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Sentenza 6 maggio 2025
Sentenza 6 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 06/05/2025, n. 930 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 930 |
| Data del deposito : | 6 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Il Giudice Unico del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere in funzione di giudice del lavoro dott.ssa Rosa Capasso, a seguito dell'udienza celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., e del deposito delle note di udienza, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 1484 R.G. dell'anno 2023
TRA
, rappresentato e difeso dall' avv. Domenico Pelosi, come in atti Parte_1 ricorrente
E in persona del legale rappresentante p.t., rapp.to e difeso dall' Avv. Luca Cuzzupoli, CP_1 come in atti resistente
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 08.03.2023, parte ricorrente in epigrafe indicata, ha esposto:
- che in data 19/04/2018 presentava domanda (n° domus 2036777900205) per l'accertamento del requisito sanitario, ai fini del riconoscimento del diritto all'assegno ordinario di invalidità;
- che l' sede di Sessa Aurunca, con missiva del 23/05/2018 gli comunicava che era stata CP_1 accolto e liquidato l'assegno ordinario di invalidità categoria IO, numero 15043133, con erogazione di ratei mensili di 507,42 euro con decorrenza dal 1° maggio 2018;
- che veniva sottoposto a visita medica di revisione, e che in data 11/03/2021 l' gli CP_1 comunicava il diniego poiché “non permangono le condizioni che dettero luogo al riconoscimento dell'assegno di invalidità ai sensi della legge 222/84 art. 1, che pertanto sarà revocato”;
- che con nota del 15/03/2021, l'istituto previdenziale chiedeva la restituzione dei ratei di pensione erogati, pari ad euro 26.182,66, con la seguente motivazione: “risultano percepite per il periodo 01/05/2018 al 31/03/2021 ratei dell'assegno di invalidità non spettanti per carenza del requisito sanitario ai sensi dell'articolo 1 delle legge 222/84”. Ritenuta la illegittimità della condotta dell' parte ricorrente ha adito il Tribunale di Santa CP_1
Maria Capua Vetere chiedendo di accertare l'irripetibilità dell'indebito richiesto dall'
[...]
. CP_2
L' costituitosi in giudizio, resisteva alla domanda sulla base di diverse argomentazioni e CP_1 chiedeva il rigetto del ricorso. La causa è decisa, mediante pubblicazione della sentenza completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Il ricorso è fondato e va accolto per quanto di ragione. Al riguardo “in tema d'indebito previdenziale, nel giudizio instaurato, in qualità d'attore, dal pensionato che miri ad ottenere l'accertamento negativo del suo obbligo di restituire quanto
l'ente previdenziale abbia ritenuto indebitamente percepito, l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto a conseguire la prestazione contestata, ovvero l'esistenza di un titolo che consenta di qualificare come adempimento quanto corrisposto, è a suo esclusivo carico”
(nella fattispecie le S.U. hanno ritenuto che spettasse al pensionato-attore l'onere di provare il mancato superamento della soglia del reddito per l'attribuzione della quota d'integrazione al minimo, contestata dall in sede di richiesta stragiudiziale di ripetizione Controparte_3 della maggior somma erogata;
Cass. SU 18046/2010).
Quanto al profilo della ripetibilità giova evidenziare quanto segue.
