sig. successivo alla stipula dalla cui omissione potrebbe essere CP_1 desunta una volontà implicita di non proseguire nel rapporto;
né sanciva a carico dello stesso l'obbligazione di consegnare la cosa venduta. Stando alle pattuizioni sopra riportate gravava invece sull'acquirente, vale a dire sull' l'onere di attivarsi innanzitutto per comunicare il Parte_1 giorno prescelto per l'inizio delle operazioni di raccolta. Ancora, la società attrice ha dedotto che il convenuto, dopo la stipula del contratto avvenuta il 9.11.2018, nulla avrebbe comunicato alla in ordine Parte_1 alla mancata esecuzione del contratto. Si tratta di un assunto che ha trovato una palese smentita nell'istruttoria orale espletata.
4 Invero, il testimone di parte convenuta sig. sentito all'udienza del Testimone_2 del 18.9.2023, ha riferito che il sig. dopo la sottoscrizione del CP_1 contratto per cui è giudizio ha richiesto in più occasioni ai sig.ri e Pt_3
il versamento degli € 13.500,00 pattuiti quale prezzo della Parte_4 vendita delle clementine e che tale richiesta era stata avanzata già alla fine della campagna di raccolta, ad aprile/maggio del 2019. Lo stesso teste di parte attrice sig. escusso nel corso della Testimone_3 medesima udienza, ha smentito la ricostruzione dell' – Parte_1 secondo la quale la prima richiesta di pagamento sarebbe pervenuta da parte dell' dopo oltre due anni- dichiarando che il Parte_5 sollecito a corrispondere gli € 13.500,00 era stato avanzato dopo un anno dalla stipula del contratto. Pur volendo, in teoria, assumere quale riferimento unicamente quanto narrato sul punto dal citato testimone di parte attrice, va rilevato che un'inerzia protrattasi per un solo anno non è di certo idonea di per sé ad ingenerare un affidamento legittimo circa la totale rinuncia del creditore a far valere le proprie pretese. In conclusione, alla luce delle superiori argomentazioni, la domanda di parte attrice merita di essere rigettata.
4. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo, in applicazione del D.M. n. 55/2014 e successivi aggiornamenti, in base al valore del giudizio. Viste le peculiarità della vicenda esaminata non appaiono sussistere i presupposti della “lite temeraria” ex art. 96 c.p.c. invocata dal convenuto.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, ogni diversa istanza ed eccezione rigettata ed assorbita:
RIGETTA la domanda proposta dall Parte_1
CONDANNA la parte attrice al pagamento delle spese del giudizio in favore della parte convenuta, che si liquidano in complessivi € 5.000,00, oltre spese generali, I.V.A. se dovuta e C.A.P. come per legge, da distrarsi in favore del difensore anticipatario.
Castrovillari, 15/04/2025. Il Giudice Dott. Raffaele Zibellini
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