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Sentenza 26 marzo 2025
Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 26/03/2025, n. 1762 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 1762 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CATANIA
SEZIONE III CIVILE
RG. n. 5122/23
VERBALE DI UDIENZA
All'udienza del 26.3.25 si dà atto del deposito di note di trattazione della parte attrice del 22.3.25 e del convenuto del 25.3.25, esaminate le quali il giudice così provvede:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Catania
Sezione Terza Civile
R.G. 5122/2023
Il Tribunale di Catania, Terza, in persona del Giudice Unico, Dott.ssa
Luisa Intini
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile tra
(C.F. ), assistito e difeso Parte_1 C.F._1
dall'Avv. FABIO LO PRESTI attore e
(C.F. , assistito e difeso Controparte_1 C.F._2
dall'Avv. MARCO GALVAGNO
convenuta
CONCLUSIONI: come da note di udienza del 22.3.25 per parte attrice e come da note di udienza del 25.3.25 per parte convenuta
[...]
premesso di essere proprietario dell'unità Controparte_2
immobiliare sita in Paternò, Parco Europa n. 19, Scala B, insistente all'interno del complesso edilizio denominato “ARES” e distinto al
N.C.E.U. del Comune di Paternò al foglio 51, particella 2178, sub 43,
Categoria A/2, Classe 5, ha esposto di avere concesso a partire dall'anno 2004 in godimento la predetta unità abitativa in favore di giusta scrittura privata con cui le parti convenivano Controparte_3
la concessione a titolo di abitazione temporanea per il deposito di mobili e masserizie in favore del , per un periodo non superiore ad un CP_3
anno, previo versamento di una somma a titolo di cauzione pari ad Euro
270,00, e della somma a titolo di ammortamento alloggio concordata in
Euro 4.030,00 per il periodo di un anno;
che, una volta deceduto il pag. 2/9 , era subentrata nella conduzione dell'unità immobiliare la di CP_3
lui moglie;
che il rapporto di godimento si era Controparte_1
protratto nonostante i limiti temporali convenuti per la concessione dell'alloggio in favore del e della moglie;
che, essendo sorta la CP_3
necessità di utilizzare l'immobile di sua proprietà per finalità personali,
a partire dal mese di ottobre dell'anno 2022 aveva intimato alla CP
di rilasciare il bene libero da persone o cose affinché ne acquisisse nuovamente il possesso, sia pur invano;
che, di conseguenza, la CP
non aveva più alcun titolo a detenere l'immobile sì da concretizzare una situazione di occupazione abusiva.
Tanto premesso, ha citato in giudizio Parte_1 Controparte_1
affinché fosse dichiarato proprietario dell'immobile sito in Paternò,
Parco Europa n. 19, Scala B, come sopra individuato ed affinché
fosse condannata a rilasciare l'immobile libero da cose Controparte_1
o persone ed a risarcirgli il danno subito quantificato in una somma pari al canone di locazione medio applicabile in relazione alla tipologia catastale dell'immobile e del suo valore dominicale dalla data di richiesta del rilascio e fino al momento del rilascio effettivo, con interessi e rivalutazione monetaria.
