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Sentenza 29 agosto 2025
Sentenza 29 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 29/08/2025, n. 1152 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 1152 |
| Data del deposito : | 29 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
°°°° composta dai magistrati:
Antonella Vittoria Balsamo presidente
Antonino Fichera consigliere relatore
Enrico Rao consigliere riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 414/2023 R.G. promossa da:
(C.F. ), in liquidazione, CP_1 Parte_1 P.IVA_1 Pt_2
nato a [...] il [...] (C.F. ),
[...] C.F._1 [...]
nato a [...] il [...] (C.F. ), Parte_3 CodiceFiscale_2
, nata a [...] il [...] (C.F. , Parte_4 C.F._3
, nata a [...] il [...] (C.F. Parte_5 C.F._4
), tutti rappresentati e difesi dagli avvocati CINZIA BLANCO, ANTONIO
[...]
TRIBULATO E FILADELFO TRIBULATO;
APPELLANTI
CONTRO con sede legale in 20132 Milano, Via Siusi n. 7 Controparte_2
(p.i. ), elettivamente domiciliata presso gli avv.ti Calogero Lanza P.IVA_2
( ) e dall'Avv. Matteo Email_1 C.F._5
- 1 - Giarratana ( , quale Email_2 C.F._6 procuratore speciale di p. iva;
Controparte_3 P.IVA_3
Appellato con sede in Verona, piazzetta Monte n.1 (c.f. ), quale CP_4 P.IVA_4 mandataria di partita IVA di Gruppo , codice fiscale e CP_5 P.IVA_5 numero di iscrizione nel registro Imprese di Milano: numero 12377670968, REA
2657480) quest'ultima beneficiaria in forza del contratto di scissione stipulato con
, rappresentata e difesa l'avv. NC IC, c.f. Controparte_2
; C.F._7
Appellato
(n. 5/2021 del Tribunale di Siracusa) di Controparte_6 Pt_6
, e
[...] Controparte_7 CP_8
Appellato-contumace
°°°°
Concisa esposizione delle ragioni in fatto e diritto della decisione
In fatto
Con decreto ingiuntivo n. 1508/18 R.G., emesso dal Tribunale di Siracusa, veniva ingiunto, al debitore principale, , Parte_7 Parte_2 Pt_8
, ,
[...] Controparte_7 Parte_3 Parte_4 CP_8 Parte_5 il pagamento della somma di euro 405.572,32 quale saldo debitore di alcuni
[...] rapporti di conto corrente (due dei quali assistiti da apertura di credito) e di un mutuo.
Avverso il decreto ingiuntivo, tutti i debitori, proponevano opposizione domandando:
“… dichiarare la nullità dei contratti bancari n. 168955 e 16896 e n. 3783581, per le ragioni esposte al punto 1 e conseguentemente, l'insussistenza e/o l'infondatezza e/o
l'inesigibilità del credito ex adverso azionato ovvero, in via subordinata, ridurne sensibilmente l'ammontare, per le ragioni tutte esposte in narrativa;
accertare e dichiarare la nullità dei contratti di conto corrente 168955 e 16896 e comunque della clausola di pattuizione di interessi debitori in misura ultralegale per superamento del
- 2 - tasso soglia, per indeterminatezza e per tutte le ragioni esposte nella superiore trattazione;
accertare e dichiarare anche ex art. 1283 c.c. la nullità della pratica di capitalizzazione trimestrale degli interessi e/o delle clausole anatocistiche per le ragioni esposte al punto 2; dichiarare la nullità della commissione di massimo scoperto applicata al rapporto, per tutti i diversi profili esposti al punto 3; ritenere e dichiarare illegittima la clausola e la prassi sulla antergazione/ postergazione della valute sugli addebiti e gli accrediti per motivi esposti al punto 4; ritenere e dichiarare non dovute le somme indicate nei singoli estratti conto corrente relative al commissioni, competenze, spese tenuta conto, spese rinnovo pratica, remunerazioni comunque contabilizzate, ecc. perché non previste contrattualmente, arbitrarie, non provate e non documentate e superiori al tasso soglia per i motivi esposti in atti;
accertare e dichiarare l'illegittimità della clausola relativa agli interessi nel contratto di mutuo chirografario per indeterminatezza ed avvenuto superamento dei tassi soglia, con conseguente illegittimità degli interessi addebitati, per come meglio esposto al punto 6; conseguentemente ritenere e dichiarare che le risultanze contabili dei conti correnti .
168955 e 16896 nonché del mutuo chirografario sono inattendibili perché non riportano le somme effettivamente dovute, dando atto che si contesta formalmente la rispondenza al vero di tali risultanze contabili;
ritenere e dichiarare estinte le fideiussioni degli opponenti ex art. 1955 e 1957 c.c.; per l'effetto revocare il decreto ingiuntivo opposto. Conseguentemente condannare la convenuta alla CP_9 restituzione in favore degli esponenti delle somme illegittimamente addebitate e/o riscosse, oltre rivalutazione monetaria e interessi;
…”.
Il Tribunale di Siracusa, rigettava l'opposizione e condannava gli opponenti, in solido, al pagamento delle spese processuali.
La decisione di primo grado è stata appellata da , Parte_7 Pt_2
, e affidando la critica ai
[...] Parte_3 Parte_4 Parte_5 motivi di seguito esaminati.
Il fallimento, medio tempore intervenuto, di , e Parte_8 Controparte_7
, è rimasto contumace. CP_8
- 3 - Si sono costituiti nel presente giudizio e Controparte_2 CP_4 domandando il rigetto del gravame.
All'udienza del 11.04.2025, udita la discussione delle parti, la causa è stata posta in decisione ai sensi dell'art. 350 bis c.p.c.
In diritto
(nei contratti di conto corrente) Controparte_10
Il motivo di opposizione proposto in primo grado si articolava su due punti: a) omessa previsione nel contratto di conto corrente di un incremento del tasso creditore effettivo per effetto dell'operare della capitalizzazione (al contrario di quanto previsto per il tasso di interesse debitore); b) vessatorietà della clausola che prevede la capitalizzazione degli interessi.
Il tribunale ha giudicato generico il motivo di opposizione perché “… l'opponente avrebbe dovuto indicare con precisione i motivi alla base di tali contestazioni, fornendo la prova dell'addebito di interessi anatocistici illegittimi, indicando i relativi trimestri e
l'ammontare richiesto in restituzione. In ogni caso, sulla questione relativa alla legittimità della capitalizzazione trimestrale degli interessi va osservato che il conto corrente di cui si tratta è stato aperto successivamente al 2000 e le relative previsioni contrattuali risultano conformi alla delibera CICR 9 febbraio 2000 prevedendo la pari periodicità della capitalizzazione degli interessi”.
L'appellante critica solo la prima parte della statuizione appena riferita, osservando che il motivo di opposizione non era generico contenendo la censura relativa all'indicazione nei contratti di un tasso annuo effettivo inferiore rispetto al tasso nominale e che la fondatezza della censura ha trovato riconoscimento nella decisione emessa da Cass.
4321/22.
Il motivo che pone la questione della “solo apparente” reciprocità della capitalizzazione infrannuale degli interessi è fondato.
