Articolo 2 del Codice della proprietà industriale
Articolo 1Articolo 3
Versione
15 maggio 2005
>
Versione
16 settembre 2010
>
Versione
22 giugno 2018
Art. 2. Costituzione ed acquisto dei diritti 1. I diritti di proprieta' industriale si acquistano mediante brevettazione, mediante registrazione o negli altri modi previsti dal presente codice. La brevettazione e la registrazione danno luogo ai titoli di proprieta' industriale.
2. Sono oggetto di brevettazione le invenzioni, i modelli di utilita', le nuove varieta' vegetali.
3. Sono oggetto di registrazione i marchi, i disegni e modelli, le topografie dei prodotti a semiconduttori.
4. Sono protetti, ricorrendone i presupposti di legge, i segni distintivi diversi dal marchio registrato, ((i segreti commerciali)) , le indicazioni geografiche e le denominazioni di origine.
5. L'attivita' amministrativa di brevettazione e di registrazione ha natura di accertamento costitutivo e da' luogo a titoli soggetti ad un regime speciale di nullita' e decadenza sulla base delle norme contenute nel presente codice.
Entrata in vigore il 22 giugno 2018
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente