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Sentenza 8 luglio 2025
Sentenza 8 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 08/07/2025, n. 1594 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 1594 |
| Data del deposito : | 8 luglio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FOGGIA
Sezione Lavoro
Il Tribunale di Foggia-Sezione Lavoro, in persona del Giudice designato, dott.ssa Lilia M. Ricucci, all'udienza del 10.6.2025, tenuta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2346/2022 R. G. Aff. Cont. Lavoro, vertente
T R A
rappresentata e difesa dall'Avv. Dibitonto Marco come da procura speciale alle Parte_1 liti in atti;
RICORRENTE
E
, in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, rappresentato ex art. 417 bis c.p.c dal dott. Vito Alfonso
RESISTENTE avente ad oggetto: differenze retributive - esecuzione di giudicato
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 24.03.2022, premetteva che in data 14.09.2021, con Parte_1 sentenza n. 3099/2021, emessa da questo Tribunale di Foggia in funzione di Giudice del Lavoro, veniva dichiarato il diritto al riconoscimento per intero ai fini giuridici ed economici del servizio prestato alle dipendenze dell'amministrazione convenuta sin dal primo contratto di lavoro a tempo determinato, con condanna alla ricostruzione della carriera, ai fini giuridici ed economici, in conformità al predetto riconoscimento dell'anzianità di servizio, ordinando, altresì, al l'attribuzione della corretta fascia CP_1 stipendiale da determinarsi in conformità alle previsioni dei contratti collettivi succedutisi nel tempo e con il riconoscimento della clausola di salvaguardia e condannandolo al pagamento delle differenze retributive maturate nel quinquennio antecedente al 30.10.2015 per effetto della ricostruzione della carriera;
che la predetta sentenza veniva resa esecutiva e notificata al resistente in data 15.09.2021; che, trascorsi CP_1
i 120 giorni previsti dalla legge, il non dava esecuzione spontanea alla decisione divenuta CP_1 definitiva come da attestazione di Cancelleria. pagina 1 di 4 Adiva, quindi, l'intestato Tribunale di Foggia, in funzione di giudice del Lavoro, al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni: “1. condanni il in persona del Controparte_2
Ministro pro -tempore, legale rappresentante, con sede in Roma al viale Trastevere n° 76/A,
- a) a corrispondere alla ricorrente la somma di €. 1.821,90 quale differenza tra gli stipendi di un ATA – collaboratore scolastico - di pari grado di ruolo e gli stipendi effettivamente ricevuti dal ricorrente ed appartenenti alla fascia “0” con decorrenza giuridica dal 27.11.2000 ed economica dal 30.10.2015 (somma calcolata sino al 31.12.2021), oltre accessori di legge dalla data di maturazione dei singoli crediti al saldo,
- b) a collocare la ricorrente nella raggiunta spettante fascia stipendiale 15/20 con decorrenza temporale dal 01.11.2018 di cui ai CCNL ratione temporis con ogni conseguenza stipendiali;
. …”.
Vinte le spese di lite.
Ritualmente costituitosi in giudizio, il chiedeva un rinvio per l'adozione del decreto di esecuzione CP_1 della sentenza.
Acquisiti gli atti e i documenti delle parti e lette le note di trattazione scritta, all'esito dell'udienza del
10.6.2025, la causa è stata decisa.
2. Il ricorso è fondato e va accolto, per le ragioni di seguito esposte.
2.1 Va opportunamente premesso che il diritto fatto valere dall'odierna parte ricorrente trae origine dalla sentenza n. 3099/2021, pronunciata in data 14.09.2021, con la quale il Tribunale di Foggia - accogliendo, per quanto di ragione, la domanda attorea - così provvedeva: “a) dichiara il diritto delle parti ricorrenti al riconoscimento per intero, ai fini giuridici ed economici, del servizio prestato alle dipendenze dell'amministrazione convenuta sin dal primo contratto di lavoro a tempo determinato (quanto a , anni 9, mesi 8 e giorni 19; quanto a Parte_2 [...]