Non è condivisibile la valutazione di infondatezza per genericità cui è pervenuto il tribunale posto che dal concreto contenuto dell'atto di citazione in opposizione avverso il decreto ingiuntivo è dato comprendere, senza particolari dubbi, che gli opponenti
- 4 - intendessero porre proprio la questione della capitalizzazione reciproca solo apparente
(si veda p. 5 dell'atto di opposizione a decreto ingiuntivo).
I vari contratti di conto corrente prevedono un tasso annuale nominale dell'interesse creditore applicato al rapporto che, di fatto, è corrispondente al tasso annuale effettivo o addirittura inferiore.
L'operare della capitalizzazione avrebbe, invece, dovuto comportare, per necessità algebrica, un tasso di interesse effettivo annuale necessariamente superiore rispetto al tasso nominale.
Su tale questione la Corte di Cassazione si è pronunziata nei seguenti termini:
“l'indicazione, in contratto, di un tasso annuo effettivo dell'interesse creditore corrispondente a quello nominale (e cioè di un tasso annuo dell'interesse capitalizzato coincidente con quello non capitalizzato) rende per un verso priva di contenuto la clausola anatocistica riferita agli interessi attivi — giacché sconfessa, nei fatti, che detti interessi siano soggetti a capitalizzazione — e non soddisfa, per altro verso, quanto esige il cit. art.
6. A tale ultimo proposito occorre infatti considerare che la previsione di un tasso di interesse effettivo corrispondente a quello nominale equivale alla mancata indicazione del tasso annuo calcolato per effetto della capitalizzazione: anche ad ammettere che le parti abbiano realmente voluto quest'ultima (in una qualche misura numericamente apprezzabile), il contratto di conto corrente mancante della detta indicazione non soddisferebbe una delle condizioni cui è subordinata, secondo quanto si è detto, la pattuizione dell'anatocismo” (Cass. 4321/22), dettando il seguente principio di diritto "La previsione, nel contratto di conto corrente stipulato nella vigenza della Delib. CICR 9 febbraio 2000, di un tasso di interesse creditore annuo nominale coincidente con quello effettivo non dà ragione della capitalizzazione infrannuale dell'interesse creditore, che è richiesta dalla Delib., art. 3, e non soddisfa, inoltre, la condizione posta dall'art. 6 della delibera stessa, secondo cui, nei casi in cui
è prevista una tale capitalizzazione infrannuale, deve essere indicato il valore del tasso, rapportato su base annua, tenendo conto degli effetti della capitalizzazione".
- 5 - Questa corte di merito (si veda C. Appello Catania, sentenza n. 398/2025, presidente ed estensore La Manita) ha già recepito in precedente pronunzia l'orientamento di legittimità e non vi sono ragioni per discostarsene (né le parti ne hanno prospettato).
La clausola contrattuale che prevede la capitalizzazione reciproca degli interessi alle condizioni sopra esposte deve, pertanto, essere dichiarata nulla.
La conclusione appena rassegnata determinerebbe la necessità di procedere al ricalcolo del saldo dei rapporti di conto corrente ma tale possibilità risulta preclusa dalla omessa produzione in atti degli estratti di conto corrente essendo stato prodotto solo il cd. saldaconto certificato ai sensi dell'art. 50 TUB (si tratta di fatto, peraltro, pacifico tra le parti che trova conferma anche nella sentenza di primo grado ove, solo per un evidente errore contenuto in un isolato passaggio della motivazione, è affermata la produzione parziale degli estratti conto).
Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo il creditore è l'attore in senso sostanziale sul quale grava l'onere probatorio.
L'impossibilità di procedere al ricalcolo del saldo dei conti correnti determina l'impossibilità di addivenire ad una corretta determinazione del credito vantato dalla banca che risulta così inottemperante all'onere probatorio sopra individuato.
Ne seguono due conclusioni: a) la domanda di condanna degli odierni appellanti al pagamento del saldo dei conti correnti è infondata per difetto di prova;
b) è assorbito il motivo di appello con il quale è lamentata la violazione e falsa applicazione degli art. 50 tub e 2967 c.c. perchè il primo giudice avrebbe ritenuto il cd. saldaconto ex art. 50
T.U.B. documento idoneo alla prova del credito.
OMESSA STATUIZIONE SULLE NULLITÀ DEL CONTRATTO DI MUTUO
Il tribunale ha omesso la statuizione sulle varie nullità che inficerebbero il contratto di mutuo poste a fondamento di uno dei motivi di opposizione spiegati in primo grado e, sotto tale profilo, è fondata la doglianza degli appellanti.
Venendo all'esame delle censure di nullità pretermesse dal primo giudice e riproposte con l'atto di appello, le stesse sono infondate.
- 6 - Il TAEG (o ISC) non è elemento essenziale del contratto e la sua omessa o errata indicazione non comporta la nullità del negozio e neppure la sua annullabilità per violazione del principio di buona fede collegato alla difficoltà per il cliente di “rendersi conto” dell'alto tasso di interesse da pagare.
Infondata è anche la censura di indeterminatezza della clausola che prevede il tasso di interesse applicabile al mutuo non essendo dato rinvenire l'indicazione delle ragioni del vizio prospettato.
Neppure l'omessa specificazione nel contratto della tipologia (“alla francese”) del piano di ammortamento scelto (peraltro allegato al contratto e versato in atti) può provocare l'indeterminatezza del contratto sotto il profilo della indeterminatezza della regolamentazione del tasso di interesse.
Quanto all'ipotetico anatocismo che l'ammortamento alla francese determinerebbe appare sufficiente ricordare che il diritto vivente è orientato nel senso di ritenerne la piena validità della detta tipologia di rimborso del mutuo. In proposito, può riferirsi recente pronunzia del giudice di legittimità che ha ribadito “Nel mutuo con piano di ammortamento alla francese standardizzato a tasso variabile: a) non si determina alcuna capitalizzazione degli interessi perché la quota di interessi di ogni rata viene egualmente calcolata, come nel tasso fisso, sul debito residuo del periodo precedente, costituito dalla quota capitale ancora dovuta, detratto l'importo già pagato in linea capitale con le rate precedenti;
b) se il piano di ammortamento riporta la chiara e inequivoca indicazione dell'importo erogato, della durata del prestito, del tasso di interesse nominale (TAN) ed effettivo (TAEG), della periodicità (numero e composizione) delle rate di rimborso con la loro ripartizione per quote di capitale e di interessi, neppure sorge alcun vulnus in termini di trasparenza, giacché il mutuatario ha integrale cognizione, nei limiti di ciò che è possibile, degli elementi, giuridici ed economici, del contratto. Né rileva, in senso contrario, che, per sua natura, il piano di ammortamento di un mutuo a tasso variabile non possa che essere indicativo, recando una mera ipotesi proiettiva dell'ammontare finale dell'importo da restituire, sulla base del tasso individuato al momento della conclusione del contratto: il mutuatario, entro
- 7 - detti limiti, può difatti rappresentarsi quale sarà la somma finale da restituire per interessi sulla base dell'unico parametro noto e disponibile al momento della pattuizione, effettuando quella comparazione tra le possibili offerte sul mercato, che è la principale delle facoltà in funzione delle quali il presidio della trasparenza delle condizioni opera. Salvo a non voler percorrere l'unica alternativa astrattamente praticabile, ma che si menziona evidentemente solo ad absurdum, consistente in un intervento del legislatore volto a negare in se stessa la liceità tout court dei mutui
a tasso variabile” (Cassazione civile sez. I, 19/03/2025, n.7382; si veda anche Cass., su,
15130/24).