Si è costituita in giudizio contestando in fatto e diritto Controparte_1
il merito delle avverse pretese ed esponendo che, contrariamente a quanto riferito dal sussisteva un titolo idoneo a conferirle la _1
pag. 3/9 legittima detenzione dell'immobile occupato, titolo costituito dal contratto di locazione giusta scrittura privata datata 24 marzo 2004
intercorsa tra il locatore ed il conduttore;
che, infatti, _1 CP_3
aveva trasferito assieme al marito defunto la residenza in Parco Europa
n. 19, Paternò, piano 4, ove è sito lo stesso immobile, ivi abitando, come riferito dallo stesso attore, ben al di là dei limiti temporali del titolo di locazione;
che l'esistenza di valido titolo di locazione stipulato in forma scritta, ancorché non registrato per volontà del locatore, escludeva irrefutabilmente qualsiasi ipotesi di occupazione sine titulo dell'immobile oggetto del presente giudizio da parte di essa conduttrice,
concretizzando la locazione non registrata un'ipotesi di nullità relativa,
che può essere invocata soltanto dalla parte debole del rapporto, vale a dire dal conduttore;
che al contratto in parola doveva applicarsi la disciplina di cui all'art. 2, comma 1, L. n. 431/1998 che prevede la stipula di contratti di locazione di durata non inferiore a quattro anni,
rinnovati per successivi periodi di quattro anni;
che non corrispondeva al vero che, a seguito della diffida del 25 ottobre 2022, l'unità
immobiliare era rimasta nella disponibilità di essa convenuta a titolo gratuito, avendo ella continuato ad adempiere alla propria obbligazione corrispettiva con versamento dei canoni mensili mediante pagamento in contanti senza ottenere alcuna quietanza, salvo interrompere la corresponsione del canone allorché il fece in modo di fare _1
interrompere la fornitura idrica presso l'immobile occupato a far data pag. 4/9 dal mese di gennaio 2023, al fine di coartarne il rilascio da parte di essa conduttrice;
che, in definitiva, tutte le domande di parte attrice _1
andavano disattese stante l'inesistenza di alcuna occupazione senza titolo del bene attualmente detenuto;
che in via riconvenzionale, andava accertata l'esistenza del contratto di locazione di immobile ad uso abitativo, “giusta scrittura privata tra il sig. ed il sig. Parte_1
, coniuge della sig.ra , stipulata in data del Controparte_3 CP
24 marzo 2004, ai sensi dell'art. 13, comma 6, della L. n. 431/1998,
nonché dell'art. 2, comma 5, del D.M. 30 dicembre 2002, disporre la riconduzione della locazione dell'immobile oggetto del presente giudizio alle condizioni conformi a quanto previsto dall'art. 2, comma 1, della medesima L. n. 431/1998, con la conseguente determinazione del canone dovuto secondo i criteri ivi stabiliti e, per l'effetto, condannare il locatore alla restituzione delle somme eventualmente eccedenti”.
Radicatosi il contraddittorio, senza alcuna istruttoria la causa è giunta al naturale epilogo all'udienza del 26 marzo 2025.
Questi i fatti di causa, il Tribunale osserva quanto segue.
Costituiscono fatti pacifici sia l'esistenza della scrittura privata datata
24 marzo 2004 con la quale ha concesso in godimento Parte_1
l'unità abitativa ivi menzionata in favore di a titolo Controparte_3
di abitazione temporanea per il deposito di mobili e masserizie, per un periodo non superiore ad un anno, previo versamento di una somma a pag. 5/9 titolo di cauzione pari ad Euro 270,00, e della somma a titolo di ammortamento alloggio concordata in Euro 4.030,00 per il periodo di un anno, sia il fatto che, una volta deceduto il , era subentrata CP_3
nella conduzione dell'unità immobiliare la di lui moglie CP
, sia la protrazione del rapporto di godimento oltre il limite
[...]
temporale convenuto per la concessione dell'alloggio, sia l'invio della disdetta ad opera del nei confronti della in data 27/29 _1 CP
ottobre 2022.
Ciò detto, il rapporto in essere tra le parti è un rapporto locativo, nullo o meno che sia, il che consente di respingere la domanda di accertamento della condizione abusiva dell'occupazione ad opera della convenuta la quale abita l'immobile sulla base di un titolo cui è succeduta CP
giusta il disposto dell'art. 6 della legge n. 392 del 1978; al contrario è da accogliere la domanda di condanna della al rilascio del bene CP
locato vuoi che si ragioni in termini di occupazione senza titolo come ritiene l'attore vuoi che si ragioni in termini di locazione nulla _1
ex art. 1, comma 346, della legge n. 311 del 2004, vuoi che si ragioni in termini di contratto valido o rivitalizzato ai sensi dell'art. 13, comma sesto, della legge n. 431 del 1998: anche a volere ritenere esistente un contratto di locazione valido della durata di quattro anni rinnovabili,
con la disdetta del 27/29 ottobre 2022 il ha evitato la tacita _1
rinnovazione del negozio, che dopo i rinnovi quadriennali del 2008,
pag. 6/9 2012, 2016, 2020 è venuto a cessare per la data del 24 marzo 2024. Da
tale ultima data, anche accogliendo la riconvenzionale di parte convenuta , quest'ultima non ha più valido titolo per continuare CP
a detenere il bene che, per l'effetto, va rilasciato in favore del _1
Da disattendere poi si palesano sia la domanda del volta ad _1
ottenere dalla il risarcimento del danno, posto che al Grasso CP
spetta unicamente il canone locativo a far data dal gennaio 2023 sino al definitivo rilascio, non sussistendo alcun danno da occupazione abusiva ma semplicemente l'esistenza di un diritto di credito che il potrà, _1
se lo ritiene, azionare in separata sede, sia la domanda azionata dalla di condanna del locatore alla restituzione delle somme CP _1
eventualmente eccedenti considerato che agli atti di causa manca la prova di alcun pagamento di denaro in contanti e che non risulta possibile pervenire a nessuna determinazione di sorta.