La disciplina dell'indebito previdenziale era governata inizialmente dall'art. 80 del r.d. 28 agosto 1924 n. 1422, con cui era stata esclusa la ripetibilità degli indebiti pensionistici conseguenti ad errori dell'ente contenuti nel provvedimento di assegnazione portato a conoscenza dell'interessato, quando l'errore non sia stato provocato dolosamente dal percipiente e la rettifica sia intervenuta ad oltre un anno dall'assegnazione. La norma di cui all'art. 52 co II della l. 88/89 prevede che “nel caso in cui, in conseguenza del provvedimento modificato, siano state riscosse rate di pensione risultanti non dovute, non si fa luogo a recupero delle somme corrisposte, salvo che l'indebita percezione sia dovuta a dolo dell'interessato”. La disciplina è stata successivamente autenticamente interpretata dall'art. 13 della l. 412/91, secondo cui “le disposizioni di cui all'articolo 52, comma 2, della
L. 9 marzo 1989, n. 88, si interpretano nel senso che la sanatoria ivi prevista opera in relazione alle somme corrisposte in base a formale, definitivo provvedimento del quale sia data espressa comunicazione all'interessato e che risulti viziato da errore di qualsiasi natura imputabile all'ente erogatore, salvo che l'indebita percezione sia dovuta a dolo dell'interessato. L'omessa od incompleta segnalazione da parte del pensionato di fatti incidenti sul diritto o sulla misura della pensione goduta, che non siano già conosciuti dall'ente competente, consente la ripetibilità delle somme indebitamente percepite”, che, sul presupposto della sua natura innovativa, a sua volta è stato dichiarato incostituzionale con sentenza 10 febbraio 1993, n. 39 nella parte in cui è applicabile anche ai rapporti sorti precedentemente alla data della sua entrata in vigore o comunque pendenti alla stessa data (31 dicembre 1991). Ancora l'art. 13 comma 2 della Legge n. 412/1991 prevede che “L' CP_1 procede annualmente alla verifica delle situazioni reddituali dei pensionati incidenti sulla misura o sul diritto alle prestazioni pensionistiche e provvede, entro l'anno successivo, al recupero di quanto eventualmente pagato in eccedenza” In seguito, i commi 260 e 261 della l. 662/96 hanno statuito che “nei confronti dei soggetti che hanno percepito indebitamente prestazioni pensionistiche o quote di prestazioni pensionistiche o trattamenti di famiglia nonché rendite, anche se liquidate in capitale, a carico degli enti pubblici di previdenza obbligatoria, per periodi anteriori al 1° gennaio
1996, non si fa luogo al recupero dell'indebito qualora i soggetti medesimi siano percettori di un reddito personale imponibile IRPEF per l'anno 1995 di importo pari o inferiore a lire
16 milioni. Qualora i soggetti che hanno indebitamente percepito i trattamenti di cui al comma 260 siano percettori di un reddito personale imponibile IRPEF per l'anno 1995 di importo superiore a lire 16 milioni non si fa luogo al recupero dell'indebito nei limiti di un quarto dell'importo riscosso” Da ultimo, ai sensi dell'art. 38 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 - “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2002)” - “nei confronti dei soggetti che hanno percepito indebitamente prestazioni pensionistiche o quote di prestazioni pensionistiche o trattamenti di famiglia, a carico dell' per periodi anteriori CP_1 al 1° gennaio 2001, non si fa luogo al recupero dell'indebito qualora i soggetti medesimi siano percettori di un reddito personale imponibile ai fini dell'Irpef per l'anno 2000 di importo pari o inferiore a 8.263,31 euro;
Qualora i soggetti che hanno indebitamente percepito i trattamenti di cui al comma 7 siano percettori di un reddito personale imponibile ai fini dell'IRPEF per l'anno 2000 di importo superiore a 8.263,31 euro non si fa luogo al recupero dell'indebito nei limiti di un quarto dell'importo riscosso”.
Per le somme indebite percepite dal 1° gennaio 2001 si applica la normativa di cui all'art. 13,
l. 412/1991, essendo le norme successive di carattere transitorio ed eccezionale e, come tali, insuscettibili di interpretazione estensiva (nello stesso senso circ. 31/06). In relazione a CP_1 quanto sopra si ribadisce che la giurisprudenza di legittimità ha affermato il principio secondo cui per stabilire quale delle norme sopra richiamate, succedutesi nel tempo in materia di indebiti pensionistici, debba trovare applicazione, si deve far riferimento al momento di esecuzione del pagamento non dovuto (ex multis Cass. S.U. 1315/95).
