Sentenza 2 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 02/04/2025, n. 2530 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 2530 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO in persona del giudice, dott.ssa Gabriella Gagliardi, all'udienza del 2 aprile 2025, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 15942/2024 R.G. Prev. TRA ES RO ([...]) nonchè ES AN (CRTLSN78B19839L) in qualità di amministratore di sostegno, rappresentati e difesi dall'avv. Giuseppina Emmanuele, presso il cui studio elettivamente domiciliano, giusta procura allegata in atti;
Ricorrenti E INPS, in persona del Presidente pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. ROBERTO
MAISTO, elettivamente domiciliato in Napoli alla Via A. De Gasperi n. 55.
Resistente
OGGETTO: Opposizione ad ATP FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato in data 8.07.2024, la ricorrente in epigrafe- premesso che, già titolare di indennità di accompagnamento, in data 3.02.2023 era sottoposta a visita di revisione al fine della conferma delle condizioni sanitarie legittimanti il godimento dell'indennità di accompagnamento;
che la visita si concludeva con esito negativo- ha dedotto di aver promosso giudizio per A.T.P. ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c., all'esito del quale il C.T.U. nominato aveva ingiustamente ritenuto non sussistenti i requisiti sanitari per beneficiare della provvidenza in oggetto. Tanto premesso, ha chiesto, previo rinnovo della consulenza tecnica di ufficio, il riconoscimento del diritto ai suddetti benefici, spese vinte con attribuzione. L'INPS, costituitosi, ha eccepito l'inammissibilità della domanda per la genericità delle contestazioni avverso la C.T.U. e ha chiesto il rigetto della domanda, con ogni ulteriore conseguenza di legge. Acquisita la documentazione prodotta, la causa veniva rinviata alla odierna udienza. Il giudice, esaminati gli atti, udita la discussione delle parti, ha ritenuto la causa matura per la decisione, pronunciando la presente sentenza, redatta e depositata in pari data.
*** Il ricorso è infondato per le motivazioni di seguito illustrate. Occorre premettere che l'art. 445 bis c.p.c. prevede che nella fase di opposizione all'ATP la parte ricorrente debba contestare le conclusioni del CTU, a pena di inammissibilità. I motivi di contestazione della CTU devono essere specifici e devono essere idonei a confutare le conclusioni cui è pervenuto il CTU: al riguardo, la specificità dei motivi di
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comportamento immaturo;
limitate capacità di prendersi cura di se stessi. Tuttavia, la diagnosi risulta precoce nei casi con disabilità intellettiva da moderata a grave. Un ritardo dello sviluppo è solitamente evidenziabile in età prescolare, spesso manifestandosi più come un ritardo nella
2 comunicazione che nelle capacità motorie ecco perché i neuropsichiatri prescrivono le terapie occupazionali per migliorare il rapporto interpersonale del disabile intellettivo con i suoi simili. Infatti molte persone con una lieve o moderata disabilità intellettiva sono autonome, capaci di vivere in maniera indipendente, e possono essere capaci di svolgere un lavoro che richieda capacità intellettive limitate;
questo è il nostro caso in esame. In particolare, la signorina OS frequenta un semiconvitto convenzionato con la ASL ove, oltre a socializzare con i suoi simili, i terapisti provvedono anche a tenerla occupata con una
“terapia occupazionale” per migliorare la sua autonomia personale e sociale rendendola più autonoma nello svolgimento degli atti quotidiani della vita, pertanto la sig.na TE OS non è persona bisognevole di assistenza continua per svolgere i comuni atti quotidiani della vita”.
Alla luce delle considerazioni cliniche esposte, il CTU ha dunque concluso che “1- il ricorrente presenta le seguenti infermità: a-Disabilità intellettiva di grado medio in soggetto affetto da disturbi del linguaggio.
2-la suddetta patologia neurologica è da considerarsi preesistenti alla data della verifica straordinaria della C.M.INPS;
3- successivamente alla data della verifica straordinaria si è verificato un miglioramento della patologia neurologica mediante la frequentazione di un centro di semiconvitto e mediante terapia occupazionale effettuata dall'istante;
4- tenuto conto del grado e della natura delle infermità accertate e della loro incidenza sulla capacità di lavoro;
tenuto conto del lavoro abituale esercitato, dell'età, del sesso, dell'adattabilità a lavori affini a quello espletato, si può affermare che: l'istante si trova nell'assoluta e permanente impossibilità a svolgere qualsiasi lavoro;
ha la capacità di deambulare da sola e di svolgere autonomamente gli atti quotidiani della vita;
pertanto si ritiene il suo grado di invalidita' pari al 100% senza necessità di assistenza continua dall'epoca della visita straordinaria effettuata dalla C.M.INPS in data 3/2/23 in poi sia in base alla documentazione sanitaria agli atti che in base alla visita medico-legale da me effettuata”. A fronte dei rilievi espressi dal CTU, parte ricorrente, in questo giudizio, non ha offerto argomenti idonei a confutare, sulla base della documentazione medica prodotta nella pendenza della fase per ATPO, le conclusioni definitive riportate nella relazione peritale, fondate sull'esame di tutte le patologie dedotte, valutate dal consulente in modo analitico, logico e adeguatamente motivato, e all'esito dell'esame obiettivo della paziente;
ma si è limitata ad esprimere una diversa, personale valutazione, sul presupposto di una maggiore gravità delle patologie non supportata dalla documentazione medica agli atti. Invero, nell'esposizione del ricorso l'istante non ha dimostrato che l'ausiliare sia incorso in un vizio di indagine, limitandosi a dedurre genericamente e del tutto apoditticamente una diversa incidenza delle patologie riscontrate sull'autonomia della stessa. Reputato pertanto esaustivo ed esauriente e come tale utilizzabile anche nella presente sede l'accertamento peritale acquisito nel giudizio per accertamento tecnico preventivo, si ritiene di non dovere accogliere l'istanza di rinnovo delle operazioni peritali avanzata dalla parte ricorrente, sussistendo l'ipotesi del cd. mero dissenso diagnostico. Invero, nel caso di specie, deve ritenersi che le censure mosse alla perizia da parte ricorrente non denunciano precise carenze o deficienze diagnostiche, ovvero affermazioni illogiche o scientificamente errate, bensì semplici difformità tra la valutazione del consulente circa l'incidenza e l'entità del dato patologico ed il valore diverso allo stesso attribuito dalla parte,
3 sicché non si ravvisano i presupposti per la sua rinnovazione. Da ultimo, va ricordato che il sindacato del giudice sulla consulenza tecnica è limitato, esattamente come avviene per il sindacato della Cassazione sulle sentenze di merito, ai soli vizi di violazione di legge ovvero ai vizi della motivazione, non potendo il giudice sindacare il merito delle valutazioni mediche operate dal consulente (cfr. Cass. 7341/2004; 2151/2004; 11054/2003). Per tutti questi motivi il ricorso deve essere quindi rigettato. La parte ricorrente va tenuta indenne dal pagamento delle spese processuali, avendo documentato di versare nelle condizioni di reddito previste dalla legge per l'esonero dalla condanna alle spese in caso di soccombenza, ex art. 152 disp. att. c.p.c. Per lo stesso motivo le spese della consulenza tecnica di ufficio espletate nel procedimento per ATP, e già liquidate con separato decreto, sono poste a carico dell'INPS.
P.Q.M.
- rigetta il ricorso;
- dichiara la parte ricorrente non tenuta alla refusione delle spese processuali. Si comunichi. Napoli, 2.04.2025 Il Giudice dott.ssa Gabriella Gagliardi
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