CREDITO DERIVANTE DAL CONTRATTO DI MUTUO
Il contratto di mutuo chirografario versato in atti è accompagnato dal piano di ammortamento e dall'allegazione dell'avvenuto inadempimento all'obbligazione di pagamento (secondo il piano di ammortamento rateale 60 rate) per complessivi euro
227.445,93 (sul detto importo non v'è contestazione).
Il credito rinveniente dal contratto di mutuo parzialmente non rimborsato è certamente da ritenere provato alla stregua della documentazione versata in atti e dell'assenza di difese volte a contrastare l'allegazione dell'avvenuto inadempimento (in proposito si rinvia alla giurisprudenza della Corte di Cassazione sulla regola dell'onere della prova – cd. criterio della vicinanza della prova - in materia di adempimento/inadempimento contrattuale).
Sul credito vantato a titolo di rimborso del mutuo sono dovuti gli interessi al tasso di mora convenuto nel contratto di mutuo dal momento della domanda (notifica dell'ingiunzione di pagamento che contiene la quantificazione della somma mutuata e non rimborsata) fino al momento del pagamento.
ESTINZIONE DELLE FIDEIUSSIONI PER DECADENZA. NULLITÀ DELLE FIDEIUSSIONI PER
VIOLAZIONE DELLA L. 287/1990 E NULLITA' DELLA CLAUSOLA DI DEROGA ALLA
DECADENZA PREVISTA DALL'ART. 1957 C.C.
Il tribunale ha ritenuto l'art. 1957 c.c. norma derogabile dalle parti e, nel caso, validamente derogata dall'art. 6 del contratto di fideiussione. Sulla scorta di tale
- 8 - premessa ha giudicato infondato il motivo di opposizione volto a far valere l'estinzione della fideiussione.
L'appellante afferma: a) l'inderogabilità dell'art. 1957 c.c.; b) la nullità totale o, quanto meno, parziale delle fideiussioni nella parte in cui derogano l'art. 1957 c.c. sottoscritte dall'appellante perché riproducenti il contenuto degli articoli 2, 6 ed 8 del modello/ schema ABI, dichiarato illegittimo;
c) la vessatorietà della clausola di deroga all'art. 1957 c.c. in ragione della qualità di consumatori dei fideiussori , Parte_3 Pt_4
e ; d) la decadenza dalla garanzia per omesso rispetto del termine
[...] Parte_5 semestrale previsto dall'art. 1957 cc.
Sub a)
L'art. 1957 cc è norma pacificamente derogabile dalle parti comportando solo un maggior rischio per la parte (si veda la recente Cass. 3989/25 “La decadenza sancita dall'art. 1957 c.c. del creditore dal diritto di pretendere l'adempimento dell'obbligazione fideiussoria, per effetto della mancata tempestiva proposizione delle azioni contro il debitore principale, può essere preventivamente rinunciata dal fideiussore, trattandosi di pattuizione rimessa alla disponibilità delle parti e che non ha natura vessatoria”.
Sub b)
Nella fattispecie in esame non è stato prodotto in atti il provvedimento della NC
d'IA n. 55 del 2.5.2005 (all'epoca Autorità Garante della Concorrenza tra gli Istituti di Credito) con cui veniva sanzionata l'intesa tra le banche per violazione dell'art. 2 co.
2 lett. a della L. n. 287/1990, per contrarietà dello schema di contratto di fideiussione omnibus formulato dall'ABI poiché ritenuto in grado di alterare il gioco della concorrenza se utilizzato in modo uniforme dagli istituti di credito associati ad ABI, sia lo schema dell'intesa contrattuale predisposto dall'ABI, a cui in tesi si sarebbe rifatto il contratto di garanzia sottoscritto dagli appellanti, sia il parere dell'AGCM.
L'omessa produzione dei detti documenti priva di fondatezza il motivo non essendo sufficiente il mero richiamo alla nullità dei contratti a valle stipulati sulla base di contratti frutto di intesa anticoncorrenziale, occorrendo che in atti siano stati
- 9 - tempestivamente prodotti lo schema dell'intesa contrattuale predisposto dall'ABI e il provvedimento n. 55 del 2.5.2005 con cui la NC d'IA ha sanzionato l'intesa per violazione dell'art. 2 co. 2 lett. a della L. n. 287/1990.
Neppure potrebbe ritenersi che il provvedimento sanzionatorio della NC d'IA (non versato in atti) sia conosciuto dal giudice posto che si tratta di provvedimento di natura amministrativa per il quale non opera il principio iura novit curia dettato dall'art. 113
c.p.c. mentre ricade sulla parte interessata l'onere di provare l'esistenza dell'intesa anticoncorrenziale quale presupposto della dedotta nullità della fideiussione a valle.
Sub c)
In prima battuta, va dichiarata l'infondatezza dell'eccezione proposta dall'appellato secondo cui il negozio di garanzia sarebbe, in ragione della presenza di clausola che prevede il “pagamento a prima richiesta”, un contratto autonomo di garanzia e non una fideiussione.
Premesso che, in linea di principio, la presenza della detta clausola non è di per sé idonea alla qualificazione del negozio come contratto autonomo di garanzia, va rilevato che lo stesso appellato nel giudizio di primo grado aveva qualificato il negozio come fideiussione e tale qualificazione è stata sposata anche dal tribunale.
Ne segue che, in assenza di motivo di appello che investa la statuizione, il negozio di garanzia in questione risulta definitivamente qualificato come fideiussione.
Venendo ora alla valutazione della censura, gli appellanti, dopo aver rilevato l'omessa statuizione ad opera del primo giudice, affermano la vessatorietà della clausola in relazione alla loro qualità di consumatori.
Il motivo non necessita di essere esaminato in quanto rimane assorbito per le ragioni di seguito esposte.
L'art. 7 del negozio di fideiussione (la deroga al termine di decadenza di 6 mesi previsto dall'art. 1957 cc è, invece, prevista dall'art. 6 del negozio) prevede che “Il fideiussore è tenuto a pagare immediatamente alla banca a semplice richiesta scritta….”.
- 10 - Nella fattispecie è pacifico che in data 29.01.2014 il debitore principale ha ricevuto lettera contenente il recesso dai vari contratti e l'intimazione di immediato pagamento del debito nascente dai rapporti bancari (sia conto corrente che mutuo).
Si tratta, dunque, di stabilire: a) se la clausola che prevede il pagamento a semplice richiesta scritta sia vessatoria rispetto ai fideiussori consumatori (e si tratta di questione che la corte deve porsi ex officio); b) se la mera richiesta di pagamento sia atto idoneo ad evitare la decadenza prevista dall'art. 1957 c.c. (ovvero se la decadenza possa essere evitata solo con la proposizione dell'azione giudiziale).
La clausola in esame non può essere ritenuta vessatoria in quanto non introduce una deroga al termine previsto dall'art. 1957 c.c. per la proposizione delle istanze del creditore nei confronti del debitore principale (collegando al suo mancato rispetto la liberazione dei fideiussori) ma solo la possibilità di far valere le istanze a mezzo di semplice richiesta scritta.