Venendo ora al profilo dell'indebito qui denunciato, come innanzi detto, ratione temporis la fattispecie va disciplinata ai sensi dell'art. 13 citato, che esclude la ripetizione dell'indebito allorquando l'omissione o l'incompleta segnalazione da parte del pensionato di fatti incidenti sul diritto o sulla misura della pensione goduta siano già conosciuti dall'ente competente, salvo il caso del dolo. In altri termini, si consente il recupero nel caso in cui l'indebito pagamento sia stato determinato dall'omessa o incompleta segnalazione da parte dell'interessato di fatti che incidono sul diritto o sulla misura della pensione goduta, che non siano già conosciuti dall . CP_2
In sintesi, l'irripetibilità dell'indebito previdenziale è subordinata al ricorrere di quattro condizioni: a) il pagamento delle somme in base a formale e definitivo provvedimento;
b) la comunicazione del provvedimento all'interessato; c) l'errore, di qualsiasi natura, imputabile all'ente erogatore;
d) la insussistenza del dolo dell'interessato, cui è parificata "quoad effectum" la omessa o incompleta segnalazione di fatti incidenti sul diritto, o sulla misura della pensione, che non siano già conosciuti dall'ente competente, difettando anche una sola delle quali opera la regola della ripetibilità di cui all'art. 2033 c.c. (da ultimo Cass. n. 5984 del 23/02/2022). Nel caso di specie, l'Istituto Previdenziale ha dedotto che “Il sig. nato il Parte_1
12/03/1975 a Teano (CE) in data 19/04/2018presentava domanda per CodiceFiscale_1
l'attribuzione dell'Assegno Ordinario di Invalidità (AOI) ai sensi della legge222/1984.
La commissione medica di accertamento redigeva, in data 21/05/2018, il verbale nel quale attestava: “L'assicurato è da ritenersi ai sensi di legge: NON INVALIDO”. (all.1) Il procedimento amministrativo di attribuzione dell'AOI NON prevede che il giudizio medico legale sia comunicato al richiedente;
costui, viene messo a conoscenza dell'esito della richiesta unicamente con la nota di accoglimento o di diniego della prestazione in fase amministrativa. (all.2) L'ufficio amministrativo, per puro errore, attribuiva l'assegno ordinario di invalidità in data
23/05/2018.
Solo in sede di prima verifica sanitaria (prima conferma triennale) il CML ha ribadito la
NON invalidità con provvedimento del 10/03/2021. (all.3) All'esito del nuovo accertamento sanitario, in sede amministrativa si è preso atto dell'errore compiuto nella prima liquidazione e, pertanto, è stata eliminata la pensione IO 15043133 a decorrere dal mese di aprile 2021; contestualmente, è stato calcolato l'indebito dalla decorrenza originaria (periodo dal 05/2018al 31/03/2021). Il provvedimento di diniego (all.4) e il provvedimento di quantificazione dell'indebito (all. 5) sono stati notificati al Sig. (cfr. relazione amministrativa allegata alla memoria di Parte_1 costituzione . CP_1
Pertanto, a seguito di nuova domanda di conferma da parte del ricorrente, l' ha verificato CP_1 di aver erroneamente accolto la precedente domanda, con provvedimento regolarmente comunicato all'interessato e con conseguente pagamento di somme non dovute.
Dunque, per stessa ammissione dell' è da escludersi che il soggetto abbia con dolo voluto CP_1 precostituirsi un diritto al medesimo non spettante, atteso che non risulta violato alcun obbligo di comunicazione da parte dell'interessato, né il ricorrente ha fornito all'Ente previdenziale informazioni false o scorrette, tali da indurlo in errore. Anzi, è evidente che i fatti incidenti sul diritto fossero già ben noti all' al momento della CP_1 prima domanda amministrativa.
Va quindi dichiarata l'irripetibilità della somma di € 26.182,66.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, tenuto conto della limitata attività difensiva.
P. Q. M.
Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
- accoglie il ricorso e dichiara l'irripetibilità dell'importo di € 26.182,66 richiesto dall' CP_1
- condanna l' al pagamento delle spese di lite che liquida in complessivi € 3.291,00 CP_1 oltre iva, cpa e spese generali come per legge, con attribuzione.