anni 9, mesi 8 e giorni 22; quanto a , anni 12, mesi 10 e giorni 0); Parte_3 Parte_1
b) condanna il alla ricostruzione della carriera, ai fini giuridici ed economici, in conformità al predetto CP_3 riconoscimento dell'anzianità di servizio, ordinando, altresì, l'attribuzione, in favore delle parti ricorrenti, della corretta fascia stipendiale, da determinarsi in conformità alle previsioni dei contratti collettivi succedutisi nel tempo e con il riconoscimento della clausola di salvaguardia;
c) condanna, altresì, il al pagamento, in favore delle parti ricorrenti, delle differenze retributive maturate per effetto CP_3 della ricostruzione della carriera nei termini innanzi indicati, nei limiti della prescrizione quinquennale, oltre alla maggior somma tra gli interessi legali e la rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo;
d) compensa per metà le spese processuali, liquidate complessivamente e per l'intero in euro 3.900,00 (€ 3.000,00 per la prima posizione ed € 1.800,00 per la seconda
e la terza a titolo di aumento del 30% ex art. 4, comma 2°, D.M. n. 55/2014, come modificato dal D.M. n.
37/2018);…”.
Va pure evidenziato che, con il ricorso introduttivo del presente giudizio, la parte ricorrente ha calcolato le differenze retributive scaturenti dalla ricostruzione della carriera sino alla data del 31.12.2021.
pagina 2 di 4 2.2 Non ponendo la sentenza di condanna generica alcuna limitazione temporale e vertendosi in ipotesi di rapporto di durata, una siffatta estensione s'appalesa ammissibile, siccome in linea con il principio secondo cui l'autorità del giudicato - se impedisce il riesame e la deduzione di questioni, tendenti alla decisione nuova di questioni già risolte con provvedimento definitivo - esplica la sua efficacia anche nel tempo successivo alla sua emanazione, venendo meno soltanto di fronte ad una sopravvenienza, di fatto o di diritto (nella specie assente), che muti il contenuto materiale del rapporto o ne modifichi il regolamento
(Cass. n. 3230/2001; Cass. n. 5131/1999; Cass. Sez. Un. n. 383/1999; vedi anche Cass. n. 5108/2002).
Quanto, poi, alla misura del credito, si osserva che i conteggi analitici predisposti dalla parte ricorrente non sono stati contestati sotto alcun profilo contabile, sicchè gli stessi possono essere integralmente recepiti
(sull'onere di contestazione nel processo del lavoro, cfr., per tutte, Cass. Sez. Un. n. 761/2002).
In via conclusiva, e non essendovi prova circa il fatto estintivo della pretesa creditoria fatta valere, il deve essere condannato al pagamento della complessiva somma di Controparte_1 euro 1.821,90, quale differenza tra gli stipendi di un collaboratore scolastico di pari grado di ruolo e gli stipendi effettivamente ricevuti dalla ricorrente ed appartenenti alla fascia “0” con decorrenza giuridica dal
27.11.2000 per il profilo professionale di collaboratore scolastico e agli effetti economici dal 30.10.2015
(somma calcolata sino al 31.12.2021).
Su detto importo compete la maggior somma tra gli interessi legali e la rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo, ai sensi degli artt. 429 c.p.c., 16, comma 6, della L. n. 412 del 1991 e art. 22, comma 36, della L. n.
724 del 1994.
La parte ricorrente va, infine, collocata nella raggiunta fascia stipendiale 15/20, con la decorrenza temporale indicata in ricorso (non contestata dal ), vale a dire dall'01.11.2018, con ogni ulteriore CP_1 conseguenza stipendiale.
3. Le spese di lite – liquidate ai sensi del D.M. n. 147/2022 (valori minimi, tenuto conto della relativa semplicità delle questioni trattate, nonché della marcata serialità del presente contenzioso), seguono la soccombenza della parte resistente e vengono distratte in favore del procuratore antistatario di parte ricorrente.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sul ricorso, iscritto al n. 2346/2022, proposto da nei confronti del , disattesa e assorbita ogni Parte_1 Controparte_1 contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
a) accoglie il ricorso e, per l'effetto, condanna il al pagamento, in favore della Controparte_1 parte ricorrente, della somma di euro 1.821,90, per i titoli di cui in parte motiva, oltre accessori di legge dal dovuto al saldo;
pagina 3 di 4 b) condanna, altresì, il predetto a collocare la parte ricorrente nella fascia stipendiale 15/20, con CP_1 decorrenza 01.11.2018 e con ogni ulteriore conseguenza stipendiale;
c) condanna il resistente alla refusione delle spese di lite, liquidate in euro 1.314,00, oltre i.v.a., CP_1
c.p.a. e rimborso forfettario per spese generali, con distrazione in favore dell'Avv. Marco Dibitonto, per dichiarato anticipo.
Foggia, all'esito dell'udienza del 10.6.2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
(Lilia Maria Ricucci)
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