La questione è stata di recente affrontata da questa Corte di appello con pronunzia che il collegio ritiene di condividere mutuandone l'argomentazione: “… deve ritenersi – in conformità all'orientamento della Suprema Corte - che l'art. 1957 c.c., nell'imporre al creditore di proporre le sue istanze contro il debitore entro i sei mesi dalla scadenza per l'adempimento dell'obbligazione garantita dal fideiussore … tende a far sì che il creditore stesso prenda sollecite e serie iniziative contro il debitore principale per recuperare il proprio credito, in modo che la posizione del garante non resti indefinitamente sospesa. Pertanto, il termine istanza si riferisce ai vari mezzi di tutela giurisdizionale del diritto di credito, in via di cognizione o di esecuzione, …. Epperò, la presenza della clausola di pagamento a semplice richiesta … induce comunque a ritenere pattiziamente stabilito che l'iniziativa che il beneficiario della garanzia deve assumere al fine di evitare alla decadenza non debba necessariamente rivestire le forme dell'azione giudiziale, ben potendo costui avanzare “semplice richiesta scritta” al fideiussore il quale, in forza di essa, è obbligato a pagare. …... In conclusione, nel quadro dell'attività di interpretazione del contenuto del contratto devoluta al giudice di merito, ritiene la Corte che le parti, con la clausola sopra richiamata, stabilendo che il
- 11 - fideiussore sia tenuto a pagare “immediatamente a semplice richiesta scritta della
NC”, abbiano voluto escludere la decadenza con la semplice, purché tempestiva, richiesta di pagamento in forma scritta, sussistendo – ove si opinasse diversamente – un'evidente contraddizione fra l'adempimento a prima richiesta e quello subordinato all'esercizio di un'azione in giudizio” (cfr. C. App. Catania 417/2025; conforme C.
App. Venezia 183/23; si veda anche Cass. n. 84/2010;13078/08).
Tale indirizzo interpretativo ha trovato recente (e definitiva) conferma in Cass.
835/2025 secondo cui “…. se è vero che, in linea generale, agli effetti dell'art. 1957, non è sufficiente un semplice atto stragiudiziale, occorrendo un'istanza giudiziale – intesa come concreto rimedio processuale volto ad ottenere, in via di cognizione o in executivis, l'accertamento e il soddisfacimento della pretesa creditrice (cfr. Cass. civ.,
Sez. I, 29 gennaio 2024, n. 2607; Cass. civ., Sez. III, Ord., 13 febbraio 2018, n. 3421; principio sancito da Cass. civ., Sez. I, 8 febbraio 2005, n. 2532) – è altrettanto vero che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, ormai consolidata, in assenza di ragioni che persuadano del contrario, non può che essere confermato, ove il debitore si sia impegnato a soddisfare il credito garantito "a semplice richiesta", tale previsione può essere interpretata come deroga pattizia al termine previsto da tale articolo. Dunque, in una tale ipotesi, "l'osservanza dell'onere di cui alla citata disposizione può essere considerata soddisfatta dalla stessa richiesta di pagamento formulata dal creditore al fideiussore, prescindendo dalla proposizione di un'azione giudiziaria" (principio affermato da Cass. civ., Sez. III, 21 maggio 2008, n. 13078; nelle successive pronunce, in motivazione, v. Cass. civ., Sez. I, Ord., 20 settembre 2024, n. 25344; Cass. civ. Sez.
III, 14 ottobre 2022, n. 30185; Cass. civ. Sez. III, 26 settembre 2017, n. 22346).
Dette argomentazioni hanno trovato ulteriore riscontro nelle più recenti pronunce di legittimità, con cui è stato precisato che: "ove le parti abbiano convenuto che il pagamento debba avvenire a prima richiesta, l'eventuale rinvio pattizio alla previsione della clausola di decadenza di cui all'art. 1957, comma 1, c.c., deve intendersi riferito, giusta applicazione del criterio ermeneutico di cui all'art. 1363 c.c., esclusivamente al termine semestrale indicato dalla predetta disposizione" (cfr. Cass. civ., Sez. I, 3
- 12 - novembre 2021, n. 31509; Cass. civ. n. 22346/2017 cit.). Del resto, la stessa giurisprudenza, avuto riguardo alla tradizionale esegesi del citato art. 1957 c.c., ha precisato che la decadenza del creditore dal diritto di escutere la fideiussione non è posta a presidio di alcun interesse di ordine pubblico, per cui può essere derogata dalle parti, pure implicitamente (cfr. Cass. n. 31509/2021 cit.). Nella fattispecie, la fideiussione rilasciata dagli odierni ricorrenti conteneva l'impegno del garante ad adempiere "a semplice richiesta scritta", clausola derogativa della previsione di cui all'art. 1957 c.c., non colpita da nullità, per cui, come correttamente statuito dalla
Corte d'Appello, la lettera di messa in mora del 15.10.2015 ha validamente interrotto il relativo termine semestrale decadenziale ….” (così Cass. 835/25).
Deve concludersi che - in presenza della clausola negoziale ora in esame - l'istanza di cui parla l'art. 1957 c.c. può essere rivolta anche a mezzo di una semplice richiesta scritta (e non è necessaria la proposizione di una domanda giudiziale).
Posta la riferita conclusione, il creditore, in virtù delle lettere inviate in data 25.6.2013 e
29.01.2014, ha ottemperato, avvalendosi dell'art. 7 del negozio fideiussorio, all'obbligo impostogli dall'art. 1957 c.c. e non può dirsi intervenuta l'eccepita decadenza.
Non v'è, dunque, necessità di accertare se la deroga al termine semestrale previsto dall'art. 1957 c.c. operata dall'art. 6 della fideiussione sia o meno vessatoria in danno dei fideiussori-consumatori. Assorbito rimane anche il motivo rubricato con il numero 6 relativo all'omessa pronunzia sull'eccezione di estinzione della fideiussione ex art. 1956
c.c.
°°°°
La spese del presente grado di giudizio, avuto riguardo alla solo parziale fondatezza dell'appello, seguono la soccombenza per la metà nei confronti di Controparte_11 quale procuratore speciale di Nulla deve liquidarsi a titolo di spese nei CP_5 confronti dell'interveniente volontario, ex art. 111 cpc., e nei Controparte_3 confronti del fallimento appellato rimasto contumace.
P.Q.M.
- 13 - La Corte di appello di Catania, prima sezione civile, definitivamente pronunciando sulla causa iscritta al n. 414/23 R.G., così statuisce: in parziale accoglimento dell'appello, revoca il decreto ingiuntivo n. 1700/2016 emesso dal Tribunale di Siracusa;
condanna
, ed Parte_7 Parte_5 Parte_2 Parte_3 Pt_4
in solido, al pagamento della somma di euro 227.445,93 oltre interessi al tasso di
[...] mora come specificato in parte motiva;
liquida le spese del giudizio di primo grado in euro 8.000,00 per compensi di avvocato oltre spese generali, iva e c.p.a. e quelle del presente giudizio in euro 6.500,00 oltre spese generali, iva e c.p.a. e condanna gli appellanti, in solido, al pagamento della metà delle spese di entrambi i gradi del giudizio liquidate, compensandole per la quota residua.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della Corte di appello del 20.06.2025
Il consigliere relatore Il presidente
Antonino Fichera Antonella Vittoria Balsamo
- 14 -
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
°°°° composta dai magistrati:
Antonella Vittoria Balsamo presidente
Antonino Fichera consigliere relatore
Enrico Rao consigliere riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 414/2023 R.G. promossa da:
(C.F. ), in liquidazione, CP_1 Parte_1 P.IVA_1 Pt_2
nato a [...] il [...] (C.F. ),
[...] C.F._1 [...]
nato a [...] il [...] (C.F. ), Parte_3 CodiceFiscale_2
, nata a [...] il [...] (C.F. , Parte_4 C.F._3
, nata a [...] il [...] (C.F. Parte_5 C.F._4
), tutti rappresentati e difesi dagli avvocati CINZIA BLANCO, ANTONIO
[...]