Santa Maria C.V., data di deposito
Il Giudice del Lavoro
dott.ssa Rosa Capasso
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Il Giudice Unico del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere in funzione di giudice del lavoro dott.ssa Rosa Capasso, a seguito dell'udienza celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., e del deposito delle note di udienza, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 1484 R.G. dell'anno 2023
TRA
, rappresentato e difeso dall' avv. Domenico Pelosi, come in atti Parte_1 ricorrente
E in persona del legale rappresentante p.t., rapp.to e difeso dall' Avv. Luca Cuzzupoli, CP_1 come in atti resistente
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 08.03.2023, parte ricorrente in epigrafe indicata, ha esposto:
- che in data 19/04/2018 presentava domanda (n° domus 2036777900205) per l'accertamento del requisito sanitario, ai fini del riconoscimento del diritto all'assegno ordinario di invalidità;
- che l' sede di Sessa Aurunca, con missiva del 23/05/2018 gli comunicava che era stata CP_1 accolto e liquidato l'assegno ordinario di invalidità categoria IO, numero 15043133, con erogazione di ratei mensili di 507,42 euro con decorrenza dal 1° maggio 2018;
- che veniva sottoposto a visita medica di revisione, e che in data 11/03/2021 l' gli CP_1 comunicava il diniego poiché “non permangono le condizioni che dettero luogo al riconoscimento dell'assegno di invalidità ai sensi della legge 222/84 art. 1, che pertanto sarà revocato”;
- che con nota del 15/03/2021, l'istituto previdenziale chiedeva la restituzione dei ratei di pensione erogati, pari ad euro 26.182,66, con la seguente motivazione: “risultano percepite per il periodo 01/05/2018 al 31/03/2021 ratei dell'assegno di invalidità non spettanti per carenza del requisito sanitario ai sensi dell'articolo 1 delle legge 222/84”. Ritenuta la illegittimità della condotta dell' parte ricorrente ha adito il Tribunale di Santa CP_1
Maria Capua Vetere chiedendo di accertare l'irripetibilità dell'indebito richiesto dall'
[...]
. CP_2
L' costituitosi in giudizio, resisteva alla domanda sulla base di diverse argomentazioni e CP_1 chiedeva il rigetto del ricorso. La causa è decisa, mediante pubblicazione della sentenza completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Il ricorso è fondato e va accolto per quanto di ragione. Al riguardo “in tema d'indebito previdenziale, nel giudizio instaurato, in qualità d'attore, dal pensionato che miri ad ottenere l'accertamento negativo del suo obbligo di restituire quanto
l'ente previdenziale abbia ritenuto indebitamente percepito, l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto a conseguire la prestazione contestata, ovvero l'esistenza di un titolo che consenta di qualificare come adempimento quanto corrisposto, è a suo esclusivo carico”
(nella fattispecie le S.U. hanno ritenuto che spettasse al pensionato-attore l'onere di provare il mancato superamento della soglia del reddito per l'attribuzione della quota d'integrazione al minimo, contestata dall in sede di richiesta stragiudiziale di ripetizione Controparte_3 della maggior somma erogata;
Cass. SU 18046/2010).
Quanto al profilo della ripetibilità giova evidenziare quanto segue.