La reciproca soccombenza comporta la compensazione delle spese di lite: il fatto che abbia percepito dal marzo 2004 sino al Parte_1
gennaio 2023 somme di denaro senza averne denunciato la ricezione al
Fisco impone questo Giudice a disporre la trasmissione del fascicolo alla locale tenenza della Guardia di Finanza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, Terza sezione Civile, così provvede:
pag. 7/9 1) Accerta la proprietà di con riferimento all'unità Parte_1
abitativa immobiliare sita in Paternò, Parco Europa n. 19, Scala
B, insistente all'interno del complesso edilizio denominato “ARES”
e distinto al N.C.E.U. del Comune di Paternò al foglio 51,
particella 2178, sub 43, Categaria A/2, Classe 5 e, per l'effetto,
condanna all'immediato rilascio del suddetto Controparte_1
immobile libero da persone e cose;
2) Rigetta ogni altra domanda azionata da avverso Parte_1
; Controparte_1
3) In accoglimento della domanda riconvenzionale azionata da
, accerta che il contratto di locazione datato 24 Controparte_1
marzo 2004 intercorso tra il locatore ed il Parte_1
conduttore ha durata quadriennale Controparte_3
rinnovabile ai sensi dell'art. 2 della legge 431 del 1998;
4) Rigetta la domanda di condanna azionata da Controparte_1
avverso ; Parte_1
5) Compensa le spese di lite tra le parti;
6) Manda la Cancelleria a disporre la trasmissione di copia del presente fascicolo alla locale tenenza della Guardia di Finanza.
Catania, 26 marzo 2025 Il Giudice
Dott. Luisa Intini
pag. 8/9 pag. 9/9
SEZIONE III CIVILE
RG. n. 5122/23
VERBALE DI UDIENZA
All'udienza del 26.3.25 si dà atto del deposito di note di trattazione della parte attrice del 22.3.25 e del convenuto del 25.3.25, esaminate le quali il giudice così provvede:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Catania
Sezione Terza Civile
R.G. 5122/2023
Il Tribunale di Catania, Terza, in persona del Giudice Unico, Dott.ssa
Luisa Intini
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile tra
(C.F. ), assistito e difeso Parte_1 C.F._1
dall'Avv. FABIO LO PRESTI attore e
(C.F. , assistito e difeso Controparte_1 C.F._2
dall'Avv. MARCO GALVAGNO
convenuta
CONCLUSIONI: come da note di udienza del 22.3.25 per parte attrice e come da note di udienza del 25.3.25 per parte convenuta
[...]
premesso di essere proprietario dell'unità Controparte_2
immobiliare sita in Paternò, Parco Europa n. 19, Scala B, insistente all'interno del complesso edilizio denominato “ARES” e distinto al
N.C.E.U. del Comune di Paternò al foglio 51, particella 2178, sub 43,
Categoria A/2, Classe 5, ha esposto di avere concesso a partire dall'anno 2004 in godimento la predetta unità abitativa in favore di giusta scrittura privata con cui le parti convenivano Controparte_3
la concessione a titolo di abitazione temporanea per il deposito di mobili e masserizie in favore del , per un periodo non superiore ad un CP_3
anno, previo versamento di una somma a titolo di cauzione pari ad Euro
270,00, e della somma a titolo di ammortamento alloggio concordata in
Euro 4.030,00 per il periodo di un anno;
che, una volta deceduto il pag. 2/9 , era subentrata nella conduzione dell'unità immobiliare la di CP_3
lui moglie;
che il rapporto di godimento si era Controparte_1
protratto nonostante i limiti temporali convenuti per la concessione dell'alloggio in favore del e della moglie;
che, essendo sorta la CP_3
necessità di utilizzare l'immobile di sua proprietà per finalità personali,
a partire dal mese di ottobre dell'anno 2022 aveva intimato alla CP
di rilasciare il bene libero da persone o cose affinché ne acquisisse nuovamente il possesso, sia pur invano;
che, di conseguenza, la CP
non aveva più alcun titolo a detenere l'immobile sì da concretizzare una situazione di occupazione abusiva.