TRIBULATO E FILADELFO TRIBULATO;
APPELLANTI
CONTRO con sede legale in 20132 Milano, Via Siusi n. 7 Controparte_2
(p.i. ), elettivamente domiciliata presso gli avv.ti Calogero Lanza P.IVA_2
( ) e dall'Avv. Matteo Email_1 C.F._5
- 1 - Giarratana ( , quale Email_2 C.F._6 procuratore speciale di p. iva;
Controparte_3 P.IVA_3
Appellato con sede in Verona, piazzetta Monte n.1 (c.f. ), quale CP_4 P.IVA_4 mandataria di partita IVA di Gruppo , codice fiscale e CP_5 P.IVA_5 numero di iscrizione nel registro Imprese di Milano: numero 12377670968, REA
2657480) quest'ultima beneficiaria in forza del contratto di scissione stipulato con
, rappresentata e difesa l'avv. NC IC, c.f. Controparte_2
; C.F._7
Appellato
(n. 5/2021 del Tribunale di Siracusa) di Controparte_6 Pt_6
, e
[...] Controparte_7 CP_8
Appellato-contumace
°°°°
Concisa esposizione delle ragioni in fatto e diritto della decisione
In fatto
Con decreto ingiuntivo n. 1508/18 R.G., emesso dal Tribunale di Siracusa, veniva ingiunto, al debitore principale, , Parte_7 Parte_2 Pt_8
, ,
[...] Controparte_7 Parte_3 Parte_4 CP_8 Parte_5 il pagamento della somma di euro 405.572,32 quale saldo debitore di alcuni
[...] rapporti di conto corrente (due dei quali assistiti da apertura di credito) e di un mutuo.
Avverso il decreto ingiuntivo, tutti i debitori, proponevano opposizione domandando:
“… dichiarare la nullità dei contratti bancari n. 168955 e 16896 e n. 3783581, per le ragioni esposte al punto 1 e conseguentemente, l'insussistenza e/o l'infondatezza e/o
l'inesigibilità del credito ex adverso azionato ovvero, in via subordinata, ridurne sensibilmente l'ammontare, per le ragioni tutte esposte in narrativa;
accertare e dichiarare la nullità dei contratti di conto corrente 168955 e 16896 e comunque della clausola di pattuizione di interessi debitori in misura ultralegale per superamento del
- 2 - tasso soglia, per indeterminatezza e per tutte le ragioni esposte nella superiore trattazione;
accertare e dichiarare anche ex art. 1283 c.c. la nullità della pratica di capitalizzazione trimestrale degli interessi e/o delle clausole anatocistiche per le ragioni esposte al punto 2; dichiarare la nullità della commissione di massimo scoperto applicata al rapporto, per tutti i diversi profili esposti al punto 3; ritenere e dichiarare illegittima la clausola e la prassi sulla antergazione/ postergazione della valute sugli addebiti e gli accrediti per motivi esposti al punto 4; ritenere e dichiarare non dovute le somme indicate nei singoli estratti conto corrente relative al commissioni, competenze, spese tenuta conto, spese rinnovo pratica, remunerazioni comunque contabilizzate, ecc. perché non previste contrattualmente, arbitrarie, non provate e non documentate e superiori al tasso soglia per i motivi esposti in atti;
accertare e dichiarare l'illegittimità della clausola relativa agli interessi nel contratto di mutuo chirografario per indeterminatezza ed avvenuto superamento dei tassi soglia, con conseguente illegittimità degli interessi addebitati, per come meglio esposto al punto 6; conseguentemente ritenere e dichiarare che le risultanze contabili dei conti correnti .
168955 e 16896 nonché del mutuo chirografario sono inattendibili perché non riportano le somme effettivamente dovute, dando atto che si contesta formalmente la rispondenza al vero di tali risultanze contabili;
ritenere e dichiarare estinte le fideiussioni degli opponenti ex art. 1955 e 1957 c.c.; per l'effetto revocare il decreto ingiuntivo opposto. Conseguentemente condannare la convenuta alla CP_9 restituzione in favore degli esponenti delle somme illegittimamente addebitate e/o riscosse, oltre rivalutazione monetaria e interessi;
…”.
Il Tribunale di Siracusa, rigettava l'opposizione e condannava gli opponenti, in solido, al pagamento delle spese processuali.
La decisione di primo grado è stata appellata da , Parte_7 Pt_2
, e affidando la critica ai
[...] Parte_3 Parte_4 Parte_5 motivi di seguito esaminati.
Il fallimento, medio tempore intervenuto, di , e Parte_8 Controparte_7
, è rimasto contumace. CP_8
- 3 - Si sono costituiti nel presente giudizio e Controparte_2 CP_4 domandando il rigetto del gravame.
All'udienza del 11.04.2025, udita la discussione delle parti, la causa è stata posta in decisione ai sensi dell'art. 350 bis c.p.c.
In diritto
(nei contratti di conto corrente) Controparte_10
Il motivo di opposizione proposto in primo grado si articolava su due punti: a) omessa previsione nel contratto di conto corrente di un incremento del tasso creditore effettivo per effetto dell'operare della capitalizzazione (al contrario di quanto previsto per il tasso di interesse debitore); b) vessatorietà della clausola che prevede la capitalizzazione degli interessi.
Il tribunale ha giudicato generico il motivo di opposizione perché “… l'opponente avrebbe dovuto indicare con precisione i motivi alla base di tali contestazioni, fornendo la prova dell'addebito di interessi anatocistici illegittimi, indicando i relativi trimestri e
l'ammontare richiesto in restituzione. In ogni caso, sulla questione relativa alla legittimità della capitalizzazione trimestrale degli interessi va osservato che il conto corrente di cui si tratta è stato aperto successivamente al 2000 e le relative previsioni contrattuali risultano conformi alla delibera CICR 9 febbraio 2000 prevedendo la pari periodicità della capitalizzazione degli interessi”.
L'appellante critica solo la prima parte della statuizione appena riferita, osservando che il motivo di opposizione non era generico contenendo la censura relativa all'indicazione nei contratti di un tasso annuo effettivo inferiore rispetto al tasso nominale e che la fondatezza della censura ha trovato riconoscimento nella decisione emessa da Cass.
4321/22.
Il motivo che pone la questione della “solo apparente” reciprocità della capitalizzazione infrannuale degli interessi è fondato.