La disciplina dell'indebito previdenziale era governata inizialmente dall'art. 80 del r.d. 28 agosto 1924 n. 1422, con cui era stata esclusa la ripetibilità degli indebiti pensionistici conseguenti ad errori dell'ente contenuti nel provvedimento di assegnazione portato a conoscenza dell'interessato, quando l'errore non sia stato provocato dolosamente dal percipiente e la rettifica sia intervenuta ad oltre un anno dall'assegnazione. La norma di cui all'art. 52 co II della l. 88/89 prevede che “nel caso in cui, in conseguenza del provvedimento modificato, siano state riscosse rate di pensione risultanti non dovute, non si fa luogo a recupero delle somme corrisposte, salvo che l'indebita percezione sia dovuta a dolo dell'interessato”. La disciplina è stata successivamente autenticamente interpretata dall'art. 13 della l. 412/91, secondo cui “le disposizioni di cui all'articolo 52, comma 2, della
L. 9 marzo 1989, n. 88, si interpretano nel senso che la sanatoria ivi prevista opera in relazione alle somme corrisposte in base a formale, definitivo provvedimento del quale sia data espressa comunicazione all'interessato e che risulti viziato da errore di qualsiasi natura imputabile all'ente erogatore, salvo che l'indebita percezione sia dovuta a dolo dell'interessato. L'omessa od incompleta segnalazione da parte del pensionato di fatti incidenti sul diritto o sulla misura della pensione goduta, che non siano già conosciuti dall'ente competente, consente la ripetibilità delle somme indebitamente percepite”, che, sul presupposto della sua natura innovativa, a sua volta è stato dichiarato incostituzionale con sentenza 10 febbraio 1993, n. 39 nella parte in cui è applicabile anche ai rapporti sorti precedentemente alla data della sua entrata in vigore o comunque pendenti alla stessa data (31 dicembre 1991). Ancora l'art. 13 comma 2 della Legge n. 412/1991 prevede che “L' CP_1 procede annualmente alla verifica delle situazioni reddituali dei pensionati incidenti sulla misura o sul diritto alle prestazioni pensionistiche e provvede, entro l'anno successivo, al recupero di quanto eventualmente pagato in eccedenza” In seguito, i commi 260 e 261 della l. 662/96 hanno statuito che “nei confronti dei soggetti che hanno percepito indebitamente prestazioni pensionistiche o quote di prestazioni pensionistiche o trattamenti di famiglia nonché rendite, anche se liquidate in capitale, a carico degli enti pubblici di previdenza obbligatoria, per periodi anteriori al 1° gennaio
1996, non si fa luogo al recupero dell'indebito qualora i soggetti medesimi siano percettori di un reddito personale imponibile IRPEF per l'anno 1995 di importo pari o inferiore a lire
16 milioni. Qualora i soggetti che hanno indebitamente percepito i trattamenti di cui al comma 260 siano percettori di un reddito personale imponibile IRPEF per l'anno 1995 di importo superiore a lire 16 milioni non si fa luogo al recupero dell'indebito nei limiti di un quarto dell'importo riscosso” Da ultimo, ai sensi dell'art. 38 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 - “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2002)” - “nei confronti dei soggetti che hanno percepito indebitamente prestazioni pensionistiche o quote di prestazioni pensionistiche o trattamenti di famiglia, a carico dell' per periodi anteriori CP_1 al 1° gennaio 2001, non si fa luogo al recupero dell'indebito qualora i soggetti medesimi siano percettori di un reddito personale imponibile ai fini dell'Irpef per l'anno 2000 di importo pari o inferiore a 8.263,31 euro;
Qualora i soggetti che hanno indebitamente percepito i trattamenti di cui al comma 7 siano percettori di un reddito personale imponibile ai fini dell'IRPEF per l'anno 2000 di importo superiore a 8.263,31 euro non si fa luogo al recupero dell'indebito nei limiti di un quarto dell'importo riscosso”.
Per le somme indebite percepite dal 1° gennaio 2001 si applica la normativa di cui all'art. 13,
l. 412/1991, essendo le norme successive di carattere transitorio ed eccezionale e, come tali, insuscettibili di interpretazione estensiva (nello stesso senso circ. 31/06). In relazione a CP_1 quanto sopra si ribadisce che la giurisprudenza di legittimità ha affermato il principio secondo cui per stabilire quale delle norme sopra richiamate, succedutesi nel tempo in materia di indebiti pensionistici, debba trovare applicazione, si deve far riferimento al momento di esecuzione del pagamento non dovuto (ex multis Cass. S.U. 1315/95).