Tanto premesso, ha citato in giudizio Parte_1 Controparte_1
affinché fosse dichiarato proprietario dell'immobile sito in Paternò,
Parco Europa n. 19, Scala B, come sopra individuato ed affinché
fosse condannata a rilasciare l'immobile libero da cose Controparte_1
o persone ed a risarcirgli il danno subito quantificato in una somma pari al canone di locazione medio applicabile in relazione alla tipologia catastale dell'immobile e del suo valore dominicale dalla data di richiesta del rilascio e fino al momento del rilascio effettivo, con interessi e rivalutazione monetaria.
Si è costituita in giudizio contestando in fatto e diritto Controparte_1
il merito delle avverse pretese ed esponendo che, contrariamente a quanto riferito dal sussisteva un titolo idoneo a conferirle la _1
pag. 3/9 legittima detenzione dell'immobile occupato, titolo costituito dal contratto di locazione giusta scrittura privata datata 24 marzo 2004
intercorsa tra il locatore ed il conduttore;
che, infatti, _1 CP_3
aveva trasferito assieme al marito defunto la residenza in Parco Europa
n. 19, Paternò, piano 4, ove è sito lo stesso immobile, ivi abitando, come riferito dallo stesso attore, ben al di là dei limiti temporali del titolo di locazione;
che l'esistenza di valido titolo di locazione stipulato in forma scritta, ancorché non registrato per volontà del locatore, escludeva irrefutabilmente qualsiasi ipotesi di occupazione sine titulo dell'immobile oggetto del presente giudizio da parte di essa conduttrice,
concretizzando la locazione non registrata un'ipotesi di nullità relativa,
che può essere invocata soltanto dalla parte debole del rapporto, vale a dire dal conduttore;
che al contratto in parola doveva applicarsi la disciplina di cui all'art. 2, comma 1, L. n. 431/1998 che prevede la stipula di contratti di locazione di durata non inferiore a quattro anni,
rinnovati per successivi periodi di quattro anni;
che non corrispondeva al vero che, a seguito della diffida del 25 ottobre 2022, l'unità
immobiliare era rimasta nella disponibilità di essa convenuta a titolo gratuito, avendo ella continuato ad adempiere alla propria obbligazione corrispettiva con versamento dei canoni mensili mediante pagamento in contanti senza ottenere alcuna quietanza, salvo interrompere la corresponsione del canone allorché il fece in modo di fare _1
interrompere la fornitura idrica presso l'immobile occupato a far data pag. 4/9 dal mese di gennaio 2023, al fine di coartarne il rilascio da parte di essa conduttrice;
che, in definitiva, tutte le domande di parte attrice _1
andavano disattese stante l'inesistenza di alcuna occupazione senza titolo del bene attualmente detenuto;
che in via riconvenzionale, andava accertata l'esistenza del contratto di locazione di immobile ad uso abitativo, “giusta scrittura privata tra il sig. ed il sig. Parte_1
, coniuge della sig.ra , stipulata in data del Controparte_3 CP
24 marzo 2004, ai sensi dell'art. 13, comma 6, della L. n. 431/1998,
nonché dell'art. 2, comma 5, del D.M. 30 dicembre 2002, disporre la riconduzione della locazione dell'immobile oggetto del presente giudizio alle condizioni conformi a quanto previsto dall'art. 2, comma 1, della medesima L. n. 431/1998, con la conseguente determinazione del canone dovuto secondo i criteri ivi stabiliti e, per l'effetto, condannare il locatore alla restituzione delle somme eventualmente eccedenti”.
Radicatosi il contraddittorio, senza alcuna istruttoria la causa è giunta al naturale epilogo all'udienza del 26 marzo 2025.
Questi i fatti di causa, il Tribunale osserva quanto segue.