Non è condivisibile la valutazione di infondatezza per genericità cui è pervenuto il tribunale posto che dal concreto contenuto dell'atto di citazione in opposizione avverso il decreto ingiuntivo è dato comprendere, senza particolari dubbi, che gli opponenti
- 4 - intendessero porre proprio la questione della capitalizzazione reciproca solo apparente
(si veda p. 5 dell'atto di opposizione a decreto ingiuntivo).
I vari contratti di conto corrente prevedono un tasso annuale nominale dell'interesse creditore applicato al rapporto che, di fatto, è corrispondente al tasso annuale effettivo o addirittura inferiore.
L'operare della capitalizzazione avrebbe, invece, dovuto comportare, per necessità algebrica, un tasso di interesse effettivo annuale necessariamente superiore rispetto al tasso nominale.
Su tale questione la Corte di Cassazione si è pronunziata nei seguenti termini:
“l'indicazione, in contratto, di un tasso annuo effettivo dell'interesse creditore corrispondente a quello nominale (e cioè di un tasso annuo dell'interesse capitalizzato coincidente con quello non capitalizzato) rende per un verso priva di contenuto la clausola anatocistica riferita agli interessi attivi — giacché sconfessa, nei fatti, che detti interessi siano soggetti a capitalizzazione — e non soddisfa, per altro verso, quanto esige il cit. art.
6. A tale ultimo proposito occorre infatti considerare che la previsione di un tasso di interesse effettivo corrispondente a quello nominale equivale alla mancata indicazione del tasso annuo calcolato per effetto della capitalizzazione: anche ad ammettere che le parti abbiano realmente voluto quest'ultima (in una qualche misura numericamente apprezzabile), il contratto di conto corrente mancante della detta indicazione non soddisferebbe una delle condizioni cui è subordinata, secondo quanto si è detto, la pattuizione dell'anatocismo” (Cass. 4321/22), dettando il seguente principio di diritto "La previsione, nel contratto di conto corrente stipulato nella vigenza della Delib. CICR 9 febbraio 2000, di un tasso di interesse creditore annuo nominale coincidente con quello effettivo non dà ragione della capitalizzazione infrannuale dell'interesse creditore, che è richiesta dalla Delib., art. 3, e non soddisfa, inoltre, la condizione posta dall'art. 6 della delibera stessa, secondo cui, nei casi in cui
è prevista una tale capitalizzazione infrannuale, deve essere indicato il valore del tasso, rapportato su base annua, tenendo conto degli effetti della capitalizzazione".
- 5 - Questa corte di merito (si veda C. Appello Catania, sentenza n. 398/2025, presidente ed estensore La Manita) ha già recepito in precedente pronunzia l'orientamento di legittimità e non vi sono ragioni per discostarsene (né le parti ne hanno prospettato).
La clausola contrattuale che prevede la capitalizzazione reciproca degli interessi alle condizioni sopra esposte deve, pertanto, essere dichiarata nulla.
La conclusione appena rassegnata determinerebbe la necessità di procedere al ricalcolo del saldo dei rapporti di conto corrente ma tale possibilità risulta preclusa dalla omessa produzione in atti degli estratti di conto corrente essendo stato prodotto solo il cd. saldaconto certificato ai sensi dell'art. 50 TUB (si tratta di fatto, peraltro, pacifico tra le parti che trova conferma anche nella sentenza di primo grado ove, solo per un evidente errore contenuto in un isolato passaggio della motivazione, è affermata la produzione parziale degli estratti conto).
Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo il creditore è l'attore in senso sostanziale sul quale grava l'onere probatorio.
L'impossibilità di procedere al ricalcolo del saldo dei conti correnti determina l'impossibilità di addivenire ad una corretta determinazione del credito vantato dalla banca che risulta così inottemperante all'onere probatorio sopra individuato.
Ne seguono due conclusioni: a) la domanda di condanna degli odierni appellanti al pagamento del saldo dei conti correnti è infondata per difetto di prova;
b) è assorbito il motivo di appello con il quale è lamentata la violazione e falsa applicazione degli art. 50 tub e 2967 c.c. perchè il primo giudice avrebbe ritenuto il cd. saldaconto ex art. 50
T.U.B. documento idoneo alla prova del credito.
OMESSA STATUIZIONE SULLE NULLITÀ DEL CONTRATTO DI MUTUO
Il tribunale ha omesso la statuizione sulle varie nullità che inficerebbero il contratto di mutuo poste a fondamento di uno dei motivi di opposizione spiegati in primo grado e, sotto tale profilo, è fondata la doglianza degli appellanti.
Venendo all'esame delle censure di nullità pretermesse dal primo giudice e riproposte con l'atto di appello, le stesse sono infondate.
- 6 - Il TAEG (o ISC) non è elemento essenziale del contratto e la sua omessa o errata indicazione non comporta la nullità del negozio e neppure la sua annullabilità per violazione del principio di buona fede collegato alla difficoltà per il cliente di “rendersi conto” dell'alto tasso di interesse da pagare.
Infondata è anche la censura di indeterminatezza della clausola che prevede il tasso di interesse applicabile al mutuo non essendo dato rinvenire l'indicazione delle ragioni del vizio prospettato.
Neppure l'omessa specificazione nel contratto della tipologia (“alla francese”) del piano di ammortamento scelto (peraltro allegato al contratto e versato in atti) può provocare l'indeterminatezza del contratto sotto il profilo della indeterminatezza della regolamentazione del tasso di interesse.
Quanto all'ipotetico anatocismo che l'ammortamento alla francese determinerebbe appare sufficiente ricordare che il diritto vivente è orientato nel senso di ritenerne la piena validità della detta tipologia di rimborso del mutuo. In proposito, può riferirsi recente pronunzia del giudice di legittimità che ha ribadito “Nel mutuo con piano di ammortamento alla francese standardizzato a tasso variabile: a) non si determina alcuna capitalizzazione degli interessi perché la quota di interessi di ogni rata viene egualmente calcolata, come nel tasso fisso, sul debito residuo del periodo precedente, costituito dalla quota capitale ancora dovuta, detratto l'importo già pagato in linea capitale con le rate precedenti;
b) se il piano di ammortamento riporta la chiara e inequivoca indicazione dell'importo erogato, della durata del prestito, del tasso di interesse nominale (TAN) ed effettivo (TAEG), della periodicità (numero e composizione) delle rate di rimborso con la loro ripartizione per quote di capitale e di interessi, neppure sorge alcun vulnus in termini di trasparenza, giacché il mutuatario ha integrale cognizione, nei limiti di ciò che è possibile, degli elementi, giuridici ed economici, del contratto. Né rileva, in senso contrario, che, per sua natura, il piano di ammortamento di un mutuo a tasso variabile non possa che essere indicativo, recando una mera ipotesi proiettiva dell'ammontare finale dell'importo da restituire, sulla base del tasso individuato al momento della conclusione del contratto: il mutuatario, entro
- 7 - detti limiti, può difatti rappresentarsi quale sarà la somma finale da restituire per interessi sulla base dell'unico parametro noto e disponibile al momento della pattuizione, effettuando quella comparazione tra le possibili offerte sul mercato, che è la principale delle facoltà in funzione delle quali il presidio della trasparenza delle condizioni opera. Salvo a non voler percorrere l'unica alternativa astrattamente praticabile, ma che si menziona evidentemente solo ad absurdum, consistente in un intervento del legislatore volto a negare in se stessa la liceità tout court dei mutui
a tasso variabile” (Cassazione civile sez. I, 19/03/2025, n.7382; si veda anche Cass., su,
15130/24).
