Art. 14.
Gli avvocati iscritti in un albo hanno facolta' di esercitare la professione datanti tutte le Corti e i tribunali del Regno, salvo il disposto dell'articolo seguente.
Essi devono prestare gratuitamente il loro patrocinio ai poveri, giusta le norme stabilite dai regolamenti.
Gli avvocati iscritti in un albo hanno facolta' di esercitare la professione datanti tutte le Corti e i tribunali del Regno, salvo il disposto dell'articolo seguente.
Essi devono prestare gratuitamente il loro patrocinio ai poveri, giusta le norme stabilite dai regolamenti.