Costituiscono fatti pacifici sia l'esistenza della scrittura privata datata
24 marzo 2004 con la quale ha concesso in godimento Parte_1
l'unità abitativa ivi menzionata in favore di a titolo Controparte_3
di abitazione temporanea per il deposito di mobili e masserizie, per un periodo non superiore ad un anno, previo versamento di una somma a pag. 5/9 titolo di cauzione pari ad Euro 270,00, e della somma a titolo di ammortamento alloggio concordata in Euro 4.030,00 per il periodo di un anno, sia il fatto che, una volta deceduto il , era subentrata CP_3
nella conduzione dell'unità immobiliare la di lui moglie CP
, sia la protrazione del rapporto di godimento oltre il limite
[...]
temporale convenuto per la concessione dell'alloggio, sia l'invio della disdetta ad opera del nei confronti della in data 27/29 _1 CP
ottobre 2022.
Ciò detto, il rapporto in essere tra le parti è un rapporto locativo, nullo o meno che sia, il che consente di respingere la domanda di accertamento della condizione abusiva dell'occupazione ad opera della convenuta la quale abita l'immobile sulla base di un titolo cui è succeduta CP
giusta il disposto dell'art. 6 della legge n. 392 del 1978; al contrario è da accogliere la domanda di condanna della al rilascio del bene CP
locato vuoi che si ragioni in termini di occupazione senza titolo come ritiene l'attore vuoi che si ragioni in termini di locazione nulla _1
ex art. 1, comma 346, della legge n. 311 del 2004, vuoi che si ragioni in termini di contratto valido o rivitalizzato ai sensi dell'art. 13, comma sesto, della legge n. 431 del 1998: anche a volere ritenere esistente un contratto di locazione valido della durata di quattro anni rinnovabili,
con la disdetta del 27/29 ottobre 2022 il ha evitato la tacita _1
rinnovazione del negozio, che dopo i rinnovi quadriennali del 2008,
pag. 6/9 2012, 2016, 2020 è venuto a cessare per la data del 24 marzo 2024. Da
tale ultima data, anche accogliendo la riconvenzionale di parte convenuta , quest'ultima non ha più valido titolo per continuare CP
a detenere il bene che, per l'effetto, va rilasciato in favore del _1
Da disattendere poi si palesano sia la domanda del volta ad _1
ottenere dalla il risarcimento del danno, posto che al Grasso CP
spetta unicamente il canone locativo a far data dal gennaio 2023 sino al definitivo rilascio, non sussistendo alcun danno da occupazione abusiva ma semplicemente l'esistenza di un diritto di credito che il potrà, _1
se lo ritiene, azionare in separata sede, sia la domanda azionata dalla di condanna del locatore alla restituzione delle somme CP _1
eventualmente eccedenti considerato che agli atti di causa manca la prova di alcun pagamento di denaro in contanti e che non risulta possibile pervenire a nessuna determinazione di sorta.
La reciproca soccombenza comporta la compensazione delle spese di lite: il fatto che abbia percepito dal marzo 2004 sino al Parte_1
gennaio 2023 somme di denaro senza averne denunciato la ricezione al
Fisco impone questo Giudice a disporre la trasmissione del fascicolo alla locale tenenza della Guardia di Finanza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, Terza sezione Civile, così provvede:
pag. 7/9 1) Accerta la proprietà di con riferimento all'unità Parte_1
abitativa immobiliare sita in Paternò, Parco Europa n. 19, Scala
B, insistente all'interno del complesso edilizio denominato “ARES”
e distinto al N.C.E.U. del Comune di Paternò al foglio 51,
particella 2178, sub 43, Categaria A/2, Classe 5 e, per l'effetto,
condanna all'immediato rilascio del suddetto Controparte_1
immobile libero da persone e cose;
2) Rigetta ogni altra domanda azionata da avverso Parte_1
; Controparte_1
3) In accoglimento della domanda riconvenzionale azionata da
, accerta che il contratto di locazione datato 24 Controparte_1
marzo 2004 intercorso tra il locatore ed il Parte_1
conduttore ha durata quadriennale Controparte_3
rinnovabile ai sensi dell'art. 2 della legge 431 del 1998;
4) Rigetta la domanda di condanna azionata da Controparte_1
avverso ; Parte_1
5) Compensa le spese di lite tra le parti;
6) Manda la Cancelleria a disporre la trasmissione di copia del presente fascicolo alla locale tenenza della Guardia di Finanza.
Catania, 26 marzo 2025 Il Giudice
Dott. Luisa Intini
pag. 8/9 pag. 9/9