CREDITO DERIVANTE DAL CONTRATTO DI MUTUO
Il contratto di mutuo chirografario versato in atti è accompagnato dal piano di ammortamento e dall'allegazione dell'avvenuto inadempimento all'obbligazione di pagamento (secondo il piano di ammortamento rateale 60 rate) per complessivi euro
227.445,93 (sul detto importo non v'è contestazione).
Il credito rinveniente dal contratto di mutuo parzialmente non rimborsato è certamente da ritenere provato alla stregua della documentazione versata in atti e dell'assenza di difese volte a contrastare l'allegazione dell'avvenuto inadempimento (in proposito si rinvia alla giurisprudenza della Corte di Cassazione sulla regola dell'onere della prova – cd. criterio della vicinanza della prova - in materia di adempimento/inadempimento contrattuale).
Sul credito vantato a titolo di rimborso del mutuo sono dovuti gli interessi al tasso di mora convenuto nel contratto di mutuo dal momento della domanda (notifica dell'ingiunzione di pagamento che contiene la quantificazione della somma mutuata e non rimborsata) fino al momento del pagamento.
ESTINZIONE DELLE FIDEIUSSIONI PER DECADENZA. NULLITÀ DELLE FIDEIUSSIONI PER
VIOLAZIONE DELLA L. 287/1990 E NULLITA' DELLA CLAUSOLA DI DEROGA ALLA
DECADENZA PREVISTA DALL'ART. 1957 C.C.
Il tribunale ha ritenuto l'art. 1957 c.c. norma derogabile dalle parti e, nel caso, validamente derogata dall'art. 6 del contratto di fideiussione. Sulla scorta di tale
- 8 - premessa ha giudicato infondato il motivo di opposizione volto a far valere l'estinzione della fideiussione.
L'appellante afferma: a) l'inderogabilità dell'art. 1957 c.c.; b) la nullità totale o, quanto meno, parziale delle fideiussioni nella parte in cui derogano l'art. 1957 c.c. sottoscritte dall'appellante perché riproducenti il contenuto degli articoli 2, 6 ed 8 del modello/ schema ABI, dichiarato illegittimo;
c) la vessatorietà della clausola di deroga all'art. 1957 c.c. in ragione della qualità di consumatori dei fideiussori , Parte_3 Pt_4
e ; d) la decadenza dalla garanzia per omesso rispetto del termine
[...] Parte_5 semestrale previsto dall'art. 1957 cc.
Sub a)
L'art. 1957 cc è norma pacificamente derogabile dalle parti comportando solo un maggior rischio per la parte (si veda la recente Cass. 3989/25 “La decadenza sancita dall'art. 1957 c.c. del creditore dal diritto di pretendere l'adempimento dell'obbligazione fideiussoria, per effetto della mancata tempestiva proposizione delle azioni contro il debitore principale, può essere preventivamente rinunciata dal fideiussore, trattandosi di pattuizione rimessa alla disponibilità delle parti e che non ha natura vessatoria”.
Sub b)
Nella fattispecie in esame non è stato prodotto in atti il provvedimento della NC
d'IA n. 55 del 2.5.2005 (all'epoca Autorità Garante della Concorrenza tra gli Istituti di Credito) con cui veniva sanzionata l'intesa tra le banche per violazione dell'art. 2 co.
2 lett. a della L. n. 287/1990, per contrarietà dello schema di contratto di fideiussione omnibus formulato dall'ABI poiché ritenuto in grado di alterare il gioco della concorrenza se utilizzato in modo uniforme dagli istituti di credito associati ad ABI, sia lo schema dell'intesa contrattuale predisposto dall'ABI, a cui in tesi si sarebbe rifatto il contratto di garanzia sottoscritto dagli appellanti, sia il parere dell'AGCM.
L'omessa produzione dei detti documenti priva di fondatezza il motivo non essendo sufficiente il mero richiamo alla nullità dei contratti a valle stipulati sulla base di contratti frutto di intesa anticoncorrenziale, occorrendo che in atti siano stati
- 9 - tempestivamente prodotti lo schema dell'intesa contrattuale predisposto dall'ABI e il provvedimento n. 55 del 2.5.2005 con cui la NC d'IA ha sanzionato l'intesa per violazione dell'art. 2 co. 2 lett. a della L. n. 287/1990.
Neppure potrebbe ritenersi che il provvedimento sanzionatorio della NC d'IA (non versato in atti) sia conosciuto dal giudice posto che si tratta di provvedimento di natura amministrativa per il quale non opera il principio iura novit curia dettato dall'art. 113
c.p.c. mentre ricade sulla parte interessata l'onere di provare l'esistenza dell'intesa anticoncorrenziale quale presupposto della dedotta nullità della fideiussione a valle.
Sub c)
In prima battuta, va dichiarata l'infondatezza dell'eccezione proposta dall'appellato secondo cui il negozio di garanzia sarebbe, in ragione della presenza di clausola che prevede il “pagamento a prima richiesta”, un contratto autonomo di garanzia e non una fideiussione.
Premesso che, in linea di principio, la presenza della detta clausola non è di per sé idonea alla qualificazione del negozio come contratto autonomo di garanzia, va rilevato che lo stesso appellato nel giudizio di primo grado aveva qualificato il negozio come fideiussione e tale qualificazione è stata sposata anche dal tribunale.
Ne segue che, in assenza di motivo di appello che investa la statuizione, il negozio di garanzia in questione risulta definitivamente qualificato come fideiussione.
Venendo ora alla valutazione della censura, gli appellanti, dopo aver rilevato l'omessa statuizione ad opera del primo giudice, affermano la vessatorietà della clausola in relazione alla loro qualità di consumatori.
Il motivo non necessita di essere esaminato in quanto rimane assorbito per le ragioni di seguito esposte.
L'art. 7 del negozio di fideiussione (la deroga al termine di decadenza di 6 mesi previsto dall'art. 1957 cc è, invece, prevista dall'art. 6 del negozio) prevede che “Il fideiussore è tenuto a pagare immediatamente alla banca a semplice richiesta scritta….”.
- 10 - Nella fattispecie è pacifico che in data 29.01.2014 il debitore principale ha ricevuto lettera contenente il recesso dai vari contratti e l'intimazione di immediato pagamento del debito nascente dai rapporti bancari (sia conto corrente che mutuo).
Si tratta, dunque, di stabilire: a) se la clausola che prevede il pagamento a semplice richiesta scritta sia vessatoria rispetto ai fideiussori consumatori (e si tratta di questione che la corte deve porsi ex officio); b) se la mera richiesta di pagamento sia atto idoneo ad evitare la decadenza prevista dall'art. 1957 c.c. (ovvero se la decadenza possa essere evitata solo con la proposizione dell'azione giudiziale).
La clausola in esame non può essere ritenuta vessatoria in quanto non introduce una deroga al termine previsto dall'art. 1957 c.c. per la proposizione delle istanze del creditore nei confronti del debitore principale (collegando al suo mancato rispetto la liberazione dei fideiussori) ma solo la possibilità di far valere le istanze a mezzo di semplice richiesta scritta.