Venendo ora al profilo dell'indebito qui denunciato, come innanzi detto, ratione temporis la fattispecie va disciplinata ai sensi dell'art. 13 citato, che esclude la ripetizione dell'indebito allorquando l'omissione o l'incompleta segnalazione da parte del pensionato di fatti incidenti sul diritto o sulla misura della pensione goduta siano già conosciuti dall'ente competente, salvo il caso del dolo. In altri termini, si consente il recupero nel caso in cui l'indebito pagamento sia stato determinato dall'omessa o incompleta segnalazione da parte dell'interessato di fatti che incidono sul diritto o sulla misura della pensione goduta, che non siano già conosciuti dall . CP_2
In sintesi, l'irripetibilità dell'indebito previdenziale è subordinata al ricorrere di quattro condizioni: a) il pagamento delle somme in base a formale e definitivo provvedimento;
b) la comunicazione del provvedimento all'interessato; c) l'errore, di qualsiasi natura, imputabile all'ente erogatore;
d) la insussistenza del dolo dell'interessato, cui è parificata "quoad effectum" la omessa o incompleta segnalazione di fatti incidenti sul diritto, o sulla misura della pensione, che non siano già conosciuti dall'ente competente, difettando anche una sola delle quali opera la regola della ripetibilità di cui all'art. 2033 c.c. (da ultimo Cass. n. 5984 del 23/02/2022). Nel caso di specie, l'Istituto Previdenziale ha dedotto che “Il sig. nato il Parte_1
12/03/1975 a Teano (CE) in data 19/04/2018presentava domanda per CodiceFiscale_1
l'attribuzione dell'Assegno Ordinario di Invalidità (AOI) ai sensi della legge222/1984.
La commissione medica di accertamento redigeva, in data 21/05/2018, il verbale nel quale attestava: “L'assicurato è da ritenersi ai sensi di legge: NON INVALIDO”. (all.1) Il procedimento amministrativo di attribuzione dell'AOI NON prevede che il giudizio medico legale sia comunicato al richiedente;
costui, viene messo a conoscenza dell'esito della richiesta unicamente con la nota di accoglimento o di diniego della prestazione in fase amministrativa. (all.2) L'ufficio amministrativo, per puro errore, attribuiva l'assegno ordinario di invalidità in data
23/05/2018.
Solo in sede di prima verifica sanitaria (prima conferma triennale) il CML ha ribadito la
NON invalidità con provvedimento del 10/03/2021. (all.3) All'esito del nuovo accertamento sanitario, in sede amministrativa si è preso atto dell'errore compiuto nella prima liquidazione e, pertanto, è stata eliminata la pensione IO 15043133 a decorrere dal mese di aprile 2021; contestualmente, è stato calcolato l'indebito dalla decorrenza originaria (periodo dal 05/2018al 31/03/2021). Il provvedimento di diniego (all.4) e il provvedimento di quantificazione dell'indebito (all. 5) sono stati notificati al Sig. (cfr. relazione amministrativa allegata alla memoria di Parte_1 costituzione . CP_1
Pertanto, a seguito di nuova domanda di conferma da parte del ricorrente, l' ha verificato CP_1 di aver erroneamente accolto la precedente domanda, con provvedimento regolarmente comunicato all'interessato e con conseguente pagamento di somme non dovute.
Dunque, per stessa ammissione dell' è da escludersi che il soggetto abbia con dolo voluto CP_1 precostituirsi un diritto al medesimo non spettante, atteso che non risulta violato alcun obbligo di comunicazione da parte dell'interessato, né il ricorrente ha fornito all'Ente previdenziale informazioni false o scorrette, tali da indurlo in errore. Anzi, è evidente che i fatti incidenti sul diritto fossero già ben noti all' al momento della CP_1 prima domanda amministrativa.
Va quindi dichiarata l'irripetibilità della somma di € 26.182,66.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, tenuto conto della limitata attività difensiva.
P. Q. M.
Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
- accoglie il ricorso e dichiara l'irripetibilità dell'importo di € 26.182,66 richiesto dall' CP_1
- condanna l' al pagamento delle spese di lite che liquida in complessivi € 3.291,00 CP_1 oltre iva, cpa e spese generali come per legge, con attribuzione.
Santa Maria C.V., data di deposito
Il Giudice del Lavoro
dott.ssa Rosa Capasso