La questione è stata di recente affrontata da questa Corte di appello con pronunzia che il collegio ritiene di condividere mutuandone l'argomentazione: “… deve ritenersi – in conformità all'orientamento della Suprema Corte - che l'art. 1957 c.c., nell'imporre al creditore di proporre le sue istanze contro il debitore entro i sei mesi dalla scadenza per l'adempimento dell'obbligazione garantita dal fideiussore … tende a far sì che il creditore stesso prenda sollecite e serie iniziative contro il debitore principale per recuperare il proprio credito, in modo che la posizione del garante non resti indefinitamente sospesa. Pertanto, il termine istanza si riferisce ai vari mezzi di tutela giurisdizionale del diritto di credito, in via di cognizione o di esecuzione, …. Epperò, la presenza della clausola di pagamento a semplice richiesta … induce comunque a ritenere pattiziamente stabilito che l'iniziativa che il beneficiario della garanzia deve assumere al fine di evitare alla decadenza non debba necessariamente rivestire le forme dell'azione giudiziale, ben potendo costui avanzare “semplice richiesta scritta” al fideiussore il quale, in forza di essa, è obbligato a pagare. …... In conclusione, nel quadro dell'attività di interpretazione del contenuto del contratto devoluta al giudice di merito, ritiene la Corte che le parti, con la clausola sopra richiamata, stabilendo che il
- 11 - fideiussore sia tenuto a pagare “immediatamente a semplice richiesta scritta della
NC”, abbiano voluto escludere la decadenza con la semplice, purché tempestiva, richiesta di pagamento in forma scritta, sussistendo – ove si opinasse diversamente – un'evidente contraddizione fra l'adempimento a prima richiesta e quello subordinato all'esercizio di un'azione in giudizio” (cfr. C. App. Catania 417/2025; conforme C.
App. Venezia 183/23; si veda anche Cass. n. 84/2010;13078/08).
Tale indirizzo interpretativo ha trovato recente (e definitiva) conferma in Cass.
835/2025 secondo cui “…. se è vero che, in linea generale, agli effetti dell'art. 1957, non è sufficiente un semplice atto stragiudiziale, occorrendo un'istanza giudiziale – intesa come concreto rimedio processuale volto ad ottenere, in via di cognizione o in executivis, l'accertamento e il soddisfacimento della pretesa creditrice (cfr. Cass. civ.,
Sez. I, 29 gennaio 2024, n. 2607; Cass. civ., Sez. III, Ord., 13 febbraio 2018, n. 3421; principio sancito da Cass. civ., Sez. I, 8 febbraio 2005, n. 2532) – è altrettanto vero che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, ormai consolidata, in assenza di ragioni che persuadano del contrario, non può che essere confermato, ove il debitore si sia impegnato a soddisfare il credito garantito "a semplice richiesta", tale previsione può essere interpretata come deroga pattizia al termine previsto da tale articolo. Dunque, in una tale ipotesi, "l'osservanza dell'onere di cui alla citata disposizione può essere considerata soddisfatta dalla stessa richiesta di pagamento formulata dal creditore al fideiussore, prescindendo dalla proposizione di un'azione giudiziaria" (principio affermato da Cass. civ., Sez. III, 21 maggio 2008, n. 13078; nelle successive pronunce, in motivazione, v. Cass. civ., Sez. I, Ord., 20 settembre 2024, n. 25344; Cass. civ. Sez.
III, 14 ottobre 2022, n. 30185; Cass. civ. Sez. III, 26 settembre 2017, n. 22346).
Dette argomentazioni hanno trovato ulteriore riscontro nelle più recenti pronunce di legittimità, con cui è stato precisato che: "ove le parti abbiano convenuto che il pagamento debba avvenire a prima richiesta, l'eventuale rinvio pattizio alla previsione della clausola di decadenza di cui all'art. 1957, comma 1, c.c., deve intendersi riferito, giusta applicazione del criterio ermeneutico di cui all'art. 1363 c.c., esclusivamente al termine semestrale indicato dalla predetta disposizione" (cfr. Cass. civ., Sez. I, 3
- 12 - novembre 2021, n. 31509; Cass. civ. n. 22346/2017 cit.). Del resto, la stessa giurisprudenza, avuto riguardo alla tradizionale esegesi del citato art. 1957 c.c., ha precisato che la decadenza del creditore dal diritto di escutere la fideiussione non è posta a presidio di alcun interesse di ordine pubblico, per cui può essere derogata dalle parti, pure implicitamente (cfr. Cass. n. 31509/2021 cit.). Nella fattispecie, la fideiussione rilasciata dagli odierni ricorrenti conteneva l'impegno del garante ad adempiere "a semplice richiesta scritta", clausola derogativa della previsione di cui all'art. 1957 c.c., non colpita da nullità, per cui, come correttamente statuito dalla
Corte d'Appello, la lettera di messa in mora del 15.10.2015 ha validamente interrotto il relativo termine semestrale decadenziale ….” (così Cass. 835/25).
Deve concludersi che - in presenza della clausola negoziale ora in esame - l'istanza di cui parla l'art. 1957 c.c. può essere rivolta anche a mezzo di una semplice richiesta scritta (e non è necessaria la proposizione di una domanda giudiziale).
Posta la riferita conclusione, il creditore, in virtù delle lettere inviate in data 25.6.2013 e
29.01.2014, ha ottemperato, avvalendosi dell'art. 7 del negozio fideiussorio, all'obbligo impostogli dall'art. 1957 c.c. e non può dirsi intervenuta l'eccepita decadenza.
Non v'è, dunque, necessità di accertare se la deroga al termine semestrale previsto dall'art. 1957 c.c. operata dall'art. 6 della fideiussione sia o meno vessatoria in danno dei fideiussori-consumatori. Assorbito rimane anche il motivo rubricato con il numero 6 relativo all'omessa pronunzia sull'eccezione di estinzione della fideiussione ex art. 1956
c.c.
°°°°
La spese del presente grado di giudizio, avuto riguardo alla solo parziale fondatezza dell'appello, seguono la soccombenza per la metà nei confronti di Controparte_11 quale procuratore speciale di Nulla deve liquidarsi a titolo di spese nei CP_5 confronti dell'interveniente volontario, ex art. 111 cpc., e nei Controparte_3 confronti del fallimento appellato rimasto contumace.
P.Q.M.
- 13 - La Corte di appello di Catania, prima sezione civile, definitivamente pronunciando sulla causa iscritta al n. 414/23 R.G., così statuisce: in parziale accoglimento dell'appello, revoca il decreto ingiuntivo n. 1700/2016 emesso dal Tribunale di Siracusa;
condanna
, ed Parte_7 Parte_5 Parte_2 Parte_3 Pt_4
in solido, al pagamento della somma di euro 227.445,93 oltre interessi al tasso di
[...] mora come specificato in parte motiva;
liquida le spese del giudizio di primo grado in euro 8.000,00 per compensi di avvocato oltre spese generali, iva e c.p.a. e quelle del presente giudizio in euro 6.500,00 oltre spese generali, iva e c.p.a. e condanna gli appellanti, in solido, al pagamento della metà delle spese di entrambi i gradi del giudizio liquidate, compensandole per la quota residua.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della Corte di appello del 20.06.2025
Il consigliere relatore Il presidente
Antonino Fichera Antonella Vittoria Balsamo
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